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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2024/2921 |
6.5.2024 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil du Contentieux des Étrangers (Belgio) il 26 gennaio 2024 – X / Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
(Causa C-55/24, Casablanca (1) )
(C/2024/2921)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil du Contentieux des Étrangers
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: X
Resistente: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se una procedura di esame di una domanda di protezione internazionale presentata alla frontiera o in una zona di transito da parte di un richiedente che, durante tale procedura, è trattenuto in un luogo geograficamente situato nel territorio, ma assimilato da un atto normativo a un luogo situato alla frontiera, rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 43 della direttiva 2013/32/UE (2). |
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2) |
Se l’esame di una siffatta domanda di protezione internazionale di un richiedente che, dopo il periodo di quattro settimane previsto all’articolo 43, paragrafo 2, della direttiva 2013/32, sia ammesso a pieno diritto nel territorio ai sensi del diritto nazionale, ma che rimanga trattenuto, sulla base di una nuova decisione di trattenimento, nello stesso luogo di trattenimento che inizialmente era considerato un luogo alla frontiera e che ora è qualificato dalle autorità come un luogo situato all’interno del territorio, rientri sempre nell’ambito di applicazione dell’articolo 43 della direttiva 2013/32.
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3) |
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4) |
Se una tale applicazione della normativa nazionale sia compatibile con il carattere eccezionale del trattenimento del richiedente derivante dall’articolo 8 della direttiva 2013/33/UE (3) e dall’obiettivo generale della direttiva 2013/32. |
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5) |
Se gli articoli 31, paragrafi 7 e 8, 43 e 46 della direttiva 2013/32, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta (4), debbano essere interpretati nel senso che il [Conseil du contentieux des étrangers (Consiglio per il contenzioso degli stranieri)], quando è investito di un ricorso contro una decisione adottata nell’ambito di una procedura avviata alla frontiera, deve sollevare d’ufficio il superamento del termine di quattro settimane. |
(1) Il nome della presente causa è fittizio. Esso non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti nel procedimento.
(2) Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60).
(3) Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 96).
(4) Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2921/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)