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Serie C


C/2024/6080

21.10.2024

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 29 luglio 2024 – BG / Ministero della Difesa

(Causa C-522/24, Ministero della difesa)

(C/2024/6080)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrente: BG

Resistente: Ministero della Difesa

Questioni pregiudiziali

1)

Premesso che l’Amministrazione non ha ritenuto necessario imporre la vaccinazione ai militari ai sensi dell’articolo 206 bis del decreto legislativo n. 66/10, per lo specifico impiego, assumendosi la responsabilità sugli effetti del vaccino, si chiede se la direttiva 2000/78/CE (1) osti ad un recepimento che permetta il decreto-legge n. 172/21 nella parte in cui modifica il decreto-legge n. 44/21 aggiungendo [l’articolo] 4-ter, comma 2, [lettera] b, che impone al militare una vaccinazione obbligatoria e contraria alla sua opinione personale, perché lo obbliga a sottoporsi volontariamente a tale trattamento sanitario, ancora sperimentale, a suo rischio e pericolo, come requisito addizionale per poter lavorare nello stesso ambiente di lavoro in cui sono presenti lavoratori civili ai quali tale trattamento vaccinale non è richiesto nonostante essi svolgano funzioni, che dal punto di vista della contagiosità e contagiabilità dell’essere umano, sono analoghe a quelle svolte dai militari.

2)

Premesso che, secondo la normativa italiana in materia di accesso al luogo di lavoro, anche in contesti affollati come trasporti pubblici, stadi e ristoranti, per i lavoratori non richiamati nello stesso decreto-legge n. 172/21, la certificazione vaccinale o la negatività al tampone effettuata entro le 48 ore sono considerate equivalenti, si chiede se l’articolo 2, [paragrafo 2, lettera] b, della direttiva 2000/78/CE ost[i] ad un provvedimento come il decreto-legge n. 172/21 nella parte in cui modifica il decreto-legge n. 44/21 aggiungendo [l’articolo] 4-ter comma 1, [lettera] b, che impone al lavoratore militare una vaccinazione obbligatoria e contraria alla sue convinzioni personali, come requisito necessario per poter lavorare nello stesso ambiente di lavoro in cui sono presenti militari che nel rispetto delle loro convinzioni personali hanno ritenuto conveniente vaccinarsi anche in assenza di obbligo, ciò nonostante che il militare non vaccinato sia disponibile, e comunque già obbligato, a produrre con intervalli inferiori alle 48 ore il risultato di un tampone che certifichi la negatività al Covid.

3)

Si chiede se il provvedimento di cui al decreto-legge n. 172/21 che integra il decreto-legge n. 44/21, il quale impone con l’articolo 4-ter, comma 3, al lavoratore, sospeso per violazione dell’obbligo vaccinale, di non poter in alcun modo legale provvedere al sostentamento della famiglia ed alla protezione e alle cure necessarie per il benessere delle figlie minori dovute, violi gli articoli 1 e 24 della CDFUE ai sensi dell’articolo 24 della Carta.


(1)  Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6080/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)