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dell'Unione europea

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Serie C


C/2024/3886

1.7.2024

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 maggio 2024 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad - Bulgaria) – «Toplofikatsia Sofia» EAD

[Causa C-222/23  (1) , Toplofikatsia Sofia (Nozione di domicilio del convenuto)]

(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (UE) n. 1215/2012 - Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Procedimento d’ingiunzione di pagamento - Nozione di «domicilio» - Cittadino di uno Stato membro con indirizzo permanente in tale Stato membro e indirizzo attuale in un altro Stato membro - Impossibilità di cambiare o rinunciare a tale indirizzo permanente)

(C/2024/3886)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Sofiyski rayonen sad

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: „Toplofikatsia Sofia“ EAD

Dispositivo

1)

L’articolo 62, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

deve essere interpretato nel senso che:

osta ad una normativa nazionale in forza della quale i cittadini di uno Stato membro che risiedono in un altro Stato membro sono considerati domiciliati a un indirizzo che permane registrato nel primo Stato membro.

2)

L’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012

devono essere interpretati nel senso che:

ostano a una normativa nazionale, come interpretata dalla giurisprudenza nazionale, che conferisca al giudice di uno Stato membro la competenza ad emettere un’ingiunzione di pagamento nei confronti di un debitore che possa essere ragionevolmente considerato domiciliato, alla data di presentazione della domanda d’ingiunzione di pagamento, nel territorio di un altro Stato membro, in situazioni diverse da quelle previste alle sezioni da 2 a 7 del capo II di tale regolamento.

3)

L’articolo 7 del regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti»)

deve essere interpretato nel senso che:

non osta a che un giudice di uno Stato membro, competente ad emettere un’ingiunzione di pagamento nei confronti di un debitore che può essere ragionevolmente considerato domiciliato nel territorio di un altro Stato membro, si rivolga alle autorità competenti e utilizzi i mezzi messi a disposizione da tale altro Stato membro per identificare l’indirizzo di tale debitore ai fini della notificazione o della comunicazione di tale ingiunzione di pagamento.


(1)   GU C 223 del 26.6.2023.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3886/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)