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dell'Unione europea

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Serie C


C/2024/5800

7.10.2024

Ordinanza del Tribunale del 6 agosto 2024 – Deutsche Pfandbriefbank / SRB

(Causa T-448/23)  (1)

(Unione economica e monetaria - Unione bancaria - Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) - Fondo di risoluzione unico (SRF) - Decisione del SRB relativa al calcolo dei contributi ex ante per il periodo di contribuzione 2023 - Articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014 - Ricorso manifestamente fondato - Limitazione nel tempo degli effetti dell’ordinanza)

(C/2024/5800)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Deutsche Pfandbriefbank AG (Garching, Germania) (rappresentanti: F. Kruis e N. Bartmann, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (SRB) (rappresentanti: J. Kerlin, C. Flynn e T. Wittenberg, agenti, assistiti da G. Coppo e K. Bongs, avvocati)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: J. Etienne e G. Bartram, agenti), Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J. Haunold, A. Westerhof Löfflerová e J. Bauerschmidt, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione SRB/ES/2023/23 del Comitato di risoluzione unico (SRB), del 2 maggio 2023, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2023 al Fondo di risoluzione unico (SRF), nella misura in cui tale decisione la riguarda.

Dispositivo

1)

La decisione SRB/ES/2023/23 del Comitato di risoluzione unico (SRB), del 2 maggio 2023, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2023 al Fondo di risoluzione unico (SRF), è annullata per quanto riguarda la Deutsche Pfandbriefbank AG.

2)

Gli effetti della decisione SRB/ES/2023/23, per quanto riguarda la Deutsche Pfandbriefbank, sono mantenuti fino a quando il SRB non abbia adottato le misure necessarie all’esecuzione della presente ordinanza, entro un termine ragionevole che non può superare sei mesi dalla data in cui la presente ordinanza diviene definitiva.

3)

Il SRB si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Deutsche Pfandbriefbank.

4)

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Union europea si faranno carico delle proprie spese.


(1)   GU C 329 del 18.9.2023.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5800/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)