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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2024/6586 |
30.10.2024 |
Avviso all'attenzione delle persone e dell'entità oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2013/184/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2024/2783 del Consiglio, e al regolamento (UE) n. 401/2013, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2784 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Myanmar/Birmania
(C/2024/6586)
Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone e dell'entità che figurano nell'allegato della decisione 2013/184/PESC del Consiglio (1), modificata dalla decisione (PESC) 2024/2783 del Consiglio (2), e nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2784 del Consiglio (4), concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Myanmar/Birmania.
Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che le persone e l'entità figuranti nei summenzionati allegati debbano essere inclusi nell'elenco delle persone, delle entità e degli organismi oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2013/184/PESC e al regolamento (UE) n. 401/2013 concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Myanmar/Birmania. I motivi che hanno determinato l'inserimento in elenco delle persone e dell'entità in questione sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.
Si richiama l'attenzione delle persone e dell'entità in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 401/2013 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Myanmar/Birmania, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare le esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 4 ter del regolamento).
Anteriormente al 4 dicembre 2024 le persone e l'entità in questione possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che le include negli elenchi summenzionati al seguente indirizzo:
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Consiglio dell'Unione europea |
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Segretariato generale |
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RELEX.1 |
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Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
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1048 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
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E-mail: sanctions@consilium.europa.eu |
Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del riesame periodico effettuato dal Consiglio, in conformità dell'articolo 12 della decisione 2013/184/PESC e dell'articolo 4 decies, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 401/2013.
Si richiama inoltre l'attenzione delle persone e dell'entità in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
(1) GU L 111 del 23.4.2013, pag. 75.
(2) GU L, 2024/2783, 29.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2783/oj.
(3) GU L 121 del 3.5.2013, pag. 1.
(4) GU L, 2024/2784, 29.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2784/oj.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6586/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)