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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2024/6421 |
4.11.2024 |
Sentenza del Tribunale del 18 settembre 2024 – Qualcomm / Commissione (Qualcomm – prezzi predatori)
(Causa T-671/19) (1)
(Concorrenza - Abuso di posizione dominante - Mercato dei chip di banda di base UMTS - Decisione che constata un'infrazione all’articolo 102 TFUE e all’articolo 54 dell’accordo SEE - Prezzi predatori - Competenza dell’autore dell’atto - Diritti della difesa - Definizione del mercato rilevante - Posizione dominante - Abuso - Ricostruzione dei prezzi - Determinazione dei costi di riferimento - Analisi prezzi-costi - Assenza di un obbligo di dimostrare l’esistenza di effetti concreti - Intento di eliminazione di un concorrente - Giustificazione oggettiva - Calcolo dell’importo dell’ammenda - Orientamenti del 2006 per il calcolo dell’importo delle ammende - Valore delle vendite - Importo supplementare - Competenza estesa al merito)
(C/2024/6421)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Qualcomm, Inc. (San Diego, California, Stati Uniti) (rappresentanti: M. Davilla, M. Pinto de Lemos Fermiano Rato, M. English e A. Kontosakou, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: H. van Vliet, G. Conte, M. Farley e C. Urraca Caviedes, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Nvidia Corp. (Dover, Delaware, Stati Uniti) (rappresentanti: M. Dolmans, avvocato, P. Stuart, barrister-at-Law e W. Lin, solicitor)
Oggetto
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione C(2019) 5361 final della Commissione, del 18 luglio 2019, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 102 TFUE e dell’articolo 54 dell’accordo SEE [caso AT.39711 – Qualcomm (prezzi predatori)] o, in mancanza, la soppressione o la riduzione dell’importo dell’ammenda ad essa inflitta in tale decisione
Dispositivo
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1) |
L’articolo 2 della decisione C(2019) 5361 final della Commissione, del 18 luglio 2019, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 102 TFUE e dell’articolo 54 dell’accordo SEE [caso AT.39711 – Qualcomm (prezzi predatori)] è annullato. |
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2) |
L’importo dell’ammenda inflitta alla Qualcomm Inc. all’articolo 2 di detta decisione è fissato, per l’infrazione da essa commessa quale risulta dall’articolo 1 di tale decisione, a EUR 238 732 659,33. |
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3) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
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4) |
La Qualcomm si farà carico di nove decimi delle proprie spese, nonché di nove decimi delle spese della Commissione europea e della totalità delle spese della Nvidia Corp. |
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5) |
La Commissione si farà carico di un decimo delle proprie spese, nonché di un decimo delle spese della Qualcomm. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6421/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)