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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie C


C/2024/3573

17.6.2024

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 25 aprile 2024 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Bremen - Germania) – L / Familienkasse Sachsen der Bundesagentur für Arbeit

(causa C-36/23  (1) , Familienkasse Sachsen)

(Rinvio pregiudiziale - Sicurezza sociale - Regolamento (CE) n. 883/2004 - Prestazioni familiari - Articolo 68 - Regole di priorità in caso di cumulo di prestazioni - Obbligo a carico dell’istituzione dello Stato membro competente in linea subordinata di inoltrare una domanda di prestazioni familiari all’istituzione dello Stato membro competente in linea prioritaria - Mancata presentazione di una domanda di concessione di prestazioni familiari nello Stato membro di residenza del figlio - Recupero parziale delle prestazioni familiari erogate nello Stato membro in cui uno dei genitori svolge attività lavorativa subordinata)

(C/2024/3573)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Bremen

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: L

Convenuta: Familienkasse Sachsen der Bundesagentur für Arbeit

Dispositivo

L’articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, che stabilisce le regole di priorità in caso di cumulo di prestazioni familiari

deve essere interpretato nel senso che:

sebbene esso non consenta all’istituzione di uno Stato membro la cui legislazione non si applica in linea prioritaria secondo i criteri del paragrafo 1 di tale articolo di reclamare all’interessato il rimborso parziale di tali prestazioni erogate in detto Stato membro, a causa dell’esistenza di un diritto a tali prestazioni previsto nella legislazione di un altro Stato membro applicabile in linea prioritaria, qualora non sia stata stabilita né erogata alcuna prestazione familiare in tale altro Stato membro, esso consente tuttavia a questa istituzione di reclamare all’istituzione competente in linea prioritaria il rimborso dell’importo delle prestazioni che supera quello che le incombe erogare in applicazione delle disposizioni di detto regolamento.


(1)   GU C 164 dell’08.05.2023.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3573/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)