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dell'Unione europea

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Serie C


C/2024/3884

1.7.2024

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 maggio 2024 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék - Ungheria) – Slovenské Energetické Strojárne A.S. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Causa C-746/22  (1) , Slovenské Energetické Strojárne)

(Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Modalità di rimborso dell’IVA a favore dei soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso - Direttiva 2008/9/CE - Articolo 20 - Richiesta di informazioni aggiuntive formulata dallo Stato membro di rimborso - Informazioni che devono essere fornite nel termine di un mese - Archiviazione del procedimento a causa dell’assenza di risposta da parte del soggetto passivo entro tale termine - Articolo 23 - Rifiuto della presa in considerazione delle informazioni presentate per la prima volta nel corso del procedimento di ricorso - Principio di effettività - Principio di neutralità dell’IVA - Principio di buona amministrazione)

(C/2024/3884)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Slovenské Energetické Strojárne A.S.

Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Dispositivo

1)

L’articolo 23, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, letto alla luce dei principi di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e di effettività,

deve essere interpretato nel senso che:

esso osta a una normativa nazionale che vieta a un soggetto passivo il quale abbia presentato una domanda di rimborso dell’IVA di fornire, nella fase del ricorso dinanzi a un’autorità tributaria di secondo grado, informazioni aggiuntive, ai sensi dell’articolo 20 di detta direttiva, richieste dall’autorità tributaria di primo grado e che tale soggetto passivo non ha fornito a quest’ultima autorità entro il termine di un mese previsto all’articolo 20, paragrafo 2, della medesima direttiva, atteso che il termine in parola non costituisce un termine di decadenza.

2)

L’articolo 23 della direttiva 2008/9

deve essere interpretato nel senso che:

esso non osta a una normativa nazionale in virtù della quale un’autorità tributaria deve procedere all’archiviazione del procedimento di rimborso dell’IVA qualora il soggetto passivo non abbia fornito, entro il termine prescritto, informazioni aggiuntive richieste da detta autorità in forza dell’articolo 20 della medesima direttiva e, in mancanza delle informazioni in parola, la domanda di rimborso dell’IVA non possa essere esaminata, a condizione che la decisione di archiviazione del procedimento sia considerata una decisione di rifiuto di tale domanda di rimborso, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, della menzionata direttiva, e che possa essere oggetto di un ricorso che soddisfi i requisiti previsti dall’articolo 23, paragrafo 2, primo comma, della direttiva stessa.


(1)   GU C 63 del 20.2.2023.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3884/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)