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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2024/3208 |
21.5.2024 |
PARERE DELLA COMMISSIONE
del 17 maggio 2024,
relativo al progetto per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dalla disattivazione e dallo smantellamento della centrale nucleare di Emsland (KKE), nello Stato federale della Bassa Sassonia, Germania
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
(C/2024/3208)
La valutazione che segue è stata effettuata conformemente alle disposizioni del trattato Euratom e non pregiudica eventuali valutazioni supplementari effettuate ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea né gli obblighi che derivano da detto trattato e dal diritto derivato (1).
Il 26 maggio 2023 la Commissione europea ha ricevuto dal governo della Germania, conformemente all'articolo 37 del trattato Euratom, i dati generali relativi al progetto per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi (2) derivanti dalla disattivazione e dallo smantellamento della centrale nucleare di Emsland.
Sulla base di tali dati e delle informazioni supplementari richieste dalla Commissione il 28 settembre 2023 e trasmesse dalle autorità tedesche l'8 novembre 2023 e l'11 gennaio 2024, dopo aver consultato il gruppo di esperti la Commissione ha formulato il parere seguente:
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1. |
La distanza del sito dal più vicino confine con un altro Stato membro, nella fattispecie i Paesi Bassi, è di 20 km. |
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2. |
Durante le normali operazioni di disattivazione e smantellamento della centrale nucleare di Emsland (KKE), gli scarichi di effluenti radioattivi liquidi e gassosi non comportano un’esposizione rilevante sotto il profilo sanitario per la popolazione di un altro Stato membro, tenuto conto dei limiti di dose stabiliti dalla direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza (3). |
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3. |
I rifiuti radioattivi solidi sono condizionati e temporaneamente immagazzinati sul posto (nel nuovo centro di tecnologia e logistica di Emsland) in attesa di essere spediti in impianti di trattamento o smaltimento autorizzati situati in Germania. |
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4. |
Gli altri rifiuti solidi e i materiali residui che soddisfano i livelli di allontanamento saranno esonerati dal controllo regolamentare e destinati allo smaltimento come rifiuti convenzionali, al riutilizzo o al riciclaggio, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza. |
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5. |
Eventuali rilasci non programmati di effluenti radioattivi a seguito di incidenti del tipo e della portata contemplati nei dati generali non sono tali da comportare una contaminazione radioattiva rilevante sotto il profilo sanitario delle acque, del suolo o dello spazio aereo di un altro Stato membro, tenuto conto dei livelli di riferimento stabiliti dalla direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza. |
In conclusione, la Commissione è del parere che l'attuazione del progetto per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi, sotto qualsiasi forma, derivanti dalle operazioni di disattivazione e smantellamento della centrale nucleare di Emsland (KKE), situata nello Stato federale della Bassa Sassonia, in Germania, non sia tale da comportare, né in condizioni di normale funzionamento né in caso di incidenti del tipo e della portata contemplati nei dati generali, una contaminazione radioattiva rilevante sotto il profilo sanitario delle acque, del suolo o dello spazio aereo di un altro Stato membro, tenuto conto delle disposizioni della direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza.
Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2024
Per la Commissione
Kadri SIMSON
Membro della Commissione
(1) Ad esempio, ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli aspetti ambientali devono essere ulteriormente esaminati. A titolo indicativo, la Commissione richiama l'attenzione sulle disposizioni della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalla direttiva 2014/52/UE, della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.
(2) Smaltimento di rifiuti radioattivi ai sensi del punto 1 della raccomandazione 2010/635/Euratom della Commissione, dell'11 ottobre 2010, sull'applicazione dell'articolo 37 del trattato Euratom (GU L 279 del 23.10.2010, pag. 36).
(3) Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (GU L 13 del 17.1.2014, pag. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3208/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)