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dell'Unione europea

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Serie C


C/2024/5203

2.9.2024

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) dell’11 luglio 2024 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy Katowice – Zachód w Katowicach – Pologne) – Skarb Państwa – Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w K. / Z. sp.j.

[Causa C-279/23  (1) , Skarb Państwa (Ritardo di pagamento non significativo o di credito esiguo)]

(Rinvio pregiudiziale - Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - Direttiva 2011/7/UE - Articolo 6, paragrafo 1 - Importo forfettario minimo a titolo di risarcimento delle spese di recupero - Disposizione del diritto nazionale che consente di respingere le domande di pagamento di tale importo forfettario in caso di ritardo non significativo o di credito esiguo - Obbligo di interpretazione conforme al diritto dell’Unione)

(C/2024/5203)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy Katowice - Zachód w Katowicach

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Skarb Państwa - Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w K.

Resistente: Z. sp.j.

Dispositivo

L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali,

deve essere interpretato nel senso che:

osta a una prassi dei giudici nazionali consistente nel respingere i ricorsi volti ad ottenere l’importo forfettario minimo a titolo di risarcimento delle spese di recupero previsto da tale disposizione, per il motivo che il ritardo di pagamento del debitore è trascurabile o che l’importo del debito oggetto del ritardo di pagamento del debitore è esiguo.


(1)   GU C 286 del 14.8.2023.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5203/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)