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dell'Unione europea

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Serie C


C/2024/3674

26.6.2024

Parere del Comitato europeo delle regioni - Nuove tecniche genomiche e materiale riproduttivo vegetale

(C/2024/3674)

Relatore

:

Erik KONCZER (HU/PSE), assessore provinciale di Komárom-Esztergom

Testi di riferimento

:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati, e che modifica il regolamento (UE) 2017/625

COM(2023) 411 final

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale nell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) 2016/2031, (UE) 2017/625 e (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE e 2008/90/CE del Consiglio (regolamento sul materiale riproduttivo vegetale)

COM(2023) 414 final

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati, e che modifica il regolamento (UE) 2017/625

[COM(2023) 411 final]

Emendamento 1

Considerando 3

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

È in corso una ricerca pubblica e privata che utilizza le NGT su una più ampia varietà di colture e tratti rispetto a quelle ottenute mediante le tecniche transgeniche autorizzate nell'Unione o a livello mondiale[2]. Sono comprese le piante con una migliore tolleranza o resistenza alle fitopatie e agli organismi nocivi, le piante che presentano una migliore tolleranza o resistenza agli effetti dei cambiamenti climatici e agli stress ambientali nonché una migliore efficienza nell'uso di nutrienti e acqua, e le piante con una resilienza e rese più elevate e con migliori caratteristiche qualitative. Questi tipi di piante nuove, associati a un'applicabilità piuttosto semplice e rapida di queste nuove tecniche, potrebbero apportare benefici agli agricoltori, ai consumatori e all'ambiente . Le NGT possono pertanto contribuire agli obiettivi di innovazione e sostenibilità del Green Deal europeo[3] e delle strategie «Dal produttore al consumatore»[4], sulla biodiversità[5] e di adattamento ai cambiamenti climatici[6], alla sicurezza alimentare mondiale[7], alla strategia per la bioeconomia[8] e all'autonomia strategica dell'Unione[9].

È in corso una ricerca pubblica e privata che utilizza le NGT su una più ampia varietà di colture e tratti rispetto a quelle ottenute mediante le tecniche transgeniche autorizzate nell'Unione o a livello mondiale[2]. Sono comprese le piante con una potenziale migliore tolleranza o resistenza alle fitopatie e agli organismi nocivi o tolleranza agli erbicidi , le piante che presentano una potenziale migliore tolleranza o resistenza agli effetti dei cambiamenti climatici e agli stress ambientali nonché una migliore efficienza nell'uso di nutrienti e acqua, e le piante con una resilienza e rese più elevate e con migliori caratteristiche qualitative. Le NGT potrebbero pertanto contribuire agli obiettivi di innovazione e sostenibilità del Green Deal europeo[3] e delle strategie «Dal produttore al consumatore»[4], sulla biodiversità[5] e di adattamento ai cambiamenti climatici[6], alla sicurezza alimentare mondiale[7], alla strategia per la bioeconomia[8] e all'autonomia strategica dell'Unione[9]. Tuttavia, un numero significativo di NGT nella fase precommerciale è legato alla tolleranza ai pesticidi. Occorre evitare un maggiore uso di erbicidi risultante dalle colture NGT nell'Unione europea. Inoltre, i diversi percorsi d'azione per conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo[3] e delle strategie «Dal produttore al consumatore»[4], sulla biodiversità[5] e di adattamento ai cambiamenti climatici[6], nonché gli obiettivi in materia di sicurezza alimentare mondiale[7], strategia per la bioeconomia[8] e autonomia strategica dell'Unione[9] non devono compromettersi a vicenda.

Motivazione

Desideriamo ribadire ai decisori e ai cittadini che il potenziale di sostenibilità delle NGT rimane in gran parte teorico dato che a livello mondiale l'esperienza pratica in materia di coltivazione di NGT è limitata. Uno studio del Centro comune di ricerca del 2021 indica che 6 dei 16 prodotti NGT nella fase precommerciale si concentrano sulla tolleranza agli erbicidi. Le dichiarazioni sulla sostenibilità devono essere presentate con le dovute sfumature, in modo da riflettere le ipotesi teoriche. Inoltre, la rapidità, la facilità e l'efficacia di tali tecniche di selezione sono ancora in gran parte ipotetiche e il regolamento dovrebbe evitare di sovrastimare il loro potenziale per prevenire la disinformazione.

Emendamento 2

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Lo sviluppo delle NGT comporterà un maggiore controllo sul materiale riproduttivo vegetale da parte di alcune multinazionali che faranno uso dei brevetti che sono stati loro concessi sui processi genetici e li estenderanno alle piante ottenute. Tale sviluppo non è privo di rischi per la sostenibilità del sistema di selezione vegetale operante nell'Unione europea, che ha consentito una gestione congiunta delle risorse fitogenetiche che garantisce la diffusione dell'innovazione tra un certo numero di selezionatori di diverse dimensioni. La Commissione ha riconosciuto l'importanza della questione, che dovrà essere oggetto di un'ulteriore indagine per valutare l'impatto dei brevetti sulle NGT in termini di autonomia strategica per l'Unione europea, concentrazione sul settore delle sementi e conservazione della biodiversità coltivata, ma anche di costo degli alimenti per i consumatori. Nella misura in cui tutto il materiale riproduttivo vegetale che è stato geneticamente modificato può essere oggetto di uno o più brevetti, è opportuno rendere obbligatorie misure di tracciabilità ed etichettatura per le piante e i prodotti NGT di categoria 1 e 2 al fine, da un lato, di far valere i diritti dei titolari di brevetti e, dall'altro, di garantire che altri selezionatori, agricoltori e operatori economici diversi siano pienamente informati, poiché altrimenti potrebbero essere indotti a utilizzare piante o prodotti brevettati a loro insaputa e a dover pagare royalty ai titolari di brevetti.

Emendamento 3

Considerando 3 ter (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

A tale riguardo, è necessario rafforzare il sostegno alla ricerca pubblica a livello di Stati membri in materia di controlli sulle piante NGT, valutazione dei rischi e degli effetti sulla salute e sull'ambiente e scoperta di soluzioni in grado di conciliare una transizione rispettosa dell'ambiente con la sovranità alimentare.

Emendamento 4

Considerando 3 quater (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Dato che la sostenibilità comprende molti gradi di complessità, sono necessari criteri chiari e trasparenti per una valutazione tecnologica adeguata prima di trarre conclusioni sui potenziali benefici delle caratteristiche specifiche delle NGT.

Emendamento 5

Considerando 3 quinquies (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Il Green Deal europeo, la strategia 'Dal produttore al consumatore' e la strategia dell'UE sulla biodiversità pongono l'agricoltura biologica al centro della transizione verso sistemi alimentari sostenibili, con l'obiettivo di aumentare al 25 % le superficie agricole europee destinate alla produzione biologica entro il 2030. Si tratta di un chiaro riconoscimento dei benefici ambientali dell'agricoltura biologica, in termini di minore dipendenza dai fattori di produzione per gli agricoltori, approvvigionamento alimentare resiliente e sovranità alimentare. Il presente regolamento non deve compromettere il percorso della transizione dei sistemi alimentari europei verso l'obiettivo del 25 % di agricoltura biologica entro il 2030.

Motivazione

Il Green Deal europeo comprende vari obiettivi e approcci politici, e le NGT rappresentano solo una parte della strategia globale. È fondamentale che la proposta legislativa non crei conflitti tra queste scelte politiche. In particolare, qualsiasi nuova regolamentazione per le NGT non dovrebbe compromettere lo sviluppo della coltivazione biologica senza OGM, che comprende anche gli OGM ottenuti dalle NGT.

Emendamento 6

Considerando 4

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

L'emissione deliberata nell'ambiente di organismi ottenuti mediante le NGT, compresi i prodotti che contengono tali organismi o ne sono costituiti, nonché l'immissione in commercio di alimenti e mangimi ottenuti a partire da tali organismi, sono soggette all'applicazione della direttiva 2001/18/CE e del regolamento (CE) n. 1830/2003 (10) del Parlamento europeo e del Consiglio e, nel caso degli alimenti e dei mangimi, anche del regolamento (CE) n. 1829/2003 (11), mentre l'impiego confinato di cellule vegetali è soggetto alla direttiva 2009/1/CE e i movimenti transfrontalieri di piante NGT verso paesi terzi sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 1946/2003 («legislazione dell'Unione in materia di OGM»).

L'emissione deliberata nell'ambiente di organismi ottenuti mediante le NGT, compresi i prodotti che contengono tali organismi o ne sono costituiti, nonché l'immissione in commercio di alimenti e mangimi ottenuti a partire da tali organismi, sono soggette all'applicazione della direttiva 2001/18/CE e del regolamento (CE) n. 1830/2003 (10) del Parlamento europeo e del Consiglio e, nel caso degli alimenti e dei mangimi, anche del regolamento (CE) n. 1829/2003 (11), mentre l'impiego confinato di cellule vegetali è soggetto alla direttiva 2009/1/CE e i movimenti transfrontalieri di piante NGT verso paesi terzi sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 1946/2003 («legislazione dell'Unione in materia di OGM») , in linea con il protocollo di Cartagena sulla biosicurezza .

Motivazione

L'UE è firmataria del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, che si applica ai movimenti, alla manipolazione e all'uso transfrontalieri di organismi viventi modificati, e obbliga i firmatari a identificare chiaramente tali organismi. Le sementi e le colture NGT, quali definite nella proposta, rientrano nella definizione di «organismo vivente modificato» di cui al protocollo di Cartagena. Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, di tale protocollo, le valutazioni dei rischi devono essere condotte «secondo metodi scientifici comprovati».

Emendamento 7

Considerando 5

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Nella sentenza nella causa C-528/16 Confédération paysanne e a.[12], la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che gli OGM ottenuti mediante nuove tecniche o nuovi metodi di mutagenesi, che sono emersi o si sono principalmente sviluppati dopo l'adozione della direttiva 2001/18/CE non potevano essere considerati esclusi dall'ambito di applicazione di tale direttiva.

Nella sentenza nella causa C-528/16 Confédération paysanne e a.[12], la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che gli OGM ottenuti mediante nuove tecniche o nuovi metodi di mutagenesi, che sono emersi o si sono principalmente sviluppati dopo l'adozione della direttiva 2001/18/CE non potevano essere considerati esclusi dall'ambito di applicazione di tale direttiva , in quanto le nuove tecniche e i nuovi metodi di mutagenesi presentano potenziali rischi paragonabili alla produzione di piante transgeniche . Pertanto, in conformità del principio di precauzione, dovrebbero applicarsi le disposizioni della normativa sull'ingegneria genetica (articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2001/18/CE, considerando 4, 8 e 25). Tali organismi e tutti i prodotti da essi derivati devono pertanto essere soggetti a una valutazione completa della sicurezza per gli esseri umani, gli animali e l'ambiente prima di essere immessi in commercio. Devono, inoltre, essere tracciabili ed etichettati.

Motivazione

Secondo la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 25 luglio 2018, gli organismi ottenuti mediante nuove tecniche o nuovi metodi di mutagenesi, apparsi o sviluppati principalmente dopo l'adozione della direttiva 2001/18/CE (1), devono essere classificati, in linea di principio, come organismi geneticamente modificati (OGM) e pertanto sono soggetti alle disposizioni della normativa sull'ingegneria genetica (direttiva 2001/18/CE); pertanto, la tracciabilità e l'etichettatura sono indispensabili per informare tutte le parti interessate e i clienti lungo la catena del valore.

Emendamento 8

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Il Comitato europeo delle regioni, nel suo parere NAT-VII/033 sul tema Quadro legislativo in materia di sistemi alimentari sostenibili, ha espresso preoccupazione per la possibile reintroduzione di organismi geneticamente modificati (OGM) nei nostri alimenti nell'UE con la futura proposta di regolamento europeo sulle piante ottenute mediante nuove tecniche genomiche (NGT). Una tale scelta dovrebbe essere basata su una valutazione rigorosa e su solide prove scientifiche messe a disposizione dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). In ogni caso, ogni prodotto alimentare contenente OGM deve recare un'etichetta sulla parte anteriore dell'imballaggio che ne indichi la presenza.

Emendamento 9

Considerando 6 ter (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Il Parlamento europeo, nella sua reazione alla strategia «Dal produttore al consumatore» per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente, ha sottolineato il principio di precauzione e la necessità di assicurare trasparenza e libertà di scelta ad agricoltori, trasformatori e consumatori. Ha altresì sottolineato che qualsiasi azioni politica sulle NGT dovrebbe comprendere valutazioni del rischio nonché una panoramica e una valutazione complete delle opzioni di tracciabilità e di etichettatura, al fine di ottenere una sorveglianza regolamentare adeguata, e dovrebbe fornire ai consumatori le informazioni pertinenti, anche per i prodotti di paesi terzi, onde assicurare condizioni di parità.

Emendamento 10

Considerando 6 quater (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Il Parlamento europeo ha chiesto  (13a) che sia effettuata un'analisi generale degli effetti socioeconomici e ambientali sul sistema alimentare dei brevetti relativi ai processi di selezione, al materiale di moltiplicazione delle piante e a parti di esso, compreso il loro potenziale di aumentare la concentrazione del mercato e la monopolizzazione nella catena alimentare, nonché del loro impatto sull'accessibilità economica e sulla disponibilità degli alimenti, e ha chiesto che l'UE e i suoi Stati membri non concedano brevetti relativi a materiale biologico e tutelino la libertà di azione e l'esenzione per varietà per i selezionatori. Pertanto, è appropriato assicurare che le piante brevettate non siano soggette ad alcuna esenzione prevista dalla normativa dell'Unione relativa agli OGM.

 

Emendamento 11

Considerando 7

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Nello studio sulle nuove tecniche genomiche[14] la Commissione ha concluso che la legislazione dell'Unione in materia di OGM non è idonea a disciplinare l'emissione deliberata di piante ottenute mediante alcune NGT e l'immissione in commercio dei relativi prodotti, compresi alimenti e mangimi. In particolare in detto studio la Commissione ha concluso che la procedura di autorizzazione e le prescrizioni in materia di valutazione del rischio degli OGM ai sensi della legislazione dell'Unione in materia di OGM non sono adattate alla varietà di organismi e prodotti potenziali che possono essere ottenuti mediante alcune NGT, in particolare la mutagenesi mirata e la cisgenesi (compresa l'intragenesi), e che tali prescrizioni possono essere sproporzionate o inadeguate . Nello studio è stato dimostrato che ciò vale in particolare per le piante ottenute ricorrendo a tali tecniche, data la quantità di prove scientifiche già disponibili, in particolare per quanto concerne la loro sicurezza. Inoltre la legislazione dell'Unione in materia di OGM è difficile da attuare e da applicare per le piante ottenute mediante mutagenesi mirata, cisgenesi e relativi prodotti. In alcuni casi, le modificazioni genetiche introdotte da tali tecniche non sono distinguibili con metodi analitici dalle mutazioni naturali o dalle modificazioni genetiche introdotte dalle tecniche di selezione convenzionali, mentre la distinzione è generalmente possibile per le modificazioni genetiche introdotte mediante transgenesi. La legislazione dell'Unione in materia di OGM non favorisce inoltre lo sviluppo di prodotti innovativi e vantaggiosi che potrebbero contribuire alla sostenibilità, alla sicurezza alimentare e alla resilienza della filiera agroalimentare.

Nello studio sulle nuove tecniche genomiche[14] la Commissione ha concluso che la legislazione dell'Unione in materia di OGM non è idonea a disciplinare l'emissione deliberata di piante ottenute mediante alcune NGT e l'immissione in commercio dei relativi prodotti, compresi alimenti e mangimi. In particolare in detto studio la Commissione ha concluso che la procedura di autorizzazione e le prescrizioni in materia di valutazione del rischio degli OGM ai sensi della legislazione dell'Unione in materia di OGM non sono adattate alla varietà di organismi e prodotti potenziali che possono essere ottenuti mediante alcune NGT, in particolare la mutagenesi mirata e la cisgenesi (compresa l'intragenesi), e che tali prescrizioni possono essere dannose per la coltivazione e l'emissione nell'ambiente di OGM e per la loro immissione in commercio . Nello studio è stato dimostrato che ciò vale in particolare per le piante ottenute ricorrendo a tali tecniche, data la quantità di prove scientifiche già disponibili, in particolare per quanto concerne la loro sicurezza. Inoltre la legislazione dell'Unione in materia di OGM è difficile da attuare e da applicare per le piante ottenute mediante mutagenesi mirata, cisgenesi e relativi prodotti. In alcuni casi , fino ad oggi , le modificazioni genetiche introdotte da tali tecniche possono essere considerate non distinguibili con metodi analitici dalle mutazioni naturali o dalle modificazioni genetiche introdotte dalle tecniche di selezione convenzionali, mentre la distinzione è generalmente possibile per le modificazioni genetiche introdotte mediante transgenesi. Lo sviluppo di metodi di rilevazione nel prossimo futuro è considerato altamente probabile da scienziati ed esperti. La ricerca e le conoscenze scientifiche nel campo dell'ingegneria genetica e delle tecnologie di rilevazione sono in costante espansione. Sono necessarie ulteriori ricerche per accelerare lo sviluppo di metodi analitici di rilevazione. L'esistenza di metodi di rilevazione non è un prerequisito per la tracciabilità. Diversi regimi ed etichette di qualità esistenti si basano sulla tracciabilità documentale, per la quale attualmente non sono né disponibili né necessari metodi di rilevazione.

Motivazione

Per quanto riguarda i metodi di rilevazione, è importante sostenere lo sviluppo di tali metodi analitici e riconoscere che la mancanza di metodi di rilevazione per alcune NGT rappresenta al momento solo una lacuna nella ricerca analitica; in effetti, gli scienziati, ad esempio del Centro norvegese di ricerca (NORCE), sono fiduciosi che tali metodi di rilevazione saranno sviluppati nei prossimi anni.

Emendamento 12

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Attualmente, il dibattito sull'uso delle NGT nella selezione delle piante si svolge quasi esclusivamente tra scienziati, organizzazioni scientifiche e di settore, aziende del settore agroalimentare e un esiguo numero di ONG. Tuttavia, nel definire una nuova politica sulle NGT, è importante includere la voce dei cittadini, non solo perché le biotecnologie hanno il potere di ridefinire la vita, ma anche perché offrono il potenziale per rimodellare la pratica dell'agricoltura e il futuro del nostro sistema alimentare. Il modo in cui produciamo alimenti implica domande su come vogliamo vivere su questo pianeta e su come vogliamo relazionarci con le altre specie. Ai fini della democrazia, i cittadini devono avere voce in capitolo sui valori pubblici da integrare in una nuova politica per le NGT.

Emendamento 13

Considerando 7 ter (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Uno dei pochi studi condotti per esaminare l'atteggiamento del pubblico ha concluso  (15a) che, in generale, le opinioni dei cittadini convergevano verso la riserva e l'esitazione sull'uso delle NGT e della modificazione genetica nelle colture. I cittadini hanno sollevato dubbi principalmente sulla plausibilità che tali colture contribuiscano in modo significativo alla soluzione delle attuali sfide sociali nel sistema alimentare e se siano effettivamente l'approccio corretto per affrontare tali sfide. Si sono chiesti se soluzioni alternative possano essere migliori e in che modo queste possano comportare meno rischi imprevisti a lungo termine per la salute umana e gli ecosistemi. Inoltre, i cittadini in tale studio si sono chiesti se le imprese svilupperanno in pratica varietà utili per la società, poiché le logiche del mondo aziendale tendono a concentrarsi sull'accumulo di capitale e sulla realizzazione di profitti. I cittadini sono stati unanimi nel ritenere che la regolamentazione delle colture NGT sia necessaria per diversi motivi: prevenire i danni all'ambiente e alla salute umana, dare ai consumatori la libertà di scelta, prevenire il potenziale della tecnologia di aumentare le disuguaglianze e garantire che la tecnologia sia intesa a contribuire alle soluzioni dei problemi della società. Quest'ultimo è considerato un importante prerequisito per l'introduzione dei prodotti NGT sul mercato. Secondo i cittadini, le NGT non dovrebbero essere sviluppate per motivi puramente commerciali orientati dalla logica del mercato. La loro introduzione deve avere un chiaro scopo sociale. In termini di politica, ciò richiederebbe una valutazione caso per caso delle colture NGT alla luce di considerazioni più ampie, come lo scopo e il valore per la società.

 

Emendamento 14

Considerando 7 quater (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Il presente regolamento deve allinearsi all'articolo 169 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che sancisce il principio della protezione dei consumatori, mirando a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori e promuovendone il diritto all'informazione.

Emendamento 15

Considerando 7 quater (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Il principio di precauzione, sancito dall'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, mira a garantire un livello più elevato di protezione dell'ambiente e di salute dei consumatori, nel contesto della salute umana, animale e vegetale e degli alimenti, attraverso l'adozione di decisioni preventive in caso di rischio. Il presente regolamento deve allinearsi al principio di precauzione, in particolare perché le piante NGT sono destinate ad essere emesse e coltivate nell'ambiente.

Emendamento 16

Considerando 8

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Di conseguenza è necessario adottare un quadro giuridico specifico per gli OGM ottenuti mediante mutagenesi mirata e cisgenesi e i relativi prodotti quando sono emessi deliberatamente nell'ambiente o immessi in commercio.

Di conseguenza è necessario adottare un quadro giuridico specifico per gli OGM ottenuti mediante mutagenesi mirata e cisgenesi e i relativi prodotti quando sono emessi deliberatamente nell'ambiente o immessi in commercio , mantenendo i principi fondamentali della legislazione sugli OGM in vigore da oltre 20 anni: buona informazione e libertà di scelta per i consumatori e gli agricoltori, valutazione e monitoraggio del rischio da parte delle autorità sanitarie, principio di precauzione e reversibilità, coesistenza di settori . È necessario un riesame periodico dell'approccio volto a stabilire l'equivalenza ai metodi di selezione convenzionali al fine di rispecchiare il progresso scientifico e tecnologico.

Emendamento 17

Considerando 10

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Il quadro giuridico per le piante NGT dovrebbe condividere gli obiettivi della legislazione dell'Unione in materia di OGM al fine di garantire un livello elevato di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente e il buon funzionamento del mercato interno per le piante e i prodotti interessati, tenendo conto nel contempo della specificità delle piante NGT. Tale quadro giuridico dovrebbe consentire lo sviluppo e l'immissione in commercio di piante, alimenti e mangimi contenenti piante NGT, da esse costituiti od ottenuti a partire dalle stesse e di altri prodotti contenenti piante NGT o da esse costituiti («prodotti NGT»), al fine di contribuire agli obiettivi di innovazione e sostenibilità del Green Deal europeo e delle strategie «Dal produttore al consumatore», sulla biodiversità e di adattamento ai cambiamenti climatici nonché di rafforzare la competitività del settore agroalimentare dell'Unione a livello di Unione e su scala mondiale.

Il quadro giuridico per le piante NGT dovrebbe condividere gli obiettivi della legislazione dell'Unione in materia di OGM al fine di garantire un livello elevato di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente , sulla base del principio di precauzione di cui all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e il buon funzionamento del mercato interno per le piante e i prodotti interessati, tenendo conto nel contempo della specificità delle piante NGT. Il principio di precauzione dovrebbe essere attuato pienamente per assicurare un'adeguata valutazione del rischio e quadri di monitoraggio per l'emissione di piante NGT nell'ambiente. Tale quadro giuridico dovrebbe consentire lo sviluppo e l'immissione in commercio di piante, alimenti e mangimi contenenti piante NGT, da esse costituiti od ottenuti a partire dalle stesse e di altri prodotti contenenti piante NGT o da esse costituiti («prodotti NGT»), al fine di contribuire agli obiettivi di innovazione e sostenibilità del Green Deal europeo e delle strategie «Dal produttore al consumatore», sulla biodiversità e di adattamento ai cambiamenti climatici nonché di rafforzare la competitività del settore agroalimentare dell'Unione a livello di Unione e su scala mondiale.

Motivazione

È essenziale aggiungere il principio di precauzione nel presente regolamento, poiché l'emissione e la coltivazione di piante geneticamente modificate nell'ambiente possono avere un impatto significativo sulla salute umana, animale e ambientale. Il nuovo quadro normativo deve rispettare norme rigorose in materia di precauzione e di prevenzione per garantire la vitalità e la resilienza della produzione alimentare in Europa, che si basa su ecosistemi sani e prosperi.

Emendamento 18

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Il rilascio di brevetti sul materiale genetico, sui tratti vegetali e sulle caratteristiche associate all'ingegneria genetica, che si estendono alle varietà ottenute con metodi di selezione convenzionali, non deve essere scollegato dal nuovo quadro normativo sulle NGT. Il presente regolamento mira ad agevolare le sperimentazioni sul campo, la coltivazione e l'immissione sul mercato nell'Unione europea di piante e prodotti NGT, uno sviluppo che secondo le previsioni acuirebbe le sfide esistenti che ostacolano la libera circolazione del materiale genetico e l'innovazione in materia di selezione in Europa. Considerando il potenziale economico del settore europeo delle PMI attive nella selezione e l'importanza di invertire l'erosione genetica nella selezione vegetale per ottenere risultati ricchi di biodiversità e resilienti, è necessario salvaguardare l'innovazione nel settore europeo della selezione. Dato che tutto il materiale riproduttivo vegetale modificato con l'ingegneria genetica (comprese le NGT) può essere considerato soggetto a brevetto, le disposizioni obbligatorie in materia di tracciabilità per le piante e i prodotti NGT di categoria 1 e 2 fungono da garanzie temporanee fondamentali. Tali disposizioni aiutano a stabilire se tali piante o prodotti geneticamente modificati siano stati utilizzati o introdotti lungo l'intera catena di approvvigionamento.

Motivazione

Dobbiamo consentire ai selezionatori e agli agricoltori di evitare di utilizzare tale materiale, proteggendoli in tal modo da potenziali minacce legali connesse a violazioni involontarie dei brevetti o all'obbligo di pagare royalty ai titolari di brevetti.

Emendamento 19

Considerando 10 ter (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Tutti i regimi di qualità e gli indicatori geografici (IG) europei dovrebbero avere la possibilità di scegliere di non utilizzare le NGT nelle loro norme.

Motivazione

I regimi di qualità e gli indicatori geografici costituiscono un settore economico vitale in Europa. Questo settore dovrebbe avere il diritto di stabilire norme proprie, adattate, tra l'altro, alle aspettative dei consumatori.

Emendamento 20

Considerando 10 quater (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Gli operatori biologici e convenzionali dovrebbero avere il diritto e la libertà di astenersi dall'utilizzare le NGT nei loro processi di produzione e in tutta la loro catena di approvvigionamento. Il presente regolamento deve prevedere disposizioni adeguate per garantire che gli operatori abbiano la libertà di scegliere di non utilizzare piante e sementi NGT di categoria 1 e 2 nei loro processi di produzione. Agli agricoltori e agli operatori che scelgono di non utilizzare le NGT non dovrebbe essere imposto alcun onere finanziario e giuridico aggiuntivo per mantenere la loro produzione esente da OGM e da NGT. Le perdite economiche derivanti dalla presenza involontaria di OGM non dovrebbero essere sostenute dagli operatori convenzionali e biologici esenti da NGT. Date le difficoltà di stabilire cause, colpe e responsabilità nella maggior parte dei casi di presenza accidentale, il presente regolamento dovrebbe stabilire misure di coesistenza, che costituiscano la base delle disposizioni nazionali in materia di responsabilità e fondi di compensazione.

Emendamento 21

Considerando 12

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

I rischi potenziali posti dalle piante NGT variano, da profili di rischio analoghi a quelli delle piante selezionate in modo convenzionale a tipi e gradi diversi di pericoli e rischi che potrebbero essere analoghi a quelli delle piante ottenute mediante transgenesi. Il presente regolamento dovrebbe stabilire pertanto norme speciali per adeguare le prescrizioni in materia di valutazione e gestione del rischio in funzione dei rischi potenziali, o dell'assenza di rischi, posti dalle piante NGT e dai prodotti NGT.

 

Motivazione

Non c'è modo di sapere se alcune di queste piante presentino dei rischi simili alle piante selezionate in modo convenzionale senza una valutazione d'impatto. Nessuno dei criteri proposti nel presente regolamento per definire le diverse categorie di piante NGT è collegato a un aumento o una diminuzione del profilo di rischio.

Emendamento 22

Considerando 16

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Le piante e i prodotti NGT di categoria 1 non dovrebbero essere soggetti alle norme e alle prescrizioni di cui alla legislazione dell'Unione in materia di OGM né alle disposizioni di altre normative dell'Unione che si applicano agli OGM. Ai fini della certezza del diritto per gli operatori e della trasparenza, è opportuno ottenere una dichiarazione dello status della pianta NGT di categoria 1 prima dell'emissione deliberata, anche in caso di immissione in commercio.

Le piante e i prodotti NGT di categoria 1 non devono essere soggetti alle norme e alle prescrizioni di cui alla legislazione dell'Unione in materia di OGM né alle disposizioni di altre normative dell'Unione che si applicano agli OGM. Ai fini della certezza del diritto per gli operatori e della trasparenza, è opportuno ottenere una dichiarazione dello status della pianta NGT di categoria 1 prima dell'emissione deliberata, anche in caso di immissione in commercio.

Emendamento 23

Considerando 19

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Le autorità competenti degli Stati membri, la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») dovrebbero essere soggette a scadenze rigorose per garantire che le dichiarazioni sullo status delle piante NGT di categoria 1 siano presentate entro un termine ragionevole.

 

Motivazione

Le autorità devono disporre di tempo sufficiente per esaminare le piante NGT e garantirne la sicurezza. Le attuali proposte sono ben lungi dalla pianificazione realistica delle autorità.

Emendamento 24

Considerando 20

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

La verifica dello status di una pianta NGT di categoria 1 è di natura tecnica e non comporta alcuna valutazione del rischio né considerazioni in materia di gestione del rischio e la decisione sullo status è unicamente dichiarativa. Di conseguenza, quando la procedura è condotta a livello di Unione, tali decisioni di esecuzione dovrebbero essere adottate secondo la procedura consultiva, sostenuta dall'assistenza scientifica e tecnica fornita dall'Autorità.

Tutte le piante NGT dovrebbero essere sottoposte a prova e valutate in relazione ai loro rischi prima di essere immesse sul mercato e prima dell'autorizzazione alla coltivazione, caso per caso, in quanto sono sempre possibili effetti imprevisti sul fenotipo e sulle caratteristiche agronomiche delle piante modificate, e si potrebbero osservare anche cambiamenti imprevisti nella composizione delle piante o degli alimenti da esse derivati, indipendentemente dal tratto modificato. Quando la procedura di valutazione è condotta a livello di Unione, tali decisioni di esecuzione dovrebbero essere adottate secondo la procedura consultiva, sostenuta dall'assistenza scientifica e tecnica fornita dall'Autorità.

Motivazione

L'ANSES (parere ANSES, consultazione n. 2021-SA-0019) raccomanda di eseguire una valutazione caso per caso dei rischi sanitari e ambientali derivanti dalle NGT, tenendo conto delle caratteristiche della modificazione genetica effettuata e del prodotto risultante, e analizzando le conseguenze della modificazione genetica in termini di caratteristiche agronomiche, fenotipiche e compositive, nonché di aspetti immunologici, tossicologici e nutrizionali.

Emendamento 25

Considerando 24

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

È opportuno adottare disposizioni destinate a garantire la trasparenza per quanto riguarda l'uso delle varietà vegetali NGT di categoria 1, al fine di assicurare che le catene di produzione che desiderano rimanere esenti da NGT possano farlo, salvaguardando in tal modo la fiducia dei consumatori. Le piante NGT che hanno ottenuto una dichiarazione sullo status di pianta NGT di categoria 1 dovrebbero essere elencate in una banca dati accessibile al pubblico. Al fine di garantire la tracciabilità, la trasparenza e la scelta degli operatori, durante la ricerca e la selezione delle piante, la vendita di sementi agli agricoltori o la messa a disposizione a terzi in qualsiasi altro modo di materiale riproduttivo vegetale, è opportuno che il materiale riproduttivo vegetale di piante NGT di categoria 1 sia etichettato come NGT di categoria 1 .

È opportuno adottare disposizioni destinate a garantire la trasparenza e la tracciabilità per quanto riguarda l'uso delle varietà vegetali NGT di categoria 1, al fine di assicurare che le catene di produzione che desiderano rimanere esenti da NGT possano farlo, salvaguardando in tal modo la fiducia dei consumatori. Le piante NGT che hanno ottenuto una dichiarazione sullo status di pianta NGT di categoria 1 dovrebbero essere elencate in una banca dati accessibile al pubblico. Al fine di garantire la tracciabilità, la trasparenza e la scelta degli operatori, durante la ricerca e la selezione delle piante, la vendita di sementi agli agricoltori o la messa a disposizione a terzi in qualsiasi altro modo di materiale riproduttivo vegetale, è opportuno che il materiale riproduttivo vegetale di piante NGT di categoria 1 sia indicato con un riferimento nei registri delle varietà nazionali e dell'Unione europea .

Motivazione

La libertà di scegliere se utilizzare o meno le NGT è un diritto essenziale degli agricoltori e dei produttori alimentari, sia convenzionali che biologici, che può essere garantito solo attraverso l'attuazione di una tracciabilità. La dicitura NGT di categoria 1 dovrebbe inoltre essere indicata con un riferimento nei registri delle varietà nazionali e dell'Unione europea.

Emendamento 26

Considerando 25

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Le piante NGT di categoria 2 dovrebbero rimanere soggette alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di OGM, dato che, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, i loro rischi devono essere valutati. È opportuno prevedere norme speciali per adeguare le procedure e alcune altre norme di cui alla direttiva 2001/18/CE e al regolamento (CE) n. 1829/2003 alla natura specifica delle piante NGT di categoria 2 e ai diversi livelli di rischio che esse possono comportare.

Le piante NGT dovrebbero rimanere soggette alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di OGM, dato che, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, i loro rischi devono essere valutati. È opportuno prevedere norme speciali per adeguare le procedure e alcune altre norme di cui alla direttiva 2001/18/CE e al regolamento (CE) n. 1829/2003 alla natura specifica delle piante NGT di categoria 2 e ai livelli di rischio che esse possono comportare.

Emendamento 27

Considerando 26

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Affinché le piante e i prodotti NGT di categoria 2 possano essere emessi nell'ambiente o immessi in commercio, tali piante e prodotti dovrebbero rimanere soggetti a un'autorizzazione a norma della direttiva 2001/18/CE o del regolamento (CE) n. 1829/2003. Tuttavia, data la grande varietà di tali piante NGT, la quantità di informazioni necessarie per la valutazione del rischio varierà caso per caso. Nei suoi pareri scientifici sulle piante sviluppate mediante cisgenesi e intragenesi  (17) e sulle piante sviluppate mediante mutagenesi mirata  (18) , l'Autorità ha raccomandato flessibilità in relazione alle prescrizioni in materia di dati per la valutazione del rischio di tali piante. Sulla base dei criteri per la valutazione del rischio delle piante prodotte mediante mutagenesi mirata, cisgenesi e intragenesi  (19) dell'Autorità, le considerazioni sui precedenti di utilizzo sicuro, sulla familiarità con l'ambiente, sulla funzione e sulla struttura della sequenza o delle sequenze modificate/inserite dovrebbero contribuire a stabilire il tipo e il numero di dati necessari per effettuare la valutazione del rischio di tali piante NGT. È pertanto necessario stabilire principi e criteri generali per la valutazione del rischio di tali piante, prevedendo nel contempo flessibilità e la possibilità di adeguare le metodologie di valutazione del rischio al progresso scientifico e tecnico.

Affinché le piante e i prodotti NGT possano essere emessi nell'ambiente o immessi in commercio, tali piante e prodotti dovrebbero rimanere soggetti a un'autorizzazione a norma della direttiva 2001/18/CE o del regolamento (CE) n. 1829/2003. Tuttavia, data la grande varietà di piante NGT, la quantità di informazioni necessarie per la valutazione del rischio varierà caso per caso.

 

 

 

Emendamento 28

Considerando 29

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

La direttiva 2001/18/CE prescrive la definizione di un piano di monitoraggio degli effetti ambientali degli OGM dopo la loro emissione deliberata o immissione in commercio, ma prevede una certa flessibilità per quanto concerne il progetto del piano tenendo conto della valutazione del rischio ambientale, delle caratteristiche dell'OGM in questione, del suo impiego previsto e dell'ambiente ospite. Le modificazioni genetiche nelle piante NGT di categoria 2 possono variare da modificazioni che richiedono soltanto una valutazione del rischio limitata fino a modificazioni complesse che richiedono un'analisi più approfondita dei rischi potenziali. Di conseguenza, gli obblighi in materia di monitoraggio successivo all'immissione in commercio degli effetti ambientali delle piante NGT di categoria 2 dovrebbero essere adattati alla luce della valutazione del rischio ambientale e dell'esperienza acquisita nelle prove sul campo, delle caratteristiche della pianta NGT in questione, delle caratteristiche e dell'entità dell'uso previsto, in particolare di eventuali precedenti di utilizzo sicuro della pianta e delle caratteristiche dell'ambiente ospite. Pertanto, non dovrebbe essere richiesto un piano di monitoraggio degli effetti ambientali se è improbabile che la pianta NGT di categoria 2 presenti rischi che richiedono un monitoraggio, quali effetti indiretti, ritardati o imprevisti sulla salute umana o sull'ambiente.

La direttiva 2001/18/CE prescrive la definizione di un piano di monitoraggio degli effetti ambientali degli OGM dopo la loro emissione deliberata o immissione in commercio, ma prevede una certa flessibilità per quanto concerne il progetto del piano tenendo conto della valutazione del rischio ambientale, delle caratteristiche dell'OGM in questione, del suo impiego previsto e dell'ambiente ospite. Le modificazioni genetiche delle piante NGT di categoria 2 possono comportare modificazioni complesse che richiedono un'analisi approfondita dei rischi potenziali. Di conseguenza, gli obblighi in materia di monitoraggio successivo all'immissione in commercio degli effetti ambientali delle piante NGT di categoria 2 dovrebbero essere adattati alla luce della valutazione del rischio ambientale e dell'esperienza acquisita nelle prove sul campo, delle caratteristiche della pianta NGT in questione, delle caratteristiche e dell'entità dell'uso previsto, in particolare di eventuali precedenti di utilizzo sicuro della pianta e delle caratteristiche dell'ambiente ospite.

Motivazione

Le piante NGT includeranno una gamma di gran lunga più ampia di specie rispetto alle piante transgeniche. Ciò moltiplicherà i rischi di impatti non intenzionali sugli ecosistemi, segnatamente attraverso l'incrocio con le piante selvatiche. È pertanto necessario mantenere un monitoraggio, come attualmente definito nella normativa relativa agli OGM.

Emendamento 29

Considerando 30

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Per motivi di proporzionalità, dopo un primo rinnovo dell'autorizzazione, quest'ultima dovrebbe essere valida per un periodo illimitato, salvo il caso in cui sia stato deciso diversamente al momento di tale rinnovo sulla base della valutazione del rischio e delle informazioni disponibili sulla pianta NGT in questione, fatta salva una nuova valutazione qualora si rendano disponibili informazioni nuove.

 

Motivazione

Non è in linea con il principio di precauzione concedere autorizzazioni a tempo indeterminato per i prodotti in grado di riprodursi e di interagire con piante ed ecosistemi selvatici. Ciò è particolarmente preoccupante dato che la proposta non prevede alcuna clausola di salvaguardia, impedendo alla Commissione di revocare un'autorizzazione in caso di rilevamento di un problema.

Emendamento 30

Considerando 32

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Al fine di aumentare la trasparenza e l'informazione dei consumatori, gli operatori dovrebbero essere autorizzati a integrare l'etichettatura dei prodotti NGT di categoria 2 come OGM con informazioni sui tratti conferiti dalla modificazione genetica . Al fine di evitare indicazioni fuorvianti o confuse, una proposta relativa a tale etichettatura dovrebbe figurare nella notifica di autorizzazione o nella domanda di autorizzazione e dovrebbe essere specificata nell'autorizzazione o nella decisione di autorizzazione.

Al fine di aumentare la trasparenza e l'informazione dei consumatori, gli operatori dovrebbero fare in modo che tutti i prodotti NGT rechino un'etichetta con la dicitura 'Nuove tecniche genomiche'. Se gli operatori desiderano completare l'etichettatura con informazioni sul tratto conferito dalla modificazione genetica , al fine di evitare indicazioni fuorvianti, una proposta relativa a tale etichettatura dovrebbe figurare nella notifica di autorizzazione o nella domanda di autorizzazione e dovrebbe essere specificata nell'autorizzazione o nella decisione di autorizzazione.

Motivazione

L'elevato livello di protezione dei consumatori, in particolare il loro diritto all'informazione, è chiaramente riconosciuto dall'articolo 169 del TFUE: «al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, l'Unione contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori nonché a promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi».

Emendamento 31

Considerando 37

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Al fine di consentire alle piante NGT di contribuire agli obiettivi di sostenibilità del Green Deal, della strategia «Dal produttore al consumatore» e della strategia sulla biodiversità, è opportuno agevolare la coltivazione di piante NGT nell'Unione. Ciò richiede prevedibilità per i selezionatori e gli agricoltori per quanto concerne la possibilità di coltivare tali piante nell'Unione. Di conseguenza la possibilità per gli Stati membri di adottare misure che limitino o vietino la coltivazione di piante NGT di categoria 2 in tutto il loro territorio o in parte di esso, prevista all'articolo 26 ter della direttiva 2001/18/CE, comprometterebbe tali obiettivi .

Al fine di consentire alle piante NGT di contribuire agli obiettivi di sostenibilità del Green Deal, della strategia «Dal produttore al consumatore» e della strategia sulla biodiversità, è opportuno monitorare la coltivazione di piante NGT nell'Unione. Se i risultati del monitoraggio evidenziano un rischio per la salute o per l'ambiente, o se nuovi dati scientifici corroborano tale ipotesi, la possibilità per gli Stati membri di adottare misure che limitino o vietino la coltivazione di piante NGT di entrambe le categorie in tutto il loro territorio o in parte di esso, prevista all'articolo 26 ter della direttiva 2001/18/CE, dovrebbe essere consentita .

Motivazione

Sulla base di articoli scientifici e studi di casi, l'ANSES (parere ANSES, consultazione n. 2021-SA-0019) conclude che esistono nuovi rischi potenziali per la salute e l'ambiente associati alle piante derivanti dalle NGT. Inoltre raccomanda di predisporre un piano di monitoraggio dei rischi ambientali dopo l'autorizzazione, per l'intera durata dell'autorizzazione per le piante derivanti da NGT.

Emendamento 32

Considerando 38

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Le norme speciali stabilite nel presente regolamento per quanto riguarda la procedura di autorizzazione per le piante NGT di categoria 2 dovrebbero determinare una maggiore coltivazione nell'Unione di piante NGT di categoria 2 rispetto alla situazione esistente nell'ambito dell'attuale legislazione dell'Unione in materia di OGM. Ciò rende necessario che le autorità pubbliche degli Stati membri definiscano misure di coesistenza per bilanciare gli interessi dei produttori di piante convenzionali, biologiche e geneticamente modificate, consentendo così ai produttori di scegliere tra diversi tipi di produzione, in linea con l'obiettivo della strategia «Dal produttore al consumatore» di destinare il 25 % dei terreni agricoli all'agricoltura biologica entro il 2030.

Le norme speciali stabilite nel presente regolamento per quanto riguarda la procedura di autorizzazione per le piante NGT di categoria 2 dovrebbero determinare una maggiore coltivazione nell'Unione di piante NGT di categoria 2 rispetto alla situazione esistente nell'ambito dell'attuale legislazione dell'Unione in materia di OGM. Ciò rende necessario che le autorità pubbliche degli Stati membri definiscano misure di coesistenza per bilanciare gli interessi dei produttori di piante convenzionali, biologiche e geneticamente modificate, consentendo così ai produttori di scegliere tra diversi tipi di produzione, in linea con l'obiettivo della strategia «Dal produttore al consumatore» di destinare il 25 % dei terreni agricoli all'agricoltura biologica entro il 2030. Per garantire la coerenza delle misure di coesistenza, la Commissione è incaricata di redigere un atto di esecuzione che verterà in particolare sulle dimensioni delle fasce tampone tra piante convenzionali e biologiche e piante NGT, per ogni tipo di coltura.

Emendamento 33

Considerando 39 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Per raggiungere l'obiettivo di assicurare l'efficace funzionamento del mercato interno, devono essere adottate a livello dell'Unione misure di coesistenza giuridicamente vincolanti per le NGT di categoria 1 e 2.

Motivazione

Affinché il mercato interno dell'agricoltura biologica continui a funzionare bene in futuro, non è abbastanza lasciare delle misure di coesistenza a livello nazionale. Sono necessari regolamenti a livello dell'Unione. Pertanto, la Commissione dovrebbe offrire queste norme.

Emendamento 34

Considerando 40

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Data la novità delle NGT, sarà importante monitorare attentamente lo sviluppo e la presenza sul mercato di piante e prodotti NGT e valutare le eventuali ripercussioni sulla salute umana e animale, sull'ambiente e sulla sostenibilità ambientale, economica e sociale. Le informazioni dovrebbero essere raccolte periodicamente ed entro cinque anni dall'adozione della prima decisione che consente l'emissione deliberata o la commercializzazione di piante NGT o di prodotti NGT nell'Unione, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione del presente regolamento per misurare i progressi compiuti ai fini della disponibilità di piante NGT contenenti tali caratteristiche o proprietà sul mercato dell'UE.

Nella sua sentenza del 25 luglio 2018, nel caso C - 528/1610, la Corte di giustizia dell'Unione europea sostiene che gli organismi ottenuti mediante tecniche/metodi di mutagenesi che non sono stati utilizzati in maniera convenzionale in una serie di applicazioni e che non hanno una lunga tradizione di sicurezza rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/18 e sono, pertanto, soggetti alle obbligazioni che derivano da tale direttiva. Data la novità delle NGT, sarà importante monitorare attentamente lo sviluppo e la presenza sul mercato di piante e prodotti NGT e valutare le eventuali ripercussioni sulla salute umana e animale, sull'ambiente e sulla sostenibilità ambientale, economica e sociale. Le informazioni dovrebbero essere raccolte periodicamente ed entro cinque anni dall'adozione della prima decisione che consente l'emissione deliberata o la commercializzazione di piante NGT o di prodotti NGT nell'Unione, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione del presente regolamento per misurare i progressi compiuti ai fini della disponibilità di piante NGT contenenti tali caratteristiche o proprietà sul mercato dell'UE.

Motivazione

L'articolo 114, paragrafo 3, TFUE sostiene che la Commissione prenderà come livello base un livello elevato di tutela, considerando, in particolare, qualsiasi nuovo sviluppo basato su dati scientifici. Sono già stati documentati molti problemi relativamente alle NGT. Per esempio, è risultato che le applicazioni CRISPR causano tossicità e mosaicismo, mentre non sono ancora noti l'impatto e gli effetti avversi su organismi non bersaglio ed esposti involontariamente. Queste conoscenze si ottengono solo quando sono richieste e messe in atto valutazioni del rischio e le incertezze vengono valutate e riconosciute.

Emendamento 35

Considerando 42

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima, affinché le piante NGT e i prodotti NGT possano circolare liberamente all'interno del mercato interno, può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Gli Stati membri devono essere autorizzati a non partecipare al presente regolamento, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Emendamento 36

Considerando 45

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto concerne le informazioni necessarie a dimostrare che una pianta NGT è una pianta NGT di categoria 1, per quanto riguarda la preparazione e la presentazione della notifica per tale determinazione e per quanto concerne la metodologia e gli obblighi di informazione per le valutazioni del rischio ambientale delle piante NGT di categoria 2 e degli alimenti NGT e dei mangimi NGT, conformemente ai principi e ai criteri stabiliti nel presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio  (24).

 

 

Emendamento 37

Considerando 45 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

La questione dei brevetti sulle NGT è stata sollevata da numerosi portatori di interessi nel corso delle consultazioni. È opportuno assicurare che i selezionatori abbiano pieno accesso al materiale genetico delle piante NGT. Poiché le attuali disposizioni non stabiliscono esenzioni complete dei selezionatori nel diritto brevettuale, è opportuno che i brevetti non limitino l'utilizzo delle piante NGT da parte di selezionatori e agricoltori. L'accesso ai materiali genetici può essere garantito al meglio laddove il diritto del titolare del brevetto si esaurisce nelle mani del selezionatore (esenzione per i selezionatori). Inoltre, è opportuno evitare che i brevetti siano concessi o le domande di brevetto siano presentate mentre sono ulteriormente rinviate ulteriori disposizioni giuridiche sul tema in seguito allo studio che la Commissione intende effettuare. Pertanto, dovrebbe essere garantito che il materiale vegetale NGT e il materiale derivante da un procedimento per la concessione di un brevetto NGT siano esclusi dalla brevettabilità a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione, inoltre, dovrebbe valutare, nel prossimo studio annunciato, come affrontare ulteriormente il più generale problema della concessione, in maniera diretta o indiretta, dei brevetti sul materiale vegetale, nonostante i precedenti sforzi tesi a colmare le lacune.

Emendamento 38

Articolo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Il presente regolamento stabilisce norme specifiche per l'emissione deliberata nell'ambiente per fini diversi dall'immissione in commercio di piante ottenute con determinate nuove tecniche genomiche («piante NGT») e per l'immissione in commercio di alimenti e mangimi contenenti tali piante, da esse costituiti od ottenuti a partire dalle stesse, e di prodotti, diversi dagli alimenti o dai mangimi, contenenti tali piante o da esse costituiti.

Il presente regolamento corrisponde alle disposizioni di cui alla direttiva 2001/18/CE ed estende tali disposizioni all'emissione deliberata di piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche («piante NGT»). In conformità del principio di precauzione e dell'obiettivo primario di garantire un livello elevato di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente, il presente regolamento stabilisce norme specifiche per l'emissione deliberata nell'ambiente per fini diversi dall'immissione in commercio di piante ottenute con determinate nuove tecniche genomiche («piante NGT») e per l'immissione in commercio di alimenti e mangimi contenenti tali piante, da esse costituiti od ottenuti a partire dalle stesse, e di prodotti, diversi dagli alimenti o dai mangimi, contenenti tali piante o da esse costituiti.

Motivazione

L'articolo 114, paragrafo 3, TFUE sostiene che la Commissione prenderà come livello base un livello elevato di tutela, considerando, in particolare, qualsiasi nuovo sviluppo basato su dati scientifici. Sono già stati documentati molti problemi relativamente alle NGT. Per esempio, è risultato che le applicazioni CRISPR causano tossicità e mosaicismo, mentre non sono ancora noti l'impatto e gli effetti avversi su organismi non bersaglio ed esposti involontariamente. Queste conoscenze si ottengono solo quando sono richieste e messe in atto valutazioni del rischio e le incertezze vengono valutate e riconosciute.

Emendamento 39

Articolo 2, paragrafo 1 (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

 

1)

materiali derivanti da un procedimento per la concessione di un brevetto NGT o materiale per il quale è in corso di trattamento una domanda di brevetto;

 

2)

piante resistenti agli erbicidi;

 

3)

piante, alghe e alberi selvatici.

Motivazione

La brevettabilità delle piante non è collegata alla normativa in materia di OGM ma alla Convenzione sul brevetto europeo, e in secondo luogo, alla direttiva 98/44/CE (2) (direttiva sulle biotecnologie), che non viene modificata dalla proposta in esame. Pertanto, la maggior parte o tutte le piante NGT saranno brevettabili se i loro promotori scelgono di presentare domanda di brevetto. Il materiale brevettato dovrebbe essere soggetto alle norme più complete a disposizione in materia di tracciabilità ed etichettatura, al fine di consentire ad agricoltori, selezionatori e consumatori di fare delle scelte informate con una piena conoscenza delle norme e delle responsabilità legate a questa forma di proprietà intellettuale.

Emendamento 40

Articolo 3, punto 7, lettera b) bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

non è coperta da brevetti o diritti esclusivi e per i quali non è stata presentata alcuna domanda per la concessione di tali brevetti o diritti esclusivi;

Emendamento 41

Articolo 4, primo comma

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Fatte salve altre prescrizioni del diritto dell'Unione, una pianta NGT può essere emessa deliberatamente nell'ambiente per fini diversi dall'immissione in commercio e un prodotto NGT può essere immesso in commercio unicamente se:

Fatte salve altre prescrizioni del diritto dell'Unione  e nel rigoroso rispetto del principio di precauzione , una pianta NGT può essere emessa deliberatamente nell'ambiente per fini diversi dall'immissione in commercio e un prodotto NGT può essere immesso in commercio unicamente se la pianta è una pianta NGT ed è stata autorizzata conformemente al capo III e se:

Emendamento 42

Articolo 4, punto 2 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

è stato istituito un sistema di responsabilità estesa del produttore (EPR) a livello europeo o nazionale per garantire il finanziamento dei rischi e dei possibili danni futuri alla salute umana, alla salute animale o all'ambiente o alla contaminazione incrociata di alimenti biologici e non OGM, in linea con il principio «chi inquina paga».

Emendamento 43

Articolo 5, paragrafi 1 e 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.   Le norme che si applicano agli OGM nella legislazione dell'Unione non si applicano alle piante NGT di categoria 1.

1.   Le norme che si applicano agli OGM nella legislazione dell'Unione non si applicano alle piante NGT di categoria 1 tranne nei casi in cui si sospetta che le piante NGT di categoria 1 abbiano potenziali rischi per la salute e l'ambiente fino a prova contraria .

2.   Ai fini del regolamento (UE) 2018/848, le norme di cui all'articolo 5, lettera f), punto iii), e all'articolo 11 di detto regolamento si applicano alle piante NGT di categoria 1 e ai prodotti ottenuti a partire da o mediante tali piante.

2.   Ai fini del regolamento (UE) 2018/848, le norme di cui all'articolo 5, lettera f), punto iii), e all'articolo 11 di detto regolamento si applicano alle piante NGT di categoria 1 e ai prodotti ottenuti a partire da o mediante tali piante.

Motivazione

Il contenuto dell'allegato I è di fondamentale importanza per la presente proposta legislativa, in quanto può avere implicazioni pratiche significative in base alle quali le NGT rientrerebbero in ciascuna categoria. Pertanto, non deve essere elencato nell'allegato, rendendolo modificabile mediante un semplice atto delegato. Deve invece seguire una procedura legislativa ordinaria per garantire un processo decisionale completo e democratico.

Emendamento 44

Articolo 5, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26, per modificare i criteri di equivalenza delle piante NGT alle piante convenzionali di cui all'allegato I al fine di adeguarli al progresso scientifico e tecnologico per quanto concerne i tipi e l'entità delle modificazioni che possono essere presenti in natura o derivare da tecniche di selezione convenzionali.

 

Emendamento 45

Articolo 6, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Se una persona intende procedere a tale emissione deliberata simultaneamente in più di uno Stato membro, presenta la richiesta di verifica all'autorità competente di uno di tali Stati membri .

Se una persona intende procedere a tale emissione deliberata simultaneamente in più di uno Stato membro, presenta la richiesta di verifica all'autorità competente di ciascuno Stato membro .

Emendamento 46

Articolo 6, paragrafo 3, lettera e)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

nei casi di cui al paragrafo 2, un'indicazione degli Stati membri nei quali il richiedente intende procedere all'emissione deliberata;

 

Emendamento 47

Articolo 6, paragrafo 3, lettera e) bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

una valutazione del rischio ambientale effettuata conformemente ai principi e ai criteri di cui all'allegato II, parti 1 e 2, e all'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 27, lettera c);

Emendamento 48

Articolo 6, paragrafo 3, lettera e) ter (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

un piano di monitoraggio degli effetti ambientali di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato II;

Emendamento 49

Articolo 6, paragrafo 5

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Se la richiesta di verifica non contiene tutte le informazioni necessarie, l'autorità competente la dichiara irricevibile entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di detta richiesta. L'autorità competente informa senza indebito ritardo il richiedente, gli altri Stati membri e la Commissione in merito all'irricevibilità della richiesta di verifica e motiva la propria decisione.

Se la richiesta di verifica non contiene tutte le informazioni necessarie, l'autorità competente la dichiara irricevibile entro due mesi dalla data di ricevimento di detta richiesta. L'autorità competente informa senza indebito ritardo il richiedente, gli altri Stati membri e la Commissione in merito all'irricevibilità della richiesta di verifica e motiva la propria decisione.

Emendamento 50

Articolo 6, paragrafo 6

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Se la richiesta di verifica non è ritenuta irricevibile a norma del paragrafo 5, l'autorità competente verifica se la pianta NGT soddisfa i criteri di cui all'allegato I e prepara una relazione di verifica entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di detta richiesta. L'autorità competente mette la relazione di verifica a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione senza indebito ritardo.

Se la richiesta di verifica non è ritenuta irricevibile a norma del paragrafo 5, l'autorità competente verifica se la pianta NGT soddisfa i criteri di cui agli allegati I e IV. A tal fine, l'autorità competente trasmette la richiesta all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») senza indebito ritardo. Entro sei mesi, l'Autorità dichiara se la pianta è una pianta NGT che soddisfa i criteri di cui all'allegato I, compreso se contiene materiale genetico non proveniente dal pool genetico dei selezionatori. La dichiarazione è trasmessa a tutti gli Stati membri e alla Commissione, ed è resa pubblica. Dopo aver ricevuto questa dichiarazione, l'autorità competente prepara una relazione di verifica entro tre mesi dalla data di ricevimento di detta richiesta. L'autorità competente mette la relazione di verifica a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione senza indebito ritardo.

Emendamento 51

Articolo 6, paragrafo 7

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Gli altri Stati membri e la Commissione possono formulare osservazioni in merito alla relazione di verifica entro 20 giorni dalla data di ricevimento di detta relazione.

Gli altri Stati membri e la Commissione possono formulare obiezioni motivate in merito alla relazione di verifica entro 20 giorni dalla data di ricevimento di detta relazione. Tali obiezioni motivate si riferiscono esclusivamente ai criteri di cui all'allegato I e comprendono una giustificazione scientifica.

Motivazione

Evidente.

Emendamento 52

Articolo 6, paragrafo 8

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

In assenza di osservazioni da parte di uno Stato membro o della Commissione, entro 10 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 7, l'autorità competente che ha redatto la relazione di verifica adotta una decisione nella quale dichiara se la pianta NGT è una pianta NGT di categoria 1. Detta autorità trasmette senza indebito ritardo la decisione al richiedente, agli altri Stati membri e alla Commissione.

In assenza di osservazioni da parte di uno Stato membro o della Commissione, entro un mese dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 7, l'autorità competente che ha redatto la relazione di verifica adotta una decisione nella quale dichiara se la pianta NGT è una pianta NGT di categoria 1. Detta autorità trasmette senza indebito ritardo la decisione al richiedente, agli altri Stati membri e alla Commissione.

Emendamento 53

Articolo 6, paragrafo 9

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Qualora un altro Stato membro o la Commissione formuli osservazioni entro il termine di cui al paragrafo 7, l'autorità competente che ha redatto la relazione di verifica trasmette le osservazioni alla Commissione senza indebito ritardo.

Qualora un altro Stato membro o la Commissione formuli osservazioni entro il termine di cui al paragrafo 7, l'autorità competente che ha redatto la relazione di verifica trasmette le osservazioni alla Commissione e agli altri Stati membri, senza indebito ritardo.

Emendamento 54

Articolo 6, paragrafo 10

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

La Commissione, previa consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»), elabora un progetto di decisione in cui dichiara se la pianta NGT è una pianta NGT di categoria 1 entro 45 giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle osservazioni, tenendo conto di queste ultime. La decisione in questione è adottata in conformità della procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

La Commissione, previa consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»), elabora un progetto di decisione in cui dichiara se la pianta NGT è una pianta NGT di categoria 1 entro tre mesi dalla data di ricevimento delle osservazioni, tenendo conto di queste ultime. La decisione in questione è adottata in conformità della procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

Emendamento 55

Articolo 6, paragrafo 11

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

La Commissione pubblica una sintesi delle decisioni di cui ai paragrafi 8 e 10 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Entro 15 giorni dalla presentazione integrale, l'autorità competente dello Stato membro in cui è stata presentata la richiesta di verifica e, laddove rilevante, la Commissione rende pubbliche la richiesta di verifica, la relazione di verifica di cui al paragrafo 6, le osservazioni di cui al paragrafo 7 e le decisioni di cui ai paragrafi 8 e 10.

Emendamento 56

Articolo 7, paragrafo 2, lettera d) bis (nuova)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

una valutazione del rischio ambientale effettuata conformemente ai principi e ai criteri di cui all'allegato II, parti 1 e 2, e all'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 27, lettera c);

Emendamento 57

Articolo 7, paragrafo 2, lettera d) ter (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

un piano di monitoraggio degli effetti ambientali di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato II;

Emendamento 58

Articolo 7, paragrafo 2, lettera d) quater (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

una dichiarazione da parte del richiedente attestante che:

 

i)

non sono presenti brevetti o diritti esclusivi che proteggono il processo utilizzato per sviluppare la pianta,

 

ii)

non sono presenti brevetti o diritti esclusivi che proteggono la pianta o parti di essa, né informazioni genetiche in essa contenute,

 

iii)

non è stata presentata alcuna domanda per la concessione di tali brevetti o diritti esclusivi;

Motivazione

La proposta della Commissione mira ad agevolare la commercializzazione delle piante NGT in Europa. In assenza di garanzie specifiche, ciò potrebbe portare a un aumento del numero di sementi brevettate nell'UE. Di conseguenza, i selezionatori e gli agricoltori potrebbero trovarsi di fronte a un rischio maggiore di azioni legali da parte degli sviluppatori di NGT qualora utilizzino inavvertitamente le loro sequenze genetiche brevettate.

Emendamento 59

Articolo 7, paragrafo 2, lettera d) quater (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

una dichiarazione attestante che l'immissione in commercio non violerebbe il protocollo di Cartagena sulla biosicurezza ai sensi della convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica e una descrizione della modalità di soddisfacimento dei requisiti del protocollo;

Emendamento 60

Articolo 7, paragrafo 2, lettera d) quater (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

una dichiarazione attestante che l'immissione sul mercato è conforme al regolamento sulle informazioni alimentari ai consumatori nonché alla legislazione sulle indicazioni nutrizionali e sulla salute riportate sugli alimenti, e una descrizione della modalità di soddisfacimento delle disposizioni pertinenti;

Emendamento 61

Articolo 7, paragrafo 2, lettera e) bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

una dichiarazione sulla non applicabilità del regolamento (UE) 2015/2283 del 25 novembre 2015 sui nuovi alimenti, o sulla corretta applicazione di eventuali obblighi derivanti da tale regolamento.

Emendamento 62

Articolo 7, paragrafo 2, lettera e) ter (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

qualsiasi altra informazione pertinente relativa al fascicolo, compreso l'eventuale rifiuto, ritiro o accettazione di richieste precedenti o decisioni nazionali o europee.

Emendamento 63

Articolo 7, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Se la richiesta di verifica non contiene tutte le informazioni necessarie, l'autorità la dichiara irricevibile entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di detta richiesta. L'Autorità informa senza indebito ritardo il richiedente, gli altri Stati membri e la Commissione in merito all'irricevibilità della richiesta di verifica e motiva la propria decisione.

Se la richiesta di verifica non contiene tutte le informazioni necessarie, l'autorità la dichiara irricevibile entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di detta richiesta. L'Autorità informa senza indebito ritardo il richiedente, gli altri Stati membri e la Commissione in merito all'irricevibilità della richiesta di verifica e motiva la propria decisione.

Emendamento 64

Articolo 7, paragrafo 5

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Se la richiesta di verifica non è ritenuta irricevibile a norma del paragrafo 4, l'Autorità indica in una dichiarazione se la pianta NGT soddisfa i criteri di cui all'allegato I entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di detta richiesta. L'Autorità mette tale dichiarazione a disposizione della Commissione e degli Stati membri. Conformemente all'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002, l'Autorità rende pubblica la propria dichiarazione dopo aver omesso qualsiasi informazione considerata riservata conformemente agli articoli da 39 a 39 sexies del medesimo regolamento e all'articolo 11 del presente regolamento.

Se la richiesta di verifica non è ritenuta irricevibile a norma del paragrafo 4, l'Autorità indica in una dichiarazione se la pianta NGT soddisfa i criteri di cui all'allegato I entro sei mesi dalla data di ricevimento di detta richiesta. L'Autorità mette tale dichiarazione a disposizione della Commissione e degli Stati membri senza indebito ritardo. Gli Stati membri possono formulare osservazioni in merito alla dichiarazione entro due mesi dalla data di ricevimento di detta dichiarazione . Conformemente all'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002, l'Autorità rende pubblica la propria dichiarazione e, laddove rilevante, le osservazioni degli Stati membri, dopo aver omesso qualsiasi informazione considerata riservata conformemente agli articoli da 39 a 39 sexies del medesimo regolamento e all'articolo 11 del presente regolamento.

Emendamento 65

Articolo 7, paragrafo 6

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

La Commissione elabora un progetto di decisione in cui dichiara se la pianta NGT è una pianta NGT di categoria 1 entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della dichiarazione dell'Autorità, tenendo conto di quest'ultima. La decisione in questione è adottata in conformità della procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

La Commissione elabora un progetto di decisione in cui dichiara se la pianta NGT è una pianta NGT di categoria 1 entro tre mesi dalla data di ricevimento della dichiarazione dell'Autorità, tenendo conto di quest'ultima. Gli Stati membri possono formulare osservazioni in merito al progetto di decisione entro due mesi dalla data di ricevimento di detto progetto di decisione. La decisione in questione è adottata in conformità della procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2 , entro i tre mesi successivi .

Emendamento 66

Articolo 7, paragrafo 7

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

La Commissione pubblica una sintesi della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

La Commissione rende pubblico il progetto di decisione, le osservazioni di cui al paragrafo 6 e la sua decisione .

Emendamento 67

Articolo 10 — titolo

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Etichettatura del materiale riproduttivo di piante NGT di categoria 1, compreso il materiale di selezione.

Trasparenza, tracciabilità ed etichettatura del materiale riproduttivo di piante NGT di categoria 1, compreso il materiale di selezione

Motivazione

Evidente.

Emendamento 68

Articolo 10

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Il materiale riproduttivo vegetale, anche a fini di selezione e scientifici, che contiene una o più piante NGT di categoria 1 o ne è costituito ed è messo a disposizione di terzi, a titolo oneroso o gratuito, reca un'etichetta che riporta la dicitura «NGT cat 1», seguita dal numero di identificazione della pianta o delle piante NGT da cui è derivato.

Il materiale riproduttivo vegetale, anche a fini di selezione e scientifici, gli alimenti, i mangimi e gli altri prodotti che contengono una o più piante NGT di categoria 1 o ne sono costituiti e che sono messi a disposizione di terzi, a titolo oneroso o gratuito, sono oggetto di una menzione nel registro nazionale delle varietà, trasmessa automaticamente al registro comune dell'UE relativo al materiale riproduttivo vegetale e ai materiali forestali di moltiplicazione, indicante la dicitura «NGT cat 1», seguita dal numero di identificazione della pianta o delle piante NGT da cui è derivato , e sono tracciabili, anche da parte dei consumatori finali .

Motivazione

Evidente.

Emendamento 69

Articolo 10 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Tracciabilità NGT di categoria 1

 

1.     Quando immettono sul mercato prodotti ottenuti da piante e prodotti NGT di categoria 1, gli operatori garantiscono che le seguenti informazioni siano trasmesse per iscritto all'operatore che riceve il prodotto:

 

(a)

un'indicazione di ciascuno degli ingredienti alimentari ottenuti da piante e prodotti NGT di categoria 1;

 

(b)

un'indicazione di ciascuna materia prima o additivo per mangimi ottenuto da piante e prodotti NGT di categoria 1;

 

(c)

nel caso di prodotti sprovvisti di elenco degli ingredienti, l'indicazione che il prodotto è ottenuto da piante e prodotti NGT di categoria 1.

 

2.     Fatto salvo il disposto dell'articolo 6 del regolamento CE 1830/2003, gli operatori predispongono sistemi e procedure standardizzate che consentano di conservare le informazioni di cui al paragrafo 1 e di identificare, per un periodo di cinque anni dopo ciascuna transazione, gli operatori che hanno messo a disposizione e quelli che hanno ricevuto i prodotti di cui al paragrafo 1.

 

3.     I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicati altri requisiti specifici previsti dalla normativa comunitaria.

 

4.     I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alle tracce di piante e prodotti NGT di categoria 1 nei prodotti per alimenti e mangimi ottenuti da piante e prodotti NGT di categoria 1 in una percentuale non superiore alle soglie stabilite per gli OGM conformemente agli articoli 12, 24 o 47 del regolamento (CE) n. 1829/2003, a condizione che tali tracce di piante e prodotti NGT di categoria 1 siano accidentali o tecnicamente inevitabili.

Motivazione

Sono necessarie misure di tracciabilità lungo l'intera catena di approvvigionamento per consentire ai trasformatori e agli operatori del settore alimentare di evitare la presenza accidentale o inevitabile di NGT nel loro processo di produzione. L'assenza di un sistema di tracciabilità equivarrebbe a imporre l'ingresso di NGT nel flusso di produzione a tutti i sistemi di produzione alimentare, compresi gli operatori biologici. La libertà di scegliere se utilizzare o meno le NGT è un diritto essenziale degli agricoltori e dei produttori alimentari, sia convenzionali che biologici, in tutta Europa.

Emendamento 70

Articolo 10 ter (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Possibilità di non partecipazione per gli Stati membri

 

Nel corso della procedura di autorizzazione di una determinata pianta NGT di categoria 1 o del rinnovo dell'autorizzazione, uno Stato membro può richiedere di adeguare l'ambito geografico dell'autorizzazione scritta o dell'autorizzazione in modo che tutto il territorio di tale Stato membro o parte di esso debba essere escluso dalla coltivazione, conformemente all'articolo 26 ter della direttiva 2001/18CE.

 

Gli Stati membri adottano misure adeguate per evitare la presenza involontaria di piante NGT di categoria 1, compresa la possibilità di applicare la clausola di non partecipazione. Gli Stati membri elaborano misure specifiche per coltura e adattate, basate sulle conoscenze scientifiche più recenti e su una ricerca scientifica indipendente, al fine di evitare la presenza involontaria di piante NGT di categoria 1. Gli Stati membri istituiscono un rigoroso sistema di responsabilità oggettiva e un fondo di indennizzo per compensare gli operatori in caso di contaminazione. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'importazione da paesi terzi di piante soggette alla clausola di non partecipazione.

Emendamento 71

Articolo 11

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Riservatezza

 

1.     Il richiedente di cui agli articoli 6 e 7 può chiedere all'autorità competente dello Stato membro in questione o all'Autorità, a seconda dei casi, che alcune parti delle informazioni presentate a norma del presente titolo siano considerate riservate, corredandole di una giustificazione verificabile, in conformità dei paragrafi 3 e 6.

 

2.     L'autorità competente o l'Autorità, a seconda dei casi, valuta la richiesta di riservatezza di cui al paragrafo 1.

 

3.     L'autorità competente o l'Autorità, a seconda dei casi, può accordare un trattamento riservato solo per le informazioni seguenti, su presentazione di una giustificazione verificabile, qualora il richiedente dimostri che la loro divulgazione rischia di danneggiare i suoi interessi in maniera significativa:

 

a)

informazioni di cui all'articolo 39, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 178/2002;

 

b)

informazioni sulla sequenza di DNA; e

 

c)

modelli e strategie di selezione.

 

4.     L'autorità competente o l'Autorità, a seconda dei casi, decide, previa consultazione del richiedente, quali informazioni debbano essere considerate riservate e informa il richiedente della sua decisione.

 

5.     Gli Stati membri, la Commissione e l'Autorità prendono le misure necessarie affinché le informazioni riservate notificate o scambiate a norma del presente capo non siano rese pubbliche.

 

6.     Si applicano inoltre, mutatis mutandis, le pertinenti disposizioni degli articoli 39 sexies e 41 del regolamento (CE) n. 178/2002.

 

7.     Nel caso di ritiro della richiesta di verifica da parte del richiedente, gli Stati membri, la Commissione e l'Autorità rispettano la riservatezza accordata dall'autorità competente o dall'Autorità a norma del presente articolo. Se la richiesta di verifica è ritirata prima che l'autorità competente o l'Autorità abbia deciso sulla pertinente richiesta di riservatezza, gli Stati membri, la Commissione e l'Autorità non rendono pubbliche le informazioni per le quali era stata chiesta la riservatezza.

 

Emendamento 72

Articolo 11, paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Terze parti possono avere accesso a informazioni riservate, ove presentino argomentazioni circostanziate, basate su danni significativi per l'ambiente, la salute umana o la salute animale. A tal fine devono presentare una richiesta all'autorità nazionale competente, alla Commissione o all'Autorità.

Emendamento 73

Articolo 11 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Misure volte a evitare la presenza involontaria di piante NGT di categoria 1

 

1.     Gli Stati membri adottano le misure appropriate per evitare la presenza involontaria di piante NGT di categoria 1 in altri prodotti sulla base di un atto delegato proposto dalla Commissione a norma dell'articolo 26, per definire in particolare la dimensione della fascia tampone per ciascun tipo di coltura e l'obbligo per i coltivatori di NGT di informare i coltivatori biologici e certificati non OGM con appezzamenti limitrofi a quelli in cui sono coltivate piante NGT.

 

2.     Gli Stati membri elaborano, nell'ambito della sussidiarietà, misure specifiche per coltura e adattate, basate sulle più recenti conoscenze scientifiche e sperimentali, per evitare la presenza involontaria di piante NGT di categoria 1.

 

3.     Gli Stati membri istituiscono un rigoroso sistema di responsabilità e un fondo di indennizzo per compensare gli operatori in caso di contaminazione, conformemente al principio della responsabilità estesa del produttore.

 

4.     La Commissione raccoglie e coordina le informazioni basate su studi condotti a livello dell'UE e nazionale, osserva gli sviluppi relativi alla coesistenza negli Stati membri e, sulla base delle informazioni e delle osservazioni, sviluppa orientamenti sulla coesistenza di colture NGT, convenzionali e biologiche.

Emendamento 74

Articolo 13, paragrafo 1, lettera d) bis (nuova)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Piano di monitoraggio degli effetti ambientali conformemente all'allegato VII della direttiva 2001/18/CE;

Emendamento 75

Articolo 17, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

L'autorizzazione rilasciata a norma della parte C della direttiva 2001/18/CE è valida, dopo il primo rinnovo a norma dell'articolo 17 della direttiva 2001/18/CE, per un periodo illimitato , salvo il caso in cui la decisione di cui all'articolo 17, paragrafo 6 o 8 preveda che il rinnovo sia per un periodo limitato , per motivi giustificati basati sui risultati della valutazione del rischio effettuata a norma del presente regolamento e sull'esperienza acquisita nell'uso, compresi i risultati del monitoraggio, se l'autorizzazione lo prevede.

L'autorizzazione rilasciata a norma della parte C della direttiva 2001/18/CE è valida, dopo ciascun rinnovo a norma dell'articolo 17 della direttiva 2001/18/CE, per 10 anni , salvo il caso in cui , dopo tre rinnovi, la decisione di cui all'articolo 17, paragrafo 6 o 8 preveda che il rinnovo sia per un periodo illimitato , per motivi giustificati basati sui risultati della valutazione del rischio effettuata a norma del presente regolamento e sull'esperienza acquisita nell'uso, compresi i risultati del monitoraggio, se l'autorizzazione lo prevede.

Motivazione

Considerando che non vi sono ancora precedenti di uso sicuro per le nuove tecniche genomiche, è importante riesaminare ogni 10 anni la validità dell'autorizzazione, per tenere conto delle risultanze scientifiche più recenti e delle tendenze del mercato.

Emendamento 76

Articolo 17, paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Se i risultati del monitoraggio evidenziano un rischio per la salute o per l'ambiente, o se nuovi dati scientifici corroborano tale ipotesi, l'autorità competente può revocare la propria decisione.

 

La decisione di revoca deve essere inviata per posta raccomandata al beneficiario della decisione, che dispone di 15 giorni di tempo per formulare osservazioni. Ove si verifichi quanto sopra, la commercializzazione dell'impianto o del prodotto NGT è vietata a decorrere dal giorno successivo alla data di ricevimento della lettera raccomandata.

Emendamento 77

Articolo 21

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, e all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003, dopo il primo rinnovo l'autorizzazione è valida per un periodo illimitato , salvo nel caso in cui la Commissione decida di rinnovare l'autorizzazione per un periodo limitato, per motivi giustificati basati sui risultati della valutazione del rischio effettuata a norma del presente regolamento e sull'esperienza acquisita nell'uso, compresi i risultati del monitoraggio, se l'autorizzazione lo prevede.

In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, e all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003, dopo il primo rinnovo l'autorizzazione è valida per un periodo di 10 anni , salvo nel caso in cui la Commissione decida di rinnovare l'autorizzazione per un periodo limitato, per motivi giustificati basati sui risultati della valutazione del rischio effettuata a norma del presente regolamento e sull'esperienza acquisita nell'uso, compresi i risultati del monitoraggio, se l'autorizzazione lo prevede.

Emendamento 78

Articolo 22

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.     Gli incentivi di cui al presente articolo si applicano alle piante NGT di categoria 2 e ai prodotti NGT di categoria 2, qualora almeno uno dei tratti previsti della pianta NGT conferiti mediante modificazione genetica figuri nell'allegato III, parte 1, e tali piante o prodotti non presentino i tratti di cui alla parte 2 di tale allegato.

 

2.     Alle domande di autorizzazione presentate a norma dell'articolo 5 o 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003, in combinato disposto con l'articolo 19, si applicano gli incentivi seguenti:

 

a)

in deroga all'articolo 20, paragrafo 1, primo comma, del presente regolamento, l'Autorità esprime il proprio parere sulla domanda entro quattro mesi dal ricevimento di una domanda valida, salvo nel caso in cui la complessità del prodotto richieda l'applicazione del termine di cui all'articolo 20, paragrafo 1. Il termine è prorogabile alle condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, secondo comma;

 

b)

se il richiedente è una PMI, quest'ultima è esentata dal pagamento di contributi finanziari al laboratorio di riferimento dell'Unione e alla rete europea di laboratori per gli OGM di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1829/2003.

 

3.     Gli orientamenti seguenti prima della presentazione ai fini della valutazione del rischio effettuata conformemente all'allegato II si applicano, oltre all'articolo 32 bis del regolamento (CE) n. 178/2002, prima delle notifiche presentate a norma dell'articolo 13 della direttiva 2001/18/CE, in combinato disposto con l'articolo 14, e delle domande di autorizzazione presentate a norma degli articoli 5 o 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003 in combinato disposto con l'articolo 19:

 

a)

il personale dell'Autorità, su richiesta di un potenziale richiedente o notificante, fornisce orientamenti in merito a ipotesi di rischio plausibili che il potenziale richiedente o notificante ha individuato in base alle proprietà di una pianta, di un prodotto oppure di una pianta ipotetica o di un prodotto ipotetico, che occorre affrontare fornendo le informazioni di cui all'allegato II, parti 2 e 3. Tali orientamenti non riguardano tuttavia la progettazione di studi volti ad affrontare le ipotesi di rischio;

 

b)

se il potenziale richiedente o notificante è una PMI, quest'ultima può notificare all'Autorità il modo in cui intende affrontare le ipotesi di rischio plausibili di cui alla lettera a) che ha individuato in base alle proprietà di una pianta, di un prodotto oppure di una pianta ipotetica o di un prodotto ipotetico, compresa la progettazione degli studi che intende effettuare conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato II, parti 2 e 3. L'Autorità fornisce orientamenti sulle informazioni notificate, compresa la progettazione degli studi.

 

4.     Gli orientamenti prima della presentazione di cui al paragrafo 3 sono conformi alle prescrizioni seguenti:

 

a)

non pregiudicano un'eventuale successiva valutazione delle domande o delle notifiche effettuata dal gruppo di esperti scientifici sugli organismi geneticamente modificati dell'Autorità, né sono vincolanti a tale riguardo. Il personale dell'Autorità che fornisce gli orientamenti non è coinvolto in alcun lavoro preparatorio scientifico o tecnico che sia direttamente o indirettamente rilevante ai fini della domanda o della notifica oggetto degli orientamenti;

 

b)

per le potenziali notifiche a norma dell'articolo 13 della direttiva 2001/18/CE in combinato disposto con l'articolo 14 e per le potenziali domande a norma degli articoli 5 o 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003 in combinato disposto con l'articolo 19 riguardanti una pianta NGT di categoria 2 da utilizzare come sementi o altro materiale riproduttivo vegetale, gli orientamenti prima della presentazione sono forniti dall'Autorità insieme o in stretta collaborazione con l'autorità competente dello Stato membro alla quale sarà presentata la notifica o la domanda;

 

c)

l'Autorità rende pubblica senza indugio una sintesi degli orientamenti prima della presentazione una volta che una domanda o una notifica è stata considerata valida. L'articolo 38, paragrafo 1 bis, si applica mutatis mutandis;

 

d)

i potenziali richiedenti o notificanti che dimostrino di essere una PMI possono chiedere gli orientamenti prima della presentazione di cui al paragrafo 3, lettera a), in momenti diversi.

 

5.     Le richieste di incentivi sono presentate all'Autorità al momento della richiesta di consulenza di cui al paragrafo 3 o della domanda di cui agli articoli 5 o 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003, in combinato disposto con l'articolo 19, e corredate delle informazioni seguenti:

 

a)

le informazioni necessarie per stabilire che il tratto o i tratti previsti conferiti dalla modificazione genetica della pianta NGT di categoria 2 soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1;

 

b)

se del caso, le informazioni necessarie per dimostrare che il (potenziale) richiedente o notificante è una PMI;

 

c)

ai fini del paragrafo 3, informazioni sugli aspetti elencati nell'allegato II, parte 1, nella misura in cui possono già essere fornite, e qualsiasi altra informazione pertinente.

 

6.     L'articolo 26 della direttiva 2001/18/CE e l'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1829/2003 si applicano alle informazioni trasmesse all'Autorità a norma del presente articolo, a seconda dei casi.

 

7.     L'Autorità stabilisce le modalità pratiche per l'attuazione dei paragrafi da 3 a 6.

 

8.     Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26, per modificare gli elenchi dei tratti delle piante NGT di cui all'allegato III al fine di adeguarli al progresso scientifico e tecnologico e ai nuovi dati relativi all'impatto sulla sostenibilità di tali tratti, nel rispetto delle condizioni seguenti:

 

a)

la Commissione tiene conto del monitoraggio dell'incidenza del presente regolamento conformemente all'articolo 30, paragrafo 3;

 

b)

la Commissione effettua un esame aggiornato della letteratura scientifica riguardante l'impatto sulla sostenibilità ambientale, sociale ed economica del tratto o dei tratti che intende aggiungere o sopprimere dall'elenco di cui all'allegato III;

 

c)

se del caso, la Commissione tiene conto dei risultati del monitoraggio effettuato a norma dell'articolo 14, lettera h), o dell'articolo 19, paragrafo 3, delle piante NGT che presentano il tratto o i tratti conferiti dalla modificazione genetica.

 

Motivazione

Il prevedibile potenziale di sostenibilità delle NGT rimane una promessa ipotetica, dato che a livello mondiale l'esperienza pratica in materia di coltivazione di NGT è estremamente limitata. Al contrario, lo studio del Centro comune di ricerca del 2021 mostra che 6 dei 16 prodotti NGT attualmente nella fase precommerciale, quindi quelli che hanno maggiori probabilità di entrare presto sul mercato, sono collegati alla tolleranza agli erbicidi.

Emendamento 79

Articolo 23

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Oltre alle prescrizioni in materia di etichettatura di cui all'articolo 21 della direttiva 2001/18/CE, agli articoli 12, 13, 24 e 25 del regolamento (CE) n. 1829/2003 e all'articolo 4, paragrafi 6 e 7, del regolamento (CE) n. 1830/2003, e fatte salve le prescrizioni previste da altre legislazioni dell'Unione, l'etichettatura dei prodotti NGT di categoria 2 autorizzati può menzionare anche il tratto o i tratti conferiti dalla modificazione genetica, come specificato nell'autorizzazione a norma del capo III, sezioni 2 o 3, del presente regolamento.

Oltre alle prescrizioni in materia di etichettatura di cui all'articolo 21 della direttiva 2001/18/CE, agli articoli 12, 13, 24 e 25 del regolamento (CE) n. 1829/2003 e all'articolo 4, paragrafi 6 e 7, del regolamento (CE) n. 1830/2003, l'etichettatura dei prodotti NGT di categoria 2 autorizzati menziona anche il tratto o i tratti conferiti dalla modificazione genetica, come specificato nell'autorizzazione a norma del capo III, sezioni 2 o 3, del presente regolamento. Tuttavia, se tale menzione rientra nella qualifica di asserzione ambientale ai sensi dell'articolo 2, lettera o), della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno, essa deve essere conforme ai requisiti della direttiva 2023/85/CE sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite.

Motivazione

In linea con gli attuali obiettivi dell'Unione di impedire agli operatori economici di aggiungere asserzioni ambientali alle caratteristiche, tale etichettatura dovrebbe essere conforme alle varie normative in preparazione in materia di diritti dei consumatori e di dichiarazioni ambientali: se i produttori intendono sostenere che il tratto veicolato dalla modificazione genetica è migliore per l'ambiente, devono dimostrarlo come nel caso di qualsiasi altra dichiarazione ambientale.

Emendamento 80

Articolo 24

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Gli Stati membri adottano misure adeguate per evitare la presenza involontaria di piante NGT di categoria 2 in prodotti non soggetti alla direttiva 2001/18 o al regolamento (CE) n. 1829/2003 .

Gli Stati membri adottano misure adeguate per evitare la presenza involontaria di piante NGT di categoria 2.

 

Gli Stati membri elaborano, nell'ambito della sussidiarietà, misure specifiche per coltura e adattate, basate sulle più recenti conoscenze scientifiche e sperimentali, per evitare la presenza involontaria di NGT di categoria 2.

 

Gli Stati membri istituiscono un rigoroso sistema di responsabilità oggettiva e un fondo di indennizzo per compensare gli operatori in caso di contaminazione. Le piante NGT di categoria 2 dovrebbero essere individuate, identificate e quantificate con metodi analitici.

Motivazione

La responsabilità e gli obblighi di risarcimento del settore OGM in merito alla produzione senza l'uso di NGT non devono ricadere esclusivamente sugli operatori. Gli Stati membri devono adottare valide misure di coesistenza e istituire fondi di compensazione, sulla base degli orientamenti forniti dall'Unione europea, per evitare ulteriori oneri economici e amministrativi per gli operatori. Ciò è particolarmente importante in quanto nella maggior parte dei casi potrebbe essere difficile stabilire l'origine della contaminazione.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale nell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) 2016/2031, (UE) 2017/625 e (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE e 2008/90/CE del Consiglio (regolamento sul materiale riproduttivo vegetale)

[COM(2023) 414 final]

Emendamento 81

Considerando 64

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

È opportuno modificare il regolamento (UE) 2018/848 al fine di allineare le definizioni di «materiale riproduttivo vegetale» e «materiale eterogeneo» alle definizioni di cui al presente regolamento. Inoltre il potere conferito alla Commissione di adottare disposizioni specifiche per la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico dovrebbe essere escluso dal regolamento (UE) 2018/848, in quanto tutte le norme relative alla produzione e alla commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale dovrebbero essere stabilite nel presente regolamento per motivi di chiarezza giuridica.

 

Motivazione

Non è opportuno modificare il regolamento (UE) 2018/848 (3) in quanto, ad esempio, il materiale eterogeneo biologico (OHM) non solo consiste di semi biologici di materiale eterogeneo, ma è anche sviluppato in condizioni biologiche, quindi costituisce sementi biologiche di OHM. Pertanto, la definizione di materiale eterogeneo non è compatibile con la definizione originaria di OHM. Vi è inoltre il rischio di un uso più restrittivo dell'OHM a causa della regolamentazione secondaria (articolo 27, paragrafo 3). Le norme del regolamento (UE) 2018/848 dovrebbero pertanto restare invariate. Inoltre, esistono già sementi sul mercato del materiale eterogeneo biologico; eventuali cambiamenti si ripercuoterebbero negativamente sui portatori di interessi.

Emendamento 82

Capo I, articolo 2, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Il presente regolamento persegue gli obiettivi seguenti:

Il presente regolamento persegue gli obiettivi seguenti:

a)

garantire la qualità e la diversità di scelta per il materiale riproduttivo vegetale e la sua disponibilità per gli operatori professionali e gli utilizzatori finali;

a)

garantire una qualità e una diversità di scelta adeguate e proporzionate per il materiale riproduttivo vegetale e la sua disponibilità per gli operatori professionali e gli utilizzatori finali;

b)

garantire parità di condizioni per la concorrenza degli operatori professionali in tutta l'Unione e il funzionamento del mercato interno del materiale riproduttivo vegetale;

b)

garantire parità di condizioni per la concorrenza degli operatori professionali in tutta l'Unione e il funzionamento del mercato interno del materiale riproduttivo vegetale;

c)

sostenere l'innovazione e la competitività del settore del materiale riproduttivo vegetale nell'Unione;

c)

sostenere l'innovazione e la competitività del settore del materiale riproduttivo vegetale nell'Unione;

d)

contribuire alla conservazione e all'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche e dell'agrobiodiversità;

d)

contribuire alla conservazione e all'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche e dell'agrobiodiversità;

e)

contribuire alla produzione agricola sostenibile, adattata alle condizioni climatiche attuali e future;

e)

contribuire alla produzione agricola sostenibile, adattata alle condizioni climatiche attuali e future e alla diversità delle condizioni climatiche e del suolo ;

f)

contribuire alla sicurezza alimentare .

f)

contribuire alla sicurezza e alla sovranità alimentari .

Emendamento 83

Capo I, articolo 2, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Il presente regolamento non si applica:

Il presente regolamento non si applica:

a)

ai materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali quali definiti all'articolo 2 della direttiva 98/56/CE;

a)

ai materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali quali definiti all'articolo 2 della direttiva 98/56/CE;

b)

al materiale forestale di moltiplicazione quale definito all'articolo 3 del regolamento (UE) [.../…] del Parlamento europeo e del Consiglio;

b)

al materiale forestale di moltiplicazione quale definito all'articolo 3 del regolamento (UE) [.../…] del Parlamento europeo e del Consiglio;

c)

al materiale riproduttivo vegetale prodotto per l'esportazione verso paesi terzi;

c)

al materiale riproduttivo vegetale prodotto per l'esportazione verso paesi terzi;

d)

al materiale riproduttivo vegetale venduto o trasferito in altro modo, a titolo gratuito od oneroso, tra utilizzatori finali per proprio uso privato e al di fuori delle loro attività commerciali ;

d)

al materiale riproduttivo vegetale venduto o trasferito in altro modo, a titolo gratuito od oneroso, tra utilizzatori finali;

e)

al materiale riproduttivo vegetale utilizzato esclusivamente per controlli ufficiali, selezione, ispezioni, esposizioni o finalità scientifiche.

e)

al materiale riproduttivo vegetale venduto o trasferito in qualsiasi modo, a titolo gratuito o oneroso, per controlli ufficiali, selezione, ispezioni, esposizioni o finalità scientifiche , compresa la ricerca partecipativa nelle aziende agricole, la conservazione e l'accesso alle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura;

 

f)

al materiale riproduttivo vegetale prodotto dagli agricoltori per uso proprio.

Motivazione

Alla luce delle crisi della biodiversità e del clima e al fine di adempiere agli obblighi derivanti da accordi internazionali quali il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (ITPGRFA), che mira a garantire agli agricoltori la libertà e i diritti di utilizzo, riutilizzo, selezione e scambio delle loro sementi, come garantito dall'articolo 9, dal secondo piano d'azione globale per le risorse fitogenetiche e dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei piccoli coltivatori e delle altre persone che lavorano nelle zone rurali (UNDROP), il materiale riproduttivo vegetale trasferito ai fini della conservazione e dell'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche e dell'agrobiodiversità deve essere esentato dal presente regolamento.

Emendamento 84

Capo I, articolo 3, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

«operatore professionale»: qualsiasi persona fisica o giuridica coinvolta a titolo professionale in una o più delle attività seguenti nell'Unione riguardanti il materiale riproduttivo vegetale:

«operatore professionale»: qualsiasi persona fisica o giuridica, coinvolta a titolo professionale in una o più delle attività seguenti nell'Unione riguardanti il materiale riproduttivo vegetale destinata allo sfruttamento commerciale da parte dell'operatore professionale :

(a)

produzione;

(a)

produzione;

(b)

commercializzazione;

(b)

commercializzazione;

(c)

mantenimento delle varietà;

(c)

mantenimento delle varietà per la produzione commerciale di sementi ;

(d)

prestazione di servizi per l'identità e la qualità;

(d)

prestazione di servizi per l'identità e la qualità;

(e)

conservazione, immagazzinamento, essiccazione, trasformazione, trattamento, imballaggio, sigillatura, etichettatura, campionamento o controlli;

(e)

conservazione, immagazzinamento, essiccazione, trasformazione, trattamento, imballaggio, sigillatura, etichettatura, campionamento o controlli;

Motivazione

La proposta dovrebbe escludere esplicitamente il mantenimento in situ ed ex situ, nonché il materiale riproduttivo vegetale prodotto dagli agricoltori per uso personale nell'azienda, come previsto dall'emendamento relativo all'articolo 2, paragrafo 4.

Emendamento 85

Capo I, articolo 3, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

«commercializzazione»: le azioni seguenti condotte da un operatore professionale: vendita, detenzione, cessione a titolo gratuito, offerta alla vendita o qualsiasi altra modalità di trasferimento, distribuzione o importazione nell'Unione;

«commercializzazione»: le azioni seguenti condotte da un operatore professionale: vendita, detenzione, offerta alla vendita o qualsiasi altra modalità di trasferimento, distribuzione di materiale riproduttivo vegetale o importazione nell'Unione a scopo di sfruttamento commerciale del materiale riproduttivo vegetale ;

Motivazione

Le norme vigenti in materia di commercializzazione delle sementi dovrebbero continuare ad applicarsi a situazioni in cui vi è l'intenzione di ottenere un profitto commerciale dal materiale riproduttivo vegetale. Il regolamento proposto dovrebbe escludere lo scambio di sementi tra gli agricoltori, le banche di sementi di comunità e le reti della società civile. La vendita di sementi per alimenti o mangimi, e la loro produzione nell'ambito di contratti commerciali, non dovrebbero rientrare nella legislazione sulla commercializzazione delle sementi.

Emendamento 86

Capo I, articolo 3, paragrafo 27

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

«materiale eterogeneo»: un insieme vegetale appartenente a un unico taxon botanico del più basso grado conosciuto che:

«materiale eterogeneo»: un insieme vegetale appartenente a un unico taxon botanico del più basso grado conosciuto che:

a)

presenta caratteristiche fenotipiche comuni;

a)

presenta caratteristiche fenotipiche comuni;

b)

è caratterizzato da un elevato livello di diversità genetica e fenotipica tra le singole unità riproduttive, in modo che tale insieme vegetale sia rappresentato dal materiale nel suo insieme e non da un numero ridotto di individui;

b)

è caratterizzato da un elevato livello di diversità genetica e fenotipica tra le singole unità riproduttive, in modo che tale insieme vegetale sia rappresentato dal materiale nel suo insieme e non da un numero ridotto di individui;

c)

non è una varietà; e

c)

non è una varietà ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2100/94 ;

d)

non è un miscuglio di varietà;

d)

non è un miscuglio di varietà ai sensi dell'articolo 21 del presente regolamento ; e

 

e)

non consiste di un OGM o di una pianta NGT di categoria 1 ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (UE) .../... o di una pianta NGT di categoria 2 quale definita all'articolo 3, paragrafo 8, del regolamento (UE) .../... (OP: inserire il riferimento al regolamento sulle NGT);

Motivazione

L'obiettivo del materiale eterogeneo è incoraggiare l'adattamento locale delle piante, riducendo la loro dipendenza dai pesticidi. Gli OGM e le piante NGT non corrispondono al concetto di materiale eterogeneo, in quanto questo è creato attraverso un processo dinamico sul campo e non in laboratorio. Il materiale eterogeneo biologico (OHM) dovrebbe corrispondere alla definizione di cui al regolamento (UE) 2018/848. La sua selezione, scelta e produzione in condizioni biologiche sono fondamentali affinché tali materiali di moltiplicazione possano adattarsi e prosperare in condizioni biologiche e con un basso apporto di fattori di produzione.

Emendamento 87

Capo I, articolo 3, paragrafo 29

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

«varietà da conservazione »: una varietà che è :

«varietà di nicchia »: una varietà che:

a)

coltivata tradizionalmente o selezionata localmente ex novo in condizioni locali specifiche nell'Unione e adattata a tali condizioni; e

a)

è coltivata tradizionalmente o selezionata localmente ex novo , o sviluppata in condizioni locali specifiche e adattata a tali condizioni o all'utilizzazione in un ambiente o in un sistema di produzione marginale ; e

 

b)

non è un ibrido F1;

b)

caratterizzata da un elevato livello di diversità genetica e fenotipica tra le singole unità riproduttive;

c)

può essere caratterizzata da un certo livello di diversità genetica e fenotipica tra le singole unità riproduttive;

 

d)

è sviluppata in linea con le modalità naturali di riproduzione della specie;

 

e)

non consiste di un OGM o di una pianta NGT di categoria 1 ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (UE) .../... o di una pianta NGT di categoria 2 quale definita all'articolo 3, paragrafo 8, del regolamento (UE) .../... (OP: inserire il riferimento al regolamento sulle NGT);

Motivazione

Gli ibridi, gli organismi geneticamente modificati e le piante NGT sono incompatibili con la definizione di una «varietà da conservazione» che viene prodotta mediante metodi artigianali; essi dovrebbero pertanto essere esclusi.

Il termine «conservazione» si riferisce in genere al mantenimento di qualcosa in condizioni statiche. Poiché la nuova proposta si estende giustamente a nuove varietà locali, il termine «conservazione» non è più adatto. Si suggerisce di utilizzare invece il termine «varietà di nicchia». Non è sempre possibile raggiungere un elevato livello di diversità genetica, come nel caso di alcune vecchie varietà locali sviluppate in condizioni di intensa pressione sul processo di selezione per soddisfare le esigenze del mercato. Inoltre, per le piante propagate per via vegetativa come gli alberi da frutto o le patate, è biologicamente impossibile garantire un'elevata diversità genetica.

Emendamento 88

Capo I, articolo 7

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Requisiti per la produzione e la commercializzazione di sementi e materiali pre-base, di base e certificate/i

Requisiti per la produzione e la commercializzazione di sementi e materiali pre-base, di base e certificate/i

1.   Le sementi pre-base, di base e certificate possono essere prodotte e commercializzate nell'Unione soltanto se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

1.   Le sementi pre-base, di base e certificate possono essere prodotte e commercializzate nell'Unione soltanto se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

le sementi pre-base, di base o certificate sono praticamente indenni da organismi nocivi per la qualità;

a)

le sementi pre-base, di base o certificate sono praticamente indenni da organismi nocivi per la qualità;

b)

sono prodotte e commercializzate:

b)

sono prodotte e commercializzate:

i)

a seguito di una certificazione ufficiale da parte delle autorità competenti o di una certificazione da parte di un operatore professionale sotto sorveglianza ufficiale;

i)

a seguito di una certificazione ufficiale da parte delle autorità competenti o di una certificazione da parte di un operatore professionale sotto sorveglianza ufficiale;

ii)

conformemente ai requisiti di cui all'allegato II, parte A, e la loro conformità a tali requisiti è attestata dall'etichetta ufficiale di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

ii)

conformemente ai requisiti di cui all'allegato II, parte A, e la loro conformità a tali requisiti è attestata dall'etichetta ufficiale di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

2.   Il materiale pre-base, di base e certificato può essere prodotto e commercializzato nell'Unione soltanto se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

2.   Il materiale pre-base, di base e certificato può essere prodotto e commercializzato nell'Unione soltanto se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

il materiale pre-base, di base o certificato è praticamente indenne da organismi nocivi per la qualità;

a)

il materiale pre-base, di base o certificato è praticamente indenne da organismi nocivi per la qualità;

b)

è prodotto e commercializzato:

b)

è prodotto e commercializzato:

i)

a seguito di una certificazione ufficiale da parte delle autorità competenti o di una certificazione da parte di un operatore professionale sotto sorveglianza ufficiale;

i)

a seguito di una certificazione ufficiale da parte delle autorità competenti o di una certificazione da parte di un operatore professionale sotto sorveglianza ufficiale;

ii)

conformemente ai requisiti di cui all'allegato II, parte B, e la sua conformità a tali requisiti è attestata dall'etichetta ufficiale di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

ii)

conformemente ai requisiti di cui all'allegato II, parte B, e la sua conformità a tali requisiti è attestata dall'etichetta ufficiale di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

3.     Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 75 per modificare l'allegato II. Tali modifiche sono volte ad integrare l'evoluzione delle norme scientifiche e tecniche internazionali e possono riguardare i requisiti relativi a quanto segue:

 

a)

semina, impianto e produzione in campo di sementi pre-base, di base e certificate;

 

b)

raccolta e post-raccolta di sementi pre-base, di base e certificate;

 

c)

commercializzazione di sementi;

 

d)

semina, impianto e produzione in campo di materiale pre-base, di base e certificato;

 

e)

raccolta e post-raccolta di materiale pre-base, di base e certificato;

 

f)

commercializzazione di materiale pre-base, di base e certificato;

 

g)

materiale pre-base, di base e certificato di cloni, cloni selezionati, miscugli multiclonali e materiale riproduttivo vegetale policlonale;

 

h)

produzione di materiale pre-base, di base e certificato prodotto mediante moltiplicazione in vitro;

 

i)

commercializzazione di materiale pre-base, di base e certificato prodotto mediante moltiplicazione in vitro.

 

4.     La Commissione può adottare atti di esecuzione che specificano i requisiti in materia di produzione e commercializzazione di cui all'allegato II, parti A e B, per determinati generi, determinate specie o determinate categorie di materiale riproduttivo vegetale e, se del caso, per classi, gruppi, generazioni o altre suddivisioni della categoria in questione. Tali requisiti riguardano uno o più degli elementi seguenti:

 

a)

utilizzazioni specifiche dei generi, delle specie o dei tipi di materiale riproduttivo vegetale in questione;

 

b)

metodi di produzione del materiale riproduttivo vegetale, compresa la riproduzione sessuata e asessuata e la propagazione in vitro;

 

c)

condizioni per la semina o l'impianto;

 

d)

coltivazione in campo;

 

e)

raccolta e post-raccolta;

 

c)

tassi di germinazione, purezza e tenore di altro materiale riproduttivo vegetale, umidità, vigore, presenza di terra o di corpi estranei;

 

c)

metodi di certificazione del materiale riproduttivo vegetale, compresa l'applicazione di metodi biomolecolari o altri metodi tecnici, nonché la loro approvazione e utilizzazione, e l'elenco dei metodi approvati nell'Unione;

 

d)

condizioni che devono soddisfare i portainnesti e altre parti di piante di generi o specie diversi da quelli elencati nell'allegato I o i loro ibridi per poter ricevere un innesto di materiale di moltiplicazione del genere o della specie che figurano nell'elenco di cui all'allegato I o i loro ibridi;

 

e)

condizioni per la produzione di sementi da piante da frutto o viti;

 

f)

condizioni per la produzione di piante da frutto, viti o tuberi-seme di patate a partire da sementi.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 76, paragrafo 2, al fine di consentire adeguamenti all'evoluzione delle norme tecniche e scientifiche internazionali.

 

Motivazione

Tenendo conto dei possibili effetti sulla qualità e la varietà del materiale riproduttivo vegetale sul mercato e dei diritti dei diversi operatori, il legislatore non dovrebbe autorizzare la Commissione a definire atti delegati e atti di esecuzione senza prima specificarne la portata.

Emendamento 89

Capo I, articolo 8, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Una volta l'anno gli operatori professionali presentano all'autorità competente una dichiarazione relativa ai quantitativi per specie di sementi e materiali standard da essi prodotti.

Gli operatori professionali conservano per cinque anni i dati relativi ai quantitativi per specie di sementi e materiali standard da essi prodotti.

Motivazione

L'adempimento richiesto appare eccessivamente oneroso; dovrebbe essere sufficiente conservare i dati per un certo numero di anni.

Emendamento 90

Capo II, articolo 17

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.   L'etichetta ufficiale e l'etichetta dell'operatore sono scritte in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione.

1.   L'etichetta ufficiale e l'etichetta dell'operatore sono scritte in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione.

2.   L'etichetta ufficiale e l'etichetta dell'operatore sono leggibili, indelebili, non modificabili in caso di manomissione, stampate su un lato, non utilizzate in precedenza e facilmente visibili.

2.   L'etichetta ufficiale e l'etichetta dell'operatore sono leggibili, indelebili, non modificabili in caso di manomissione, stampate su un lato, non utilizzate in precedenza e facilmente visibili.

3.   Qualsiasi spazio dell'etichetta ufficiale o dell'etichetta dell'operatore, fatta eccezione per gli elementi di cui al paragrafo 4, può essere utilizzato dall'autorità competente per fornire ulteriori informazioni. Tali informazioni sono presentate in caratteri aventi dimensioni non superiori a quelle utilizzate per il contenuto dell'etichetta ufficiale o dell'etichetta dell'operatore di cui al paragrafo 4. Tali informazioni supplementari sono strettamente fattuali, non rappresentano materiale pubblicitario e riguardano unicamente i requisiti di produzione e commercializzazione o i requisiti di etichettatura per gli organismi geneticamente modificati o le piante NGT di categoria 1 quali definite all'articolo 3, punto 7), del regolamento (UE) [.../...] [OP: inserire il riferimento al regolamento sulle NGT].

3.   Qualsiasi spazio dell'etichetta ufficiale o dell'etichetta dell'operatore, fatta eccezione per gli elementi di cui al paragrafo 4, può essere utilizzato dall'autorità competente per fornire ulteriori informazioni. Tali informazioni sono presentate in caratteri aventi dimensioni non superiori a quelle utilizzate per il contenuto dell'etichetta ufficiale o dell'etichetta dell'operatore di cui al paragrafo 4. Tali informazioni supplementari sono strettamente fattuali, non rappresentano materiale pubblicitario e riguardano unicamente i requisiti di produzione e commercializzazione o i requisiti di etichettatura per gli organismi geneticamente modificati o le piante NGT di categoria 1 quali definite all'articolo 3, punto 7), del regolamento (UE) [.../...] [OP: inserire il riferimento al regolamento sulle NGT] , o i diritti di proprietà intellettuale relativi al materiale .

Motivazione

Le informazioni sulle restrizioni all'uso di varietà commercializzate derivanti da una privativa o da un brevetto per ritrovati vegetali dovrebbero essere disponibili al pubblico, indicate sull'imballaggio delle sementi.

Emendamento 91

Capo II, articolo 22, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare la produzione e la commercializzazione di un miscuglio di sementi di vari generi o varie specie che figurano nell'elenco di cui all'allegato I, parte A, nonché di diverse varietà di tali generi o specie, unitamente a sementi di generi o specie di altre parti di tale allegato, o di generi o specie che non figurano nell'elenco di cui a tale allegato, se tale miscuglio soddisfa tutte le condizioni seguenti:

In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare la produzione e la commercializzazione di un miscuglio di sementi di vari generi o varie specie che figurano nell'elenco di cui all'allegato I, parte A, nonché di diverse varietà di tali generi o specie, unitamente a sementi di generi o specie di altre parti di tale allegato, o di generi o specie che non figurano nell'elenco di cui a tale allegato, se tale miscuglio soddisfa tutte le condizioni seguenti:

a)

contribuisce alla conservazione delle risorse genetiche o al ripristino dell'ambiente naturale; e

a)

contribuisce alla conservazione delle risorse genetiche o al ripristino dell'ambiente naturale; e

b)

è naturalmente associato a una regione specifica («zona fonte») che contribuisce alla conservazione delle risorse genetiche o al ripristino dell'ambiente naturale;

b)

è naturalmente associato a una regione specifica («zona fonte») che contribuisce alla conservazione delle risorse genetiche o al ripristino dell'ambiente naturale;

c)

è conforme ai requisiti di cui all'allegato V.

c)

è conforme ai requisiti di cui all'allegato V;

 

d)

una miscela a fini di conservazione, le parti e/o i componenti genetici del materiale riproduttivo vegetale che la costituiscono non possono essere coperti da un diritto di proprietà intellettuale che ne limita l'uso a fini di conservazione;

 

e)

non consiste di un OGM o di una pianta NGT di categoria 1 ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (UE) .../... o di una pianta NGT di categoria 2 quale definita all'articolo 3, paragrafo 8, del regolamento (UE) .../... (OP: inserire il riferimento al regolamento sulle NGT) .

Motivazione

La commercializzazione di miscele a fini di conservazione è finalizzata alla conservazione delle risorse fitogenetiche. Diritti di proprietà intellettuale che ne limitino l'uso a fini di conservazione, anche nell'azienda di un agricoltore che utilizza sementi o piante delle sue colture, sarebbero in contrasto con l'articolo 12, paragrafo 3, lettera d), del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura. Inoltre, una miscela di conservazione è naturalmente collegata a un'area specifica («zona fonte») e non dovrebbe derivare da modifiche genetiche di laboratorio per OGM o altre piante NGT.

Emendamento 92

Capo II, articolo 26

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.   In deroga all'articolo 20, il materiale riproduttivo vegetale appartenente a una varietà da conservazione iscritta in un registro nazionale delle varietà di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera b), può essere prodotto e commercializzato nell'Unione come sementi o materiale standard se soddisfa tutti i requisiti relativi alle sementi e ai materiali standard per le rispettive specie di cui all'articolo 8.

1.   In deroga all'articolo 20, il materiale riproduttivo vegetale appartenente a una varietà da conservazione iscritta in un registro nazionale delle varietà di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera b), può essere prodotto e commercializzato nell'Unione come sementi o materiale standard se soddisfa tutti i requisiti relativi alle sementi e ai materiali standard per le rispettive specie di cui all'articolo 8.

2.   Il materiale riproduttivo vegetale di cui al paragrafo 1 è accompagnato da un'etichetta dell'operatore recante l'indicazione «varietà da conservazione».

2.   Il materiale riproduttivo vegetale di cui al paragrafo 1 è accompagnato da un'etichetta dell'operatore recante l'indicazione «varietà da conservazione».

3.    Un operatore professionale che si avvale di tale deroga notifica annualmente all'autorità competente tale attività specificando le specie e i quantitativi interessati.

3.     Una varietà di conservazione, le sue parti e/o le sue componenti genetiche non possono essere coperte da un diritto di proprietà intellettuale che ne limiti l'uso a fini di conservazione, ricerca, selezione e/o formazione, compresi la ricerca e la selezione partecipative nelle aziende agricole.

 

4.     Una varietà di conservazione non consiste di un OGM o di una pianta NGT di categoria 1 ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (UE) .../... o di una pianta NGT di categoria 2 quale definita all'articolo 3, paragrafo 8, del regolamento (UE) .../... (OP: inserire il riferimento al regolamento sulle NGT).

 

5.     Gli operatori professionali che si avvalgono di tale deroga conservano per cinque anni i dati relativi alle specie e ai quantitativi interessati.

Emendamento 93

Capo II, articolo 27, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

In deroga all'articolo 5, il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo può essere prodotto e commercializzato nell'Unione senza appartenere a una varietà. Il materiale eterogeneo è notificato e registrato dall'autorità competente prima della sua produzione e/o commercializzazione, conformemente ai requisiti di cui all'allegato VI.

In deroga all'articolo 5, il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo di tutte le specie di colture può essere prodotto e commercializzato nell'Unione senza appartenere a una varietà. Il materiale eterogeneo è notificato all'autorità competente tre mesi prima della sua commercializzazione, conformemente ai requisiti di cui all'allegato VI , e la sua inclusione nell'elenco non comporta costi per il fornitore .

Motivazione

Dovrebbe essere possibile, previa notifica, commercializzare materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo per tutte le specie di colture, come previsto dal regolamento (CE) n. 2018/848 sulla produzione biologica.

Emendamento 94

Capo II, articolo 27, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 75 con cui modifica l'allegato VI. Tali modifiche possono riguardare tutti i generi o tutte le specie, oppure generi specifici o specie specifiche, e:

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 75 con cui modifica l'allegato VI. Tali modifiche possono riguardare tutti i generi o tutte le specie, oppure generi specifici o specie specifiche, e:

a)

migliorano la fornitura di informazioni nelle notifiche, nella descrizione e nell'identificazione del materiale riproduttivo vegetale eterogeneo, sulla base dell'esperienza acquisita con l'applicazione delle norme corrispondenti;

a)

migliorano la fornitura di informazioni nelle notifiche, nella descrizione e nell'identificazione del materiale riproduttivo vegetale eterogeneo, sulla base dell'esperienza acquisita con l'applicazione delle norme corrispondenti;

b)

migliorano le norme relative all'imballaggio e all'etichettatura del materiale riproduttivo vegetale eterogeneo, sulla base dell'esperienza acquisita in relazione ai controlli effettuati dalle autorità competenti;

b)

migliorano le norme relative all'imballaggio e all'etichettatura del materiale riproduttivo vegetale eterogeneo, sulla base dell'esperienza acquisita in relazione ai controlli effettuati dalle autorità competenti;

c)

migliorano le norme in materia di mantenimento del materiale riproduttivo vegetale eterogeneo, sulla base dell'emergere di migliori prassi.

c)

migliorano le norme in materia di mantenimento del materiale riproduttivo vegetale eterogeneo, sulla base dell'emergere di migliori prassi.

Tali modifiche sono adottate per consentire adeguamenti all'evoluzione delle rispettive prove tecniche e scientifiche e delle norme internazionali così come per dare seguito all'esperienza acquisita in relazione all'applicazione del presente articolo per quanto riguarda tutti i generi o tutte le specie , oppure determinati generi o determinate specie .

Tali modifiche sono sviluppate nel quadro di una consultazione multilaterale dei portatori di interessi attivi nel settore del materiale eterogeneo, per consentire adeguamenti all'evoluzione delle rispettive prove tecniche e scientifiche e delle norme internazionali così come per dare seguito all'esperienza acquisita in relazione all'applicazione del presente articolo per quanto riguarda tutte le specie.

Motivazione

Per garantire che gli atti delegati e di esecuzione siano precisi, ampi, realizzabili e rispondenti alle esigenze del settore si dovrebbero coinvolgere nell'elaborazione della regolamentazione secondaria i differenti portatori di interessi del settore del materiale eterogeneo (selezionatori, produttori di sementi, agricoltori, uffici d'esame, ricercatori ecc.).

Emendamento 95

Capo II, articolo 28, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento

In deroga agli articoli da 5 a 12, 14, 15 e 20, il materiale riproduttivo vegetale può essere commercializzato ad utilizzatori finali se soddisfa tutti i requisiti seguenti:

In deroga agli articoli da 5 a 12, 14, 15 e 20, il materiale riproduttivo vegetale può essere commercializzato ad utilizzatori finali se soddisfa tutti i requisiti seguenti:

a)

reca un'etichetta dell'operatore indicante la denominazione del materiale riproduttivo vegetale e la dicitura «Materiale riproduttivo vegetale per utilizzatori finali – non ufficialmente certificato» o, nel caso delle sementi, «Sementi destinate ad utilizzatori finali – non ufficialmente certificate»;

a)

reca un'etichetta dell'operatore indicante la denominazione del materiale riproduttivo vegetale e la dicitura «Materiale riproduttivo vegetale per utilizzatori finali – non ufficialmente certificato» o, nel caso delle sementi, «Sementi destinate ad utilizzatori finali – non ufficialmente certificate»;

b)

nel caso in cui non appartenga a una varietà iscritta in un registro nazionale delle varietà di cui all'articolo 44, dispone di una descrizione resa pubblica, sulla base di una documentazione privata, in un catalogo commerciale tenuto dall'operatore professionale. Tale documentazione privata è messa a disposizione dell'autorità competente dall'operatore professionale su richiesta;

b)

nel caso in cui non appartenga a una varietà iscritta in un registro nazionale delle varietà di cui all'articolo 44, dispone di una descrizione resa pubblica, sulla base di una documentazione privata, in un catalogo commerciale tenuto dall'operatore professionale. Tale documentazione privata è messa a disposizione dell'autorità competente dall'operatore professionale su richiesta;

c)

è praticamente indenne da organismi nocivi per la qualità e da qualsiasi difetto che possa comprometterne la qualità di materiale di moltiplicazione, e ha un vigore e dimensioni soddisfacenti per quanto riguarda la sua utilità in qualità di materiale riproduttivo vegetale e, nel caso delle sementi, presenta una capacità germinativa sufficiente; e

c)

è praticamente indenne da organismi nocivi per la qualità e da qualsiasi difetto che possa comprometterne la qualità di materiale di moltiplicazione, e ha un vigore e dimensioni soddisfacenti per quanto riguarda la sua utilità in qualità di materiale riproduttivo vegetale e, nel caso delle sementi, presenta una capacità germinativa sufficiente; e

d)

è tale da poter essere commercializzato come pianta individuale o, nel caso di sementi e tuberi, in imballaggi di piccole dimensioni. Un operatore professionale che si avvale di tale deroga notifica annualmente tale attività all'autorità competente specificando le specie e i quantitativi interessati.

d)

è tale da poter essere commercializzato come pianta individuale o, nel caso di sementi e tuberi, in imballaggi di piccole dimensioni. Un operatore professionale che si avvale di tale deroga conserva per cinque anni i dati relativi alle specie e ai quantitativi interessati.

Motivazione

L'obbligo di notifica comporterebbe un onere amministrativo eccessivo sia per gli operatori che per l'autorità competente. Invece dell'obbligo di notifica all'autorità competente, è opportuno imporre agli operatori l'obbligo di conservare i dati per cinque anni.

Emendamento 96

Capo I, articolo 29

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Materiale riproduttivo vegetale commercializzato a e tra banche, organizzazioni e reti genetiche

 

1.     In deroga agli articoli da 5 a 25, il materiale riproduttivo vegetale può essere commercializzato a o tra banche, organizzazioni e reti genetiche aventi un obiettivo statutario, o un obiettivo ufficiale notificato all'autorità competente, per la conservazione delle risorse fitogenetiche, nel contesto del quale tutte le attività sono svolte senza scopo di lucro.

 

Può essere commercializzato anche da tali banche, organizzazioni e reti genetiche a persone che effettuano la conservazione di tale materiale riproduttivo vegetale in qualità di consumatori finali, senza scopo di lucro.

 

Nei casi di cui al primo e al secondo comma, il materiale riproduttivo vegetale soddisfa i requisiti seguenti:

 

a)

figura in un registro tenuto da tali banche, organizzazioni e reti genetiche unitamente a una descrizione adeguata del materiale riproduttivo vegetale;

 

b)

è conservato da tali banche, organizzazioni e reti genetiche che, su richiesta, mettono a disposizione delle autorità competenti campioni di tale materiale riproduttivo vegetale; e

 

c)

è praticamente indenne da organismi nocivi per la qualità e da qualsiasi difetto che possa comprometterne la qualità di materiale di moltiplicazione, e ha un vigore e dimensioni soddisfacenti per quanto riguarda la sua utilità in qualità di materiale riproduttivo vegetale e, nel caso delle sementi, presenta una capacità germinativa sufficiente.

 

2.     Le banche, organizzazioni e reti genetiche notificano all'autorità competente il ricorso alla deroga di cui al paragrafo 1 e le specie interessate.

 

Motivazione

Lo scambio di materiale riproduttivo vegetale tra banche genetiche e altre organizzazioni ai fini della conservazione non può essere considerato alla stregua di una commercializzazione. Le attività connesse al Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (conservazione delle risorse fitogenetiche, compresa la conservazione ex situ e in situ in azienda agricola e la gestione sostenibile) dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione del regolamento.

Emendamento 97

Capo II, articolo 30

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.   In deroga agli articoli da 5 a 25, gli agricoltori possono scambiarsi sementi in natura se tali sementi soddisfano tutte le condizioni seguenti:

1.   In deroga agli articoli da 5 a 25, gli agricoltori possono scambiarsi materiale riproduttivo vegetale in natura se tale materiale riproduttivo vegetale soddisfa tutte le condizioni seguenti:

(1)

sono prodotte nei locali del rispettivo agricoltore;

(a)

è prodotto nei locali del rispettivo agricoltore;

(2)

derivano dal raccolto proprio del rispettivo agricoltore;

(b)

deriva dal raccolto proprio del rispettivo agricoltore;

(3)

non sono oggetto di un contratto di servizi concluso dal rispettivo agricoltore con un operatore professionale che effettua la produzione di sementi; e

(c)

non è oggetto di un contratto di servizi concluso dal rispettivo agricoltore con un operatore professionale che effettua la produzione di sementi; e

(4)

le sementi sono utilizzate per la gestione dinamica delle sementi dell'agricoltore al fine di contribuire all'agrodiversità.

(d)

è utilizzato per l'aiuto reciproco o per la gestione dinamica delle sementi dell'agricoltore al fine di contribuire all'agrodiversità e per la selezione adattata alle condizioni locali .

2.    Tali sementi soddisfano tutti i requisiti seguenti:

2.    Tale materiale riproduttivo vegetale soddisfa tutti i requisiti seguenti:

a)

non appartengono a una varietà per la quale sono state concesse privative per ritrovati vegetali a norma del regolamento (UE) n. 2100/94;

a)

non appartiene a una varietà per la quale sono state concesse privative per ritrovati vegetali a norma del regolamento (UE) n. 2100/94;

b)

sono limitate a piccoli quantitativi, definiti dalle autorità competenti per specie specifiche per ciascun anno e per ciascun agricoltore, senza ricorrere a intermediari commerciali o all'offerta pubblica di commercializzazione; e

b)

si limita a quantità corrispondenti alle esigenze delle parcelle agricole dimensionate almeno per le pratiche e le attrezzature di una piccola azienda agricola ai sensi del regolamento n. 2100/94/CE e non alle esigenze di un utilizzatore, senza ricorrere a intermediari commerciali.

c)

sono praticamente indenni da organismi nocivi per la qualità e da qualsiasi difetto che possa incidere sulla loro qualità di sementi e presentano una capacità germinativa sufficiente.

c)

è praticamente indenne da organismi nocivi per la qualità.

3.     Gli Stati membri notificano annualmente alla Commissione e agli altri Stati membri i quantitativi per le singole specie di cui al paragrafo 2, lettera b).

 

Motivazione

Ai sensi dell'articolo 19 della UNDROP, i lavoratori agricoli e le altre persone che vivono nelle zone rurali hanno, tra l'altro, «il diritto di conservare, utilizzare, scambiare e vendere le loro sementi o materiali di moltiplicazione prodotti in azienda».

Emendamento 98

Capo II, articolo 36, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

La Commissione, mediante atti di esecuzione, può autorizzare gli Stati membri a imporre, per quanto riguarda la produzione e la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale, requisiti di produzione o di commercializzazione più rigorosi rispetto a quelli di cui agli articoli 7 e 8, in tutto il territorio dello Stato membro interessato o in una parte del suo territorio, purché tali requisiti più rigorosi corrispondano a condizioni di produzione specifiche e a esigenze agroclimatiche di tale Stato membro in relazione al rispettivo materiale riproduttivo vegetale.

La Commissione, mediante atti di esecuzione, può autorizzare gli Stati membri a imporre, per quanto riguarda la produzione e la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale, requisiti di produzione o di commercializzazione più rigorosi rispetto a quelli di cui agli articoli 7 e 8, in tutto il territorio dello Stato membro interessato o in una parte del suo territorio, purché tali requisiti più rigorosi corrispondano a condizioni di produzione specifiche e a esigenze agroclimatiche di tale Stato membro in relazione al rispettivo materiale riproduttivo vegetale. Detti requisiti dovrebbero essere proporzionati alla luce dei costi di produzione e commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale e dell'impatto previsto di tali requisiti più rigorosi.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 76, paragrafo 2.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 76, paragrafo 2.

Motivazione

Requisiti dettagliati in materia di produzione e commercializzazione si traducono in costi e oneri amministrativi aggiuntivi per gli operatori sul campo. Ulteriori requisiti hanno un impatto negativo sugli operatori di scala minore, soprattutto quelli che si adoperano per offrire una diversità di varietà e di specie, anziché concentrarsi sulle colture più grandi o tradizionali. È pertanto importante includere una misura di salvaguardia, affinché eventuali requisiti aggiuntivi siano realmente proporzionati, specialmente in considerazione dell'impossibilità per gli operatori interessati di partecipare direttamente al processo decisionale relativo a un atto di esecuzione.

Emendamento 99

Capo III, articolo 41

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Gli operatori professionali che producono materiale riproduttivo vegetale:

Gli operatori professionali che non sono microimprese, che producono materiale riproduttivo vegetale a fini di sfruttamento commerciale :

[...]

[...]

 

Il presente articolo non si applica agli operatori professionali che producono o commercializzano materiale riproduttivo vegetale conformemente agli articoli 28, 29 e 30.

Motivazione

Secondo il principio di proporzionalità le microimprese dovrebbero essere esentate da questi nuovi obblighi per gli operatori professionali. Il regolamento (CE) n. 2016/2013 (4) prevede già l'obbligo per (tutti) gli operatori professionali di individuare e monitorare i punti critici della produzione di piante e sementi per la salute delle piante; tale obbligo rimane invariato.

Emendamento 100

Capo III, articolo 42

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Tracciabilità

Tracciabilità

1.   Gli operatori professionali garantiscono che il materiale riproduttivo vegetale sia tracciabile in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione.

1.   Gli operatori professionali garantiscono che il materiale riproduttivo vegetale sia tracciabile in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione.

2.   Ai fini del paragrafo 1, gli operatori professionali conservano informazioni che consentano loro di identificare:

2.   Ai fini del paragrafo 1, gli operatori professionali conservano informazioni che consentano loro di identificare:

a)

gli operatori professionali che hanno fornito loro le sementi e il materiale in questione;

a)

gli operatori professionali che hanno fornito loro le sementi e il materiale in questione;

b)

le persone alle quali hanno fornito materiale riproduttivo vegetale e il materiale riproduttivo vegetale in questione, fatta eccezione nel caso di utilizzatori finali.

b)

le persone alle quali hanno fornito materiale riproduttivo vegetale e il materiale riproduttivo vegetale in questione, fatta eccezione nel caso di utilizzatori finali.

Su richiesta gli operatori mettono tali informazioni a disposizione delle autorità competenti.

Su richiesta gli operatori mettono tali informazioni a disposizione delle autorità competenti.

3.   Gli operatori professionali conservano i dati relativi al materiale riproduttivo vegetale, agli operatori professionali e alle persone di cui al paragrafo 2 per tre anni dopo che tale materiale è stato rispettivamente fornito ad essi o da essi.

3.   Gli operatori professionali conservano i dati relativi al materiale riproduttivo vegetale, agli operatori professionali e alle persone di cui al paragrafo 2 per tre anni dopo che tale materiale è stato rispettivamente fornito ad essi o da essi.

 

4.     Le microimprese sono esentate dagli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 3.

 

5.     Tale disposizione non si applica agli operatori professionali che producono o commercializzano materiale riproduttivo vegetale conformemente agli articoli 28, 29 e 30.

Motivazione

Secondo il principio di proporzionalità le microimprese dovrebbero essere esentate da questi nuovi obblighi per gli operatori professionali, che comportano un onere amministrativo molto rilevante.

Emendamento 101

Capo IV, articolo 44, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Ciascuno Stato membro istituisce e pubblica, in formato elettronico, e tiene aggiornato un registro nazionale unico delle varietà («registro nazionale delle varietà») contenente:

Ciascuno Stato membro istituisce e pubblica, in formato elettronico, e tiene aggiornato un registro nazionale unico delle varietà («registro nazionale delle varietà») contenente:

a)

tutte le varietà iscritte secondo la procedura di cui agli articoli da 55 a 68;

a)

tutte le varietà iscritte secondo la procedura di cui agli articoli da 55 a 68;

b)

le varietà da conservazione di cui all'articolo 26 e iscritte a norma dell'articolo 53.

b)

le varietà da conservazione di cui all'articolo 26 e iscritte a norma dell'articolo 53;

 

c)

le varietà biologiche di cui al considerando 50, all'articolo 47, paragrafo 2 lettera b) e agli articoli 52 e 77, paragrafo 1;

 

d)

materiale eterogeneo di cui agli articoli 3, numero (27), e 27 .

Motivazione

Tutti i tipi di cultivar, di varietà, di varietà da conservazione, di varietà biologiche e di materiale eterogeneo dovrebbero essere pubblicati sul portale dell'UE delle varietà vegetali al fine di garantire la trasparenza del materiale riproduttivo vegetale disponibile.

Emendamento 102

Capo IV, articolo 46

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.   I registri nazionali delle varietà e il registro dell'Unione delle varietà contengono tutti gli elementi di cui all'allegato VII, relativi alle varietà di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera a).

1.   I registri nazionali delle varietà e il registro dell'Unione delle varietà contengono tutti gli elementi di cui all'allegato VII, relativi alle varietà di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera a).

Nel caso delle varietà da conservazione di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera b), tali registri indicano almeno una breve sintesi della descrizione ufficialmente riconosciuta, la regione iniziale di origine, la loro denominazione e la persona che li gestisce.

Nel caso delle varietà da conservazione di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera b), tali registri indicano almeno una breve sintesi della descrizione ufficialmente riconosciuta, la regione iniziale di origine, la loro denominazione e la persona che li gestisce.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 75 al fine di modificare l'allegato VII, tenendo conto degli sviluppi tecnici e scientifici e sulla base dell'esperienza acquisita, che indichi la necessità per le autorità competenti o gli operatori professionali di ottenere informazioni più precise sulle varietà iscritte.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 75 al fine di modificare l'allegato VII esclusivamente per aggiungervi elementi che devono essere inclusi nel registro delle varietà , tenendo conto degli sviluppi tecnici e scientifici e sulla base dell'esperienza acquisita, che indichi la necessità per le autorità competenti o gli operatori professionali di ottenere informazioni più precise sulle varietà iscritte.

Motivazione

L'allegato VII contiene informazioni essenziali che dovrebbero essere esclusivamente ampliate dalla Commissione e non già rimosse o ridotte. La delega di potere risulta accettabile solo se comporta l'aggiunta di informazioni preziose da inserire nei registri delle varietà, tenendo conto dei potenziali progressi scientifici e tecnologici.

Emendamento 103

Capo IV, articolo 47, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Le varietà sono iscritte in un registro nazionale delle varietà conformemente agli articoli da 55 a 68 soltanto se:

Le varietà sono iscritte in un registro nazionale delle varietà conformemente agli articoli da 55 a 68 soltanto se:

a)

presentano:

a)

presentano:

i)

una descrizione ufficiale che dimostri la conformità rispetto ai requisiti di distinzione, omogeneità e stabilità di cui agli articoli 48, 49 e 50 e che soddisfi i requisiti relativi al valore agronomico e di utilizzazione sostenibile di cui all'articolo 52; oppure

i)

una descrizione ufficiale che dimostri la conformità rispetto ai requisiti di distinzione, omogeneità e stabilità di cui agli articoli 48, 49 e 50 e , esclusivamente per i seminativi elencati nell'allegato 1, parte A, che soddisfi i requisiti relativi al valore agronomico e di utilizzazione sostenibile di cui all'articolo 52; oppure

ii)

una descrizione ufficialmente riconosciuta a norma dell'articolo 53, se si tratta di varietà da conservazione;

ii)

una descrizione ufficialmente riconosciuta a norma dell'articolo 53, se si tratta di varietà da conservazione;

[...]

[...]

Motivazione

L'estensione del valore agronomico e di utilizzazione sostenibile a tutti i gruppi di colture, comprese le colture di ortaggi, frutta e uva, comporterà ulteriori sforzi per gli uffici d'esame e ulteriori costi e oneri per i selezionatori. Occorrerebbe invece mettere a disposizione finanziamenti aggiuntivi per la verifica successiva alla registrazione delle coltivazioni non seminative realizzate in condizioni di basso apporto di fattori di produzione in azienda, come viene descritto nel documento, risultato del progetto Liveseed Horizon 2020: https://www.liveseed.eu/wp-content/uploads/2021/02/21-01-29-LIVESEED_D2_3_final-compressed.pdf.

Emendamento 104

Capo IV, articolo 47, paragrafo 1, lettere f) e g)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

f)

qualora le varietà siano resistenti agli erbicidi, esse sono soggette a condizioni di coltivazione per la produzione di materiale riproduttivo vegetale e per qualsiasi altra finalità, adottate a norma del paragrafo 3 o, qualora non siano state adottate, come adottate dalle autorità competenti responsabili della registrazione , al fine di evitare lo sviluppo di una resistenza agli erbicidi nelle erbe infestanti in ragione del loro impiego;

f)

qualora le varietà siano resistenti agli erbicidi, esse sono soggette a condizioni di coltivazione per la produzione di materiale riproduttivo vegetale e per qualsiasi altra finalità, adottate a norma del paragrafo 3 o, qualora non siano state adottate, come adottate dalle autorità competenti di tutti gli Stati membri in cui la varietà sarà commercializzata , al fine di evitare lo sviluppo di una resistenza agli erbicidi nelle erbe infestanti in ragione del loro impiego. Tali condizioni saranno oggetto di una consultazione pubblica da parte dell'autorità competente prima della loro adozione ;

g)

qualora le varietà presentino caratteristiche particolari diverse da quelle di cui alla lettera f) che possono comportare effetti agronomici indesiderati, esse sono soggette alle condizioni di coltivazione per la produzione di materiale riproduttivo vegetale e per qualsiasi altra finalità, adottate a norma del paragrafo 3 o, qualora non siano state adottate, come adottate dalle autorità competenti responsabili della loro registrazione , al fine di evitare tali particolari effetti agronomici indesiderabili, quali lo sviluppo della resistenza, da parte degli organismi nocivi, alle rispettive varietà o effetti indesiderabili sugli impollinatori.

g)

qualora le varietà presentino caratteristiche particolari diverse da quelle di cui alla lettera f) che possono comportare effetti agronomici indesiderati, esse sono soggette alle condizioni di coltivazione per la produzione di materiale riproduttivo vegetale e per qualsiasi altra finalità, adottate a norma del paragrafo 3 o, qualora non siano state adottate, come adottate dalle autorità competenti degli Stati membri in cui la varietà sarà commercializzata , al fine di evitare tali particolari effetti agronomici indesiderabili, quali lo sviluppo della resistenza, da parte degli organismi nocivi, alle rispettive varietà o effetti indesiderabili sugli impollinatori. Tali condizioni saranno oggetto di una consultazione pubblica da parte dell'autorità competente prima della loro adozione.

Motivazione

La proposta prevede che solo uno Stato membro, quello che tratta la domanda di registrazione della varietà, definisca le condizioni di coltivazione per tutta l'UE. Ciò risulta problematico, date le differenze tra i sistemi agricoli nell'Unione. L'emendamento pertanto è inteso a far sì che le condizioni di coltivazione siano definite a livello nazionale da ogni Stato membro in cui la varietà sarà commercializzata. Onde garantire che le condizioni siano quanto più possibile adeguate alle circostanze nazionali, l'autorità competente dovrebbe essere tenuta a effettuare una consultazione pubblica prima di adottarle.

Emendamento 105

Capo IV, Articolo 47, paragrafo 1, lettera h) (nuova)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Ogni Stato membro o regione può essere autorizzato, sulla base di una richiesta che viene trattata secondo la procedura di cui all'articolo 76, a vietare sul proprio territorio o in parte di esso l'uso, o a disporre condizioni appropriate per la coltivazione di varietà, in particolare di quelle che consistono di un OGM o di una pianta NGT di categoria 1 quale definita all'articolo 3, punto 7), del regolamento (UE) [.../...], o di una pianta NGT di categoria 2 quale definita all'articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) [.../...] [OP: inserire il riferimento al regolamento sulle NGT], qualora venga stabilito che la coltivazione della varietà potrebbe essere dannosa sotto il profilo della salute delle piante per la coltivazione di altre varietà o specie, o qualora abbia valide ragioni per ritenere che la coltivazione della varietà nel suo territorio presenti un rischio per la salute umana o per l'ambiente.

Motivazione

Rispecchiare le disposizioni dell'articolo 16 della direttiva 2015/412 (5) per consentire agli Stati membri di vietare o di assoggettare a condizioni colturali specifiche le varietà costituite da OGM, piante NGT 1 o NGT 2.

Emendamento 106

Capo IV, articolo 47, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Ai fini della registrazione di una varietà nel proprio registro nazionale delle varietà, un'autorità competente accetta , senza ulteriori esami, una descrizione ufficiale o un esame ufficiale dei requisiti relativi al valore agronomico e di utilizzazione sostenibile di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), prodotto da un'autorità competente di un altro Stato membro.

Ai fini della registrazione di una varietà nel proprio registro nazionale delle varietà, un'autorità competente può accettare , senza ulteriori esami, una descrizione ufficiale , una descrizione ufficialmente riconosciuta o un esame dei requisiti relativi al valore agronomico e di utilizzazione sostenibile di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), prodotto da un'autorità competente di un altro Stato membro.

Motivazione

Date le differenze in termini di condizioni pedoclimatiche e di sistemi di coltivazione tra gli Stati membri, è opportuno che l'autorità competente conservi la facoltà di accettare, senza ulteriori esami, la descrizione e i risultati del valore agronomico e di utilizzazione di un altro Stato membro.

Emendamento 107

Capo IV, articolo 52, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Ai fini della registrazione delle varietà biologiche adatte alla produzione biologica quale definita all'articolo 3, punto 19), del regolamento (UE) 2018/848, l'esame del valore agronomico e di utilizzazione sostenibile è effettuato in condizioni biologiche, conformemente a tale regolamento, in particolare all'articolo 5, lettere d), e), f) e g), all'articolo 12 e all'allegato II, parte I, di tale regolamento.

L'esame del valore agronomico e di utilizzazione è effettuato in condizioni biologiche, conformemente a tale regolamento, in particolare all'articolo 5, lettere d), e), f) e g), all'articolo 12 e all'allegato II, parte I, di tale regolamento.

Qualora le autorità competenti non siano in grado di effettuare un esame in condizioni biologiche oppure l'esame di determinate caratteristiche, compresa la suscettibilità alle malattie, i controlli possono essere effettuati in condizioni a basso impiego di fattori di produzione e soltanto con quanto strettamente necessario per il completamento di trattamenti di controllo con pesticidi e altri fattori di produzione esterni.

Ai fini della registrazione delle varietà biologiche adatte alla produzione biologica quali definite all'articolo 3, paragrafo 19, del regolamento (UE) 2018/848, non dovrebbero essere previste esenzioni dalle condizioni di prova del biologico. Per tutte le altre varietà, qualora le autorità competenti non siano in grado di effettuare un esame in condizioni biologiche oppure l'esame di determinate caratteristiche, compresa la suscettibilità alle malattie, i controlli possono essere effettuati in condizioni di conversione biologica o a basso impiego di fattori di produzione e soltanto con quanto strettamente necessario per il completamento di trattamenti di controllo con pesticidi e altri fattori di produzione esterni. Se del caso, gli Stati membri riferiscono annualmente alla Commissione europea in merito alle motivazioni e alle modalità dell'effettuazione dei test in condizioni non biologiche e alle misure previste per consentire tale transizione in futuro. Tali relazioni vengono pubblicate annualmente dalla Commissione europea.

Motivazione

La proposta mira giustamente a «contribuire alla produzione agricola sostenibile, adattata alle condizioni climatiche attuali e future». A tal fine, la proposta dovrebbe imporre che la sperimentazione varietale, in particolare per quanto riguarda il valore agronomico e di utilizzazione, avvenga in condizioni biologiche. Ciò incentiverebbe i selezionatori a creare nuove varietà indipendenti dai fattori di produzione chimici e dai concimi sintetici, facilitando la transizione degli agricoltori verso metodi di coltivazione più resilienti e sostenibili.

Emendamento 108

Capo IV, articolo 56, paragrafo 1, lettere p) e q) (nuove)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

p)

i metodi di selezione utilizzati per lo sviluppo della varietà;

 

q)

dichiarazione dell'esistenza di diritti di proprietà intellettuale riguardanti la varietà nel suo insieme o i suoi componenti o le informazioni genetiche in essa contenute, compreso, se del caso, il numero di brevetti pertinenti.

Motivazione

Per garantire il massimo livello di trasparenza per gli utilizzatori della varietà, i richiedenti dovrebbero fornire informazioni sui metodi di selezione utilizzati e se l'uso della varietà a fini di selezione o di coltivazione è limitato nel suo complesso o nei suoi componenti. L'inclusione di tale obbligo nella domanda di registrazione è necessaria per garantire il rispetto dei requisiti di cui all'allegato VII per quanto riguarda le informazioni che devono essere contenute e rese disponibili al pubblico nei registri nazionali e dell'Unione delle varietà.

Emendamento 109

Capo IV, articolo 61, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

In deroga all'articolo 59, paragrafo 2, l'esame tecnico per stabilire se la varietà presenta un valore agronomico e di utilizzazione sostenibile , conformemente all'articolo 52, o parte di essa, può essere svolto dal richiedente se:

In deroga all'articolo 59, paragrafo 2, l'esame tecnico per stabilire se la varietà presenta un valore agronomico e di utilizzazione, conformemente all'articolo 52, o parte di essa, può essere svolto dal richiedente se:

(a)

il richiedente è stato autorizzato dall'autorità competente del rispettivo Stato membro;

(a)

il richiedente è stato autorizzato dall'autorità competente del rispettivo Stato membro;

(b)

l'esame è svolto sotto sorveglianza ufficiale e sotto la guida dell'autorità competente interessata; e

(b)

l'esame è svolto sotto sorveglianza ufficiale e sotto la guida dell'autorità competente interessata; e

(c)

l'esame viene svolto presso locali dedicati a tale fine.

(c)

l'esame viene svolto presso locali dedicati a tale fine.

 

Il paragrafo 1 non si applica nei casi in cui la varietà:

 

(a)

contenga o sia costituita da un organismo geneticamente modificato, la prova del fatto che la coltivazione dell'organismo geneticamente modificato in questione è autorizzata nell'Unione, conformemente alla direttiva 2001/18/CE o al regolamento (CE) n. 1829/2003 o, se del caso, nel rispettivo Stato membro conformemente all'articolo 26 ter della direttiva 2001/18/CE

 

(b)

contenga o sia costituita da una pianta NGT di categoria 1 quale definita all'articolo 3, punto 7), del regolamento (UE) [.../...] del Parlamento europeo e del Consiglio [OP: inserire il riferimento al regolamento sulle NGT], la prova del fatto che tale pianta ha ottenuto una dichiarazione relativa allo status di pianta NGT di categoria 1 a norma dell'articolo 6 o 7 di tale regolamento o discende da una tale pianta o da tali piante;

 

(c)

contenga o sia costituita da una pianta NGT di categoria 2 quale definita all'articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) [.../...] del Parlamento europeo e del Consiglio [OP: inserire il riferimento al regolamento sulle NGT], l'indicazione di tale circostanza; sia resistente agli erbicidi a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera f) o abbia particolari caratteristiche che possano condurre a effetti agronomici indesiderati a norma dell'articolo 1, lettera g).

Motivazione

Sebbene la supervisione ufficiale degli operatori professionali per la certificazione delle partite di sementi possa essere accettabile per l'efficienza complessiva del sistema, essa non dovrebbe applicarsi alle varietà contenenti OGM o costituite da OGM o da NGT, né a quelle con potenziali effetti agronomici indesiderati.

Emendamento 110

Capo IV, articolo 63, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Nel caso di varietà di materiale riproduttivo vegetale destinate esclusivamente alla produzione di materie prime agricole a fini industriali, determinati elementi dell'esame tecnico e le utilizzazioni previste di tali varietà, la cui divulgazione al pubblico può incidere sulla posizione concorrenziale del richiedente, sono trattati come riservati, qualora quest'ultimo lo richieda.

 

Motivazione

La trasparenza dovrebbe essere fondamentale per quanto riguarda le informazioni contenute nei registri delle varietà, in particolare le informazioni relative ai potenziali usi della varietà per quanto riguarda la sua utilizzazione esclusiva per la produzione di materie prime agricole a fini industriali.

Emendamento 111

Capo IV, articolo 66

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Dopo l'esame formale della domanda di cui all'articolo 57 e prima dell'iscrizione di una varietà in un registro nazionale delle varietà a norma dell'articolo 67, l'autorità competente consulta l'Ufficio comunitario delle varietà vegetali in merito alla denominazione varietale proposta dal richiedente.

Dopo l'esame formale della domanda di cui all'articolo 57 e prima dell'iscrizione di una varietà in un registro nazionale delle varietà a norma dell'articolo 67, l'autorità competente consulta le pertinenti parti interessate a livello nazionale, nonché il comitato menzionato all'articolo 76, paragrafo 1, in merito all'ammissibilità della denominazione della varietà proposta dal richiedente alla luce dei requisiti di cui all'articolo 54. L'autorità competente può anche consultare l'Ufficio comunitario delle varietà vegetali , il quale presenta all'autorità competente una raccomandazione sull'ammissibilità della denominazione varietale proposta dal richiedente, conformemente all'articolo 54. Le autorità competenti informano il richiedente in merito alla raccomandazione.

L'Ufficio comunitario delle varietà vegetali presenta all'autorità competente una raccomandazione sull'ammissibilità della denominazione varietale proposta dal richiedente, conformemente all'articolo 54. Le autorità competenti informano il richiedente in merito a tale raccomandazione.

 

Motivazione

L'Ufficio comunitario delle varietà vegetali si concentra sulla protezione delle varietà vegetali. Sebbene il suo contributo alla denominazione risulti utile, esso non può sostituire le discussioni con altri Stati membri e parti interessate. Le questioni relative alla denominazione vanno oltre le varietà esistenti e comportano più ampie preoccupazioni di interesse pubblico, come indicato all'articolo 54.

Emendamento 112

Capo IV, articolo 68

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.   In deroga agli articoli da 54 a 67, le autorità competenti iscrivono immediatamente nei rispettivi registri nazionali delle varietà tutte le varietà ufficialmente ammesse o iscritte prima del [data di entrata in vigore del presente regolamento], nei cataloghi, negli elenchi o nei registri istituiti dai rispettivi Stati membri a norma dell'articolo 5 della direttiva 68/193/CEE, dell'articolo 3 della direttiva 2002/53/CE, dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2002/55/CE e dell'articolo 7 , paragrafo 4, della direttiva 2008/90/CE, senza applicare la procedura di registrazione di cui a tali articoli.

1.   In deroga agli articoli da 54 a 67, le autorità competenti iscrivono immediatamente nei rispettivi registri nazionali delle varietà tutte le varietà ufficialmente ammesse o iscritte prima del [data di entrata in vigore del presente regolamento], nei cataloghi, negli elenchi o nei registri istituiti dai rispettivi Stati membri a norma dell'articolo 5 della direttiva 68/193/CEE, dell'articolo 3 della direttiva 2002/53/CE, dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2002/55/CE e le varietà con una descrizione ufficiale a norma dell'articolo 7 della direttiva 2008/90/CE, senza applicare la procedura di registrazione di cui a tali articoli.

2.   In deroga all'articolo 53, le varietà ammesse a norma dell'articolo 3 della direttiva 2008/62/CE e dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/145/CE prima del [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento] sono immediatamente iscritte nei registri nazionali delle varietà come varietà da conservazione corredate di una descrizione ufficialmente riconosciuta senza applicare la procedura di registrazione di cui all'articolo corrispondente.

2.   In deroga all'articolo 53, le varietà ammesse a norma dell'articolo 3 della direttiva 2008/62/CE , dell'articolo 3, paragrafo 1 e dell'articolo 21, paragrafo 1 , della direttiva 2009/145/CE e le varietà con una descrizione riconosciuta ufficialmente ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2008/90/CE prima del [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento] sono immediatamente iscritte nei registri nazionali delle varietà come varietà da conservazione corredate di una descrizione ufficialmente riconosciuta senza applicare la procedura di registrazione di cui all'articolo corrispondente.

Motivazione

È importante che dopo l'entrata in vigore della proposta sia consentita l'iscrizione nei registri nazionali delle varietà attualmente classificate come «varietà vegetali prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari» ai sensi della direttiva 2009/145/CE (6). Queste varietà, spesso vendute ai giardinieri non professionisti, comprendono anche nuove varietà sviluppate per specifiche regioni agroclimatiche al di fuori della produzione vegetale commerciale. È fondamentale includerle nel regime ridefinito delle varietà da conservazione per rispecchiare accuratamente tale diversità.

Emendamento 113

Capo VI, articolo 81

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Modifica del regolamento (UE) 2018/848

 

Il regolamento (UE) 2018/848 è così modificato:

 

1)

l'articolo 3 è così modificato:

 

a)

il punto 17) è sostituito dal seguente:

 

(17)

«materiale riproduttivo vegetale»: materiale riproduttivo vegetale come definito all'articolo 3, punto 1), del regolamento (UE) […/…] del Parlamento europeo e del Consiglio (*)+

 

[...]

 

(2)

l'articolo 13 è soppresso;

 

(3)

all'allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/848, al punto 1.8.4 il secondo comma è sostituito dal seguente: «Tutte le pratiche di moltiplicazione, ad eccezione di colture di tessuti vegetali, colture cellulari, germoplasma, meristemi, cloni chimerici e materiale micropropagato, sono attuate in regime di gestione biologica certificata.»

 

Motivazione

Non è necessaria alcuna modifica del regolamento (UE) 2018/848 sulla produzione biologica, in quanto ciò comporta il rischio che un ulteriore atto secondario (articolo 27, paragrafo 3, del regolamento sul materiale riproduttivo vegetale) indebolisca la definizione. Il regolamento biologico ha fissato un obiettivo ambizioso per porre fine alle deroghe all'uso di materiale riproduttivo vegetale non biologico nella produzione biologica e sono stati sviluppati sia il regime in materia di materiale eterogeneo biologico che i regimi di varietà biologiche per aumentare l'offerta di sementi biologiche e di materiale vegetale adattato alle condizioni di coltivazione biologica.

Emendamento 114

Allegato VII

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

I registri nazionali delle varietà e il registro dell'Unione delle varietà devono contenere tutti gli elementi seguenti:

I registri nazionali delle varietà e il registro dell'Unione delle varietà devono contenere tutti gli elementi seguenti:

a)

il nome del genere o della specie cui la varietà appartiene;

a)

il nome del genere o della specie cui la varietà appartiene;

b)

la denominazione della varietà e, per le varietà commercializzate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, se del caso, altre denominazioni alternative utilizzate per tale varietà;

b)

la denominazione della varietà e, per le varietà commercializzate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, se del caso, altre denominazioni alternative utilizzate per tale varietà;

c)

il nome e, se del caso, il numero di riferimento del richiedente;

c)

il nome e, se del caso, il numero di riferimento del richiedente;

d)

la data della registrazione della varietà e, se del caso, quella del rinnovo della registrazione;

d)

la data della registrazione della varietà e, se del caso, quella del rinnovo della registrazione;

e)

la data di scadenza della validità della registrazione;

e)

la data di scadenza della validità della registrazione;

f)

un riferimento al link del fascicolo, dove è possibile trovare la descrizione ufficiale della varietà o, se del caso, la descrizione ufficialmente riconosciuta della varietà;

f)

un riferimento al link del fascicolo, dove è possibile trovare la descrizione ufficiale della varietà o, se del caso, la descrizione ufficialmente riconosciuta della varietà;

g)

nel caso di varietà con descrizione ufficialmente riconosciuta e, se del caso, un'indicazione della regione o delle regioni in cui la varietà è storicamente coltivata e alle quali si è naturalmente adattata («regione/i di origine»);

g)

nel caso di varietà con descrizione ufficialmente riconosciuta e, se del caso, un'indicazione della regione o delle regioni in cui la varietà è storicamente coltivata e alle quali si è naturalmente adattata («regione/i di origine»);

h)

il nome della persona competente per il mantenimento di una varietà;

h)

il nome della persona competente per il mantenimento di una varietà;

i)

il nome degli Stati membri che hanno istituito i pertinenti registri nazionali delle varietà;

i)

il nome degli Stati membri che hanno istituito i pertinenti registri nazionali delle varietà;

j)

il riferimento con il quale la varietà è stata iscritta nei registri nazionali delle varietà;

j)

il riferimento con il quale la varietà è stata iscritta nei registri nazionali delle varietà;

k)

se del caso, l'indicazione che la varietà è una «varietà biologica adatta alla produzione biologica»;

k)

se del caso, l'indicazione che la varietà è una «varietà biologica adatta alla produzione biologica»;

l)

se del caso, l'indicazione che la varietà contiene o è costituita da un organismo geneticamente modificato;

l)

se del caso, l'indicazione che la varietà contiene o è costituita da un organismo geneticamente modificato;

m)

se del caso l'indicazione che la varietà è un componente di un'altra varietà iscritta nel registro;

m)

se del caso l'indicazione che la varietà è un componente di un'altra varietà iscritta nel registro;

n)

se del caso, l'indicazione che il materiale riproduttivo vegetale appartenente alla varietà è prodotto e commercializzato soltanto in portainnesti;

n)

se del caso, l'indicazione che il materiale riproduttivo vegetale appartenente alla varietà è prodotto e commercializzato soltanto in portainnesti;

o)

se del caso, un riferimento al link del fascicolo, ove si possano trovare i risultati degli esami relativi al valore agronomico e di utilizzazione sostenibile di cui all'articolo 52;

o)

se del caso, un riferimento al link del fascicolo, ove si possano trovare i risultati degli esami relativi al valore agronomico e di utilizzazione sostenibile di cui all'articolo 52;

p)

se del caso, l'indicazione del metodo di riproduzione della varietà, comprese informazioni sul fatto che si tratti di una varietà ibrida o sintetica;

p)

se del caso, l'indicazione del metodo di riproduzione della varietà, comprese informazioni sul fatto che si tratti di una varietà ibrida o sintetica;

q)

se del caso, l'indicazione che la varietà contiene o è costituita da una pianta NGT di categoria 1 quale definita all'articolo 3, punto 7), del regolamento (UE) [.../...] [OP: inserire il riferimento al regolamento NGT] e il numero o i numeri di identificazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera e), della [proposta NGT] assegnati alla pianta o alle piante NGT di categoria 1 da cui è stata derivata;

q)

se del caso, l'indicazione che la varietà contiene o è costituita da una pianta NGT di categoria 1 quale definita all'articolo 3, punto 7), del regolamento (UE) [.../...] [OP: inserire il riferimento al regolamento NGT] e il numero o i numeri di identificazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera e), della [proposta NGT] assegnati alla pianta o alle piante NGT di categoria 1 da cui è stata derivata;

r)

se del caso, l'indicazione che la varietà contiene o è costituita da una pianta NGT di categoria 2 quale definita all'articolo 3, paragrafo 8, del regolamento (UE) [.../...] [OP: inserire il riferimento al regolamento NGT];

r)

se del caso, l'indicazione che la varietà contiene o è costituita da una pianta NGT di categoria 2 quale definita all'articolo 3, paragrafo 8, del regolamento (UE) [.../...] [OP: inserire il riferimento al regolamento NGT];

s)

se del caso, l'indicazione che la varietà è resistente agli erbicidi e le condizioni di coltivazione applicabili;

s)

se del caso, l'indicazione che la varietà è resistente agli erbicidi e le condizioni di coltivazione applicabili;

t)

se del caso, l'indicazione che la varietà possiede determinate caratteristiche, diverse da quella di cui alla lettera s), e l'indicazione delle condizioni di coltivazione applicabili.

t)

se del caso, l'indicazione che la varietà possiede determinate caratteristiche, diverse da quella di cui alla lettera s), e l'indicazione delle condizioni di coltivazione applicabili;

 

u)

la dichiarazione in merito a quali tecniche di selezione sono state applicate per lo sviluppo della varietà (ad esempio fusione cellulare, ingegneria genetica, riproduzione di mutazioni chimiche o di irradiazione, coltura di microspore ecc.);

 

v)

la dichiarazione circa il fatto che la rispettiva varietà, le sue parti o le sue componenti genetiche sono coperte o no da diritti di proprietà intellettuale .

Motivazione

Per i selezionatori di varietà biologiche è molto importante conoscere la storia riproduttiva al fine di scegliere il materiale parentale appropriato per i programmi di selezione biologica; le tecniche di selezione dovrebbero pertanto essere dichiarate nel quadro del processo di registrazione.

La trasparenza è necessaria anche per i diritti di proprietà intellettuale, al fine di evitare violazioni involontarie dei brevetti.

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR),

1.

accoglie con favore gli sforzi della Commissione europea volti a trovare soluzioni per un futuro sostenibile per l’agricoltura dell’UE. Tale sfida dovrebbe essere affrontata nei piani strategici della PAC, fornendo una gamma più ampia di soluzioni nelle sue offerte;

2.

riconosce l’importanza delle sfide connesse all’adattamento dell’agricoltura ai cambiamenti climatici. Ritiene tuttavia che la resilienza dell’agricoltura non possa essere considerata più importante dello sviluppo di un’agricoltura sostenibile, di un reddito equo per gli agricoltori e della protezione della biodiversità;

3.

esprime preoccupazione per il calendario serrato, che non consente un dibattito democratico adeguato e consultazioni dei cittadini e delle parti interessate, un elemento indispensabile dei processi legislativi democratici, e chiede che sia garantito il tempo necessario per un’analisi e discussioni approfondite;

4.

sottolinea che l’introduzione delle nuove tecniche genomiche (NGT) nell’agricoltura europea e la loro liberalizzazione sono discutibili in un momento in cui vi sono solo prove teoriche della loro utilità al fine di assistere gli agricoltori nell’adattamento ai cambiamenti climatici;

5.

fa riferimento alla relazione dell’Agenzia nazionale francese per la sicurezza sanitaria dell’alimentazione, dell’ambiente e del lavoro (ANSES), che giunge alla conclusione che è necessario seguire il principio di precauzione, che è sancito dal diritto primario dell’Unione europea e che continua a fungere da pietra angolare del quadro normativo che disciplina le piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genetiche (NGT); chiede pertanto procedure obbligatorie di valutazione del rischio e autorizzazione per tutte le NGT;

6.

sottolinea che, fino a quando non vi saranno prove concrete della loro utilità nell’aiutare gli agricoltori a fare fronte all’adattamento climatico, tutte le piante NGT dovrebbero rimanere soggette alla legislazione in materia di OGM per garantirne la tracciabilità;

7.

chiede la piena trasparenza e tracciabilità, compresa l’etichettatura, lungo l’intera catena del valore, dal seme al piatto, conformemente all’articolo 11 del protocollo di Cartagena, al fine di garantire ai consumatori e agli attori dell’agricoltura biologica la libertà di scelta di prodotti senza NGT e/o senza OGM, senza trasferire i costi aggiuntivi ai produttori e ai consumatori di prodotti esenti da NGT;

8.

rileva a tale proposito che la base giuridica della proposta di regolamento NGT, l’articolo 114 del TFUE, che dovrebbe tutelare i diritti e l’informazione dei consumatori, non è coerente con la proposta, che riduce notevolmente il loro livello di protezione in termini di libertà di scelta, informazione e tracciabilità;

9.

osserva inoltre che la proposta non è in linea con l’articolo 169 TFUE, che mira a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori e a promuovere il loro diritto all’informazione;

10.

fa osservare che la nuova regolamentazione del materiale riproduttivo vegetale potrebbe aumentare inutilmente gli oneri amministrativi per i nostri agricoltori e la loro dipendenza dalle grandi imprese di sementi, oltre ad accrescere senza che ve ne sia la necessità gli oneri amministrativi per le autorità competenti;

11.

chiede che venga modificata la legislazione dell’UE in materia di diritti di proprietà intellettuale, al fine di vietare i brevetti sugli organismi viventi prima dell’entrata in vigore dei due regolamenti;

12.

chiede il rispetto del principio di precauzione, in quanto la proposta NGT, nella sua forma attuale, viola il trattato di Lisbona (articolo 191) e il protocollo di Cartagena (articolo 15), escludendo le misure volte a valutare e monitorare i potenziali effetti e rischi per la salute o l’ambiente tanto prima quanto dopo la commercializzazione dei prodotti NGT;

13.

chiede che il principio di sussidiarietà sia garantito in generale e, in particolare, che gli Stati membri e le regioni dell’UE siano autorizzati a definire territori privi di NGT per l’agricoltura biologica e senza NGT, la riproduzione e la produzione di sementi;

14.

sostiene fermamente il Green Deal europeo e, in tale contesto, la strategia «Dal produttore al consumatore», che mira a raggiungere entro il 2030 una quota del 25 % dei terreni agricoli dell’UE utilizzati nell’agricoltura biologica;

15.

accoglie con favore e sostiene fermamente l’attuale proposta della Commissione di escludere l’uso di NGT nell’agricoltura biologica, in linea con il divieto di impiego di organismi geneticamente modificati in questo settore, al fine di garantire la libertà di scelta dei consumatori;

16.

chiede misure, tra cui una compensazione finanziaria, per garantire una protezione duratura ed efficace contro la contaminazione involontaria e ulteriori svantaggi per l’agricoltura biologica e senza OGM, nonché per una produzione alimentare di alta qualità protetta da indicazioni geografiche;

17.

sottolinea che i distributori devono sostenere tutti i costi della contaminazione nella produzione alimentare biologica e senza OGM, e che a tal fine devono essere previste norme in materia di responsabilità secondo il principio «chi inquina paga»;

18.

chiede che gli sviluppatori e/o i distributori di NGT sviluppino e mettano a disposizione dei metodi per individuare e rilevare in modo analitico l’impiego di NGT, al fine di consentire la tracciabilità ed evitare frodi. Tale metodo o tali metodi sono messi a disposizione del pubblico;

19.

chiede che siano definite misure a livello dell’UE per la coesistenza della produzione di colture OGM e senza OGM prima dell’emissione di colture NGT 1 e NGT 2, in quanto ciò non può essere delegato agli Stati membri;

20.

accoglie con favore il riconoscimento della diversità dei profili degli operatori e la possibilità di vendere e scambiare sementi al di fuori delle disposizioni della legislazione;

21.

sottolinea che le proposte, nella loro forma attuale, potrebbero portare a una perdita di biodiversità, compromettendo la produzione e l’uso di varietà da conservazione tradizionali e di recente sviluppo che rappresentano una parte significativa della diversità genetica delle specie vegetali coltivate;

22.

chiede che sia consentito agli agricoltori l’accesso alle risorse fitogenetiche (PGR) per promuovere l’uso sostenibile e la ricerca nelle aziende agricole, come motore dell’innovazione basata sul territorio;

23.

chiede che le banche genetiche, le organizzazioni e le reti nazionali coinvolte nel trasferimento di materiale riproduttivo vegetale ai fini della conservazione e dell’uso sostenibile delle risorse fitogenetiche e dell’agrobiodiversità siano escluse dal campo di applicazione del regolamento;

24.

fa osservare che la nuova regolamentazione del materiale riproduttivo vegetale potrebbe aumentare inutilmente gli oneri amministrativi per i nostri agricoltori e la loro dipendenza dalle grandi imprese di sementi;

25.

chiede che le definizioni di «commercializzazione» e «operatore professionale» siano limitate ai casi in cui sussista l’intenzione di sfruttare commercialmente il materiale riproduttivo vegetale, e che vengano pertanto esclusi gli attori della conservazione, quali banche genetiche, organizzazioni e reti;

26.

chiede che vengano soppresse le norme aggiuntive per la produzione di sementi e materiale standard che creano costi normativi sproporzionati per i piccoli produttori di sementi;

27.

chiede l’esenzione delle microimprese dai nuovi requisiti in materia di comunicazione, monitoraggio e tracciabilità destinati agli operatori professionali;

28.

chiede che i test del valore agronomico e di utilizzazione sostenibile non siano estesi a tutte le colture, compresi gli ortaggi e la frutta, in quanto ciò comporterà oneri e costi inutili per i selezionatori;

29.

chiede che tutti i tipi di cultivar (varietà, varietà da conservare, varietà biologiche, materiale eterogeneo), tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi alle varietà rilasciate nell’UE, nonché i metodi e le tecnologie di selezione applicati (ad esempio fusione cellulare, editing genico, mutagenesi casuale ecc.) siano resi disponibili elettronicamente sul portale dell’UE delle varietà vegetali, al fine di aumentare la trasparenza del materiale riproduttivo vegetale disponibile per gli agricoltori e i consumatori.

Bruxelles, 17 aprile 2024

Il presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Vasco ALVES CORDEIRO


(10)  Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24).

(10)  Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24).

(11)  Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1).

(11)  Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1).

(1)   GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.

(13a)   Risoluzione del Parlamento europeo del 14 giugno 2023 sul garantire la sicurezza alimentare e la resilienza a lungo termine dell'agricoltura dell'UE (2022/2183(INI)) P9_TA(2023)0238.

(15a)   Rathenau Instituut (2023), Editing under provision - Dutch citizens' views on new genomic techniques in food crops [Modifica soggetta a condizioni - Il punto di vista dei cittadini olandesi sulle nuove tecniche genomiche nelle colture alimentari], L'Aia, Habets M., Pirson I, Macnaghten P. e Verhoef P.

(17)   Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati, Mullins E., Bresson J-L., Dalmay T., Dewhurst I.C., Epstein M.M., Firbank L.G., Guerche P., Hejatko J., Moreno F.J., Naegeli H., Nogué F., Sánchez Serrano J.J., Savoini G., Veromann E., Veronesi F., Casacuberta J., Fernandez Dumont A., Gennaro A., Lenzi P., Lewandowska A., Munoz Guajardo I.P., Papadopoulou N. e Rostoks N., 2022. Parere scientifico aggiornato sulle piante sviluppate mediante cisgenesi e intragenesi (solo in EN), EFSA Journal 2022;20(10):7621, 33 pagg., https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7621 .

(18)   Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati, Naegeli H., Bresson J-L., Dalmay T., Dewhurst I.C., Epstein M.M., Firbank L.G., Guerche P., Hejatko J., Moreno F.J., Mullins E., Nogué F., Sánchez Serrano J.J., Savoini G., Veromann E., Veronesi F., Casacuberta J., Gennaro A., Paraskevopoulos K., Raffaello T. e Rostoks N., 2020. Applicabilità del parere dell'EFSA alle nucleasi sito-dirette di tipo 3 per la valutazione della sicurezza delle piante sviluppate utilizzando le nucleasi sito-dirette di tipo 1 e 2 e la mutagenesi diretta mediante oligonucleotide (solo in EN), EFSA Journal 2020;18(11):6299, 14 pagg., https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.2903/j.efsa.2020.6299.

(19)   Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati, Mullins E., Bresson J-L., Dalmay T., Dewhurst I.C., Epstein M.M., Firbank L.G., Guerche P., Hejatko J., Moreno F.J., Naegeli H., Nogué F., Rostoks N., Sánchez Serrano J.J., Savoini G., Veromann E., Veronesi F., Fernandez A., Gennaro A., Papadopoulou N., Raffaello T. e Schoonjans R., 2022. Dichiarazione sui criteri per la valutazione del rischio delle piante prodotte mediante mutagenesi mirata, cisgenesi e intragenesi (solo in EN), EFSA Journal 2022;20(10):7618, 12 pagg., https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7618.

(24)   Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(2)   GU L 213 del 30.7.1998, pag. 13.

(3)   GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1.

(4)   GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

(5)   GU L 68 del 13.3.2015, pag. 1.

(6)   GU L 312 del 27.11.2009, pag. 44.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3674/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)