Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
C/2024/3789 |
24.6.2024 |
Ricorso proposto il 3 maggio 2024 – Gutseriev / Consiglio
(Causa T-233/24)
(C/2024/3789)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Mikail Safarbekovich Gutseriev (Mosca, Russia) (rappresentanti: B. Kennelly, Senior Counsel, J. Pobjoy, Barrister at Law, e D. Anderson, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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a norma dell’articolo 263 TFUE, annullare i) la decisione (PESC) 2024/769 del Consiglio, del 26 febbraio 2024, che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina (1) e ii) il regolamento di esecuzione (UE) 2024/768 del Consiglio, del 26 febbraio 2024, che attua l’articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina (2), nella parte in cui si applicano al ricorrente (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti impugnati del 2024»); |
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a norma dell’articolo 277 TFUE, dichiarare che l’articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012 (come modificata), e l’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006 (come modificato), sono inapplicabili, nella parte in cui riguardano il ricorrente, in quanto illegittimi e di conseguenza annullare, nella parte in cui si applicano al ricorrente, gli atti impugnati del 2024; |
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condannare il Consiglio a farsi carico delle spese del ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione nel ritenere che esistessero elementi di fatto sufficienti a giustificare l’inserimento del suo nome negli elenchi in esame in applicazione dei criteri stabiliti negli atti impugnati del 2024. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe violato l’articolo 296 TFUE, non avendo corredato di motivazione sufficiente gli atti impugnati del 2024. |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe violato i diritti fondamentali del ricorrente, tra cui il diritto alla vita privata, il diritto di proprietà e la libertà d’impresa. |
(1) Decisione (PESC) 2024/769 del Consiglio, del 26 febbraio 2024, che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina (GU L, 2024/769).
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/768 del Consiglio, del 26 febbraio 2024, che attua l’articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina (GU L, 2024/768).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3789/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)