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dell'Unione europea

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Serie C


C/2024/3288

3.6.2024

Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell’11 aprile 2024 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Mercantil n.o 1 de Palma de Mallorca - Spagna) – Eventmedia Soluciones SL / Air Europa Líneas Aéreas SAU

(Causa C-173/23  (1) , Air Europa Líneas Aéreas)

(Rinvio pregiudiziale - Trasporti aerei - Convenzione di Montreal - Articolo 19 - Risarcimento dei danni causati dal ritardo nel trasporto dei bagagli - Cessione ad una società commerciale del credito dei passeggeri nei confronti del vettore aereo - Clausola contrattuale che vieta tale cessione - Direttiva 93/13/CE - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Articolo 6, paragrafo 1 e articolo 7, paragrafo 1 - Controllo d’ufficio del carattere abusivo della clausola che vieta la cessione dei diritti dei passeggeri - Modalità di tale controllo nell’ambito di una controversia tra la società cessionaria e il vettore aereo - Principi di equivalenza e di effettività - Principio del contraddittorio)

(C/2024/3288)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Mercantil n.o 1 de Palma de Mallorca

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Eventmedia Soluciones SL

Resistente: Air Europa Líneas Aéreas SAU

Dispositivo

1)

L’articolo 6, paragrafo 1 e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letti in combinato disposto con il principio di effettività,

devono essere interpretati nel senso che:

il giudice nazionale non è tenuto ad esaminare d’ufficio il carattere eventualmente abusivo di una clausola, contenuta nel contratto di trasporto stipulato tra un passeggero aereo e un vettore aereo, che vieta la cessione dei diritti di cui gode tale passeggero nei confronti di detto vettore, qualora tale giudice sia investito di un’azione di risarcimento danni proposta, nei confronti di detto vettore, da una società commerciale cessionaria del credito da risarcimento danni di detto passeggero, purché tale società abbia, o abbia avuto, una possibilità effettiva di far valere, dinanzi a detto giudice, il carattere eventualmente abusivo della clausola in questione.

Il principio di equivalenza deve essere interpretato nel senso che:

se, in forza delle norme di diritto nazionale, lo stesso giudice ha la facoltà o l’obbligo di valutare d’ufficio la contrarietà di una siffatta clausola alle norme nazionali di ordine pubblico, esso deve altresì avere la facoltà o l’obbligo di valutare d’ufficio la contrarietà di una siffatta clausola all’articolo 6 della direttiva 93/13, a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine.

2)

Il principio del contraddittorio deve essere interpretato nel senso che:

qualora il giudice nazionale accerti d’ufficio il carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto di trasporto concluso tra un passeggero aereo e un vettore aereo in occasione di un’azione di risarcimento proposta, contro tale vettore, da una società commerciale cessionaria del credito da risarcimento danni di tale passeggero nei confronti di detto vettore, tale giudice non è tenuto ad informarne detto passeggero né a chiedergli se intenda far valere il carattere abusivo di tale clausola o se acconsenta all’applicazione di quest’ultima. Per contro, detto giudice deve informarne le parti del procedimento dinanzi ad esso pendente, al fine di dare loro la possibilità di far valere i loro rispettivi argomenti nel corso di un dibattito in contraddittorio, e assicurarsi che la società commerciale cessionaria desideri che detta clausola venga dichiarata inapplicabile.


(1)   GU C 223, del 26.06.2023.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3288/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)