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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2024/6358 |
7.11.2024 |
P9_TA(2024)0067
Piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché alimenti e mangimi da esse derivati
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 7 febbraio 2024, alla proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio relativo alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati, e che modifica il regolamento (UE) 2017/625 (COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD)) (1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(C/2024/6358)
Emendamento 292
Proposta di regolamento
Titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati, e che modifica il regolamento (UE) 2017/625 (Testo rilevante ai fini del SEE) |
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati, e che modifica il regolamento (UE) 2017/625 e la direttiva 98/44/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) |
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 167
Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 9
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 10
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 11
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 14
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 18
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 19
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 21
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 23
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 24
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 29
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 36
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 239
Proposta di regolamento
Considerando 37
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 39
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 40
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 43
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 45 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 241
Proposta di regolamento
Considerando 47 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 243
Proposta di regolamento
Considerando 47 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Il presente regolamento stabilisce norme specifiche per l'emissione deliberata nell'ambiente per fini diversi dall'immissione in commercio di piante ottenute con determinate nuove tecniche genomiche («piante NGT») e per l'immissione in commercio di alimenti e mangimi contenenti tali piante, da esse costituiti od ottenuti a partire dalle stesse, e di prodotti, diversi dagli alimenti o dai mangimi, contenenti tali piante o da esse costituiti. |
Il presente regolamento , nel rispetto del principio di precauzione, stabilisce norme specifiche per l'emissione deliberata nell'ambiente per fini diversi dall'immissione in commercio di piante ottenute con determinate nuove tecniche genomiche («piante NGT») e per l'immissione in commercio di alimenti e mangimi contenenti tali piante, da esse costituiti od ottenuti a partire dalle stesse, e di prodotti, diversi dagli alimenti o dai mangimi, contenenti tali piante o da esse costituiti , garantendo un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente . |
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 15 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 15 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 1 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. L'attuazione, l'applicazione e l'esecuzione del presente regolamento non hanno l'obiettivo o l'effetto di prevenire o impedire le importazioni dai paesi terzi di piante e prodotti NGT che rispettano le stesse norme di quelle stabilite nel presente regolamento. |
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 4 bis |
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Esclusione dalla brevettabilità |
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Le piante NGT, il materiale vegetale, le loro parti, le informazioni genetiche e le caratteristiche del processo in essi contenute non sono brevettabili. |
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Ai fini del regolamento (UE) 2018/848, le norme di cui all'articolo 5, lettera f), punto iii), e all'articolo 11 di detto regolamento si applicano alle piante NGT di categoria 1 e ai prodotti ottenuti a partire da o mediante tali piante. |
2. Ai fini del regolamento (UE) 2018/848, le norme di cui all'articolo 5, lettera f), punto iii), e all'articolo 11 di detto regolamento si applicano alle piante NGT di categoria 1 e ai prodotti ottenuti a partire da o mediante tali piante. [7 anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione presenta una relazione sull'evoluzione della percezione dei consumatori e dei produttori, accompagnata, ove opportuno, da una proposta legislativa. |
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26, per modificare i criteri di equivalenza delle piante NGT alle piante convenzionali di cui all'allegato I al fine di adeguarli al progresso scientifico e tecnologico per quanto concerne i tipi e l'entità delle modificazioni che possono essere presenti in natura o derivare da tecniche di selezione convenzionali. |
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26, per modificare i criteri di equivalenza delle piante NGT alle piante convenzionali di cui all'allegato I , tenuto conto dei potenziali rischi associati e delle conseguenze funzionali nella procedura di verifica al fine di adeguarli agli ultimi sviluppi scientifici e tecnologici per quanto concerne i tipi e l'entità delle modificazioni che possono essere presenti in natura o derivare da tecniche di selezione convenzionali. |
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. La presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di piante NGT di categoria 1, di materiale riproduttivo o di parti di essi nella produzione biologica o in prodotti non biologici autorizzati nella produzione biologica a norma degli articoli 24 e 25 del regolamento (UE) 2018/848 non costituisce una non conformità a tale regolamento. |
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Al fine di ottenere la dichiarazione relativa allo status di pianta NGT di categoria 1 di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), prima di procedere all'emissione deliberata di una pianta NGT per fini diversi dall'immissione in commercio, la persona che intende procedere all'emissione deliberata presenta una richiesta di verifica del rispetto dei criteri di cui all'allegato I («richiesta di verifica») all'autorità competente designata, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2001/18/CE, dello Stato membro nel cui territorio deve avvenire l'emissione conformemente ai paragrafi 2 e 3 e all'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 27 , lettera b). |
1. Al fine di ottenere la dichiarazione relativa allo status di pianta NGT di categoria 1 di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), prima di procedere all'emissione deliberata di una pianta NGT per fini diversi dall'immissione in commercio, la persona che intende procedere all'emissione deliberata presenta una richiesta di verifica del rispetto dei criteri di cui all'allegato I , di almeno uno dei tratti di cui all'allegato III, parte 1, e dei criteri di esclusione di cui all'allegato III, parte 2 («richiesta di verifica») . Tale richiesta di verifica è presentata all'autorità competente designata, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2001/18/CE, dello Stato membro nel cui territorio deve avvenire l'emissione conformemente ai paragrafi 2 e 3 e all'atto delegato adottato a norma dell'articolo 6, paragrafo 11 bis , lettera b). |
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 253
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera d – punto i
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera d – punto ii
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera d bis 3 (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6. Se la richiesta di verifica non è ritenuta irricevibile a norma del paragrafo 5, l'autorità competente verifica se la pianta NGT soddisfa i criteri di cui all'allegato I e prepara una relazione di verifica entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di detta richiesta. L'autorità competente mette la relazione di verifica a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione senza indebito ritardo. |
6. Se la richiesta di verifica non è ritenuta irricevibile a norma del paragrafo 5, l'autorità competente verifica se la pianta NGT soddisfa i criteri di cui all'allegato I e prepara una relazione di verifica entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di detta richiesta. Nel preparare la relazione di verifica l'autorità competente può, se del caso, consultare l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («EFSA»). L'autorità competente mette la relazione di verifica a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione senza indebito ritardo. |
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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7. Gli altri Stati membri e la Commissione possono formulare osservazioni in merito alla relazione di verifica entro 20 giorni dalla data di ricevimento di detta relazione. |
7. Gli altri Stati membri e la Commissione possono formulare obiezioni motivate in merito alla relazione di verifica , relativamente al rispetto dei criteri di cui all'allegato I, entro 20 giorni dalla data di ricevimento di detta relazione. Tali obiezioni motivate si riferiscono esclusivamente ai criteri di cui all'allegato I e all'allegato II e comprendono una giustificazione scientifica. |
Emendamento 311
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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8. In assenza di osservazioni da parte di uno Stato membro o della Commissione, entro 10 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 7, l'autorità competente che ha redatto la relazione di verifica adotta una decisione nella quale dichiara se la pianta NGT è una pianta NGT di categoria 1. Detta autorità trasmette senza indebito ritardo la decisione al richiedente, agli altri Stati membri e alla Commissione. |
8. In assenza di obiezioni scientifiche motivate da parte di uno Stato membro o della Commissione, entro il termine di cui al paragrafo 7, l'autorità nazionale competente che ha redatto la relazione di verifica adotta una decisione nella quale dichiara se la pianta NGT è una pianta NGT di categoria 1. L' autorità nazionale competente trasmette entro 10 giorni lavorativi la decisione al richiedente, agli altri Stati membri e alla Commissione. |
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 9
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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9. Qualora un altro Stato membro o la Commissione formuli osservazioni entro il termine di cui al paragrafo 7, l'autorità competente che ha redatto la relazione di verifica trasmette le osservazioni alla Commissione senza indebito ritardo. |
9. Qualora un altro Stato membro o la Commissione formuli obiezioni motivate entro il termine di cui al paragrafo 7, l'autorità competente che ha redatto la relazione di verifica rende pubbliche le obiezioni motivate senza indebito ritardo. |
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 10
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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10. La Commissione, previa consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») , elabora un progetto di decisione in cui dichiara se la pianta NGT è una pianta NGT di categoria 1 entro 45 giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle osservazioni , tenendo conto di queste ultime. La decisione in questione è adottata in conformità della procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2. |
10. La Commissione, previa consultazione dell'Autorità, elabora un progetto di decisione in cui dichiara se la pianta NGT è una pianta NGT di categoria 1 entro 45 giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle obiezioni motivate , tenendo conto di queste ultime. La decisione in questione è adottata in conformità della procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2. |
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 260
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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7. La Commissione pubblica una sintesi della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
7. La Commissione pubblica la decisione finale nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e pubblica, in un'apposita pagina web accessibile al pubblico, il suo progetto di decisione e le obiezioni motivate di cui all'articolo 6 . |
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera e bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. La banca dati è pubblicamente disponibile. |
2. La banca dati è pubblicamente disponibile e in un formato online . |
Emendamento 264
Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Il materiale riproduttivo vegetale, anche a fini di selezione e scientifici, che contiene una o più piante NGT di categoria 1 o ne è costituito ed è messo a disposizione di terzi, a titolo oneroso o gratuito, reca un'etichetta che riporta la dicitura «NGT cat 1» , seguita dal numero di identificazione della pianta o delle piante NGT da cui è derivato. |
Le piante NGT di categoria 1, i prodotti contenenti o costituiti da una o più piante NGT di categoria 1 e il materiale riproduttivo vegetale, anche a fini di selezione e scientifici, che contiene una o più piante NGT di categoria 1 o ne è costituito ed è messo a disposizione di terzi, a titolo oneroso o gratuito, recano un'etichetta che riporta la dicitura «Nuove tecniche genomiche». Nel caso del materiale riproduttivo vegetale , è seguito dal numero di identificazione della pianta o delle piante NGT da cui è derivato. |
Emendamento 265
Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Una tracciabilità documentale adeguata delle NGT è garantita dalla trasmissione e dalla conservazione dell'informazione che i prodotti contengono o sono costituiti da piante e prodotti NGT, nonché dai codici esclusivi assegnati a tali NGT, in tutte le fasi della loro immissione in commercio. |
Emendamento 266
Proposta di regolamento
Articolo 11 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 11 bis |
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Revoca della decisione |
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Se i risultati del monitoraggio evidenziano che esiste un rischio per la salute o per l'ambiente, o se nuovi dati scientifici corroborano tale ipotesi, l'autorità competente può revocare la decisione di cui all'articolo 6, paragrafo 8, o la dichiarazione di cui all'articolo 7, paragrafo 5. La decisione di revoca deve essere inviata per raccomandata al beneficiario della decisione, che dispone di 15 giorni per presentare osservazioni. In tal caso, la commercializzazione della pianta o del prodotto NGT è vietata a partire dal giorno successivo alla data di ricezione della lettera raccomandata. |
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 16
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 16 |
soppresso |
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Etichettatura conformemente all'articolo 23 |
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Oltre a quanto disposto dall'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2001/18/CE, l'autorizzazione scritta specifica l'etichettatura conformemente all'articolo 23 del presente regolamento. |
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Emendamento 268
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Se i risultati del monitoraggio evidenziano che esiste un rischio per la salute o per l'ambiente, o se nuovi dati scientifici corroborano tale ipotesi, l'autorità competente può revocare la sua decisione. La decisione di revoca deve essere inviata per raccomandata al beneficiario della decisione, che dispone di 15 giorni per presentare osservazioni. In tal caso, la commercializzazione della pianta o del prodotto NGT è vietata a partire dal giorno successivo alla data di ricezione della lettera raccomandata. |
Emendamento 228
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. Il laboratorio di riferimento dell'Unione verifica e convalida il metodo di rilevazione, identificazione e quantificazione proposto dal richiedente a norma dell'articolo 19, paragrafo 2 , oppure valuta se le informazioni fornite dal richiedente giustifichino l'applicazione di modalità adattate per conformarsi alle prescrizioni relative al metodo di rilevazione di cui a tale paragrafo . |
4. Il laboratorio di riferimento dell'Unione verifica e convalida il metodo di rilevazione, identificazione e quantificazione proposto dal richiedente a norma dell'articolo 19, paragrafo 2 . Se il richiedente giustifica l'applicazione di modalità adattate per conformarsi alle prescrizioni relative al metodo di rilevazione , il laboratorio di riferimento dell'Unione svolge le proprie ricerche e analisi per confermare la presunta impossibilità. In tal caso, la decisione del laboratorio di riferimento dell'Unione è motivata e resa pubblica . |
Emendamento 270
Proposta di regolamento
Articolo 21 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Se i risultati del monitoraggio evidenziano che esiste un rischio per la salute o per l'ambiente, o se nuovi dati scientifici corroborano tale ipotesi, l'autorità competente può revocare la sua decisione. La decisione di revoca deve essere inviata per raccomandata al beneficiario della decisione, che dispone di 15 giorni per presentare osservazioni. In tal caso, la commercializzazione della pianta o del prodotto NGT è vietata a partire dal giorno successivo alla data di ricezione della lettera raccomandata. |
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Gli incentivi di cui al presente articolo si applicano alle piante NGT di categoria 2 e ai prodotti NGT di categoria 2, qualora almeno uno dei tratti previsti della pianta NGT conferiti mediante modificazione genetica figuri nell'allegato III, parte 1 , e tali piante o prodotti non presentino i tratti di cui alla parte 2 di tale allegato. |
1. Gli incentivi di cui al presente articolo si applicano alle piante NGT di categoria 2 e ai prodotti NGT di categoria 2, qualora almeno uno dei tratti previsti della pianta NGT conferiti mediante modificazione genetica figuri all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) .../... (*), e tali piante o prodotti non presentino i tratti di cui alla parte 2 di tale allegato. |
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 3, e all'articolo 22, paragrafo 8, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. |
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafo 11 bis, e all'articolo 22, paragrafo 8, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. |
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Le deleghe di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 3, e all'articolo 22, paragrafo 8, possono essere revocate in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
3. Le deleghe di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafo 11 bis, e all'articolo 22, paragrafo 8, possono essere revocate in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, e dell'articolo 22, paragrafo 8, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'articolo 6, paragrafo 11 bis, e dell'articolo 22, paragrafo 8, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 27 – comma 1 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 27 – comma 1 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Detta relazione affronta inoltre eventuali questioni etiche emerse nel corso dell'applicazione del presente regolamento. |
2. Detta relazione individua e affronta inoltre eventuali questioni relative alla biodiversità e alla salute ambientale, umana e animale, cambiamenti nelle pratiche agronomiche e questioni socioeconomiche ed etiche che possono essere emerse nel corso dell'applicazione del presente regolamento. |
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Ai fini delle relazioni di cui al paragrafo 1, entro [24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione istituisce, previa consultazione delle autorità competenti degli Stati membri conformemente alla direttiva 2001/18/CE e al regolamento (CE) n. 1829/2003, un programma dettagliato di monitoraggio, basato su indicatori, dell'incidenza del presente regolamento. Esso specifica le misure che la Commissione e gli Stati membri devono adottare nella raccolta e nell'analisi dei dati e delle altre evidenze. |
3. Ai fini delle relazioni di cui al paragrafo 1, entro [24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione istituisce, previa consultazione delle autorità competenti degli Stati membri conformemente alla direttiva 2001/18/CE e al regolamento (CE) n. 1829/2003, un programma dettagliato di monitoraggio, basato su indicatori, dell'incidenza del presente regolamento , compresi gli effetti desiderati e indesiderati e gli effetti sistematici sull'ambiente, sulla biodiversità e sugli ecosistemi . Esso specifica le misure che la Commissione e gli Stati membri devono adottare nella raccolta e nell'analisi dei dati e delle altre evidenze. |
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5 bis. Entro giugno 2025 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione riguardante il ruolo e l'impatto dei brevetti sull'accesso dei selezionatori e degli agricoltori a vario materiale riproduttivo vegetale, come pure l'innovazione e, in particolare, le opportunità per le PMI. La relazione valuta se siano necessarie ulteriori disposizioni di legge oltre a quelle previste dall'articolo 4 bis e dall'articolo 33 bis del presente regolamento. Al fine di garantire, se del caso, l'accesso dei selezionatori e degli agricoltori al materiale riproduttivo vegetale, la diversità delle sementi e prezzi accessibili, la relazione è accompagnata da una proposta legislativa che affronti ulteriori adeguamenti necessari all'interno del quadro relativo ai diritti di proprietà intellettuale. |
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 5 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5 ter. Entro il 2024 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione che valuti le specificità e le esigenze di altri settori non contemplati dalla presente legislazione, ad esempio i microrganismi, includendo una proposta per ulteriori azioni strategiche. |
Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 5 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5 quater. Ogni quattro anni la Commissione valuta i criteri di equivalenza stabiliti nell'allegato I e, se necessario, li aggiorna mediante un atto delegato di cui all'articolo 5, paragrafo 3. |
Emendamenti 69, 291cp1, 230/rev1 e 291cp3
Proposta di regolamento
Articolo 33 bis (nuovo)
Direttiva 98/44/CE
Articolo 4, articolo 8 e articolo 9
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 33 bis |
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Modifiche della direttiva 98/44/CE (1bis) |
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1. L'articolo 4 della direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche è così modificato: |
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«4. I paragrafi 2 e 3 non pregiudicano l'esclusione dalla brevettabilità di cui al paragrafo 1.» |
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2) all'articolo 8 è aggiunto il paragrafo seguente: |
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«3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, la protezione attribuita da un brevetto relativo ad un materiale biologico dotato, in seguito all'invenzione, di determinate proprietà non si estende ai materiali biologici dotati di tali determinate proprietà, ottenuti indipendentemente dal materiale biologico brevettato e mediante un procedimento essenzialmente biologico, né ai materiali biologici ottenuti da questi ultimi mediante riproduzione o moltiplicazione.» |
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3) all'articolo 9 sono aggiunti i paragrafi seguenti: |
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«2. In deroga al paragrafo 1, un prodotto vegetale contenente o costituito da informazioni genetiche ottenute con un procedimento tecnico brevettabile non è brevettabile se non si distingue dai prodotti vegetali contenenti o costituiti dalla stessa informazione genetica ottenuta con un procedimento essenzialmente biologico. |
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3. In deroga al paragrafo 1, la protezione conferita da un brevetto a un prodotto contenente o costituito da un'informazione genetica non si estende al materiale vegetale in cui il prodotto è incorporato e in cui l'informazione genetica è contenuta e svolge la sua funzione, ma che non è distinguibile dal materiale vegetale ottenuto o che può essere ottenuto attraverso un procedimento essenzialmente biologico. |
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4. La protezione conferita da un brevetto a un procedimento tecnico che consente la produzione di un prodotto contenente o costituito da un'informazione genetica non si estende al materiale vegetale in cui il prodotto è incorporato e in cui l'informazione genetica è contenuta e svolge la sua funzione, ma che non si distingue dal materiale vegetale ottenuto o che può essere ottenuto mediante un procedimento essenzialmente biologico.». |
Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Esso si applica a decorrere dal [24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]. |
Esso si applica a decorrere dal [24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]. L'articolo 4 bis e l'articolo 33 bis si applicano dalla data di entrata in vigore. |
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Allegato I – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Una pianta NGT è considerata equivalente alle piante convenzionali quando differisce dalla pianta ricevente/parentale per non più di 20 modificazioni genetiche dei tipi di cui ai punti da 1 a 5, in una sequenza di DNA che presenta una similarità di sequenza con il sito interessato che può essere prevista mediante strumenti bioinformatici. |
Una pianta NGT è considerata equivalente alle piante convenzionali se sono soddisfatte le seguenti condizioni di cui ai punti 1 e 1 bis: |
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 73
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 74
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 75
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
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Emendamento 76
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 77
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 78
Proposta di regolamento
Allegato II – parte 1 – comma 2 – lettera a bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 79
Proposta di regolamento
Allegato II – parte 2 – punto 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 80
Proposta di regolamento
Allegato II – parte 2 – punto 8 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 81
Proposta di regolamento
Allegato III – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Tratti di cui all'articolo 22 |
Tratti di cui all'articolo 6 e all'articolo 22 |
Emendamento 82
Proposta di regolamento
Allegato III – parte 1 – punto 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 83
Proposta di regolamento
Allegato III – parte 1 – punto 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0014/2024).
(32) Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).
(32) Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).
(33) Le idee e le soluzioni derivanti da progetti di ricerca e innovazione finanziati dall'UE sulle strategie di selezione delle piante possono contribuire ad affrontare le difficoltà di rilevazione, garantire la tracciabilità e l'autenticità, nonché promuovere l'innovazione nel settore delle nuove tecniche genomiche. Nell'ambito del settimo programma quadro e del programma successivo, Orizzonte 2020, sono stati finanziati oltre 1 000 progetti con un investimento di oltre 3 miliardi di EUR. È in corso anche il sostegno di Orizzonte Europa a nuovi progetti di ricerca collaborativa sulle strategie di selezione delle piante (SWD(2021) 92 final).
(33) Le idee e le soluzioni derivanti da progetti di ricerca e innovazione finanziati dall'UE sulle strategie di selezione delle piante possono contribuire ad affrontare le difficoltà di rilevazione, garantire la tracciabilità e l'autenticità, nonché promuovere l'innovazione nel settore delle nuove tecniche genomiche. Nell'ambito del settimo programma quadro e del programma successivo, Orizzonte 2020, sono stati finanziati oltre 1 000 progetti con un investimento di oltre 3 miliardi di EUR. È in corso anche il sostegno di Orizzonte Europa a nuovi progetti di ricerca collaborativa sulle strategie di selezione delle piante (SWD(2021) 92 final).
(34) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final).
(34) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final).
(35) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Una strategia «Dal produttore al consumatore» per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM(2020)381 final).
(35) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Una strategia «Dal produttore al consumatore» per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM(2020)381 final).
(36) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030. Riportare la natura nella nostra vita (COM(2020) 380 final).
(36) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030. Riportare la natura nella nostra vita (COM(2020) 380 final).
(37) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici (COM(2021) 82 final).
(37) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici (COM(2021) 82 final).
(38) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Proteggere la sicurezza alimentare e rafforzare la resilienza dei sistemi alimentari (COM(2022) 133 final). Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), 2022, Gene editing and agrifood systems, Roma, ISBN 978-92-5-137417-7.
(38) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Proteggere la sicurezza alimentare e rafforzare la resilienza dei sistemi alimentari (COM(2022) 133 final). Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), 2022, Gene editing and agrifood systems, Roma, ISBN 978-92-5-137417-7.
(39) Commissione europea, direzione generale della Ricerca e dell'innovazione, Una bioeconomia sostenibile per l'Europa – Rafforzare il collegamento tra economia, società e ambiente: strategia aggiornata per la bioeconomia (solo in EN), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2018, https://data.europa.eu/doi/10.2777/792130.
(39) Commissione europea, direzione generale della Ricerca e dell'innovazione, Una bioeconomia sostenibile per l'Europa – Rafforzare il collegamento tra economia, società e ambiente: strategia aggiornata per la bioeconomia (solo in EN), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2018, https://data.europa.eu/doi/10.2777/792130.
(40) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Riesame della politica commerciale – Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva (COM(2021) 66 final).
(40) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Riesame della politica commerciale – Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva (COM(2021) 66 final).
(47) Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).
(47) Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).
(*) Proposta della Commissione di regolamento sul materiale riproduttivo vegetale (COM(2023)0414), (2023/0227(COD)).
(1bis) Direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (GU L 213 del 30.7.1998, pag. 13).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6358/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)