Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
C/2024/5203 |
2.9.2024 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) dell’11 luglio 2024 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy Katowice – Zachód w Katowicach – Pologne) – Skarb Państwa – Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w K. / Z. sp.j.
[Causa C-279/23 (1) , Skarb Państwa (Ritardo di pagamento non significativo o di credito esiguo)]
(Rinvio pregiudiziale - Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - Direttiva 2011/7/UE - Articolo 6, paragrafo 1 - Importo forfettario minimo a titolo di risarcimento delle spese di recupero - Disposizione del diritto nazionale che consente di respingere le domande di pagamento di tale importo forfettario in caso di ritardo non significativo o di credito esiguo - Obbligo di interpretazione conforme al diritto dell’Unione)
(C/2024/5203)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Rejonowy Katowice - Zachód w Katowicach
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Skarb Państwa - Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w K.
Resistente: Z. sp.j.
Dispositivo
L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali,
deve essere interpretato nel senso che:
osta a una prassi dei giudici nazionali consistente nel respingere i ricorsi volti ad ottenere l’importo forfettario minimo a titolo di risarcimento delle spese di recupero previsto da tale disposizione, per il motivo che il ritardo di pagamento del debitore è trascurabile o che l’importo del debito oggetto del ritardo di pagamento del debitore è esiguo.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5203/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)