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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2024/6410 |
4.11.2024 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Arnsberg (Germania) il 31 luglio 2024 – Brillen Rottler GmbH & Co. KG / TC
(Causa C-526/24, Brillen Rottler)
(C/2024/6410)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amtsgericht Arnsberg
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Brillen Rottler GmbH & Co. KG
Convenuto: TC
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 12, paragrafo 5, seconda frase, del regolamento generale sulla protezione dei dati (1) (in prosieguo: il «RGPD») debba essere interpretato nel senso che non può sussistere una richiesta eccessiva di accesso da parte dell’interessato quando viene presentata la prima richiesta al titolare del trattamento. |
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2) |
Se l’articolo 12, paragrafo 5, seconda frase, del RGPD debba essere interpretato nel senso che il titolare del trattamento può respingere una richiesta di accesso dell’interessato qualora quest’ultimo intenda dare origine, con detta richiesta, a domande di risarcimento nei confronti del titolare del trattamento. |
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3) |
Se l’articolo 12, paragrafo 5, seconda frase, del RGPD debba essere interpretato nel senso che informazioni sull’interessato accessibili al pubblico, che consentano di concludere che, in un gran numero di casi, nell’ipotesi di violazioni in materia di protezione dei dati, lo stesso interessato invoca diritti al risarcimento nei confronti del titolare del trattamento, possono giustificare il rifiuto di accesso. |
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4) |
Se l’articolo 4, punto 2, del RGPD debba essere interpretato nel senso che la richiesta di accesso di un interessato nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del RGPD e/o la risposta ad essa costituiscono un trattamento ai sensi dell’articolo 4, punto 2, del RGPD. |
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5) |
Se l’articolo 82, paragrafo 1, del RGPD, alla luce del considerando 146, prima frase, del RGPD, debba essere interpretato nel senso che possono essere risarciti solo i danni che l’interessato patisce o ha patito a causa di un trattamento. Se ciò implichi che, per avere diritto a un risarcimento ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 1, del RGPD – supponendo l’interessato abbia patito un danno causale –, deve necessariamente essersi verificato un trattamento dei dati personali dell’interessato. |
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6) |
In caso di risposta positiva alla quinta questione, se ciò comporti che l’interessato – supponendo che sussista un danno causale – non abbia alcun diritto al risarcimento ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 1, del RGPD per il solo fatto della violazione del suo diritto di accesso ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del RGPD. |
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7) |
Se l’articolo 82, paragrafo 1, del RGPD debba essere interpretato nel senso che l’eccezione di abuso di diritto sollevata dal titolare del trattamento in relazione a una richiesta di accesso dell’interessato, alla luce del diritto dell’Unione, non può consistere nel fatto che l’interessato ha causato il trattamento dei suoi dati personali al solo scopo o anche allo scopo di invocare un diritto al risarcimento. |
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8) |
In caso di risposta negativa alle questioni quinta e sesta, se la perdita del controllo e/o l’incertezza riguardo al trattamento dei dati personali dell’interessato risultanti da una violazione dell’articolo 15, paragrafo 1, del RGPD costituiscano, di per sé, un danno immateriale dell’interessato ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 1, del RGPD o se occorra altresì la sussistenza di un’ulteriore limitazione (oggettiva o soggettiva) e/o di un pregiudizio (tangibile) nei confronti dell’interessato. |
(1) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6410/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)