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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie C


C/2024/4580

29.7.2024

Ricorso proposto il 3 giugno 2024 – Commissione europea/Regno del Belgio

(Causa C-390/24)

(C/2024/4580)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Hottiaux, M. Wasmeier, I. Zaloguin, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia:

dichiarare che nel recepire in maniera non corretta l’articolo 3, paragrafi da 1 a 3, 5 e 6 della direttiva 2013/48/UE relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva;

condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso della Commissione verte sull’asserito non corretto recepimento da parte del Belgio dell’articolo 3, paragrafi da 1 a 3, 5 e 6 della direttiva 2013/48/UE. Tale direttiva stabilisce norme minime relative al diritto di indagati e imputati in procedimenti penali e di persone oggetto di procedimenti ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI («procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo») ad avvalersi di un difensore, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari.

Dopo aver proceduto all’esame della conformità delle misure nazionali di attuazione comunicate dal Belgio a titolo di recepimento della direttiva 2013/48/UE nell’ordinamento giuridico interno, la Commissione ha ritenuto che:

da un lato, in materia di libertà personale, le disposizioni di cui all’articolo 2-bis, paragrafo 2, secondo comma, ultima frase, e terzo comma, prima frase, della legge del 20 luglio 1990 sulla custodia cautelare, nonché (qualora si tratti di minori) dell’articolo 47 bis, paragrafo 3, secondo comma, prima frase, e quinto comma, prima frase, del code d’instruction criminelle (codice di procedura penale), non rispecchiassero gli obblighi di cui all’articolo 3, paragrafi da 1 a 3, di detta direttiva;

dall’altro lato, le disposizioni dell’articolo 2-bis, paragrafi 2, 5 e 10, della legge del 20 luglio 1990 sulla custodia cautelare non avessero recepito correttamente l’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2013/48, congiuntamente ai paragrafi 1 e 2, lettera c), di tale articolo;

infine, le disposizioni di cui all’articolo 2-bis, paragrafi 2 e 9, della legge del 20 luglio 1990 sulla custodia cautelare, nonché dell’articolo 16, paragrafo 2, della stessa legge, non avessero recepito correttamente l’articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2013/48, in combinato disposto con i paragrafi da 1 a 3, lettera b), di tale articolo.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4580/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)