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dell'Unione europea

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Serie C


C/2024/4558

29.7.2024

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 13 giugno 2024 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad – Bulgarie) – SN, LN / Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite

[Causa C-563/22  (1) , Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite (Status di rifugiato – apolide di origine palestinese)]

(Rinvio pregiudiziale - Politica comune in materia di asilo e di protezione sussidiaria - Direttiva 2011/95/UE - Articolo 12 - Esclusione dallo status di rifugiato - Persona registrata presso l’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione (dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente) (UNRWA) - Condizioni per essere ammessi ipso facto ai benefici della direttiva 2011/95/UE - Cessazione della protezione o dell’assistenza dell’UNRWA - Articolo 4 - Situazione generale esistente nel settore della zona operativa dell’UNRWA - Esame su base individuale degli elementi significativi - Direttiva 2013/32/UE - Articolo 40 - Domanda reiterata di protezione internazionale - Elementi nuovi - Elementi già valutati nella decisione definitiva concernente la domanda precedente)

(C/2024/4558)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Sofia-grad

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: SN, LN

Convenuto: Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite

Dispositivo

1)

L’articolo 40 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, letto in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta,

deve essere interpretato nel senso che:

l’autorità che si pronuncia sul merito di una domanda reiterata di protezione internazionale è tenuta ad esaminare gli elementi di fatto presentati a sostegno di tale domanda, anche qualora tali fatti siano già stati valutati dall’autorità che ha respinto in via definitiva una prima domanda di protezione internazionale.

2)

L’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2011/95

deve essere interpretato nel senso che:

la protezione o l’assistenza dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione (dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente) (UNRWA), di cui beneficia un richiedente protezione internazionale, apolide di origine palestinese, deve essere considerata come cessata, ai sensi di tale disposizione, quando, da un lato, tale agenzia non è in grado, per qualsiasi motivo, incluso a causa della situazione generale nel settore della zona operativa di detta agenzia in cui tale apolide aveva la dimora abituale, di garantire a quest’ultimo, alla luce, se del caso, della sua situazione di vulnerabilità, condizioni di vita degne, conformi alla missione ad essa affidata, senza che detto apolide sia tenuto a dimostrare di essere interessato in modo specifico da tale situazione generale a motivo di elementi peculiari delle sue circostanze personali e, dall’altro, il medesimo apolide si trova, in ipotesi di ritorno in tale settore, in uno stato di grave insicurezza tenuto conto, ove occorra, della sua situazione di vulnerabilità, spettando alle autorità amministrative e giudiziarie svolgere un esame su base individuale di ciascuna domanda di protezione internazionale fondata su tale disposizione, nell’ambito del quale l’età dell’interessato può essere pertinente. L’assistenza o la protezione dell’UNRWA deve in particolare essere considerata come cessata nei confronti del richiedente quando, per qualsiasi motivo, tale agenzia non è più in grado di garantire condizioni di vita degne o di sicurezza minime ad alcun apolide di origine palestinese che soggiorni nel settore della zona operativa di tale agenzia in cui detto richiedente aveva la dimora abituale. La questione se la protezione o l’assistenza dell’UNRWA debba essere considerata come cessata deve essere esaminata con riferimento al momento in cui detto apolide ha lasciato il settore della zona operativa dell’UNRWA in cui aveva la dimora abituale, al momento in cui le autorità amministrative competenti si pronunciano sulla sua domanda di protezione internazionale o, ancora, al momento in cui l’autorità giudiziaria competente statuisce su un ricorso avverso la decisione di rigetto di tale domanda.


(1)   GU C 451 del 28.11.2022.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4558/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)