Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
C/2024/4032 |
17.7.2024 |
P9_TA(2023)0272
Regolamento sulla progettazione ecocompatibile
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 12 luglio 2023, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il quadro per l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e abroga la direttiva 2009/125/CE (COM(2022)0142 – C9-0132/2022 – 2022/0095(COD)) (1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(C/2024/4032)
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 8
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 13
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 14
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 15
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 17
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 19
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 20
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 22
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 23
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 24
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 26
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 27
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 28
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 29
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 33
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 35
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 39
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 41
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 42
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 42 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 29
Proposta di regolamento
Considerando 43
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 30
Proposta di regolamento
Considerando 44
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 31
Proposta di regolamento
Considerando 45
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 32
Proposta di regolamento
Considerando 46
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 33
Proposta di regolamento
Considerando 47
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 34
Proposta di regolamento
Considerando 48
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 35
Proposta di regolamento
Considerando 59
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 36
Proposta di regolamento
Considerando 68
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 37
Proposta di regolamento
Considerando 86
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 38
Proposta di regolamento
Considerando 87
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 39
Proposta di regolamento
Considerando 88
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 40
Proposta di regolamento
Considerando 90
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 41
Proposta di regolamento
Considerando 91
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 42
Proposta di regolamento
Considerando 92
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 43
Proposta di regolamento
Considerando 94
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 44
Proposta di regolamento
Considerando 95
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 45
Proposta di regolamento
Considerando 101
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il presente regolamento istituisce un quadro per migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti e assicurare la libera circolazione nel mercato interno stabilendo specifiche di progettazione ecocompatibile che i prodotti devono soddisfare per essere immessi sul mercato o messi in servizio. Lei specifiche di progettazione ecocompatibile, che sono ulteriormente elaborate dalla Commissione ine atti delegati, riguardano: |
Il presente regolamento istituisce un quadro per migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti per fare in modo che i prodotti sostenibili diventino la norma e ridurre la loro impronta ambientale complessiva nel corso del loro ciclo di vita e assicurare la libera circolazione nel mercato interno stabilendo specifiche di progettazione ecocompatibile che i prodotti devono soddisfare per essere immessi sul mercato o messi in servizio. Lei specifiche di progettazione ecocompatibile, che sono ulteriormente elaborate dalla Commissione ine atti delegati, riguardano: |
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera g
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera g bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 13
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 15
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 16
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 17
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 18
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 20 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 21
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 22
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 23
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 25 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 28 – lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 28 – lettera b – trattino 9 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 28 – lettera b – trattino 9 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 35
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 37
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 46
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 46 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 55
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Si applica la definizione di "apparecchiature elettriche ed elettroniche" o "AEE" di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2012/19/EU del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis. (1a) |
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Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Si applicano le definizioni di "fornitore di una sostanza o di una miscela" e di "fornitore di un articolo" di cui all'articolo 3, punti 32 e 33, rispettivamente, del regolamento (CE) n. 1907/2006. |
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 66 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti, o in relazione ad essi, allo scopo di migliorarne la sostenibilità ambientale. Le specifiche includono gli elementi di cui all'allegato VI e sono stabilite in conformità degli articoli 5, 6 e 7 e del capo III. Il potere di adottare specifiche di progettazione ecocompatibile include il potere di disporre che non è necessario stabilire specifiche di prestazione, obblighi di informazione o né specifiche di prestazione né obblighi di informazione per determinati parametri di prodotto di cui all'allegato I. |
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 66 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti, o in relazione ad essi, allo scopo di migliorarne la sostenibilità ambientale. Le specifiche includono gli elementi di cui all'allegato VI e sono stabilite in conformità degli articoli 5, 6 e 7 e del capo III. Il potere di adottare specifiche di progettazione ecocompatibile include il potere di disporre che non è necessario stabilire specifiche di prestazione e obblighi di informazione o che in casi eccezionali non è necessario stabilire né specifiche di prestazione né obblighi di informazione per determinati parametri di prodotto di cui all'allegato I. |
Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Il potere di adottare specifiche di progettazione ecocompatibile include il potere di disporre che non si applicano specifiche di progettazione ecocompatibile per i prodotti o gruppi di prodotti di seconda mano importati, per un periodo di tempo limitato, qualora sulla base della valutazione d'impatto eseguita in conformità dell'articolo 5, paragrafo 4, lettera b), la Commissione concluda che: |
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Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
All'atto di definire le specifiche di progettazione ecocompatibile negli atti delegati di cui al primo comma, la Commissione integra il presente regolamento precisando, conformemente all'articolo 36, le procedure di valutazione della conformità che sono applicabili tra i moduli di cui all'allegato IV del presente regolamento e all'allegato II della decisione n. 768/2008/CE, operando gli adeguamenti necessari alla luce delle specifiche di prodotto o di progettazione ecocompatibile in causa. |
All'atto di definire le specifiche di progettazione ecocompatibile negli atti delegati di cui al primo comma, la Commissione garantisce agli operatori economici tempo sufficiente per adeguarsi alle nuove specifiche, tenendo conto in particolare delle esigenze delle microimprese e delle PMI . La Commissione integra il presente regolamento precisando, conformemente all'articolo 36, le procedure di valutazione della conformità che sono applicabili tra i moduli di cui all'allegato IV del presente regolamento e all'allegato II della decisione n. 768/2008/CE, operando gli adeguamenti necessari alla luce delle specifiche di prodotto o di progettazione ecocompatibile in causa. |
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 3 – lettera c bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera g
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera k
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera k bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Se però due o più gruppi di prodotti hanno analogie tecniche che consentono di migliorare un aspetto del prodotto di cui al paragrafo 1 sulla base di una specifica comune, per tali gruppi di prodotti è possibile stabilire specifiche di progettazione ecocompatibile orizzontali. |
Se due o più gruppi di prodotti hanno analogie tecniche che consentono di migliorare un aspetto del prodotto di cui al paragrafo 1 sulla base di una specifica comune, per tali gruppi di prodotti è possibile stabilire specifiche di progettazione ecocompatibile orizzontali. Tali specifiche orizzontali possono essere ulteriormente specificate mediante l'introduzione di specifiche di progettazione ecocompatibile per un particolare gruppo di prodotti disciplinato da una specifica di progettazione ecocompatibile orizzontale. |
Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Nell'elaborare le specifiche di progettazione ecocompatibile, la Commissione: |
4. Nell'elaborare le specifiche di progettazione ecocompatibile, la Commissione garantisce la coerenza ed evita specifiche che siano in contrasto con altre normative dell'Unione e : |
Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera a – punto i
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera a – punto ii
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera a – punto ii bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera a – punto v bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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ove appropriato, la valutazione d'impatto è altresì utilizzata per sostenere la definizione di criteri riguardanti gli appalti pubblici verdi, il marchio di qualità ecologica ed altri incentivi economici, al fine di migliorare la coerenza tra i diversi strumenti politici. |
Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera c ter (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 87
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera f
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera f bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 90
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 8
Testo della Commissione |
Emendamento |
8. La Commissione pubblica gli studi e le analisi pertinenti utilizzati per l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile conformemente al presente regolamento. |
8. La Commissione pubblica , una volta disponibili, gli studi e le analisi pertinenti , tra cui le valutazioni d'impatto di cui al paragrafo 4, lettera b), utilizzati per l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile conformemente al presente regolamento. |
Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 5 bis |
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Durata e riparazione dei prodotti |
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1. Nel fissare le specifiche di progettazione ecocompatibile a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, la Commissione assicura che i fabbricanti non limitino la durabilità di un prodotto rendendolo prematuramente obsoleto, in particolare a causa della progettazione di una caratteristica specifica, dell'uso di materiali di consumo, di pezzi di ricambio o della mancata fornitura di aggiornamenti o accessori del software entro un periodo di tempo adeguato. |
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2. Nel fissare le specifiche di progettazione ecocompatibile a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, la Commissione assicura che i fabbricanti non limitino la riparabilità dei prodotti impedendo lo smontaggio dei componenti chiave o limitando l'accesso alle informazioni sulla riparazione e ai pezzi di ricambio esclusivamente ai riparatori autorizzati. |
Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Le specifiche di prestazione di cui al paragrafo 1 si basano sui parametri di prodotto di cui all'allegato I e includono, se del caso: |
2. Le specifiche di prestazione di cui al paragrafo 1 si basano sui parametri di prodotto pertinenti di cui all'allegato I e includono, se del caso: |
Emendamento 93
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Le specifiche di prestazione basate sul parametro di prodotto di cui all'allegato I, lettera f), non limitano la presenza di sostanze nei prodotti per motivi legati principalmente alla sicurezza chimica. |
3. Le specifiche di prestazione basate sul parametro di prodotto di cui all'allegato I, lettera f), non limitano la presenza di sostanze nei prodotti per motivi legati principalmente alla sicurezza chimica , a meno che non esista un rischio inaccettabile per la salute umana o per l'ambiente derivante dall'uso di una sostanza presente nel prodotto o nel suo componente all'atto dell'immissione sul mercato o durante le fasi successive del suo ciclo di vita . |
Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b – punto ii
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b – punto ii bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 96
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b – punto ii ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 97
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Le classi di prestazione corrispondono a miglioramenti significativi in termini statistici dei livelli di prestazione. |
Le classi di prestazione corrispondono a miglioramenti significativi in termini statistici dei livelli di prestazione e utilizzano come livello minimo le specifiche minime di prestazione stabilite conformemente all'articolo 6 . |
Emendamento 98
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. Se del caso, sulla base dei dati forniti nella valutazione d'impatto di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera b), gli obblighi di informazione sulla prestazione del prodotto relativa alla riparabilità assumono la forma di un punteggio di riparabilità per consentire agli utilizzatori finali di confrontare facilmente le prestazioni dei prodotti. La metodologia per valutare la riparabilità dei prodotti è sviluppata in base alle specificità delle categorie di prodotti e stabilita nel pertinente atto delegato adottato a norma dell'articolo 4. Tale atto delegato definisce inoltre il contenuto e la presentazione dell'etichetta contenente il punteggio di riparabilità, se del caso, conformemente all'articolo 14, utilizzando un linguaggio e pittogrammi chiari e di facile comprensione, al fine di evitare un sovraccarico di informazioni per i consumatori. |
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Se disponibile, la metodologia per valutare la riparabilità dei prodotti può includere altri aspetti pertinenti di un prodotto, quali la durabilità, l'affidabilità o la solidità, ed essere ulteriormente specificata nel pertinente atto delegato tenendo conto delle specificità della categoria di prodotto. |
Emendamento 99
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli obblighi di informazione di cui al paragrafo 1 consentono di tracciare tutte le sostanze che destano preoccupazione nell'intero ciclo di vita dei prodotti, a meno che tale tracciamento non sia già previsto da un altro atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 relativo ai prodotti in questione, e comprendono almeno quanto segue: |
Gli obblighi di informazione di cui al paragrafo 1 consentono di tracciare tutte le sostanze che destano preoccupazione presenti nel prodotto immesso sul mercato, secondo un approccio basato su soglie, nell'intero ciclo di vita dei prodotti, a meno che tale tracciamento non sia già previsto da un altro atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 relativo ai prodotti in questione, e comprendono almeno quanto segue: |
Emendamento 100
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 101
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 102
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera e
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 103
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
Le deroghe di cui al secondo comma, lettera c), possono essere concesse in base alla fattibilità tecnica o alla pertinenza del tracciamento delle sostanze che destano preoccupazione, alla necessità di proteggere informazioni commerciali riservate e in altri casi debitamente giustificati. |
Le deroghe di cui al secondo comma, lettera c), possono essere concesse in base alla fattibilità tecnica o alla pertinenza del tracciamento delle sostanze che destano preoccupazione, all'esistenza di metodi analitici per rilevarle e quantificarle, alla necessità di proteggere informazioni commerciali riservate e in altri casi debitamente giustificati. |
Emendamento 104
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 6 – comma 2 – lettera e
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 105
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 6 – comma 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
Le informazioni atte a garantire la tracciabilità delle sostanze ai sensi del paragrafo 5 sono riportate sul prodotto o sono accessibili tramite un vettore di dati incluso nel prodotto. |
Sono fornite informazioni essenziali relative alla salute, alla sicurezza e ai diritti degli utilizzatori finali, accessibili in forma fisica con il prodotto nonché tramite un vettore di dati incluso nel prodotto. |
Emendamento 106
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 6 – comma 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Le informazioni pertinenti ai fini di una decisione di acquisto informata sono fornite ai consumatori prima dell'acquisto di un prodotto. |
Emendamento 107
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 7 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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7 bis. Le informazioni da fornire conformemente agli obblighi di informazione sono fornite nel rispetto degli obblighi di accessibilità di cui alla direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis. (1a) |
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Emendamento 108
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli obblighi di informazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, prevedono che i prodotti possano essere immessi sul mercato o messi in servizio solo se è disponibile un passaporto del prodotto conformemente all'atto delegato applicabile adottato a norma degli articoli 4, 9 e 10. |
1. Gli obblighi di informazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, prevedono che i prodotti possano essere immessi sul mercato o messi in servizio solo se è disponibile un passaporto del prodotto conformemente all'atto delegato applicabile adottato a norma degli articoli 4, 9 e 10. Le informazioni contenute nel passaporto digitale del prodotto sono accurate, complete e aggiornate. |
Emendamento 109
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 110
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera f
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 111
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera g
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 112
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera h
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 113
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 114
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 115
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 116
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 117
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. L'operatore economico che immette il prodotto sul mercato fornisce ai rivenditori una copia digitale del vettore di dati per consentire loro di renderlo accessibile ai clienti che non possono accedere fisicamente al prodotto. L'operatore economico fornisce la copia digitale gratuitamente ed entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta del rivenditore . |
3. L'operatore economico che immette il prodotto sul mercato fornisce ai rivenditori e ai mercati online una copia digitale del vettore di dati per consentire loro di renderlo accessibile ai clienti che non possono accedere fisicamente al prodotto. L'operatore economico fornisce la copia digitale gratuitamente ed entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta. |
Emendamento 118
Proposta di regolamento
Articolo 10 – lettera a bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 119
Proposta di regolamento
Articolo 10 – lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 120
Proposta di regolamento
Articolo 10 – lettera b bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 121
Proposta di regolamento
Articolo 10 – lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 122
Proposta di regolamento
Articolo 12 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 12 bis |
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Piattaforma di confronto |
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1. Entro il [inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione istituisce e mantiene uno strumento online accessibile al pubblico che consenta ai portatori di interessi di confrontare le informazioni incluse nei passaporti dei prodotti conservati dall'operatore economico conformemente all'articolo 10, lettera c). Lo strumento è progettato in modo da garantire che i portatori di interessi possano cercare le informazioni in linea con i rispettivi diritti di accesso a norma dell'articolo 10, lettera b). |
Emendamento 123
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 124
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 125
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Se, in virtù di un obbligo di informazione, risulta necessario includere nell'etichetta la classe di prestazione di un prodotto di cui all'articolo 7, paragrafo 4, la configurazione dell'etichetta di cui al paragrafo 1, lettera b), consente ai clienti di confrontare facilmente le prestazioni del prodotto rispetto al pertinente parametro di prodotto e di scegliere i prodotti con prestazioni migliori. |
2. Se, in virtù di un obbligo di informazione, risulta necessario includere nell'etichetta la classe di prestazione di un prodotto di cui all'articolo 7, paragrafo 4, la configurazione dell'etichetta di cui al paragrafo 1, lettera b), è chiara e facilmente comprensibile e consente ai clienti di confrontare facilmente le prestazioni del prodotto rispetto al pertinente parametro di prodotto e di scegliere i prodotti con prestazioni migliori. |
Emendamento 126
Proposta di regolamento
Articolo 15
Testo della Commissione |
Emendamento |
Se gli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4 non esigono l'etichettatura dei prodotti , questi ultimi non possono essere immessi sul mercato o messi in servizio se recano o espongono etichette che possono indurre in errore o confondere i clienti rispetto alle etichette di cui all'articolo 14. |
I prodotti non sono immessi sul mercato o messi in servizio se recano o espongono etichette che possono indurre in errore o confondere i clienti rispetto alle etichette di cui all'articolo 14 , anche nei casi in cui gli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4 non stabiliscano che i prodotti debbano recare un'etichetta . |
Emendamento 127
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 128
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
La Commissione adotta e aggiorna periodicamente un piano di lavoro , di durata non inferiore a tre anni, che stabilisce un elenco di gruppi di prodotti per i quali intende definire specifiche di progettazione ecocompatibile conformemente al presente regolamento. L'elenco include gli aspetti del prodotto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, per i quali la Commissione intende adottare specifiche di progettazione ecocompatibile orizzontali stabilite ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma. |
La Commissione adotta un piano di lavoro e lo rende pubblico, unitamente ai documenti preparatori pertinenti. Il piano di lavoro stabilisce un elenco di gruppi di prodotti per i quali intende definire specifiche di progettazione ecocompatibile conformemente al presente regolamento e i calendari stimati per la loro definizione . L'elenco include gli aspetti del prodotto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, per i quali la Commissione intende adottare specifiche di progettazione ecocompatibile orizzontali stabilite ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma. Il piano di lavoro ha una durata di almeno tre anni ed è aggiornato periodicamente. |
Emendamento 129
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Nell'adottare o aggiornare il piano di lavoro di cui al primo comma, la Commissione tiene conto dei criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo e consulta il forum sulla progettazione ecocompatibile di cui all'articolo 17. |
Nell'adottare o aggiornare il piano di lavoro di cui al primo comma, la Commissione tiene conto dei criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo e consulta , entro un arco temporale ragionevole e adeguato, il forum sulla progettazione ecocompatibile di cui all'articolo 17. |
Emendamento 130
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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La Commissione presenta il progetto di piano di lavoro e il suo aggiornamento al Parlamento europeo prima della loro adozione. |
Emendamento 131
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Per il periodo 2024-2027, la Commissione prevede di dare priorità ai gruppi di prodotti seguenti nel primo piano di lavoro da adottare entro il ... [inserire la data corrispondente a tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]. Se uno dei seguenti gruppi di prodotti non è incluso nel piano di lavoro, la Commissione giustifica la propria decisione nel piano di lavoro: |
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Emendamento 132
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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L'assenza di specifiche di prestazione e obblighi di informazione adeguati in materia di impronta ambientale e di carbonio per il cemento a norma del [prossimo regolamento che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011 (2022/0094 COD)] entro il 2027 comporta l'inclusione del cemento tra le categorie di prodotti prioritari nel successivo piano di lavoro di cui al presente regolamento. |
Emendamento 133
Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
La Commissione provvede affinché, nello svolgimento delle sue attività, sia rispettata una partecipazione equilibrata di rappresentanti degli Stati membri e di tutte le parti interessate dal prodotto o gruppo di prodotti, come l'industria, tra cui PMI e artigiani, sindacati, commercianti, dettaglianti, importatori, gruppi per la tutela ambientale e organizzazioni dei consumatori . Queste parti contribuiscono in particolare a definire le specifiche di progettazione ecocompatibile, a esaminare l'efficacia dei meccanismi stabiliti per la vigilanza del mercato e a valutare le misure di autoregolamentazione . |
La Commissione provvede affinché, nello svolgimento delle sue attività, sia rispettata una partecipazione equilibrata di rappresentanti degli Stati membri e di tutte le parti interessate dal prodotto o gruppo di prodotti, come l'industria, tra cui PMI , imprese sociali e artigiani, operatori per la gestione dei rifiuti, organizzazioni di normazione, sindacati e associazioni , commercianti, dettaglianti, importatori, organizzazioni per la tutela ambientale , organizzazioni dei consumatori , ricercatori e altri esperti . |
Emendamento 134
Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Le parti di cui al primo comma contribuiscono in particolare a definire le specifiche di progettazione ecocompatibile, a esaminare l'efficacia dei meccanismi stabiliti per la vigilanza del mercato e a valutare le misure di autoregolamentazione. |
Emendamento 135
Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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La Commissione pubblica sul suo sito web le riunioni previste a breve del "forum sulla progettazione ecocompatibile", garantendo che le parti interessate siano informate in tempo utile prima dello svolgimento di una consultazione. |
Emendamento 136
Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma 2 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Il forum sulla progettazione ecocompatibile svolge le sue attività in totale trasparenza. La Commissione pubblica sul suo sito web le conclusioni adottate e i processi verbali delle riunioni del forum sulla progettazione ecocompatibile e tutti gli altri documenti pertinenti. |
Emendamento 137
Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma 2 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Il forum sulla progettazione ecocompatibile può chiedere alla Commissione di elaborare specifiche di progettazione ecocompatibile per un gruppo di prodotti particolare. La Commissione prende in considerazione tale richiesta. |
Emendamento 138
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Due o più operatori economici possono presentare alla Commissione una misura di autoregolamentazione volta a stabilire le specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti in alternativa a un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4. Gli operatori forniscono prove attestanti che i criteri di cui al paragrafo 3, lettere da a) a e), sono soddisfatti. Per quanto riguarda il paragrafo 3, lettera a), le prove consistono in un'analisi tecnica, ambientale ed economica strutturata che motivi le specifiche di progettazione ecocompatibile e gli obiettivi della misura di autoregolamentazione e che valuti l'impatto delle specifiche di progettazione ecocompatibile definite nella misura di autoregolamentazione. |
1. Due o più operatori economici possono presentare alla Commissione una misura di autoregolamentazione volta a stabilire le specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti in alternativa a un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 se i prodotti non sono inclusi nel piano di lavoro . Gli operatori forniscono prove attestanti che i criteri di cui al paragrafo 3, lettere da a) a e), sono soddisfatti. Per quanto riguarda il paragrafo 3, lettera a), le prove consistono in un'analisi tecnica, ambientale ed economica strutturata che motivi le specifiche di progettazione ecocompatibile e gli obiettivi della misura di autoregolamentazione e che valuti l'impatto delle specifiche di progettazione ecocompatibile definite nella misura di autoregolamentazione. |
Emendamento 139
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
La misura di autoregolamentazione contiene le informazioni seguenti: |
La misura di autoregolamentazione presentata a norma del paragrafo 1 contiene le informazioni seguenti: |
Emendamento 140
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 141
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 142
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 143
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 144
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 – comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Le informazioni di cui al presente paragrafo sono costantemente aggiornate e consultabili su un sito web accessibile al pubblico. |
Le informazioni di cui al presente paragrafo sono costantemente aggiornate e consultabili su un sito web della Commissione accessibile al pubblico. Gli operatori economici notificano senza indugio alla Commissione le eventuali modifiche apportate alla misura di autoregolamentazione, in particolare le modifiche riguardanti i firmatari. |
Emendamento 145
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
La Commissione valuta la misura di autoregolamentazione proposta e, se necessario, chiede il parere scientifico delle agenzie decentrate dell'Unione. Sulla base della valutazione, la Commissione stabilisce se la misura costituisce una valida alternativa a un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 qualora siano soddisfatti i criteri seguenti: |
La Commissione valuta la misura di autoregolamentazione proposta e, se necessario, chiede il parere scientifico delle agenzie decentrate dell'Unione. La Commissione consulta inoltre il forum sulla progettazione ecocompatibile in merito alla misura di autoregolamentazione presentata a norma del paragrafo 1. Sulla base della valutazione, la Commissione stabilisce se la misura costituisce una valida alternativa a un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 qualora siano soddisfatti i criteri seguenti: |
Emendamento 146
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 147
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
La Commissione adotta un atto di esecuzione contenente l'elenco delle misure di autoregolamentazione considerate valide alternative a un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 67, paragrafo 2. |
La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 66 contenente l'elenco delle misure di autoregolamentazione considerate valide alternative a un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4. Tale atto delegato è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 67, paragrafo 2. |
Emendamento 148
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. La Commissione può imporre in qualsiasi momento ai firmatari di una misura di autoregolamentazione di presentarne una versione riveduta e aggiornata in considerazione degli sviluppi tecnologici o di mercato riguardanti il gruppo di prodotti o se ha motivo di ritenere che i criteri di cui al paragrafo 3 non siano più soddisfatti. |
4. La Commissione può imporre in qualsiasi momento ai firmatari di una misura di autoregolamentazione di presentarne una versione riveduta e aggiornata in considerazione degli sviluppi tecnologici o di mercato riguardanti il gruppo di prodotti o se ha motivo di ritenere che i criteri di cui al paragrafo 3 non siano più soddisfatti. I firmatari presentano una versione riveduta e aggiornata di tale misura entro tre mesi dalla richiesta della Commissione. |
Emendamento 149
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Una volta che una misura di autoregolamentazione è stata elencata in un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 3, secondo comma, i firmatari della misura riferiscono alla Commissione, a intervalli regolari stabiliti nell'atto di esecuzione , in merito ai progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi delle misure di autoregolamentazione e per dimostrare che i criteri di cui al paragrafo 3, lettere da a) a e), continuano a essere soddisfatti. Tali relazioni sono anche messe a disposizione su un sito web accessibile al pubblico. |
5. Una volta che una misura di autoregolamentazione è stata elencata in un atto delegato adottato a norma del paragrafo 3, secondo comma, i firmatari della misura riferiscono alla Commissione, a intervalli regolari stabiliti nell'atto delegato , in merito ai progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi delle misure di autoregolamentazione e per dimostrare che i criteri di cui al paragrafo 3, lettere da a) a e), continuano a essere soddisfatti. Se un firmatario non rispetta le prescrizioni della misura di autoregolamentazione, adotta una misura correttiva. L'ispettore indipendente notifica alla Commissione la non conformità di un firmatario. Le relazioni sullo stato di avanzamento, comprese le relazioni di conformità elaborate dall'ispettore indipendente, le notifiche di non conformità e le corrispondenti azioni correttive sono messe a disposizione su un sito web della Commissione accessibile al pubblico. |
Emendamento 150
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Se la Commissione ritiene, sulla base delle informazioni ricevute a norma del paragrafo 4 o 5, che una misura di autoregolamentazione non soddisfi più i criteri di cui al paragrafo 3, la cancella dall'elenco di cui al suddetto paragrafo. In tali casi la Commissione può decidere di adottare specifiche di progettazione ecocompatibile applicabili al prodotto oggetto della misura di autoregolamentazione. |
6. Se la Commissione ritiene, sulla base delle informazioni ricevute a norma del paragrafo 2, 4 o 5, che una misura di autoregolamentazione non soddisfi più i criteri di cui al paragrafo 3, la cancella dall'elenco di cui al suddetto paragrafo. In tali casi la Commissione può decidere di adottare specifiche di progettazione ecocompatibile applicabili al prodotto oggetto della misura di autoregolamentazione. |
Emendamento 151
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Nei programmi di cui possono beneficiare le PMI, la Commissione tiene conto delle iniziative che aiutano le PMI a integrare aspetti della sostenibilità ambientale, tra cui l'efficienza energetica, nella loro catena del valore. |
1. Nei programmi di cui possono beneficiare le microimprese e le PMI, la Commissione tiene conto delle iniziative che aiutano le microimprese e le PMI a integrare aspetti della sostenibilità ambientale, tra cui l'efficienza energetica, nella loro catena del valore. |
Emendamento 152
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Nell'adottare atti delegati in applicazione dell'articolo 4, la Commissione fornisce, se del caso, a corredo di tali atti gli orientamenti riguardanti le specificità delle PMI attive nel settore del prodotto o del gruppo di prodotti al fine di facilitare l'applicazione del presente regolamento da parte delle PMI. |
2. Nell'adottare atti delegati in applicazione dell'articolo 4, la Commissione fornisce, se del caso, a corredo di tali atti gli orientamenti riguardanti le specificità delle microimprese e delle PMI attive nel settore del prodotto o del gruppo di prodotti al fine di facilitare l'applicazione del presente regolamento da parte delle microimprese e delle PMI. Nell'elaborare gli orientamenti, la Commissione consulta le organizzazioni rappresentative delle microimprese e delle PMI. |
Emendamento 153
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri adottano misure appropriate per aiutare le PMI ad applicare le specifiche di progettazione ecocompatibile definite negli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4. |
Gli Stati membri adottano misure appropriate per aiutare le microimprese e le PMI ad applicare le specifiche di progettazione ecocompatibile definite negli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4. Nell'elaborare tali misure, gli Stati membri consultano le organizzazioni rappresentative delle microimprese e delle PMI. |
Emendamento 154
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Le misure assicurano quanto meno la presenza di sportelli unici o meccanismi simili volti ad accrescere la consapevolezza delle PMI riguardo a tali specifiche e a creare opportunità di collaborazione in rete che permettano loro di adattarvisi. |
Le misure assicurano quanto meno la presenza di sportelli unici o meccanismi simili volti ad accrescere la consapevolezza delle microimprese e delle PMI riguardo a tali specifiche e a creare opportunità di collaborazione in rete che permettano loro di adattarvisi. Tali misure comprendono quanto meno meccanismi specifici volti a facilitare la conformità alle prescrizioni di cui agli articoli da 8 a 12 bis e allo svolgimento di valutazioni del ciclo di vita. |
Emendamento 155
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 3 – lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 156
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 157
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 158
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
L'operatore economico pubblica tali informazioni su un sito web di libero accesso o le rende pubbliche in altro modo in attesa che un atto delegato adottato a norma del paragrafo 3 diventi applicabile alla categoria di prodotti di consumo invenduti di cui si è disfatto. |
L'operatore economico pubblica tali informazioni su un sito web di libero accesso della Commissione in attesa che un atto delegato adottato a norma del paragrafo 3 diventi applicabile alla categoria di prodotti di consumo invenduti di cui si è disfatto. |
Emendamento 159
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano il formato per la divulgazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, compresi il tipo o la categoria e le modalità di verifica delle informazioni. |
La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscano il formato per la divulgazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, compresi il tipo o la categoria e le modalità di verifica delle informazioni. |
Emendamento 160
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 – comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 66 al fine di integrare il presente regolamento imponendo agli operatori economici il divieto di distruggere i prodotti di consumo invenduti nell'Unione se la distruzione di prodotti appartenenti a un determinato gruppo ha un impatto ambientale significativo . |
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 66 al fine di integrare il presente regolamento imponendo agli operatori economici il divieto di distruggere i prodotti di consumo invenduti se la distruzione di prodotti appartenenti a un determinato gruppo ha un impatto ambientale non trascurabile . |
Emendamento 161
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Sulla base delle informazioni fornite a norma del paragrafo 1, entro il ... [inserire la data corrispondente a due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] e, successivamente, ogni tre anni, la Commissione pubblica una relazione sulla distruzione dei beni invenduti. In tale relazione la Commissione individua i prodotti per i quali ritiene necessario adottare un atto delegato che vieti la distruzione dei beni invenduti. |
Emendamento 162
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 163
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 164
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 165
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera d bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 166
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 167
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 6 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
6 bis. La Commissione provvede affinché gli operatori economici dispongano di un tempo sufficiente per adeguarsi alle nuove prescrizioni. |
Emendamento 168
Proposta di regolamento
Articolo 20 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 20 bis |
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1. Un anno dopo il ... [inserire la data dell'entrata in vigore del presente regolamento], la distruzione dei prodotti di consumo invenduti da parte degli operatori economici è vietata per le seguenti categorie di prodotti: |
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2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 66 al fine di integrare il presente regolamento per stabilire talune deroghe ai divieti di cui al paragrafo 1, ove ciò sia opportuno tenendo conto dei seguenti elementi: |
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3. Se i prodotti invenduti sono distrutti in virtù di una deroga di cui al paragrafo 2, l'operatore economico responsabile pubblica su un sito web di libero accesso o provvede a rendere pubblico in altro modo: |
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Le modalità e il formato per la divulgazione delle informazioni stabiliti nell'atto di esecuzione adottato conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, si applicano alle informazioni da divulgare a norma del presente paragrafo, a meno che l'atto delegato adottato conformemente al paragrafo 2 non disponga altrimenti. |
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4. Il presente articolo non si applica alle PMI. |
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La Commissione può tuttavia prevedere, negli atti delegati adottati conformemente al paragrafo 2, che il divieto di distruzione dei prodotti di consumo invenduti di cui al paragrafo 1 o l'obbligo di divulgazione di cui al paragrafo 3 si applichi: |
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Emendamento 169
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione UE di conformità per un periodo di 10 anni dalla data di immissione sul mercato o di messa in servizio del prodotto. Gli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4 possono prevedere un periodo superiore o inferiore a 10 anni in considerazione della natura dei prodotti o delle specifiche in questione. |
3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione UE di conformità per un periodo di 10 anni dalla data di immissione sul mercato o di messa in servizio del prodotto. Gli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4 possono prevedere un periodo superiore o inferiore a 10 anni in considerazione della natura dei prodotti , della complessità delle informazioni da fornire o delle specifiche in questione. |
Emendamento 170
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 7
Testo della Commissione |
Emendamento |
7. I fabbricanti assicurano che un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 sia accompagnato da istruzioni che consentono ai consumatori e ad altri utilizzatori finali di montare, installare, far funzionare, conservare, fare la manutenzione, riparare e smaltire il prodotto in modo sicuro, in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori e altri utilizzatori finali stabilita dallo Stato membro. Le istruzioni sono chiare, comprensibili e leggibili e includono almeno le informazioni specificate negli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4 e dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), punto ii). |
7. I fabbricanti assicurano che un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 sia accompagnato da istruzioni in formato digitale che consentono ai consumatori e ad altri utilizzatori finali di montare, installare, far funzionare, conservare, fare la manutenzione, riparare e smaltire il prodotto in modo sicuro, in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori e altri utilizzatori finali stabilita dallo Stato membro. Le istruzioni sono chiare, comprensibili e leggibili e includono almeno le informazioni specificate negli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4 e dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), punto ii). Gli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4 specificano inoltre il periodo durante il quale tali istruzioni sono rese accessibili online. Tale periodo non è inferiore a 10 anni dopo l'immissione del prodotto sul mercato. |
Emendamento 171
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 7 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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7 bis. Nel fornire le istruzioni di cui al paragrafo 7, il fabbricante le presenta in un formato che consenta di scaricarle e salvarle su un dispositivo elettronico in modo che il consumatore o l'utilizzatore finale possa accedervi in qualsiasi momento. |
Emendamento 172
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 7 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
7 ter. Su richiesta del consumatore o di un altro utilizzatore finale al momento dell'acquisto o fino a sei mesi dopo tale acquisto, il fabbricante fornisce gratuitamente le istruzioni in formato cartaceo. |
Emendamento 173
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 7 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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7 quater. Gli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4 possono specificare, in casi debitamente giustificati, che talune informazioni concise facenti parte delle istruzioni di cui al paragrafo 7 del presente articolo possono essere fornite in formato cartaceo. |
Emendamento 174
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 8 – comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 da essi immesso sul mercato o messo in servizio non sia conforme alle prescrizioni definite nell'atto delegato adottano immediatamente le misure correttive necessarie per renderlo conforme , ritirarlo o richiamarlo, secondo i casi. |
I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 da essi immesso sul mercato o messo in servizio non sia conforme alle prescrizioni definite nell'atto delegato adottano senza indebito ritardo le misure correttive necessarie per renderlo conforme o per ritirarlo o richiamarlo immediatamente , secondo i casi. |
Emendamento 175
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 8 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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8 bis. I fabbricanti istituiscono canali di comunicazione accessibili al pubblico, come ad esempio un numero di telefono, un indirizzo elettronico o una sezione dedicata del loro sito web, tenendo conto delle esigenze di accessibilità per le persone con disabilità, in modo da consentire agli utilizzatori finali di presentare reclami o preoccupazioni in merito alla potenziale non conformità dei prodotti. |
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I fabbricanti adottano le misure appropriate qualora ritengano che vi sia un caso di non conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento e ne informano le autorità di vigilanza del mercato. I fabbricanti tengono un registro dei reclami e delle preoccupazioni solo per il tempo necessario ai fini del presente regolamento e lo mettono a disposizione su richiesta di un'autorità di vigilanza del mercato. |
Emendamento 176
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 9 – comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto, compresa la documentazione tecnica, in una lingua che può essere facilmente compresa dall'autorità. Tali informazioni e documentazione sono fornite in formato cartaceo o elettronico. I documenti sono messi a disposizione entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta dell'autorità nazionale competente. |
I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto, compresa la documentazione tecnica, in una lingua che può essere facilmente compresa dall'autorità. Tali informazioni e documentazione sono fornite in formato cartaceo o elettronico. I documenti sono messi a disposizione quanto prima e al più tardi entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta dell'autorità nazionale competente. |
Emendamento 177
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 178
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Gli importatori assicurano che il prodotto sia accompagnato da istruzioni che consentano al consumatore di montare, installare, far funzionare, conservare, fare la manutenzione, riparare e smaltire il prodotto, in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori e altri utilizzatori finali stabilita dallo Stato membro. Le istruzioni sono chiare, comprensibili e leggibili e includono almeno le informazioni specificate negli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4. |
4. Gli importatori assicurano che il prodotto sia accompagnato da istruzioni che consentano al consumatore di montare, installare, far funzionare, conservare, fare la manutenzione, riparare e smaltire il prodotto, in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori e altri utilizzatori finali stabilita dallo Stato membro. Le istruzioni sono chiare, comprensibili e leggibili e includono almeno le informazioni specificate negli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4. Gli obblighi di cui all'articolo 21, paragrafi 7 bis e 7 ter, si applicano per analogia. |
Emendamento 179
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 6 – comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 da essi immesso sul mercato o messo in servizio non sia conforme alle prescrizioni definite in tale atto adottano immediatamente le misure correttive necessarie per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo, secondo i casi. |
Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 da essi immesso sul mercato o messo in servizio non sia conforme alle prescrizioni definite in tale atto adottano senza indebito ritardo le misure correttive necessarie per renderlo conforme, ovvero per ritirarlo o richiamarlo immediatamente , secondo i casi. |
Emendamento 180
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 8 – comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, le forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto, compresa la documentazione tecnica, in una lingua che può essere facilmente compresa dall'autorità. Tali informazioni e documentazione sono fornite in formato cartaceo o elettronico. I documenti sono messi a disposizione entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta dell'autorità competente dello Stato membro. |
Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, le forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto, compresa la documentazione tecnica, in una lingua che può essere facilmente compresa dall'autorità. Tali informazioni e documentazione sono fornite in formato cartaceo o elettronico. I documenti sono messi a disposizione quanto prima e al più tardi entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta dell'autorità competente dello Stato membro. |
Emendamento 181
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 182
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3 – lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 183
Proposta di regolamento
Articolo 25 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 25 bis |
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Obblighi dei fornitori |
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I fornitori di una sostanza, di una miscela o di un articolo comunicano gratuitamente agli operatori economici tutte le informazioni pertinenti al fine di agevolare la loro conformità alle specifiche di prestazione e agli obblighi di informazione di cui al presente regolamento. |
Emendamento 184
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 4 – lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 185
Proposta di regolamento
Articolo 29 – titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
Obblighi dei mercati online e dei motori di ricerca online |
Obblighi dei mercati online |
Emendamento 186
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. La cooperazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1020, per quanto riguarda i mercati online e ai fini del presente regolamento, consiste in particolare nel: |
1. I mercati online cooperano, ai fini del presente regolamento, con le autorità di vigilanza del mercato, su richiesta delle autorità di vigilanza del mercato e in casi specifici, al fine di agevolare qualsiasi azione intrapresa per eliminare o, qualora ciò non fosse possibile, attenuare i rischi presentati da un prodotto che è, o è stato messo, in vendita online attraverso i loro servizi. |
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Emendamento 187
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2 – comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Ai fini delle prescrizioni di cui all'[articolo 22, paragrafo 7,] del regolamento (UE) .../... [legge sui servizi digitali], i mercati online progettano e organizzano le loro interfacce online in modo da consentire ai rivenditori di adempiere gli obblighi di cui all'articolo 25 e agli operatori economici di adempiere gli obblighi di cui all'articolo 30, paragrafo 1, del presente regolamento. |
soppresso |
Emendamento 188
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2 – comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Le informazioni devono poter essere fornite per ciascun prodotto offerto e visualizzate o rese comunque facilmente accessibili ai clienti nell'elenco dei prodotti. |
soppresso |
Emendamento 189
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2 – comma 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
In particolare, se gli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4 prevedono che i messaggi pubblicitari visivi online di determinati prodotti siano accompagnati da informazioni elettroniche online da visualizzare sul dispositivo di visualizzazione, i mercati online consentono ai rivenditori di mostrare tali informazioni. Questo obbligo si applica anche ai motori di ricerca online e ad altre piattaforme online che forniscono messaggi pubblicitari visivi online per i prodotti in questione. |
soppresso |
Emendamento 190
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) 2019/1020, gli Stati membri conferiscono alle rispettive autorità di vigilanza del mercato, per tutti i prodotti disciplinati da un atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4, il potere di ordinare a un mercato online di rimuovere dalla sua interfaccia online un contenuto illegale specifico che si riferisce a un prodotto non conforme, di disabilitarne l'accesso o di mostrare un avvertimento esplicito per gli utilizzatori finali quando vi accedono. Tali ordini sono conformi all'[articolo 8, paragrafo 1,] del regolamento (UE) .../... [legge sui servizi digitali]. |
3. Conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) 2019/1020, gli Stati membri conferiscono alle rispettive autorità di vigilanza del mercato, per quanto riguarda un contenuto specifico che si riferisce a un'offerta di un prodotto non conforme alle specifiche di cui al presente regolamento, il potere di emettere un ordine che imponga ai fornitori dei mercati online di rimuovere dalla loro interfaccia online tale contenuto , di disabilitarne l'accesso o di mostrare un avvertimento esplicito per gli utilizzatori finali quando vi accedono. Tali ordini sono conformi all'[articolo 8, paragrafo 1,] del regolamento (UE) .../... [legge sui servizi digitali]. |
Emendamento 191
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. I mercati online adottano le misure necessarie per ricevere e trattare gli ordini di cui al paragrafo 3 in conformità dell'[articolo 8] del regolamento (UE) .../... [legge sui servizi digitali]. |
soppresso |
Emendamento 192
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5 – comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Ogni mercato online stabilisce un unico punto di contatto che consenta la comunicazione diretta con le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri ai fini della conformità al presente regolamento e agli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4. |
Ogni mercato online stabilisce un unico punto di contatto , oppure ne designa uno esistente, che consenta la comunicazione diretta con le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri ai fini della conformità al presente regolamento e agli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4 e che permetta ai consumatori di comunicare con essi in modo rapido e diretto in relazione alle specifiche di progettazione ecocompatibile . |
Emendamento 193
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5 – comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il punto di contatto può essere lo stesso punto di contatto di cui all'[articolo 20, paragrafo 1,] del regolamento (UE) .../... [regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti] o di cui all'[articolo 10, paragrafo 1,] del regolamento (UE) .../... [legge sui servizi digitali] . |
Il punto di contatto può essere lo stesso punto di contatto di cui all'[articolo 20, paragrafo 1,] del regolamento (UE) .../... [regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti] o di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2022/2065 . |
Emendamento 194
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 195
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
Nell'imporre ai fabbricanti, ai loro mandatari o agli importatori di rendere disponibili in formato digitale parti della documentazione tecnica relativa al prodotto ai sensi dell'articolo 4, terzo comma, lettera a), la Commissione tiene conto dei criteri seguenti: |
Nell'imporre , su richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, ai fabbricanti, ai loro mandatari o agli importatori di rendere disponibili in formato digitale parti della documentazione tecnica relativa al prodotto ai sensi dell'articolo 4, terzo comma, lettera a), la Commissione tiene conto dei criteri seguenti: |
Emendamento 196
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 197
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 198
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 4 – comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli aggiornamenti del software o del firmware non comportano un peggioramento delle prestazioni del prodotto rispetto a uno dei parametri di prodotto regolamentati negli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4 da cui i prodotti sono disciplinati o un peggioramento delle prestazioni funzionali dal punto di vista dell'utilizzatore, misurate in base al metodo di prova impiegato per la valutazione della conformità, salvo consenso esplicito dell'utilizzatore prima dell'aggiornamento. Se l'aggiornamento non è accettato le prestazioni non risultano in alcun modo modificate. |
Gli aggiornamenti del software o del firmware non comportano un peggioramento significativo delle prestazioni del prodotto rispetto a uno dei parametri di prodotto regolamentati negli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4 da cui i prodotti sono disciplinati o un peggioramento delle prestazioni funzionali dal punto di vista dell'utilizzatore, misurate in base al metodo di prova impiegato per la valutazione della conformità, salvo consenso esplicito dell'utilizzatore prima dell'aggiornamento. Se l'aggiornamento non è accettato le prestazioni non risultano in alcun modo modificate. |
Emendamento 199
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 67, paragrafo 3. |
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 67, paragrafo 3. Qualora un organismo europeo di normazione adotti una norma armonizzata e la proponga alla Commissione in vista della pubblicazione del suo riferimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione valuta le norme armonizzate conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012. Quando un riferimento a una norma armonizzata è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione abroga gli atti di esecuzione o le parti di tali atti che contengono le stesse specifiche di progettazione ecocompatibile. |
Emendamento 200
Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le prescrizioni di cui all'articolo 4, terzo comma, lettera h), relative agli appalti pubblici aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici, definite all'articolo 2, punto 1), della direttiva 2014/24/UE o all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, o dagli enti aggiudicatori, definiti all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, possono assumere la forma di specifiche tecniche obbligatorie, criteri di selezione, criteri di aggiudicazione, clausole di esecuzione dell'appalto od obiettivi, secondo i casi. |
1. Fatte salve le direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, le prescrizioni di cui all'articolo 4, terzo comma, lettera h), relative agli appalti pubblici aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici, definite all'articolo 2, punto 1), della direttiva 2014/24/UE o all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, o dagli enti aggiudicatori, definiti all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, assumono la forma di specifiche tecniche obbligatorie, criteri di selezione, criteri di aggiudicazione, clausole di esecuzione dell'appalto od obiettivi, secondo i casi. |
Emendamento 201
Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Gli Stati membri, insieme alla Commissione, forniscono assistenza alle amministrazioni aggiudicatrici nazionali ai fini del miglioramento delle competenze e della riqualificazione del personale responsabile degli appalti pubblici verdi. |
Emendamento 202
Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 2 – lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 203
Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Fatto salvo l'articolo 13 del regolamento (UE) 2019/1020, ogni Stato membro stila, almeno ogni due anni, un piano d'azione che delinea le attività di vigilanza del mercato previste per assicurare lo svolgimento di opportuni controlli in misura adeguata in relazione al presente regolamento e agli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4. Ogni Stato membro stila il primo di tali piani d'azione entro il [16 luglio 2024]. |
Fatto salvo l'articolo 13 del regolamento (UE) 2019/1020, ogni Stato membro stila, almeno ogni due anni, un piano d'azione che delinea le attività di vigilanza del mercato previste per assicurare lo svolgimento di opportuni controlli , compresi controlli fisici e di laboratorio basati su campioni adeguati, in misura adeguata in relazione al presente regolamento e agli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4. Ogni Stato membro stila il primo di tali piani d'azione entro il [16 luglio 2024]. |
Emendamento 204
Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 205
Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 206
Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La natura e il numero dei controlli previsti in applicazione del paragrafo 1, lettera b), sono proporzionati ai criteri obiettivi utilizzati per individuare le priorità in conformità del paragrafo 2. |
3. La natura e il numero dei controlli previsti in applicazione del paragrafo 1, lettera b), sono proporzionati ai criteri obiettivi utilizzati per individuare le priorità in conformità del paragrafo 2. Per le categorie di prodotti identificate come ad alto rischio di non conformità, le autorità di vigilanza del mercato intendono tali controlli come comprensivi di controlli fisici e di laboratorio basati su campioni adeguati. |
Emendamento 207
Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Al fine di assicurare la vigilanza del mercato in relazione al presente regolamento e agli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4, gli Stati membri garantiscono che le rispettive autorità di vigilanza del mercato dispongano delle risorse necessarie, comprese risorse di bilancio e di altro tipo sufficienti, quali un numero sufficiente di membri del personale competenti, competenze specialistiche, procedure e altre disposizioni necessarie per il corretto svolgimento delle loro funzioni. |
Emendamento 208
Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 5 – comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
La Commissione può adottare atti di esecuzione recanti l'elenco minimo dei prodotti o delle prescrizioni che gli Stati membri devono considerare prioritari per la vigilanza del mercato a norma del paragrafo 1, lettera a). |
La Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 66 per integrare il presente regolamento recanti l'elenco dei prodotti o delle prescrizioni che gli Stati membri devono includere come prioritari per la vigilanza del mercato a norma del paragrafo 1, lettera a). |
Emendamento 209
Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 5 – comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 67, paragrafo 2. |
soppresso |
Emendamento 210
Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 211
Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le autorità di vigilanza del mercato inseriscono nel sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020 le informazioni sulla natura e gravità di ogni sanzione irrogata per la non conformità al presente regolamento. |
1. Le autorità di vigilanza del mercato inseriscono nel sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020 le informazioni sul numero e sulla natura dei controlli effettuati, nonché sulla natura e gravità di ogni sanzione irrogata per la non conformità al presente regolamento. |
Emendamento 212
Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La Commissione pubblica la relazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo nel sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020 e rende pubblica una sintesi della relazione. |
3. La Commissione pubblica la relazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo nel sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020 e rende pubblica sia una sintesi della relazione , sia la relazione stessa . |
Emendamento 213
Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 214
Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 1 – comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Se, nel corso di tale valutazione, riscontrano che il prodotto non è conforme alle prescrizioni stabilite negli atti delegati applicabili adottati a norma dell'articolo 4, le autorità di vigilanza del mercato impongono senza indugio all'operatore economico di porre fine alla non conformità adottando azioni correttive appropriate e proporzionate entro un periodo di tempo ragionevole prescritto dalle autorità di vigilanza del mercato e proporzionato alla natura e, se del caso, al grado della non conformità. L'azione correttiva che l'operatore economico è tenuto a prendere può includere le azioni di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1020. |
Se, nel corso di tale valutazione, riscontrano che il prodotto non è conforme alle prescrizioni stabilite negli atti delegati applicabili adottati a norma dell'articolo 4, le autorità di vigilanza del mercato impongono senza indugio all'operatore economico di porre fine alla non conformità adottando azioni correttive appropriate e proporzionate entro un periodo di tempo ragionevole prescritto dalle autorità di vigilanza del mercato e proporzionato alla natura e, se del caso, al grado della non conformità. L'azione correttiva che l'operatore economico è tenuto a prendere può includere almeno le azioni di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1020. |
Emendamento 215
Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 11, paragrafo 4, all'articolo 20, paragrafo 3, e all'articolo 61, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di sei anni a decorrere dal [ un mese dopo l'entrata in vigore del presente atto]. La Commissione redige una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sei anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si opponga a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. |
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 11, paragrafo 4, all'articolo 20, paragrafo 3, e all'articolo 61, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [ data di entrata in vigore del presente atto]. La Commissione redige una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si opponga a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. |
Emendamento 216
Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La delega di potere di cui all'articolo 4, all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 11, paragrafo 4, all'articolo 20, paragrafo 3, e all'articolo 61 , paragrafo1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
3. La delega di potere di cui all'articolo 4, all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 11, paragrafo 4, all'articolo 20, paragrafo 3, e all'articolo 60 , paragrafo1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
Emendamento 217
Proposta di regolamento
Articolo 68
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive , tenendo conto del grado di non conformità e del numero di unità di prodotti non conformi immessi sul mercato dell'Unione . Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro [un anno dalla data di applicazione del presente regolamento] e notificano immediatamente qualsiasi successiva modifica ad esse apportata. |
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro [un anno dalla data di applicazione del presente regolamento] e notificano immediatamente qualsiasi successiva modifica ad esse apportata. |
Emendamento 218
Proposta di regolamento
Articolo 68 – comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Nel determinare il tipo e il livello delle sanzioni da imporre in caso di violazioni, le autorità competenti degli Stati membri tengono conto dei seguenti criteri: |
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Emendamento 219
Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli Stati membri sono quanto meno in grado di imporre le seguenti sanzioni in caso di violazione del presente regolamento: |
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Emendamento 220
Proposta di regolamento
Articolo 69 – titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
Valutazione |
Monitoraggio e valutazione |
Emendamento 221
Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo -1 (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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-1. La Commissione compila dati pertinenti sui prodotti e i gruppi di prodotti soggetti alle specifiche per la progettazione ecocompatibile, comprese le impronte del loro ciclo di vita, le impronte ambientali, di carbonio e dei materiali, al fine di valutare i miglioramenti della sostenibilità ambientale di tali prodotti. Sulla base di tali dati, la Commissione pubblica una relazione annuale. |
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La Commissione effettua periodicamente, e almeno una volta ogni 3 anni dopo l'adozione delle specifiche per la progettazione ecocompatibile, una valutazione di tali specifiche al fine di individuare la necessità di eventuali riesami. |
Emendamento 222
Proposta di regolamento
Articolo 69 – comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Non prima del termine di [ otto anni dalla data di applicazione del presente regolamento] la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e del suo contributo al funzionamento del mercato interno e al miglioramento della sostenibilità ambientale dei prodotti. La Commissione presenta una relazione sui principali risultati al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per predisporre tale relazione. |
Entro [ sei anni dalla data di applicazione del presente regolamento] e successivamente ogni sei anni, la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e del suo contributo al funzionamento del mercato interno e al miglioramento della sostenibilità ambientale dei prodotti. La Commissione valuta inoltre il ricorso alle esenzioni per i prodotti di seconda mano importati o i gruppi di prodotti previsti dagli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4 del presente regolamento . |
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Entro il [inserire la data corrispondente a 4 anni dopo la data di applicazione del presente regolamento], la Commissione valuta l'inclusione degli obblighi di sostenibilità sociale e di dovuta diligenza nell'ambito di applicazione del presente regolamento. |
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La Commissione presenta una relazione sui principali risultati al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni e la rende pubblica. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per predisporre tale relazione. |
Emendamento 223
Proposta di regolamento
Articolo 69 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 69 bis |
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Rimedi in caso di non conformità |
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1. In caso di non conformità di un prodotto alle specifiche di progettazione ecocompatibile, il prodotto è considerato non conforme al contratto di vendita ai sensi dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2019/771 e ai consumatori è conferito il diritto di ricorso alle condizioni di cui all'articolo 13 della presente direttiva, a prescindere dal superamento dei termini di cui all'articolo 10 della presente direttiva. |
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2. La commercializzazione o l'offerta in vendita di un prodotto non conforme alle specifiche di progettazione ecocompatibile è considerata una pratica commerciale sleale ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2005/29/UE e conferisce pertanto ai consumatori il diritto di ricorso a norma dell'articolo 11 bis di tale direttiva. |
Emendamento 224
Proposta di regolamento
Considerando 69 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 69 ter |
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Modifica della direttiva (UE) 2020/1828 |
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Il punto (27) dell'allegato I della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio1bis è sostituito dal seguente: (1a) |
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Emendamento 225
Proposta di regolamento
Allegato I – parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
È possibile utilizzare , secondo il caso, i parametri seguenti, integrandoli ove necessario con altri parametri , per migliorare gli aspetti del prodotto di cui all'articolo 5, paragrafo 1: |
Sono utilizzati , secondo il caso, a titolo individuale o combinato, i parametri seguenti, integrandoli ove necessario con altri, per migliorare gli aspetti del prodotto di cui all'articolo 5, paragrafo 1: |
Emendamento 226
Proposta di regolamento
Allegato I – lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 227
Proposta di regolamento
Allegato I – lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 228
Proposta di regolamento
Allegato I – lettera e
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 229
Proposta di regolamento
Allegato I – lettera e bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 230
Proposta di regolamento
Allegato I – lettera f
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 231
Proposta di regolamento
Allegato I – lettera h bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 232
Proposta di regolamento
Allegato I – lettera h ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 233
Proposta di regolamento
Allegato I – lettera m bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 234
Proposta di regolamento
Allegato I – lettera n
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 235
Proposta di regolamento
Allegato I – lettera p
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 236
Proposta di regolamento
Allegato I – lettera q
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 237
Proposta di regolamento
Allegato I – lettera q bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 238
Proposta di regolamento
Allegato I – lettera q ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 239
Proposta di regolamento
Allegato II – parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
Le specifiche di prestazione sono definite nel modo seguente: |
Le specifiche di prestazione contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera a), e tengono conto degli esiti delle valutazioni di impatto pertinenti. Le specifiche di prestazione sono definite nel modo seguente: |
Emendamento 240
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 1 – comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
L'analisi tecnica, ambientale ed economica individua inoltre, per quanto riguarda i parametri in esame, i prodotti e le tecnologie che, tra quelli disponibili sul mercato, offrono le prestazioni migliori. |
L'analisi tecnica, ambientale ed economica individua inoltre, per quanto riguarda i parametri in esame, i prodotti e le tecnologie che, tra quelli disponibili sul mercato, offrono le prestazioni migliori e i miglioramenti tecnologici attesi. Inoltre tiene conto delle tabelle di marcia settoriali esistenti di cui al regolamento (UE) 2021/1119. |
Emendamento 241
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 1 – comma 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
Sulla base di tale analisi e tenendo conto della fattibilità economica e tecnica, compresa la disponibilità di risorse e tecnologie essenziali, nonché il potenziale di miglioramento, si definiscono livelli o specifiche non quantitative. |
Sulla base di tale analisi e tenendo conto degli effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente del prodotto nel corso del suo ciclo di vita, dei limiti del pianeta, della fattibilità economica e tecnica, compresa la disponibilità di risorse e tecnologie essenziali, nonché il potenziale di miglioramento, si definiscono livelli o specifiche non quantitative. |
Emendamento 242
Proposta di regolamento
Allegato VI – punto 8
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 243
Proposta di regolamento
Allegato VII – parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
Per valutare le misure di autoregolamentazione scelte in alternativa a un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4 si può utilizzare il seguente elenco non esaustivo di criteri indicativi. |
Per valutare le misure di autoregolamentazione scelte in alternativa a un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4 si utilizza il seguente elenco non esaustivo di criteri indicativi. |
Emendamento 244
Proposta di regolamento
Allegato VII – punto 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Le misure di autoregolamentazione devono essere conformi agli obiettivi programmatici del presente regolamento e devono essere coerenti con le dimensioni economica e sociale dello sviluppo sostenibile. Le misure di autoregolamentazione devono avere un approccio integrato alla tutela degli interessi dei consumatori, della salute, della qualità della vita e degli interessi economici. |
Le misure di autoregolamentazione devono essere conformi agli obiettivi programmatici del presente regolamento e devono essere coerenti con le dimensioni economica e sociale dello sviluppo sostenibile. Le misure di autoregolamentazione devono avere un approccio integrato alla tutela dell'ambiente, degli interessi dei consumatori, della salute, della qualità della vita e degli interessi economici. |
Emendamento 245
Proposta di regolamento
Allegato VII – punto 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli obiettivi elaborati dai firmatari nelle rispettive misure di autoregolamentazione devono essere stabiliti in termini chiari e univoci, partendo da principi base ben definiti. Se la misura di autoregolamentazione è di lungo termine, si devono prevedere obiettivi intermedi. Deve essere possibile monitorare il rispetto degli obiettivi e delle tappe intermedie in modo fattibile e credibile utilizzando indicatori chiari e affidabili. |
Gli obiettivi elaborati dai firmatari nelle rispettive misure di autoregolamentazione devono essere stabiliti in termini chiari , quantificabili e univoci, partendo da principi base ben definiti. Se la misura di autoregolamentazione è di lungo termine, si devono prevedere obiettivi intermedi. Deve essere possibile monitorare il rispetto degli obiettivi e delle tappe intermedie in modo fattibile e credibile utilizzando indicatori chiari e affidabili. |
Emendamento 246
Proposta di regolamento
Allegato VII – punto 5 – comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Al fine di assicurare la trasparenza, le misure di autoregolamentazione devono essere rese pubbliche, anche online e attraverso altri mezzi elettronici di diffusione dell'informazione. |
Al fine di assicurare la trasparenza, le misure di autoregolamentazione devono essere rese pubbliche, anche online su un sito web della Commissione pubblicamente accessibile e attraverso altri mezzi elettronici di diffusione dell'informazione. |
Emendamento 247
Proposta di regolamento
Allegato VII – punto 5 – comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
I portatori di interessi, in particolare gli Stati membri, l'industria, le ONG ambientaliste e le associazioni di consumatori, devono essere invitati a prendere posizione sulla misura di autoregolamentazione. |
I portatori di interessi, in particolare gli Stati membri, l'industria all'interno dell'Unione e nei paesi terzi , le ONG ambientaliste e le associazioni di consumatori, devono essere invitati a prendere posizione sulla misura di autoregolamentazione. |
Emendamento 248
Proposta di regolamento
Allegato VII – punto 6 – comma 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il firmatario che non abbia ottemperato alle prescrizioni della misura di autoregolamentazione deve adottare una misura correttiva. |
Il firmatario che non ottempera alle prescrizioni della misura di autoregolamentazione deve adottare una misura correttiva. L'ispettore indipendente deve notificare agli altri firmatari che partecipano alla misura di autoregolamentazione la mancata osservanza da parte di un firmatario e le misure correttive che il firmatario intende adottare. Se il firmatario non ha intrapreso un'azione correttiva sufficiente entro tre mesi, deve essere escluso dalla misura di autoregolamentazione. |
(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0218/2023).
(25) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Il Green Deal europeo" (COM(2019) 640 final).
(25) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Il Green Deal europeo" (COM(2019)640 final).
(26) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare - Per un'Europa più pulita e più competitiva" (COM(2020)98 final).
(26) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare - Per un'Europa più pulita e più competitiva" (COM(2020)98 final).
(1a) Comunicazione della Commissione del 3 settembre 2020 dal titolo "Resilienza delle materie prime critiche: tracciare un percorso verso una maggiore sicurezza e sostenibilità" (COM(2020)0474 final).
(1b) P9_TA(2021)0468
(29) Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).
(29) Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).
(30) P9_TA(2020)0318.
(30) P9_TA(2020)0318.
(31) P9_TA(2021)0040.
(31) P9_TA(2021)0040.
(32) 13852/20.
(32) 13852/20.
(38) Decisione (UE) 2022/... del Parlamento europeo e del Consiglio, del..., relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 [aggiungere il riferimento una volta pubblicata nella GU - accordo di trilogo del 2 dicembre 2021].
(38) Decisione (UE) 2022/... del Parlamento europeo e del Consiglio, del..., relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 [aggiungere il riferimento una volta pubblicata nella GU - accordo di trilogo del 2 dicembre 2021].
(39) Come stabilito nel piano d'azione dell'UE dal titolo "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo" (COM(2021) 400 final) e nella strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili (COM(2020) 667 final), che invita ad adottare l'obiettivo di inquinamento zero nella produzione e nel consumo.
(39) Come stabilito nel piano d'azione dell'UE dal titolo "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo" (COM(2021) 400 final) e nella strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili (COM(2020) 667 final), che invita ad adottare l'obiettivo di inquinamento zero nella produzione e nel consumo.
(40) Compresi in particolare i traguardi dell'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 12 ("Consumo e produzione responsabili").
(40) Compresi in particolare i traguardi dell'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 12 ("Consumo e produzione responsabili").
(51) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione del pacchetto sull'economia circolare: possibili soluzioni all'interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti (COM(2018) 32 final).
(51) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione del pacchetto sull'economia circolare: possibili soluzioni all'interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti (COM(2018) 32 final).
(56) Raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione, del 15 dicembre 2021, sull'uso dei metodi dell'impronta ambientale per misurare e comunicare le prestazioni ambientali del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni "(GU L 471 del 30.12.2021, pag. 1).
(56) Raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione, del 15 dicembre 2021, sull'uso dei metodi dell'impronta ambientale per misurare e comunicare le prestazioni ambientali del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni "(GU L 471 del 30.12.2021, pag. 1).
(58) Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).
(58) Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).
(59) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
(59) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
(60) Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59).
(60) Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59).
(61) Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176).
(61) Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176).
(62) Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1).
(62) Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1).
(63) Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88).
(63) Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88).
(66) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(66) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(67) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(67) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(1a) Decarbonisation options for the cement industry (Opzioni per la decarbonizzazione dell'industria del cemento), EUR 31378 EN, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2023, ISBN 978-92-76-61599-6, doi: 10.2760/174037, JRC131246.
(69) Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 28).
(69) Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 28).
(70) Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).
(70) Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).
(71) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
(71) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
(74) Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).
(74) Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).
(74a) Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277, del 27.10.2022, pag. 1).
(78) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).
(78) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).
(79) Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).
(79) Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).
(1a) Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45).
(1a) Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38).
(1a) Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).
(1a) Direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (GU L 409 del 4.12.2020, pag. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4032/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)