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Serie C


C/2024/5464

10.9.2024

COMUNICAZIONE DEL MINISTERO DELL'ENERGIA DELL'UNGHERIA A NORMA DELL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2, DELLA DIRETTIVA 94/22/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 30 MAGGIO 1994, RELATIVA ALLE CONDIZIONI DI RILASCIO E DI ESERCIZIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA PROSPEZIONE, RICERCA E COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI

Bando di gara pubblico riguardante una concessione per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nella zona di Csongrád

(C/2024/5464)

Per conto dello Stato ungherese, il ministro dell'Energia (in appresso «l'amministrazione aggiudicatrice» o «il ministro»), in qualità di ministro competente per le attività estrattive, pubblica il presente bando di gara per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi con contratto di concessione ai sensi della legge CXCVI del 2011 sui beni nazionali (in appresso «la legge sul patrimonio nazionale»), della legge XVI del 1991 sulle concessioni (in appresso «la legge sulle concessioni»), della legge XLVIII del 1993 sulle attività estrattive (in appresso «la legge sulle attività estrattive»), del decreto governativo n. 727/2020, del 31 dicembre 2020, che stabilisce talune norme che disciplinano le procedure di concessione ai sensi della legge XVI del 1991 sulle concessioni, e del decreto governativo n. 446/2022, del 7 novembre 2022, sull'esecuzione dei compiti del ministro competente per il settore per talune attività soggette a concessione, alle condizioni di seguito specificate.

1.   

Il ministro pubblica il bando di gara, aggiudica la gara e conclude il contratto di concessione conformemente alla legge sulle concessioni, alla legge sulle attività estrattive e ai relativi regolamenti di attuazione. Le offerte conformi alle disposizioni del capitolato d’oneri sono esaminate da un comitato di valutazione istituito dal ministro.

Su raccomandazione del comitato di valutazione, a norma dell'articolo 5, paragrafi 1 e 1a, della legge sulle concessioni, il ministro (1) adotta, previo accordo dell'autorità di vigilanza ungherese per le attività regolamentate («SZTFH»), la decisione di aggiudicazione della concessione, sulla cui base lo stesso ministro può concludere il contratto di concessione con l'aggiudicatario.

2.   

La lingua della procedura è l’ungherese.

3.   

La partecipazione alla gara è aperta a tutte le persone fisiche ungheresi e straniere dotate della capacità di agire e a tutte le organizzazioni trasparenti ai sensi della legge sui beni nazionali, a condizione che rispettino le prescrizioni del capitolato d’oneri; sono ammesse anche offerte congiunte. In caso di offerte congiunte per l’attività in concessione, gli offerenti devono designare una delle parti come loro rappresentante. Essi sono tuttavia responsabili in solido dell’esecuzione del contratto di concessione. Nell’ambito della gara, gli offerenti nazionali e stranieri sono trattati su un piano di parità.

Ai fini dello svolgimento dell'attività oggetto della concessione, l'offerente che firma il contratto di concessione (in appresso «il titolare della concessione») deve, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del contratto e utilizzando risorse proprie, istituire un'impresa con sede sociale in Ungheria (in appresso «l'impresa concessionaria»). Il titolare della concessione deve possedere la maggioranza delle azioni, delle attività e dei diritti di voto dell'impresa al momento della sua istituzione e nel corso della sua attività e, in qualità di proprietario, deve impegnarsi ad applicare nell'impresa concessionaria i requisiti specificati nel contratto di concessione. L'impresa concessionaria, in quanto impresa di estrazione, gode dei diritti ed è soggetta agli obblighi previsti dal contratto di concessione.

4.   

La concessione ha durata di 20 anni dall’entrata in vigore del contratto di concessione, prorogabile una volta senza indire un’altra gara per un periodo massimo pari alla metà della durata originaria se il titolare della concessione e l’impresa concessionaria hanno assolto tutti gli obblighi previsti dal contratto entro i termini stabiliti.

5.   

Dati relativi alla zona designata per la concessione:

L'area designata per la concessione riguarda i territori amministrativi dei comuni delle contee di Bács-Kiskun, Csongrád e Jász–Nagykun–Szolnok riportati nella tabella seguente.

Comune

Contea

Comune

Contea

Bugac

Bács-Kiskun

Kunszállás

Bács-Kiskun

Csépa

Jász-Nagykun-Szolnok

Nagytőke

Csongrád

Csongrád

Csongrád

Petőfiszállás

Bács-Kiskun

Felgyő

Csongrád

Szelevény

Jász-Nagykun-Szolnok

Fülöpjakab

Bács-Kiskun

Szentes

Csongrád

Gátér

Bács-Kiskun

Tiszaalpár

Bács-Kiskun

Jászszentlászló

Bács-Kiskun

Tömörkény

Csongrád

Kiskunfélegyháza

Bács-Kiskun

Városföld

Bács-Kiskun

Strato di copertura superiore della zona designata per la concessione: superficie terrestre e substrato roccioso: 6 000 metri sotto il livello del Baltico.

L'area designata per la costruzione del sito minerario per l'estrazione di idrocarburi non è inclusa nella zona designata per la concessione.

Le coordinate dei punti di confine che delimitano la zona designata per la concessione possono essere visualizzate nel sistema ungherese di proiezione nazionale uniforme («EOV»), mentre i dati relativi alle aree designate alla costruzione di siti minerari per l'estrazione di idrocarburi, non incluse nella zona designata per la concessione, sono consultabili sui siti internet dell'autorità di vigilanza ungherese per le attività regolamentate (https://sztfh.hu) e del ministero dell'Energia (https://kormany.hu/energiaugyi-miniszterium) cliccando sulla scheda «Koncesszió»).

Superficie della zona designata per la concessione: 669,6 km2.

6.   

L’importo netto del canone minimo di concessione è pari a 482 000 000 HUF (quattrocentottantadue milioni di fiorini) più IVA; alla gara, tuttavia, possono essere presentate anche offerte per un importo fisso più elevato. Dopo la pubblicazione del risultato l’aggiudicatario è tenuto a versare il canone di concessione per l’importo, secondo le modalità ed entro la data specificati nel contratto di concessione.

7.   

La partecipazione alla gara per la concessione è subordinata al pagamento di una tassa di partecipazione di 20 000 000 HUF (venti milioni di fiorini) più IVA, da versare secondo le modalità specificate nella documentazione di gara. La tassa di partecipazione deve pervenire entro le ore 24:00 del giorno precedente la scadenza del termine per la presentazione delle offerte sul conto indicato nella documentazione di gara.

8.   

Perché l’offerta sia valida, oltre al pagamento della tassa di partecipazione, gli offerenti sono tenuti a pagare una cauzione dell’importo di 100 000 000 HUF (cento milioni di fiorini) entro le 24:00 del giorno precedente la scadenza del termine di presentazione dell’offerta a garanzia del carattere vincolante della stessa. La cauzione versata è trattenuta dall’amministrazione aggiudicatrice se l’offerente si ritira oppure se vince la gara ma non conclude il contratto o non paga il canone di concessione per l’importo, secondo le modalità ed entro il termine stabiliti nel contratto. La cauzione deve essere versata secondo le modalità specificate nella documentazione di gara.

9.   

Il canone minimo di concessione mineraria per la produzione convenzionale di idrocarburi, da versare sulla base del contratto di concessione, è pari al 20 %, conformemente alla decisione del ministro. Nella procedura di gara può essere offerto il pagamento di un canone minerario superiore al canone minimo, a condizione che il canone risultante sia stabilito nel contratto di concessione e versato per tutta la durata della concessione. Nei casi specificati all’articolo 20, paragrafo 3, lettere e) e i), e all’articolo 20, paragrafo 5, della legge sulle attività estrattive, il canone minerario contrattuale corrisponde al canone minerario specificato nella legge sulle attività estrattive applicabile alla data di presentazione dell’offerta.

10.   

Le condizioni giuridiche, finanziarie e tecniche e di altro tipo, nonché le informazioni relative alla procedura di gara, sono riportate nella documentazione di gara.

11.   

La documentazione di gara può essere ritirata fino al giorno precedente il termine per la presentazione presso la sede del ministero dell’Energia (Október huszonharmadika utca 18, 1117 Budapest), terzo piano, ufficio 333, nei giorni lavorativi in orario compreso tra le ore 9:00 e le ore 15:00, esibendo la prova del versamento del prezzo di acquisto della documentazione di gara. Il ministero dell’Energia rilascia all’acquirente un certificato a suo nome per confermare che ha ricevuto la documentazione di gara.

Quando acquista la documentazione di gara l'acquirente, per essere contattato e ricevere le comunicazioni, deve inoltre presentare una scheda identificativa dell'offerta che può essere scaricata dal sito del ministero dell'Energia (https://kormany.hu/energiaugyi-miniszterium) cliccando nel menù «Koncesszió».

12.   

Il prezzo di acquisto della documentazione di gara è 200 000 HUF (duecentomila fiorini) più IVA da versare sul conto 10032000-00290713-00000000 del ministero dell’Energia (IBAN: HU30 1003 2000 0029 0713 0000 0000, codice SWIFT: HUSTHUHB, ente finanziario presso cui è detenuto il conto: Tesoreria di Stato ungherese). Nella comunicazione del bonifico deve essere riportato il codice CSOCHDV oltre al nome dell’acquirente. Il prezzo di acquisto della documentazione di gara non può essere pagato in contanti e non è rimborsabile né parzialmente né totalmente. In caso di mancato ricevimento della documentazione di gara il prezzo della stessa è rimborsato all’acquirente entro cinque giorni dopo il termine di presentazione dell’offerta.

13.   

Le offerte possono essere presentate unicamente da coloro che hanno acquistato la documentazione di gara e che hanno comprovatamente versato la tassa di partecipazione e la cauzione. In caso di offerta congiunta è sufficiente che uno degli offerenti acquisti la documentazione di gara.

14.   

Le offerte devono essere presentate di persona tra le ore 10:00 e le ore 12:00 del 15 gennaio 2025 presso la sede del ministero dell’Energia (Október huszonharmadika utca 18, 1117 Budapest), terzo piano, ufficio 333, in ungherese, come specificato nella documentazione di gara.

15.   

Dal momento della sua presentazione l’offerta diventa vincolante per l’offerente e resta tale fino alla fine della procedura di gara. L’offerente non può sottrarsi all’impegno assunto con la presentazione dell’offerta.

16.   

Il ministro si riserva il diritto di revocare il bando di gara senza fornire alcuna giustificazione in qualsiasi momento fino al termine di presentazione delle offerte.

17.   

Il ministro si riserva il diritto di dichiarare la gara non aggiudicata senza fornire alcuna giustificazione, in qualsiasi momento fino alla conclusione del contratto di concessione dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, e di chiudere la procedura. In questo caso, non è possibile presentare ricorso né contro il ministro, né contro lo Stato ungherese rappresentato dal ministro, né contro il ministero dell’Energia quale luogo di lavoro del ministro.

18.   

Il ministro, qualora revochi il bando di gara o dichiari la gara non aggiudicata, rimborsa la tassa di partecipazione versata dall’offerente entro 15 giorni dalla chiusura della procedura.

19.   

L’aggiudicatario acquisisce, attraverso l’impresa concessionaria obbligatoriamente istituita a tale scopo, il diritto esclusivo di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nella zona designata per la concessione, e per la durata della stessa. Quando la decisione che stabilisce il sito di estrazione diventa definitiva, il diritto di concessione per la zona di prospezione è limitato all’area del sito di estrazione.

20.   

Ogni offerente può presentare una sola offerta.

21.   

Termine per l’aggiudicazione della gara relativa alla concessione: entro 90 giorni dal termine di presentazione delle offerte.

22.   

L’amministrazione aggiudicatrice garantisce la parità di trattamento e non applica criteri preferenziali.

23.   

Criteri di aggiudicazione della gara:

I)

Criteri di valutazione relativi al contenuto del programma di lavoro oggetto della concessione:

qualità tecnica del programma di lavoro (soluzioni previste per massimizzare le attività di prospezione di idrocarburi);

durata prevista dei lavori di prospezione;

misure previste per proteggere l'ambiente e per prevenire e ridurre i danni nel corso dei lavori oggetto della concessione;

termine entro il quale è previsto l'inizio della coltivazione (inferiore al termine di cinque anni previsto dalla legge).

II)

Criteri di valutazione relativi alla capacità tecnica e finanziaria dell'offerente:

posizione finanziaria dell'offerente, disponibilità delle risorse necessarie per finanziare i lavori da eseguire nell'ambito della concessione e la parte di esse costituita da risorse proprie;

valore totale delle attività di estrazione di idrocarburi effettuate nei tre anni precedenti il bando di gara.

III)

Criteri di valutazione relativi agli obblighi di pagamento assunti in virtù del contratto di concessione:

importo netto del canone di concessione offerto rispetto al canone minimo di concessione fissato dal ministro;

importo del supplemento rispetto al canone minerario minimo fissato dal ministro.

I criteri di aggiudicazione dettagliati e le norme che disciplinano la procedura di autorizzazione dei lavori in concessione e le relative modalità di svolgimento e di completamento sono specificati nella documentazione di gara.

24.   

Il contratto di concessione

Il contratto di concessione deve essere concluso entro 90 giorni dalla comunicazione del risultato. Il termine può essere prorogato dal ministro una sola volta per un massimo di 60 giorni.

L'aggiudicatario acquisisce, per tutta la durata della concessione e nel quadro della medesima, il diritto di svolgere l'attività economica esclusiva concessa dallo Stato (prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in una zona delimitata), in conformità alla normativa pertinente in vigore e al contratto di concessione.

Nel presentare l'offerta gli offerenti devono tenere conto della condizione per l'ottenimento della concessione di cui all'articolo 22/A, paragrafo 13, della legge sulle attività estrattive, ossia che nel caso degli idrocarburi il diritto o l'autorizzazione alla prospezione dell'impresa di estrazione può coprire al massimo una zona di prospezione totale di 20 000 km2. Nello stabilire la zona di prospezione deve essere presa in considerazione anche la zona di prospezione dell'impresa di estrazione che controlla, ai sensi della legge V del 2013 sul codice civile, l'impresa di estrazione che intende ottenere il diritto alla prospezione. In caso di offerta congiunta tutti gli offerenti sono tenuti al rispetto di tale criterio.

Il testo del progetto di contratto di concessione è allegato alla documentazione di gara.

25.   

Le informazioni relative alla procedura di gara possono essere richieste esclusivamente in ungherese e per iscritto dopo l’acquisto della documentazione di gara, secondo le modalità stabilite in tale documentazione. Le risposte saranno rese disponibili a tutte le parti dal ministero dell’Energia mediante l’indirizzo di posta elettronica indicato nella scheda identificativa dell’offerta presentata all’acquisto della documentazione di gara.

Budapest, 27 giugno 2024

Lajos Csaba LANTOS

Ministro


(1)  Per quanto riguarda le singole attività oggetto della concessione, il ministro dell'Energia, in quanto rappresentante legale dello Stato ungherese, è autorizzato ad agire in qualità di concedente, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, della legge sulle concessioni, dell'articolo 8 della legge sulle attività estrattive, dell'articolo 160, paragrafo 1, del decreto governativo n. 182/2022, del 24 maggio 2022, relativo alle funzioni e ai poteri dei membri del governo, dell'articolo 1 e dell'allegato 1 del decreto governativo n. 446/2022, del 7 novembre 2022, sull'esecuzione dei compiti del ministro competente per il settore, dell'articolo 3, paragrafo 1, del decreto governativo n. 727/2020, del 31 dicembre 2020, che stabilisce talune norme che disciplinano le procedure di concessione ai sensi della legge XVI del 1991 sulle concessioni, e della decisione n. 335/2022 del presidente della Repubblica, del 30 novembre 2022, recante nomina del ministro.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5464/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)