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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie C


C/2024/5729

17.10.2024

P9_TA(2024)0040

Attuazione del regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 gennaio 2024 sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (2023/2081(INI))

(C/2024/5729)

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 168 e 169 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (1),

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (2),

visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (3),

vista la direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (4),

visto il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (5),

visto il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (6),

visto il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (7),

visto il regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce un programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 («programma UE per la salute») (EU4Health) e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014 (8),

vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2021 su una strategia «Dal produttore al consumatore» per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (9),

vista la comunicazione della Commissione, del 20 maggio 2020, dal titolo «Una strategia 'Dal produttore al consumatore' per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente» (COM(2020)0381),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 20 maggio 2020 dal titolo «Sintesi della valutazione del regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari per quanto riguarda i profili nutrizionali e le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti vegetali e i loro preparati e valutazione del quadro normativo generale per il loro uso negli alimenti» (SWD(2020)0096),

visto il parere scientifico dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), del 15 dicembre 2021, dal titolo «Tolerable upper intake level for dietary sugar» (Livello massimo tollerabile di assunzione di zuccheri nella dieta) (10),

visto il documento pubblicato nel 2022 dall'OMS dal titolo «Nutrition labelling: policy brief» (Etichettatura nutrizionale: documento programmatico) (11),

vista la pubblicazione del 2019 dell'OMS dal titolo «Guiding principles and framework manual for front-of-pack labelling for promoting healthy diets»  (12) (Principi guida e manuale quadro dell'OMS per l'etichettatura sulla parte anteriore dell'imballaggio per la promozione di un'alimentazione sana),

visto il terzo obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite che mira ad assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età,

vista la pubblicazione dell'UNICEF del dicembre 2013 «Children's Rights in Impact Assessments – A guide for integrating children's rights into impact assessments and taking action for children» (I diritti dei bambini nelle valutazioni d'impatto: una guida per integrare i diritti dei bambini nelle valutazioni d'impatto e intraprendere azioni a favore dell'infanzia) (13),

visti l'articolo 54 del suo regolamento nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione ad elaborare relazioni di iniziativa,

vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A9-0416/2023),

A.

considerando che il regolamento (CE) n. 1924/2006 (regolamento relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute) è stato introdotto con l'obiettivo di garantire il massimo livello possibile di tutela dei consumatori e di facilitare le loro scelte; che il regolamento relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute si applica alle indicazioni nutrizionali e sulla salute facoltative relative ai prodotti alimentari in tutte le comunicazioni commerciali, comprese l'etichettatura e la pubblicità, nonché nelle comunicazioni agli operatori sanitari (14); che la Commissione approva indicazioni sulla salute basate su prove scientifiche e comprensibili per i consumatori, a seguito di una valutazione scientifica delle indicazioni da parte dell'EFSA;

B.

considerando che le indicazioni possono essere classificate come «indicazioni sulla salute funzionale», «indicazioni di riduzione del rischio» o «indicazioni riguardanti lo sviluppo e la salute dei bambini»; che nel luglio 2023 sono state autorizzate 269 indicazioni sulla salute nell'UE; che le indicazioni che si riferiscono allo sviluppo e alla salute dei bambini nell'etichettatura dei prodotti alimentari possono essere autorizzate secondo le procedure e i requisiti stabiliti dal regolamento relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute;

C.

considerando che almeno il 18 % dei nuovi prodotti che entrano nel mercato degli alimenti e delle bevande dell'UE reca indicazioni nutrizionali o sulla salute e che, secondo le stime, un quarto di tutti gli alimenti disponibili sul mercato dell'UE reca tali indicazioni (15); che, come illustrato nel considerando 10 del regolamento relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute, gli alimenti promossi mediante indicazioni possono essere percepiti dal consumatore come portatori di un vantaggio nutrizionale, fisiologico o per la salute in generale rispetto ad altri prodotti simili o diversi ai quali tali sostanze nutritive e altre sostanze non sono aggiunte, e che ciò può incoraggiare i consumatori a compiere scelte che influenzano direttamente la loro assunzione complessiva delle singole sostanze nutritive o di altro tipo in modo contrario ai pareri scientifici in materia;

D.

considerando che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute, la Commissione avrebbe dovuto adottare un elenco comunitario delle indicazioni consentite entro il 31 gennaio 2010;

E.

considerando che la presenza di indicazioni nutrizionali o sulla salute incide sulle scelte alimentari dei consumatori, unitamente ad altre caratteristiche quali il prezzo, la marca, il colore e la forma dell'imballaggio; che le indicazioni sulla salute, in particolare quelle sulla riduzione del rischio, hanno un impatto maggiore sugli atteggiamenti dei consumatori rispetto alle indicazioni nutrizionali (16); che la comprensione da parte dei consumatori delle indicazioni nutrizionali e sulla salute è influenzata da vari fattori, tra cui le conoscenze in ambito nutrizionale e i livelli di istruzione, e che ciò dovrebbe essere preso in considerazione in modo da facilitare il passaggio a regimi alimentari più sani e stimolare la riformulazione degli alimenti; che, tuttavia, le campagne di informazione, educazione e sensibilizzazione da sole non sono sufficienti a realizzare il necessario cambiamento verso scelte più sostenibili e sane da parte dei consumatori, in quanto queste possono essere influenzate da altri elementi chiave degli ambienti alimentari, quali l'accessibilità economica, la commercializzazione e la disponibilità;

F.

considerando che il regolamento (CE) n. 1924/2006 ha incaricato la Commissione di definire i profili nutrizionali per gli alimenti o le specifiche categorie di alimenti entro il 19 gennaio 2009; che i profili nutrizionali devono ancora essere definiti nella pratica; che nel 2020 la relazione di valutazione della Commissione sul regolamento (CE) n. 1924/2006 ha ribadito la necessità di sviluppare profili nutrizionali come strumento per proteggere i consumatori dall'esposizione ad alimenti contenenti indicazioni sulla salute che presentano composizioni nutrizionali inadeguate; che la strategia «Dal produttore al consumatore» ha ribadito che i profili nutrizionali dovrebbero essere definiti al fine di limitare la commercializzazione e la promozione di alimenti non sani attraverso indicazioni nutrizionali e sulla salute;

G.

considerando che, nella sua risoluzione del 2021 sulla strategia «Dal produttore al consumatore», il Parlamento ha esplicitamente accolto con favore l'annuncio di una proposta legislativa per definire profili nutrizionali per vietare l'uso di indicazioni nutrizionali e sulla salute su alimenti ricchi di grassi, zuccheri e/o sale o in generale su alimenti non salutari e ha chiesto che sia rivolta particolare attenzione agli alimenti per bambini e ad altri alimenti destinati a fini specifici;

H.

considerando che i consumatori continuano a essere esposti a indicazioni nutrizionali o sulla salute positive su prodotti alimentari ricchi di grassi, sale o zuccheri, il che è incompatibile con l'obiettivo di un elevato livello di tutela dei consumatori;

I.

considerando che i problemi di peso e l'obesità sono in rapido aumento nella maggior parte degli Stati membri e che in Europa oltre la metà degli adulti e un bambino su tre è in sovrappeso o obeso (17); che il sovrappeso e l'obesità infantili stanno causando un aumento delle sfide mondiali nell'ambito della salute pubblica; che vi sono prove sufficienti del fatto che l'obesità infantile è influenzata dalla commercializzazione di alimenti ricchi di grassi, sale e zuccheri, ma che i minori continuano a essere esposti a livelli elevati di tale commercializzazione, che impiega tecniche potenti e persuasive, anche e sempre più spesso attraverso mezzi digitali;

J.

considerando che le cattive abitudini alimentari, caratterizzate da un elevato contenuto di sale, zuccheri e grassi, compresi i grassi saturi e i grassi trans, sono uno dei maggiori fattori di rischio per malattie e mortalità in Europa e che, secondo l'OMS, causano otto milioni di decessi prematuri ogni anno; che un decesso su cinque nel 2017 era attribuibile a cattive abitudini alimentari, principalmente a causa di malattie cardiovascolari e tumori; che è necessario dedicarsi maggiormente alla prevenzione delle malattie;

K.

considerando che, nella sua risoluzione del 16 febbraio 2022 sul rafforzamento dell'Europa nella lotta contro il cancro – verso una strategia globale e coordinata (18), il Parlamento europeo ha sottolineato il ruolo di una dieta sana per la prevenzione del cancro e per la riduzione dell'incidenza del cancro;

L.

considerando che l'EFSA non ha potuto stabilire un livello sicuro di assunzione di zuccheri liberi e aggiunti in quanto il rischio di effetti negativi (risposta) sulla salute è aumentato in tutta la gamma dei livelli di assunzione osservati (dosi) in modo costante (lineare), vale a dire quanto più elevata è l'assunzione, maggiore è il rischio di effetti negativi (19); che l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro dell'OMS ha classificato l'edulcorante aspartame come potenzialmente cancerogeno per l'uomo; che un riesame sistematico dell'OMS suggerisce che gli edulcoranti senza zucchero potrebbero essere collegati a un aumento del rischio di diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari, mortalità generale e aumento del peso corporeo; che regimi alimentari più sani, che prevedono tra l'altro un maggiore consumo di alimenti di origine vegetale, quali frutta e ortaggi freschi, cereali integrali e legumi, ed evitano il consumo eccessivo di carne e prodotti ultra-trasformati, contribuiscono a migliorare la salute, riducono la mortalità dovuta alle malattie non trasmissibili legate all'alimentazione e apportano benefici ambientali;

M.

considerando che strumenti informativi efficaci, quali le etichette nutrizionali sulla parte anteriore dell'imballaggio, aiutano i cittadini a compiere scelte alimentari più salutari e a evitare un consumo malsano di alimenti ricchi di sale, grassi e zuccheri; che il Parlamento ha sostenuto l'adozione di tale etichettatura nella sua risoluzione di iniziativa del 20 ottobre 2021 sulla strategia «Dal produttore al consumatore», in cui ha invitato la Commissione a garantire l'elaborazione di un'etichettatura nutrizionale obbligatoria e armonizzata dell'UE sulla parte anteriore dell'imballaggio, basata su prove scientifiche e una comprovata comprensione da parte dei consumatori, nell'intento di sostenere la diffusione di informazioni precise sugli alimenti e su alternative più sane;

N.

considerando che nel 2012 la Commissione ha stilato un elenco «in sospeso» di 2 078 indicazioni sulla salute relative alle sostanze vegetali, principalmente a causa dell'assenza di studi di intervento sull'uomo, il che ha portato alla sospensione della procedura di valutazione e autorizzazione dell'EFSA nel 2010; che le indicazioni sulla salute «in sospeso» – sia quelle valutate negativamente che quelle non ancora riviste – possono ancora essere utilizzate sul mercato dell'UE conformemente alle misure transitorie stabilite nel regolamento, fino a quando non sarà presa una decisione sull'elenco «in sospeso»;

O.

considerando che nel 2020 la Commissione ha concluso, nella sua relazione di valutazione sul regolamento relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute, che i consumatori continuano a essere esposti a indicazioni sulla salute relative ai prodotti botanici con diversi livelli di valutazione scientifica, tra cui vi sono indicazioni sulla salute non comprovate per cui i consumatori possono ritenere che gli effetti benefici dichiarati siano stati valutati scientificamente quando ciò non corrisponde alla realtà;

P.

considerando che un maggiore coordinamento sul quadro di sicurezza per i prodotti botanici potrebbe contribuire a migliorare la tutela dei consumatori;

Q.

considerando che la legislazione sui prodotti botanici negli alimenti e negli integratori alimentari non è armonizzata a livello dell'UE; che gli Stati membri dispongono di elenchi positivi o negativi di sostanze botaniche autorizzate nei prodotti alimentari oppure non dispongono di nessun elenco; che la classificazione dei prodotti botanici come prodotti alimentari o medicinali è di competenza di ogni singolo Stato membro; che lo scopo di un medicinale è quello di curare o prevenire le malattie degli esseri umani e che gli integratori alimentari sono destinati a consumatori che non hanno esigenze mediche immediate; che è pertanto importante mantenere una chiara distinzione tra alimenti e medicinali;

R.

considerando che i medicinali di origine vegetale devono essere sottoposti a procedure di autorizzazione prima della loro introduzione nel mercato dell'UE, il che richiede la dimostrazione della sicurezza e dell'efficacia dei prodotti e il soddisfacimento di ulteriori requisiti giuridici in settori quali la valutazione della qualità, la farmacovigilanza e la conformità alle buone prassi di fabbricazione; che per i medicinali di origine vegetale che sono stati utilizzati in modo sicuro per 30 anni, di cui 15 nell'UE, è possibile ricorrere a una procedura di registrazione semplificata per i medicinali vegetali tradizionali, in cui i dati relativi all'«uso tradizionale» sono accettati per comprovare la sicurezza e l'efficacia del prodotto;

S.

considerando che l'applicazione del regolamento per quanto riguarda le indicazioni sui prodotti botanici è stata notevolmente ritardata; che l'obiettivo del regolamento di garantire un livello elevato di protezione dei consumatori necessita di un'azione rapida da parte della Commissione finalizzata alla sua piena applicazione o alla sua revisione, in quanto non è adatto allo scopo sotto certi aspetti;

T.

considerando che gli Stati membri sono responsabili dell'applicazione del regolamento all'interno delle loro rispettive giurisdizioni; che gli Stati membri sono tenuti ad applicare il principio del riconoscimento reciproco; che, a causa delle differenze di interpretazione e di applicazione tra gli Stati membri, le azioni di esecuzione in seguito a un utilizzo improprio delle indicazioni variano, spaziando dai consigli su come adeguare le indicazioni alle ammende per il loro uso improprio;

U.

considerando che i social media contribuiscono in modo significativo alla pubblicità e alla vendita di alimenti e integratori alimentari, mentre la misura in cui il regolamento disciplina le comunicazioni online sui prodotti alimentari connesse alla salute rimane poco chiara; che le comunicazioni di influencer o celebrità sui social media non sono sempre chiaramente commerciali (20) o non commerciali e possono portare a indicazioni false e fuorvianti non verificate sui prodotti alimentari, ad esempio per quanto riguarda la pubblicità di proteine e altri integratori per rafforzare la crescita muscolare;

1.

osserva che l'obiettivo principale del regolamento è garantire che le indicazioni sui prodotti alimentari si basino su prove scientifiche generalmente accettate e che possano essere comprese dal consumatore medio; sottolinea che, nella pratica, è ancora segnalata la presenza di indicazioni ingannevoli nella vendita di prodotti alimentari sia online che offline;

2.

sottolinea un crescente interesse dei consumatori nei confronti delle informazioni alimentari (21); sottolinea la necessità di garantire che le informazioni sui valori nutrizionali o relativi alla salute degli alimenti che figurano sulle etichette e sono utilizzati a fini di presentazione, marketing e pubblicità siano accurate, basate su dati scientifici e significative; chiede che l'elenco delle indicazioni nutrizionali e sulla salute autorizzate sui prodotti alimentari sia aggiornato regolarmente, in linea con gli sviluppi scientifici nel settore alimentare e nutrizionale;

3.

sottolinea la necessità di garantire che le indicazioni sulla salute restino in linea con le politiche e le priorità dell'UE in materia di salute; ribadisce l'importanza del potere discrezionale della Commissione di non autorizzare indicazioni che potrebbero portare alla trasmissione di messaggi contrastanti e confusi ai consumatori (22);

Considerazione dei profili nutrizionali nelle valutazioni delle indicazioni sulla salute

4.

ricorda che, a norma dell'articolo 4 del regolamento, la Commissione avrebbe dovuto stabilire profili nutrizionali per limitare l'uso delle indicazioni nutrizionali e sulla salute sui prodotti alimentari ricchi di grassi, zuccheri e/o sale entro il 19 gennaio 2009; si rammarica del fatto che la proposta della Commissione sui profili nutrizionali non sia ancora stata presentata, nonostante sia prevista per il 2022 nell'ambito di una revisione della legislazione dell'UE in materia di informazioni alimentari ai consumatori; insiste sul fatto che la definizione di profili nutrizionali con soglie nutrizionali specifiche per l'uso di indicazioni nutrizionali e sulla salute, conformemente all'articolo 4 del regolamento, rimane pertinente e necessaria per conseguire i suoi obiettivi;

5.

ricorda che le indicazioni non dovrebbero indurre in errore i consumatori circa il reale valore nutritivo di un prodotto; evidenzia che, in assenza di profili nutrizionali, le indicazioni possono porre l'accento su un aspetto positivo di un prodotto complessivamente non sano o di un prodotto che supera le soglie di determinate sostanze nutritive, come grassi, zuccheri e sale; sottolinea che molti prodotti alimentari, alcuni dei quali commercializzati per i bambini, continuano a usare indicazioni nutrizionali e sulla salute nonostante abbiano elevati livelli di nutrienti preoccupanti; sottolinea che lo sviluppo di profili nutrizionali specifici, come previsto all'articolo 4 del regolamento e in linea con gli obiettivi dello stesso, è necessario per limitare l'uso di indicazioni nutrizionali e sulla salute su alimenti ricchi di grassi, zuccheri e/o sale; sottolinea che i futuri profili nutrizionali, che dovrebbero essere basati su prove scientifiche solide e indipendenti, potrebbero aiutare i consumatori a compiere scelte informate, sane e sostenibili in merito ai prodotti alimentari;

6.

deplora la mancanza di un approccio sistematico e basato su dati concreti alla creazione di ambienti alimentari che aiutino i consumatori a compiere scelte informate e che stimolino il passaggio a regimi alimentari più sani, compreso un maggiore consumo di alimenti di origine vegetale, quali frutta e verdura fresche, cereali interi e legumi; ritiene che, oltre ad attuare correttamente il regolamento, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero investire maggiormente nell'educazione alimentare e nutrizionale, ad esempio attraverso campagne di informazione, nell'ambito di diversi programmi, tra cui EU4Health, in particolare sostenendo iniziative nelle scuole con l'obiettivo di insegnare ai bambini e agli adolescenti un'alimentazione sana ed equilibrata; evidenzia l'influenza dei determinanti sociali nell'alfabetizzazione dei consumatori per quanto riguarda le indicazioni sugli alimenti; sottolinea che le campagne di informazione, educazione e sensibilizzazione da sole non sono sufficienti a garantire scelte informate da parte dei consumatori e devono essere accompagnate da politiche che migliorino gli ambienti alimentari;

Informazione dei consumatori

7.

sottolinea che i consumatori tendono a consumare in modo eccessivo i prodotti alimentari recanti indicazioni che promettono di promuovere una migliore salute, il che è noto come «effetto alone»; chiede l'inclusione di soglie di utilizzo minime e massime sulle etichette di tutti i prodotti alimentari e di tutti gli integratori alimentari recanti indicazioni sulla salute, unitamente alla raccomandazione di consultare un professionista sanitario prima di assumere integratori alimentari, in particolare al fine di evitare potenziali interazioni negative con trattamenti specifici e il rafforzamento di potenziali disturbi alimentari; evidenzia che si prevede che l'asimmetria informativa persisterà in un ambiente alimentare in rapida evoluzione e chiede il finanziamento della ricerca sulla comprensione delle dichiarazioni da parte dei consumatori;

8.

deplora il ritardo della proposta di revisione del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori per quanto riguarda lo sviluppo di etichette nutrizionali sulla parte anteriore dell'imballaggio, che hanno dimostrato di aiutare efficacemente i consumatori a scegliere alimenti e bevande più sani; chiede che la Commissione e gli Stati membri incoraggino e aiutino i consumatori a compiere scelte informate, salutari e sostenibili in merito ai prodotti alimentari adottando quanto prima un'etichettatura nutrizionale dell'UE obbligatoria e armonizzata sulla parte anteriore dell'imballaggio, sviluppata sulla base di dati scientifici solidi e indipendenti e di una comprovata comprensione da parte dei consumatori; osserva che gli studi dimostrano che gli effetti degli alimenti sulla salute non possono essere spiegati solo con la composizione nutrizionale, ma anche con il livello di trasformazione, in particolare nel caso degli alimenti ultra-trasformati; sottolinea pertanto che l'inclusione di informazioni sulla trasformazione degli alimenti nelle etichette nutrizionali interpretative poste sulla parte anteriore dell'imballaggio potrebbe essere nell'interesse della salute pubblica e dei consumatori e potrebbe rivelarsi efficace nell'aiutarli a compiere scelte alimentari più sane; chiede misure normative per ridurre l'onere sulla salute pubblica derivante dagli alimenti altamente trasformati;

Pertinenza delle indicazioni

9.

osserva che molte delle indicazioni utilizzate sul mercato dell'UE riguardano sostanze nutritive che pochissimi consumatori europei non hanno nella loro dieta; invita la Commissione a esaminare la possibilità legislativa di ampliare il mandato dell'EFSA al fine di includere la valutazione della pertinenza dell'uso di tali indicazioni, oltre all'esame della base scientifica di tali indicazioni; sostiene fermamente la pubblicazione in corso da parte dell'EFSA di orientamenti specifici per l'utilizzo di un'indicazione;

10.

invita la Commissione a valutare la possibilità di limitare l'uso dell'indicazione nutrizionale consentita «senza zuccheri aggiunti» per i prodotti che contengono edulcoranti o alti livelli di zuccheri liberi;

11.

evidenzia che, anche quando le indicazioni sulle formule per lattanti sono scientificamente comprovate, come l'indicazione sulla salute «l'assunzione di DHA contribuisce al normale sviluppo visivo dei lattanti fino a 12 mesi di età», il loro utilizzo dovrebbe evitare di influenzare le scelte alimentari riguardanti i lattanti e di limitare i miglioramenti nelle formule per lattanti (23);

12.

sostiene l'istituzione di consultazioni preliminari tra i fabbricanti e l'EFSA per consentire a quest'ultima di presentare le proprie aspettative nel contesto della presentazione della loro richiesta di autorizzazione, nel rispetto del principio dell'indipendenza dell'EFSA;

Prodotti botanici

13.

sottolinea che la mancanza di armonizzazione a livello dell'UE per quanto riguarda la classificazione delle sostanze botaniche come alimenti o medicinali significa che una sostanza vegetale può essere etichettata come «alimento» in uno Stato membro e come «medicinale» in un altro; sottolinea che tali incoerenze rappresentano una sfida per i produttori e le autorità di regolamentazione e possono incidere negativamente sulla sicurezza e sul benessere dei consumatori, in quanto è difficile per questi ultimi distinguere tra medicinali di origine vegetale tradizionali e integratori alimentari botanici basati sulle stesse sostanze vegetali, il che può portare a fraintendimenti sul loro uso;

14.

sottolinea l'assenza di un elenco positivo o negativo dell'UE di sostanze botaniche utilizzate negli alimenti e negli integratori alimentari, nonché l'assenza di un elenco completo degli effetti benefici o nocivi per la salute dei prodotti botanici, il che comporta disparità legislative tra gli Stati membri, una frammentazione del mercato e la possibilità che prodotti potenzialmente non sicuri raggiungano i consumatori;

15.

disapprova la prosecuzione della sospensione della valutazione delle domande relative ai prodotti botanici e sottolinea che sussistono notevoli preoccupazioni di ordine giuridico in merito alla prosecuzione dell'uso delle indicazioni «in sospeso» nel quadro delle misure transitorie del regolamento; evidenzia la necessità imperativa di affrontare l'elenco «in sospeso» delle indicazioni sui prodotti botanici, valutando ulteriormente tali indicazioni come misura urgentemente necessaria per la protezione dei consumatori, come indicato nella relazione di valutazione della Commissione del 2020 sul regolamento; esprime profonda preoccupazione per il fatto che il continuo utilizzo delle indicazioni «in sospeso» nel quadro delle misure transitorie del regolamento potrebbe indurre in errore i consumatori e costituire un rischio per la loro salute, in quanto potrebbero erroneamente presumere che le indicazioni «in sospeso» siano state valutate scientificamente e che il rischio sia stato gestito;

16.

ritiene essenziale che l'EFSA e la Commissione riesaminino tempestivamente, in linea con le disposizioni dell'NHCR, le indicazioni sulla salute «in sospeso» relative ai prodotti botanici negli alimenti; invita la Commissione a respingere le indicazioni dell'elenco «in sospeso» che sono già state valutate negativamente;

17.

esorta gli Stati membri a collaborare in modo efficace alla definizione di un approccio coordinato nell'ambito degli integratori alimentari botanici e invita la Commissione a fornire orientamenti al riguardo; invita la Commissione e gli Stati membri a istituire senza indugio un elenco negativo a livello dell'UE delle sostanze botaniche utilizzate negli alimenti, sulla base della loro tossicità o degli effetti nocivi per la salute già individuati negli Stati membri;

Applicazione

18.

invita la Commissione a fornire orientamenti aggiornati sulle modalità per affrontare le pratiche di commercializzazione utilizzate per eludere il regolamento;

19.

invita la Commissione e gli Stati membri a istituire una rete di conoscenze finalizzata a sostenere il gruppo di lavoro sulle indicazioni nutrizionali e sulla salute; sottolinea che tale rete dovrebbe contribuire a facilitare lo scambio delle migliori pratiche, colmare i divari di interpretazione tra gli Stati membri e affrontare le disparità di applicazione;

Indicazioni sulla salute nelle comunicazioni online

20.

sottolinea che il regolamento è stato adottato in un momento in cui i social media non svolgevano ancora un ruolo così importante nella pubblicità e nella vendita di alimenti e integratori alimentari; esprime preoccupazione per il fatto che non è ancora chiaro in che misura il regolamento disciplini efficacemente le comunicazioni online relative alla salute in merito ai prodotti alimentari;

21.

manifesta preoccupazione per la presenza online di indicazioni nutrizionali e sulla salute non autorizzate e fuorvianti; sottolinea la necessità di garantire che il regolamento rimanga pertinente nell'ambiente online, soprattutto perché alcuni gruppi vulnerabili, come i bambini e gli adolescenti, possono essere particolarmente sensibili a determinate indicazioni sulla salute e alle informazioni alimentari condivise sui social media, il che rappresenta un rischio per la loro salute fisica e mentale; ritiene importante, a tale riguardo, definire cosa si intenda per comunicazione commerciale sugli alimenti e gli integratori alimentari sui social media;

22.

chiede di prestare rinnovata attenzione alla realizzazione di un approccio efficace a livello di UE per far fronte all'esposizione di bambini e adolescenti alla pubblicità e alla commercializzazione di alimenti trasformati ad alto contenuto di grassi, zuccheri e sale nelle trasmissioni audiovisive e nei media digitali; invita la Commissione a valutare la possibilità di intraprendere un'azione legislativa volta a proteggere la salute di questo gruppo vulnerabile di consumatori;

23.

invita la Commissione a elaborare orientamenti esaustivi per l'applicazione del regolamento online; ritiene che tali orientamenti dovrebbero delineare procedure e norme chiare per il monitoraggio e la regolamentazione delle indicazioni sulla salute online, garantendo l'accuratezza e la trasparenza di tali indicazioni e salvaguardando il benessere dei consumatori nel quadro del regolamento sui servizi digitali; sottolinea le responsabilità degli Stati membri e dei fornitori di piattaforme online quali stabilite dal regolamento sui servizi digitali, ovvero agire contro la diffusione di contenuti illegali e garantire la trasparenza per i consumatori per quanto riguarda la pubblicità online;

24.

invita la Commissione e gli Stati membri a creare una piattaforma per condividere le migliori pratiche relative all'attuazione online del regolamento (CE) n. 1924/2006 e incoraggiare la collaborazione tra le autorità competenti degli Stati membri;

°

° °

25.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)   GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.

(2)   GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(3)   GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.

(4)   GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51.

(5)   GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26.

(6)   GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35.

(7)   GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1.

(8)   GU L 107 del 26.3.2021, pag. 1.

(9)   GU C 184 del 5.5.2022, pag. 2.

(10)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, «Tolerable upper intake level for dietary sugar», EFSA Journal, volume 20, numero 2, Autorità europea per la sicurezza alimentare, 15 dicembre 2021.

(11)  Organizzazione mondiale della sanità, Nutrition labelling: policy brief, Organizzazione mondiale della sanità, Ginevra, 2022.

(12)  Organizzazione mondiale della sanità, Guiding principles and framework manual for front-of-pack labelling for promoting healthy diets, Organizzazione mondiale della sanità, Ginevra, 2019.

(13)  UNICEF, Children's rights in impact assessments – A guide for integrating children's rights into impact assessments and taking action for children, UNICEF, Ginevra, dicembre 2013.

(14)  Sentenza della Corte di giustizia del 14 luglio 2016, Verband Sozialer Wettbewerb eV/Innova Vital GmbH, C-19/15, ECLI:EU:C:2016:563.

(15)  Commissione europea, Final Report Summary – CLYMBOL (Role of health-related claims and symbols in consumer behaviour) (Sintesi della relazione finale – CLYMBOL (Ruolo delle indicazioni e dei simboli relativi alla salute nel comportamento dei consumatori)), 8 marzo 2017.

(16)  Pichierri, M. et al., «The interplay between health claim type and individual regulatory focus in determinating consumers' intention toward extravergine olive oil» (L'interazione tra il tipo di indicazione sulla salute e l'attenzione a livello di singole normative nel determinare le intenzioni dei consumatori per quanto riguarda l'olio extravergine di oliva), Food Research International, volume 136, articolo 109467, Elsevier, ottobre 2020.

(17)  Organizzazione mondiale della sanità, WHO European Regional Obesity Report 2022 (Rapporto 2022 dell'OMS sull'obesità nella regione europea), Ginevra, 2022.

(18)   GU C 342 del 6.9.2022, pag. 109.

(19)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, EFSA explains draft scientific opinion on a tolerable upper intake level for dietary sugars (L'EFSA spiega il progetto di parere scientifico su un livello massimo tollerabile di assunzione di zuccheri nella dieta), Autorità europea per la sicurezza alimentare, 2021.

(20)  Ashwell, M. et al., «Nature of the evidence base and strengths, challenges and recommendations in the area of nutrition and health claims: a position paper from the Academy of Nutrition Sciences» (Natura della base di dati e punti di forza, sfide e raccomandazioni nell'ambito delle indicazioni in materia nutrizionali e sulla salute: un documento di sintesi dell'Academy of Nutrition Sciences), British Journal of Nutrition, vol. 130, n. 2, 28 luglio 2023, pagg. 221-238.

(21)  Unione europea, «Eurobarometer – Making our food fit for the future – new trends and challenges» (Eurobarometro – Rendere la nostra alimentazione adatta al futuro – nuove tendenze e sfide), ottobre 2020.

(22)  Sentenza della Corte di giustizia dell'8 giugno 2017, Dextro Energy GmbH & Co. KG/Commissione europea, C-296/16, ECLI:EU:C:2017:437.

(23)  Munblit, D. et al., «Health and nutrition claims for infant formula are poorly substantiated and potentially harmful» (Le indicazioni nutrizionali e sulla salute delle formule per lattanti sono scarsamente documentate e potenzialmente dannose), British Medical Journal, vol. 369, articolo m875, 2020, e Cheung, K.Y., et al., «Health and nutrition claims for infant formula: international cross sectional survey» (Le indicazioni nutrizionali e sulla salute delle formule per lattanti: indagine trasversale internazionale), British Medical Journal, vol. 380, n. 8371, 2023.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5729/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)