|
Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
|
C/2024/6462 |
4.11.2024 |
Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
(Pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1) )
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(C/2024/6462)
Decisione di rilascio di un'autorizzazione
|
Riferimento della decisione (2) |
Data della decisione |
Nome della sostanza |
Titolare dell’autorizzazione |
Numero dell’autorizzazione |
Uso autorizzato |
Data di scadenza del periodo di revisione |
Motivi della decisione |
|
C(2024) 7274 |
28 ottobre 2024 |
Triossido di cromo (n. CE: 215-607-8; n. CAS: 1333-82-0) Dicromato di sodio (n. CE: 234-190-3; n. CAS 10588-01-9, 7789-12-0) Dicromato di potassio (n. CE: 231-906-6; n. CAS: 7778-50-9) Triossido di cromo (n. CE: 215-607-8; n. CAS: 1333-82-0) |
Haas Group International, ul Ryszarda Chomicza 13E Nowa Wieś Wrocławska, 55-080 Wrocławska, Polonia Henkel Global Supply Chain B.V., Gustav Mahlerlaan 2970, 1081 LA Amsterdam, Paesi Bassi |
REACH/24/49/0 REACH/24/49/1 REACH/24/49/2 REACH/24/49/3 |
Uso del triossido di cromo nella passivazione di rivestimenti metallici non in alluminio nell'industria aerospaziale e della difesa e nelle relative catene di approvvigionamento Uso del dicromato di sodio nella passivazione di rivestimenti metallici non in alluminio nell'industria aerospaziale e della difesa e nelle relative catene di approvvigionamento Uso del dicromato di potassio nella passivazione di rivestimenti metallici non in alluminio nell'industria aerospaziale e della difesa e nelle relative catene di approvvigionamento Uso del triossido di cromo nella passivazione di rivestimenti metallici non in alluminio nell'industria aerospaziale e della difesa e nelle relative catene di approvvigionamento |
14 febbraio 2035 |
A norma dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006, i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l’uso della sostanza comporta per la salute umana o per l’ambiente e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative. |
(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) La decisione è disponibile sul sito internet della Commissione europea: Authorisation (europa.eu)
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6462/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)