|
Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
|
C/2024/6388 |
4.11.2024 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 settembre 2024 – Commissione europea / Repubblica di Malta
(Causa C-23/23) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2009/147/CE - Conservazione degli uccelli selvatici - Articolo 5, articolo 8, paragrafo 1, e articolo 9, paragrafo 1 - Regime derogatorio che consente la cattura di esemplari vivi di sette specie di fringillidi selvatici - Potere di deroga degli Stati membri ai fini della ricerca - Presupposti)
(C/2024/6388)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Hermes e R. Lindenthal, agenti)
Convenuta: Repubblica di Malta (rappresentante: A. Buhagiar, agente, assistita da D. Sarmiento Ramírez-Escudero, abogado)
Dispositivo
|
1) |
La Repubblica di Malta, adottando un regime derogatorio che consente la cattura di esemplari vivi di sette specie di fringillidi selvatici, vale a dire il fringuello (Fringilla coelebs), il fanello (Carduelis cannabina), il cardellino (Carduelis carduelis), il verdone (Carduelis chloris), il frosone (Coccothraustes coccothraustes), il verzellino (Serinus serinus) e il lucherino (Carduelis spinus), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza delle disposizioni dell’articolo 5 e dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in combinato disposto con l’articolo 9, paragrafo 1, di tale direttiva. |
|
2) |
La Repubblica di Malta è condannata alle spese. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6388/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)