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dell'Unione europea

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Serie C


C/2024/3427

10.6.2024

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 18 aprile 2024 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof – Germania) – M-GbR / Finanzamt O

[Causa C-68/23  (1) , Finanzamt O (Buoni monouso)]

(Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 30 bis e 30 ter - Buoni forniti per via elettronica - Buoni monouso e buoni multiuso - Carte prepagate o codici di buoni per l’acquisto di contenuti digitali, corredati di un identificativo «paese» che rende i contenuti digitali in questione accessibili soltanto nello Stato membro interessato)

(C/2024/3427)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: M-GbR

Convenuto: Finanzamt O

Dispositivo

1)

L’articolo 30 bis e l’articolo 30 ter, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017,

devono essere interpretati nel senso che:

la qualificazione di un buono come «buono monouso», ai sensi dell’articolo 30 bis, punto 2, della direttiva 2006/112, come modificata, dipende unicamente dalle condizioni previste da tale disposizione, che comprendono quella secondo la quale il luogo della prestazione di servizi destinata a consumatori finali, alla quale tale buono si riferisce, dev’essere noto al momento dell’emissione di detto buono, e ciò indipendentemente dalla circostanza che quest’ultimo sia oggetto di trasferimenti tra soggetti passivi che agiscono in nome proprio e sono stabiliti nel territorio di Stati membri diversi da quello in cui si trovano tali consumatori finali.

2)

L’articolo 30 ter, paragrafo 2, della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2017/2455,

dev’essere interpretato nel senso che:

la rivendita da parte di un soggetto passivo di «buoni multiuso», ai sensi dell’articolo 30 bis, punto 3, della direttiva 2006/112, come modificata, può essere assoggettata all’imposta sul valore aggiunto, a condizione che essa sia qualificata come prestazione di servizi a favore del soggetto passivo che effettua, come corrispettivo di detti buoni, la consegna fisica dei beni o fornisce concretamente i servizi al consumatore finale.


(1)   GU C 179 del 22.5.2023.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3427/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)