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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2024/4168

2.8.2024

P9_TA(2023)0464

Situazione dei minori privati della libertà nel mondo

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2023 sulla situazione dei minori privati della libertà nel mondo (2022/2197(INI))

(C/2024/4168)

Il Parlamento europeo,

visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR), il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali e la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 20 novembre 1989, in particolare l'articolo 37, lettera b), e l'articolo 40, e i suoi protocolli opzionali,

visti la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 (CRPD)e il suo protocollo opzionale,

visti gli orientamenti delle Nazioni Unite sull'assistenza alternativa ai minori del 18 dicembre 2009,

visto il "Corpus di principi per la protezione di tutte le persone sottoposte a qualsiasi forma di detenzione o imprigionamento", adottato il 9 dicembre 1988,

viste le regole delle Nazioni Unite per la protezione dei minori privati della libertà ("regole dell'Avana") del 14 dicembre 1990,

viste le regole delle Nazioni Unite sugli standard minimi per l'amministrazione della giustizia minorile ("regole di Pechino") del 29 novembre 1985, le linee guida delle Nazioni Unite per la prevenzione della criminalità minorile ("linee guida di Riyadh") del 14 dicembre 1990, le regole minime delle Nazioni Unite sulle misure alternative alla custodia detentiva ("regole di Tokio") del 14 dicembre 1990, le linee guida per le misure sui minori nel sistema della giustizia penale ("linee guida di Vienna") del 21 luglio 1997 e le regole minime standard delle Nazioni Unite per il trattamento dei detenuti ("regole di Nelson Mandela") del 17 dicembre 2015,

viste le osservazioni generali congiunte n. 4 (2017) del Comitato per la protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie e n. 23 (2017) del Comitato sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza relative agli obblighi dello Stato in materia di diritti umani dei minori nel contesto della migrazione internazionale nei paesi di origine, transito, destinazione e rimpatrio,

viste le osservazioni generali del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, in particolare l'osservazione generale n. 24 (2019) relativa ai diritti dei minori nel sistema giudiziario minorile,

visti il patto mondiale ("Global Compact") delle Nazioni Unite per una migrazione sicura, ordinata e regolare del 19 dicembre 2018, in particolare l'obiettivo 13(h), e il patto globale delle Nazioni Unite sui rifugiati del 17 dicembre 2018,

visto lo studio globale delle Nazioni Unite sui minori privati della libertà dell'11 luglio 2019,

vista la risoluzione delle Nazioni Unite dal titolo "Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development" (Trasformare il nostro mondo. L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile) adottata dall'Assemblea generale il 25 settembre 2015,

vista la relazione del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo dell'aprile 2021 dal titolo "Leaving No One Behind: Impact of COVID-19 on the Sustainable Development Goals (SDGs)" (Non lasciare indietro nessuno: l'impatto della pandemia di COVID-19 sugli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS)),

visti la strategia per la protezione dei minori (2021-2030) e il piano strategico (2022-2025) dell'UNICEF, nonché la sua agenda "Reimagine Justice for Children" (Reimmaginare la giustizia per i minori) (2021-2030),

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, e l'articolo 21,

vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in particolare l'articolo 8,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 14,

vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 23 febbraio 2022, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 (COM(2022)0071),

vista la raccomandazione CM/Rec(2018)5 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri relativa ai minori figli di genitori reclusi, adottata il 4 aprile 2018,

visti gli orientamenti dell'UE in materia di promozione e tutela dei diritti del bambino del 6 marzo 2017,

vista la raccomandazione (UE) 2021/1004 del Consiglio, del 14 giugno 2021, che istituisce una garanzia europea per l'infanzia (1),

vista la comunicazione della Commissione del 24 marzo 2021 dal titolo "Strategia dell'UE sui diritti dei minori" (COM(2021)0142),

viste le conclusioni del Consiglio, del 9 giugno 2022, sulla strategia dell'UE sui diritti dei minori,

vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 25 marzo 2020, dal titolo "Piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024" (JOIN(2020)0005),

vista la Carta africana sui diritti e il benessere del bambino dell'11 luglio 1990,

vista la Carta dell'Organizzazione degli Stati americani del 1948, in particolare l'articolo 49,

vista la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, del 27 giugno 1981, in particolare gli articoli 17 e 25,

vista la dichiarazione sui diritti umani dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico del 19 novembre 2012, in particolare l'articolo 31,

vista la dichiarazione congiunta dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), del 4 maggio 2023, sul rapporto dei relatori nell'ambito del meccanismo di Mosca dell'OSCE sul trasferimento forzato e/o la deportazione di bambini ucraini,

visto il rapporto annuale del Segretario generale delle Nazioni Unite, del 5 giugno 2023, sui bambini e i conflitti armati,

vista la sua risoluzione del 26 novembre 2019 sui diritti del bambino in occasione del 30° anniversario della Convenzione sui diritti del fanciullo (2),

vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2021 sui diritti dei minori alla luce della strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori (3),

vista la sua risoluzione del 3 maggio 2022 sul tema "Verso una strategia dell'UE per promuovere l'istruzione dei bambini nel mondo: attenuare l'impatto della pandemia di COVID-19"  (4),

vista la sua risoluzione del 7 aprile 2022 sulla protezione dell'Unione nei confronti dei minori e dei giovani in fuga dalla guerra in Ucraina (5),

vista la sua risoluzione del 15 settembre 2022 sulla violazione dei diritti umani nel contesto della deportazione forzata di civili ucraini e dell'adozione forzata di minori ucraini in Russia (6),

vista la sua risoluzione del 15 giugno 2023 sulla tortura e il procedimento penale dei minori ucraini Tihran Ohannisian e Mykyta Khanhanov da parte della Federazione Russa (7),

vista la sua risoluzione del 9 giugno 2022 sulla situazione dei diritti umani nello Xinjiang, inclusi gli archivi della polizia (8),

vista la sua risoluzione del 3 maggio 2022 sulla persecuzione delle minoranze sulla base della religione o del credo (9),

vista la sua risoluzione del 19 maggio 2022 sulla lotta contro l'impunità per i crimini di guerra in Ucraina (10),

vista la risoluzione CM/Res(2023)3 del Consiglio d'Europa che istituisce l'accordo parziale allargato sul registro dei danni causati dall'aggressione da parte della Federazione russa contro l'Ucraina,

vista la dichiarazione di Reykjavík del Consiglio d'Europa dal titolo "United around our values" (Uniti attorno ai nostri valori), adottata in occasione del quarto vertice dei capi di Stato e di governo del 16 e 17 maggio 2023,

visto l'articolo 54 del suo regolamento,

vista la relazione della Commissione per gli affari esteri (A9-0371/2023),

A.

considerando che secondo l'articolo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza "si intende per fanciullo ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile"; che un minore è prima di tutto un minore, indipendentemente dalla sua origine etnica, dal genere, dalla nazionalità, dalla religione, dall'ambiente sociale ed economico di origine, dalle capacità, dallo status di migrante o soggiornante o dal fatto che abbia una disabilità; che ogni minore necessita di protezione speciale e gode di tutti i diritti sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

B.

considerando che per privazione della libertà si intende qualsiasi forma di detenzione, trattenimento contro la volontà o reclusione, o la collocazione di un minore in una struttura di custodia pubblica o privata, da cui non è autorizzato ad allontanarsi a suo piacimento, per ordine o di fatto in forza di qualsiasi autorità giudiziaria, amministrativa o altra autorità pubblica od organizzazione criminale o terroristica;

C.

considerando che l'età della responsabilità penale varia da uno Stato all'altro; che lo studio globale delle Nazioni Unite sui minori privati della libertà raccomanda almeno i 14 anni quale età minima per la responsabilità penale; che l'osservazione generale n. 10 del Comitato alla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ha raccomandato di non abbassare l'età minima per la responsabilità penale al di sotto dei 12 anni;

D.

considerando che la privazione arbitraria della libertà è vietata, che l'arresto e la detenzione di esseri umani non devono essere manifestamente sproporzionati, iniqui o imprevedibili e che le modalità specifiche dell'arresto non devono essere discriminatorie;

E.

considerando che quando le autorità statali decidono di trattenere in stato di detenzione un minore, hanno l'obbligo positivo di garantire che tale minore possa godere dei diritti sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; che l'articolo 10, paragrafo 1, dell'ICCPR stabilisce che qualsiasi individuo privato della propria libertà deve essere trattato con umanità e col rispetto della dignità inerente alla persona umana;

F.

considerando che i "minori privati della libertà" comprendono i minori che sono stati privati della libertà nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, per motivi legati alla migrazione, all'interno di istituti, compresi gli istituti per minori con disabilità, in carcere assieme ai loro caregiver primari, nel contesto di conflitti armati, e per motivi di sicurezza nazionale; che il consenso dei genitori o del minore non determina se un minore sia o meno privato della libertà;

G.

considerando che, ai sensi dell'articolo 37, lettera b), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la privazione della libertà dei minori dovrebbe costituire solo una misura di ultima istanza, avere la durata più breve possibile, limitarsi a casi eccezionali ed essere soggetta a revisione; che, sebbene l'osservazione generale n. 24 del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza affermi che i casi eccezionali dovrebbero limitarsi a reali motivi di salute e sicurezza pubblica, l'esperienza maturata durante la pandemia di COVID-19 ha dimostrato un probabile ricorso eccessivo a tali eccezioni;

H.

considerando che, secondo lo studio delle Nazioni Unite sui minori privati della libertà, privare i minori della libertà significa esporli a una forma di violenza strutturale; che nel quadro dell'Agenda 2030 gli Stati si sono impegnati a porre fine a tutte le forme di violenza contro i minori;

I.

considerando che la privazione della libertà dei minori come punizione, tra l'altro, per il loro orientamento sessuale o la loro identità di genere, o come reato d'onore, non è mai nell'interesse superiore del minore e non può mai soddisfare lo standard elevato di una misura di ultima istanza a norma dell'articolo 37, lettera b), della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

J.

considerando che per "minori privati della libertà nell'ambito dell'amministrazione della giustizia" si intendono i minori in stato di fermo, in custodia cautelare, in attesa di giudizio e condannati;

K.

considerando che per "minori che vivono in carcere assieme al loro caregiver primario" si intendono i minori che vivono con un caregiver primario detenuto o imprigionato e che sono di fatto privati della loro libertà;

L.

considerando che "minori privati della libertà per motivi legati alla migrazione" si riferisce a qualsiasi contesto in cui un minore è privato della libertà per motivi legati al suo status di migrante o a quello dei suoi genitori, indipendentemente dalla designazione e dal motivo addotto per privare il minore della sua libertà, o dal nome della struttura o del luogo in cui il minore è privato della libertà; che i minori non accompagnati e separati dai loro accompagnatori non dovrebbero essere privati della libertà e che la detenzione non può essere giustificata esclusivamente sulla base del fatto che il minore non è accompagnato o è separato dai suoi accompagnatori, o del suo status di migrante o soggiornante, o della mancanza di tale status;

M.

considerando che, secondo diverse relazioni, in particolare il documento di lavoro dell'UNICEF sulle alternative alla detenzione dei minori migranti del febbraio 2019, le disposizioni sulla detenzione dei minori (quale "misura di ultima istanza") di cui alla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza non sono applicabili ai procedimenti in materia di immigrazione e pertanto non possono essere utilizzate per giustificare la detenzione di minori per motivi legati all'immigrazione; che i minori non accompagnati o separati dai loro accompagnatori sono particolarmente vulnerabili in tale contesto; che lo studio globale delle Nazioni Unite sui minori privati della libertà raccomanda che la privazione della libertà dei minori in relazione alla migrazione sia vietata in tutti i casi;

N.

considerando che i minori non dovrebbero essere trattenuti per motivi legati alla migrazione; che i minori non dovrebbero essere alloggiati in centri chiusi per migranti, senza la possibilità di uscire, poiché la migrazione non è un reato e pertanto non vi sono giustificazioni per applicare misure come quelle previste per coloro che hanno commesso un reato; che, secondo lo studio globale delle Nazioni Unite sui minori privati della libertà, la privazione della libertà per motivi migratori, indipendentemente dalle condizioni di detenzione, è dannosa per la salute fisica e mentale dei minori e li espone al rischio di abusi e sfruttamento sessuale;

O.

considerando che alcuni paesi strumentalizzano la migrazione contro l'UE per i loro interessi politici, sfruttando le situazioni umanitarie e danneggiando in modo particolare i minori;

P.

considerando che per "minori privati della libertà all'interno di istituti" si intendono i minori, compresi i minori con disabilità, che sono separati dalle loro famiglie e privati della libertà all'interno di istituti da cui non possono allontanarsi volontariamente per vari motivi;

Q.

considerando che per "minori privati della libertà nel contesto di conflitti armati" si intendono i minori reclutati e/o obbligati dalle forze armate e dai gruppi armati a prestare servizio come combattenti, guardie, spie, messaggeri, cuochi e in altri ruoli, anche a fini di sfruttamento sessuale; che i gruppi armati e le organizzazioni terroristiche reclutano bambini come membri delle loro organizzazioni, privandoli della loro libertà e con l'intenzione di fornire una preparazione ideologica per garantire una visione politica coerente e unificata; che tali organizzazioni rivolgono la loro attenzione a bambini molto piccoli e li impiegano in ruoli di combattimento in prima linea;

R.

considerando che l'articolo 38 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e il protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra obbligano gli Stati e i gruppi armati ad astenersi dall'arruolare nelle proprie forze armate minori di età inferiore ai 15 anni e a garantire che non prendano parte alle ostilità; che la legislazione sui diritti umani fissa a 18 anni l'età minima legale per il reclutamento nei conflitti armati; che, secondo lo Statuto di Roma, il reclutamento di minori di età inferiore a 15 anni, sia da parte degli Stati che dei gruppi armati, è considerato un crimine di guerra;

S.

considerando che diversi paesi nel mondo continuano a giustiziare detenuti per reati che sono accusati di aver commesso prima dei diciotto anni;

T.

considerando che per "minori privati della libertà per motivi di sicurezza nazionale" si intendono i minori reclutati dai terroristi o da gruppi armati o i minori che sono stati incriminati ai sensi della legislazione in materia di sicurezza nazionale per aver esercitato il loro diritto di riunione e associazione, ad esempio durante le proteste; che, secondo lo studio globale delle Nazioni Unite sui minori privati della libertà, la stragrande maggioranza degli Stati ha adottato nuove leggi in materia di lotta al terrorismo o ha modificato le leggi nazionali esistenti, spesso estendendone il campo di applicazione in modi che si ripercuotono negativamente sui minori; che tali misure espongono i minori a un rischio maggiore di privazione della libertà per presunti reati contro la sicurezza nazionale; che si presume che alcuni servizi di intelligence e forze di sicurezza abbiano commesso orribili atti di tortura, tra cui stupri e altre forme di violenza sessuale, nei confronti dei minori manifestanti detenuti, allo scopo di punirli e umiliarli e di dissuaderli dal partecipare alle proteste;

U.

considerando che per minore in conflitto con la legge si intende qualsiasi minore che entra in contatto con le autorità di contrasto in quanto si presume che abbia violato o è stato accusato o riconosciuto colpevole di aver violato il diritto penale;

V.

considerando che il sistema giudiziario minorile o giovanile comprende la legislazione, le norme, gli standard, gli orientamenti, le politiche, le procedure, i meccanismi, le disposizioni, le istituzioni e gli organismi specificamente applicabili ai minori in conflitto con la legge che hanno raggiunto o superato l'età minima per la responsabilità penale;

W.

considerando che i minori che non hanno raggiunto l'età minima per la responsabilità penale al momento in cui commettono un reato non possono essere ritenuti responsabili nei procedimenti penali; che i minori che hanno raggiunto o superato l'età minima per la responsabilità penale al momento in cui commettono un reato, ma che hanno meno di 18 anni, possono essere formalmente incriminati e sottoposti a procedure di giustizia minorile, tra cui la privazione della libertà, nel pieno rispetto della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

X.

considerando che i minori interagiscono con i sistemi giudiziari per molte ragioni: come vittime o come sopravvissuti, come testimoni, come imputati di un reato, come parte interessata o perché è necessario intervenire per garantire loro un'adeguata assistenza, protezione, salute o benessere;

Y.

considerando che l'accesso dei minori alla giustizia include tutti i procedimenti giudiziari e amministrativi che riguardano i minori, compresi i meccanismi di diritto consuetudinario e religioso, la risoluzione alternativa delle controversie e i meccanismi assimilabili a quelli giudiziari, e si applica al diritto costituzionale, penale, civile, pubblico, privato, amministrativo e militare, sia a livello nazionale che internazionale;

Z.

considerando che l'interesse superiore del minore deve costituire una considerazione preminente in tutte le decisioni che lo riguardano, anche in merito all'opportunità di privarlo della libertà personale, ma al contempo è necessario non trascurare mai le azioni aventi conseguenze penali commesse da un minore; che il principio dell'interesse superiore del minore deve essere valutato dalle autorità competenti e richiede che il reinserimento dei minori che hanno commesso un reato costituisca una priorità; che ciò significa che i minori dovrebbero essere sostenuti, affinché possano assumere un ruolo costruttivo nella società;

AA.

considerando che il diritto all'istruzione è un diritto umano fondamentale; che, secondo le stime, nel mondo vi sono ancora 244 milioni di bambini e giovani che non frequentano la scuola per motivi sociali, economici e culturali; che le ragazze hanno maggiori probabilità rispetto ai ragazzi di essere private dell'accesso all'istruzione, in particolare nei paesi in via di sviluppo, e che questo limita notevolmente la loro libertà e l'opportunità di un ingresso nell'età adulta in condizioni di parità;

AB.

considerando che l'accesso alla giustizia richiede l'emancipazione giuridica di ogni minore e deve tenere conto della sua età, maturità e capacità di sviluppo;

AC.

considerando che la degiurisdizionalizzazione è il trasferimento condizionale dei minori in conflitto con la legge dai procedimenti giudiziari formali verso modalità di risoluzione differenti che consentono a molti di tali minori di essere soggetti alla valutazione di organi non giurisdizionali, in tal modo evitando loro gli effetti negativi dei procedimenti giudiziari formali, come lo stigma della condanna e dell'iscrizione nel casellario giudiziale, a condizione che i diritti umani e le garanzie legali siano pienamente rispettati;

AD.

considerando che la pubblicazione, nel luglio 2019, dello studio globale delle Nazioni Unite sui minori privati della libertà è encomiabile e rappresenta una tappa importante nel porre fine all'invisibilità e nel superare la vulnerabilità, la stigmatizzazione e l'esclusione sociale dei minori privati della libertà;

AE.

considerando che, secondo tale studio globale delle Nazioni Unite, più di 7 milioni (11) di minori sono privati della libertà in tutto il mondo;

AF.

considerando che, secondo lo studio globale delle Nazioni Unite, di tutti i minori privati della libertà circa il 94 % sono maschi e il 6 % sono femmine, e circa 5,4 milioni di minori sono collocati in istituti, la cui stessa natura ha effetti dannosi per i minori e il loro sviluppo; che circa 1,4 milioni di minori sono privati della libertà in stato di fermo di polizia, in custodia cautelare e in carcere;

AG.

considerando che almeno 330 000 minori sono detenuti per motivi legati alla migrazione, siano essi non accompagnati o insieme alle loro famiglie; che almeno 19 000 minori vivono in carcere insieme ai loro caregiver primari, che sono quasi esclusivamente le madri;

AH.

considerando che 35 000 minori sono attualmente detenuti nell'ambito di conflitti armati e che almeno decine di migliaia sono stati deportati con la forza, separati dalle loro famiglie o adottati; che, solo nel 2022, 2 496 minori sono stati privati della libertà a causa della loro effettiva o presunta associazione con le parti in conflitto, compresi gruppi armati e organizzazioni terroristiche; che almeno 1 500 minori sono attualmente detenuti per motivi di sicurezza nazionale in paesi sul cui territorio non sono in corso conflitti, anche a causa di attività quali la partecipazione a proteste pacifiche, l'espressione di opinioni politiche online, il coinvolgimento in gruppi politici vietati e nelle attività di bande criminali; che, tra i paesi in situazioni di conflitto che presentano i maggiori tassi di detenzione di minori secondo quanto riportato nello studio globale delle Nazioni Unite, alcuni sono riusciti a ridurre sensibilmente il numero di minori detenuti, mentre in altri il numero dei minori in stato di detenzione non ha fatto altro che aumentare; che nelle situazioni di conflitto i bambini nascono da madri che combattono al fronte e restano nei campi di prigionia; che, secondo l'UNICEF, all'inizio del 2020 circa 160 milioni di minori erano vittime di lavoro forzato;

AI.

considerando che le autorità russe continuano a prendere deliberatamente di mira e a perseguitare i minori ucraini; che, secondo il portale ucraino "Children of War", a seguito dell'invasione russa almeno 488 minori ucraini sono morti, 1 016 sono rimasti feriti, circa 19 500 sono stati deportati in Russia e 3 924 sono scomparsi;

AJ.

considerando che la privazione della libertà per i minori che hanno espresso le loro convinzioni e opinioni politiche o hanno partecipato a manifestazioni e raduni costituisce una violazione del diritto a esprimere le proprie opinioni di cui ciascun minore gode a norma degli articoli 12 e 13 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; che i minori detenuti per motivi politici sono spesso trattati come gli adulti, e persino detenuti nelle stesse carceri degli adulti, e sono soggetti alle medesime regole e procedure;

AK.

considerando che un numero incalcolabile di minori vive in condizioni disumane e in strutture per adulti, in palese violazione dei diritti umani; che la detenzione è caratterizzata, tra l'altro, dal sovraffollamento, dalla mancanza di separazione tra minori e adulti e/o tra ragazze e ragazzi, dall'invasione sistematica della privacy, dalla mancanza di sostegno psicosociale per i bambini e i giovani, compresi i contatti con la famiglia e con il mondo esterno, nonché da un accesso inadeguato all'istruzione, all'assistenza sanitaria e alle attività ricreative e culturali; che i minori privati della libertà sono vittime di ulteriori violazioni dei diritti umani, quali violenze, stupri e aggressioni sessuali, atti di tortura e pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti;

AL.

considerando che, nella sua osservazione generale n. 24, il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza indica che taluni minori con disabilità non dovrebbero rientrare nel sistema giudiziario minorile, benché abbiano raggiunto l'età della responsabilità penale; che l'articolo 14 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità stabilisce che la presenza di una disabilità non può in nessun caso giustificare la privazione della libertà; che, nella sua osservazione generale n. 24, il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza indica che dovrebbero essere previste agevolazioni per i minori con disabilità, che possono riguardare l'accesso fisico ai tribunali e ad altri edifici, il sostegno ai minori con disabilità psicosociali e l'assistenza nell'ambito della comunicazione e della lettura dei documenti; che i minori con disabilità sono sovrarappresentati negli istituti, subiscono forme di privazione della libertà specifiche in ragione della loro disabilità e hanno maggiori probabilità di essere soggetti a sfruttamento, violenza, abusi, torture e altre forme di maltrattamento; che una percentuale compresa tra il 50 e il 75 % dei minori che entrano in contatto con il sistema giudiziario soffre già a causa di una forma di disturbo mentale o di esperienze di abuso o abbandono; che la privazione della libertà solitamente causa o aggrava problemi cognitivi e di salute mentale;

AM.

considerando che i minori con disabilità godono di diritti specifici e presentano esigenze specifiche, non dovrebbero essere trattenuti in centri chiusi e dovrebbero essere messi in condizione di vivere autonomamente grazie al sostegno di terzi, come i caregiver personali;

AN.

considerando che, secondo lo studio globale delle Nazioni Unite, i minori provenienti da un contesto economico svantaggiato o da un contesto migratorio, con disabilità o che fanno parte della comunità LGBTIQ+ sono sovrarappresentati nei centri di detenzione in tutto il mondo;

AO.

considerando che, secondo lo studio globale delle Nazioni Unite, i minori sono inoltre arrestati o detenuti a causa della loro religione, etnia, identità tribale o del loro luogo di origine; che è stato altresì comprovato che, in alcuni paesi, le forme di privazione della libertà quali i matrimoni forzati, i rapimenti e l'arruolamento forzato nelle milizie e nelle organizzazioni criminali si fondano su tensioni etniche e religiose, nonché su pregiudizi nei confronti delle minoranze religiose e di credo presenti nella società; che gruppi armati e organizzazioni terroristiche, come pure taluni Stati, hanno attaccato minori appartenenti a minoranze religiose ed etniche e hanno rapito migliaia di donne, ragazze e ragazzi, sottoponendo molti di loro a violenze sessuali e stupri sistematici, matrimoni forzati e aborti forzati;

AP.

considerando che, in alcune tradizioni, le ragazze rischiano in particolare di essere vittime di reati d'onore che le privano della loro libertà e si traducono in omicidi e "delitti d'onore"; che 12 milioni di ragazze si sposano prima di aver compiuto 18 anni; che il matrimonio forzato costituisce un'ulteriore forma di privazione della libertà, indipendentemente dall'età della vittima e dalla maggiore età stabilita dal diritto nazionale di ciascun paese; che anche i minori LGBTIQ+ che sono mantenuti agli arresti domiciliari dalle famiglie e costretti a sottoporsi a terapie di conversione sono privati della libertà;

AQ.

considerando che, secondo l'UNICEF, tra il marzo 2020 e l'ottobre 2021 oltre 45 000 minori sono stati rimessi in libertà in almeno 84 paesi al fine di contrastare l'infezione da COVID-19, il che ha dimostrato sia che è possibile porre fine alla detenzione dei minori sia che i paesi che non vi fanno ricorso sono meglio preparati a gestire alcuni aspetti delle emergenze di sanità pubblica;

AR.

considerando che l'UE ricopre già un ruolo guida nella protezione e nel sostegno dei minori a livello mondiale migliorandone l'accesso all'istruzione, ai servizi e alla sanità e proteggendoli da ogni forma di violenza, abuso e abbandono, anche in un contesto umanitario;

1.   

ricorda che l'infanzia è una fase della vita durante la quale i minori sviluppano la loro personalità, le relazioni affettive con gli altri, le abilità sociali e formative e le competenze sociali e sottolinea pertanto che la privazione della libertà dei minori li priva anche dell'infanzia e del futuro; pone l'accento sul diritto dei minori a un accesso incondizionato all'istruzione e ad attività di benessere, che rappresentano gli strumenti migliori per attenuare gli effetti della povertà e garantire un futuro migliore ai minori, alle loro famiglie e alle loro comunità; invita le istituzioni competenti a garantire che tale diritto sia effettivamente applicato;

2.   

rammenta che, secondo il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, l'istituzionalizzazione rappresenta una forma di privazione arbitraria della libertà; riconosce che, sebbene non esista una definizione universalmente accettata di "istituti", questi sono inevitabilmente dannosi per lo sviluppo e l'attaccamento psicosociale dei minori a causa di aspetti quali la spersonalizzazione, la rigidità delle routine, la mancanza di un sostegno individuale o di un trattamento personale, nonché la mancanza di controllo da parte degli ospiti sulla loro vita e sulle decisioni che li riguardano;

3.   

sottolinea che la privazione della libertà può costituire di per sé una forma di tortura o di trattamento o pena crudeli, disumani o degradanti dei minori, che viola il diritto internazionale ed è esplicitamente vietata dall'articolo 37, lettera a), della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e/o può comportare la violazione del diritto del minore alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo sancito dall'articolo 6 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; chiede con urgenza che i quadri giuridici nazionali vietino completamente e puniscano ogni forma di tortura, nonché le pene o i trattamenti crudeli, disumani o degradanti; chiede l'abrogazione di tutte le norme e le prassi che continuano a consentire l'ergastolo e le punizioni corporali per i minori, sebbene siano assolutamente vietati a norma dell'articolo 37, lettera a), della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; rammenta che il diritto internazionale dei diritti umani vieta l'imposizione della pena di morte a un individuo che era minorenne nel momento in cui è stato commesso il reato; chiede con urgenza che i quadri giuridici nazionali vietino completamente la pena di morte per i minori autori di reati;

4.   

ricorda che i minori di 18 anni non dovrebbero in nessun caso essere reclutati da gruppi armati, o da persone connesse a gruppi armati, o partecipare alle ostilità;

5.   

osserva che, secondo l'UNICEF, le misure di contrasto alla COVID-19 hanno dimostrato che i paesi sono in grado di agire rapidamente in presenza di una motivazione chiara e impellente, come nel caso di un'emergenza di sanità pubblica, al fine di proteggere i gruppi di popolazione a rischio, come quelli che vivono in spazi ristretti, e che la degiurisdizionalizzazione e altre misure che prevedono soluzioni alternative alla detenzione potrebbero essere utilizzate esplicitamente per i minori; chiede che i genitori, le famiglie o i prestatori di assistenza abbiano maggiori possibilità di fare visita ai minori e di interagirvi quando ciò sia nell'interesse superiore del minore;

6.   

deplora la detenzione dei minori; ritiene che la comunità internazionale dovrebbe moltiplicare gli sforzi per porre fine alla detenzione dei minori entro il 2030 mediante l'uso e l'esplicito riconoscimento giuridico della degiurisdizionalizzazione, nonché prendere in considerazione alternative alla detenzione e misure di giustizia riparativa, alla luce delle prove inconfutabili circa il fatto che la privazione della libertà nuoce al benessere dei minori e che il ricorso a tale misura è eccessivo;

7.   

sottolinea che le persone o le organizzazioni che hanno istruito e/o formato il minore a commettere un reato devono essere punite e ritenute responsabili in funzione dei danni causati;

8.   

sottolinea che la privazione della libertà di un minore non dovrebbe mai essere considerata un mezzo per conseguire la riabilitazione e/o il reinserimento nella società, come previsto dal diritto internazionale; invita pertanto la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) a incoraggiare i partner dei paesi terzi a seguire la raccomandazione formulata nello studio globale delle Nazioni Unite sull'età minima della responsabilità penale; esorta i paesi terzi a non ridurre l'età minima della responsabilità penale e a depenalizzare concetti vaghi come i comportamenti "immorali" o "destabilizzanti" dei minori;

9.   

osserva che mancano dati completi, aggiornati e disaggregati sul numero di minori attualmente privati della libertà a livello mondiale, in particolare nel contesto della migrazione, degli istituti, della sicurezza nazionale e dei conflitti armati; sottolinea la necessità di istituire e gestire una banca dati internazionale in merito; sottolinea che, se del caso, tali dati dovrebbero essere suddivisi in base alla categoria di reato e al motivo alla base della privazione della libertà;

10.   

chiede che sia messo a punto un sistema efficace di controllo indipendente di tutti i luoghi di detenzione dei minori, che garantisca che gli esiti delle visite di controllo siano resi pubblici; pone l'accento sul ruolo fondamentale dei giornalisti e delle organizzazioni non governative nel fornire informazioni sul numero di minori privati della libertà e sulle loro condizioni, in particolare per quanto riguarda i paesi coinvolti in conflitti o quelli in cui la cooperazione con i governi in tale ambito risulta difficile o impossibile;

11.   

invita pertanto le istituzioni dell'UE e gli Stati membri ad assumere un ruolo guida e ad avviare una campagna a livello mondiale volta a ridurre il numero di minori trattenuti nei luoghi di detenzione, anche mediante l'istituzione di un meccanismo di controllo delle Nazioni Unite inteso a garantire la piena attuazione delle raccomandazioni formulate nello studio globale delle Nazioni Unite, che possa contribuire all'effettivo rilascio dei minori detenuti; invita la Commissione e il SEAE a sostenere attivamente, se del caso anche attraverso finanziamenti, le iniziative intraprese dalle autorità dei paesi terzi partner e/o dalle organizzazioni locali al fine di affrontare in modo sistematico e globale le cause alla base della privazione della libertà;

12.   

accoglie con favore la strategia dell'UE sui diritti dei minori, adottata dalla Commissione nel 2022, quale mezzo per rafforzare il ruolo fondamentale dell'UE sulla scena globale, per migliorare la capacità di protezione dei minori all'interno delle delegazioni dell'UE designando dei punti focali per i giovani, nonché per garantire la protezione e il rispetto dei diritti dei minori attraverso la politica esterna dell'UE in tutti i contesti; chiede alla Commissione di fornire ulteriori dettagli e informazioni aggiornate sul ruolo e sulle attività delle delegazioni dell'UE, allo scopo di migliorare la comunicazione pubblica, accrescere l'efficacia del loro ruolo e rafforzare il loro mandato, anche, ove possibile, tramite strumenti di diplomazia parlamentare (ad esempio, le missioni ufficiali del Parlamento europeo);

13.   

ricorda l'importanza del sostegno dell'UE e degli Stati membri al rafforzamento dei sistemi regionali dei diritti umani, anche mediante l'assistenza finanziaria e lo scambio di esperienze a livello interregionale; crede fermamente che tali sistemi regionali debbano svolgere un ruolo nel far fronte alla situazione dei minori privati della libertà e nella loro complementarità rispetto al sistema delle Nazioni Unite per i diritti umani;

14.   

invita la Commissione e il SEAE a elaborare una politica globale di deistituzionalizzazione, sostenendo le autorità dei paesi terzi e le organizzazioni locali nello sviluppo di piani d'azione nazionali che prevedano misure concrete e tempistiche chiare volte a ridurre il numero dei minori privati della libertà e a dare priorità alle soluzioni alternative alla detenzione e a contesti di tipo familiare rispetto alla detenzione; chiede alla Commissione e al SEAE di essere pronti a fornire sostegno ai paesi terzi e alle organizzazioni locali che si impegnano a favore della deistituzionalizzazione;

15.   

ricorda che l'UE si è impegnata a sostenere, nella sua azione esterna, la transizione dall'assistenza istituzionale ai servizi di assistenza domiciliare e di prossimità nell'ambito dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI), dello strumento di assistenza preadesione (IPA III), del piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024 e della dimensione globale della strategia dell'UE sui diritti dei minori 2021-2024; esorta le istituzioni dell'UE a non finanziare gli istituti, compresi i relativi lavori di ristrutturazione, costruzione o rinnovo, che non rientrano in un processo di deistituzionalizzazione;

16.   

sottolinea che alcuni dei paesi candidati all'adesione all'UE si avvalgono tuttora di istituti per le persone con disabilità, compresi i minori; ribadisce il suo invito ai paesi candidati all'adesione all'UE a compiere ulteriori progressi per garantire il rispetto dei diritti delle persone con disabilità e per assicurare condizioni di vita dignitose a tali persone, compresi i minori;

17.   

chiede l'adozione di un elenco dell'UE di paesi prioritari, nel quale potrebbero figurare le zone colpite da conflitti, i territori occupati, le zone interessate da grandi sfollamenti o quelle in cui sono presenti gruppi armati od organizzazioni terroristiche, nei quali il SEAE, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero intensificare la loro azione a sostegno dei minori privati della libertà e collaborare con le autorità locali al fine di introdurre meccanismi di protezione e una legislazione specifica mirata a garantirne la protezione, o di migliorarli; insiste affinché tale elenco di paesi prioritari sia stilato dal SEAE, in stretta concertazione con i portatori di interessi e con il Parlamento, e aggiornato su base annuale; invita inoltre il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR/VP) a presentare una relazione pubblica annuale sulle azioni svolte nei paesi prioritari;

18.   

condanna fermamente il traffico e lo sfruttamento di persone, compresi i minori;

19.   

incoraggia le ambasciate degli Stati membri e le delegazioni dell'UE a garantire il coinvolgimento delle organizzazioni della società civile, dei leader delle comunità locali e dei soggetti religiosi nelle discussioni con le autorità relative all'eliminazione delle pratiche dannose inflitte ai minori, quali il matrimonio forzato, la privazione della libertà per motivi legati alla fede e alla religione, anche contribuendo attivamente all'eliminazione di tali pratiche ogniqualvolta siano in uso; riconosce che in taluni paesi la privazione della libertà è notoriamente basata su stereotipi etnici, religiosi e di genere;

20.   

ricorda che, indipendentemente dalle condizioni in cui sono detenuti i minori, gli studi dimostrano che la detenzione ha un impatto profondo e negativo sulla salute e sullo sviluppo fisico, emotivo e mentale dei minori e che tale danno può verificarsi anche se la detenzione è di durata relativamente breve; chiede lo stanziamento di risorse adeguate e l'adozione di un approccio incentrato sui minori, sensibile all'età e al genere e che tenga conto delle circostanze traumatiche, al fine di mitigare i rischi maggiori per i gruppi vulnerabili, tra cui i minori con disabilità e quelli provenienti da comunità indigene, etniche e minoritarie; sottolinea che la presenza di una disabilità non può mai giustificare la privazione della libertà;

21.   

chiede con urgenza di porre fine alla discriminazione nei confronti dei minori con disabilità in tutte le leggi, politiche e pratiche relative al diritto alla libertà personale; invita le delegazioni dell'UE a sostenere le autorità dei paesi terzi nell'integrare i diritti e le esigenze dei minori con disabilità in tutti i settori del diritto e della politica che sono direttamente o indirettamente pertinenti in materia di prevenzione ed eliminazione della detenzione illegale e/o arbitraria, nonché a garantire la piena ed effettiva partecipazione dei minori con disabilità a tutti i processi decisionali, comprese tutte le fasi di sviluppo delle politiche volte a porre fine alla privazione della libertà dei minori; incoraggia e sostiene campagne di sensibilizzazione e programmi di formazione, rivolti in particolare ai responsabili politici, ai funzionari pubblici, ai fornitori di servizi e ai media, in materia di diritto alla libertà e alla sicurezza dei minori con disabilità, compresa la lotta agli stereotipi, ai pregiudizi e alle pratiche dannose;

22.   

ribadisce il suo invito alla Commissione, al SEAE e agli Stati membri a sostenere le autorità dei paesi terzi nel garantire che tutti i minori possano godere del diritto all'istruzione primaria, nonché ad adottare misure intese ad assicurare che l'istruzione scolastica secondaria sia disponibile e accessibile; insiste, pertanto, affinché i minori privati della libertà siano adeguatamente inclusi; sottolinea che tutto il materiale scolastico ed educativo deve essere conforme alle norme dell'UNESCO in materia di istruzione; invita inoltre la Commissione, il SEAE e gli Stati membri a sostenere le autorità dei paesi terzi nello sviluppo e nell'applicazione di metodi di insegnamento e apprendimento digitali e ad agevolare l'accesso a Internet per tutti i minori;

23.   

chiede una maggiore sensibilizzazione e un maggiore controllo per quanto concerne i contenuti online che coinvolgono minori, accessibili ai minori o creati da minori; osserva che le minacce derivanti dallo sviluppo della digitalizzazione e dalla mancanza di un controllo adeguato spesso portano allo sfruttamento dei minori, il che può mettere a rischio la loro vita o salute e persino privarli della libertà;

24.   

sottolinea che per combattere le cause profonde della privazione della libertà dei minori, gli Stati devono investire ingenti risorse nella riduzione delle disuguaglianze e negli aiuti alle famiglie, onde consentire loro di favorire lo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale dei minori; esorta ad adoperarsi a favore di una protezione sociale per tutti i minori;

25.   

condanna tutte le forme di punizione che comportano la privazione della libertà dei minori a causa del loro orientamento sessuale o dell'identità di genere, per aver avuto un aborto o relazioni sessuali consensuali e non di sfruttamento tra adolescenti della stessa età, nonché la privazione della libertà derivante da abusi legati all'onore; esorta la Commissione e il SEAE a sostenere le pertinenti agenzie delle Nazioni Unite e gli attori locali della società civile coinvolti con le autorità dei paesi terzi al fine di contrastare tutte le leggi discriminatorie contro gli adolescenti sulla base del loro orientamento sessuale e dell'identità di genere, e sottolinea la necessità di assicurare un'adeguata assistenza e protezione da ogni forma di discriminazione, violenza e sfruttamento sessuale in tutti i luoghi di detenzione;

26.   

condanna qualsiasi forma di punizione che comporti la privazione della libertà sulla base della religione, dell'etnia o dell'identità tribale; sottolinea che il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione comprende la libertà di scegliere in cosa credere o non credere e la libertà di fondare, seguire, cambiare o abbandonare una religione o un credo senza alcuna costrizione;

27.   

sottolinea che la sovrarappresentazione dei maschi tra i minori detenuti deve essere affrontata con tutti i mezzi possibili, anche promuovendo la degiurisdizionalizzazione in tutte le fasi del sistema della giustizia penale e applicando in modo proporzionale soluzioni alternative alla custodia detentiva tanto ai ragazzi quanto alle ragazze; ritiene urgente introdurre una dimensione di genere nei sistemi giudiziari minorili e affrontare le disparità tra i sessi nell'accesso ai servizi di giustizia minorile;

28.   

rileva che il significativo divario di genere che interessa i minori detenuti risponde anche a forme particolari e talvolta più invisibili di oppressione e privazione dei diritti e delle libertà delle donne e delle ragazze, tra cui figurano forme specifiche di violenza quali, tra le altre, i delitti d'onore e i matrimoni forzati; invita la Commissione a valutare ulteriori azioni per far fronte a tali forme specifiche di violenza nel quadro della revisione intermedia del piano d'azione dell'Unione europea sulla parità di genere III, ivi comprese prospettive innovative nei dialoghi politici e in materia di diritti umani con i paesi terzi;

29.   

invita l'UE e gli Stati membri a sostenere i paesi terzi nel fornire una formazione specializzata alle autorità competenti, compresi i giudici, sui diritti e le esigenze dei minori;

30.   

rileva che le ragazze che vivono per strada sono particolarmente vulnerabili, in quanto spesso sono arrestate e trattenute in stato di detenzione con accuse legate alla prostituzione, e che gli studi relativi agli arresti delle ragazze evidenziano che, a differenza dei ragazzi, hanno molte più probabilità di essere arrestate per reati connessi al loro status; condanna il fatto che nei paesi in cui l'aborto è considerato un reato, le ragazze rischiano la detenzione soltanto per la loro decisione di interrompere la gravidanza; condanna anche il fatto che, mentre sono private della libertà, le ragazze sono particolarmente esposte a molestie sessuali e ad altre forme di violenza di genere;

31.   

osserva che in diversi paesi le giovani persone LGBTIQ+ hanno maggiori probabilità di essere arrestate e detenute per reati legati allo status e altri reati non violenti, e che sono spesso detenute in strutture di detenzione inadeguate al genere e sono particolarmente vulnerabili alla violenza;

32.   

sottolinea la necessità di depenalizzare i reati connessi allo status;

33.   

invita la Commissione e il SEAE a incoraggiare i partner dei paesi terzi a ratificare il protocollo opzionale alla convenzione contro la tortura e a istituire meccanismi nazionali di prevenzione indipendenti ed efficaci con competenze specifiche per effettuare visite nei luoghi in cui i minori sono o possono essere privati della libertà; si compiace del fatto che la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sia la convenzione in materia di diritti umani più ratificata e chiede con urgenza la sua piena e universale ratifica ; esorta tutti i paesi a ratificare il terzo protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza relativo a una procedura di comunicazione che consenta ai minori di chiedere un risarcimento per le violazioni dei loro diritti;

34.   

chiede di intensificare l'azione nell'interesse dei minori scomparsi o rapiti tramite lo scambio di informazioni a livello regionale e internazionale, e di compiere sforzi concertati per restituire i minori ai loro genitori o tutori legali;

35.   

ricorda che le politiche pubbliche sono efficaci se elaborate sulla base di dati completi, tempestivi e affidabili; incoraggia l'UE e i suoi Stati membri a proporre un'assistenza e un sostegno metodologico su misura alle autorità dei paesi terzi nella raccolta dei dati, tra cui mezzi tecnici e quadri giuridici, al fine di facilitare la condivisione dei dati tra enti pubblici, nonché con i pertinenti attori non statali (ad esempio le organizzazioni internazionali); sottolinea la necessità di raccogliere sistematicamente dati disaggregati per comprendere meglio i percorsi che portano i ragazzi e le ragazze alla detenzione in tutte le situazioni di privazione della libertà dei minori;

36.   

deplora il fatto che dall'adozione degli orientamenti dell'UE in materia di promozione e tutela dei diritti del bambino nel 2017 il SEAE non li abbia sottoposti a riesame; ritiene urgente avviare una valutazione d'impatto sul modo in cui le delegazioni dell'UE stanno attuando gli orientamenti nei paesi terzi;

37.   

invita la Commissione e il SEAE a includere sistematicamente i diritti dei minori nel dialogo politico con i paesi partner, così come già avviene nell'ambito dei negoziati di adesione e del processo di stabilizzazione e di associazione;

I minori nell'amministrazione della giustizia

38.

invita il SEAE e la Commissione a proporre, in tutti i loro programmi di cooperazione sullo Stato di diritto e il rafforzamento delle capacità di giustizia, un capitolo specifico incentrato sul sostegno alle autorità dei paesi terzi per istituire sistemi giudiziari minorili efficaci, che prevedano l'applicazione della degiurisdizionalizzazione fin dall'inizio e in ogni fase del procedimento penale, mantenendo o aumentando l'età della responsabilità penale in linea con le raccomandazioni dello studio globale delle Nazioni Unite, depenalizzando i reati relativi allo status e garantendo informazioni comprensibili ai minori e meccanismi di partecipazione degli stessi, e a valutare i modi per ridurre la durata della detenzione, qualora quest'ultima sia inevitabile;

39.

chiede di intensificare gli sforzi per garantire che tutti i minori in stato di detenzione possano godere dei diritti sanciti dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza delle Nazioni Unite e siano trattati con umanità e col rispetto della dignità inerente alla persona umana; chiede di proibire la violenza fisica e psicologica come strumento disciplinare durante la detenzione;

40.

invita altresì il SEAE e la Commissione a sviluppare, insieme ai partner dei paesi terzi, programmi di formazione per il personale giudiziario e delle autorità di contrasto al fine di predisporre udienze e procedimenti a misura di minore e di determinare il modo migliore per ottenere il punto di vista dei minori, in quanto questi hanno il diritto di partecipare alle decisioni che comportano la privazione della loro libertà e di impugnarle; sottolinea il diritto di tutti i minori ad avere accesso all'assistenza legale, alla rappresentanza e ai servizi gratuiti, compreso l'accesso al sostegno alla salute mentale e al sostegno psicologico, a esperti in materia di minori e operatori di giustizia di fiducia che possono fare tutta la differenza per quanto riguarda l'esperienza di un minore nel sistema giudiziario e per l'esito del suo caso;

I minori e i loro caregiver primari

41.

sottolinea che gli Stati dovrebbero astenersi il più possibile dal detenere i caregiver primari di bambini molto piccoli oppure, se ciò non è possibile, predisporre nelle carceri delle "unità per genitori e figli" a misura di minore, realizzare alloggi speciali per l'assistenza e la cura prenatale, perinatale e postnatale, e impegnarsi a rilasciare i minori contestualmente ai loro genitori; ricorda che devono essere adottate tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza, la dignità e lo sviluppo di tutti i minori che vivono con un genitore in carcere e che deve essere loro garantita in ogni momento la protezione da violenze, traumi e situazioni dannose;

42.

ricorda le raccomandazioni del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti in merito all'agevolazione dell'imposizione di misure alternative alla detenzione per quanto riguarda le ragazze incinte e le giovani madri, al fine di evitare situazioni in cui i minori vivono in stato di detenzione;

43.

sottolinea che le autorità dovrebbero integrare valutazioni relative all'interesse superiore del minore in tutti i processi decisionali in cui la detenzione di un genitore potrebbe comportare la privazione della libertà di un minore, comprese le decisioni preliminari, le decisioni di condanna e qualsiasi tipo di decisione riguardante l'opportunità che un minore viva con un caregiver primario in carcere e la durata di tale periodo;

44.

invita i paesi partner ad adottare leggi e regolamenti che sostengano e diano la priorità alle soluzioni alternative alla custodia detentiva per i genitori di figli a carico rispetto alle soluzioni detentive e promuovano la valutazione giudiziaria di ciascun caso sulla base dei criteri di necessità, proporzionalità e ragionevolezza quando si adottano decisioni sulla custodia cautelare e decisioni di condanna alla detenzione;

45.

invita la Commissione e il SEAE a sostenere i paesi partner nella definizione di programmi di riabilitazione per i caregiver primari all'interno delle carceri, che dovrebbero includere meccanismi di protezione dei minori volti a prevenire la stigmatizzazione, e a incoraggiare la cooperazione e il coordinamento tra i dipartimenti pubblici competenti e le pertinenti organizzazioni della società civile al fine di reintegrare i minori nella società una volta usciti dai centri di detenzione;

I minori migranti

46.

ricorda che, di norma, i minori migranti non dovrebbero essere trattenuti, ma essere sistemati in centri di accoglienza che dispongano di specifiche strutture per i minori, tra cui, ove del caso, le comunità non detentive; sottolinea che gli Stati dovrebbero porre in essere adeguate garanzie per proteggere tutti i minori migranti presenti nel loro territorio, anche adottando misure atte a garantire che ai minori sia offerta una sistemazione sicura e adeguata e i necessari servizi di assistenza, al fine di assicurare che il loro interesse superiore e il loro benessere siano tutelati;

47.

esprime preoccupazione dinanzi al crescente numero di paesi che ospitano migranti, richiedenti asilo e rifugiati, tra cui minori, in vari contesti temporanei o permanenti, come gli alloggi in istituti penitenziari o altre strutture destinate all'applicazione della legge, o in altri contesti di diverso tipo temporanei o permanenti che non hanno la possibilità di lasciare o che possono lasciare solo in determinati periodi a determinate condizioni e che non soddisfano le norme minime di sicurezza e igiene; pone l'accento sulla necessità di adeguare le condizioni di accoglienza alla situazione specifica dei minori, sia non accompagnati che con le famiglie, e alle loro particolari esigenze in materia di accoglienza, tenendo conto della loro sicurezza, anche nel contrasto alla violenza sessuale e di genere, e dell'assistenza emotiva e fisica, e favorendo il loro sviluppo generale;

48.

deplora i casi di minori separati dai loro genitori e tutori legali oppure collocati in centri lontani da questi, il che non fa che aggravare il trauma della migrazione e accentuare il senso di minaccia e di insicurezza, e ha un impatto negativo sullo sviluppo dei minori separati dai loro accompagnatori; sottolinea che la separazione familiare o la detenzione nel quadro dell'immigrazione sono azioni che non vanno mai a beneficio dell'interesse superiore del minore; sottolinea altresì che la detenzione di famiglie e minori, accompagnati o non accompagnati, separati dalle loro famiglie o trattenuti insieme ad esse, non è mai nel loro interesse superiore e rappresenta sempre una violazione dei loro diritti;

49.

è del parere che ai minori non accompagnati dovrebbero essere offerte assistenza e sistemazioni alternative, conformemente agli orientamenti delle Nazioni Unite sull'assistenza alternativa ai minori, e che gli Stati dovrebbero fornire ai minori rifugiati l'accesso alle procedure di asilo, un'adeguata protezione e assistenza umanitaria, tra cui il ricongiungimento familiare, l'istruzione e l'assistenza sanitaria;

50.

ritiene che occorra trovare percorsi sicuri e legali e soluzioni non detentive e basate sulla comunità per porre fine alla detenzione dei minori migranti e delle loro famiglie; ritiene che la questione di stabilire se un minore sia stato o meno privato della libertà non dipenda dal nome o dalla classificazione assegnata dallo Stato all'istituto in cui detto minore è detenuto, ma dal fatto che la realtà e la gravità delle restrizioni imposte equivalgano o meno a una privazione della libertà; chiede l'adozione di procedure di identificazione e presa in carico dei migranti rispettose delle esigenze dei minori; invita gli Stati membri dell'UE a dare l'esempio in tale contesto e a sostenere i paesi di transito e di destinazione affinché pongano fine a tale pratica;

51.

sottolinea che le famiglie con minori non possono essere espulse verso paesi in cui esiste un elevato rischio di matrimoni forzati;

52.

sottolinea che la detenzione o la criminalizzazione di minori per motivi legati all'immigrazione non è mai nell'interesse superiore del minore; ricorda l'obbligo dello Stato di proteggere e rispettare i diritti e l'interesse superiore del minore in ogni momento, indipendentemente dal suo status di migrante o da quello dei suoi genitori, garantendo la disponibilità e l'accessibilità di una valida gamma di alternative alla detenzione in contesti diversi dalla custodia detentiva, favorendo modalità di assistenza in comunità che assicurino l'accesso all'istruzione e all'assistenza sanitaria e rispettino il diritto alla vita familiare e all'unità familiare del minore, e adoperandosi per limitare la pratica della detenzione dei minori nel contesto della migrazione internazionale con lo scopo di porre fine ad essa;

53.

constata con preoccupazione l'esistenza di casi in cui i minori migranti sono trattati come migranti adulti e privati della libertà a causa della mancata registrazione della loro nascita e dell'impossibilità di determinarne l'età; invita i paesi partner a garantire valutazioni globali dello sviluppo del minore, tempestive, a misura di minore e sensibili alle questioni di genere, effettuate da specialisti pediatri e da altri professionisti del settore medico, le cui decisioni dovrebbero poter essere impugnate con tutte le garanzie legali;

I minori coinvolti nei conflitti

54.

prende atto del fatto che nel 2022 più di un minore su sei viveva in una zona di conflitto; ricorda che i minori detenuti in contesti di occupazione o conflitto armato devono essere considerati prima di tutto come vittime e non devono mai essere detenuti o puniti unicamente per la loro appartenenza a forze armate o gruppi armati; sottolinea la necessità di prevedere adeguate forme di assistenza psicologica e psicosociale e di istruzione per consentire ai minori di reinserirsi nella comunità e trovare il loro posto nella società postbellica, come mezzo di prevenzione e interruzione della catena della violenza da una generazione a quella successiva e per evitare che gli sforzi di costruzione della pace siano minati; sottolinea la necessità di promuovere la parità di accesso all'assistenza per il reinserimento e la riabilitazione dei ragazzi e delle ragazze precedentemente associati alle forze armate e ai gruppi armati e di garantire loro il ricongiungimento familiare; sottolinea che le persone e le organizzazioni responsabili della privazione della libertà e dei diritti fondamentali di un minore devono essere chiamate a rispondere delle loro azioni;

55.

sottolinea l'importanza di condannare i gruppi armati e le organizzazioni terroristiche che utilizzano minori per perseguire i loro obiettivi;

56.

accoglie con favore la nuova serie di priorità comuni UE-ONU per il periodo 2022-2027 e il loro impegno congiunto a includervi i minori colpiti da conflitti armati come priorità trasversali; sottolinea la necessità di creare percorsi di rinserimento e di risarcimento per i minori i cui diritti sono stati violati e di integrare l'agenda delle Nazioni Unite sui minori e i conflitti armati in tutte le azioni esterne dell'UE;

57.

invita la Commissione e il VP/AR a intensificare gli sforzi per prevenire e porre fine alle gravi violazioni nei confronti dei minori vittime di privazione della libertà nei conflitti armati, tra cui l'oppressione brutale, la deportazione forzata, la separazione dalle famiglie e l'adozione, poiché si tratta di crimini contro l'umanità e di un serio rischio di genocidio; sottolinea l'importanza di far avanzare l'agenda sui minori e i conflitti armati nel quadro dell'azione esterna dell'UE e delle politiche antiterrorismo e di sicurezza, concentrandosi in particolare sui territori e i paesi in cui sono attivi gruppi armati e organizzazioni terroristiche, nonché di integrarla nelle operazioni della politica di sicurezza e di difesa comune, nelle riforme del settore della sicurezza e nella mediazione; invita l'UE e gli Stati membri, insieme alla comunità internazionale, a intervenire con urgenza per far sì che per i minori che sono stati deportati con la forza, separati dalle loro famiglie o adottati sia più agevole tornare dai loro tutori legali o ai loro paesi d'origine;

58.

chiede che l'UE e i suoi Stati membri adottino tutte le misure necessarie, conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, per porre fine a tali atrocità e per garantire che siano stabilite le responsabilità per tali crimini, anche attraverso meccanismi internazionali di responsabilità;

59.

prende atto delle conclusioni dell'ultima relazione del Segretario generale delle Nazioni Unite sui bambini e i conflitti armati, che illustra come la detenzione dei minori continui a essere usata come arma politica in molti paesi; accoglie con favore l'inclusione delle forze armate russe nell'elenco annuale delle parti in conflitto che hanno commesso gravi violazioni dei diritti dei minori;

60.

insiste sul fatto che i responsabili di gravi violazioni dei diritti umani, tra cui i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità, devono essere chiamati a rispondere delle loro azioni; accoglie con favore il regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani e chiede di ampliare l'elenco di sanzioni dell'UE a tale riguardo, in particolare per includere tutte le entità e le persone individuate come responsabili della preparazione e dell'organizzazione delle deportazioni forzate e delle adozioni forzate di minori;

61.

sottolinea che i minori associati a gruppi designati come terroristi o estremisti violenti sono vittime e non autori di reati; ricorda che gli Stati sono responsabili dei loro cittadini minorenni detenuti all'estero; invita gli Stati membri interessati a garantire la protezione e il rimpatrio dei minori che sono loro cittadini e che sono imprigionati o detenuti in paesi terzi; si rammarica del fatto che, secondo lo studio globale delle Nazioni Unite, talune forze armate e taluni gruppi armati trattengano i minori per punizione e/o li tengano in ostaggio;

62.

invita i paesi europei a istituire programmi di reinserimento per i minori cittadini dell'UE nati in campi di combattenti o in campi di prigionia;

63.

ritiene che gli Stati dovrebbero escludere esplicitamente i minori dalla legislazione nazionale in materia di lotta al terrorismo e sicurezza, e provvedere affinché i minori sospettati di reati contro la sicurezza nazionale siano giudicati esclusivamente nell'ambito dei sistemi giudiziari minorili;

64.

condanna gli atti orribili perpetrati dai servizi di intelligence e dalle forze di sicurezza, tra cui la detenzione di minori, e inoltre torture, stupri e altre forme di violenza sessuale nei confronti dei minori manifestanti detenuti, allo scopo di punirli e umiliarli e di dissuaderli dal partecipare alle proteste a livello nazionale;

°

° °

65.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)   GU L 223 del 22.6.2021, pag. 14.

(2)   GU C 232 del 16.6.2021, pag. 2.

(3)   GU C 474 del 24.11.2021, pag. 146.

(4)   GU C 465 del 6.12.2022, pag. 44.

(5)   GU C 434 del 15.11.2022, pag. 50.

(6)   GU C 125 del 5.4.2023, pag. 67.

(7)  Testi approvati, P9_TA(2023)0240.

(8)   GU C 493 del 27.12.2022, pag. 96.

(9)   GU C 465 del 6.12.2022, pag. 33.

(10)   GU C 479 del 16.12.2022, pag. 68.

(11)  Tutti i dati citati sono tratti dallo studio globale delle Nazioni Unite sui minori privati della libertà.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4168/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)