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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2024/4580 |
29.7.2024 |
Ricorso proposto il 3 giugno 2024 – Commissione europea/Regno del Belgio
(Causa C-390/24)
(C/2024/4580)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Hottiaux, M. Wasmeier, I. Zaloguin, agenti)
Convenuto: Regno del Belgio
Conclusioni della ricorrente
La Commissione chiede che la Corte voglia:
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dichiarare che nel recepire in maniera non corretta l’articolo 3, paragrafi da 1 a 3, 5 e 6 della direttiva 2013/48/UE relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva; |
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condannare il Regno del Belgio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorso della Commissione verte sull’asserito non corretto recepimento da parte del Belgio dell’articolo 3, paragrafi da 1 a 3, 5 e 6 della direttiva 2013/48/UE. Tale direttiva stabilisce norme minime relative al diritto di indagati e imputati in procedimenti penali e di persone oggetto di procedimenti ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI («procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo») ad avvalersi di un difensore, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari.
Dopo aver proceduto all’esame della conformità delle misure nazionali di attuazione comunicate dal Belgio a titolo di recepimento della direttiva 2013/48/UE nell’ordinamento giuridico interno, la Commissione ha ritenuto che:
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da un lato, in materia di libertà personale, le disposizioni di cui all’articolo 2-bis, paragrafo 2, secondo comma, ultima frase, e terzo comma, prima frase, della legge del 20 luglio 1990 sulla custodia cautelare, nonché (qualora si tratti di minori) dell’articolo 47 bis, paragrafo 3, secondo comma, prima frase, e quinto comma, prima frase, del code d’instruction criminelle (codice di procedura penale), non rispecchiassero gli obblighi di cui all’articolo 3, paragrafi da 1 a 3, di detta direttiva; |
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dall’altro lato, le disposizioni dell’articolo 2-bis, paragrafi 2, 5 e 10, della legge del 20 luglio 1990 sulla custodia cautelare non avessero recepito correttamente l’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2013/48, congiuntamente ai paragrafi 1 e 2, lettera c), di tale articolo; |
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infine, le disposizioni di cui all’articolo 2-bis, paragrafi 2 e 9, della legge del 20 luglio 1990 sulla custodia cautelare, nonché dell’articolo 16, paragrafo 2, della stessa legge, non avessero recepito correttamente l’articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2013/48, in combinato disposto con i paragrafi da 1 a 3, lettera b), di tale articolo. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4580/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)