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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2024/4234

24.7.2024

P9_TA(2023)0401

Quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione di prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette (regolamento sull'industria a zero emissioni nette)

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 21 novembre 2023, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione di prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette (normativa sull'industria a zero emissioni nette) (COM(2023)0161 – C9-0062/2023 – 2023/0081(COD))  (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(C/2024/4234)

Emendamento 1

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO (*1)

alla proposta della Commissione

---------------------------------------------------------

2023/0081 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione di prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette (normativa sull'industria a zero emissioni nette)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(-1)

Il principale obiettivo a medio termine della politica industriale europea è consentire all'industria dell'Unione di attuare le transizioni energetica, climatica, ambientale e digitale, preservando nel contempo la sua competitività sul mercato globale, mantenendo posti di lavoro di qualità in Europa e rafforzando la sua capacità di innovare e produrre in Europa, in particolare per quanto riguarda le tecnologie pulite.

(1)

L'Unione si è impegnata ad accelerare la decarbonizzazione della sua economia e a promuovere un'ambiziosa diffusione delle fonti energetiche rinnovabili allo scopo di conseguire la neutralità climatica o l'azzeramento delle emissioni nette (emissioni al netto degli assorbimenti) entro il 2050. Tale obiettivo è al centro del Green Deal europeo e della strategia industriale dell'UE aggiornata ed è in linea con l'impegno dell'Unione a favore dell'azione globale per il clima nel quadro dell'accordo di Parigi (4). Per conseguire l'obiettivo della neutralità climatica, il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) stabilisce un obiettivo climatico vincolante per l'Unione al fine di ridurre entro il 2030 le emissioni nette di gas a effetto serra almeno del 55 % rispetto ai livelli del 1990. Il pacchetto "Pronti per il 55 %" (6) proposto mira a conseguire l'obiettivo climatico dell'Unione per il 2030 e rivede e aggiorna la normativa dell'Unione al riguardo.

(1 bis)

Come indicato nel piano industriale del Green Deal, l'Unione deve adottare misure per garantire l'accelerazione della trasformazione industriale a zero emissioni nette nel proprio territorio. Il presente regolamento rientra tra queste misure e mira ad aumentare l'interesse commerciale della decarbonizzazione industriale nell'Unione.

(1 ter)

Nell'interesse dell'autonomia strategica dell'Unione, è essenziale rivolgere una maggiore attenzione alla circolarità e a un ciclo di vita prolungato delle tecnologie, in modo da rafforzare la resilienza dell'industria manifatturiera dell'Unione, riducendo nel contempo i suoi impatti ambientali al fine di contribuire alla sua competitività sostenibile.

(2)

Il mercato unico offre il contesto adeguato per consentire l'accesso, nella misura e al ritmo opportuni, alle tecnologie necessarie per conseguire l'ambizione dell'Unione in materia di clima e tenere fede alla promessa del Green Deal europeo di trasformare la decarbonizzazione in competitività sostenibile . Dati la complessità e il carattere transnazionale delle tecnologie a zero emissioni nette, l'attuazione non coordinata di misure nazionali volte a garantire l'accesso a tali tecnologie avrebbe elevate potenzialità di distorcere la concorrenza e di frammentare il mercato unico. Per salvaguardare il funzionamento del mercato unico, occorre pertanto istituire un quadro giuridico comune dell'Unione per affrontare collettivamente questa sfida cruciale, aumentando la resilienza e la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione nel settore delle tecnologie a zero emissioni nette.

(2 bis)

Qualsiasi mobilitazione supplementare degli aiuti di Stato dovrebbe essere mirata e temporanea e dovrebbe essere in linea con gli obiettivi strategici dell'Unione quali enunciati nel Green Deal e nel pilastro europeo dei diritti sociali. Tale finanziamento non dovrebbe determinare ulteriori disparità tra gli Stati membri in linea con le politiche dell'Unione in materia di concorrenza e coesione.

(2 ter)

L'Agenzia internazionale per l'energia stima che entro il 2030 il mercato mondiale delle principali tecnologie dell'energia pulita prodotte su larga scala varrà circa 650 miliardi di USD all'anno, ovvero oltre il triplo del livello attuale. L'industria a zero emissioni nette cresce a un ritmo sempre più sostenuto a livello mondiale, al punto che la domanda talvolta supera l'offerta. L'industria dell'Unione fa parte di un'economia sociale di mercato aperta, orientata all'esportazione, ad alta intensità di capitale e in grado di garantire prosperità ai cittadini dell'Unione solo se è competitiva e aperta al mercato globale. L'ambizione dell'Unione in materia di industria a zero emissioni nette dovrebbe essere allineata a tale realtà e dovrebbe mirare a ritagliarsi una quota significativa del mercato globale.

(3)

Per quanto riguarda gli aspetti esterni, l'Unione intensificherà gli sforzi per unire le forze con partner aperti e democratici che aderiscono all'accordo di Parigi. In relazione ai mercati emergenti e alle economie in via di sviluppo, l'Unione instaurerà , nel quadro della strategia "Global Gateway", partenariati reciprocamente vantaggiosi che contribuiranno alla diversificazione della sua catena di approvvigionamento di materie prime , al conseguimento degli obiettivi climatici globali e agli sforzi compiuti dai paesi partner per realizzare la duplice transizione e creare valore aggiunto a livello locale.

(4)

Per adempiere ai suddetti impegni, l'Unione deve accelerare il ritmo della sua transizione verso un'economia a zero emissioni nette, anche aumentando la quota di energia pulita nel suo mix energetico, nonché l'efficienza energetica e la quota di fonti energetiche rinnovabili. Ciò contribuirà al conseguimento degli obiettivi dell'Unione stabiliti nel piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali per il 2030, ossia un tasso di occupazione pari almeno 78 % e una partecipazione alla formazione pari almeno al 60 % degli adulti, nonché a garantire che la transizione verde sia equa e giusta (7).

(5)

L'aumento dei prezzi dell'energia a seguito dell'aggressione militare ingiustificata e illegale della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina ha dato un forte impulso all'attuazione del Green Deal europeo e al rafforzamento della resilienza dell'Unione dell'energia, accelerando la transizione verso l'energia pulita e ponendo fine a ogni dipendenza dai combustibili fossili esportati dalla Federazione russa. Il piano REPowerEU (8) riveste un ruolo fondamentale nel rispondere alle difficoltà e alle perturbazioni del mercato mondiale dell'energia causate dall'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione russa. Tale piano mira ad accelerare la transizione energetica nell'Unione europea, al fine di ridurre il consumo di gas e di elettricità dell'Unione e di stimolare gli investimenti nella diffusione di soluzioni efficienti sotto il profilo energetico e a basse emissioni di carbonio. Il piano stabilisce tra l'altro obiettivi che prevedono di raddoppiare la capacità solare fotovoltaica entro il 2025 e di installarne 600 GW entro il 2030, di raddoppiare il tasso di diffusione delle pompe di calore, di produrre internamente 10 milioni di tonnellate di idrogeno rinnovabile entro il 2030 e di aumentare sensibilmente la produzione di biometano fino a 35 miliardi di metri cubi entro il 2030 . Il piano stabilisce inoltre che, per conseguire gli obiettivi di REPowerEU, bisognerà diversificare l'approvvigionamento di apparecchiature per le energie a basse emissioni di carbonio e di materie prime critiche, ridurre le dipendenze settoriali, eliminare le strozzature nelle catene di approvvigionamento e incrementare la capacità di produzione di tecnologie energetiche pulite nell'Unione. Nell'ambito dei suoi sforzi volti ad aumentare la quota delle fonti energetiche rinnovabili nella produzione di energia elettrica, nell'industria, nell'edilizia e nei trasporti, la Commissione propone di innalzare al 45 % l'obiettivo stabilito dalla direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili per il 2030 e di portare al 13 % l'obiettivo previsto dalla direttiva sull'efficienza energetica. In tal modo le capacità totali di produzione di energia rinnovabile raggiungerebbero 1 236 GW entro il 2030, rispetto ai 1 067 GW previsti per il 20303 nella proposta del 2021 e il fabbisogno di stoccaggio mediante batterie aumenterà per far fronte all'intermittenza della rete elettrica. Analogamente, le politiche connesse alla decarbonizzazione del settore stradale, come il regolamento (UE) 2019/631 (9) e il regolamento (UE) 2019/1242 (10) del Parlamento europeo e del Consiglio , apporteranno un importante contributo a un'ulteriore elettrificazione del settore del trasporto su strada e di conseguenza a un aumento della domanda di batterie.

(6)

La trasformazione a zero emissioni nette sta già comportando enormi mutamenti di natura industriale, economica e geopolitica in tutto il mondo, che diventeranno sempre più pronunciati man mano che il pianeta progredirà nei propri sforzi di decarbonizzazione. Il percorso verso un'economia climaticamente neutra, efficiente sotto il profilo delle risorse e a zero emissioni nette genera grandi opportunità di potenziamento dell'industria a zero emissioni nette dell'Unione, sfruttando la forza del mercato unico attraverso la promozione degli investimenti nelle tecnologie a zero emissioni nette ▌nonché nelle pertinenti catene di approvvigionamento. Si tratta delle tecnologie necessarie per conseguire gli obiettivi dei piani nazionali per l'energia e il clima, contribuire alla resilienza e alla competitività dell'industria dell'Unione e consentire la decarbonizzazione dei settori economici dell'Unione, dall'approvvigionamento energetico ai trasporti, all'edilizia e all'industria. Una solida industria a zero emissioni nette nell'Unione ▌può contribuire in misura significativa all'efficace conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia e al sostegno di altri obiettivi del Green Deal, tra cui la creazione di posti di lavoro di qualità e crescita sostenibile, realizzando una base industriale orientata all'esportazione e all'approvvigionamento interno .

(7)

Per conseguire gli obiettivi in materia di clima ed energia dell'Unione occorre dare priorità all'efficienza energetica. Risparmiare energia è il modo più economico, sicuro e pulito per raggiungere tali obiettivi. "L'efficienza energetica al primo posto" è un principio generale della politica energetica dell'Unione ed è importante sia per le sue applicazioni pratiche che nelle decisioni politiche e di investimento. È pertanto essenziale incrementare la capacità di produzione dell'Unione relativa a tecnologie efficienti sotto il profilo energetico, come le pompe di calore e le tecnologie di rete intelligenti, che aiutano l'UE a ridurre e controllare il proprio consumo di energia.

(8)

Gli obiettivi di decarbonizzazione dell'Unione, la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, la digitalizzazione del sistema energetico e l'elettrificazione della domanda, ad esempio per quanto riguarda la mobilità e la necessità di punti di ricarica rapida, richiedono un enorme potenziamento delle reti elettriche nell'Unione, sia a livello di trasmissione che a livello di distribuzione. A livello di trasmissione sono necessari sistemi a corrente continua ad alta tensione (HVDC) per connettere le energie rinnovabili offshore, mentre a livello di distribuzione la connessione dei fornitori di energia elettrica e la gestione della flessibilità sul versante della domanda si basano su investimenti in tecnologie di rete innovative, quali la ricarica intelligente dei veicoli elettrici (EVSC), l'automazione e i controlli intelligenti per l'efficienza energetica nell'edilizia e nell'industria, l'infrastruttura dei contatori avanzati (AMI) e i sistemi di gestione dell'energia domestica (HEMS). La rete elettrica deve interagire con numerosi soggetti o dispositivi sulla base di un livello dettagliato di osservabilità e quindi di disponibilità dei dati per garantire flessibilità, la ricarica intelligente e gli edifici intelligenti dotati di reti elettriche intelligenti e servizi di flessibilità su piccola scala, il che consentirà la gestione della domanda dei consumatori e l'adozione delle energie rinnovabili. Per collegare le tecnologie a zero emissioni nette alla rete dell'Unione ▌è necessario incrementare sensibilmente la capacità di produzione per le reti elettriche in settori quali i cavi offshore e onshore, le sottostazioni e i trasformatori.

(8 bis)

Il raggruppamento di attività industriali finalizzato alla simbiosi industriale riduce al minimo l'impatto ambientale delle attività, oltre a consentire guadagni in termini di efficienza. Pertanto, il raggruppamento può contribuire in modo sostanziale al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento. A tale proposito, il presente regolamento promuove lo sviluppo di distretti industriali a zero emissioni nette (distretti). Tali distretti dovrebbero essere limitati in termini geografici e tecnologici al fine di promuovere la simbiosi industriale. I distretti dovrebbero essere designati dagli Stati membri e ciascuna designazione dovrebbe essere accompagnata da un piano contenente misure nazionali concrete per aumentarne l'attrattiva come luogo di produzione. In particolare, i distretti dovrebbero essere utilizzati come strumento per la reindustrializzazione delle regioni, specie le regioni carbonifere in transizione.

(8 ter)

Gli Stati membri dovrebbero poter designare e sostenere i distretti. Al momento della designazione di un distretto, lo Stato membro dovrebbe redigere un apposito piano che specifichi quali attività produttive a zero emissioni nette vi sarebbero svolte. Lo Stato membro dovrebbe inoltre eseguire le valutazioni d'impatto ambientale richieste per le attività produttive a zero emissioni nette che avrebbero luogo nel distretto in questione. Tali valutazioni d'impatto riducono la necessità che le imprese eseguano valutazioni volte all'ottenimento delle autorizzazioni per le attività produttive a zero emissioni nette da svolgere nel distretto. Il piano dovrebbe includere gli esiti delle valutazioni d'impatto ambientale e le misure nazionali da adottare per ridurre al minimo o attenuare l'impatto ambientale negativo. Il piano dovrebbe prevedere anche misure nazionali concrete per sostenere l'attività industriale di pertinenza del distretto, tra cui misure per investire o incentivare investimenti privati nelle infrastrutture energetiche, digitali e dei trasporti, come pure misure per ridurre le spese operative dell'industria nel distretto, come i contratti per differenza per i prezzi dell'energia. Tra le altre misure da prendere in considerazione vi sono quelle volte a rafforzare la protezione della proprietà intellettuale nonché a realizzare un polo di innovazione e attrarre start-up nel distretto. Al fine di garantire la sicurezza degli investimenti per l'industria, il piano dovrebbe anche specificare la durata delle misure di sostegno.

(9)

Sono necessari ulteriori sforzi politici per sostenere le tecnologie disponibili sul mercato che hanno buone potenzialità di rapida diffusione al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima, migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento di tecnologie a zero emissioni nette e delle relative catene di approvvigionamento e salvaguardare o rafforzare la resilienza e la competitività complessive del sistema energetico dell'Unione. A tal fine occorre garantire, tra l'altro, l'accesso a una fonte sicura e sostenibile di combustibili della migliore qualità, come indicato al considerando 8 del regolamento delegato (UE) 2022/1214 della Commissione.

(10)

Per conseguire gli obiettivi per il 2030 è necessario prestare particolare attenzione a progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette, anche in considerazione del loro contributo significativo al processo che porterà all'azzeramento delle emissioni nette entro il 2050. Questi progetti svolgono un ruolo chiave ai fini dell'autonomia strategica aperta dell'Unione, garantendo l'accesso dei cittadini a un'energia pulita, sicura e a prezzi accessibili. Dato il loro ruolo, tali progetti dovrebbero beneficiare di procedure di autorizzazione ancora più rapide, ottenere lo status di massima rilevanza nazionale possibile a norma del diritto nazionale e ricevere un sostegno supplementare volto ad attrarre gli investimenti. Affinché il progetto sia riconosciuto come strategico, il promotore dovrebbe rispettare gli obblighi applicabili in materia di diritto sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione o nazionale.

(10 bis)

I progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette dovrebbero essere attuati in modo sostenibile, sulla base di pratiche socialmente responsabili, tra cui il rispetto dei diritti umani e dei lavoratori, instaurando un dialogo significativo con le comunità locali e attuando pratiche commerciali trasparenti abbinate a idonee politiche di conformità volte a prevenire e ridurre al minimo i rischi di impatti negativi sul corretto funzionamento della pubblica amministrazione, comprese la corruzione e la concussione.

(11)

Per garantire la resilienza del futuro sistema energetico dell'Unione, l'intera catena di approvvigionamento delle tecnologie in questione dovrebbe essere potenziata, in piena complementarità con la normativa sulle materie prime critiche.

(11 bis)

Sin dal 2007 e dalle comunicazioni della Commissione del 22 novembre 2007 dal titolo “Un piano strategico europeo per le tecnologie energetiche (piano SET)” e del 20 ottobre 2023 sulla revisione del piano strategico per le tecnologie energetiche (SET) il piano strategico per le tecnologie energetiche (piano SET) guida l'innovazione dell'Unione nell'ambito delle tecnologie energetiche. Il piano SET ha pertanto contribuito in modo significativo a creare una solida base di conoscenze sulle tecnologie energetiche e si è rivelato essenziale per l'allineamento delle priorità strategiche in materia di ricerca, innovazione e diffusione delle tecnologie energetiche pulite. Per garantire che l'Unione possa conseguire i suoi obiettivi di totale neutralità in termini di emissioni di carbonio entro il 2050, è necessario sfruttare e potenziare ulteriormente tale base di conoscenze. Il piano SET è pertanto uno strumento insostituibile per il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento e costituisce la struttura portante della relativa agenda dell'innovazione.

(12)

Nel 2020 la Commissione ▌ha adottato una strategia dell'Unione per l'integrazione del sistema energetico, che delinea una visione delle modalità per accelerare la transizione verso un sistema energetico più integrato a sostegno di un'economia climaticamente neutra al minor costo possibile in tutti i settori. La strategia comprende tre concetti complementari e sinergici: in primo luogo, un sistema energetico più "circolare", incentrato sull'efficienza energetica; in secondo luogo, una maggiore elettrificazione diretta dei settori d'uso finale; in terzo luogo, l'uso di combustibili rinnovabili e di combustibili a basse emissioni di carbonio, compreso l'idrogeno ▌. Le considerazioni relative all'integrazione del sistema energetico fanno riferimento a soluzioni volte a integrare pienamente tutta l'energia elettrica prodotta dagli impianti di energia da fonti rinnovabili nel sistema energetico in generale. Ciò implica ad esempio l'adozione di soluzioni tecniche che consentano l'integrazione dell'energia elettrica in eccesso prodotta dagli impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili, anche attraverso lo stoccaggio e l'espansione di fonti di energia pianificabili e prive di combustibili fossili nella rete, in varie forme e la gestione della domanda.

(12 bis)

La tecnologia basata sulla cattura e sullo stoccaggio del biossido di carbonio (CCS) contribuirà a mitigare i cambiamenti climatici. Essa prevede la cattura del biossido di carbonio (CO2) dagli impianti industriali, il suo trasporto in un sito di stoccaggio e la successiva iniezione in una formazione geologica sotterranea idonea per lo stoccaggio definitivo.

(13)

Lo sviluppo di soluzioni di cattura e stoccaggio del carbonio per l'industria è ostacolato da problemi di coordinamento. In primo luogo , il sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione offre incentivi crescenti in termini di prezzo della CO2 affinché l'industria investa nella cattura delle emissioni di carbonio, rendendo tali investimenti sostenibili dal punto di vista economico, anche se per contro l'industria è esposta al rischio significativo di non poter accedere a un sito di stoccaggio geologico autorizzato. In secondo luogo , quanti investono nei primi siti di stoccaggio di CO2 devono sostenere costi iniziali per individuarli, svilupparli e valutarli ancora prima di poter chiedere un'autorizzazione normativa per lo stoccaggio. La trasparenza in merito alla potenziale capacità di stoccaggio di CO2 in termini di idoneità geologica delle aree interessate e in merito ai dati geologici esistenti, derivanti in particolare dall'esplorazione di siti di produzione di idrocarburi, può aiutare gli operatori del mercato a pianificare i loro investimenti. Gli Stati membri dovrebbero rendere pubblici tali dati e riferire periodicamente, in una prospettiva lungimirante, in merito ai progressi compiuti nello sviluppo dei siti di stoccaggio di CO2 e al corrispondente fabbisogno di capacità di iniezione e di stoccaggio, al fine di conseguire collettivamente l'obiettivo a livello dell'Unione in materia di capacità di iniezione di CO2. In terzo luogo, i progetti di stoccaggio di CO2 sono economicamente sostenibili solo se esiste un interesse commerciale lungo l'intera catena del valore, compreso il trasporto. Qualsiasi obbligo legale di stoccaggio dovrebbe quindi essere accompagnato da politiche e misure efficaci a livello dell'Unione e nazionale per garantire il coordinamento e gli investimenti lungo l'intera catena del valore.

(14)

Un ostacolo fondamentale agli investimenti nella cattura del carbonio, che attualmente sono sempre più sostenibili dal punto di vista economico, è la disponibilità di siti operativi per lo stoccaggio di CO2 nell'Unione , che sono alla base degli incentivi previsti dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (11). Per sviluppare la tecnologia e incrementarne le principali capacità di produzione, l'Unione deve cercare soluzioni lungimiranti per siti permanenti di stoccaggio geologico di CO2 autorizzati a norma della direttiva 2009/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  (12). Definendo l'obiettivo dell'Unione di raggiungere una capacità di iniezione di CO2 operativa annuale di 50 milioni di tonnellate entro il 2030, in linea con le capacità necessarie previste per il 2030, i settori pertinenti possono coordinare i loro investimenti a favore di una catena del valore dell'Unione del trasporto e dello stoccaggio di CO2 a zero emissioni nette, che le industrie possono utilizzare per decarbonizzare le loro attività. Tale traguardo iniziale sosterrà inoltre l'ulteriore stoccaggio di CO2 in previsione del 2050. Secondo le stime della Commissione, l'Unione potrebbe dover catturare fino a 550 milioni di tonnellate di CO2 all'anno entro il 2050 per conseguire l'obiettivo dell'azzeramento delle emissioni nette, anche mediante gli assorbimenti di carbonio. Questa prima capacità di stoccaggio su scala industriale ridurrà i rischi per gli investimenti nella cattura delle emissioni di CO2 e costituirà uno strumento importante per conseguire la neutralità climatica. In vista del fabbisogno di stoccaggio previsto per il 2050, il mercato dello stoccaggio di CO2 dell'Unione dovrà essere integrato da un mercato che copra i paesi terzi in Europa con un grande potenziale di stoccaggio. Quando il presente regolamento sarà integrato nell'accordo SEE, l'obiettivo dell'Unione di raggiungere una capacità di iniezione di CO2 operativa annuale ▌ ▌sarà opportunamente adeguato. Per garantire il conseguimento dell'obiettivo dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie ad agevolare e incentivare la diffusione dei progetti di cattura e stoccaggio del carbonio. Esse dovrebbero poter includere misure che incentivino gli emettitori a catturare emissioni, il sostegno finanziario agli investitori per le infrastrutture necessarie a trasportare CO2 al sito di stoccaggio e il finanziamento diretto dei progetti di stoccaggio di CO2.

(15)

Definendo i siti di stoccaggio di CO2 che contribuiscono all'obiettivo dell'Unione per il 2030 come progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette o progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette, è possibile accelerare e agevolare lo sviluppo di siti di stoccaggio di CO2 e indirizzare la crescente domanda industriale di tali siti verso quelli più efficienti sotto il profilo dei costi. Un numero crescente di giacimenti di gas e petrolio in esaurimento che potrebbero essere convertiti in siti sicuri di stoccaggio di CO2 si trova al termine del proprio ciclo di vita. L'industria del petrolio e del gas ha inoltre manifestato la volontà di intraprendere una transizione energetica e dispone delle risorse, delle competenze e delle conoscenze necessarie per esplorare e sviluppare ulteriori siti di stoccaggio. Per conseguire l'obiettivo dell'Unione di raggiungere una capacità di iniezione di CO2 operativa annuale di 50 milioni di tonnellate entro il 2030, il settore deve unire le forze per rendere disponibile la cattura e lo stoccaggio del carbonio come soluzione climatica a monte della domanda. Al fine di garantire uno sviluppo di siti di stoccaggio di CO2 tempestivo ed efficace sotto il profilo dei costi a livello dell'Unione, conformemente all'obiettivo dell' Unione in materia di capacità di iniezione, i titolari di licenze di prodizione di petrolio e gas nell'Unione dovrebbero contribuire all'obiettivo in misura proporzionale alla loro capacità di produzione di petrolio e gas, assicurando nel contempo flessibilità per collaborare e tenere conto di altri contributi di terzi. I titolari di licenze di produzione di petrolio e gas nell'Unione dovrebbero adoperarsi nell'ambito delle rispettive competenze per intraprendere gli investimenti necessari al fine di apportare il rispettivo contributo al raggiungimento di una capacità di iniezione di CO2 operativa annuale. Tuttavia, tali sforzi dovrebbero essere soggetti a limiti oggettivi di natura commerciale, finanziaria, tecnica, giuridica e ambientale che esulano dal controllo di tali imprese, limiti che possono comportare un'incapacità oggettiva di completare i singoli progetti di stoccaggio in tempo utile per adempiere gli obblighi di cui al presente regolamento, malgrado sforzi ragionevoli e commercialmente prudenti.

(15 bis)

È necessario un ulteriore sforzo politico per sostenere il trasporto transfrontaliero di CO2, poiché il protocollo di Londra originario vieta l'esportazione di CO2 per lo stoccaggio geologico permanente sotto il fondale marino. Il protocollo di Londra è stato emendato dalle parti contraenti nel 2009 per consentire il trasporto transfrontaliero di CO2 per lo stoccaggio sotto il fondale marino, ma l'emendamento deve essere ratificato da due terzi delle parti contraenti per entrare in vigore. È improbabile che ciò avvenga nel breve termine. È necessario un ulteriore sforzo politico per affrontare l'ostacolo alla diffusione e alla creazione di un mercato interno per il trasporto transfrontaliero di CO2.

(15 ter)

È essenziale un ulteriore sforzo politico per garantire la diffusione della pianificazione delle infrastrutture transfrontaliere. L'accessibilità e la connettività dell'intera gamma di modalità di trasporto di CO2 svolgono un ruolo fondamentale per la diffusione dei progetti di cattura e stoccaggio del carbonio o di cattura e utilizzo del carbonio. Tali modalità comprendono navi, chiatte, treni e autocarri, nonché strutture fisse per il collegamento e l'attracco, per la liquefazione, lo stoccaggio intermedio e i convertitori di CO2 in vista del suo ulteriore trasporto attraverso condotte e modalità di trasporto dedicate.

(15 quater)

La Commissione dovrebbe garantire una revisione e un'estensione continue dell'obiettivo relativo alla capacità di iniezione e di stoccaggio di CO2 per il periodo successivo al 2030, in modo da riflettere le esigenze dell'Unione di conseguire il proprio obiettivo climatico per il 2040 e la neutralità climatica entro il 2050, in sinergia con altre normative dell'Unione correlate.

(15 quinquies)

L'uso di CO2 catturata in determinati processi di produzione può consentire di stoccare in modo permanente CO2 e/o contribuire a ridurre la dipendenza dell'Unione dai combustibili fossili. Pertanto, tutte le entità coinvolte nella catena del valore delle attività di iniezione di CO2 di cui al presente regolamento dovrebbero essere incoraggiate a valutare se la CO2 da stoccare possa essere stoccata in modo permanente in nuovi prodotti o possa sostenere gli obiettivi dell'Unione di ridurre la propria dipendenza dai combustibili fossili.

(16)

L'Unione ha contribuito a costruire un sistema economico mondiale che si fonda su scambi commerciali aperti , trasparenti e basati su regole, ha sostenuto il rispetto e la promozione delle norme di sostenibilità sociale e ambientale e di transizione climatica ed è pienamente impegnata a favore di tali valori. L'Unione mira a creare condizioni di parità, in particolare contrastando le pratiche commerciali sleali e la sovracapacità produttiva al fine di assicurare un contesto concorrenziale equo per l'industria dell'Unione, anche attraverso i partenariati industriali per tecnologie a zero emissioni nette ("partenariati industriali a zero emissioni nette"), fornendo posti di lavoro di qualità per i lavoratori.

(17)

Per rispondere ai problemi di sicurezza dell'approvvigionamento e contribuire a sostenere la resilienza del sistema energetico dell'Unione e gli sforzi di decarbonizzazione e modernizzazione, è necessario incrementare la capacità di produzione di tecnologie a zero emissioni nette nell'Unione. I produttori di tecnologie solari fotovoltaiche dell'Unione devono aumentare il loro vantaggio competitivo e migliorare le prospettive della sicurezza dell'approvvigionamento, mirando a raggiungere entro il 2030 una capacità operativa di produzione di energia solare fotovoltaica di almeno 30 GW lungo l'intera catena del valore del fotovoltaico, in linea con gli obiettivi stabiliti dall'alleanza europea dell'industria solare fotovoltaica, sostenuta nell'ambito della strategia dell'UE per l'energia solare (13). I produttori di tecnologie eoliche e di pompe di calore dell'Unione devono consolidare il loro vantaggio competitivo e mantenere o espandere le loro attuali quote di mercato nell'arco del decennio in corso, in linea con le proiezioni dell'Unione sulla diffusione delle tecnologie che consentono il conseguimento degli obiettivi in materia di clima ed energia per il 2030. Ciò si traduce per l'Unione in una capacità di produzione di almeno 36 GW per l'energia eolica e di almeno 31 GW per le pompe di calore nel 2030. I produttori di batterie ed elettrolizzatori dell'Unione devono consolidare la loro leadership tecnologica e contribuire attivamente a plasmare tali mercati. Per quanto riguarda le tecnologie delle batterie, ciò significherebbe contribuire agli obiettivi dell'alleanza europea per le batterie e mirare a soddisfare quasi il 90 % della domanda annua di batterie dell'Unione attraverso i produttori di batterie dell'UE, il che si tradurrebbe in una capacità di produzione dell'Unione pari ad almeno 550 GWh nel 2030. Per i produttori di elettrolizzatori dell'Unione, il piano REPowerEU prevede entro il 2030 una produzione interna di 10 milioni di tonnellate di idrogeno rinnovabile, e l'importazione di altri 10 milioni di tonnellate. Per garantire che la leadership tecnologica dell'Unione si traduca in una leadership commerciale, obiettivo sostenuto dalla dichiarazione congiunta sugli elettrolizzatori della Commissione e dell'alleanza europea per l'idrogeno pulito, i produttori di elettrolizzatori dell'Unione dovrebbero incrementare ulteriormente la loro capacità, in modo che la capacità totale di elettrolizzatori installati in fase operativa raggiunga almeno 100 GW di idrogeno entro il 2030. Il piano REPowerEU fissa inoltre l'obiettivo di incrementare la produzione di biometano sostenibile a 35 miliardi di metri cubi entro il 2030. Dal momento che la sua catena di approvvigionamento è attualmente per lo più situata in Europa, il biometano apporta già un contributo alla resilienza dell'Unione, che dovrebbe essere ulteriormente promosso.

(18)

Considerando congiuntamente tali obiettivi e tenendo conto anche della bassa capacità di produzione di alcuni elementi della catena di approvvigionamento nell'Unione (come gli invertitori, nonché le celle solari, i wafer e i lingotti per il solare fotovoltaico o i catodi e gli anodi per batterie), la capacità annua di produzione dell' Unione dovrebbe mirare a raggiungere entro il 2030 almeno il 40 % del fabbisogno annuo di diffusione delle tecnologie a zero emissioni nette definite nel presente regolamento. Inoltre, la capacità annua di produzione dell'Unione di tecnologie a zero emissioni nette dovrebbe coprire almeno il 25 % della domanda mondiale per le pertinenti tecnologie.

(19)

L'incremento della capacità di produzione di tecnologie a zero emissioni nette nell'Unione aumenterà l'approvvigionamento mondiale di tali tecnologie e la transizione verso uno sviluppo economico pulito su scala mondiale. Insieme ad altre misure volte a rafforzare la competitività dell'Unione, le misure per aumentare la capacità produttiva nell'Unione dovrebbero inoltre garantire che l'Unione svolga un ruolo dominante in parti strategiche della catena del valore, compresi i prodotti finali, per assicurare il livello di sicurezza dell'approvvigionamento di cui l'Unione ha bisogno per conseguire i propri obiettivi in materia di clima.

(20)

Allo stesso tempo, i prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette contribuiranno alla resilienza e alla sicurezza dell'approvvigionamento di energia pulita nell'Unione. L'approvvigionamento sicuro di energia pulita è un presupposto dello sviluppo economico, nonché dell'ordine e della sicurezza pubblici. I prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette apporteranno vantaggi anche in altri settori economici di importanza strategica, come l'agricoltura e la produzione alimentare, garantendo l'accesso a energia e a macchinari puliti a prezzi competitivi, contribuendo così in modo sostenibile alla sicurezza alimentare dell'Unione e a offrire alle alternative di origine biologica crescenti possibilità di sbocco attraverso l'economia circolare. Allo stesso modo, il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima genererà sia crescita economica che benessere sociale.

(21)

La produzione di tecnologie a zero emissioni nette dipende da catene del valore complesse e interconnesse a livello mondiale. Al fine di mantenere la competitività e ridurre le attuali dipendenze strategiche dalle importazioni dei prodotti chiave per le tecnologie a zero emissioni nette e delle relative catene di approvvigionamento, evitando nel contempo la formazione di nuove dipendenze, l'Unione deve continuare a rafforzare la propria base industriale ▌e diventare più competitiva e incline all'innovazione. L'Unione deve consentire uno sviluppo più rapido, semplice e prevedibile delle capacità di produzione , riducendo gli oneri normativi e amministrativi sulle attività industriali all'interno del suo territorio e creando condizioni di parità con i concorrenti internazionali. In particolare, l'Unione dovrebbe mirare, entro il 2030, a conseguire una riduzione del 20 % dell'onere normativo generale per l'industria, una riduzione del 40 % degli oneri normativi per l'immissione di un nuovo prodotto sul mercato interno e una riduzione del 40 % degli oneri amministrativi per le PMI e le start-up. Tali sforzi dovrebbero, in particolare, essere compiuti nell'ambito del quadro per legiferare meglio e fatte salve le norme ambientali e del lavoro dell'Unione. La Commissione dovrebbe riferire in merito ai progressi compiuti verso il conseguimento di tali obiettivi nella sua indagine annuale sugli oneri.

(21 bis)

Al fine di garantire l'accesso dell'Unione a un approvvigionamento sicuro e sostenibile di tecnologie a zero emissioni nette necessarie per salvaguardare la resilienza dell'Unione e conseguire i suoi obiettivi di neutralità climatica, il mercato interno deve essere un ambiente favorevole all'innovazione per quanto riguarda le tecnologie a zero emissioni nette. L'innovazione sarà un fattore cruciale per garantire la competitività dell'Unione e conseguire quanto prima gli obiettivi di azzeramento delle emissioni nette. Alla luce dei rapidi sviluppi delle tecnologie a zero emissioni nette e dei significativi orientamenti normativi forniti per la transizione verde, è estremamente importante per il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento che i potenziali impatti della legislazione e delle iniziative politiche dell'Unione sull'innovazione siano attentamente presi in considerazione in sede di preparazione, riesame e revisione attraverso l'applicazione del principio dell'innovazione stabilito nello strumento per legiferare meglio n. 22 e nella comunicazione della Commissione, del 15 maggio 2018, dal titolo "Una nuova agenda europea per la ricerca e l'innovazione – L'opportunità dell'Europa di plasmare il proprio futuro".

(21 ter)

La riduzione degli oneri normativi e amministrativi e l'esistenza di un quadro normativo adeguato sono particolarmente importanti per le PMI. La Commissione dovrebbe pertanto nominare un rappresentante per le PMI quale consulente del suo presidente. Il rappresentante per le PMI dovrebbe essere incaricato di garantire che gli interessi delle PMI siano sufficientemente considerati nelle strategie e negli atti giuridici dell'Unione. Ogni nuova Commissione dovrebbe poter nominare un rappresentante per le PMI entro sei mesi dalla propria nomina.

(21 quater)

I percorsi di transizione che sono in via di sviluppo in seguito all'aggiornamento della strategia industriale dell'UE del 2021 dovrebbero essere aggiornati perché tengano conto degli obiettivi del presente regolamento e dovrebbero individuare i facilitatori e i punti di strozzatura per la transizione e la competitività globale dell'industria dell'Unione.

(22)

A norma del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio  (14) , nel giugno 2023 è opportuno che gli Stati membri presentino proposte aggiornate di piani nazionali per l'energia e il clima per il periodo 2021-2030. Come sottolineato negli orientamenti della Commissione agli Stati membri per l'aggiornamento dei piani nazionali per l'energia e il clima 2021-2030 (15), i piani aggiornati dovrebbero descrivere gli obiettivi e le politiche degli Stati membri per agevolare l'incremento all'interno del loro territorio di progetti di produzione di tecnologie, attrezzature e componenti chiave efficienti sotto il profilo energetico e a basse emissioni di carbonio disponibili sul mercato. Tali piani dovrebbero inoltre descrivere gli obiettivi e le politiche degli Stati membri per realizzare tale incremento attraverso sforzi di diversificazione nei paesi terzi e per consentire alle loro industrie di catturare e immagazzinare permanentemente le emissioni di CO2 in siti di stoccaggio geologico. Tali piani nazionali per l'energia e il clima dovrebbero costituire la base su cui è stabilito il fabbisogno di tecnologie a zero emissioni nette.

(23)

La comunicazione sul piano industriale del Green Deal per l'era a zero emissioni nette (16) definisce inoltre un approccio globale a sostegno dell'incremento delle tecnologie energetiche pulite che si basa su quattro pilastri. Il primo pilastro mira a creare un contesto normativo volto a semplificare e velocizzare il rilascio delle autorizzazioni per i nuovi siti di produzione e di assemblaggio di tecnologie a zero emissioni nette e ad agevolare il potenziamento dell'industria a zero emissioni nette dell'Unione. Il secondo pilastro del piano consiste nello stimolare gli investimenti e i finanziamenti a favore della produzione di tecnologie a zero emissioni nette attraverso il quadro temporaneo di crisi e transizione riveduto, adottato nel marzo 2023 e la creazione di un fondo per la sovranità europea volto a preservare il vantaggio competitivo dell'Unione in relazione alle tecnologie critiche ed emergenti pertinenti per le transizioni verde e digitale. Il terzo pilastro riguarda lo sviluppo delle competenze necessarie per la realizzazione della transizione e l'aumento del numero dei lavoratori qualificati nel settore delle tecnologie energetiche pulite. Il quarto pilastro è incentrato sul commercio e sulla diversificazione della catena di approvvigionamento delle materie prime critiche e comprende la creazione di un club per le materie prime critiche, la collaborazione con partner che condividono gli stessi principi per rafforzare collettivamente le catene di approvvigionamento e la diversificazione dell'approvvigionamento dei fattori produttivi critici per ridurre le dipendenze da singoli fornitori.

(24)

Nell'ambito del primo pilastro, l'Unione dovrebbe sviluppare e mantenere una base industriale per la fornitura di soluzioni per le tecnologie a zero emissioni nette allo scopo di garantire il proprio approvvigionamento energetico, rispettando nel contempo i propri obiettivi in materia di neutralità climatica. Per sostenere tale obiettivo ed evitare dipendenze per quanto riguarda l'approvvigionamento di tecnologie a zero emissioni nette, che intralcerebbero gli sforzi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'Unione o metterebbero a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, il presente regolamento contiene disposizioni volte a incoraggiare la domanda di tecnologie a zero emissioni nette sostenibili e resilienti.

(25)

Le direttive 2014/23/UE (17), 2014/24/UE (18) e 2014/25/UE (19) del Parlamento europeo e del Consiglio consentono già alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti che aggiudicano contratti mediante procedure di appalto di basarsi, oltre che sul prezzo o sul costo, su criteri supplementari per individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa. Tali criteri riguardano ad esempio la qualità dell'offerta, comprese le caratteristiche sociali, di governance, ambientali e innovative. Nell'aggiudicare contratti riguardanti le tecnologie a zero emissioni nette mediante procedure di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero valutare attentamente il contributo delle offerte alla sostenibilità ambientale e sociale e alla resilienza sulla base di una serie di criteri relativi alla sostenibilità ambientale dell'offerta, all'innovazione, all'integrazione dei sistemi e alla resilienza. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero garantire che le procedure trattino i fornitori stabiliti in altri Stati membri come i fornitori nazionali e che non vi sia discriminazione in sede di definizione dei criteri.

(26)

Nell'ambito della normativa vigente è già possibile applicare criteri di sostenibilità sociale, che possono riguardare tra l'altro condizioni di lavoro e una contrattazione collettiva in linea con il pilastro europeo dei diritti sociali, in conformità all'articolo 30, paragrafo 3, della direttiva 2014/23/UE, all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE e all'articolo 36, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE. Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero tenere conto delle offerte che contribuiscono alla sostenibilità sociale adottando misure idonee a garantire che, nell'esecuzione degli appalti pubblici, gli operatori economici rispettino gli obblighi applicabili in materia di diritto sociale e del lavoro▌ a livello dell'Unione e nazionale, nonché nei contratti collettivi o nelle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro elencate nell'allegato X della direttiva 2014/23/UE, nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE e nell'allegato XIV della direttiva 2014/25/UE , e che offrano condizioni di lavoro interessanti .

(27)

Fatta salva la normativa dell'Unione applicabile a una tecnologia specifica, anche nell'ambito della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il quadro per l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili (20) e della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie (21), e salvo diversa indicazione ivi contenuta, nel valutare la sostenibilità ambientale delle soluzioni a zero emissioni nette acquisite sulla base del presente regolamento, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori sono incoraggiati a tenere conto di vari elementi che hanno un impatto sul clima e sull'ambiente. Possono rientrarvi ad esempio la durata e l'affidabilità della soluzione, la facilità di riparazione e di manutenzione, la facilità di aggiornamento e ricondizionamento, la facilità e la qualità del riciclaggio, l'uso di determinate sostanze, il consumo di energia, acqua e altre risorse in una o più fasi del ciclo di vita del prodotto, il peso e il volume del prodotto e del suo imballaggio, l'incorporazione di materiali rinnovabili o componenti usati, la quantità, le caratteristiche e la disponibilità dei materiali di consumo necessari per un uso e una manutenzione adeguati, l'impronta ambientale del prodotto e gli impatti ambientali del suo ciclo di vita, l'impronta di carbonio del prodotto, il rilascio di microplastiche, le emissioni nell'atmosfera, nell'acqua o nel suolo rilasciate in una o più fasi del ciclo di vita del prodotto, la quantità di rifiuti prodotti e le condizioni d'uso. In linea con la strategia dell'Unione per la cibersicurezza, le amministrazioni aggiudicatrici per gli appalti a norma del presente regolamento dovrebbero respingere le offerte che non sono state certificate nell'ambito del pertinente sistema di certificazione della cibersicurezza.

(28)

Al fine di assicurare un approvvigionamento più sicuro tenendo conto, nell'ambito di una procedura di appalto, della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento delle tecnologie a zero emissioni nette per ridurre le dipendenze da singole fonti a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, e fatti salvi gli impegni internazionali dell'Unione, l'approvvigionamento dovrebbe essere considerato non sufficientemente diversificato almeno quando oltre il 65 % della domanda di una specifica tecnologia a zero emissioni nette all'interno dell'Unione è soddisfatto da un'unica fonte.

(29)

Al fine di istituire regimi a favore delle famiglie , delle imprese o dei consumatori che incentivino l'acquisto di prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette, e fatti salvi gli impegni internazionali dell'Unione, l'approvvigionamento dovrebbe essere considerato non sufficientemente diversificato quando oltre il 50 % della domanda totale all'interno dell'Unione di una specifica tecnologia a zero emissioni nette ▌è soddisfatto da un'unica fonte. Per garantire un'applicazione coerente, la Commissione dovrebbe pubblicare, a partire dalla data di applicazione del presente regolamento, un elenco annuale della distribuzione dell'origine dei prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette che rientrano nella suddetta categoria, ripartito in base alla quota dell'approvvigionamento dell'Unione proveniente da diverse fonti nell'ultimo anno per il quale sono disponibili dati.

(30)

La decisione 2014/115/CE del Consiglio (22) ha approvato in particolare la modifica dell'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio sugli appalti pubblici ("AAP") ▌. Scopo dell'AAP è stabilire un quadro multilaterale equilibrato di diritti e doveri in materia di appalti pubblici per liberalizzare ed espandere il commercio mondiale. Per i contratti contemplati dall'appendice I dell'AAP relativa all'Unione, nonché da altri accordi internazionali pertinenti ai quali l'Unione è vincolata, compresi gli accordi di libero scambio e l'articolo III, paragrafo 8, lettera a), dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 per quanto riguarda gli appalti indetti da amministrazioni pubbliche per l'acquisto di prodotti a fini di rivendita o di uso nella produzione di merci a fini commerciali, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori non dovrebbero applicare le prescrizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2 bis, e all'articolo 19, paragrafo 4 bis, lettera a, agli operatori economici connessi alle fonti di approvvigionamento che sono firmatari degli accordi.

(31)

L'applicazione delle disposizioni sulla resilienza nelle procedure di appalto di cui all'articolo 19 del presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicata l'applicazione del regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento europeo e del Consiglio  (23) , dell'articolo 25 della direttiva 2014/24/UE▌,e degli articoli 43 e 85 della direttiva 2014/25/UE▌, conformemente agli orientamenti della Commissione del 2019 (24). Analogamente, ai lavori, alle forniture e ai servizi di cui all'articolo 19 dovrebbero continuare ad applicarsi le disposizioni in materia di appalti pubblici, compresi l'articolo 67, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE e le eventuali misure di esecuzione derivanti dalla proposta di regolamento che stabilisce il quadro per l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili nonché il regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio  (25) .

(32)

La ponderazione dei criteri relativi al contributo dell'offerta alla sostenibilità e alla resilienza in relazione alle procedure di appalto è una soglia minima . Entro tale soglia minima, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono differenziare la ponderazione dei singoli criteri, senza ignorarne alcuno completamente. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono sempre fissare una soglia più elevata per uno o più criteri pertinenti riguardo al contributo alla sostenibilità e alla resilienza . Data l'importanza di aumentare la resilienza del sistema energetico dell'Unione, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero prestare particolare attenzione al contributo alla resilienza.

(33)

Al fine di limitare gli oneri amministrativi derivanti dalla necessità di tenere conto dei criteri relativi al contributo dell'offerta alla sostenibilità e alla resilienza, in particolare per quanto riguarda gli acquirenti pubblici più piccoli e i contratti di minor valore che non hanno un impatto rilevante sul mercato, l'applicazione delle pertinenti disposizioni del presente regolamento agli acquirenti pubblici che non sono centrali di committenza e ai contratti di valore inferiore a 25 milioni di EUR dovrebbe essere differita di due anni.

(34)

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di appalti pubblici a norma dell'articolo 19 del presente regolamento , se un prodotto è disciplinato da un atto delegato adottato a norma del regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio (26), le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori dovrebbero acquistare solo i prodotti conformi all'obbligo di cui all'articolo 7, paragrafo 2, di tale regolamento.

(35)

Le famiglie , le imprese e i consumatori finali sono una componente essenziale della domanda dell'Unione di prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette e i regimi di sostegno pubblico che incentivano l'acquisto di tali prodotti da parte delle famiglie, in particolare delle famiglie e dei consumatori vulnerabili a reddito basso e medio-basso, sono strumenti importanti per accelerare la transizione verde. Nell'ambito dell'iniziativa per i tetti solari annunciata nel contesto della strategia dell'UE per l'energia solare (27), gli Stati membri dovrebbero ad esempio istituire programmi nazionali a sostegno della diffusione su larga scala dell'energia solare sui tetti. Nel piano REPowerEU, la Commissione ha invitato gli Stati membri a ricorrere pienamente alle misure di sostegno che incentivano il passaggio alle pompe di calore. Tali regimi di sostegno istituiti a livello nazionale dagli Stati membri o a livello locale dagli enti locali o regionali dovrebbero altresì contribuire a migliorare la sostenibilità e la resilienza delle tecnologie a zero emissioni nette dell'Unione. Le autorità pubbliche dovrebbero ad esempio riconoscere ai beneficiari una compensazione finanziaria più elevata per l'acquisto di prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette che apporteranno un maggiore contributo alla resilienza nell'Unione. Le autorità pubbliche dovrebbero inoltre garantire che i loro regimi siano aperti, trasparenti e non discriminatori, in modo da contribuire a incrementare la domanda di prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette nell'Unione. Le autorità pubbliche dovrebbero altresì circoscrivere la compensazione finanziaria supplementare per tali prodotti, in modo da non rallentare la diffusione delle tecnologie a zero emissioni nette nell'Unione. Per aumentare l'efficienza di detti regimi, gli Stati membri dovrebbero garantire che sia i consumatori che i produttori di tecnologie a zero emissioni nette possano accedere facilmente alle informazioni su un sito web liberamente accessibile. Il ricorso da parte delle autorità pubbliche al contributo alla sostenibilità e alla resilienza nei regimi destinati ai consumatori o alle famiglie dovrebbe lasciare impregiudicate le norme in materia di aiuti di Stato e le norme dell'OMC sulle sovvenzioni.

(36)

Nel progettare i regimi a favore delle famiglie , delle imprese o dei consumatori che incentivano l'acquisto di prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette figuranti all'articolo 3 del presente regolamento , gli Stati membri, gli enti regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni costituite da uno o più di tali enti o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico dovrebbero garantire il rispetto degli impegni internazionali dell'Unione, anche assicurando che i regimi siano compatibili con le disposizioni dell'OMC e non raggiungano un'entità tale da arrecare grave pregiudizio agli interessi dei membri dell'OMC.

(37)

La piattaforma "Europa a zero emissioni nette" dovrebbe inoltre svolgere un ruolo importante nell'accelerare l'attuazione del contributo alla sostenibilità e alla resilienza da parte degli Stati membri e delle autorità pubbliche nelle loro pratiche in materia di appalti pubblici e aste e la Commissione dovrebbe inoltre assistere gli Stati membri nella progettazione dei regimi destinati alle famiglie, alle imprese e ai consumatori al fine di creare sinergie e scambiare le migliori pratiche. È importante che sia le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori sia le imprese produttrici abbiano una comprensione chiara di ciascuno dei criteri di sostenibilità e resilienza. La Commissione dovrebbe pertanto adottare, in stretta collaborazione con la piattaforma "Europa a zero emissioni nette", un atto di esecuzione che specifichi i criteri per valutare il contributo alla resilienza e alla sostenibilità, con un'attenzione particolare alle PMI, che dovrebbero avere una possibilità equa di partecipare agli appalti pubblici nel mercato sostanziale. La coerenza con l'intera legislazione esistente sarà essenziale. Tale atto di esecuzione, inoltre, dovrebbe chiarire le deroghe previste all'articolo 19, paragrafo 4. La Commissione dovrebbe altresì pubblicare , in stretta collaborazione con la piattaforma "Europa a zero emissioni nette", orientamenti sulle modalità per collegare i criteri di sostenibilità e resilienza alla futura legislazione . Tali orientamenti possono fornire, inoltre, esempi concreti e specifici e migliori pratiche . La Commissione dovrebbe aggiornare tali orientamenti almeno ogni sei mesi, affinché siano coerenti con l'intera legislazione futura.

(38)

Al fine di garantire che gli appalti pubblici e le aste per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili contribuiscano realmente alla resilienza dell'Unione, tali attività devono essere prevedibili per l'industria. Per consentire all'industria di adeguare la produzione in tempo utile, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero informare in anticipo il mercato delle loro esigenze stimate di acquisizione di prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette. Le aste dovrebbero anche tenere conto del fatto che l'inflazione, insieme ai lunghi tempi di realizzazione dei progetti di diffusione delle energie rinnovabili, crea un rischio significativo per le imprese, il che potrebbe scoraggiarle dal presentare offerte. Per fornire certezza in merito all'interesse commerciale di un'offerta d'asta, gli Stati membri dovrebbero garantire che tutte le aste includano un meccanismo di indicizzazione dell'inflazione. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero, se del caso, escludere dalle aste le offerte negative, in quanto queste potrebbero portare a prezzi dell'energia inaspettatamente alti per i consumatori dell'energia prodotta da fonti rinnovabili.

(39)

Come indicato nella comunicazione sul piano industriale del Green Deal per l'era a zero emissioni nette, pubblicata il 1o febbraio 2023, le quote di mercato dell'industria dell'Unione sono fortemente sotto pressione a causa di sovvenzioni erogate in paesi terzi che compromettono la parità di condizioni. Alcuni paesi terzi stanno attuando regimi di sostegno che mirano ad ancorare e attrarre l'industria per le tecnologie pulite. Tale situazione presenta una sfida competitiva affinché l'Unione mantenga e sviluppi la propria industria. Ne deriva la necessità di una reazione rapida e ambiziosa da parte dell'Unione al fine di modernizzare il suo quadro giuridico per competere a livello mondiale in difesa di un commercio aperto ed equo, facendo pieno ed efficace uso di tutti gli strumenti disponibili, compresi gli strumenti di difesa commerciale, e promuovendo le norme dell'Unione per le tecnologie a zero emissioni nette .

(39 bis)

Considerando l'obiettivo dell'Unione di ridurre le dipendenze strategiche da paesi terzi per le tecnologie a zero emissioni nette, è fondamentale che i meccanismi di sostegno pubblico, come gli appalti e le aste, non aggravino tali dipendenze. È pertanto opportuno limitare la percentuale di prodotti nei contratti di fornitura acquistati da paesi terzi, conformemente al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  (28) e alla direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  (29) . Inoltre, il regolamento (UE) 2022/1031 e il regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio  (30) dovrebbero essere utilizzati nella massima misura possibile al fine di garantire che le imprese dell'Unione non subiscano una concorrenza sleale per gli appalti pubblici.

(39 ter)

Per conseguire gli obiettivi del presente regolamento è necessaria un'apposita fonte di finanziamento pubblico per sostenere i progetti realizzati a norma dello stesso. Tali finanziamenti dovrebbero garantire che le imprese di tutta l'Unione abbiano accesso ai finanziamenti necessari, indipendentemente dalle capacità di bilancio degli Stati membri in cui il progetto deve essere sviluppato. Il quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027, approvato nel 2020, non lo prevede. La piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) affronta in parte il sostegno necessario ai progetti nell'ambito del presente regolamento. Sebbene si fondi sulla riprogrammazione e sul rafforzamento dei programmi esistenti per sostenere investimenti strategici, la STEP costituisce anche un importante elemento per verificare la fattibilità e la preparazione di nuovi interventi quale passo avanti verso la realizzazione di un Fondo per la sovranità europea. La valutazione della STEP nel 2025 esaminerà la pertinenza delle azioni intraprese e servirà da base per vagliare la necessità di un aumento del sostegno destinato ai settori strategici.

(40)

L'accesso ai finanziamenti pubblici e privati è fondamentale per garantire l'autonomia strategica aperta dell'Unione e per creare una solida base competitiva per la produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e per le relative catene di approvvigionamento in tutta l'Unione. La maggior parte degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del Green Deal proverrà dai capitali privati (31) attratti dalle potenzialità di crescita dell'ecosistema a zero emissioni nette. Mercati dei capitali ben funzionanti, profondi e integrati saranno pertanto essenziali per mobilitare e convogliare i fondi necessari per la transizione verde e i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette. Sono pertanto necessari rapidi progressi verso l'unione dei mercati dei capitali affinché l' Unione consegua i suoi obiettivi in materia di azzeramento delle emissioni nette. Anche l'agenda per la finanza sostenibile (e i finanziamenti misti) svolge un ruolo cruciale nell'incrementare gli investimenti nelle tecnologie a zero emissioni nette, garantendo nel contempo la competitività del settore. Come indicato nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna il presente regolamento, il fabbisogno di investimenti ammonta a circa 92 miliardi di EUR nel periodo 2023-2030, con un intervallo compreso tra circa 52 miliardi di EUR e circa 119 miliardi di EUR a seconda dei vari scenari, il che determinerebbe requisiti relativi ai finanziamenti pubblici di 16-18 miliardi di EUR. Considerando che tale valutazione tiene conto solo di cinque tecnologie specifiche, è probabile che il reale fabbisogno di investimenti sia notevolmente più elevato.

(41)

Qualora i soli investimenti privati non siano sufficienti, l'effettiva realizzazione di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette può richiedere un sostegno pubblico sotto forma di aiuti di Stato. Gli aiuti devono avere un effetto di incentivazione ed essere necessari, adeguati e proporzionati. Gli orientamenti in materia di aiuti di Stato, che sono stati recentemente oggetto di un'approfondita revisione in linea con gli obiettivi della duplice transizione, offrono ampie possibilità di sostenere gli investimenti a favore dei progetti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, purché siano rispettate determinate condizioni. Gli Stati membri possono svolgere un ruolo importante nell'agevolare l'accesso ai finanziamenti per i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, rimediando ai fallimenti del mercato attraverso la concessione di un sostegno mirato sotto forma di aiuti di Stato. Il quadro temporaneo di crisi e transizione adottato il 9 marzo 2023 mira a garantire condizioni di parità nel mercato interno, segnatamente nei settori in cui è stato individuato un rischio di delocalizzazione in paesi terzi, e ad assicurare la proporzionalità dell'importo degli aiuti. Il quadro consentirebbe agli Stati membri di istituire misure volte a sostenere nuovi investimenti in impianti di produzione in specifici settori strategici a zero emissioni nette, anche tramite agevolazioni fiscali. L'intensità e i massimali degli aiuti possono essere modulati in modo da autorizzare maggiori importi per gli investimenti in zone assistite, al fine di contribuire all'obiettivo della convergenza tra Stati membri e tra regioni. Sono necessarie condizioni adeguate per verificare se esistono rischi concreti di sviamento dell'investimento al di fuori dello Spazio economico europeo (SEE) e prevenire qualsiasi rischio di delocalizzazione all'interno del SEE , al fine di evitare una frammentazione del mercato interno . Per mobilitare risorse nazionali a tal fine, gli Stati membri possono utilizzare una parte dei proventi del sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione (EU ETS) che gli Stati membri sono tenuti ad assegnare a finalità legate al clima.

(41 bis)

Dovrebbero essere rese pienamente disponibili molteplici fonti di finanziamento, come gli importi inutilizzati del dispositivo per la ripresa e la resilienza, il sostegno specifico del Fondo dell'UE per l'innovazione, appositi regimi di finanziamento della Banca europea per gli investimenti, nonché l'utilizzo, per quanto possibile, di tutti i fondi del QFP che non sono ancora stati utilizzati. Occorre stimolare maggiori investimenti da parte del settore privato attraverso specifiche garanzie statali, in particolare per quanto riguarda gli investimenti industriali in progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, compresi i progetti strategici a zero emissioni nette.

(42)

Diversi programmi di finanziamento dell'Unione, come il dispositivo per la ripresa e la resilienza, InvestEU, i programmi della politica di coesione o il Fondo per l'innovazione, permettono anche di finanziare investimenti in progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette. L'attuale bilancio dell'UE non è sufficiente a sostenere gli obiettivi del presente regolamento o a garantire condizioni di parità tra gli Stati membri. La revisione del QFP 2021-2027 dovrebbe pertanto prevedere un bilancio europeo idoneo allo scopo. A tale proposito, la STEP dovrebbe inoltre fornire mezzi finanziari aggiuntivi, in parte dedicati a progetti di produzione a zero emissioni nette, che contribuiscano alla riduzione delle dipendenze strategiche dell'Unione e alla competitività della sua industria.

(43)

Il regolamento modificato sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (32) ha messo a disposizione degli Stati membri un ulteriore sostegno non rimborsabile di 20 miliardi di EUR per promuovere l'efficienza energetica e sostituire i combustibili fossili, tra l'altro attraverso progetti dell'industria a zero emissioni nette dell'Unione. Come sottolineato negli orientamenti della Commissione sui capitoli REPowerEU (33), gli Stati membri sono incoraggiati a includere nel capitolo dedicato a REPowerEU dei loro piani per la ripresa e la resilienza misure a sostegno degli investimenti nella produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e nell'innovazione industriale, conformemente al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio (34).

(43 bis)

Con l'aumento dei prezzi dell'EU ETS, le entrate generate dall'EU ETS per gli Stati membri sono aumentate in maniera considerevole. Per promuovere la decarbonizzazione dell'industria dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero aumentare in modo significativo l'allocazione delle entrate nazionali derivanti dal sistema EU ETS a sostegno della decarbonizzazione dell'industria e dovrebbero quindi destinare almeno il 25 % delle entrate nazionali derivanti dal sistema EU ETS a sostegno degli obiettivi di cui al presente regolamento.

(44)

InvestEU è il programma faro dell'Unione volto a stimolare gli investimenti, in particolare a favore della transizione verde e digitale, fornendo finanziamenti e assistenza tecnica, ad esempio attraverso meccanismi di finanziamento misto. Tale approccio contribuisce ad attrarre ulteriori capitali pubblici e privati. Gli Stati membri sono inoltre incoraggiati a contribuire al comparto degli Stati membri del fondo InvestEU per sostenere i prodotti finanziari disponibili per la produzione delle tecnologie a zero emissioni nette, fatte salve le norme applicabili in materia di aiuti di Stato.

(45)

Gli Stati membri possono fornire sostegno a titolo dei programmi della politica di coesione in linea con le norme applicabili del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (35), per incoraggiare l'adozione di progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette e di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette in tutte le regioni, in particolare nelle regioni meno sviluppate e in transizione nonché nei territori che beneficiano del sostegno del Fondo per una transizione giusta , attraverso pacchetti di investimenti in infrastrutture e investimenti produttivi nell'innovazione, nelle capacità di produzione delle PMI, nei servizi e nelle misure di formazione e miglioramento del livello delle competenze, compreso il sostegno allo sviluppo delle capacità delle autorità pubbliche e dei promotori. I tassi di cofinanziamento applicabili stabiliti nei programmi possono arrivare fino all'85 % per le regioni meno sviluppate e fino al 60 % o al 70 % per le regioni in transizione, a seconda del fondo interessato e dello status della regione, ma gli Stati membri possono superare tali massimali a livello del progetto in questione, se le norme in materia di aiuti di Stato lo consentono. Lo strumento di sostegno tecnico può aiutare gli Stati membri e le regioni a elaborare strategie di crescita a zero emissioni nette, migliorare il contesto imprenditoriale, ridurre la burocrazia e accelerare il rilascio delle autorizzazioni. Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a promuovere la sostenibilità dei progetti ▌ per tecnologie a zero emissioni nette mediante l'integrazione di tali investimenti nelle catene del valore europee, avvalendosi in particolare delle reti di cooperazione interregionale e transfrontaliera. È opportuno tenere in considerazione l'adozione di tali misure, in particolare per quanto riguarda i distretti.

(46)

Anche il Fondo per l'innovazione fornisce una modalità molto promettente ed efficiente sotto il profilo dei costi per sostenere l'aumento della produzione e della diffusione dell'idrogeno pulito e di altre tecnologie ▌a zero emissioni nette in Europa, rafforzando in tal modo la sovranità europea per quanto riguarda le tecnologie chiave per l'azione per il clima e la sicurezza energetica.

(47)

Un Fondo per la sovranità europea fornirebbe una risposta strutturale al fabbisogno di investimenti, contribuendo a preservare il vantaggio competitivo europeo nel settore delle tecnologie critiche ed emergenti pertinenti per le transizioni verde e digitale, comprese le tecnologie a zero emissioni nette. Questo strumento strutturale si baserà sull'esperienza di progetti multinazionali coordinati nell'ambito degli IPCEI, cui si cercherà di migliorare l'accesso per tutti gli Stati membri in modo da salvaguardare la coesione e il mercato unico contro i rischi causati dalla disparità nella disponibilità di aiuti di Stato. Il [regolamento STEP] può essere considerato un passo avanti verso l'istituzione di un Fondo per la sovranità europea, che potrebbe contribuire a definire e rafforzare una politica industriale europea fornendo maggiori finanziamenti all'industria europea nell'ambito del QFP post-2027.

(48)

Al fine di superare i limiti dell'attuale frammentazione degli sforzi di investimento pubblici e privati e agevolare l'integrazione e la redditività degli investimenti, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero coordinarsi meglio e creare sinergie tra i programmi di finanziamento esistenti a livello dell'Unione e nazionale, nonché migliorare il coordinamento e la collaborazione con l'industria e con i principali portatori di interessi del settore privato. La piattaforma "Europa a zero emissioni nette" ha un ruolo fondamentale da svolgere nell'assicurare una visione globale delle possibilità di finanziamento disponibili e pertinenti e nel discutere sul fabbisogno specifico di finanziamenti dei progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette , come pure nel coordinare il sostegno in tal senso . I progetti oggetto di discussione dovrebbero essere quelli presentati da uno Stato membro o dalla Commissione.

(49)

Per poter realizzare o ampliare il più rapidamente possibile i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette e i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette , in modo da contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione di tali tecnologie, è importante garantire la certezza della pianificazione e degli investimenti, limitando al minimo gli oneri amministrativi per i promotori dei progetti , senza pregiudicare le norme ambientali e sociali dell'Unione . Per questo motivo è opportuno razionalizzare le procedure di rilascio delle autorizzazioni degli Stati membri per i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette e per i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette , garantendo nel contempo che tali progetti siano sicuri, efficienti sotto il profilo ambientale e conformi alle prescrizioni ambientali, sociali e di sicurezza. La normativa ambientale dell'Unione stabilisce condizioni comuni per le procedure nazionali di rilascio delle autorizzazioni e per il relativo contenuto, garantendo in tal modo un elevato livello di protezione dell'ambiente. ▌.

(50)

Allo stesso tempo, l'imprevedibilità, la complessità e talvolta l'eccessiva lunghezza delle procedure nazionali di rilascio delle autorizzazioni mettono a rischio la sicurezza degli investimenti necessari per l'efficace sviluppo di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette. Pertanto, al fine di garantire e accelerare la loro efficace attuazione, gli Stati membri dovrebbero applicare procedure semplificate e prevedibili per il rilascio delle autorizzazioni. Ai progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette dovrebbe essere inoltre attribuito uno status prioritario a livello nazionale che garantisca loro un trattamento amministrativo rapido e un trattamento d'urgenza in tutti i procedimenti giudiziari e di risoluzione delle controversie che li riguardano. Gli Stati membri dovrebbero altresì prendere in considerazione innovazioni strategiche in tale ambito. Onde garantire che i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette possano essere trattati in via prioritaria, gli Stati membri dovrebbero garantire che le autorità competenti siano dotate di risorse e personale sufficienti.

(51)

Le autorità responsabili del rilascio delle autorizzazioni dovrebbero considerare di interesse pubblico i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette, dato il loro ruolo nel garantire la sicurezza dell'approvvigionamento nell'UE di tecnologie a zero emissioni nette e del loro contributo all'autonomia strategica aperta dell'Unione e alla transizione verde e digitale. Sulla base di una valutazione caso per caso, l'autorità responsabile del rilascio delle autorizzazioni può concludere che l'interesse pubblico perseguito dal progetto prevale sugli interessi pubblici connessi alla tutela della natura e dell'ambiente e che di conseguenza il progetto può essere autorizzato, purché siano soddisfatte tutte le condizioni pertinenti di cui alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (36), alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio  (37) e alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (38).

(52)

Al fine di ridurre la complessità e aumentare l'efficienza e la trasparenza, i promotori di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette , compresi i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette, dovrebbero poter interagire con un'unica autorità nazionale, che sia responsabile del coordinamento dell'intera procedura di rilascio delle autorizzazioni e dell'adozione di una decisione globale entro il termine applicabile. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero designare o istituire un'unica autorità nazionale competente (in appresso "autorità designata") . In funzione dell'organizzazione interna di uno Stato membro, dovrebbe essere possibile delegare i compiti dell'autorità ▌competente a un'autorità diversa, alle stesse condizioni. Gli Stati membri dovrebbero dotare la propria autorità ▌ competente, o l'autorità che agisce per suo conto, di personale e risorse sufficienti affinché possa garantire un elevato livello di controllo durante l'intera procedura di rilascio delle autorizzazioni e assolvere in modo efficace le proprie responsabilità.

(52 bis)

La selezione dei progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette dovrebbe spettare agli Stati membri al fine di tenere conto di considerazioni strategiche, in particolare per quanto concerne l'attuazione dei piani nazionali per l'energia e il clima. Tuttavia, onde garantire che i progetti contribuiscano anche all'interesse comune dell'Unione, compresi i suoi interessi finanziari, la Commissione dovrebbe avere la facoltà di sollevare obiezioni in merito alla decisione di uno Stato membro di designare un progetto come progetto strategico. Qualora la Commissione sollevi obiezioni in merito a una designazione, il progetto dovrebbe essere deferito alla piattaforma "Europa a zero emissioni nette". Tale piattaforma dovrebbe prendere la decisione definitiva sullo status del progetto.

(53)

Per assicurare chiarezza in merito allo status dei progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette e dei progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette per quanto riguarda la loro autorizzazione e limitare l'efficacia di possibili contenziosi ingiustificati, senza tuttavia pregiudicare un efficace controllo giurisdizionale, gli Stati membri dovrebbero provvedere alla tempestiva risoluzione di ogni eventuale controversia riguardante la procedura di rilascio delle autorizzazioni. A tal fine le autorità nazionali competenti dovrebbero garantire ai richiedenti e ai promotori di progetti l'accesso a una procedura semplice di risoluzione delle controversie e a tali progetti un trattamento d'urgenza in tutti i procedimenti giudiziari e di risoluzione delle controversie che li riguardano, assicurando nel contempo il rispetto dei diritti della difesa.

(54)

Al fine di consentire alle imprese e ai promotori di progetti, compresi i progetti transfrontalieri, di beneficiare direttamente dei vantaggi del mercato interno senza incorrere in inutili oneri amministrativi aggiuntivi, il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio (39) stabilisce norme generali per la disponibilità online di procedure pertinenti per il funzionamento del mercato interno. Le informazioni che occorre presentare alle autorità nazionali competenti nell'ambito delle procedure di rilascio delle autorizzazioni di cui al presente regolamento dovranno essere incluse nell'allegato I del regolamento (UE) 2018/1724 a seguito della modifica dello stesso apportata dal presente regolamento, e le procedure correlate sono incluse nell'allegato II del medesimo, in modo da garantire che i promotori di progetti possano avvalersi di procedure interamente online e del sistema tecnico una tantum. Le autorità designate che fungono da sportello unico a norma del presente regolamento sono incluse nell'elenco dei servizi di assistenza e risoluzione dei problemi di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2018/1724.

(55)

I progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette sono soggetti a procedure lunghe e complesse di rilascio delle autorizzazioni, la cui durata spazia dai due ai sette anni a seconda dello Stato membro, della tecnologia e del segmento della catena del valore. Data l'entità degli investimenti necessari, in particolare per i progetti che richiedono la creazione di gigafabbriche per poter realizzare le economie di scala previste, l'inadeguatezza delle procedure di autorizzazione comporta un ulteriore ostacolo, che spesso pregiudica l'aumento della capacità di produzione di tecnologie a zero emissioni nette nell'Unione. Al fine di garantire ai promotori di progetti e agli altri investitori la sicurezza e la chiarezza necessarie per incrementare lo sviluppo di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché la procedura di rilascio delle autorizzazioni per tali progetti non si protragga oltre i termini prestabiliti. Per quanto riguarda i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette, la durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni non dovrebbe superare nove mesi per gli impianti con una produzione annua superiore a 1 GW e sei mesi per quelli con una produzione annua inferiore a 1 GW. Per i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, la durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni non dovrebbe superare 12 mesi per gli impianti con una produzione annua superiore a 1 GW e nove mesi per quelli con una produzione annua inferiore a 1 GW. Alle tecnologie a zero emissioni nette per le quali i gigawatt non costituiscono l'unità di misura pertinente, come le reti e le tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio o di cattura e utilizzo del carbonio, dovrebbero applicarsi i termini più lunghi tra i suddetti. Per l'ampliamento delle linee di produzione esistenti, ciascuno dei suddetti termini dovrebbe essere dimezzato.

(56)

Data inoltre l'importanza dei progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette e dei progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette per l'approvvigionamento energetico dell'Unione, alcune restrizioni amministrative dovrebbero essere parzialmente revocate o semplificate per accelerarne l'attuazione.

(57)

Le valutazioni e autorizzazioni ambientali richieste a norma del diritto dell'Unione, anche per quanto riguarda le acque, l'aria, gli ecosistemi, gli habitat, la biodiversità e gli uccelli, costituiscono parte integrante della procedura di rilascio delle autorizzazioni per un progetto di produzione di tecnologie a zero emissioni nette e rappresentano una salvaguardia essenziale per garantire che gli impatti ambientali negativi siano evitati o ridotti al minimo. Per garantire tuttavia che le procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette siano prevedibili e rapide, dovrebbe essere attuata ogni potenziale razionalizzazione delle valutazioni e autorizzazioni richieste senza tuttavia ridurre il livello di protezione ambientale. A tale proposito è opportuno provvedere all'aggregazione delle valutazioni necessarie, onde evitare inutili sovrapposizioni, e garantire che i promotori di progetti e le autorità responsabili concordino esplicitamente la portata della valutazione aggregata prima della sua esecuzione, al fine di evitare follow-up superflui.

(58)

I conflitti legati alla destinazione del suolo possono creare ostacoli alla realizzazione dei progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette. Piani ben progettati, compresi piani territoriali e di zonizzazione, che tengano conto della possibilità di attuare progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette e di cui siano valutati i potenziali impatti ambientali, possono contribuire a equilibrare beni e interessi pubblici, riducendo le potenzialità di conflitto e accelerando la realizzazione sostenibile di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette nell'Unione. Nel redigere i piani pertinenti, le autorità nazionali, regionali e locali responsabili dovrebbero pertanto prendere in considerazione l'inclusione di disposizioni riguardanti i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette.

(59)

I dati e i servizi spaziali derivanti dal programma spaziale dell'UE e in particolare da Copernicus devono essere utilizzati nella misura del possibile per fornire informazioni sulla geologia, la biologia, l'ecologia, lo sviluppo socioeconomico e la disponibilità di risorse per le valutazioni e autorizzazioni ambientali; tali dati e servizi, segnatamente la capacità di monitoraggio e verifica delle emissioni antropogeniche di CO2 di Copernicus, sono molto importanti per valutare l'impatto dei progetti industriali e gli effetti dei pozzi di CO2 antropogenica sulle concentrazioni e sui flussi di gas a effetto serra a livello mondiale.

(60)

La Commissione dovrebbe, come previsto dall'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio  (40), chiedere a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare norme europee a sostegno degli obiettivi del presente regolamento.

(61)

I distretti dell'idrogeno con applicazioni industriali finali svolgono un ruolo importante nella decarbonizzazione delle industrie ad alta intensità energetica. REPowerEU ha stabilito l'obiettivo di raddoppiare il numero dei distretti dell'idrogeno nell'Unione. Per conseguire tale obiettivo, gli Stati membri dovrebbero accelerare il rilascio delle autorizzazioni, prendere in considerazione la creazione di spazi di sperimentazione normativa e dare priorità all'accesso ai finanziamenti. Per rafforzare la resilienza dell'industria a zero emissioni nette, gli Stati membri dovrebbero garantire l'interconnessione dei distretti dell'idrogeno al di là delle frontiere dell'Unione. Gli impianti industriali che producono la propria energia e che possono fornire un contributo positivo alla produzione di energia elettrica dovrebbero essere incoraggiati a contribuire alla rete elettrica intelligente come produttori di energia mediante una semplificazione delle prescrizioni normative.

(62)

Gli spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette possono rappresentare uno strumento importante per promuovere l'innovazione nel settore delle tecnologie a zero emissioni nette e dell'apprendimento normativo. L'innovazione deve essere promossa attraverso spazi di sperimentazione, in quanto è necessario testare i risultati scientifici in condizioni reali all'interno di un ambiente controllato. È opportuno introdurre spazi di sperimentazione normativa per testare tecnologie innovative a zero emissioni nette e altre tecnologie innovative in un ambiente controllato per un periodo di tempo limitato. È inoltre necessario trovare un equilibrio tra la certezza del diritto per i partecipanti agli spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette e il conseguimento degli obiettivi del diritto dell'Unione. Poiché gli spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette devono in ogni caso rispettare le prescrizioni essenziali riguardanti le tecnologie a zero emissioni nette stabilite dal diritto dell'Unione e nazionale, è opportuno provvedere affinché i partecipanti che rispettano le condizioni di ammissibilità agli spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette e che si attengono in buona fede alle indicazioni fornite dalle autorità competenti e alle condizioni del piano con esse concordato non siano soggetti ad alcuna sanzione amministrativa o di altra natura. Ciò è giustificato dal fatto che le garanzie previste assicureranno, in linea di principio, l'effettivo rispetto del diritto dell'Unione o degli Stati membri per quanto riguarda le tecnologie a zero emissioni nette che saranno oggetto degli spazi di sperimentazione normativa. Come annunciato nella nuova agenda europea per l'innovazione, nel 2023 la Commissione pubblicherà un documento di orientamento per gli spazi di sperimentazione volto ad aiutare gli Stati membri a predisporre tali spazi per le tecnologie a zero emissioni nette. Tali tecnologie innovative potrebbero in ultima analisi risultare essenziali per conseguire l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e la resilienza del sistema energetico dell'Unione, e potrebbero di conseguenza rientrare nel settore delle tecnologie ▌a zero emissioni nette.

(63)

In relazione alla produzione dei prodotti chiave per le tecnologie a zero emissioni nette nell'Unione sono proposti un parametro di riferimento generale e obiettivi indicativi, al fine di migliorare la competitività industriale dell'Unione su scala mondiale, nonché di contribuire a rispondere alle preoccupazioni in merito alla dipendenza dalle importazioni e alla vulnerabilità e di garantire il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima.

(64)

Uno dei principali obiettivi della politica industriale dell'Unione è rendere possibili le transizioni verde e digitale, preservando nel contempo la crescita sostenibile e la competitività dell'Unione, mantenendo posti di lavoro di qualità e rafforzando la sua capacità di innovare e produrre, in particolare per quanto riguarda le tecnologie pulite. Il potenziamento delle industrie europee delle tecnologie a zero emissioni nette e la garanzia dell'autonomia strategica aperta dell'Unione richiedono un numero significativo di lavoratori qualificati supplementari, il che determina un notevole fabbisogno di investimenti nella riqualificazione e nel miglioramento del livello delle competenze, anche nel settore dell'istruzione e formazione professionale. Più specificamente, la transizione energetica richiederà un aumento significativo del numero di lavoratori qualificati in vari settori, tra cui l'energia rinnovabile e lo stoccaggio dell'energia, le tecnologie di rete, la produzione di batterie, le soluzioni informatiche o intelligenti per l'ottimizzazione e la gestione dei sistemi energetici e altre tecnologie per la decarbonizzazione industriale. Gli studi indicano che l'economia circolare potrebbe contribuire alla creazione di circa 700 000 posti di lavoro nella sola Unione entro il 2030  (41) . È pertanto fondamentale rendere attraenti e accessibili i posti di lavoro nel settore delle tecnologie a zero emissioni nette, in particolare le carriere tecniche, anche mediante campagne d'informazione dell'Unione volte a promuovere la formazione tecnica e professionale, così come i posti di lavoro connessi all'economia circolare, alla gestione delle risorse, nonché alla trasformazione e alla decarbonizzazione dell'industria in generale. Inoltre, occorre affrontare l'attuale disallineamento tra le competenze dei lavoratori dell'Unione e le esigenze delle imprese . Secondo il piano strategico europeo per le tecnologie energetiche della Commissione (42), entro il 2030 il fabbisogno di competenze nel sottosettore dell'idrogeno per le celle a combustibile secondo le stime sarà pari a 180 000 lavoratori qualificati, tecnici e ingegneri solo per quanto riguarda la produzione. Nel settore dell'energia solare fotovoltaica, solo la produzione richiederebbe fino a 66 000 posti di lavoro. Inoltre, l'assenza di programmi formativi che promuovano le competenze necessarie per le tecnologie a zero emissioni nette, che causa anche una carenza di lavoratori qualificati e una mancanza di comprensione all'interno delle amministrazioni locali in talune regioni dell'Unione, potrebbe creare un notevole ostacolo per lo sviluppo industriale sostenibile.

(65)

Poiché non sarà possibile rafforzare la capacità di produzione delle tecnologie chiave a zero emissioni nette nell'Unione senza un'importante forza lavoro qualificata, è necessario introdurre misure volte a promuovere l'integrazione di un maggior numero di persone nel mercato del lavoro e a migliorare l'attrattiva delle industrie e delle carriere tecniche contemplate dal presente regolamento , in particolare per le donne , in quanto l'equilibrio di genere è lungi dall'essere conseguito nelle professioni orientate alla tecnologia, e per i giovani, anche ricorrendo ad approcci basati sul primato delle competenze a integrazione dell'assunzione basata sulle qualifiche. Inoltre le misure dovrebbero essere mirate anche ai lavoratori provenienti da paesi terzi, poiché l'Unione attrae solo una percentuale ridotta di migranti qualificati. Inoltre, conformemente agli obiettivi della raccomandazione del Consiglio relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica, è importante offrire ai lavoratori nei settori ormai obsoleti e in declino un sostegno specifico per la transizione da un posto di lavoro all'altro e per promuovere l'apprendimento e la formazione lungo tutto l'arco della vita . A tal fine occorre investire nelle competenze per tutti, adottando nel contempo un approccio mirato nei confronti dei gruppi vulnerabili. Sono compresi i gruppi di persone che non hanno un lavoro, né seguono un percorso scolastico o formativo (NEET), i lavoratori migranti che soggiornano legalmente e le persone che sono escluse dal mercato del lavoro, hanno un accesso limitato alle opportunità di formazione o svolgono un lavoro che rischia di scomparire o i cui contenuti e compiti sono fortemente trasformati dalle nuove tecnologie, in particolare nelle regioni interessate dagli effetti della transizione verso gli obiettivi dell'Unione per il 2030 a norma dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio  (43) e dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060. L'obiettivo finale dovrebbe essere la creazione di posti di lavoro di qualità necessari per le tecnologie a zero emissioni nette nell'Unione , in linea con gli obiettivi in materia di occupazione e formazione del pilastro europeo dei diritti sociali, compresi salari equi e adeguati, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro a norma della direttiva (UE) 2022/2041  (44) del Parlamento europeo e del Consiglio, l'accesso alla protezione sociale, le opportunità di apprendimento permanente, buone condizioni di lavoro in luoghi di lavoro sani e sicuri, nonché i diritti di contrattazione collettiva . Infatti, la riqualificazione e il miglioramento del livello delle competenze sono strumenti importanti ma non garantiscono lavori di qualità. La carenza di manodopera potrebbe anche essere il risultato di salari bassi, posti di lavoro poco attraenti, condizioni di lavoro inadeguate e mancanza di investimenti nell'istruzione e nella formazione professionale (IFP). Affrontare tali questioni e migliorare la qualità del lavoro nei settori e nelle imprese con condizioni di lavoro inadeguate costituiscono fattori importanti per attirare i lavoratori e affrontare la questione della fuga dei cervelli, che si traduce in crescenti disuguaglianze tra le regioni, in disparità di sviluppo e in una diversa capacità di stimolare l'innovazione e creare posti di lavoro. Basandosi sulle iniziative esistenti quali il patto europeo per le competenze, le attività a livello dell'Unione in materia di analisi e previsione del fabbisogno di competenze, svolte ad esempio dal Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale , da Eurofound e dall'Autorità europea del lavoro, e i piani per la cooperazione settoriale sulle competenze, e tenendone pienamente conto, l'obiettivo consiste nel mobilitare tutti i soggetti pertinenti: le autorità degli Stati membri, anche a livello regionale e locale, gli erogatori di istruzione e formazione, comprese le università, le università di ricerca, le università di scienze applicate e le alleanze universitarie, così come le parti sociali e l'industria, le PMI, le start-up e le imprese sociali, al fine di individuare le esigenze in termini di competenze, sviluppare programmi di istruzione e formazione e realizzarli su vasta scala in modo rapido e operativo. I progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette hanno un ruolo fondamentale da svolgere a tale riguardo. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire un sostegno finanziario per diffondere il loro impatto e la loro portata sfruttando le possibilità offerte dal bilancio dell'Unione attraverso strumenti quali il Fondo sociale europeo Plus, InvestEU, il Fondo per una transizione giusta, il Fondo europeo di sviluppo regionale, il dispositivo per la ripresa e la resilienza, il Fondo per la modernizzazione, REPowerEU e il programma per il mercato unico.

(66)

Sulla base delle iniziative locali e regionali e di esperienze precedenti, come i poli per lo sviluppo delle competenze, il patto europeo per le competenze e l'alleanza europea delle batterie o l'alleanza per le energie rinnovabili offshore , le accademie europee dell'industria a zero emissioni nette , che costituiscono una rete di esperti competenti ("le accademie"), dovrebbero sviluppare e diffondere contenuti di istruzione e formazione volti al miglioramento del livello delle competenze e alla riqualificazione dei lavoratori necessari per le catene del valore chiave delle tecnologie a zero emissioni nette, come le tecnologie solari fotovoltaiche e termiche, le energie marine rinnovabili, le tecnologie dell'idrogeno rinnovabile e le materie prime e la cattura e l'utilizzo del carbonio . La portata e il numero delle accademie dovrebbero essere determinati dalla Commissione e dagli Stati membri nell'ambito della piattaforma "Europa a zero emissioni nette" sulla base di studi esistenti e oggettivi, in linea con il principio della neutralità tecnologica, così come sulla base di un esercizio di mappatura delle esigenze attuali e previste nelle industrie a zero emissioni nette, comprese le regioni in transizione. Tale esercizio di mappatura dovrebbe fornire informazioni sulle attuali e future carenze di manodopera nelle principali industrie a zero emissioni nette in tutta l'Unione e sulle modalità con cui tali industrie offrono opportunità di formazione. L'esercizio di mappatura dovrebbe inoltre analizzare le cause profonde delle carenze di competenze e di manodopera, in particolare per quanto riguarda la qualità dell'offerta di lavoro nei settori a zero emissioni nette, ad esempio valutando le condizioni di lavoro e la copertura della contrattazione collettiva. Inoltre, sulla base dei risultati dell'esercizio di mappatura e degli studi esistenti e in consultazione con la piattaforma "Europa a zero emissioni nette", la Commissione dovrebbe pubblicare un invito a presentare proposte per lanciare un'accademia in una determinata tecnologia quando viene individuato un livello critico di carenza di competenze in relazione a una tecnologia a zero emissioni nette ("l'accademia"). I finanziamenti di avviamento dell'Unione dovrebbero essere messi a disposizione per istituire le accademie e consentirne il funzionamento in vista della loro sostenibilità finanziaria tre anni dopo la loro istituzione ricevendo contributi finanziari dal settore privato. È necessaria una governance forte per rendere operative le accademie il più rapidamente possibile per sviluppare programmi di formazione sulle tecnologie a zero emissioni nette. Ciò dovrebbe avvenire senza pregiudicare il ruolo determinante che le parti sociali e le università possono svolgere nella creazione di tali accademie , come nel caso dell'alleanza delle batterie. Il ruolo delle alleanze universitarie internazionali e interdisciplinari, come Transform4Europe, dovrebbe in particolare essere preso in considerazione per conseguire standard più uniformi e comuni nelle attività di formazione e riqualificazione o miglioramento del livello delle competenze. In generale, dovrebbe essere data priorità anche all'uso delle infrastrutture di ricerca e di insegnamento già esistenti.

(66 bis)

Uno degli obiettivi delle accademie dovrebbe essere contribuire alla reindustrializzazione e alla decarbonizzazione dell'Unione come pure alla sua autonomia strategica aperta. Le accademie dovrebbero inoltre affrontare la necessità di tecnologie a zero emissioni nette prodotte nell'Unione nel rispetto di elevate norme sociali e climatiche. Le accademie dovrebbero essere istituite entro il 31 dicembre 2024 e dovrebbero fornire contenuti di apprendimento nel maggior numero possibile di lingue delle istituzioni dell'Unione, al fine di conseguire un equilibrio geografico tra gli Stati membri. Entro il 31 dicembre 2025, esse dovrebbero iniziare a diffondere i primi contenuti di apprendimento ai pertinenti erogatori di istruzione e formazione negli Stati membri, quali le università, le università di ricerca, le università di scienze applicate e le alleanze universitarie, le imprese che forniscono tale istruzione e formazione, comprese le PMI, le start-up e le imprese sociali, le parti sociali, e attraverso la formazione di formatori. Le accademie avrebbero l'obiettivo di provvedere alla formazione e all'istruzione di 100 000 discenti ciascuna entro tre anni dalla loro istituzione, tenendo conto dell'entità delle carenze di competenze individuate, che possono comportare una variazione del numero di discenti per ogni accademia. Le accademie dovrebbero contribuire alla disponibilità delle competenze necessarie per le tecnologie a zero emissioni nette, anche nelle PMI. I contenuti dell'apprendimento dovrebbero tenere conto dei programmi di apprendimento già esistenti sviluppati nel quadro del patto locale per le competenze e dei centri di eccellenza professionale e dovrebbero essere rivolti a tutti i livelli di istruzione e qualifiche e a tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti, lungo la catena del valore nei settori interessati, tenendo conto di tutte le fasi industriali successive, dalla progettazione del prodotto (o del servizio) alla fase di fabbricazione, compresi il riciclaggio e il riutilizzo dei materiali, in cui sono prese in considerazione tutte le diverse professioni lungo la catena del valore. Tali contenuti dovrebbero includere anche moduli di apprendimento con informazioni pertinenti sulla salute e la sicurezza sul lavoro per ciascuna tecnologia specifica, nonché informazioni generali pertinenti sui diritti dei lavoratori e sulle condizioni di lavoro, compresi l'orario di lavoro e i diritti dei lavoratori all'informazione e alla consultazione. Se del caso, i contenuti potrebbero essere ulteriormente adeguati al diritto nazionale, ai contratti collettivi applicabili e alle specificità territoriali e settoriali da parte degli erogatori di istruzione e formazione. I contenuti dovrebbero essere rivolti anche ai dipendenti delle amministrazioni nazionali e locali (in particolare ai responsabili delle autorizzazioni, della valutazione d'impatto e della regolamentazione delle nuove tecnologie), contribuendo in tal modo allo sviluppo di capacità tra le amministrazioni nazionali e alla riduzione delle disparità tra gli Stati membri.

(66 ter)

Gli Stati membri dovrebbero utilizzare e applicare i contenuti di apprendimento sviluppati dalle accademie in altri strumenti esistenti, quali ad esempio la garanzia per i giovani rafforzata, che tra i suoi obiettivi annovera anche quello di fornire istruzione e formazione ai NEET, e nei programmi di tutoraggio esistenti. Per garantire la trasparenza e la portabilità delle competenze e la mobilità dei lavoratori e sostenere gli Stati membri in tal senso, le accademie svilupperanno e introdurranno certificati, comprese microcredenziali, riguardanti i risultati dell'apprendimento, che dovrebbero essere rilasciati nel formato delle certificazioni europee dell'apprendimento e potrebbero essere integrati in Europass e, se del caso, inclusi nei quadri nazionali delle qualifiche. Gli Stati membri dovrebbero essere esortati a utilizzare i contenuti sviluppati dalle accademie per sostenere la riqualificazione e il miglioramento del livello delle competenze continui e i pertinenti erogatori di istruzione e formazione nei loro territori mediante programmi nazionali e finanziamenti dell'Unione, anche a titolo del Fondo sociale europeo Plus, della garanzia per i giovani rafforzata, del dispositivo per la ripresa e la resilienza, di InvestEU, del Fondo europeo di sviluppo regionale, del meccanismo per una transizione giusta, del Fondo per la modernizzazione e dello strumento di sostegno tecnico, e sostenere l'integrazione delle donne in linea con la strategia europea per la parità di genere per affrontare gli stereotipi di genere nell'ambito dell'istruzione e dell'occupazione. La rete europea di servizi per l’impiego può svolgere un ruolo importante nell'utilizzo dei contenuti di apprendimento dei programmi di formazione erogati dalle accademie delle competenze nella creazione e nella diffusione dei profili professionali europei e nel fornire informazioni in merito ai servizi nazionali per l'impiego.

(66 quater)

La piattaforma "Europa a zero emissioni nette" dovrebbe contribuire a orientare le attività delle accademie, assicurando che i loro contenuti affrontino le carenze di competenze identificate nell'esercizio di mappatura, e a garantire una supervisione. Gli Stati membri dovrebbero garantire che il rappresentante nazionale designato possa fungere da ponte tra i pertinenti ministeri nazionali e le autorità competenti degli Stati membri, così come le parti sociali nazionali e i rappresentanti dell'industria. La piattaforma "Europa a zero emissioni nette" dovrebbe raccogliere informazioni sui progressi compiuti dalle diverse accademie ed elaborare entro la fine del 2026 una relazione di sintesi sulla diffusione dei programmi di apprendimento, compreso il numero di discenti che hanno beneficiato dei programmi delle accademie disaggregati per settore industriale, genere, età, livello di istruzione e qualifica.

(67)

Sebbene, in assenza di disposizioni specifiche del diritto dell'Unione che introducono requisiti minimi di formazione per l'accesso a una professione regolamentata o per il suo esercizio, spetti agli Stati membri decidere se e come regolamentare una professione, le norme nazionali che disciplinano l'accesso alle professioni regolamentate non devono costituire un ostacolo ingiustificato o sproporzionato all'esercizio di tali diritti fondamentali. La competenza di regolamentazione dell'accesso a una professione deve essere esercitata entro i limiti dei principi di non discriminazione e di proporzionalità, conformemente alla direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio ▌. Nella loro valutazione gli Stati membri dovrebbero tenere conto degli eventuali effetti negativi che la regolamentazione o le professioni possono avere sulla disponibilità di competenze nell'industria a zero emissioni nette e adoperarsi per limitare il più possibile la regolamentazione in tali settori.

(68)

Qualora i programmi di apprendimento sviluppati dalle accademie ▌ comportino certificazioni che sarebbero utili anche per le persone che intendono accedere a una professione regolamentata, gli Stati membri e i datori di lavoro dovrebbero accettare tali certificazioni come una prova sufficiente delle conoscenze, abilità e competenze ivi attestate, al fine di agevolare la mobilità nelle professioni strategiche dell'industria a zero emissioni nette.

(68 bis)

Il contributo delle tecnologie a zero emissioni nette agli obiettivi di decarbonizzazione dell'Unione può concretizzarsi solo con la diffusione di tali tecnologie. È probabile che tale diffusione avverrà, in parte, nelle abitazioni private, ma che la maggior parte della decarbonizzazione deriverà dalla decarbonizzazione dei processi industriali. Per garantire che gli investimenti per la decarbonizzazione avvengano nell'Unione, il che è essenziale per garantire posti di lavoro di qualità e prosperità nell'Unione e conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione dell'Unione, è fondamentale contribuire a migliorare le condizioni degli investimenti per l'industria nell'Unione.

(69)

A livello dell'Unione dovrebbe essere istituita una piattaforma "Europa a zero emissioni nette", composta dagli Stati membri e dal Parlamento europeo e presieduta dalla Commissione. La piattaforma può consigliare e assistere la Commissione e gli Stati membri su questioni specifiche e fungere da organismo di riferimento nell'ambito del quale la Commissione e gli Stati membri coordinano le azioni e agevolano lo scambio di informazioni su questioni inerenti al presente regolamento. La piattaforma dovrebbe inoltre svolgere i compiti indicati nei diversi articoli del presente regolamento, in particolare in relazione al rilascio delle autorizzazioni, anche per quanto riguarda gli sportelli unici, i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette, il coordinamento dei finanziamenti e l'accesso agli stessi , l'accesso ai mercati e le competenze, nonché gli spazi di sperimentazione normativa per tecnologie innovative a zero emissioni nette e altre tecnologie innovative . Se necessario, la piattaforma "Europa a zero emissioni nette" dovrebbe poter istituire sottogruppi permanenti o temporanei e invitare terzi, quali esperti o rappresentanti delle industrie a zero emissioni nette.

(70)

Nell'ambito del piano industriale del Green Deal, la Commissione ha annunciato l'intenzione di concludere partenariati industriali per tecnologie a zero emissioni nette. È probabile che la cooperazione attraverso tali partenariati promuoverà l'adozione di tecnologie a zero emissioni nette a livello mondiale , al fine di sostenere partenariati che si rafforzano a vicenda tra l'Unione e i paesi terzi, compresi gli investimenti sostenibili e l'assistenza tecnica. I partenariati industriali per tecnologie a zero emissioni nette possono inoltre contribuire alla diversificazione e alla resilienza dell'approvvigionamento da parte dell'Unione di tecnologie a zero emissioni nette e dei relativi componenti, migliorare la condivisione delle informazioni tra l'Unione e i suoi partner sullo sviluppo di tecnologie a zero emissioni nette e sostenere le industrie dell'Unione a zero emissioni nette nell'accesso al mercato mondiale dell' energia pulita , sostenendo nel contempo le industrie nascenti nel settore delle tecnologie energetiche pulite nei paesi terzi con chiari vantaggi comparativi . La Commissione e gli Stati membri dovrebbero coordinare i partenariati nell'ambito della piattaforma "Europa a zero emissioni nette" , discutendo sui partenariati e sui processi pertinenti già in essere, quali i partenariati verdi, i dialoghi sull'energia e le altre forme di accordi contrattuali bilaterali esistenti, nonché sulle potenziali sinergie con i pertinenti accordi bilaterali degli Stati membri con i paesi terzi. Gli accordi con i paesi terzi, compresi i partenariati industriali per tecnologie a zero emissioni nette, dovrebbero rispecchiare i valori e gli obiettivi fondamentali dell'Unione , in particolare per quanto riguarda la promozione di norme del lavoro e ambientali internazionali in tali paesi. Inoltre, i partenariati industriali per tecnologie a zero emissioni nette dovrebbero mirare a contribuire alla trasformazione industriale lungo l'intera catena del valore delle imprese dell'Unione e di paesi terzi, garantendo nel contempo mercati aperti e un commercio equo.

(71)

L'Unione dovrebbe puntare a diversificare il commercio internazionale e gli investimenti in tecnologie a zero emissioni nette , plasmando partenariati che si rafforzano a vicenda e basandosi sui piani di sviluppo sostenibile dei partner e sulle norme ambientali e in materia di diritti umani pertinenti, promuovendo nel contempo norme sociali , del lavoro e ambientali rigorose a livello mondiale. Ciò dovrebbe avvenire in collaborazione e d'intesa con i paesi che condividono gli stessi principi attraverso accordi esistenti o nuovi accordi strategici. Analogamente, è opportuno intensificare la cooperazione internazionale sugli sforzi di ricerca e innovazione volti a sviluppare e diffondere tecnologie a zero emissioni nette in stretta collaborazione con i paesi partner, in maniera aperta ed equilibrata, tenendo in debita considerazione gli interessi e le esigenze strategici dell'Unione .

(71 bis)

Nel discorso sullo stato dell'Unione del 2023, la Presidente della Commissione ha annunciato che il controllo della competitività sarà eseguito da un organismo indipendente. Tale lavoro dovrebbe essere basato su un corpus di lavoro continuo riguardante l'onere normativo creato dal diritto dell'Unione e nazionale e il suo impatto sulla competitività dell'industria dell'Unione incluse le industrie a zero emissioni nette. Per facilitare tale lavoro, il presente regolamento istituisce un comitato consultivo europeo per il riesame e gli oneri normativi. Il comitato consultivo dovrebbe elaborare consulenze basate su conoscenze scientifiche sull'impatto dell'onere normativo nell'Unione, sulla base di singoli casi.

(72)

Qualora a norma del presente regolamento sia delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) , è di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 (45). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(73)

Nella misura in cui eventuali misure previste dal presente regolamento costituiscano aiuti di Stato, le disposizioni relative a tali misure non pregiudicano l'applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE .

(74)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo della portata o degli effetti dell'azione, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento istituisce un quadro di misure volte a garantire, in tutta l'Unione, un approccio coordinato all'innovazione e all'incremento della capacità di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette , come anche dei componenti, materiali e macchinari lungo le catene di approvvigionamento di tali tecnologie che sono indispensabili per la loro produzione e il loro funzionamento nell'Unione al fine di:

a)

sostenere l'obiettivo climatico e l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione , secondo quanto stabilito nel regolamento (UE) 2021/1119;

b)

promuovere la competitività industriale internazionale dell'Unione onde contribuire alla creazione di posti di lavoro di qualità;

c)

migliorare l'accesso dell'Unione a un approvvigionamento sicuro e sostenibile di tecnologie a zero emissioni nette;

d)

rafforzare l'autonomia strategica aperta dell'Unione;

e)

salvaguardare la resilienza delle corrispondenti catene di approvvigionamento dell'Unione; e

f)

conseguire la decarbonizzazione dell'economia e della società dell'Unione.

2.   Per conseguire l'obiettivo generale di cui al paragrafo 1, il presente regolamento prevede misure volte a garantire:

a)

la riduzione delle dipendenze strategiche nell'Unione delle tecnologie strategiche a zero emissioni nette nonché dei componenti, materiali e macchinari lungo le catene di approvvigionamento di tali tecnologie che sono indispensabili per la loro produzione e il loro funzionamento, e che entro il 2030 la capacità di produzione equivalga a :

i)

almeno il 40 % del fabbisogno annuo dell'Unione per quanto riguarda le pertinenti tecnologie necessarie per conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia, sulla base della diffusione tecnologica pianificata in tutta l'Unione conformemente ai piani nazionali per l'energia e il clima elaborati e presentati dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2018/1999; e

ii)

almeno il 25 % della domanda mondiale per quanto riguarda le pertinenti tecnologie;

b)

la libera circolazione garantita delle tecnologie a zero emissioni nette immesse sul mercato interno .

3.   Laddove, sulla base della relazione di cui all'articolo 35, la Commissione concluda che l'Unione non sia in grado di raggiungere gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2 , essa valuta la fattibilità e la proporzionalità di una proposta di misure o dell'esercizio delle sue competenze a livello dell'Unione per garantire il conseguimento di tali obiettivi. In particolare, la Commissione valuta la possibilità di stabilire, anche mediante atti delegati conformemente all'articolo 33, che integrino il presente regolamento, obiettivi più dettagliati per le tecnologie e i componenti chiave al fine di garantire il conseguimento di tali obiettivi. La Commissione consulta la piattaforma "Europa a zero emissioni nette" per determinare quali misure o poteri applicare.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Ad eccezione degli articoli 26 e 27 del presente regolamento, che si applicano alle tecnologie innovative a zero emissioni nette, il presente regolamento si applica alle tecnologie a zero emissioni nette quali elencate all'articolo 3 bis, paragrafo 1, nonché ai componenti, materiali e macchinari lungo le catene di approvvigionamento di tali tecnologie che sono indispensabili per la loro produzione e il loro funzionamento . Le materie prime, i materiali trasformati e i componenti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE).../... [aggiungere nota a piè di pagina con i riferimenti alla pubblicazione del regolamento sulle materie prime critiche] e nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/1781 sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento.

Articolo 3

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

a)

"tecnologie a zero emissioni nette": le tecnologie elencate all'articolo 3 bis, paragrafo 1 ;

b)

"componente": un elemento fabbricato di un prodotto finale delle tecnologie a zero emissioni nette ▌;

b bis)

"materiale": qualsiasi materiale grezzo o trasformato necessario per la produzione di un componente di una tecnologia a zero emissioni nette o del prodotto finale;

c)

"tecnologie innovative a zero emissioni nette": tecnologie che comportano un'autentica innovazione, che non sono attualmente disponibili sul mercato interno e che migliorano almeno in un modo la tecnologia a zero emissioni nette comparabile dominante, nonché qualsiasi tecnologia inclusa nel piano strategico per le tecnologie energetiche di cui all'articolo 26 quinquies ;

c bis)

"altre tecnologie innovative": tecnologie potenzialmente in grado di consentire la transizione verso un'economia pulita e climaticamente neutra e di ridurre le dipendenze strategiche, che comportano un'autentica innovazione non attualmente disponibile sul mercato interno e che sono sufficientemente avanzate da poter essere testate in un ambiente controllato;

c ter)

"tecnologie innovative precommerciali a zero emissioni nette": tecnologie innovative a zero emissioni nette che non sono disponibili sul mercato, ma che sono sufficientemente avanzate da poter essere testate in un ambiente controllato;

c quater)

"nuove tecnologie commerciali a zero emissioni nette": tecnologie a zero emissioni nette che non sono ancora disponibili sul mercato su base commerciale a larga scala, che presentano una quota di mercato limitata, che migliorano in almeno un modo le tecnologie comparabili dominanti e che comportano un certo livello di rischio se incluse in un appalto;

c quinquies)

"appalto precommerciale": gli appalti di tecnologie innovative precommerciali a zero emissioni nette che prevedono la condivisione dei rischi e dei benefici alle condizioni di mercato e lo sviluppo competitivo per fasi, in cui è prevista una chiara separazione tra le attività di sviluppo dei prodotti appaltati e la fase di commercializzazione dei prodotti finali;

c sexies)

"appalto pubblico per soluzioni innovative": una procedura d'appalto in cui le amministrazioni aggiudicatrici agiscono come clienti di lancio di tecnologie innovative commerciali a zero emissioni nette, che può includere prove di conformità;

d)

"progetto di produzione di tecnologie a zero emissioni nette": un impianto industriale previsto o l'ampliamento o la riconversione di un impianto esistente per la produzione di tecnologie a zero emissioni nette , di prodotti finali o componenti, materiali o macchinari lungo le catene di approvvigionamento di tali tecnologie che sono indispensabili per la loro produzione e il loro funzionamento ;

e)

"progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette": un progetto di produzione di tecnologie a zero emissioni nette selezionato in conformità ai criteri di cui all'articolo 10;

e bis)

"distretto industriale a zero emissioni nette" o "distretto": un'area specifica sulla terraferma che è stata designata da uno Stato membro al fine di promuovere la costruzione o il potenziamento di impianti di produzione nella catena di approvvigionamento dell'industria a zero emissioni nette;

f)

"procedura di rilascio delle autorizzazioni": una procedura riguardante tutte le autorizzazioni amministrative inerenti alla pianificazione, alla realizzazione, all'ampliamento e alla gestione di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, quali progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette, comprese le licenze edilizie, le autorizzazioni per le sostanze chimiche, le autorizzazioni di connessione alla rete e le valutazioni e autorizzazioni ambientali, laddove necessarie, e che comprende tutte le domande e le procedure amministrative dal ricevimento della domanda all'autorità designata fino alla notifica della decisione globale sull'esito della procedura da parte dell'autorità nazionale competente o, se del caso, di un gestore di rete responsabile ;

g)

"decisione globale": la decisione o l'insieme di decisioni adottate dalle autorità degli Stati membri, esclusi gli organi giurisdizionali, che determina se il promotore del progetto è autorizzato o no ad attuare un progetto di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, senza pregiudicare alcuna decisione presa nel contesto di un ricorso amministrativo;

h)

"promotore del progetto": un'impresa o un consorzio di imprese che sviluppa un progetto di produzione di tecnologie a zero emissioni nette o un progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette;

i bis)

"spazio di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette": un sistema che consente alle imprese di testare tecnologie innovative a zero emissioni nette e altre tecnologie innovative in condizioni reali all'interno di un ambiente controllato, nell'ambito di uno specifico piano elaborato e monitorato da un'autorità competente;

k)

"autorità interessata": un'autorità che, in base al diritto nazionale, è competente a rilasciare permessi e autorizzazioni relativi alla pianificazione, alla progettazione e alla costruzione di beni immobili, comprese le infrastrutture energetiche;

l)

"procedura di appalto": una delle procedure seguenti:

i)

qualsiasi tipo di procedura di aggiudicazione disciplinata dalla direttiva 2014/24/UE per la conclusione di un appalto pubblico o dalla direttiva 2014/25/UE per la conclusione di un appalto di lavori, forniture e servizi;

ii)

una procedura per l'aggiudicazione di una concessione di lavori o di servizi disciplinata dalla direttiva 2014/23/UE;

m)

"amministrazione aggiudicatrice" nell'ambito delle procedure di appalto, l'amministrazione aggiudicatrice quale definita all'articolo 6 della direttiva 2014/23/UE, all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/24/UE e all'articolo 3 della direttiva 2014/25/UE;

n)

"ente aggiudicatore" nell'ambito delle procedure di appalto, l'ente aggiudicatore quale definito all'articolo 7 della direttiva 2014/23/UE e all'articolo 4 della direttiva 2014/25/UE;

o)

"appalto" nell'ambito delle procedure di appalto, un appalto pubblico quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 5), della direttiva 2014/24/UE, gli "appalti" ai sensi della definizione di "appalti di lavori, forniture e servizi" di cui all'articolo 2, punto 1), della direttiva 2014/25/UE e le "concessioni" quali definite all'articolo 5, punto 1), della direttiva 2014/23/UE;

p)

"asta": un meccanismo per le procedure di gara che non rientra nella definizione di "concessioni" di cui all'articolo 5, punto 1), della direttiva 2014/23/UE;

q)

"capacità di iniezione di CO2": il quantitativo annuo di CO2 che può essere iniettato in un sito di stoccaggio geologico operativo autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE , comprese le falde acquifere saline, e dotato dei mezzi per la cattura di CO2 e il suo trasporto al sito, e al fine di ridurre le emissioni o aumentare gli assorbimenti di carbonio, derivante in particolare da impianti industriali di grandi dimensioni e calcolato in tonnellate annue;

q bis)

"reti di trasporto di CO2 ": l'infrastruttura per il trasporto multimodale di CO2 al sito di stoccaggio, comprese la rete di condotte e le connesse stazioni di compressione;

r)

"integrazione del sistema energetico": soluzioni per la pianificazione e il funzionamento del sistema energetico nel suo complesso, ossia dei suoi molteplici vettori energetici, infrastrutture e settori di consumo, attraverso la creazione di connessioni più forti tra tali elementi con l'obiettivo di offrire servizi energetici che non ricorrono a combustibili fossili, affidabili ed efficienti sotto il profilo delle risorse, al minor costo possibile per la società;

s)

"capacità di produzione": volume totale di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette prodotte nell'ambito di un progetto di produzione. Se il progetto di produzione non produce prodotti finali, bensì componenti specifici o macchinari specifici utilizzati primariamente per la produzione di tali prodotti, la capacità di produzione si riferisce alla capacità di produrre il prodotto finale che utilizzerebbe i componenti o i macchinari specifici da produrre.

Articolo 3 bis

Tecnologie a zero emissioni nette

1.     Le tecnologie a zero emissioni nette che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento sono:

a)

le tecnologie utilizzate per la produzione di energia da fonti rinnovabili ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001;

b)

le tecnologie energetiche di fissione e fusione nucleare, comprese le tecnologie del ciclo del combustibile nucleare;

c)

le tecnologie di stoccaggio dell'energia;

d)

le tecnologie di rimozione, cattura, trasporto, iniezione (EPP), stoccaggio e utilizzo del biossido di carbonio (CO2), metano (CH4) e protossido di azoto (N2O);

e)

le tecnologie per le infrastrutture di trasporto dell'idrogeno (H2);

f)

le tecnologie degli elettrolizzatori e delle celle a combustibile;

g)

le tecnologie di propulsione elettrica, a idrogeno (H2), con combustibili alternativi sostenibili quali definiti nel regolamento (UE) .../... [GU: inserire un riferimento al regolamento sui combustibili per uso marittimo sostenibili 2021/0210(COD)] ed eolica per i trasporti;

h)

le tecnologie di ricarica elettrica per i trasporti;

i)

le tecnologie di produzione e per le infrastrutture di rifornimento di idrogeno (H2), combustibili alternativi sostenibili quali definiti nel regolamento (UE) .../... (GU: inserire un riferimento a ... [ReFuelEU Aviation 2021/0205(COD)] e biometano (CH4);

j)

le tecnologie di pompe di calore;

k)

le tecnologie efficienti dal punto di vista energetico;

l)

le tecnologie di distribuzione dell'energia termica e della rete elettrica;

m)

le tecnologie di gestione dell'energia;

n)

le tecnologie per i processi industriali e l'elettrificazione ad alta efficienza per le industrie ad alta intensità di energia e di carbonio;

o)

le tecnologie di produzione di biomateriali, comprese le tecnologie di produzione di sostanze chimiche a base biologica;

p)

le tecnologie di riciclaggio.

2.     Entro sei mesi dal termine per la notifica di ciascun piano nazionale per l'energia e il clima a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1999 ed entro sei mesi dal termine per la presentazione di ciascun aggiornamento dei piani nazionali per l'energia e il clima a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, di tale regolamento, la Commissione valuta l'elenco delle tecnologie a zero emissioni nette di cui al paragrafo 1 del presente articolo e può proporre atti delegati, conformemente all'articolo 33 del presente regolamento, per modificare tale elenco al fine di garantire che esso rifletta le esigenze tecnologiche derivanti dai piani nazionali per l'energia e il clima degli Stati membri.

Capo II

Condizioni favorevoli per la produzione di tecnologie a zero emissioni nette

Sezione I

Razionalizzazione delle procedure amministrative e di rilascio delle autorizzazioni

Articolo 4

Sportello unico

1.   Entro ... [3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], gli Stati membri designano o istituiscono un' unica autorità nazionale competente (autorità designata). L'autorità designata è incaricata di agevolare e coordinare la procedura di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette ▌e di fornire consulenza sulla riduzione degli oneri amministrativi, conformemente all'articolo 5.

2.   Nell'ambito della procedura di rilascio delle autorizzazioni che porta all'adozione di una decisione globale in merito a un determinato progetto, l'autorità designata è l'unico punto di contatto per il promotore del progetto e coordina le richieste di trasmissione di tutta la documentazione e delle informazioni pertinenti.

3.   Le responsabilità dell'autorità designata di cui al paragrafo 1 o i compiti ad essa associati possono essere delegati o svolti da un'altra autorità, per qualsiasi progetto, a condizione che:

a)

l'autorità designata informi di tale delega il promotore del progetto;

b)

di ciascun progetto sia responsabile un'unica autorità;

c)

un'unica autorità coordini la trasmissione di tutta la documentazione e delle informazioni pertinenti.

4.   I promotori dei progetti sono autorizzati a trasmette la documentazione inerente alla procedura di rilascio delle autorizzazioni in formato elettronico.

5.   L'autorità designata prende in considerazione tutti gli studi validi effettuati e i permessi o le autorizzazioni rilasciati per un dato progetto prima dell'avvio della procedura di rilascio delle autorizzazioni in conformità al presente articolo e non richiede la duplicazione di studi e permessi o autorizzazioni, se non diversamente previsto dal diritto dell'Unione.

6.   L'autorità designata garantisce che i richiedenti possano accedere facilmente alle informazioni e alle procedure per la risoluzione delle controversie relative alla procedura di autorizzazione e al rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione o l'ampliamento di progetti, compresi se del caso i meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie.

7.   Gli Stati membri assicurano che le autorità nazionali interessate e le altre autorità competenti per qualsiasi fase della procedura di rilascio delle autorizzazioni, comprese tutte le fasi procedurali, dispongano di sufficiente personale qualificato e di sufficienti risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche, tra l'altro per il miglioramento del livello delle competenze e la riqualificazione, affinché possano svolgere efficacemente i compiti che ▌ spettano loro a norma del presente regolamento.

8.   La piattaforma di cui agli articoli 28 e 29 discute periodicamente l'attuazione della presente sezione e degli articoli 12 e 13 e condivide le migliori pratiche per l'organizzazione delle autorità nazionali competenti e l'accelerazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni.

8 bis.     Gli Stati membri prendono in considerazione l'aumento del sostegno diretto all'autorità designata nell'ambito dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza. La Commissione fornisce sostegno tecnico all'autorità designata e agli Stati membri per l'espletamento della procedura di rilascio delle autorizzazioni.

8 ter.     L'autorità designata specifica e rende disponibili le prescrizioni dettagliate e la portata delle informazioni richieste al promotore del progetto prima dell'inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni.

Articolo 5

Accessibilità online delle informazioni

Gli Stati membri forniscono online e in modo centralizzato e facilmente accessibile le informazioni seguenti sulle procedure amministrative inerenti ai progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, compresi i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette:

a)

la procedura di rilascio delle autorizzazioni;

b)

i servizi di finanziamento e investimento;

c)

le possibilità di finanziamento a livello dell'Unione e degli Stati membri;

d)

i servizi di sostegno alle imprese per quanto concerne, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la dichiarazione dei redditi d'impresa, la normativa fiscale locale, il diritto del lavoro.

Articolo 5 bis

Accelerazione dell'attuazione

1.     Gli Stati membri e, se del caso, la Commissione intraprendono attività per accelerare e incentivare gli investimenti pubblici e privati in progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette. Fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE, dette attività possono includere l'erogazione e il coordinamento di un sostegno a favore di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette che hanno difficoltà ad accedere ai finanziamenti. La Commissione e gli Stati membri garantiscono che il sostegno sia fornito al promotore di un progetto entro sei mesi dalla presentazione della richiesta del progetto di produzione di tecnologie a zero emissioni nette.

2.     Gli Stati membri forniscono sostegno amministrativo e operativo ai progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette realizzati nel loro territorio al fine di agevolarne un'attuazione rapida ed efficace, e riservano una particolare attenzione alle PMI coinvolte nel progetto, anche prestando:

a)

assistenza per garantire il rispetto degli obblighi amministrativi e di comunicazione applicabili;

b)

assistenza ai promotori dei progetti per promuovere ulteriormente l'accettazione del progetto da parte del pubblico;

c)

assistenza ai promotori dei progetti durante la procedura di rilascio delle autorizzazioni, in particolare per le PMI.

Oltre al sostegno fornito dagli Stati membri, la Commissione fornisce ai progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette l’assistenza di cui al primo comma.

A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché gli organismi amministrativi competenti siano dotati di risorse e personale adeguati per rispondere entro i termini applicabili a future richieste.

3.     Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione propone al Parlamento europeo e al Consiglio uno strumento di coordinamento delle varie fonti di finanziamento pubblico per i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette dell'Unione e degli Stati membri, con l'obiettivo di accelerarne la diffusione.

Articolo 6

Durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni

1.   La procedura di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette non si protrae oltre i termini seguenti:

a)

9 mesi per la realizzazione di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette con una capacità produttiva annua inferiore a 1 GW;

b)

12 mesi per la realizzazione di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette con una capacità produttiva annua superiore a 1 GW.

2.   Per i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette la cui capacità produttiva annua non è misurata in GW, la procedura di rilascio delle autorizzazioni non si protrae oltre un termine di 12 mesi.

3.   Per l'incremento della capacità di produzione di impianti di produzione esistenti, i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 sono dimezzati.

4.   In casi eccezionali, qualora la natura, la complessità, l'ubicazione o le dimensioni del progetto proposto lo richiedano, le autorità competenti possono prorogare caso per caso i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 di un massimo di un mese prima della loro scadenza.

Ove le autorità competenti ritengano che il progetto proposto comporti rischi eccezionali per la salute e la sicurezza dei lavoratori o della popolazione in generale e qualora sia necessario un periodo di tempo supplementare per accertare la predisposizione di adeguate misure di salvaguardia, le autorità competenti possono prorogare caso per caso i suddetti termini di altri sei mesi prima della loro scadenza.

5.   In entrambi i casi, l'autorità designata informa il promotore del progetto dei motivi della proroga e della data in cui la decisione globale è attesa per iscritto.

6.   Entro un mese dal ricevimento di una domanda di rilascio delle autorizzazioni, le autorità competenti convalidano la domanda o, se il promotore del progetto non ha trasmesso tutte le informazioni necessarie per il suo trattamento, chiedono al promotore del progetto di presentare una domanda completa entro 14 giorni dalla richiesta. La data di riconoscimento del ricevimento iniziale della domanda da parte dell'autorità designata segna l'inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni.

7.   Entro un mese dalla data di riconoscimento della validità della domanda, l'autorità designata redige, in stretta collaborazione con il promotore del progetto e le altre autorità interessate, un calendario dettagliato per la procedura di rilascio delle autorizzazioni. L'autorità designata pubblica il calendario su un sito web liberamente accessibile.

8.   I termini definiti nel presente articolo non pregiudicano gli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione e dal diritto internazionale né le procedure di ricorso amministrativo o i ricorsi giurisdizionali avanzati dinanzi a organi giurisdizionali.

9.   I termini stabiliti nel presente articolo per qualsiasi procedura di rilascio delle autorizzazioni non pregiudicano eventuali termini più brevi fissati dagli Stati membri.

9 bis.     Le autorità designate garantiscono che, in assenza di risposta da parte degli organismi amministrativi competenti entro i termini applicabili stabiliti nel presente articolo, le specifiche fasi intermedie si considerino approvate, tranne nel caso in cui il principio della tacita approvazione amministrativa non sia previsto nell'ordinamento giuridico nazionale. Il presente paragrafo si applica anche alle decisioni definitive sull'esito della procedura. Quando una decisione definitiva sull'esito della procedura è adottata sulla base della tacita approvazione, è inviato al promotore del progetto, entro una settimana dall'entrata in vigore della tacita approvazione, un avviso esplicito. Tutte le decisioni, compreso l'avviso di tacita approvazione, sono rese pubbliche.

9 ter.     Conformemente al presente regolamento, la Commissione adotta orientamenti per definire un insieme minimo di prescrizioni per il rilascio delle autorizzazioni che gli Stati membri devono rispettare per i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, in particolare per semplificare il lavoro preparatorio dei promotori che presentano progetti di produzione, agevolando nel contempo l'istruzione delle richieste da parte delle amministrazioni.

Articolo 7

Valutazioni e autorizzazioni ambientali

1.   Qualora debba essere effettuata una valutazione dell'impatto ambientale a norma degli articoli da 5 a 9 della direttiva 2011/92/UE, il promotore del progetto interessato richiede all'autorità competente di cui all'articolo 4 un parere sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva. L'autorità nazionale competente garantisce che il parere di cui al primo comma sia emesso il prima possibile ed entro un periodo di tempo non superiore a 20  giorni , senza eccezioni, dalla data in cui il promotore del progetto ha presentato la sua richiesta , purché tale richiesta includa tutta la documentazione necessaria . Le autorità competenti forniscono al promotore del progetto, sin dall'inizio della procedura di richiesta, un elenco della documentazione necessaria, si adoperano per semplificare la procedura e guidano il promotore del progetto lungo tutta la procedura.

2.   Qualora l'obbligo di valutare gli effetti sull'ambiente derivi contemporaneamente dalla direttiva 2011/92/UE, dalla direttiva 92/43/CEE, dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dalla direttiva 2000/60/CE, dalla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (46), dalla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (47), dalla direttiva 2010/75/UE o dalla direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (48), l'autorità nazionale competente prevede procedure coordinate o comuni per ottemperare alle disposizioni dei suddetti atti normativi dell'Unione.

Nell'ambito della procedura coordinata di cui al primo comma, l'autorità nazionale competente coordina le varie valutazioni individuali dell'impatto ambientale di un determinato progetto richieste dalla pertinente normativa dell'Unione.

Nell'ambito della procedura comune di cui al primo comma, l'autorità nazionale competente prevede un'unica valutazione dell'impatto ambientale di un determinato progetto richiesta dalla pertinente normativa dell'Unione.

L'applicazione della procedura comune o coordinata non influisce sul contenuto della valutazione dell'impatto ambientale.

3.   L'autorità nazionale competente garantisce che le autorità interessate formulino una conclusione motivata di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), punto iv), della direttiva 2011/92/EU sulla valutazione dell'impatto ambientale entro 80 giorni dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie raccolte ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 di tale direttiva , dalla verifica della loro qualità e dal completamento delle consultazioni di cui agli articoli 6 e 7 della medesima direttiva.

3 bis.     In casi eccezionali, se la natura, la complessità, l'ubicazione o la portata del progetto proposto lo richiedono, l'autorità nazionale competente di cui all'articolo 8, paragrafo 1, può prorogare i termini di cui al paragrafo 3 del presente articolo di un massimo di 30 giorni, prima della loro scadenza e valutando caso per caso. In tal caso l'autorità nazionale competente di cui all'articolo 8, paragrafo 1, informa per iscritto il promotore del progetto delle ragioni che giustificano la proroga e della data in cui è prevista la conclusione motivata.

4.   I tempi di consultazione del pubblico interessato riguardo al rapporto di valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/EU non superano gli 80 giorni e non sono inferiori a 40 giorni . Nei casi contemplati dall'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, tale periodo può essere esteso , valutando caso per caso, a un massimo di 90 giorni. In tal caso l'autorità nazionale competente informa per iscritto il promotore del progetto delle ragioni che giustificano la proroga. La consultazione pubblica ha inizio non appena l'autorità amministrativa competente considera completo il fascicolo presentato dal promotore del progetto ed è condotta parallelamente alla valutazione della richiesta del progetto da parte dell'autorità nazionale competente, nel rispetto dei requisiti relativi alla consultazione del pubblico interessato di cui alla direttiva 2011/92/UE e i risultati della consultazione pubblica sono messi a disposizione dell'autorità competente.

4 bis.     Se un progetto riguarda un sito designato zona Natura 2000, la valutazione ambientale è soggetta alle condizioni di cui alla direttiva 92/43/CEE.

4 ter.     Gli Stati membri garantiscono che le rispettive autorità nazionali competenti e altre autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE siano dotate di risorse adeguate per l'adempimento dei loro obblighi a norma del presente articolo.

Articolo 8

Pianificazione

1.   Nella fase di elaborazione dei piani, compresi i piani di zonizzazione, i piani territoriali e i piani di utilizzo del territorio, le autorità nazionali, regionali e locali vi includono, se del caso, disposizioni per lo sviluppo di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, compresi i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette , come pure le necessarie infrastrutture e i distretti industriali a zero emissioni nette . La priorità è attribuita alle superfici artificiali ed edificate, ai siti industriali, alle aree dismesse e, se del caso, ai siti incontaminati non utilizzabili per l'agricoltura e la silvicoltura. Per agevolare lo sviluppo di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, gli Stati membri provvedono affinché tutti i dati pertinenti sulla pianificazione territoriale siano disponibili online conformemente all'articolo 5.

2.   Qualora i piani che includono disposizioni per lo sviluppo di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, compresi i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette e la relativa infrastruttura necessaria , siano soggetti a una valutazione ai sensi della direttiva 2001/42/CE e ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, tali valutazioni sono combinate. Se del caso, la valutazione combinata riguarda anche l'impatto sui corpi idrici potenzialmente interessati e verifica se progetti specifici nell'ambito del piano possano rischiare di impedire a un corpo idrico di raggiungere un buono stato o un buon potenziale o di causare un deterioramento dello stato o del potenziale di cui all'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE o se rischia di ostacolare il conseguimento di un buono stato o di un buon potenziale di un corpo idrico. Qualora gli Stati membri interessati siano tenuti a valutare gli impatti delle attività esistenti e future sull'ambiente marino, comprese le interazioni terra-mare, come indicato all'articolo 4 della direttiva 2014/89/UE, la valutazione combinata tiene conto anche di tali impatti. Il fatto che le valutazioni siano combinate a norma del presente paragrafo non incide sul loro contenuto o sulla loro qualità. Le valutazioni combinate sono condotte in modo tale da non comportare una proroga dei termini fissati nel presente regolamento.

Articolo 9

Applicabilità delle convenzioni UNECE

1.   Le disposizioni di cui al presente regolamento non pregiudicano gli obblighi previsti ▌dalla convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998, e dalla convenzione UNECE sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, firmata a Espoo il 25 febbraio 1991.

2.   Tutte le decisioni adottate a norma della presente sezione e degli articoli 12 , 13 , 14 e 21 sono rese pubbliche in maniera semplice e comprensibile e in modo tale che tutte le decisioni in merito a un progetto possano essere ottenute da un'unica fonte .

Sezione II

Progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette

Articolo 10

Criteri di selezione

1.   Gli Stati membri riconoscono come progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette realizzati nell'Unione, che tengono conto degli obiettivi in materia di clima ed energia e che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 del presente regolamento e soddisfano almeno uno dei criteri seguenti:

a)

il progetto ▌contribuisce alla resilienza tecnologica e industriale dell'Unione ▌:

i)

incrementando la capacità di produzione nell'Unione di una tecnologia a zero emissioni nette o di componenti specifici e macchinari specifici utilizzati principalmente per la produzione di simili tecnologie, per le quali l'Unione dipende per oltre il 50 % da importazioni provenienti da un unico paese terzo; oppure

ii)

incrementando la capacità di produzione o aggiornando la capacità di produzione nell'Unione di una tecnologia a zero emissioni nette o di componenti specifici e macchinari specifici utilizzati principalmente per la produzione di simili tecnologie, per le quali l'Unione esporta oltre il 25 % della sua produzione;

b)

il progetto ▌contribuisce alla competitività nell'Unione e sui mercati globali e alla creazione di posti di lavoro di qualità fornendo innovazione per quanto riguarda il processo di produzione di tecnologie a zero emissioni nette o di componenti o materiali lungo la catena di approvvigionamento di tali tecnologie che non sono ancora materialmente presenti nell'Unione o per le quali non esiste ancora un impegno alla produzione all'interno dell'Unione, oppure garantendo la produzione delle migliori tecnologie a zero emissioni nette disponibili, compresi i migliori componenti o materiali disponibili nella relativa catena di approvvigionamento, nonché:

i)

contribuendo all'aumento della competitività delle PMI;

ii)

attuando misure volte ad attrarre la forza lavoro necessaria nei settori delle tecnologie a zero emissioni nette, a mantenerla, a migliorarne il livello delle competenze o a riqualificarla, anche attraverso apprendistati, tirocini, istruzione accademica continua o post laurea, in stretta collaborazione con le autorità regionali e locali e le parti sociali , fra cui i sindacati ; oppure

c)

il progetto contribuisce al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia rispettando il principio "non arrecare un danno significativo", nonché:

i)

producendo una tecnologia a zero emissioni nette o componenti specifici e macchinari specifici utilizzati principalmente per la produzione di simili tecnologie con caratteristiche di sostenibilità ambientale e di rendimento o di circolarità migliorate, fra cui un'efficienza completa in termini di basse emissioni di carbonio, energia, risorse idriche e materiali;

ii)

adottando pratiche di produzione connesse a una tecnologia a zero emissioni nette o a componenti specifici e macchinari specifici utilizzati principalmente per la produzione di simili tecnologie con caratteristiche di sostenibilità ambientale e di rendimento o di circolarità migliorate, fra cui un'efficienza completa in termini di basse emissioni di carbonio, energia, risorse idriche e materiali e pratiche circolari, come pure il recupero del calore di scarto; oppure

iii)

incrementando notevolmente la capacità di produzione, il che apporterà un contributo sostanziale agli obiettivi climatici dell'Unione per il 2030.

1 bis.     Entro ... [3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta un atto di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 3, che stabilisce orientamenti che garantiscono condizioni uniformi per l'attuazione dei criteri elencati nel presente articolo. Tali orientamenti dovrebbero includere almeno orientamenti specifici sui criteri da utilizzare per valutare:

a)

se un componente o un macchinario è utilizzato principalmente per la produzione di una tecnologia a zero emissioni nette;

b)

se l'incremento di capacità di produzione riguarda la capacità di produzione di tecnologie prime nel loro genere o delle migliori tecnologie disponibili;

c)

se l'incremento di capacità di produzione possa essere considerato notevole.

2.   Gli Stati membri riconoscono come progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette i seguenti progetti strategici di CO2:

a)

i progetti di cattura di CO2 e i progetti di infrastrutture di CO2 necessari per il trasporto di CO2 catturata verso siti di stoccaggio di CO2 che:

i)

soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 18, paragrafo 6, lettera a); e

ii)

sono destinati alla cattura di CO2 ai fini del suo stoccaggio in un sito di stoccaggio di CO2 di cui all'articolo 16, paragrafo 1;

b)

i progetti di stoccaggio di CO2 che:

i)

si riferiscono a siti di stoccaggio di CO2 situati nel territorio dell'Unione, nelle sue zone economiche esclusive o sulla sua piattaforma continentale ai sensi della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare;

ii)

contribuiscono al conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 18; e

iii)

sono stati oggetto di una domanda di autorizzazione per lo stoccaggio geologico sicuro e permanente di CO2 conformemente alla direttiva 2009/31/CE.

3.   I progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette relativi a una tecnologia figurante all'articolo 3 bis, paragrafo 1, e realizzati nelle "regioni meno sviluppate e in transizione" e nei territori che beneficiano del sostegno del Fondo per una transizione giusta e ammissibili ai finanziamenti a titolo delle norme della politica di coesione sono riconosciuti dagli Stati membri come progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, su richiesta del promotore del progetto e senza che questi debba presentare una domanda formale a norma dell'articolo 11, paragrafo 2.

4.   I progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette realizzati nell'Unione che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e che beneficiano del sostegno del Fondo per l'innovazione del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE o sono parte integrante di importanti progetti di comune interesse europeo, dei distretti europei dell'idrogeno o della Banca dell'idrogeno, quando i finanziamenti sostengono investimenti nelle capacità di produzione di una tecnologia figurante all'articolo 3 bis, paragrafo 1, sono riconosciuti dagli Stati membri come progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, su richiesta del promotore del progetto e senza che questi debba presentare una domanda formale a norma dell'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 11

Domanda e riconoscimento

1.   La domanda di riconoscimento di un progetto di produzione di tecnologie a zero emissioni nette come progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette è presentata dal promotore del progetto allo Stato membro interessato.

2.   La domanda di cui al paragrafo 1 contiene tutti gli elementi seguenti:

a)

prove pertinenti del rispetto dei criteri di cui all'articolo 10, paragrafo 1 o 2;

b)

un piano di attività che valuti la validità finanziaria del progetto in linea con l'obiettivo di creare posti di lavoro di qualità.

3.   Gli Stati membri valutano entro un mese la domanda di cui al paragrafo 1 mediante una procedura equa e trasparente. La decisione adottata in esito a tale procedura è motivata ed è comunicata al promotore del progetto e alla piattaforma nonché al Parlamento europeo. La mancanza di una decisione da parte degli Stati membri entro tale termine equivale a un'approvazione del progetto.

3 bis.     Entro il ... [6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] ciascuno Stato membro pubblica un elenco che stabilisce quali tecnologie a zero emissioni nette figuranti all'articolo 3 bis, paragrafo 1, possono beneficiare delle disposizioni relative ai progetti strategici riconosciuti a norma del presente articolo nello Stato membro interessato.

4.   La Commissione può esprimere il proprio parere sui progetti approvati. In caso di rigetto della domanda da parte di uno Stato membro, il richiedente ha il diritto di presentare la domanda alla Commissione, che la valuta entro 20 giorni lavorativi.

5.   Se la Commissione, a seguito della valutazione di cui al paragrafo 4, conferma il rigetto della domanda da parte dello Stato membro, essa informa il richiedente della sua conclusione con una lettera. Se la valutazione della Commissione differisce da quella dello Stato membro, la piattaforma ▌discute il progetto in questione e decide in merito al suo status .

6.   Se la Commissione o uno Stato membro constata che un progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette ha subito modifiche sostanziali o non soddisfa più i criteri di cui all'articolo 10 ▌, o se il suo riconoscimento si basa su una domanda contenente informazioni inesatte, ne informa il promotore del progetto in questione. Dopo aver sentito il promotore del progetto, lo Stato membro può abrogare la decisione che ha accordato a un progetto lo status di progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette.

7.   I progetti che non sono più riconosciuti come progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette perdono tutti i diritti connessi a tale status a norma del presente regolamento.

8.   La Commissione istituisce e mantiene un registro liberamente accessibile dei progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette.

Articolo 12

Status prioritario dei progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette

1.   I promotori di progetti e tutte le autorità che a norma del diritto nazionale sono competenti a rilasciare vari permessi e autorizzazioni relativi alla pianificazione, alla progettazione e alla costruzione di beni immobili, comprese le infrastrutture energetiche, provvedono affinché le pertinenti procedure relative ai progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette si svolgano nel modo più rapido possibile, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale.

2.   Fatti salvi gli obblighi stabiliti dal diritto dell'Unione, gli Stati membri concedono ai progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette lo status di massima rilevanza nazionale possibile, ove il diritto nazionale preveda tale status, e accordano loro un congruo trattamento nell'ambito delle procedure di rilascio delle autorizzazioni, comprese le procedure relative alle valutazioni ambientali e, se il diritto nazionale lo prevede, le procedure di pianificazione territoriale.

3.   Si considera che i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette contribuiscono alla sicurezza dell'approvvigionamento di tecnologie strategiche a zero emissioni nette nell'Unione e sono pertanto di interesse pubblico. Per quanto riguarda gli impatti ambientali di cui all'articolo 6, paragrafo 4, e all'articolo 16, paragrafo 1,I della direttiva 92/43/CEE, all'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE e all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE, i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette nell'Unione sono considerati di interesse pubblico e possono essere considerati di rilevante interesse pubblico, purché siano soddisfatte tutte le condizioni stabilite in dette direttive.

4.   Tutte le procedure di risoluzione delle controversie, i contenziosi, i ricorsi e i rimedi giurisdizionali relativi a progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette dinanzi a organi giurisdizionali, tribunali o collegi nazionali, compresi la mediazione o l'arbitrato, ove previsti nel diritto nazionale, sono considerati urgenti, se e nella misura in cui il diritto nazionale prevede simili procedure d'urgenza e purché siano rispettati i diritti della difesa dei singoli o delle comunità locali di norma applicabili. I promotori dei progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette partecipano, se del caso, a dette procedure d'urgenza.

Articolo 13

Durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni dei progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette

1.   La procedura di rilascio delle autorizzazioni per i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette non si protrae oltre i termini seguenti:

a)

sei  mesi per la realizzazione di progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette con una capacità produttiva annua inferiore a 1 GW;

b)

nove  mesi per la realizzazione di progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette con una capacità produttiva annua superiore a 1 GW;

c)

18 mesi per tutte le autorizzazioni necessarie alla gestione di un sito di stoccaggio in conformità alla direttiva 2009/31/CE.

2.   Per i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette la cui capacità produttiva annua non è misurata in GW, la procedura di rilascio delle autorizzazioni non si protrae oltre un termine di nove  mesi.

3.   Per l'incremento della capacità di produzione di impianti di produzione esistenti, i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 sono dimezzati.

4.   Le autorità nazionali competenti garantiscono che, in assenza di risposta da parte degli organismi amministrativi competenti entro i termini applicabili di cui al presente articolo, le specifiche fasi intermedie si considerino approvate, tranne nel caso in cui il progetto in questione sia soggetto a una valutazione dell'impatto ambientale a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio o della direttiva 2000/60/CE, della direttiva 2008/98/CE, della direttiva 2009/147/CE, della direttiva 2010/75/UE, della direttiva 2011/92/UE o della direttiva 2012/18/UE o nel caso in cui occorra stabilire se detta valutazione dell'impatto ambientale è necessaria e non siano ancora state effettuate le pertinenti valutazioni, o qualora il principio della tacita approvazione amministrativa non sia previsto nell'ordinamento giuridico nazionale. La presente disposizione non si applica alle decisioni definitive sull'esito della procedura, che devono essere esplicite. Tutte le decisioni sono rese pubbliche.

4 bis.     Qualora il principio della tacita approvazione amministrativa non sia previsto nell'ordinamento giuridico nazionale e nel caso di una valutazione dell'impatto ambientale a norma delle direttive 92/43/CEE, 2000/60/CE, 2008/98/CE, 2009/147/CE, 2010/75/UE, 2011/92/UE o 2012/18/UE o nel caso in cui occorra stabilire se tale valutazione dell'impatto ambientale sia necessaria, l'assenza di risposta da parte degli organismi amministrativi competenti entro i termini applicabili di cui al presente articolo dà luogo a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Le entrate relative alla sanzione sono assegnate al progetto interessato dal ritardo e corrispondono al valore economico perso a causa del ritardo.

Articolo 13 bis

Distretti industriali a zero emissioni nette

1.     Al fine di conseguire gli obiettivi del presente regolamento, ciascuno Stato membro può designare aree geografiche come distretti industriali a zero emissioni nette ("distretti").

2.     Gli obiettivi dei distretti sono i seguenti:

a)

creare poli di attività industriali a zero emissioni nette che comportino guadagni in termini di efficienza per tutti gli operatori dell'industria coinvolti;

b)

aumentare l'attrattiva dell'Unione come sede di attività produttive;

c)

semplificare ulteriormente, oltre a quanto stabilito in altri capi del presente regolamento, le procedure amministrative per la creazione di capacità di produzione a zero emissioni nette.

3.     Nell'individuare le aree per la creazione dei distretti, gli Stati membri tengono conto di quanto segue:

a)

la necessità di favorire molteplici utilizzi delle aree individuate per garantire l'espansione, la reindustrializzazione o la creazione di poli industriali europei;

b)

la disponibilità di pertinenti infrastrutture di trasporto, di rete e di stoccaggio, nonché di altri strumenti di flessibilità o del potenziale per la creazione di tali infrastrutture e siti di stoccaggio;

c)

la transizione giusta e i suoi obiettivi, con particolare riferimento alle regioni carbonifere in transizione;

d)

qualsiasi progetto, condotta e piano previsti o già esistenti;

e)

la possibilità di organizzare l'istruzione e la formazione per poter disporre di competenze per i prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette;

f)

il potenziale per la creazione di posti di lavoro di qualità e l'occupazione di dipendenti locali presso potenziali siti di produzione;

g)

la necessità di selezionare aree in cui la costruzione o l'espansione di un tipo specifico o di tipi di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette non determina impatti ambientali significativi.

4.     Al fine di ridurre al minimo l'impatto ambientale della costruzione o dell'espansione di un tipo specifico o di tipi di progetti strategici di produzione di tecnologie a zero emissioni nette nei distretti, gli Stati membri:

a)

danno la priorità alle superfici artificiali ed edificate, ai siti industriali, alle aree dismesse e, se del caso, ai siti incontaminati non utilizzabili per l'agricoltura;

b)

in casi eccezionali, creano i distretti in aree soggette a misure di ripristino in base ai piani nazionali di ripristino redatti a norma del regolamento sul ripristino della natura o nei siti designati zone Natura 2000.

Articolo 13 ter

Designazione dei distretti

1.     La decisione di uno Stato membro di designare un distretto è accompagnata da un piano ("piano") che stabilisce:

a)

quali specifiche attività produttive a zero emissioni nette sono svolte nel distretto;

b)

le misure nazionali concrete per aumentare l'attrattiva del distretto come luogo di produzione;

c)

i risultati della valutazione ambientale nonché le misure che lo Stato membro adotterà per attenuare gli impatti ambientali negativi di cui al paragrafo 2.

2.     Nell'ambito del processo decisionale per la designazione di un distretto e prima di adottare uno o più piani per la designazione dei distretti, gli Stati membri effettuano una valutazione ambientale conformemente alla direttiva 2001/42/CE e, se del caso, le valutazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE per le specifiche attività produttive di tecnologie a zero emissioni nette cui è dedicato il distretto industriale a zero emissioni nette. Tali valutazioni dovrebbero riguardare tutte le tecnologie e le attività produttive correlate alle quali il distretto è dedicato.

In base all'esito di tali valutazioni gli Stati membri forniscono, per ciascun tipo di progetto, parametri chiari per l'attuazione dei progetti con norme e misure proporzionate per far fronte agli impatti ambientali negativi.

Tutti i requisiti in materia di valutazione ambientale e tutte le misure di attenuazione relativi all'autorizzazione per capacità di produzione nuove o potenziate che siano in linea con le disposizioni del piano e con il diritto applicabile sono da considerarsi soddisfatti mediante una valutazione ambientale effettuata ai sensi del presente paragrafo e beneficiano di procedure e convalida accelerate.

3.     Gli Stati membri forniscono un parere, come previsto all'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento, nonché un calendario dettagliato della procedura di autorizzazione di cui all'articolo 6, paragrafo 7, per tutte le attività previste nel distretto. Il parere comprende anche una descrizione dettagliata di tutti i dati, le informazioni o le analisi raccolti dallo Stato membro nel corso della valutazione di cui al paragrafo 2 che possono essere invocati dal richiedente e, se del caso, indica quali informazioni, dati o analisi supplementari sono ancora richiesti al richiedente. Conformemente all'articolo 5, tutti i dati, le informazioni e le analisi raccolti dallo Stato membro sono resi accessibili online ai richiedenti.

4.     La decisione di designare un distretto ai sensi dell'articolo 13 bis, paragrafo 1, e del presente articolo comprende una data di applicazione e una data di scadenza. Uno Stato membro può rinnovare tale decisione. Gli Stati membri rendono pubbliche tali decisioni.

5.     Si considera che i progetti di produzione a zero emissioni nette nei distretti contribuiscono alla sicurezza dell'approvvigionamento di tecnologie a zero emissioni nette nell'Unione e sono pertanto di interesse pubblico. Per quanto riguarda gli impatti ambientali di cui all'articolo 6, paragrafo 4, e all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, all'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE e all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE, i progetti di produzione a zero emissioni nette nei distretti sono considerati di interesse pubblico e possono essere considerati di rilevante interesse pubblico, purché siano soddisfatte tutte le condizioni stabilite in dette direttive.

6.     Le misure nazionali di cui al paragrafo 1, lettera b), comprendono almeno i seguenti regimi di sostegno economico e amministrativo:

a)

assicurare la rapida costituzione amministrativa del distretto;

b)

sviluppare le infrastrutture necessarie nel distretto;

c)

sostenere gli investimenti privati nel distretto;

d)

garantire la riqualificazione e il miglioramento delle competenze della forza lavoro locale.

7.     Gli investimenti pubblici destinati alla creazione dei distretti, alla realizzazione di infrastrutture adeguate per gli stessi, alla conversione delle aree dismesse e allo sviluppo delle competenze adeguate nel bacino della forza lavoro locale possono beneficiare di tassi di cofinanziamento maggiorati fino al 10 % a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo per una transizione giusta e del Fondo sociale europeo Plus, se il distretto si trova in regioni meno sviluppate e in transizione o nei territori che beneficiano del sostegno del Fondo per una transizione giusta.

Articolo 15

Coordinamento dei finanziamenti

1.   La piattaforma "Europa a zero emissioni nette" istituita all'articolo 28 valuta le esigenze finanziarie e le strozzature dei progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette , raccoglie le potenziali migliori pratiche, segnatamente per sviluppare le catene di approvvigionamento transfrontaliere dell'Unione, in particolare sulla base di scambi periodici e raccomandazioni del gruppo di esperti per l'industria a zero emissioni nette e con le pertinenti alleanze industriali.

2.   Su richiesta del promotore di un progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette, la piattaforma "Europa a zero emissioni nette" discute e fornisce consulenza sulle modalità per completare il finanziamento del progetto e fornisce e coordina il sostegno affinché il progetto sia completato, in particolare per soddisfare i criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 2, tenendo conto dei finanziamenti già assicurati e considerando almeno gli elementi seguenti:

a)

fonti di finanziamento private supplementari;

b)

un sostegno attraverso le risorse del Gruppo Banca europea per gli investimenti o di altre istituzioni finanziarie internazionali, tra cui la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo;

c)

strumenti e programmi esistenti negli Stati membri, compresi quelli delle banche e degli istituti di promozione nazionali;

d)

pertinenti programmi di finanziamento dell'Unione, anche attraverso STEP .

2 bis.     Entro il ... [3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni due anni, la piattaforma "Europa a zero emissioni nette" formula raccomandazioni alla Commissione affinché garantisca finanziamenti adeguati, anche attraverso il bilancio dell'UE, per perseguire gli obiettivi del presente regolamento.

Articolo 15 bis

Finanziamento delle tecnologie a zero emissioni nette

1.     Fatte salve le disposizioni della direttiva 2003/87/CE, gli Stati membri comunicano annualmente la percentuale dei proventi nazionali generati dalla vendita all'asta delle quote, conformemente alle attività consentite a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, della citata direttiva, utilizzato per sostenere gli obiettivi del presente regolamento allo scopo di conseguire quanto meno il 25 %.

2.     A norma dell'articolo 2 del [regolamento STEP], i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette selezionati a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettere a) o b), del presente regolamento sono riconosciuti conformi agli obiettivi STEP e sono pertanto ammissibili a ricevere il marchio di sovranità a norma dell'articolo 4 del regolamento STEP, nonché a ricevere fondi conformemente all'articolo 9 di tale regolamento.

Capo III

Capacità di iniezione di CO2

Articolo 16

Obiettivo a livello dell'Unione in materia di capacità di iniezione di CO2

1.    Entro il 2030 è raggiunta una capacità di iniezione annuale di almeno 50 milioni di tonnellate di CO2 in siti di stoccaggio , vale a dire un sito di stoccaggio geologico autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE, come giacimenti di petrolio e gas esauriti e falde acquifere saline, situati nel territorio dell'Unione, nelle sue zone economiche esclusive o sulla sua piattaforma continentale, ai sensi della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare ▌, e che non sono combinati con il recupero assistito di idrocarburi.

2.     I siti di stoccaggio di cui al primo comma sono progettati in modo da funzionare per un minimo di cinque anni.

3.     Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione propone al Parlamento europeo e al Consiglio, se opportuno, gli obblighi relativi alla capacità di iniezione annuale di CO2 cui adempiere entro il 2035, il 2040 e il 2050, tenendo conto delle esigenze degli Stati membri in tutta l'Unione.

4.     Entro il ... [due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni due anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui progressi compiuti verso l'obiettivo dell'Unione in materia di capacità annuale di iniezione, compresa la situazione del mercato relativa alla capacità di iniezione. La relazione include una panoramica della distribuzione geografica dei siti di stoccaggio nell'Unione.

5.     La relazione di cui al paragrafo 4 comprende una valutazione dell'adeguatezza della capacità di stoccaggio e di iniezione di CO2, basata in particolare sulle informazioni raccolte a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, e dell'articolo 18, paragrafo 6, che:

a)

forniscono un'analisi dettagliata dell'idoneità geografica e temporale tra i siti di stoccaggio di CO2 esistenti e pianificati e i progetti di cattura di CO2 per le emissioni di CO2 inevitabili provenienti da impianti industriali all'interno dell'Unione;

b)

individuano le principali infrastrutture necessarie per il trasporto e lo stoccaggio delle emissioni di CO2 dagli impianti industriali in tutta l'Unione;

c)

individuano il potenziale specifico di utilizzo di CO2 per contribuire allo stoccaggio permanente di CO2, che potrebbe ridurre il fabbisogno di stoccaggio di CO2 o ridurre la dipendenza dell'Unione dai combustibili fossili.

6.     Qualora la relazione di cui al paragrafo 4 dimostri che la domanda di capacità di iniezione di CO2 è significativamente maggiore o minore rispetto agli obiettivi di capacità di cui ai paragrafi 1 e 3, la Commissione adotta un atto delegato al fine di allineare gli obiettivi di capacità alla domanda.

7.     Qualora la relazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo dimostri che il mercato non è sufficientemente sviluppato per fornire un'adeguata capacità di iniezione, la Commissione può adeguare i contributi di cui all'articolo 18, garantendo nel contempo che i soggetti interessati dispongano del tempo sufficiente per adattare i loro piani di attività ai nuovi obblighi.

8.     L'Unione può coinvolgere i paesi vicini nei suoi sforzi a norma del presente capo integrando le disposizioni del presente capo negli accordi con tali paesi o concludendo nuovi accordi che contemplino le disposizioni di cui al presente capo. Al momento di integrare tali disposizioni negli accordi esistenti o di istituire nuovi accordi, l'accordo garantisce che nel paese terzo siano rispettati tutte le norme e tutti i requisiti dell'Unione in materia di ambiente, sicurezza e protezione applicabili ai progetti di cui al presente capo. L'accordo fissa altresì un obiettivo di iniezione supplementare proporzionato per il paese terzo nonché, conformemente all'articolo 18, un contributo proporzionale per i soggetti pertinenti nel paese terzo.

Articolo 17

Trasparenza dei dati sulla capacità di stoccaggio di CO2

1.   Entro ... [tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], gli Stati membri:

a)

mettono a disposizione del pubblico dati sulle zone del loro territorio in cui possono essere autorizzati siti di stoccaggio di CO2;

b)

obbligano i titolari di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 1, punto 3), della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (49) sul loro territorio a mettere a disposizione del pubblico senza garanzia di affidabilità tutti i dati geologici grezzi relativi ai siti di produzione che sono stati disattivati o la cui disattivazione è stata notificata all'autorità competente , e le valutazioni economiche preliminari dei rispettivi costi per consentire l'iniezione di CO2 su ciascun sito, compresi dati su :

i)

l'idoneità del sito per l'iniezione e lo stoccaggio di CO2 in modo sostenibile, sicuro e permanente;

ii)

la disponibilità di infrastrutture e modi di trasporto idonei per il trasporto sicuro di CO2 al sito o la possibilità di realizzarli;

c)

ai fini della lettera a), i dati comprendono almeno le informazioni richieste nella comunicazione della Commissione sugli orientamenti agli Stati membri per l'aggiornamento dei piani nazionali per l'energia e il clima 2021-2030 e i successivi aggiornamenti .

2.   Entro il ... [sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni anno, ciascuno Stato membro presenta alla Commissione una relazione che viene resa pubblica e che descrive:

a)

una mappatura dei progetti di cattura di CO2 in corso nel suo territorio o in cooperazione con altri Stati membri e una stima del corrispondente fabbisogno di capacità di iniezione , stoccaggio e trasporto di CO2 ;

b)

una mappatura dei progetti di stoccaggio e di trasporto di CO2 in corso nel suo territorio, compreso lo stato delle autorizzazioni a norma della direttiva 2009/31/CE, le date previste per la decisione finale di investimento e l'entrata in funzione;

c)

le misure nazionali di sostegno adottate e quelle che potrebbero essere adottate per promuovere i progetti di cui alle lettere a) e b).

c bis)

la strategia nazionale e gli obiettivi fissati per la cattura di CO2 entro il 2030 e, ove applicabile a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, entro il 2035, il 2040 e il 2050;

c ter)

le disposizioni, compresi gli accordi bilaterali stipulati per facilitare il trasporto transfrontaliero di CO2, adottate per garantire che i soggetti coinvolti nella cattura di CO2 abbiano accesso a mezzi sicuri e non discriminatori per il trasporto di CO2;

c quater)

i progetti di trasporto di CO2 in corso e una stima della capacità di progetti di trasporto di CO2 necessaria in futuro per soddisfare la corrispondente capacità di cattura e stoccaggio.

2 bis.     Laddove, sulla base della relazione di cui al paragrafo 2, risulti che non vi siano progetti di stoccaggio di CO2 in corso nel loro territorio, gli Stati membri comunicano i piani volti a facilitare la decarbonizzazione dei settori industriali le cui emissioni di CO2 sono inevitabili. Tali piani dovrebbero prevedere il trasporto transfrontaliero di CO2 verso i siti di stoccaggio situati in altri Stati membri, nonché progetti di utilizzo di CO2.

Articolo 17 bis

Infrastrutture di trasporto di CO2

1.     Al fine di facilitare il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 16, l'Unione e i suoi Stati membri, in partenariato con le imprese beneficiarie, provvedono agli investimenti necessari per la realizzazione delle infrastrutture di trasporto di CO2, comprese quelle transfrontaliere.

2.     Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i potenziali utilizzatori dei siti di stoccaggio possano avere accesso alle reti di trasporto di CO2 e ai siti di stoccaggio al fine di effettuare lo stoccaggio geologico della CO2 prodotta e catturata.

3.     Al fine di ridurre al minimo l'impatto ambientale del trasporto di CO2, l'Unione, i suoi Stati membri e tutti gli altri attori coinvolti mirano a ridurre al minimo la necessità di trasportare CO2.

4.     Gli Stati membri possono costituire soggetti ai fini della creazione di reti di trasporto di CO2, o possono fornire sostegno alla loro costituzione, comprese la realizzazione di infrastrutture o la fornitura di navi o altri mezzi di trasporto. Il riesame della costituzione di detti soggetti è effettuato almeno ogni due anni.

5.     Entro il ... [sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione e gli Stati membri elaborano una strategia comune per finanziare le infrastrutture di cui al paragrafo 1.

Articolo 18

Contributo dei produttori autorizzati di petrolio e gas

1.   Ciascun attore che vende petrolio greggio, prodotti petroliferi o gas naturale nell'Unione è soggetto a un contributo individuale e obbligatorio all'obiettivo a livello dell'Unione in materia di capacità di iniezione di CO2 disponibile di cui all'articolo 16. Tali contributi individuali sono calcolati proporzionalmente alla quota, ottenuta da ciascun soggetto, della quantità di petrolio greggio, prodotti petroliferi e gas naturale venduti nell' Unione dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2023 e consistono in una capacità di iniezione di CO2 in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio, e disponibile sul mercato entro il 2030.

1 bis.     I soggetti di cui paragrafo 1 sono in grado di apportare il loro contributo individuale all'obiettivo a livello dell'Unione in materia di capacità di iniezione di CO2 disponibile mettendo a disposizione capacità di iniezione in siti di stoccaggio situati nei paesi di cui all'articolo 16, paragrafo 8.

1 ter.     Gli Stati membri adottano le misure necessarie per agevolare e incentivare gli emettitori a catturare emissioni, stimolare gli investitori a finanziare le infrastrutture necessarie per il trasporto di CO2 al sito di stoccaggio e, ove necessario, provvedere al finanziamento diretto dei progetti di stoccaggio di CO2.

1 quater.     Quando la CO2 è catturata e trasportata in uno Stato membro e trasportata e stoccata in altri Stati membri, spetta agli Stati membri coordinare le misure di cui al paragrafo 1 ter. La Commissione garantisce e agevola tale coordinamento mediante l'istituzione di raggruppamenti regionali di cattura e stoccaggio del carbonio.

2.   Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri individuano e comunicano alla Commissione ▌i soggetti di cui al paragrafo 1 e i loro volumi di vendita di petrolio greggio e gas naturale dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2023.

3.   Dopo aver ricevuto le relazioni presentate a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, la Commissione, previa consultazione degli Stati membri e delle parti interessate, specifica la quota del contributo dei soggetti di cui al paragrafo 1 del presente articolo all'obiettivo dell'Unione in materia di capacità di iniezione di CO2 per il 2030.

4.   Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del regolamento, i soggetti di cui al paragrafo 1 presentano alla Commissione un piano che descriva in dettaglio il modo in cui intendono apportare il loro contributo all'obiettivo dell'Unione in materia di capacità di iniezione di CO2 per il 2030. Tali piani:

a)

confermano il contributo del soggetto, espresso in termini di volume previsto della nuova capacità di stoccaggio e iniezione di CO2 da rendere disponibile entro il 2030;

b)

specificano i mezzi e le tappe principali per raggiungere il volume previsto.

5.   Per raggiungere i volumi di capacità di iniezione previsti, i soggetti di cui al paragrafo 1 possono compiere una o più delle azioni seguenti:

a)

investire in o sviluppare progetti di stoccaggio di CO2 autonomamente o in collaborazione con altri;

b)

concludere accordi con altri soggetti di cui al paragrafo 1 , in modo da tenere conto dell'obiettivo generale di aumentare la capacità di stoccaggio regionale in tutta l'Unione ;

c)

concludere accordi con promotori di progetti di stoccaggio , cattura e trasporto o investitori terzi per apportare il loro contributo.

6.    Entro il ... [ due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni anno, i soggetti di cui al paragrafo 1 presentano alle autorità competenti degli Stati membri e alla Commissione una relazione che descrive in dettaglio i progressi compiuti al fine di apportare il loro contributo. A norma della direttiva 2009/31/CE, tale relazione contiene informazioni dettagliate sulle nuove capacità di stoccaggio rese disponibili, il loro grado di utilizzo, una panoramica della fattibilità economica delle capacità di iniezione pianificate e raccomandazioni agli Stati membri sulle misure supplementari necessarie per raggiungere gli obiettivi di iniezione di CO2. La Commissione rende pubbliche tali relazioni.

6 bis.     La Commissione valuta la conformità dei soggetti di cui al paragrafo 1 ai requisiti del presente capo. Nella valutazione la Commissione tiene conto dello sviluppo delle modalità di trasporto di CO2 verso i siti di iniezione e dello sviluppo delle attività di cattura del carbonio per stimolare la domanda di iniezione di CO2. Qualora, in assenza delle infrastrutture o delle attività di cattura necessarie perché uno specifico progetto di iniezione diventi operativo, o di entrambe, un determinato soggetto non sia in grado di adempiere i propri obblighi ai sensi del presente articolo, la Commissione può ridurre l'obbligo di iniezione del soggetto in questione per un determinato anno. Le riduzioni sono recuperate entro 5 anni dalla loro applicazione.

7.   A norma dell'articolo 32 alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati al fine di integrare il presente regolamento per quanto riguarda:

a)

le modalità con cui gli accordi tra i soggetti di cui al paragrafo 1 e gli investimenti nella capacità di stoccaggio detenuta da terzi sono presi in considerazione al fine di apportare il contributo individuale di cui al paragrafo 5, lettere b) e c);

b)

il contenuto delle relazioni di cui al paragrafo 6;

b bis)

le sanzioni, anche di tipo pecuniario, dissuasive e proporzionate applicabili ai soggetti di cui al paragrafo 1 che non siano conformi ai requisiti di cui al presente regolamento.

7 bis.     Per contribuire all'obiettivo dell'Unione in materia di capacità di iniezione di CO2, i soggetti di cui al paragrafo 1 possono tenere conto della capacità di iniezione di CO2 corrispondente alle quote del progetto di proprietà di un altro azionista coinvolto in un progetto di stoccaggio, nel caso in cui tale azionista non rientri nell'ambito di applicazione di cui al paragrafo 1.

Articolo 18 bis

Quadro regolamentare del mercato per la CO2 catturata

1.     Entro il ... [sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione pubblica orientamenti che indicano gli opportuni livelli massimi di purezza della CO2 e di microelementi all'interno del flusso che devono essere fissati da un soggetto che intende far riconoscere il contributo del suo progetto di stoccaggio di CO2 all'obiettivo dell'Unione in materia di capacità di iniezione.

2.     Entro il ... [2 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione effettua una valutazione a norma del paragrafo 2 e, se del caso, presenta una proposta legislativa al fine di istituire un quadro normativo per un mercato della cattura, dell'utilizzo, dello stoccaggio e del trasporto di CO2 a livello dell'Unione per integrare le norme di cui alla direttiva 2009/31/CE, stabilendo norme riguardanti:

a)

un accesso aperto, equo e non discriminatorio e la sicurezza della rete di stoccaggio e trasporto di CO2;

b)

un accesso aperto, equo e non discriminatorio alla cattura di CO2 ai fini del suo utilizzo o stoccaggio;

c)

il funzionamento e l'interconnessione della rete di trasporto di CO2 e di altre infrastrutture in tutta l'Unione;

d)

incentivi economici, meccanismi di finanziamento e di assistenza finanziaria;

e)

norme di specificazione per lo stoccaggio e il trasporto di CO2;

f)

norme ambientali;

g)

garanzie di origine della CO2;

h)

meccanismi di applicazione.

2 bis.     Prima di adottare qualsiasi proposta legislativa di cui al paragrafo 2, la Commissione valuta se:

a)

il funzionamento del mercato di CO2 garantisce un accesso adeguato alla capacità di iniezione per le emissioni di CO2 inevitabili;

b)

gli obblighi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, promuovono efficacemente lo sviluppo del mercato dello stoccaggio di CO2 nell'Unione.

Laddove la valutazione di cui al presente paragrafo dimostri che il mercato non si sta sviluppando in linea con gli obiettivi del presente regolamento, la Commissione può decidere di includere norme volte a garantire l'accesso prioritario alla capacità di iniezione per le emissioni inevitabili, nonché di modificare il presente regolamento per modificare gli obblighi di cui all'articolo 18, paragrafo 1.

La Commissione provvede affinché tutti i settori con emissioni inevitabili dei processi industriali abbiano un accesso sufficiente alla capacità di iniezione di CO2. Qualora le sue valutazioni indichino che il mercato non si sta sviluppando in linea con tale obiettivo, la Commissione elabora norme per garantire accesso prioritario alla capacità di iniezione di CO2 per le emissioni inevitabili dei processi industriali.

Per facilitare la valutazione a norma del presente paragrafo, la Commissione elabora un elenco dei settori con emissioni inevitabili dei processi industriali provenienti da impianti industriali di grandi dimensioni per i quali non sono disponibili opzioni di riduzione diretta delle emissioni dopo l'applicazione delle migliori tecniche disponibili, sulla base di una metodologia chiara che comprenda dati scientifici, l'attuale stato dell'arte delle tecnologie pertinenti, la fattibilità economica, nonché adeguate misure di riduzione delle emissioni sul versante della domanda.

Capo IV

Accesso ai mercati

Articolo 19

Contributo alla sostenibilità e alla resilienza nelle procedure di appalto

1.   Nell'ambito di una procedura di appalto , fatti salvi l'accordo sugli appalti pubblici (AAP) dell'Organizzazione mondiale del commercio e gli altri accordi internazionali cui l'Unione europea è vincolata nonché la normativa settoriale applicabile, in particolare i regolamenti (UE) 2022/1031 e (UE) 2022/2560, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori basano l'aggiudicazione degli appalti per l'acquisto o l'utilizzo delle tecnologie a zero emissioni nette figuranti all'articolo 3 del presente regolamento, nonché, in particolare attraverso appalti pubblici di soluzioni innovative e appalti pubblici precommerciali, tecnologie innovative a zero emissioni o altre tecnologie innovative, sull'offerta economicamente più vantaggiosa, la quale presenta il miglior rapporto qualità/prezzo, tenendo conto almeno del contributo dell'offerta alla sostenibilità ambientale e sociale e alla resilienza, in conformità alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE o 2014/25/UE ▌. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori provvedono affinché la procedura di appalto sia aperta, non discriminatoria e trasparente e consenta la concorrenza equa tra tutti i fornitori ammissibili.

Se una tecnologia a zero emissioni nette non è l'oggetto principale dell'appalto ma solo una parte di esso e il valore stimato della parte pertinente dell'appalto è superiore alle soglie di cui alla direttiva 2014/23/UE, 2014/24/UE o 2014/25/UE, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori effettuano uno dei seguenti interventi:

a)

separano la parte relativa alle tecnologie a zero emissioni nette in uno o più lotti specifici;

b)

preparano uno o più contratti distinti per la parte relativa alle tecnologie a zero emissioni nette; o

c)

impongono al contraente principale l'obbligo di subappalto concorrenziale per la fornitura dei rispettivi prodotti di tecnologie a zero emissioni nette in applicazione della direttiva 2014/23/UE, 2014/24/UE o 2014/25/UE, secondo il caso, e del presente articolo.

2.   Il contributo dell'offerta alla sostenibilità ambientale e sociale si basa sui seguenti criteri cumulativi, che sono oggettivi, trasparenti e non discriminatori:

a)

una sostenibilità ambientale maggiore rispetto alle prescrizioni minime previste dalla normativa applicabile;

b)

ove sia necessario sviluppare una soluzione innovativa, l'impatto e la qualità del piano di attuazione, comprese le misure di gestione del rischio;

c)

se del caso, il contributo dell'offerta all'integrazione del sistema energetico;

d)

il contributo dell'offerta a salari e condizioni di lavoro dignitosi, compresa, se del caso, l'offerta di apprendistati e obiettivi ben definiti in termini di acquisizione, miglioramento e riqualificazione delle competenze, al fine di aumentare l'attrattiva dell'occupazione nei settori dell'industria a zero emissioni nette .

2 bis.     Il contributo dell'offerta alla resilienza si basa sui seguenti criteri cumulativi, che sono oggettivi, trasparenti e non discriminatori:

a)

se del caso, il contributo dell'offerta alla sicurezza energetica dell'Unione;

b)

il contributo dell'offerta alla resilienza dell'Unione, tenuto conto della sicurezza degli approvvigionamenti considerando la percentuale di prodotti originari di un'unica fonte di approvvigionamento, determinata in conformità del regolamento (UE) n. 952/2013. L'approvvigionamento è ritenuto insufficientemente sicuro se un'unica fonte ha soddisfatto, nel corso dell'ultimo anno per il quale sono disponibili dati, oltre il 50 % della domanda totale all'interno dell'Unione di una specifica tecnologia a zero emissioni nette o dei componenti utilizzati principalmente per la produzione di tali tecnologie;

c)

se del caso, il contributo all'innovazione fornendo soluzioni completamente nuove o migliorando soluzioni all'avanguardia comparabili.

3.   Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori attribuiscono al contributo ▌alla sostenibilità e alla resilienza una ponderazione pari almeno al 30 % dei criteri di aggiudicazione per la parte di un appalto relativa alla tecnologia a zero emissioni nette, tenendo conto in modo equilibrato del contributo sia alla sostenibilità che alla resilienza .

Per l'attuazione dei criteri di cui al paragrafo 2 bis del presente articolo, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori fanno riferimento agli ultimi dati inseriti nell'elenco di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del presente regolamento, e l'origine dell'approvvigionamento è determinata in conformità del regolamento (UE) n. 952/2013.

4.    In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore non è tenuto ad applicare le considerazioni relative al contributo delle tecnologie a zero emissioni nette alla sostenibilità e alla resilienza se tale applicazione obbligherebbe chiaramente l'autorità o l'ente ad acquistare attrezzature che presentano costi sproporzionati ▌. Le differenze di costo sono calcolate solo per il costo delle attrezzature, esclusi i servizi connessi, e le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono presumere che tali differenze siano sproporzionate quando superano il 30 % rispetto a un'offerta senza il contributo alla sostenibilità e alla resilienza. Tale disposizione non pregiudica la possibilità di escludere le offerte anormalmente basse a norma dell'articolo 69 della direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 84 della direttiva 2014/25/UE, non pregiudica gli altri criteri di aggiudicazione e di esclusione conformi alla normativa dell'UE e non pregiudica la prerogativa delle amministrazioni aggiudicatrici di formulare specifiche tecniche in linea con l'articolo 42 della direttiva 2014/24/UE al fine di garantire che l'applicazione del paragrafo 3 del presente articolo non conduca all'appalto di attrezzature incompatibili che richiedono costi irragionevolmente elevati per garantire la compatibilità con le attrezzature esistenti .

La piattaforma "Europa a zero emissioni nette" può formulare raccomandazioni destinate alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di tutta l'Unione in merito ad adeguate soglie più elevate per la definizione di costi sproporzionati alla luce delle condizioni di mercato per specifiche tecnologie a zero emissioni nette.

Gli Stati membri possono adeguare la loro dotazione complessiva stanziata per le procedure di appalto nonché i relativi livelli massimi di offerta al fine di tenere conto dell'attuazione di criteri diversi dal prezzo.

4 bis.     Le amministrazioni aggiudicatrici applicano le seguenti condizioni di preselezione alle procedure di appalto di cui al presente articolo:

a)

non più del 50 % della parte dell'offerta relativa alla tecnologia a zero emissioni nette, misurata in valore finanziario delle attrezzature determinato a norma del regolamento (UE) n. 952/2013, proviene da paesi terzi non firmatari dell'AAP;

b)

tutte le attrezzature fornite nell'ambito della parte dell'appalto relativa alle tecnologie a zero emissioni nette sono certificate in termini di cibersicurezza qualora per le attrezzature esista un quadro di certificazione della cibersicurezza a livello dell'Unione o nazionale;

c)

gli operatori economici che forniscono la parte dell'offerta relativa alla tecnologia a zero emissioni nette non sono soggetti a una misura IPI quale definita nel regolamento (UE) 2022/1031, in particolare agli articoli 6 e 8.

Se l'applicazione di tali condizioni di preselezione in una procedura di appalto non dà luogo a offerte adeguate, l'amministrazione aggiudicatrice può riavviare la procedura senza applicare le condizioni di preselezione di cui alle lettere a) e c) del presente paragrafo.

4 ter.     Uno Stato membro non discrimina né sottopone a un trattamento diverso ingiustificato un fornitore di prodotti a zero emissioni nette di un altro Stato membro, sulla base di criteri di sostenibilità e resilienza.

Articolo 20

Aste per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili

1.   Fatti salvi l'articolo 4 della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio  (50)e gli articoli 107 e 108 TFUE , nonché gli impegni internazionali dell'Unione, compresi l'AAP e altri accordi internazionali cui l'UE è vincolata, gli Stati membri, le autorità regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni costituite da una o più di tali autorità o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico valutano il contributo alla sostenibilità e alla resilienza di cui all'articolo 19, paragrafi 2 e 2 bis , del presente regolamento in sede di definizione dei criteri da utilizzare per stabilire la graduatoria delle offerte nell'ambito delle aste, il cui fine è sostenere la produzione o il consumo di energia da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2018/2001. Ciò non impedisce a tali enti di utilizzare altri criteri diversi dal prezzo.

2.   Al contributo alla sostenibilità e alla resilienza è attribuita una ponderazione compresa tra il 35  % e il 50  % dei criteri di aggiudicazione , tenendo conto in modo equilibrato del contributo sia alla sostenibilità che alla resilienza, ferma restando la possibilità di attribuire una ponderazione più elevata ai criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettere a) e b), ove pertinente in base alla normativa dell'Unione, e fatti salvi eventuali limiti applicabili ai criteri diversi dal prezzo stabiliti ai sensi delle norme in materia di aiuti di Stato. Nel selezionare, definire e attuare i criteri concreti diversi dal prezzo nell'ambito del contributo alla sostenibilità e alla resilienza, sono prese in considerazione e valutate efficacemente le caratteristiche specifiche della tecnologia.

3.   Gli Stati membri, le autorità regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni costituite da una o più di tali autorità o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico non sono tenuti ad applicare le considerazioni relative al contributo delle tecnologie strategiche a zero emissioni nette alla sostenibilità e alla resilienza se tale applicazione li obbligherebbe ad acquistare attrezzature che presentano costi sproporzionati ▌. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono presumere che le differenze di costo che superano il 10 % siano sproporzionate quando i costi del sostegno offerto dal settore pubblico al progetto sarebbero superiori di oltre il 15 % rispetto a una procedura priva di contributi alla sostenibilità e alla resilienza . Il presente paragrafo lascia impregiudicata la prerogativa delle amministrazioni aggiudicatrici di formulare specifiche tecniche conformemente all'articolo 42 della direttiva 2014/24 al fine di garantire che l'applicazione del presente paragrafo non conduca all'acquisto di attrezzature incompatibili che richiedono costi irragionevolmente elevati per garantire la compatibilità con le attrezzature esistenti.

Gli Stati membri possono adeguare la loro dotazione complessiva stanziata per le aste per le energie rinnovabili nonché i relativi livelli massimi di offerta al fine di tenere conto dell'attuazione di criteri diversi dal prezzo.

Gli Stati membri assicurano che le aste includano un meccanismo di indicizzazione dell'inflazione. Le offerte negative sono, se del caso, escluse dalle aste.

3 bis.     Le autorità applicano le seguenti condizioni di preselezione alle aste di cui al presente articolo:

a)

non più del 50 % della parte dell'offerta relativa alla tecnologia a zero emissioni nette, misurata in valore finanziario delle attrezzature determinato a norma del regolamento (UE) n. 952/2013, proviene da paesi terzi non firmatari dell'AAP;

b)

tutte le attrezzature fornite nell'ambito della parte dell'appalto relativa alle tecnologie a zero emissioni nette sono certificate in termini di cibersicurezza qualora esista un quadro europeo o nazionale di certificazione della cibersicurezza per le attrezzature;

c)

gli operatori economici che forniscono la parte dell'offerta relativa alla tecnologia a zero emissioni nette non sono soggetti a una misura IPI quale definita nel regolamento (UE) 2022/1031, in particolare agli articoli 6 e 8.

Se l'applicazione di tali condizioni di preselezione in un'asta non dà luogo a offerte adeguate, l'amministrazione aggiudicatrice può riavviare l'asta senza applicare le condizioni di preselezione di cui alle lettere a) e c).

Articolo 20 bis

Orientamenti della Commissione

1.     Entro ... [sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione fornisce orientamenti chiari riguardo all'attuazione concreta dell'articolo 19 in combinato disposto con l'articolo 20 fornendo:

a)

un catalogo di potenziali criteri concreti diversi dal prezzo e specifici per tecnologia per le aste di energia rinnovabile, che distingue tra criteri diversi dal prezzo idonei a procedure di gara competitive e criteri diversi dal prezzo idonei come requisiti di preselezione nelle aste per le energie rinnovabili;

b)

una metodologia relativa a come valutare il contributo di un'offerta alla sostenibilità ambientale e sociale e alla resilienza di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettere a) e d);

c)

una metodologia relativa a come valutare le differenze di costo di cui all'articolo 20, paragrafo 3.

2.     La Commissione valuta il contributo dei criteri diversi dal prezzo del presente regolamento al fine di fornire un incentivo all'innovazione necessaria per conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima per il 2030 e il 2050 e riferisce al Parlamento europeo entro ... [due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]. Se necessario, la Commissione modifica il contributo dei criteri diversi dal prezzo al fine di promuovere la produzione dell'UE, garantendo rigorose norme di sostenibilità ambientale, sviluppando catene del valore in tutta l'Unione e aumentando la competitività delle imprese dell'Unione a livello mondiale.

Articolo 20 ter

Appalti precommerciali e appalti pubblici per soluzioni commerciali innovative

1.     Gli Stati membri si adoperano per utilizzare appalti precommerciali per tecnologie innovative precommerciali a zero emissioni nette e appalti pubblici per tecnologie innovative commerciali a zero emissioni nette nel quadro dell'attuazione dei loro piani nazionali per l'energia e il clima. Sia gli appalti precommerciali che gli appalti pubblici per soluzioni commerciali innovative possono essere integrati con finanziamenti a livello dell'Unione nel quadro degli esistenti programmi dell'Unione per gli appalti precommerciali o gli appalti pubblici per soluzioni commerciali innovative congiunti tra gli Stati membri.

2.     I piani nazionali per l'energia e il clima, i loro aggiornamenti e le relazioni intermedie su tali piani illustrano la tempistica degli appalti precommerciali e degli appalti pubblici per soluzioni innovative e i loro obiettivi. La piattaforma "Europa a zero emissioni nette" elabora raccomandazioni sulla progettazione degli appalti precommerciali o degli appalti pubblici per soluzioni commerciali innovative.

Articolo 21

Altre forme di intervento pubblico

1.   Fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE e l'articolo 4 della direttiva (UE) 2018/2001 (51) e in linea con gli impegni internazionali dell'Unione, quando decidono di istituire regimi a favore delle famiglie , delle imprese o dei consumatori che incentivano l'acquisto di prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette figuranti nell'articolo 3 bis, paragrafo 1, del presente regolamento , gli Stati membri, le autorità regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni costituite da una o più di tali autorità o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico li concepiscono in modo tale da promuovere l'acquisto, da parte dei beneficiari, dei prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette che forniscono un elevato contribuito alla sostenibilità e alla resilienza ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del presente regolamento prevedendo una compensazione finanziaria supplementare proporzionata.

2.   La compensazione finanziaria supplementare concessa dalle autorità a norma del paragrafo 1 a motivo dell'applicazione dei criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettere b), c) e d), e all'articolo 19, paragrafo 2 bis, non supera il 5 % del costo del prodotto finale delle tecnologie a zero emissioni nette per il consumatore purché l'aiuto concesso sia strutturato in modo progressivo, tranne che per i regimi rivolti ai cittadini che vivono in condizioni di povertà energetica, per i quali il limite è del 15 % .

3.   Quando concepisce e attua un regime di cui al paragrafo 1, l'autorità ricorre a una procedura aperta, non discriminatoria e trasparente per valutare il contributo dei prodotti disponibili sul mercato alla resilienza e alla sostenibilità. La domanda di inclusione di un prodotto finale delle tecnologie a zero emissioni nette nel regime può essere presentata in qualsiasi momento. L'autorità stabilisce il punteggio minimo necessario affinché i prodotti possano beneficiare della compensazione finanziaria supplementare nell'ambito del regime di sostegno.

4.   Gli Stati membri pubblicano su un unico sito web liberamente accessibile tutte le informazioni relative ai regimi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, per ciascun prodotto delle tecnologie a zero emissioni nette pertinente.

Articolo 22

Coordinamento delle iniziative concernenti l'accesso ai mercati

1.    Entro il ... [12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta un atto di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 3, specificando i criteri per valutare il contributo alla resilienza e alla sostenibilità dei prodotti disponibili che sono oggetto delle forme di intervento pubblico di cui agli articoli 19, 20 e 21 , conformemente a disposizioni analoghe contenute negli atti giuridici esistenti e stabilendo i criteri per una deroga ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4 . La Commissione tiene conto del contesto specifico delle PMI.

1 bis.     In caso di conflitto tra i diversi criteri di aggiudicazione e di sostenibilità fissati in altri atti giuridici dell'Unione, la Commissione fornisce orientamenti sulle modalità di coesistenza di tali disposizioni. La Commissione riesamina e, se necessario, aggiorna i propri orientamenti ogni sei mesi.

2.   La Commissione mette a disposizione e aggiorna periodicamente un elenco di tutti i prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette figuranti nell' articolo 3 , ripartiti in base alla quota dell'approvvigionamento dell'Unione proveniente dai diversi paesi terzi nel corso dell'ultimo anno per il quale sono disponibili dati. La Commissione e la piattaforma "Europa a zero emissioni nette" consultano a tal fine le associazioni dei portatori di interessi industriali e gli operatori industriali.

3.   La piattaforma "Europa a zero emissioni nette" discute le misure adottate dagli Stati membri per attuare gli articoli 19 e 21 e scambiare le migliori pratiche, in relazione tra l'altro all'uso pratico dei criteri che definiscono il contributo alla sostenibilità e alla resilienza nell'ambito degli appalti pubblici o dei sistemi che incentivano l'acquisto di prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette.

Capo V

Miglioramento delle competenze per la creazione di posti di lavoro di qualità

Articolo 23

Accademie europee dell'industria a zero emissioni nette

1.    Sulla base di un esercizio di mappatura di cui all'articolo 23 bis, la Commissione sostiene, anche attraverso l'erogazione di finanziamenti di avviamento, la creazione di accademie europee dell'industria a zero emissioni nette come rete di esperti in tecnologie a zero emissioni nette, i cui obiettivi sono i seguenti:

a)

elaborare programmi di apprendimento, contenuti e materiali di apprendimento per l'istruzione e la formazione riguardanti lo sviluppo, la produzione, l'installazione, la messa in servizio, il funzionamento, la manutenzione e il riciclaggio delle tecnologie a zero emissioni nette e le materie prime individuate dall'esercizio di mappatura , nonché il sostegno delle capacità delle autorità pubbliche competenti per il rilascio dei permessi e delle autorizzazioni di cui al capo II e delle amministrazioni aggiudicatrici di cui al capo IV del presente regolamento;

a bis)

garantire che i programmi sviluppati in materia di apprendimento facilitino l'acquisizione e il rafforzamento di competenze trasversali, oltre che delle competenze che sono specifiche a una particolare tecnologia o un particolare settore, al fine di agevolare l'adattamento da un'industria a un'altra, consentendo ai discenti di essere mobili e adattabili alla situazione in continua evoluzione sul mercato del lavoro e non solo;

a ter)

garantire che i programmi di apprendimento contengano informazioni e formazioni aggiornate pertinenti e accessibili sulle questioni relative alla salute e alla sicurezza, nonché informazioni pertinenti sui diritti dei lavoratori e sulle condizioni di lavoro;

a quater)

mirare a permettere la formazione e l'istruzione di 100 000 discenti per accademia entro tre anni dalla loro istituzione, incoraggiando l'apprendimento professionale lungo tutto l'arco della vita e il miglioramento delle competenze o la riqualificazione, anche attraverso apprendistati, programmi di tutoraggio e programmi di formazione di breve e lunga durata;

b)

consentire e promuovere l'uso dei programmi, dei contenuti e dei materiali di apprendimento da parte degli erogatori di istruzione e formazione negli Stati membri, quali le università, le università di ricerca, le università di scienze applicate e le alleanze universitarie, le imprese che erogano tale istruzione e formazione, comprese le PMI, le start-up e le imprese sociali, le parti sociali, e attraverso la formazione di formatori ;

b bis)

sviluppare meccanismi per garantire la qualità della formazione offerta dagli erogatori di istruzione e formazione negli Stati membri e, se del caso, nei paesi associati ai programmi di ricerca e innovazione dell'Unione, quali Orizzonte Europa ed Europa digitale, sulla base di programmi di apprendimento, contenuti e materiali delle accademie europee dell'industria a zero emissioni nette;

b ter)

contribuire all'obiettivo a lungo termine di reindustrializzare e decarbonizzare simultaneamente l'Unione, nonché contribuire alla sua autonomia strategica aperta e rispondere alla necessità di tecnologie a zero emissioni nette realizzate nell'Unione e di lavoratori qualificati;

c)

sviluppare e diffondere certificati, comprese microcredenziali, al fine di favorire il riconoscimento delle competenze acquisite, migliorare la trasferibilità tra posti di lavoro e industrie, facilitare la mobilità transfrontaliera della forza lavoro, nonché per promuovere l'incontro tra domanda e offerta di posti di lavoro di qualità attraverso strumenti quali la rete europea di servizi per l'impiego (EURES) ed EURAXESS.

2.   Le accademie europee dell'industria a zero emissioni nette combattono gli stereotipi di genere e promuovono la parità di accesso ai contenuti dell'apprendimento per tutti, prestando particolare attenzione alla necessità di promuovere l'attività di un maggior numero di donne e giovani , in particolare quelli che non hanno un lavoro, né seguono un percorso scolastico o formativo (NEET), gli anziani, i lavoratori in professioni che rischiano di scomparire o i cui contenuti e compiti sono fortemente trasformati dalle nuove tecnologie e le persone che lavorano nelle regioni in transizione . Le accademie europee dell'industria a zero emissioni nette promuovono la diversità e l'inclusività delle persone con disabilità, dei migranti, e delle persone in situazioni di vulnerabilità.

Articolo 23 bis

Istituzione e governance delle accademie europee dell'industria a zero emissioni nette

Un esercizio di mappatura individua le carenze di manodopera e di competenze nei settori industriali chiave e nelle industrie a zero emissioni nette sulla base delle esigenze della trasformazione industriale e della decarbonizzazione e valuta l'accesso alle opportunità di formazione relative a tali tecnologie a livello nazionale.

L'esercizio di mappatura analizza le cause profonde di tali carenze, in particolare quelle relative alla qualità dell'offerta di lavoro, valutando così se siano necessarie misure supplementari per attrarre un maggior numero di lavoratori di tutti i livelli di qualifica in determinati settori.

Se, sulla base dell'esercizio di mappatura, viene individuato un livello critico di carenza di competenze in una tecnologia strategica a zero emissioni nette, la Commissione pubblica un invito a presentare proposte per l'istituzione di accademie europee dell'industria a zero emissioni nette.

I membri delle accademie dell'industria a zero emissioni nette comprendono diversi attori, come le industrie in cui l'uso delle tecnologie a zero emissioni nette è fondamentale nelle catene del valore, gli erogatori di istruzione e formazione, le parti sociali e le imprese, comprese le PMI. La composizione dei membri mira, ove possibile, ad assicurare un equilibrio geografico tra gli Stati membri, garantendo nel contempo che i contenuti di apprendimento elaborati dalle accademie europee dell'industria a zero emissioni nette siano disponibili in diverse lingue, in modo che i programmi di apprendimento siano accessibili a un numero massimo di discenti, in particolare tra i gruppi più vulnerabili.

Per l'istituzione e il funzionamento delle accademie europee dell'industria a zero emissioni nette è messa a disposizione una dotazione finanziaria di almeno 102 000 000 di EUR a prezzi correnti per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027. Gli Stati membri utilizzano i pertinenti fondi dell'Unione, in particolare l'FSE+, per un'efficace diffusione dei contenuti di apprendimento delle accademie e forniscono informazioni alla Commissione sull'entità dei fondi UE stanziati per conseguire tale obiettivo.

A tre anni dalla loro istituzione, le accademie europee dell'industria a zero emissioni nette diventano finanziariamente sostenibili grazie ai contributi finanziari del settore privato.

La piattaforma "Europa a zero emissioni nette" istituita a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, monitora i lavori delle accademie europee dell'industria a zero emissioni nette e pubblica, entro il 31 dicembre 2026, una relazione sulla realizzazione dei rispettivi programmi di apprendimento.

Subito dopo l'entrata in vigore, la Commissione avvia il processo di mappatura e pubblica il primo invito a presentare proposte per l'istituzione delle accademie europee dell'industria a zero emissioni nette, che potrebbero beneficiare del lavoro e dei progetti esistenti degli attori pertinenti e degli Stati membri.

Entro il [31 dicembre 2024] sono istituite accademie europee dell'industria a zero emissioni nette.

Entro il [31 dicembre 2025] le accademie europee dell'industria a zero emissioni nette iniziano a fornire e diffondere contenuti di apprendimento iniziali. In fase di diffusione dei contenuti di apprendimento viene prestata particolare attenzione alle regioni in fase di trasformazione industriale, con carenze critiche di competenze o con un elevato tasso di disoccupazione, in particolare di disoccupazione giovanile.

Articolo 24

Professioni regolamentate nelle industrie a zero emissioni nette e riconoscimento delle qualifiche professionali

1.   Entro il 31 dicembre 2024 e successivamente ogni due anni, gli Stati membri valutano se i programmi di apprendimento elaborati dalle accademie europee dell'industria a zero emissioni nette sono equivalenti alle qualifiche specifiche richieste dallo Stato membro ospitante per l'accesso alle attività regolamentate nell'ambito di professioni di particolare rilevanza per l'industria a zero emissioni nette ai fini di una reindustrializzazione e una decarbonizzazione simultanee, con l'obiettivo di allineare le qualifiche richieste, sia tecniche che accademiche . Gli Stati membri provvedono affinché i risultati delle valutazioni siano resi pubblici e facilmente accessibili online. Qualora i programmi di apprendimento non siano ritenuti equivalenti alle qualifiche richieste dallo Stato membro ospitante per l'accesso alle attività regolamentate, tale Stato membro illustra le differenze alla Commissione e precisa come raggiungere l'equipollenza.

2.   Se uno Stato membro conclude che vi è equivalenza ai sensi del primo comma del presente articolo, esso , conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali, garantisce il riconoscimento dei certificati rilasciati dagli erogatori di istruzione e formazione sulla base dei programmi di apprendimento elaborati dalle accademie a norma del titolo III, capo I, della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (52), accettando tali certificati come prova sufficiente delle qualifiche formali, ogniqualvolta i titolari di detti certificati richiedano l'accesso a una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/36/CE che sia di particolare rilevanza per l'industria a zero emissioni nette.

3.   Se l'accesso a una professione di particolare rilevanza per l'industria a zero emissioni nette è regolamentato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/36/CE, gli Stati membri si adoperano per sviluppare un insieme comune di conoscenze, abilità e competenze minime necessarie per l'esercizio di tale professione specifica, al fine di istituire un quadro comune di formazione di cui all'articolo 49 bis, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in modo da consentire il riconoscimento automatico delle qualifiche. Anche la piattaforma dell'industria a zero emissioni nette può presentare suggerimenti al riguardo, conformemente all'articolo 49 bis, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/CE.

Articolo 25

Piattaforma "Europa a zero emissioni nette" e competenze

La piattaforma "Europa a zero emissioni nette" di cui all'articolo 28 favorisce la disponibilità e la diffusione di competenze nel settore delle tecnologie a zero emissioni nette, nonché presso le autorità competenti e le amministrazioni aggiudicatrici di cui ai capi II e IV, svolgendo i compiti seguenti e sfruttando nel contempo le strutture esistenti in seno ai sistemi nazionali di istruzione e formazione professionale :

1)

assistere la Commissione nel valutare, monitorare costantemente e prevedere la domanda e l'offerta di una forza lavoro dotata delle competenze necessarie nel settore delle tecnologie a zero emissioni nette, nonché la disponibilità e la diffusione delle pertinenti opportunità di istruzione e formazione, fornendo informazioni, se del caso, sulle attività delle accademie europee dell'industria a zero emissioni nette;

2)

monitorare l'attività delle accademie europee dell'industria a zero emissioni nette e , sulla base dei dati forniti dagli Stati membri e dalle autorità nazionali a norma dell'articolo 31, paragrafo 2, raccogliere informazioni sul numero di persone che hanno beneficiato dei programmi di apprendimento elaborati dalle accademie e fornire dati disaggregati per settore industriale, genere, età e livello di istruzione e qualifica , promuovere sinergie con altre iniziative e progetti nazionali e dell'Unione in materia di competenze e garantire una supervisione in modo da attrarre una forza lavoro diversificata, anche mediante campagne di comunicazione mirate ;

3)

favorire la mobilitazione dei portatori di interessi, tra cui l'industria, le imprese, comprese le PMI, le start-up e le imprese sociali, le parti sociali e gli erogatori di istruzione e formazione, quali le università, le università di ricerca, le università di scienze applicate e le alleanze universitarie, per l'introduzione dei programmi di apprendimento elaborati dalle accademie europee dell'industria a zero emissioni nette;

4)

sostenere la diffusione e il riconoscimento dei certificati di apprendimento delle accademie europee dell'industria a zero emissioni nette negli Stati membri, al fine di promuovere il riconoscimento delle competenze e l'incontro tra domanda e offerta di competenze e di lavoro, favorendo tra l'altro la validità e l'accettazione dei certificati in tutto il mercato del lavoro dell'Unione e ponendo l'accento su programmi di formazione a lungo termine e apprendistati retribuiti ;

4 bis)

monitorare la diffusione e il riconoscimento dei certificati di apprendimento e contribuire all'individuazione di soluzioni laddove si riscontrino problemi di mancato riconoscimento;

5)

agevolare lo sviluppo di profili professionali europei costituiti da un insieme comune di conoscenze, abilità e competenze per le professioni chiave nel settore delle tecnologie a zero emissioni nette, basandosi tra l'altro sui programmi di apprendimento elaborati dalle accademie europee dell'industria a zero emissioni nette e, se del caso, utilizzando la terminologia prevista dalla classificazione europea di abilità, competenze, qualifiche e occupazioni (ESCO) per favorire la trasparenza e la mobilità tra posti di lavoro e oltre le frontiere del mercato interno;

6)

promuovere le prospettive di carriera e condizioni di lavoro di qualità, compresi salari equi e adeguati, nei posti di lavoro disponibili nelle industrie di tecnologie a zero emissioni nette, nonché l'attrattività dell'istruzione tecnica, l'integrazione nel mercato del lavoro dei giovani, delle donne , degli anziani e delle persone provenienti da contesti svantaggiati per le industrie delle tecnologie a zero emissioni nette e l'attrattività di questo mercato per i lavoratori qualificati dei paesi terzi attraverso strumenti quali la Carta blu europea , per disporre in tal modo di una forza lavoro maggiormente diversificata;

6 bis)

incoraggiare e sostenere la mobilità dei lavoratori in tutta l'Unione e pubblicare i posti vacanti attraverso la rete EURES ;

7)

agevolare un più stretto coordinamento e lo scambio delle migliori pratiche e know-how tra gli Stati membri e all'interno del settore privato , al fine di migliorare la disponibilità di competenze nel settore delle tecnologie a zero emissioni nette, contribuendo anche alle politiche dell'Unione e degli Stati membri volte ad attrarre nuovi talenti da paesi terzi e a tutti i livelli di istruzione .

Capo VI

Innovazione

Articolo 26

Spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette

-1.     Entro il ... [tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri designano o istituiscono un'unica autorità nazionale competente responsabile degli spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette. Tale autorità è l'unico punto di contatto per qualsiasi raggruppamento di organizzazioni che intenda chiedere l'istituzione di uno spazio di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette a norma del presente articolo.

1.   Gli Stati membri , se del caso insieme alle autorità locali e regionali e ad altri Stati membri, possono istituire di propria iniziativa spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette che consentano lo sviluppo, la sperimentazione e la convalida di tecnologie innovative a zero emissioni nette e di altre tecnologie innovative in condizioni reali all'interno di un ambiente controllato per un periodo di tempo limitato prima della loro immissione sul mercato o messa in servizio, rafforzando in tal modo l'apprendimento normativo e il loro potenziale di ampliamento e maggiore diffusione. Gli Stati membri , in stretta collaborazione con l'industria e gli istituti di ricerca e, se del caso, con le parti sociali e la società civile, istituiscono spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette a norma del paragrafo 1 su richiesta di qualsiasi impresa impegnata nello sviluppo di tecnologie innovative a zero emissioni nette e di altre tecnologie innovative che soddisfi i criteri di ammissibilità e di selezione di cui al paragrafo 4, lettera a), e che sia stata selezionata dalle autorità competenti mediante la procedura di selezione di cui al paragrafo 4, lettera b).

2.   Le modalità e le condizioni per l'istituzione e il funzionamento degli spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette a norma del presente regolamento sono adottate mediante atti di esecuzione, conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 3 . Le modalità e le condizioni assicurano, nella misura del possibile, flessibilità alle autorità nazionali competenti nell'istituzione e nella gestione dei loro spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette, promuovono l'innovazione e l'apprendimento normativo e tengono conto in particolare delle circostanze e capacità specifiche delle PMI e delle start-up partecipanti . Gli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo ▌includono principi fondamentali comuni sulle questioni seguenti:

a)

l'ammissibilità e la selezione per la partecipazione agli spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette;

b)

la procedura di domanda, partecipazione, monitoraggio, uscita e cessazione degli spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette, compresi il piano dello spazio di sperimentazione e la relazione d'uscita;

c)

i termini e le condizioni applicabili ai partecipanti.

3.   La partecipazione agli spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette non pregiudica i poteri correttivi e di controllo delle autorità che vigilano sullo spazio di sperimentazione normativa . La sperimentazione, lo sviluppo e la convalida delle tecnologie innovative a zero emissioni nette e di altre tecnologie innovative si svolgono sotto la vigilanza diretta e la guida delle autorità competenti. Le autorità competenti esercitano i loro poteri di vigilanza in modo flessibile entro i limiti della normativa pertinente, adattando le prassi normative esistenti ed esercitando i loro poteri discrezionali nell'attuazione delle disposizioni giuridiche e nella loro applicazione a uno specifico progetto di spazio di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette, al fine di eliminare gli ostacoli, alleviare gli oneri normativi, ridurre l'incertezza normativa e sostenere l'innovazione nel settore delle tecnologie a zero emissioni nette.

4.   Se del caso, per conseguire l'obiettivo del presente articolo le autorità competenti valutano la possibilità di concedere deroghe o esenzioni nella misura consentita dal pertinente diritto dell'Unione o nazionale. Le autorità competenti provvedono affinché il piano dello spazio di sperimentazione garantisca il rispetto degli obiettivi chiave e delle prescrizioni essenziali della normativa dell'Unione e nazionale. Le autorità competenti si assicurano che tutti i rischi significativi per la salute, la sicurezza o l'ambiente individuati durante lo sviluppo e la sperimentazione di tecnologie innovative a zero emissioni nette e di altre tecnologie innovative siano comunicati al pubblico e determinino la sospensione immediata del processo di sviluppo e di sperimentazione fino a quando tali rischi non siano stati attenuati. Qualora le autorità competenti ritengano che il progetto proposto comporti rischi eccezionali per la salute e la sicurezza dei lavoratori, della popolazione in generale o dell'ambiente, in particolare in quanto prevede processi di sperimentazione, sviluppo o convalida che comportano l'uso di sostanze particolarmente tossiche, esse approvano il piano dello spazio di sperimentazione normativa solo dopo aver accertato la predisposizione di garanzie adeguate commisurate ai rischi eccezionali individuati.

5.   A condizione che i partecipanti rispettino il piano dello spazio di sperimentazione e i termini e le condizioni di partecipazione stabiliti in conformità al presente articolo e specificati al paragrafo 2 e seguano in buona fede gli orientamenti forniti dalle autorità, queste ultime non impongono alcune sanzione amministrativa o di altra natura per violazione della normativa applicabile dell'Unione o degli Stati membri relativa alla tecnologia a zero emissioni nette sottoposta a vigilanza nello spazio di sperimentazione normativa.

6.   I partecipanti allo spazio di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette restano responsabili ai sensi della normativa applicabile dell'Unione e degli Stati membri in materia di responsabilità per eventuali danni arrecati a terzi a seguito della sperimentazione che ha luogo nello spazio di sperimentazione normativa.

7.   La durata dello spazio di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette può essere prolungata attraverso la medesima procedura, previo accordo dell'autorità nazionale competente.

8.   Gli spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette sono concepiti e attuati in modo tale da agevolare, se del caso, la cooperazione transfrontaliera tra le autorità nazionali competenti. Gli Stati membri che hanno istituito spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette coordinano le loro attività e collaborano nel quadro della piattaforma "Europa a zero emissioni nette" al fine di condividere le informazioni pertinenti. Essi inviano ogni anno alla Commissione una relazione sui risultati dell'attuazione degli spazi di sperimentazione normativa, compresi buone pratiche, insegnamenti appresi e raccomandazioni sulla loro istituzione e, se del caso, sull'applicazione del presente regolamento e di altre norme dell'Unione nell'ambito dello spazio di sperimentazione normativa, con modalità adattate alle sue finalità.

Articolo 26 bis

Innovazione per la competitività e la decarbonizzazione

Le misure di cui alla presente sezione mirano ad accelerare l'innovazione nel settore delle tecnologie energetiche dell'Unione, al fine di velocizzare la diffusione di tali tecnologie, di promuovere gli sforzi di decarbonizzazione dell'Unione nonché di accrescere la competitività globale dell'industria a zero emissioni nette dell'Unione, onde garantire l'autonomia strategica aperta dell'Unione aumentando le esportazioni di tali tecnologie e l'approvvigionamento interno.

Articolo 26 ter

Principio di innovazione

Fatte salve le competenze attribuitele dai trattati e in linea con i suoi orientamenti per legiferare meglio del 3 novembre 2021, la Commissione applica il principio di innovazione, quale descritto nello strumento per legiferare meglio #22 e nella comunicazione della Commissione del 15 maggio 2018 dal titolo "Una nuova agenda europea per la ricerca e l'innovazione – l'opportunità dell'Europa di plasmare il proprio futuro", in sede di preparazione di nuovi atti giuridici dell'Unione nonché di riesame e revisione degli atti giuridici vigenti dell'Unione, al fine di garantire che il quadro normativo del mercato interno promuova e sostenga l'innovazione.

Articolo 26 quater

Comitato per il piano SET

1.     Ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione del piano SET di cui all'articolo 26 quinquies, la Commissione istituisce un comitato per il piano SET. Il comitato per il piano SET è responsabile della direzione strategica e delle decisioni generali sul piano SET e sulla relativa attuazione, compresa la decisione sulle tecnologie da includere.

2.     Il comitato per il piano SET è composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione. È presieduta da un rappresentante della Commissione. Esso prevede la partecipazione strutturale e permanente dell'industria e degli operatori della ricerca.

3.     Ciascuno Stato membro nomina un rappresentante di alto livello in seno al comitato per il piano SET. Ove pertinente per quanto riguarda la funzione e le competenze, uno Stato membro può avere più di un rappresentante in relazione a diversi compiti correlati all'attività del comitato per il piano SET. Ciascun membro del comitato per il piano SET ha un supplente.

4.     Su proposta della Commissione, il comitato per il piano SET adotta il proprio regolamento interno a maggioranza semplice dei suoi membri.

5.     Il comitato per il piano SET si riunisce a intervalli regolari per garantire l'efficace svolgimento dei suoi compiti specificati nel presente regolamento. Se necessario, il comitato per il piano SET si riunisce su richiesta motivata della Commissione o della maggioranza semplice dei suoi membri.

6.     La Commissione assiste il comitato per il piano SET attraverso un segretariato esecutivo che fornisce assistenza tecnica e logistica.

7.     Il comitato per il piano SET può istituire sottogruppi permanenti o temporanei competenti per questioni e compiti specifici.

8.     Il comitato per il piano SET invita rappresentanti del Parlamento europeo a partecipare, in qualità di osservatori, alle sue riunioni, comprese quelle dei sottogruppi permanenti o temporanei di cui al paragrafo 7.

9.     Se del caso, il comitato per il piano SET o la Commissione può invitare esperti e altri terzi a partecipare alle riunioni del comitato e dei sottogruppi o a fornire contributi scritti.

10.     Il comitato per il piano SET adotta le misure necessarie per garantire la sicurezza della gestione e del trattamento delle informazioni riservate e sensibili sul piano commerciale.

11.     Il comitato per il piano SET si adopera per raggiungere un consenso.

Articolo 26 quinquies

Piano strategico per le tecnologie energetiche

1.     Entro il ... [tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] il comitato per il piano SET di cui all'articolo 26 quater definisce un piano strategico per le tecnologie energetiche (piano SET). L'obiettivo del piano SET è garantire l'attenzione ai diversi regimi e alle diverse fonti di finanziamento nonché il coordinamento tra gli stessi a livello dell'Unione, nazionale e subnazionale, sostenere lo sviluppo di tecnologie energetiche climaticamente neutre, nonché assicurare l'allineamento strategico sulle priorità per la ricerca, l'innovazione e la diffusione di tecnologie energetiche pulite.

2.     Il piano SET individua le tecnologie energetiche che sono di importanza strategica per l'Unione, tenendo conto del loro contributo agli obiettivi di neutralità climatica e alla competitività industriale dell'Unione, e che richiedono attività di ricerca e innovazione per raggiungere la maturità necessaria per una diffusione su larga scala.

3.     Il comitato per il piano SET di cui all'articolo 26 ter è responsabile dell'attuazione del piano SET. Ai fini dell'attuazione del piano SET, la Commissione adotta l'elenco delle tecnologie individuate nel piano SET mediante un atto di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 3.

4.     Sotto l'autorità del comitato per il piano SET e con un notevole coinvolgimento dei settori interessati, compreso il settore della ricerca, sono messe a punto agende per la ricerca e l'innovazione per ciascuna delle tecnologie energetiche individuate nel piano SET. Tali agende costituiscono la base per il coordinamento tra l'Unione e gli Stati membri per quanto riguarda il finanziamento delle attività individuate nell'agenda e le infrastrutture tecnologiche necessarie per tali tecnologie. Tali agende sono approvate dal comitato per il piano SET.

5.     La Commissione riferisce annualmente al Consiglio e al Parlamento europeo in merito ai progressi del piano SET. Il piano SET è riesaminato e, se necessario, rivisto entro 18 mesi da ogni elezione del Parlamento europeo.

Articolo 27

Misure a favore di PMI e start-up

1.   Gli Stati membri intraprendono le azioni seguenti:

a)

forniscono alle PMI un accesso prioritario agli spazi di sperimentazione normativa per tecnologie innovative a zero emissioni nette nella misura in cui tali imprese soddisfano le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 26;

b)

organizzano attività di sensibilizzazione in merito alla partecipazione delle PMI agli spazi di sperimentazione normativa;

c)

se del caso, istituiscono un canale dedicato per la comunicazione con le PMI al fine di fornire orientamenti e rispondere alle domande relative all'attuazione dell'articolo 26.

2.   Gli Stati membri tengono conto degli interessi e delle esigenze specifici delle PMI e forniscono un adeguato sostegno amministrativo per la partecipazione agli spazi di sperimentazione normativa. Fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE , gli Stati membri dovrebbero informare le PMI del sostegno finanziario disponibile per le loro attività negli spazi di sperimentazione normativa.

2 bis.     Il presente articolo si applica alle start-up.

Capo VII

Governance

Articolo 28

Istituzione e compiti della piattaforma "Europa a zero emissioni nette"

1.   È istituita la piattaforma "Europa a zero emissioni nette" ("la piattaforma").

2.   La piattaforma svolge i compiti definiti nel presente regolamento.

3.   La piattaforma può consigliare e assistere la Commissione e gli Stati membri in relazione alle misure adottate per conseguire gli obiettivi di cui al presente regolamento, tenendo conto dei piani nazionali per l'energia e il clima degli Stati membri presentati a norma del regolamento (UE) 2018/1999 (53).

4.   La Commissione e gli Stati membri si coordinano nell'ambito della piattaforma e per quanto riguarda i partenariati industriali per tecnologie a zero emissioni nette, nonché con i paesi terzi interessati, per contribuire a promuovere l'adozione di tecnologie a zero emissioni nette a livello mondiale, collaborare allo sviluppo di tecnologie innovative a zero emissioni nette e sostenere il ruolo delle capacità industriali dell'Unione nel preparare la transizione del pianeta verso l'energia pulita, in linea con gli obiettivi generali del presente regolamento derivanti dall'articolo 1 del presente regolamento. La piattaforma:

a)

discute con la Commissione e gli Stati membri e, se necessario, raccomanda loro modalità per migliorare e promuovere la cooperazione, il know-how e la condivisione di tecnologie lungo la catena del valore a zero emissioni nette tra l'Unione e i paesi terzi;

a bis)

discute con la Commissione e, laddove necessario, raccomanda a quest'ultima, le modalità per garantire l'articolazione e l'allineamento del presente regolamento con altre iniziative dell'UE o regimi temporanei che rientrano nel piano industriale del Green Deal;

a ter)

il monitoraggio dei progressi in merito alle catene del valore per le tecnologie a zero emissioni nette e dei cambiamenti tecnologici e industriali e l'individuazione delle future catene del valore strategiche emergenti;

a quater)

monitora la notifica tempestiva degli aiuti di Stato da parte degli Stati membri e l'autorizzazione da parte della Commissione;

a quinquies)

il monitoraggio delle richieste di accesso alle sovvenzioni attraverso i fondi e i programmi dell'Unione per finalità legate al presente regolamento e, se necessario, la formulazione di raccomandazioni per una procedura coordinata, accelerata e più semplice;

a sexies)

valuta le esigenze di investimento e di finanziamento, fornisce orientamenti sullo sviluppo delle competenze e discute le migliori pratiche per quanto riguarda l'attuazione della sezione I del capo II, nonché degli articoli 12 e 13 e l'accelerazione dei termini per l'autorizzazione;

b)

discute con la Commissione e, laddove necessario, raccomanda a quest'ultima, il modo per far fronte agli ostacoli non tariffari al commercio, ad esempio attraverso il riconoscimento reciproco della valutazione della conformità o impegni volti a evitare le restrizioni all'esportazione;

c)

raccomanda alla Commissione a quali paesi terzi dovrebbe essere accordata priorità nella conclusione di partenariati industriali per tecnologie a zero emissioni nette, tenendo conto degli elementi seguenti:

i)

il potenziale contributo alla sicurezza dell'approvvigionamento, tenendo conto della loro capacità di produzione di tecnologie a zero emissioni nette;

ii)

eventuali accordi di cooperazione in vigore tra un paese terzo e l'Unione.

ii bis)

la capacità di stoccaggio e iniezione di CO2 nei loro territori;

c bis)

la valutazione degli strumenti di difesa commerciale per contrastare eventuali misure di paesi terzi che possano emergere e compromettere gli obiettivi di cui all'articolo 1;

5.   Gli Stati membri coadiuvano la Commissione nell'attuazione delle misure di cooperazione previste dal partenariato industriale per tecnologie a zero emissioni nette. I partenariati industriali per tecnologie a zero emissioni nette hanno l'obiettivo di agevolare gli scambi tra i partecipanti, in particolare favorendo gli investimenti necessari all'interno dell'Unione e nei paesi terzi, rafforzando la resilienza e la sostenibilità delle catene del valore che li sostengono e garantendo condizioni di parità.

5 bis.     La piattaforma valuta, periodicamente e almeno una volta all'anno, la competitività globale delle industrie europee che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento e raccomanda azioni per migliorare la competitività.

5 ter.     Entro il ... [tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni tre mesi, la Commissione fornisce alla piattaforma nonché al gruppo consultivo per l'industria a zero emissioni nette e al comitato consultivo scientifico europeo per il riesame e gli oneri normativi una relazione sull'attuazione del controllo della competitività. La relazione illustra le proposte legislative presentate nei tre mesi contemplati dalla relazione, le modalità con cui il controllo della competitività è stato applicato nella preparazione di tali proposte e le modifiche apportate alle proposte al fine di garantire che non ledano inutilmente la competitività dell'Unione. Almeno due volte l'anno, e sulla base dei contributi del gruppo consultivo per l'industria a zero emissioni nette, la piattaforma discute sull'attuazione del controllo della competitività.

5 quater.     La piattaforma si coordina regolarmente con il forum ad alto livello sulla normazione per discutere in merito all'utilizzo della normazione per sostenere lo sviluppo di tecnologie a zero emissioni nette in Europa.

Articolo 29

Struttura e funzionamento della piattaforma "Europa a zero emissioni nette"

1.   La piattaforma è composta dagli Stati membri, dalla Commissione e dal Parlamento europeo. È presieduta da un rappresentante della Commissione.

2.   Ciascuno Stato membro e il Parlamento europeo nominano un rappresentante di alto livello in seno al comitato. Ove pertinente per quanto riguarda la funzione e le competenze, uno Stato membro e il Parlamento europeo possono avere più di un rappresentante in relazione a diversi compiti correlati all'attività della piattaforma. Ciascun membro della piattaforma ha un supplente.

3.   Su proposta della Commissione, la piattaforma adotta il proprio regolamento interno a maggioranza semplice dei suoi membri.

4.   La piattaforma si riunisce a intervalli regolari per garantire l'efficace svolgimento dei suoi compiti definiti nel presente regolamento. Se necessario, la piattaforma si riunisce su richiesta motivata della Commissione o della maggioranza semplice dei suoi membri.

5.   La Commissione assiste la piattaforma attraverso una segreteria esecutiva che fornisce supporto tecnico e logistico.

6.   La piattaforma può istituire sottogruppi permanenti o temporanei competenti per questioni e compiti specifici.

La piattaforma istituisce almeno i seguenti sottogruppi permanenti:

a)

un sottogruppo per discutere le esigenze finanziarie e le strozzature dei progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette, le potenziali migliori pratiche, in particolare per sviluppare catene di approvvigionamento transfrontaliere dell'Unione e coordinare il finanziamento di progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette;

b)

un sottogruppo per discutere in merito all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8;

c)

un sottogruppo per discutere e coordinare i partenariati industriali per tecnologie a zero emissioni nette di cui all'articolo 28, garantendo la cooperazione con altri consessi di coordinamento pertinenti;

d)

un sottogruppo per garantire l'adeguata attuazione delle accademie dell'industria a zero emissioni nette ai sensi del capo V;

e)

un sottogruppo dedicato agli spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette di cui all'articolo 26, per massimizzare il potenziale degli effetti di ricaduta in tutta l'Unione agevolando la cooperazione transfrontaliera e limitando il rischio di distorsioni del mercato e della concorrenza.

6 bis.     La piattaforma si riunisce almeno una volta all'anno con il comitato per il piano SET di cui all'articolo 26 quater per discutere dell'allineamento strategico dell'attuazione del presente regolamento al piano SET.

7 bis.     La piattaforma istituisce un gruppo consultivo per l'industria a zero emissioni nette. Il gruppo consultivo per l'industria a zero emissioni nette è composto da rappresentanti dei settori industriali che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Almeno un terzo dei membri del gruppo consultivo proviene dalle PMI o le rappresenta. Il gruppo consultivo per l'industria a zero emissioni nette, di propria iniziativa o su richiesta della piattaforma, fornisce raccomandazioni alla piattaforma. Il gruppo consultivo per l'industria a zero emissioni nette agevola l'interazione tra la piattaforma e gli organi consultivi o di consulenza istituiti nel quadro della politica industriale dell'Unione.

8.   Se del caso, la piattaforma invita esperti in rappresentanza del settore industriale, della società civile, del mondo accademico , dei sindacati e altri soggetti terzi a partecipare alle riunioni della piattaforma e dei sottogruppi o a fornire contributi scritti.

9.   La piattaforma adotta le misure necessarie per garantire la gestione e il trattamento sicuri delle informazioni riservate e commercialmente sensibili.

10.   La piattaforma si adopera per raggiungere un consenso.

11.   La piattaforma si coordina e collabora con le alleanze industriali esistenti e le invita a partecipare alle sue riunioni, comprese quelle dei sottogruppi permanenti o temporanei di cui al paragrafo 6 del presente articolo, al fine di riferire in merito allo stato degli obiettivi di cui all'articolo 1 e di formulare raccomandazioni al riguardo .

Articolo 29 bis

Comitato consultivo scientifico europeo per il riesame e gli oneri normativi

1.     È istituito un comitato consultivo scientifico europeo per il riesame e gli oneri normativi ("comitato consultivo scientifico").

2.     Il comitato consultivo scientifico è composto da 15 esperti scientifici ad alto livello in una vasta gamma di discipline pertinenti. I membri del comitato consultivo scientifico soddisfano i criteri stabiliti al paragrafo 4.

3.     Non più di due membri del comitato consultivo scientifico sono di nazionalità dello stesso Stato membro. I membri del comitato consultivo scientifico offrono tutte le garanzie di indipendenza.

4.     I membri del comitato consultivo scientifico sono nominati per un mandato di quattro anni, rinnovabile una volta, in seguito a una procedura di selezione aperta, equa e trasparente. La selezione dei membri i basa sui seguenti criteri:

a)

eccellenza scientifica;

b)

esperienza nello svolgimento di valutazioni scientifiche e nel fornire consulenza scientifica nei settori di competenza;

c)

esperienza nell'ambito della pubblica amministrazione o in altri ambiti rilevanti per le attività del comitato;

d)

esperienza professionale in un ambiente interdisciplinare in un contesto internazionale.

5.     I membri del comitato consultivo scientifico sono designati a titolo personale e svolgono il loro incarico in completa indipendenza dagli Stati membri e dalle istituzioni dell'Unione. Il comitato consultivo scientifico elegge il presidente fra i suoi membri per un periodo di quattro anni e adotta il regolamento interno.

6.     Il comitato consultivo scientifico sostiene il lavoro della Commissione, del Parlamento europeo e degli Stati membri, operando nel contempo in modo indipendente nello svolgimento dei suoi compiti e fornendo relazioni consultive concernenti:

a)

l'impatto e gli oneri normativi delle legislazioni dell'Unione vigenti;

b)

l'impatto e l'onere normativi degli atti delegati esistenti e degli atti di esecuzione, e

c)

la legislazione vigente degli Stati membri che recepisce le direttive dell'Unione.

7.     Il comitato consultivo scientifico stabilisce in modo indipendente il proprio programma di lavoro annuale dopo aver consultato la Commissione. Il presidente del comitato consultivo scientifico informa la Commissione, il Parlamento europeo e gli Stati membri in merito ai contenuti e all'attuazione del suo programma di lavoro annuale. Il comitato consultivo scientifico può, su richiesta del Parlamento europeo, di un singolo commissario, di un singolo Stato membro, o sulla base di una richiesta motivata dei portatori di interessi, fornire consulenza sull'impatto e sugli oneri normativi di un progetto di normativa europea o del relativo processo decisionale.

8.     Le relazioni consultive di cui al paragrafo 5 sono condivise con il Parlamento europeo, la Commissione europea e gli Stati membri e sono rese pubbliche.

9.     La Commissione provvede alle funzioni di segretariato del comitato consultivo scientifico.

Articolo 30

Articolazione con i piani nazionali per l'energia e il clima

Gli Stati membri illustrano in dettaglio le misure che intendono introdurre per attuare gli obiettivi del presente regolamento nei loro piani nazionali per l'energia e il clima e dei relativi aggiornamenti, presentati a norma degli articoli 3, 9 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999, in particolare per quanto riguarda la dimensione "ricerca, innovazione e competitività" dell'Unione dell'energia, e nella presentazione delle loro relazioni intermedie biennali a norma dell'articolo 17 di detto regolamento. In particolare, gli Stati membri individuano misure atte a promuovere la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione al fine di raggiungere gli obiettivi del presente regolamento.

Capo VIII

Monitoraggio

Articolo 31

Monitoraggio

1.   La Commissione assicura un monitoraggio costante di quanto segue:

a)

i progressi dell'Unione rispetto ai suoi obiettivi di cui all'articolo 1 e l'impatto del presente regolamento su di essi;

b)

i progressi compiuti rispetto all'obiettivo a livello dell'Unione in materia di capacità di iniezione di CO2 di cui all'articolo 16;

b bis)

l'adeguatezza della capacità amministrativa degli Stati membri per adempiere ai loro obblighi previsti dal presente regolamento.

2.   Gli Stati membri e le autorità nazionali da essi designate a tal fine raccolgono e forniscono i dati e gli altri elementi di prova necessari a norma del paragrafo 1, lettere a) e b). In particolare, raccolgono e comunicano ogni anno alla Commissione dati riguardanti:

a)

gli sviluppi delle tecnologie a zero emissioni nette e le tendenze del mercato, compresi i costi medi degli investimenti nella produzione e i costi medi di produzione, nonché i prezzi di mercato delle rispettive tecnologie a zero emissioni nette;

b)

la capacità di produzione di tecnologie a zero emissioni nette e le attività correlate, compresi dati sull'occupazione e sulle competenze, nonché i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi per il 2030 di cui al considerando 13;

c)

il valore e il volume delle importazioni nell'Unione e delle esportazioni al di fuori dell'Unione di tecnologie a zero emissioni nette;

c bis)

il numero di PMI che partecipano a progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette.

d)

la durata media delle procedure di autorizzazione a norma del presente regolamento;

e)

le tipologie e il numero delle autorizzazioni rilasciate a livello nazionale negli ultimi 12 mesi;

f)

il numero delle procedure di rilascio delle autorizzazioni completate, bloccate o annullate negli ultimi 12 mesi e i tipi di ostacoli incontrati in caso di interruzione o annullamento;

g)

il numero di spazi di sperimentazione istituiti negli ultimi 12 mesi;

h)

la quantità di CO2 immagazzinata permanentemente nel sottosuolo conformemente alla direttiva 2009/31/CE.

3.   I dati comprendono almeno le informazioni richieste nella comunicazione della Commissione sugli orientamenti agli Stati membri per l'aggiornamento dei piani nazionali per l'energia e il clima 2021-2030.

4.   La prima relazione è trasmessa alla Commissione da ciascuno Stato membro alla fine di maggio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le relazioni successive sono trasmesse entro la fine di maggio di ogni anno.

5.   Gli Stati membri trasmettono altresì i dati raccolti a norma del paragrafo 2 del presente articolo agli istituti nazionali di statistica e a Eurostat ai fini della compilazione e della pubblicazione di statistiche, conformemente al regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (54). Gli Stati membri designano l'autorità nazionale responsabile della trasmissione dei dati agli istituti nazionali di statistica e a Eurostat.

6.   Sulla base delle relazioni presentate a norma del paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione assicura un monitoraggio dei progressi dell'Unione di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo e pubblica ogni anno le correlate raccomandazioni nell'ambito delle relazioni annuali sulla competitività delle tecnologie energetiche pulite a norma dell'articolo 35, paragrafo 2, lettera m), del regolamento (UE) 2018/1999.

7.   Sulla base dei progetti di domanda di autorizzazione presentati a norma dell'articolo 10 della direttiva 2009/31/CE e delle relazioni presentate a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, e dell'articolo 18, paragrafi 4 e 6, del presente regolamento, la Commissione monitora i progressi compiuti nel conseguimento dell'obiettivo a livello dell'Unione in materia di capacità di iniezione di CO2 di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo e riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio. A tal fine, la Commissione crea una banca dati disponibile al pubblico di tutti i dati disponibili relativi allo stoccaggio di CO2 nell'UE per contribuire alla mappatura dei siti di stoccaggio di CO2 e al monitoraggio del conseguimento dell'obiettivo generale di cui all'articolo 16.

7 bis.     Sulla base delle relazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 2, e all'articolo 18, paragrafo 4, presentate dagli enti di cui all'articolo 18, paragrafo 1, entro il 31 gennaio 2025 la Commissione valuta e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'efficacia del presente regolamento, corredata di un riesame se ritenuto necessario.

Capo IX

Disposizioni finali

Articolo 33

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 1, paragrafo 3, all’articolo 3, paragrafo 2, e all’articolo 18, paragrafo 7 , è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [data di applicazione]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafo 3, all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 18, paragrafo 7, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, dell'articolo 3, paragrafo 2, o dell'articolo 18, paragrafo 7, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 34

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 4.

Articolo 35

Valutazione

1.   Entro [tre anni dalla data di applicazione del presente regolamento] e successivamente ogni tre anni, la Commissione valuta il presente regolamento e presenta una relazione sulle sue principali conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

2.   La valutazione esamina se gli obiettivi del presente regolamento stabiliti all'articolo 1 sono stati conseguiti e i relativi effetti sugli utenti commerciali, in particolare le PMI, e sugli utenti finali, nonché sugli obiettivi del Green Deal europeo.

3.   La valutazione tiene conto dei risultati del processo di monitoraggio di cui all'articolo 31.

4.   Le autorità competenti degli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni pertinenti di cui dispongono che la Commissione può chiedere per elaborare la relazione di cui al paragrafo 1.

Articolo 36

Trattamento delle informazioni riservate

1.   Le informazioni acquisite nel corso dell'attuazione del presente regolamento sono utilizzate solo ai fini del presente regolamento e sono protette dalle pertinenti normative dell'Unione e nazionale.

2.   Gli Stati membri e la Commissione garantiscono la protezione dei segreti commerciali e d'impresa e delle altre informazioni sensibili, riservate e classificate acquisiti e generati in applicazione del presente regolamento, comprese le raccomandazioni e le misure da adottare, conformemente al diritto dell'Unione e al rispettivo diritto nazionale.

3.   Gli Stati membri e la Commissione garantiscono che le informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente regolamento non siano declassate o declassificate senza il previo consenso scritto dell'originatore.

4.   Se uno Stato membro ritiene che la presentazione di informazioni aggregate nel contesto dell'articolo 18 possa comunque pregiudicare i suoi interessi in materia di sicurezza nazionale, può opporsi alla presentazione della Commissione mediante una comunicazione motivata.

5.   La Commissione e le autorità nazionali, i loro funzionari, dipendenti e altre persone che lavorano sotto il controllo di tali autorità garantiscono la riservatezza delle informazioni ottenute nello svolgimento dei loro compiti e delle loro attività. Tale obbligo si applica anche a tutti i rappresentanti degli Stati membri, agli osservatori, agli esperti e agli altri soggetti che partecipano alle riunioni della piattaforma a norma dell'articolo 29.

Articolo 37

Modifica del regolamento (UE) 2018/1724

Il regolamento (UE) 2018/1724 è così modificato:

1)

nell'allegato I, prima colonna, è aggiunta la nuova riga "R. Progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette".

2)

nell'allegato I, seconda colonna, riga "R. Progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette", sono aggiunti i punti seguenti:

"1.

Informazioni sulla procedura di rilascio delle autorizzazioni"

"2.

Servizi di finanziamento e investimento"

"3.

Possibilità di finanziamento a livello dell'Unione o degli Stati membri"

"4.

Servizi di sostegno alle imprese per quanto riguarda, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la dichiarazione dei redditi d'impresa, la normativa fiscale locale, il diritto del lavoro".

3)

nell'allegato II, prima colonna, è aggiunta la nuova riga "Progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette";

4)

nell'allegato II, seconda colonna, riga "Progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette", sono aggiunti i punti seguenti:

"Procedure relative a tutte le autorizzazioni amministrative inerenti alla pianificazione, alla realizzazione, all'ampliamento e alla gestione di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, comprese le licenze edilizie, le autorizzazioni per le sostanze chimiche, le autorizzazioni di connessione alla rete e le valutazioni e autorizzazioni ambientali, laddove necessarie, e che comprendono tutte le domande e le procedure amministrative";

5)

nell'allegato II, terza colonna, riga "Progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette", è aggiunto il punto seguente:

"Tutti i risultati relativi alle procedure, dal riconoscimento della validità della domanda alla notifica della decisione globale sull'esito della procedura da parte dell'autorità nazionale competente";

6)

all'allegato III è aggiunto il punto seguente:

"8)

Autorità nazionali competenti che fungono da sportello unico a norma dell'articolo 4 del regolamento [normativa sull'industria a zero emissioni nette]".

Articolo 38

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il [giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea].

Esso si applica a decorrere dal [data di entrata in vigore]. Fino al [due anni dopo la data di applicazione del presente regolamento], l'articolo 19, paragrafo 2, lettere a), b) e c), si applica solo ai contratti conclusi dalle centrali di committenza ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 16), della direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 12), della direttiva 2014/25/UE e ai contratti di valore pari o superiore a 25 milioni di EUR.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

La presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0343/2023).

(*1)  Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono indicate con il simbolo ▌.

(2)   GU C 349 del 29.9.2023, pag. 179.

(3)   GU C, C/2023/254, 26.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/254/oj

(4)  Decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4).

(5)   Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

(6)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Pronti per il 55 %": realizzare l'obiettivo climatico dell'UE per il 2030 lungo il cammino verso la neutralità climatica, COM(2021) 550 del 14.7.2021.

(7)  Raccomandazione del Consiglio relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica, adottata il 16 giugno 2022 nell'ambito del pacchetto “Pronti per il 55 %”.

(8)   Comunicazione del 18 maggio 2022 della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Piano REPowerEU", COM(2022) 230 final del 18.5.2022.

(9)   Regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (rifusione) (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 13).

(10)   Regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 202).

(11)   Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(12)   Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114).

(13)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Strategia dell'UE per l'energia solare, COM(2022) 221 final del 18.5.2022.

(14)   Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

(15)   Comunicazione della Commissione sugli orientamenti agli Stati membri per l'aggiornamento dei piani nazionali per l'energia e il clima 2021-2030 (2022/C 495/02) (GU C 495 del 29.12.2022, pag. 24).

(16)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Un piano industriale del Green Deal per l'era a zero emissioni nette, COM(2023) 62 final dell’1.2.2023.

(17)   Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

(18)   Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

(19)   Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

(20)  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il quadro per l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e abroga la direttiva 2009/125/CE, COM(2022) 142 final del 30.3.2022.

(21)  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che abroga la direttiva 2006/66/CE e modifica il regolamento (UE) 2019/1020, COM(2020) 798 final del 10.12.2020.

(22)  Decisione 2014/115/UE del Consiglio, del 2 dicembre 2013, relativa alla conclusione del protocollo che modifica l’accordo sugli appalti pubblici (GU L 68 del 7.3.2014, pag. 1).

(23)   Regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2022, relativo all'accesso di operatori economici, beni e servizi di paesi terzi ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dell'Unione e alle procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso di operatori economici, beni e servizi dell'Unione ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dei paesi terzi (strumento per gli appalti internazionali – IPI) (GU L 173 del 30.6.2022, pag. 1).

(24)  Comunicazione della Commissione — Linee guida sulla partecipazione di offerenti e beni di paesi terzi al mercato degli appalti dell'UE, Bruxelles, 24.7.2019, C(2019) 5494 final.

(25)   Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE (GU L 191 del 28.7.2023, pag. 1).

(26)  Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1).

(27)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Strategia dell'UE per l'energia solare, COM(2022) 221 final del 18.5.2022.

(28)   Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(29)   Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

(30)   Regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno (GU L 330 del 23.12.2022, pag. 1).

(31)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione "Identificare le necessità dell'Europa per la ripresa" che accompagna la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Il momento dell'Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima generazione", SWD(2020) 98 final del 27.5.2020.

(32)  Regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE (GU L 63 del 28.2.2023, pag. 1).

(33)  Comunicazione della Commissione Orientamenti sui piani per la ripresa e la resilienza nel contesto di REPowerEU 2023/C 80/01 (GU C 80 del 3.3.2023, pag. 1).

(34)  Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

(35)  Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

(36)   Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(37)   Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

(38)   Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

(39)   Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).

(40)   Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

(41)   Risoluzione del Parlamento europeo, del 10 febbraio 2021, sul nuovo piano d'azione per l'economia circolare (2020/2077(INI)) (GU C 465 del 17.11.2021, pag. 11).

(42)   Commissione europea, direzione generale della Ricerca e dell'innovazione, Centro comune di ricerca, "Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche (SET)", Ufficio delle pubblicazioni, 2019, https://data.europa.eu/doi/10.2777/04888 .

(43)   Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1).

(44)  Direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea (GU L 275 del 25.10.2022, pag. 33).

(45)   Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

(46)  Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).

(47)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

(48)  Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1).

(49)  Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3).

(50)   Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

(51)  Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

(52)  Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).

(53)  Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

(54)  Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4234/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)