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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2024/3640 |
6.6.2024 |
SENTENZA DELLA CORTE
del 25 gennaio 2024
nella causa E-2/23
A Ltd contro Finanzmarktaufsicht
(Direttiva 2009/138/CE – Regolamento (UE) n. 1094/2010 – Competenza della Corte – Orientamenti emanati dalle autorità europee di vigilanza – Reputazione del candidato acquirente – Solidità finanziaria del candidato acquirente – Valutazione prudenziale – Ragionevoli motivi)
(C/2024/3640)
Nella causa E-2/23, A Ltd contro Finanzmarktaufsicht — ISTANZA della commissione di ricorso dell'Autorità per i mercati finanziari (Beschwerdekommission der Finanzmarktaufsicht) ai sensi dell'articolo 34 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, d'interpretazione della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) e del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), la Corte, composta da Páll Hreinsson, presidente (giudice relatore), Bernd Hammermann e Michael Reiertsen, giudici, si è pronunciata il 25 gennaio 2024 con sentenza, il cui dispositivo è il seguente:
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1. |
Il termine «reputazione» all’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) dev’essere interpretato nel senso di riferirsi sia all’integrità sia all’idoneità professionale del candidato acquirente. |
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2. |
L’articolo 59, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE dev’essere interpretato nel senso da non ostare a che, nella valutazione del criterio di cui alla lettera c), l’autorità nazionale di vigilanza tenga conto dei fondi necessari che il candidato acquirente metta a disposizione dell’impresa di assicurazione mediante garanzia bancaria o dei fondi messi a disposizione su un conto fiduciario a cui l’impresa di assicurazione possa attingere in qualsiasi momento. |
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3. |
L’espressione «motivi ragionevoli» all’articolo 59, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE dev’essere interpretata nel senso da non esigere la certezza dell’inosservanza dei criteri di cui all’articolo 59, paragrafo 1, della medesima direttiva. |
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4. |
Il fatto che l’autorità competente dichiari, a norma dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1094/2010 che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), di compiere ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti non ha effetti vincolanti per il giudice dello Stato SEE. Il giudice dello Stato SEE è tuttavia tenuto a considerare tali orientamenti per dirimere il contenzioso che gli è sottoposto, in particolare quando gli orientamenti mirano a integrare disposizioni vincolanti del diritto del SEE. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3640/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)