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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2024/5404 |
16.9.2024 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Rimini (Italia) il 1° luglio 2024 – Balneari Rimini / Comune di Rimini
(Causa C-464/24, Balneari Rimini)
(C/2024/5404)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Giudice di pace di Rimini
Parti nella causa principale
Ricorrente: Balneari Rimini
Resistente: Comune di Rimini
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative come quella della società ricorrente – che non svolge una prestazione di servizi determinata dell’ente aggiudicatore, bensì esercita un’attività economica in un’area demaniale statale – rientra[no] o non rientra[no] nella categoria delle concessioni di servizi e, quindi, se entra[no] o non entra[no] nel campo di applicazione delle autorizzazioni di cui alla direttiva servizi 2006/123/CE (1) e/o della direttiva 2014/23/UE (2), trattandosi di alcuni accordi aventi per oggetto il diritto di un operatore economico di gestire determinati beni o risorse del demanio pubblico, in regime di diritto privato o pubblico, quali terreni, mediante i quali lo Stato fissa unicamente le condizioni generali d’uso dei beni o delle risorse in questione, alla luce di quanto precisato dalla Corte di giustizia dell’Unione ai punti 45-48 della precedente sentenza Promoimpresa S.r.l. e Melis del 14 luglio 2016 nelle cause riunite C-458/14 e C-67/15 (EU:C:2016:558). |
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2) |
A prescindere dalla risposta della Corte al primo quesito, [se] le concessioni balneari come quella di cui è titolare la società ricorrente, iniziate prima del 28 dicembre 2009, sono comunque fuori dal campo di applicazione della direttiva 2006/123/CE ai sensi dell’articolo 44 della stessa direttiva autorizzazioni, come sembrerebbe ricavarsi dal punto 73 della sentenza «Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Comune di Ginosa)» della Corte del 20 aprile 2023 in causa C-348/22 (EU:C:2023:301). |
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3) |
A prescindere dalla risposta della Corte al primo e al secondo quesito, [se] l’articolo 195 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, anche alla luce dell’articolo 345 dello stesso TFUE e dell’articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 2006/123/CE, deve essere interpretato nel senso che le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative come quella della società ricorrente, operanti nel settore del turismo, sono escluse dal campo di applicazione delle direttive di armonizzazione, come la direttiva 2006/123/CE. |
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4) |
A prescindere dalla risposta della Corte al primo, al secondo quesito e al terzo quesito, [se] l’articolo 51 (ex articolo 45 TCE) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e l’articolo 2, paragrafo 2, lettera i), della direttiva 2006/123/CE devono essere interpretati nel senso che le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative come quelle della società ricorrente, che svolg[e] in maniera costante e non occasionale attività di interesse pubblico sul territorio del demanio statale, quali la salvaguardia della proprietà pubblica, la tutela della salute e dell’igiene pubblica, la tutela del diritto delle persone con disabilità all’accesso alle attività di elioterapia e di balneazione, nonché attività turistiche, culturali e ambientali, sono escluse dal campo di applicazione sia dell’articolo 49 del TFUE. che della direttiva servizi. |
(1) Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376, pag. 36).
(2) Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU 2014, L 94, pag. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5404/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)