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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie C


C/2024/2894

26.4.2024

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Criteri e principi guida applicabili al concetto di uso essenziale nella legislazione dell'UE in materia di sostanze chimiche

(C/2024/2894)

1.   INTRODUZIONE

Il Green Deal europeo (1) ha annunciato l'impegno della Commissione ad affrontare tre sfide paradigmatiche del nostro tempo: i cambiamenti climatici, l'inquinamento e la perdita di biodiversità. La maggior parte dei beni e delle tecnologie necessari alla transizione verde si basa sull'uso di sostanze chimiche per un'ampia gamma di funzioni. Le sostanze chimiche sono centrali per le principali catene del valore europee, tra cui i prodotti di consumo, l'elettronica, i trasporti, comprese le batterie per veicoli elettrici, e i materiali da costruzione.

Al contempo in Europa ha vi sono stati diversi casi in cui sostanze chimiche di largo uso hanno causato danni significativi alla salute e all'ambiente. Il loro impiego diffuso, in particolare in applicazioni industriali, dimostra la complessità dei dilemmi che ci troviamo ad affrontare durante la transizione verde e digitale: le sostanze chimiche più nocive possono essere tecnicamente utili e versatili e in alcuni casi assolvono importanti prestazioni nell'ambito delle tecnologie verdi, ma sono anche estremamente problematiche per la salute e la sicurezza e presenti negli esseri umani e in molti comparti ambientali in tutta l'UE e nel mondo a livelli che continueranno a crescere se non interveniamo. Tali dilemmi evidenziano l'importanza del concetto di "uso essenziale" annunciato nella strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili (2) per contribuire a conseguire l'obiettivo "inquinamento zero" per un ambiente privo di sostanze tossiche sancito nel Green Deal europeo (3).

Per rafforzare la resilienza dell'industria chimica dell'UE e permetterle di svolgere il proprio ruolo nella transizione verde, l'industria ha bisogno di chiarezza e prevedibilità, tenendo conto di tutti questi aspetti della transizione, al fine di stabilire una gerarchia degli investimenti nell'innovazione. La presente comunicazione si prefigge di approfondire il concetto e i criteri pertinenti e orientarne l'eventuale uso, anche nell'ambito della futura legislazione sulle sostanze chimiche (4). Ad oggi nessuna normativa dell'UE definisce gli usi essenziali delle sostanze.

In preparazione alla presente comunicazione, nella primavera del 2022 è stata condotta un'ampia consultazione con una vasta gamma di portatori di interessi provenienti dalle autorità degli Stati membri, dall'industria, dalle ONG e dal mondo accademico, sotto forma di seminari, sondaggi e interviste mirate (5).

1.1   Obiettivo del concetto di uso essenziale

Le sostanze chimiche pericolose possono avere effetti gravi e causare danni significativi alla salute umana e all'ambiente. Per evitare e prevenire tali danni, ma anche i costi per la società derivanti dalle malattie e dal risanamento dell'inquinamento ambientale, nonché per stimolare l'innovazione finalizzata a sviluppare cicli di materiali non tossici e conseguire un'economia circolare pulita, la Commissione ha annunciato nella strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili che le sostanze più nocive (6) dovrebbero essere gradualmente eliminate negli usi non essenziali, in particolare nei prodotti di consumo, e ridotte al minimo sostituendole nella misura del possibile in tutti gli usi. Alcuni usi di tali sostanze possono essere essenziali per la società, ad esempio per la mitigazione dei cambiamenti climatici, la transizione digitale, la protezione della salute, la sicurezza e la difesa, e dunque necessari per conseguire obiettivi strategici fondamentali dell'UE, quali il Green Deal europeo e la transizione digitale. Nella strategia in materia di sostanze chimiche si è specificamente espresso l'impegno a:

" […] definire criteri pertinenti agli usi essenziali per assicurare che le sostanze chimiche più nocive siano consentite solo se il loro uso è necessario per la salute e la sicurezza o critico per il funzionamento della società, e se non esistono alternative accettabili dal punto di vista ambientale e sanitario. Questi criteri guideranno l'applicazione della definizione "usi essenziali" per le valutazioni del rischio, sia generiche che specifiche, in tutta la pertinente legislazione dell'UE ".

L'obiettivo generale del concetto di uso essenziale è facilitare il processo decisionale e aumentare l'efficienza normativa al fine di conseguire una rapida eliminazione graduale delle sostanze più nocive negli usi non essenziali, consentendo al contempo usi ancora essenziali per la società e la disponibilità continua di prodotti che soddisfano esigenze in termini di salute umana e animale. Per gli usi essenziali per la società, il concetto consente di dare alle imprese la certezza che le sostanze altrimenti destinate a essere gradualmente eliminate possano continuare a essere utilizzate per soddisfare le esigenze della società, fino a quando non saranno disponibili alternative. Il concetto è uno strumento che contribuisce a determinare quando l'uso di una sostanza più nociva è giustificato da un punto di vista sociale. Oltre ad applicarsi alla legislazione che stabilisce le norme per l'accesso al mercato dell'UE, tale concetto può essere altresì uno strumento per fornire incentivi nell'ambito di regimi volontari, quali la finanza sostenibile ed eventualmente altre iniziative volte a promuovere e premiare la transizione verso prodotti e pratiche sicuri e sostenibili.

L'attuazione del concetto di uso essenziale dovrebbe incoraggiare le imprese a essere proattive nel processo di eliminazione graduale delle sostanze più nocive e a concentrare la ricerca e l'innovazione su alternative sicure e sostenibili (7), promuovendo l'industria dell'UE quale leader mondiale sulla base del grande mercato interno dell'Unione, caratterizzato da un'elevata domanda di prodotti più sicuri e privi di sostanze tossiche da parte dei consumatori. Il concetto di uso essenziale può essere applicato sia ai prodotti fabbricati che a quelli importati nell'UE, mantenendo in tal modo condizioni di parità per le imprese dell'Unione.

Il concetto di uso essenziale produce effetti giuridici solo quando introdotto in un atto normativo specifico. Prima di integrarlo in un testo legislativo, occorre prestare particolare attenzione alla fattibilità dell'applicazione del concetto, incluso al criterio delle "alternative accettabili", tenendo conto altresì degli obiettivi, delle esigenze e degli aspetti unici della legislazione settoriale applicabile. Ad esempio, nel caso dei medicinali per uso umano e veterinario, dei dispositivi medici e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro, occorre dare la dovuta priorità all'autonomia strategica dell'Unione e alla disponibilità delle sostanze utilizzate nella fabbricazione di prodotti per applicazioni in ambito sanitario.

Il concetto di uso essenziale è stato ideato a sostegno delle industrie dell'UE quale valido strumento per agevolare le esenzioni relative agli usi che rispondono chiaramente a esigenze della società. A sua volta, ciò può contribuire a promuovere un ambiente favorevole ad attività produttive pulite e sostenibili per i beni all'interno dell'UE.

1.2   Contesto strategico

Nel 2019 il Consiglio ha adottato le conclusioni dal titolo "Verso una strategia dell'Unione per una politica sostenibile in materia di sostanze chimiche", nelle quali invita la Commissione a sviluppare un piano d'azione teso a eliminare tutti gli usi non essenziali di PFAS (8) ,  (9). Nel 2021 il Consiglio ha adottato le conclusioni dal titolo "Strategia dell'Unione in materia di sostanze chimiche sostenibili: è il momento di agire"  (10), nelle quali sottolinea che il concetto di "usi essenziali" costituisce un elemento chiave nell'attuazione della strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili che sarà oggetto di un'attenzione prioritaria al fine di renderla operativa senza indebiti ritardi.

Nel 2020 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili (11) nella quale, tra l'altro, invita la Commissione a definire il concetto e i criteri dell'"uso essenziale" delle sostanze chimiche pericolose per fornire un approccio armonizzato per le misure normative sugli usi non essenziali.

Il protocollo di Montreal (12), un accordo ambientale multilaterale, ha introdotto un concetto di uso essenziale già nel 1992, riuscendo a eliminare gradualmente le sostanze chimiche che riducono lo strato di ozono terrestre, fatta eccezione per alcuni usi essenziali. L'introduzione di questo concetto quale strumento per gestire i rischi di una gamma più ampia di sostanze chimiche, in particolare le PFAS, è divenuta sempre più di frequente oggetto di discussione negli ambienti accademici e politici (13) e diverse pubblicazioni scientifiche vertono sul tema della fattibilità del concetto di uso essenziale per la gestione dei rischi (14) ,  (15).

2.   IL CONCETTO DI USO ESSENZIALE

In questa sezione sono definiti i criteri e i principi del concetto di uso essenziale e i principali termini relativi allo stesso.

2.1   Criteri per l'uso essenziale

L'uso di una sostanza più nociva è essenziale per la società (16) se sono soddisfatti i due criteri seguenti:

1)

l'uso è necessario per la salute o la sicurezza o critico per il funzionamento della società,

e

2)

non esistono alternative accettabili.

La presente comunicazione mira a fare chiarezza su tali criteri e su come renderli attuabili in tutta la legislazione. L'obiettivo è comunicare in termini semplici la loro natura cumulativa, offrendo al contempo la flessibilità necessaria per tenere conto delle specificità dei singoli atti legislativi (ad esempio per quanto riguarda la nozione di alternative) nei quali il concetto potrebbe essere applicato.

Il protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono, un trattato internazionale di cui l'UE è parte, rappresenta un precursore nell'utilizzo di questo concetto. Il protocollo ha definito il secondo criterio come segue: "non vi sono succedanei o alternative praticabili dal punto di vista tecnico ed economico che siano accettabili dal punto di vista dell'ambiente e della salute ".

Come dimostrato in alcuni esempi nell'allegato della presente comunicazione, esiste una certa varietà di termini utilizzati per qualificare le alternative nel diritto dell'UE. Nella maggior parte degli atti legislativi dell'UE, una valutazione della fattibilità tecnica e/o economica è parte integrante dell'esame delle alternative: ad esempio, nel regolamento REACH non è sufficiente dimostrare l'esistenza di un'alternativa in abstracto, in condizioni di laboratorio o eccezionali. L'allegato riporta alcuni di questi esempi. La Commissione non intende modificare i riferimenti esistenti a una valutazione della fattibilità tecnica e/o economica se propone di introdurre il concetto di uso essenziale in uno qualsiasi di tali settori legislativi. Nel considerare l'introduzione del concetto di uso essenziale in qualsiasi altro settore, la Commissione valuterà se tali riferimenti sono adeguati al contesto legislativo. Le sezioni seguenti forniscono ulteriori spiegazioni e precisazioni relative ai criteri per l'uso essenziale.

2.2   Termini su cui si fonda il concetto di uso essenziale

La tabella 1 illustra in modo non esaustivo i termini principali del concetto di uso essenziale al fine di fornire, se del caso, orientamenti relativi alla loro applicazione nella pertinente legislazione dell'UE.

Tabella 1. Termini per il concetto di uso essenziale.

Sostanze più nocive

Una sostanza più nociva presenta una o più delle seguenti proprietà pericolose (17)  (18)  (19):

cancerogenicità, Cat. 1A e 1B;

mutagenicità sulle cellule germinali, Cat. 1A e 1B;

tossicità per la riproduzione/lo sviluppo, Cat. 1A e 1B;

interferenza con il sistema endocrino, Cat. 1 (salute umana);

interferenza con il sistema endocrino, Cat. 1 (ambiente);

sensibilizzazione delle vie respiratorie, Cat. 1;

tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta (STOT RE), Cat. 1, inclusa l'immunotossicità e la neurotossicità;

persistenti, bioaccumulabili e tossiche/molto persistenti e molto bioaccumulabili (PBT/vPvB);

persistenti, mobili e tossiche/molto persistenti e molto mobili (PMT/vPvM) (20);

pericolosa per lo strato di ozono, Cat. 1 (21).

Necessario per la salute o la sicurezza

L'uso di una sostanza più nociva è necessario per la salute o la sicurezza se l'uso e la funzione tecnica della sostanza durante tale uso sono necessari per:

prevenire, monitorare o curare malattie e condizioni di salute analoghe;

mantenere le condizioni di base per la vita e la salute umana o animale;

gestire le crisi e le emergenze sanitarie;

garantire la sicurezza personale;

garantire la sicurezza pubblica.

Questi elementi sono descritti nell'allegato, sezione III, lettera b), tabella 2.

Critico per il funzionamento della società

L'uso di una sostanza più nociva è critico per il funzionamento della società se l'uso e la funzione tecnica della sostanza durante tale uso sono essenziali al fine di:

fornire risorse o servizi che devono rimanere disponibili per il funzionamento della società (ad esempio garantire l'approvvigionamento di energia e di materie prime critiche o la resilienza all'interruzione degli approvvigionamenti);

gestire i rischi e gli impatti per la società delle crisi e delle calamità naturali;

proteggere e ripristinare l'ambiente naturale;

condurre attività di ricerca e sviluppo a carattere scientifico;

tutelare il patrimonio culturale.

Questi elementi sono descritti nell'allegato, sezione III, lettera b), tabella 3.

Alternative accettabili

Per alternative accettabili si intendono sostanze, materiali, tecnologie, processi o prodotti che, dal punto di vista sociale:

(i)

sono in grado di garantire una funzione e un livello di prestazioni che la società può ritenere sufficienti per la fornitura del servizio previsto; E

(ii)

sono più sicuri (i loro rischi chimici complessivi per la salute umana o animale e per l'ambiente durante l'intero ciclo di vita sono inferiori rispetto alla sostanza più nociva).

L'accettabilità delle alternative assume una prospettiva sociale. La nozione di "alternativa accettabile" è di norma definita sulla base di requisiti specifici stabiliti in ciascun atto legislativo e, nella maggior parte di essi, comprende anche una valutazione della fattibilità tecnica e/o economica. Le definizioni esistenti (ad esempio di fattibilità tecnica e/o economica) dovrebbero essere prese in considerazione se e quando si applica il concetto di uso essenziale in tali settori.

Uso di una sostanza

Ogni operazione di trasformazione, formulazione, consumo, immagazzinamento, conservazione, trattamento, riempimento di contenitori, trasferimento da un contenitore a un altro, miscelazione, produzione di un articolo o ogni altro utilizzo.

Funzione tecnica di una sostanza (durante l'uso)

Il ruolo che la sostanza svolge quando è usata, vale a dire cosa fa nell'ambito di un processo, in una miscela o in un articolo. Fra le funzioni tecniche rientrano, ad esempio, il solvente di estrazione, l'agente sgrassante, l'inibitore della corrosione, ecc.

Prodotto finale

Un prodotto (sostanza in quanto tale, miscela, articolo o prodotto complesso) usato da consumatori o da utilizzatori industriali o professionali. Una sostanza più nociva può essere utilizzata per realizzare il prodotto finale (pur non essendo presente nel prodotto finale stesso) e/o può essere contenuta in esso.

Servizio

Lo scopo o gli scopi che il prodotto finale soddisfa per il suo utilizzatore o destinatario (un'attività o una funzione, non un oggetto fisico).

2.3   Principi del concetto di uso essenziale

I principi fondamentali del concetto di uso essenziale sono i seguenti:

il concetto si prefigge di aumentare la protezione della salute e dell'ambiente accelerando l'eliminazione graduale degli usi non essenziali delle sostanze più nocive e, ove siano essenziali, concedendo tempo per la loro sostituzione;

il concetto mira a determinare se sia essenziale per la società utilizzare una sostanza più nociva con una determinata funzione tecnica, laddove tale sostanza è presente in un prodotto finale o è utilizzata per realizzarlo o fornire un servizio. In ogni caso, sarà necessario tenere conto del contesto dell'uso consentito dal prodotto finale, nonché del servizio o della finalità cui esso assolve per la società e gli utenti (ad esempio i consumatori). L'uso di una sostanza può essere critico per il funzionamento della società o necessario per la salute o la sicurezza in un contesto ma non in un altro (ad esempio la necessità di utilizzare la sostanza per assolvere a una determinata funzione tecnica in una lampada per interventi chirurgici in un ospedale può essere diversa dalla necessità di utilizzare la stessa sostanza in una lampada all'interno di un'abitazione o in un negozio);

il concetto non intende determinare se una data sostanza, prodotto, gruppo di prodotti o servizio sia di per sé essenziale per la società, né se un singolo consumatore o un'azienda ne consideri l'uso essenziale dal proprio punto di vista;

occorre una valutazione dell'uso e del relativo contesto. Gli usi specifici di una sostanza più nociva in qualsiasi settore potrebbero soddisfare o meno il primo criterio (ad esempio l'uso di una sostanza all'interno di un motore di un aereo per assolvere a una funzione tecnica necessaria per la sicurezza rispetto al suo uso all'interno di un sedile o di una moquette di un aereo per espletare una funzione tecnica puramente decorativa);

affinché venga dimostrata la natura essenziale di un uso, devono essere soddisfatti entrambi i criteri di cui alla sezione 2.1. Per semplificare e aumentare l'efficienza della valutazione, se del caso, gli usi soggetti a valutazione possono talvolta riguardare categorie di prodotti più ampie e la valutazione dei criteri può essere effettuata in modo strutturato (uno per uno);

per gli usi che si sono dimostrati essenziali, è opportuno di norma fissare condizioni al fine di ridurre al minimo le emissioni e l'esposizione degli esseri umani e dell'ambiente, in particolare per evitare o ridurre al minimo l'esposizione di gruppi vulnerabili come bambini, donne in gravidanze e anziani, che sono più sensibili all'esposizione a sostanze chimiche nocive;

la natura essenziale di un uso non è statica, bensì si evolve nel tempo in funzione di nuove informazioni relative ai pericoli, nuove sfide ed esigenze della società e dell'emergere di nuove alternative innovative. Nella ricerca di un equilibrio tra orizzonti di investimento ragionevoli, incentivi a innovare a favore di alternative più sicure attraverso prospettive di una futura penetrazione nel mercato e l'obiettivo generale di ridurre al minimo l'uso delle sostanze più nocive, in particolare nei prodotti di consumo, è utile, nella maggior parte dei casi, fissare un termine e riesaminare le autorizzazioni all'uso essenziale al momento opportuno;

per tenere conto di tale natura evolutiva degli usi essenziali, potrebbe risultare necessario elaborare piani di sostituzione con impegni, scadenze e fasi previste per la transizione verso le alternative per gli usi di sostanze ritenuti essenziali, come pure si potrebbe prendere in considerazione l'eventuale inclusione nei programmi di ricerca e innovazione.

3.   CONCLUSIONI

La presente comunicazione mira a orientare le considerazioni relative all'introduzione del concetto di uso essenziale nella legislazione dell'UE in materia di sostanze chimiche. Nell'introdurre il concetto, potrebbe essere necessario tenere conto delle specificità di ciascuno strumento legislativo. Le procedure, gli attori e gli organismi coinvolti nella valutazione e nel processo decisionale sugli usi essenziali devono essere definiti in tali atti legislativi.

Offrendo chiarezza alla Commissione, alle altre istituzioni dell'UE che partecipano all'adozione della legislazione e ai relativi destinatari, questa serie di principi intende delineare un quadro comune in grado di migliorare prevedibilità e coerenza e consentire all'industria dell'UE di realizzare rapidamente la transizione verso l'inquinamento zero e un ambiente privo di sostanze tossiche quali tasselli importanti della più ampia agenda politica dell'Unione, in particolare la transizione del Green Deal.


(1)  COM(2019) 640 final.

(2)  COM(2020) 667 final.

(3)  COM(2021) 400 final.

(4)  La comunicazione lascia impregiudicato il diritto di iniziativa della Commissione al momento di presentare nuove proposte legislative e non ha lo scopo né l'effetto di interpretare alcun atto giuridico attualmente in vigore.

(5)  Commissione europea, direzione generale dell'Ambiente, Bougas, K., Flexman, K., Keyte, I., et al., Supporting the Commission in developing an essential use concept: final report, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2023, https://data.europa.eu/doi/10.2779/529713.

(6)  Cfr. definizione di cui alla sezione 2.2.

(7)  Raccomandazione della Commissione, dell'8 dicembre 2022, che istituisce un quadro europeo di valutazione per sostanze chimiche e materiali "sicuri e sostenibili fin dalla progettazione" (C(2022) 8854 final).

(8)  Sostanze per- e polifluoroalchiliche.

(9)  Conclusioni del Consiglio del 26 giugno 2019 "Verso una strategia dell'Unione per una politica sostenibile in materia di sostanze chimiche", https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/06/26/council-conclusions-on-chemicals.

(10)  Conclusioni del Consiglio del 15 marzo 2021 "Strategia dell'Unione in materia di sostanze chimiche sostenibili: è il momento di agire", https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/03/15/council-approves-conclusions-on-the-eu-chemicals-strategy-for-sustainability/.

(11)  Risoluzione del Parlamento europeo del 10 luglio 2020 sulla strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0201_IT.html.

(12)   The Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer | Segretariato per l'ozono (unep.org).

(13)  Madrid Statement on Poly- and Perfluoroalkyl Substances (PFAS), https://ehp.niehs.nih.gov/doi/10.1289/ehp.1509934.

(14)  Cfr., tra gli altri, Cousins, Ian T., et al., "The concept of essential use for determining when uses of PFASs can be phased out", Environmental Science: Processes & Impacts, 21.11 (2019): 1803-1815 (https://doi.org/10.1039/C9EM00163H).

(15)  Cousins, Ian T., et al., "Finding essentiality feasible: common questions and misinterpretations concerning the 'essential-use' concept.", Environmental Science: Processes & Impacts, 23.06 (2021) (https://doi.org/10.1039/D1EM00180A).

(16)   "Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili - Verso un ambiente privo di sostanze tossiche" (COM(2020) 667 final).

(17)  Raccomandazione della Commissione, dell'8 dicembre 2022, che istituisce un quadro europeo di valutazione per sostanze chimiche e materiali "sicuri e sostenibili fin dalla progettazione" (C(2022) 8854 final).

(18)  Allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

(19)  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (COM(2022) 748 final).

(20)  L'inclusione di tutte le sostanze PMT e vPvM nel sottogruppo delle sostanze più nocive sarà soggetta a ulteriore valutazione.

(21)  Il concetto di uso essenziale è già pertinente per le sostanze pericolose per lo strato di ozono conformemente al protocollo di Montreal.


ALLEGATO

I.   PANORAMICA DEL CONCETTO DI USO ESSENZIALE NEL PROTOCOLLO DI MONTREAL

Il protocollo di Montreal è un accordo globale entrato in vigore nel 1989 per eliminare gradualmente gli usi delle sostanze chimiche che riducono lo strato di ozono terrestre. Questo trattato internazionale ha consentito l'eliminazione graduale degli usi caratterizzati dal maggior livello di emissione delle sostanze che riducono lo strato di ozono, fatta eccezione per alcuni usi essenziali. È stato riconosciuto che, per un numero ridotto di usi, l'eliminazione graduale avrebbe richiesto più tempo e doveva essere dunque gestita separatamente rispetto al programma di eliminazione graduale concordato. Nel 1992 le parti del protocollo di Montreal hanno pertanto deciso (1) che un uso di una sostanza dovrebbe essere considerato "essenziale" solo se:

a)

è necessario per la salute e la sicurezza, oppure è critico per il funzionamento della società (ivi compresi gli aspetti culturali e intellettuali); e

b)

non vi sono succedanei o alternative praticabili dal punto di vista tecnico ed economico che siano accettabili dal punto di vista dell'ambiente e della salute.

Le parti hanno inoltre stabilito che l'eventuale produzione o consumo dovrebbe essere consentito solo se sono state adottate tutte le misure economicamente fattibili per ridurre al minimo l'uso essenziale della sostanza e le corrispondenti emissioni, e se non esistono riserve di sostanze nuove e riciclate sufficienti per quantità e qualità.

Fra gli usi essenziali del protocollo di Montreal figuravano sostanze contenute nei medicinali, principalmente inalatori per la cura dell'asma, usi di laboratorio e a fini di analisi, usi come agenti di fabbricazione, nelle attività antincendio e come solventi in applicazioni aerospaziali. Per ridurre al minimo tali usi essenziali sono stati utilizzati metodi e condizioni diversi. Tuttavia i criteri per l'uso essenziale previsti dal protocollo di Montreal non sono ulteriormente definiti nel protocollo, né in alcun documento di orientamento.

Il protocollo di Montreal è spesso considerato uno degli accordi multilaterali più efficaci in materia di ambiente, ma è importante osservare che riguarda un numero relativamente ridotto di sostanze chimiche ed è applicabile su scala mondiale. Cionondimeno i criteri per l'uso essenziale impiegati nel protocollo non sono abbastanza generali da essere applicabili in tutta la legislazione pertinente dell'UE in materia di sostanze chimiche.

II.   QUAL È L'USO PARTICOLARE DA VALUTARE?

Determinare l'uso particolare di una sostanza chimica e il relativo ambito di applicazione costituiscono i punti di partenza di qualsiasi valutazione che si basi sui seguenti elementi:

principali caratteristiche d'uso e di processo che tale uso specifico soddisfa (ad esempio di che uso si tratta, come viene eseguito e da chi);

funzione tecnica espletata dalla sostanza durante l'uso — il ruolo che la sostanza svolge quando è utilizzata da sola, o all'interno di una miscela, un articolo o un processo di fabbricazione; ad esempio coadiuvante di fabbricazione, solvente di estrazione, agente sgrassante, inibitore di corrosione, plastificante, antiossidante, colorante e altre funzioni.

Il sistema dei descrittori d'uso dell'ECHA (2) per la registrazione delle sostanze a norma del regolamento REACH può fungere da base per descrivere le funzioni tecniche, ma potrebbe essere necessario integrare la descrizione dell'uso con informazioni più dettagliate, in particolare sulle caratteristiche e proprietà tecniche della sostanza durante l'uso (ad esempio, detergente con proprietà che consentono di abbassare la tensione superficiale dei liquidi);

contesto dell'uso, in particolare:

la descrizione del servizio o dei servizi oppure del prodotto o dei prodotti finali derivanti dall'uso della sostanza;

la necessità della sostanza durante l'uso (ad esempio se il processo o il prodotto finale può fornire all'utilizzatore il servizio previsto anche in assenza della sostanza stessa);

la necessità della funzione tecnica del prodotto finale e il modo in cui questa è influenzata dalla funzione tecnica di una sostanza utilizzata per fabbricarlo, nel determinare se tale uso della sostanza è necessario per la salute o la sicurezza o è critico per il funzionamento della società (ad esempio se esistono sul mercato prodotti diversi in grado di fornire lo stesso servizio senza la sostanza o senza la funzione tecnica espletata dalla sostanza);

una serie di caratteristiche (ad esempio condizioni, requisiti, prestazioni tecniche) per l'uso e/o il prodotto finale, per contestualizzare la valutazione delle alternative e la sostituzione da parte di un'alternativa (ad esempio una serie di requisiti attraverso i quali il servizio e la funzione espletati mediante l'uso della sostanza possono essere assolti al livello necessario e accettabile per la società). L'ambito d'uso dovrebbe essere definito in modo sufficientemente ristretto da dimostrare l'assenza di alternative;

dettagli sulle modalità d'uso della sostanza e sulle varie attività/compiti connessi all'uso, compresi gli scenari di esposizione e le corrispondenti misure di gestione del rischio e condizioni operative (dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente).

Una volta definito, l'ambito d'uso particolare dovrebbe riflettersi in una descrizione dell'uso con un livello di dettaglio sufficiente per accertare il soddisfacimento dei criteri per l'uso essenziale. La descrizione dell'uso dovrebbe auspicabilmente contenere i seguenti elementi:

descrizione dell'uso in relazione al servizio o prodotto servizio finale da esso derivante;

descrizione dell'uso in relazione alla sua necessità per la salute o la sicurezza oppure alla sua criticità per il funzionamento della società (ad esempio la funzione tecnica e la sua necessità per il prodotto finale, compreso il contesto dell'uso);

descrizione dell'uso in relazione all'analisi delle alternative (ad esempio caratteristiche per l'uso e per il prodotto o i prodotti finali, contestualizzazione dell'analisi delle alternative);

descrizione dell'uso in relazione agli scenari di esposizione (ad esempio alcune parti dell'uso svolte in un sistema chiuso), integrata delle misure corrispondenti per ridurre al minimo l'uso, l'esposizione e le emissioni da esso derivanti.

III.   VALUTARE SE UN USO È ESSENZIALE PER LA SOCIETÀ

La presente sezione fornisce orientamenti su come effettuare la valutazione sulla base dei criteri per l'uso essenziale. Quando il concetto è introdotto in un determinato atto legislativo, quest'ultimo deve definire le procedure, gli organismi e gli attori coinvolti nella valutazione e nel processo decisionale sugli usi essenziali. I due criteri per l'uso essenziale di cui alla sezione 2.1, sebbene debbano essere valutati separatamente, possono essere interdipendenti. La valutazione della necessità per la salute o la sicurezza o della criticità per il funzionamento della società potrebbe influenzare la natura della valutazione delle alternative e viceversa. La definizione delle condizioni per un uso che è stato comprovato come essenziale è riportata nella sezione IV.

a.   Esclusione degli usi non essenziali

Il carattere cumulativo dei criteri per l'uso essenziale e la loro valutazione strutturata (criterio per criterio) consentono in ciascuna fase di escludere gli usi ritenuti non essenziali, senza che sia necessaria una valutazione completa di tutti i restanti criteri, permettendo così di sfruttare appieno il potenziale di semplificazione ed efficienza del concetto (cfr. la figura seguente).

In linea di principio è sufficiente che non sia soddisfatto uno dei due criteri cumulativi per concludere che non si tratta di un uso essenziale. Gli usi che non soddisfano un criterio possono essere esclusi e la valutazione del criterio rimanente può essere interrotta, con un conseguente guadagno in termini di efficienza e semplificazione. Allo stesso tempo, la conclusione che l'uso non è essenziale dovrebbe essere raggiunta con sufficiente sicurezza. Ad esempio se il primo criterio valutato è la necessità per la salute o la sicurezza o la criticità per il funzionamento della società e se tale criterio è chiaramente disatteso, non occorre procedere alla valutazione della mancanza di alternative per concludere che l'uso non è essenziale. Analogamente, se il primo criterio valutato è la mancanza di alternative accettabili e si può facilmente dimostrare che esistono alternative accettabili per quel particolare uso, non è necessario intraprendere la valutazione della necessità per la salute o la sicurezza o della criticità per il funzionamento della società per concludere che l'uso non è essenziale.

Affinché un uso si dimostri essenziale, devono essere soddisfatti entrambi i criteri e pertanto la conclusione che un solo criterio è soddisfatto non è sufficiente per concludere che l'uso è essenziale per la società.

Image 1

Figura 1: Valutare se l'uso di una sostanza è essenziale per la società.

b.   Valutazione della necessità per la salute o la sicurezza e della criticità per il funzionamento della società

Le esigenze della società cui si riferisce questo criterio sono soddisfatte dalla necessità di una funzione tecnica che la sostanza più nociva espleta attraverso un uso particolare e il contesto di tale uso. Si dovrebbe porre l'accento su ciò che è necessario per la salute o la sicurezza o critico per il funzionamento della società, vale a dire:

solo gli usi delle sostanze più nocive necessari ad assicurare un elevato livello di protezione della salute, della sicurezza e/o dell'ambiente o la cui assenza comporterebbe conseguenze inaccettabili per la società dovrebbero essere considerati necessari per la salute o la sicurezza o critici per il funzionamento della società;

le funzioni tecniche delle sostanze più nocive che offrono all'utilizzatore del prodotto finale solo proprietà relative a comodità, svago, decorazione o lusso non dovrebbero di norma essere considerate necessarie per la salute o la sicurezza o critiche per il funzionamento della società.

Può essere necessario considerare diversi livelli di contestualizzazione per usi diversi. Talvolta è sufficiente determinare solo la funzione tecnica espletata dalla sostanza in quel dato uso per concludere che quest'ultimo è non essenziale, ma spesso occorre prendere in considerazione anche il contesto in cui il prodotto finale è utilizzato ed espleta il suo servizio. Affinché un uso sia ritenuto necessario per la salute o la sicurezza o critico per il funzionamento della società, la risposta a entrambe le domande seguenti deve essere affermativa:

i.

La funzione tecnica della sostanza più nociva è necessaria affinché il prodotto finale fornisca il suo servizio?

ii.

L'uso della sostanza più nociva soddisfa almeno un elemento specificato di seguito nelle tabelle 2 o 3, in modo da rispettare il criterio per cui deve essere necessario per la salute O la sicurezza OPPURE critico per il funzionamento della società? (ossia almeno una di queste tre parti del criterio deve essere soddisfatta).

La considerazione fondamentale da fare per rispondere alla domanda è se la funzione tecnica espletata dalla sostanza durante l'uso sia assolutamente necessaria affinché il prodotto finale fornisca il suo servizio o per le caratteristiche tecniche del prodotto pertinenti per il suo servizio. In caso contrario, l'uso non è necessario per la salute o la sicurezza né critico per il funzionamento della società.

Se la funzione tecnica è necessaria affinché il prodotto finale fornisca il suo servizio, la fase successiva consiste nel proseguire la valutazione per determinare se l'uso della sostanza più nociva sia necessario per la salute o la sicurezza o critico per il funzionamento della società. Tale valutazione dovrà in generale prendere in considerazione anche un contesto più ampio, tenendo conto della particolare situazione in cui avviene l'uso o si svolge il servizio fornito dal prodotto finale (ad esempio, l'uso negli ospedali rispetto all'uso in abitazioni private o in contesti industriali).

Nelle tabelle che seguono sono specificati elementi per dimostrare e verificare se un uso è necessario per la salute o la sicurezza (tabella 2) o critico per il funzionamento della società (tabella 3). La descrizione di ciascun elemento mira a fornire indicazioni e orientamenti per la valutazione al fine di aumentare la prevedibilità e garantire la coerenza all'interno degli atti legislativi e tra di essi.

Tabella 2. Elenco non esaustivo di elementi che descrivono il criterio "necessario per la salute o la sicurezza" e descrizione orientativa degli usi che potrebbero rientrare nell'ambito di ciascun elemento.

Elementi

Descrizione

L'uso di una sostanza più nociva è necessario per la salute o la sicurezza per uno o più dei seguenti elementi:

Far fronte a malattie e problemi di salute analoghi

La funzione tecnica della sostanza più nociva durante l'uso è necessaria per la salute o la sicurezza, ad esempio al fine di:

garantire l'igiene e la pulizia negli ospedali e in contesti analoghi, nonché in situazioni in cui è richiesto un livello elevato di disinfezione, ad esempio in relazione a interventi chirurgici (in condizioni normali, come nelle abitazioni private, l'uso di una sostanza più nociva per l'igiene e la pulizia non sarebbe considerato necessario per la salute o la sicurezza);

prevenire la trasmissione di malattie e controllarle (comprese le zoonosi);

fornire assistenza sanitaria e prevenire malattie gravi, comprese le malattie mentali.

Le "malattie e condizioni di salute analoghe" sono condizioni che incidono negativamente sulla qualità della vita e sulla quotidianità e/o sono gravose in termini di sintomi e trattamenti.

La necessità di utilizzare una sostanza più nociva per prevenire, monitorare o trattare malattie e condizioni di salute analoghe dovrebbe essere valutata attentamente, in quanto l'uso in sé potrebbe produrre effetti nocivi per la salute umana o per l'ambiente.

Mantenere le condizioni di base per la vita e la salute umana o animale

La funzione tecnica della sostanza più nociva durante l'uso è necessaria per la salute o la sicurezza, ad esempio al fine di:

garantire alimenti e mangimi sufficienti e sicuri, come gli usi nella produzione, nella trasformazione, nello stoccaggio, nella distribuzione e nella consegna di alimenti destinati al consumo umano, gli usi nella produzione di prodotti fitosanitari e biocidi e strumenti diagnostici, utilizzati nel contesto della protezione della salute degli animali;

garantire acqua sufficiente e pulita;

garantire aria pulita;

garantire calore e riparo per proteggersi dall'ambiente circostante.

La necessità di utilizzare una sostanza chimica più nociva per garantire le condizioni di base per la vita e la salute umana o animale dovrebbe essere valutata attentamente, in quanto l'uso in sé potrebbe produrre effetti nocivi per la salute umana o per l'ambiente.

Gestire le crisi e le emergenze sanitarie

La funzione tecnica della sostanza più nociva durante l'uso è necessaria per la salute o la sicurezza, ad esempio al fine di:

mitigare gli effetti delle crisi e delle emergenze sanitarie;

garantire il funzionamento dei servizi di emergenza, compresi i servizi di ambulanza e antincendio.

L'uso della sostanza più nociva dovrebbe essere direttamente collegato alle crisi e agli interventi di emergenza.

Garantire la sicurezza personale

La funzione tecnica della sostanza più nociva durante l'uso è necessaria per la salute o la sicurezza, ad esempio al fine di:

garantire il funzionamento dei dispositivi di sicurezza individuale, come gli usi all'interno di cinture di sicurezza, dispositivi di protezione individuale sul luogo di lavoro, giubbotti antiproiettile, giubbotti di salvataggio, caschi, allarmi antincendio;

garantire la sicurezza di prodotti, apparecchiature e utensili, come la lubrificazione nei freni dei veicoli, la resistenza al fuoco nei prodotti che si prevede saranno riscaldati a una temperatura che potrebbe provocarne l'infiammabilità o gli usi per proteggere dalla corrosione i prodotti utilizzati in ambienti in cui ciò è necessario.

Garantire la sicurezza pubblica

La funzione tecnica della sostanza più nociva durante l'uso è necessaria per la salute o la sicurezza, ad esempio al fine di:

garantire la sicurezza delle infrastrutture, come la sicurezza stradale, ferroviaria e aerea e la sicurezza degli edifici (usi all'interno di ascensori, allarmi antincendio e attrezzature antincendio);

garantire il funzionamento dei servizi di emergenza per prevenire i pericoli per la popolazione, come le forze armate, la polizia, i servizi antiterrorismo, i servizi antincendio e la cibersicurezza;

controllo doganale, guardia costiera.

L'uso della sostanza più nociva dovrebbe essere direttamente collegato alle operazioni di sicurezza.


Tabella 3. Elenco non esaustivo di elementi che descrivono il criterio "critico per il funzionamento della società" e descrizione orientativa degli usi che potrebbero rientrare nell'ambito di ciascun elemento.

Elementi

Descrizione

L'uso di una sostanza più nociva è critico per il funzionamento della società per uno o più dei seguenti elementi:

Fornire risorse o servizi che devono rimanere disponibili per il funzionamento della società

La funzione tecnica della sostanza più nociva durante l'uso è critica per il funzionamento della società, ad esempio al fine di:

consentire l'installazione, la manutenzione e la trasmissione di infrastrutture e servizi critici per la società, quali la conversione, lo stoccaggio e la fornitura di energia (ad esempio energia rinnovabile, energia elettrica, petrolio, gas), la mobilità e i trasporti (ad esempio su strada, su rotaia, per via aerea, su vie navigabili, navigazione marittima e porti), il trattamento delle acque e l'approvvigionamento idrico, il trattamento dei rifiuti, la comunicazione digitale e le infrastrutture sanitarie (3);

consentire il funzionamento di infrastrutture, tecnologie e servizi digitali indispensabili, quali l'elaborazione, la navigazione e il rilevamento dei dati;

consentire l'estrazione, la trasformazione, il riciclaggio e lo stoccaggio di materie prime critiche (4) o la resilienza all'interruzione degli approvvigionamenti di tali materie;

consentire l'analisi, la misurazione e sistemi di prova per risorse e servizi critici per la società;

consentire la fabbricazione, la fornitura, la manutenzione e il riciclaggio di apparecchiature e componenti fondamentali per le risorse e i servizi critici per la società (5).

Fra le "risorse o servizi che devono rimanere disponibili per il funzionamento della società" rientrano quelli il cui malfunzionamento o degrado provocherebbe perturbazioni significative della sicurezza pubblica o altre conseguenze drammatiche. Tali risorse o servizi potrebbero essere pubblici o privati e devono essere contestualizzati in termini di cosa comporta l'uso di una sostanza più nociva a livello sociale (piuttosto che individuale).

L'uso della sostanza più nociva dovrebbe essere direttamente collegato alle infrastrutture e ai servizi stessi.

Fornire risorse quali infrastrutture e apparecchiature per garantire la difesa e la sicurezza della società in caso di minacce convenzionali, non convenzionali e ibride

La funzione tecnica della sostanza più nociva durante l'uso è critica per il funzionamento della società, ad esempio al fine di:

consentire l'installazione e la manutenzione di infrastrutture per la difesa e la sicurezza;

consentire la fabbricazione, la fornitura, la manutenzione e il riciclaggio di apparecchiature e componenti chiave per la difesa e la sicurezza.

Per "risorse quali infrastrutture e apparecchiature per garantire la difesa e la sicurezza della società in caso di minacce convenzionali, non convenzionali e ibride" si intendono quelle risorse il cui malfunzionamento o degrado pregiudicherebbe la capacità dell'Unione europea o dei suoi Stati membri di proteggersi o di proteggere la propria popolazione da tali minacce.

L'uso della sostanza più nociva dovrebbe essere direttamente collegato alle risorse, quali le infrastrutture e le apparecchiature stesse.

Gestire i rischi e gli impatti per la società delle crisi e delle calamità naturali

La funzione tecnica della sostanza più nociva durante l'uso è critica per il funzionamento della società, ad esempio al fine di:

prevenire o riparare i danni alle infrastrutture causati da calamità naturali, quali inondazioni, incendi, terremoti.

L'uso della sostanza più nociva dovrebbe essere direttamente collegato alle operazioni di crisi.

Proteggere e ripristinare l'ambiente naturale

La funzione tecnica della sostanza più nociva durante l'uso è critica per il funzionamento della società, ad esempio al fine di:

ridurre e mitigare le emissioni di gas a effetto serra, come l'uso di tecnologie per le energie rinnovabili e di tecnologie di trasporto a zero emissioni;

ridurre gli inquinanti nell'acqua, nel suolo o nell'aria, come negli usi nelle tecnologie scrubber e usi analoghi;

proteggere gli ecosistemi e la biodiversità, come negli usi per il controllo delle specie invasive;

analizzare e monitorare gli inquinanti;

rimuovere gli inquinanti nell'ambiente.

La società dipende dalla protezione e dal ripristino dell'ambiente naturale. La criticità dell'uso di una sostanza più nociva per proteggere l'ambiente naturale, compresa la lotta all'inquinamento, dovrebbe essere valutata attentamente in quanto l'uso in sé potrebbe contribuire all'inquinamento e dovrebbe essere dimostrata attraverso la raccolta di prove sostanziali della misura in cui l'uso potrebbe contribuire al rispetto della legislazione dell'UE e dei trattati internazionali.

Condurre attività di ricerca e sviluppo a carattere scientifico

La funzione tecnica della sostanza più nociva durante l'uso è critica per il funzionamento della società, ad esempio al fine di:

effettuare analisi, misurazioni e prove di laboratorio in condizioni controllate a fini di ricerca o sviluppo scientifici;

effettuare esperimenti di laboratorio in condizioni controllate presso istituti di istruzione superiore (a livello universitario) e istituti di ricerca.

Tutelare il patrimonio culturale

La funzione tecnica della sostanza più nociva durante l'uso è critica per il funzionamento della società, ad esempio al fine di:

tutelare il patrimonio culturale, compresi in particolare i monumenti, come definito negli orientamenti operativi per l'attuazione della convenzione sulla protezione del patrimonio mondiale (6):

a)

monumenti: opere architettoniche, plastiche o pittoriche monumentali, elementi o strutture di carattere archeologico, iscrizioni, grotte e gruppi di elementi di valore universale eccezionale dall'aspetto storico, artistico o scientifico;

b)

agglomerati: gruppi di costruzioni isolate o riunite che, per la loro architettura, unità o integrazione nel paesaggio hanno valore universale eccezionale dall'aspetto storico, artistico o scientifico;

c)

siti: opere dell'uomo o opere coniugate dell'uomo e della natura, come anche le zone, compresi i siti archeologici, di valore universale eccezionale dall'aspetto storico ed estetico, etnologico o antropologico.

L'obiettivo di "tutelare il patrimonio culturale" dovrebbe essere interpretato come l'obbligo di concentrarsi specificamente sulla conservazione del patrimonio culturale. In determinati casi, gli aspetti relativi al valore estetico o decorativo possono essere riconosciuti come aventi un valore culturale significativo (ad esempio l'inserimento tra i siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO) nonché appartenenti al patrimonio culturale immateriale quale definito dall'UNESCO, (7) come ad esempio l'artigianato tradizionale riconosciuto dalla stessa organizzazione (8). Il patrimonio culturale di tutti i gruppi sociodemografici dovrebbe essere ugualmente rispettato e valutato in modo obiettivo.

L'uso di una sostanza più nociva ai fini della protezione del patrimonio culturale non deve comportare l'esposizione di bambini o altri gruppi vulnerabili. Dovrebbe inoltre essere direttamente associato all'operazione di conservazione, mentre altri usi non sarebbero considerati critici per il funzionamento della società.

c.   Valutazione della mancanza di alternative accettabili

L'osservanza di questo criterio di uso essenziale presuppone l'assenza di alternative accettabili, che dovrebbe essere dimostrata attraverso un'analisi delle alternative. Di conseguenza la valutazione di tale criterio dovrebbe comprendere almeno i due aspetti seguenti (9):

i.

individuazione di possibili alternative per l'uso, volta a determinare se l'uso della sostanza oggetto di valutazione possa essere sostituito da una sostanza, un materiale, un prodotto, un processo o una tecnologia alternativi (vale a dire, quali sono le possibili alternative in grado di espletare in misura sufficiente la funzione tecnica necessaria affinché il prodotto finale fornisca il servizio previsto). La nozione di "alternativa" è solitamente contestualizzata dallo specifico atto legislativo; E

ii.

valutazione della loro accettabilità.

Le alternative accettabili devono essere in grado di garantire una funzione e un livello di prestazioni che la società può ritenere sufficienti per la fornitura del servizio previsto e devono essere più sicure. Come descritto nella sezione 2.2 della presente comunicazione, la valutazione delle alternative è di norma definita sulla base di requisiti specifici stabiliti in ciascun atto legislativo e, nella maggior parte dei casi, comprende anche una valutazione della fattibilità tecnica e/o economica. Come indicato in precedenza, la Commissione non intende modificare i riferimenti esistenti a una valutazione della fattibilità tecnica e/o economica se propone di introdurre il concetto di uso essenziale in uno qualsiasi di tali settori legislativi. La valutazione non dovrebbe limitarsi allo specifico soggetto che usa la sostanza, bensì dovrebbe riguardare l'uso a livello di mercato e in relazione alle esigenze della società. Di conseguenza dovrebbe tenere conto non solo delle possibili alternative che offrono lo stesso livello di prestazioni, ma anche di qualsiasi alternativa che garantisca una funzione e un livello di prestazioni che la società può ritenere sufficienti per il servizio previsto. Ne risulta che le possibili alternative da prendere in considerazione sono le seguenti:

prodotti sul mercato appartenenti alla stessa categoria di prodotto che non utilizzano la sostanza più nociva;

alternative con prestazioni inferiori, a condizione che siano accettabili dal punto di vista della società (10);

alternative che offrono una funzione tecnica e un livello di prestazione simili a quelli garantiti da o con la sostanza più nociva.

Di seguito sono riportati alcuni esempi del modo in cui la valutazione delle alternative è inserita nella legislazione vigente dell'UE.

Il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)  (11)definisce il quadro per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche. Nel contesto delle autorizzazioni e delle restrizioni sono valutate le alternative, della cui esistenza devono tenere conto le decisioni sulle restrizioni in conformità dell'articolo 68, paragrafo 1. La valutazione si basa su informazioni circa le alternative, tra cui la disponibilità e la fattibilità tecnica ed economica (12). Nella procedura di autorizzazione, il regolamento REACH prevede una valutazione dell'"idoneità" delle alternative all'uso della sostanza estremamente preoccupante, compresa la loro fattibilità tecnica ed economica. Il regolamento REACH non riporta alcuna definizione di tali termini che, nell'ambito delle autorizzazioni, sono inquadrati dalla giurisprudenza pertinente (13). Secondo tale giurisprudenza:

il termine "idoneo" intende circoscrivere il numero di soluzioni alternative pertinenti a quelle "più sicure", vale a dire alle sostanze o tecnologie il cui uso comporta un rischio inferiore rispetto alla sostanza estremamente preoccupante in questione;

il termine "idoneo" significa inoltre che la soluzione deve essere "economicamente e tecnicamente valida"  (14). Il suo significato non si limita all'esistenza di una soluzione alternativa in abstracto, in condizioni di laboratorio o eccezionali;

per quanto attiene alla disponibilità di alternative economicamente e tecnicamente fattibili, l'analisi deve riguardare le capacità di produzione delle sostanze alternative e la fattibilità delle tecnologie alternative, anche alla luce delle condizioni di diritto e di fatto della loro immissione in circolazione.

Il regolamento (UE) n. 528/2012  (15) definisce il quadro per l'immissione sul mercato e l'uso di biocidi quali disinfettanti, preservanti, rodenticidi, insetticidi e altri, destinati a controllare gli organismi nocivi per l'uomo, per le sue attività o per i prodotti che impiega o produce (compresi i prodotti di consumo), oppure per gli animali o per l'ambiente. Il regolamento stabilisce criteri di esclusione per i principi attivi che presentano determinate proprietà pericolose (sostanze CMR delle categorie 1A e 1B, interferenti endocrini per la salute umana, PBT e vPvB), che di norma non sono approvati. Può essere concessa una deroga sulla base dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento, che, tra gli altri criteri, riporta alcuni elementi simili al concetto di uso essenziale, e più nello specifico:

è dimostrato che il principio attivo è essenziale per prevenire o contrastare un pericolo grave per la salute umana, la salute animale o l'ambiente;

la disponibilità di sostanze o tecnologie alternative adeguate e sufficienti costituisce un fattore principale di considerazione per l'approvazione delle deroghe;

l'uso oggetto di deroga è soggetto ad adeguate misure di mitigazione del rischio, al fine di garantire che l'esposizione degli esseri umani, degli animali e dell'ambiente sia ridotta al minimo.

La Commissione può inoltre permettere a uno Stato membro di autorizzare un biocida contenente un principio attivo non approvato, se tale principio è essenziale per la tutela del patrimonio culturale (16) e non sono disponibili alternative appropriate (articolo 55, paragrafo 3).

Il regolamento (UE) 2020/852 sulla tassonomia in materia di investimenti sostenibili  (17) istituisce il quadro generale per determinare se un'attività economica possa essere considerata ecosostenibile sulla base dei suoi contributi ai sei obiettivi ambientali (18) stabiliti dal regolamento. I criteri connessi al principio di "non arrecare un danno significativo" alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento (19) specificano come condizioni che un'attività non deve comportare la fabbricazione, l'uso o l'immissione sul mercato di sostanze che soddisfano i criteri per una delle classi di pericolo o delle categorie di pericolo di cui all'articolo 57 del regolamento REACH, tranne se gli operatori hanno valutato e documentato che non è disponibile sul mercato nessun'altra sostanza o tecnologia alternativa adatta e che sono usate in condizioni controllate.

Il regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio  (20) consente la fabbricazione e l'immissione sul mercato di nuovi prodotti con aggiunta di mercurio e l'utilizzo di nuovi processi di fabbricazione che comportano l'uso di mercurio o di composti del mercurio, solo a condizione che una valutazione dimostri che il nuovo uso del mercurio comporterebbe importanti benefici per la salute o l'ambiente e non presenterebbe rischi significativi per l'ambiente o la salute umana, e che non esistono alternative tecnicamente praticabili senza mercurio che comportano gli stessi benefici.

IV.   CONDIZIONI ASSOCIATE ALLA DECISIONE SU UN USO ESSENZIALE

Una valutazione mirata del rischio per la salute umana e per l'ambiente dovrebbe stabilire se le misure di gestione del rischio e le condizioni operative per l'uso comportano emissioni e un'esposizione degli esseri umani e dell'ambiente ridotte al livello più basso tecnicamente e praticamente possibile. In caso contrario, dovrebbero essere imposte condizioni idonee al raggiungimento di tale obiettivo, in funzione di ciascun atto legislativo.

Principi per definire le condizioni per gli usi ritenuti essenziali per la società:

ridurre al minimo l'esposizione dell'uomo e degli animali e le emissioni nell'ambiente durante la produzione, l'uso, la fine del ciclo di vita e il riciclaggio, comprese le condizioni che limitano la quantità della sostanza durante l'uso (21), in particolare per evitare o ridurre al minimo l'esposizione di gruppi vulnerabili quali bambini, donne in gravidanza e anziani, che sono più sensibili;

garantire incentivi all'innovazione per lo sviluppo di alternative sicure e sostenibili e la sostituzione:

condizioni che impongano di impegnarsi alla sostituzione e di monitorare i progressi compiuti riguardo alla sostituzione (piani di sostituzione); e

un termine per le deroghe alle restrizioni e gli usi autorizzati, da definire come prassi abituale;

garantire la disponibilità di informazioni sull'uso nella catena di approvvigionamento, nonché per i consumatori e i gestori dei rifiuti.


(1)  Decisione IV/25 delle parti del protocollo di Montreal: https://ozone.unep.org/treaties/montreal-protocol/meetings/fourth-meeting-parties/decisions/decision-iv25-essential-uses.

(2)  Appendice R.12.4. del documento Guida alle prescrizioni in materia di informazione e alla valutazione della sicurezza chimica, "Chapter R.12: Use description Version 3.0", dicembre 2015.

(3)  Direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio.

(4)  Proposta di regolamento della Commissione che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche (COM(2023) 160 final).

(5)  Cfr. ad esempio il regolamento (UE) 2023/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori e che modifica il regolamento (UE) 2021/694 (regolamento sui chip).

(6)  UNESCO, Operational guidelines for the implementation of the World Heritage Convention, consultato il 29 marzo 2023 al seguente indirizzo https://whc.unesco.org/en/guidelines/.

(7)  Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, MISC/2003/CLT/CH/14.

(8)  Elenchi relativi al patrimonio culturale immateriale e registro delle buone pratiche di salvaguardia dell'UNESCO, consultati il 29 marzo 2023 al seguente indirizzo https://ich.unesco.org/en/lists.

(9)  Il modo in cui questo criterio è definito e proposto per essere valutato tiene conto delle parti pertinenti dei criteri per l'uso essenziale indicati nel protocollo di Montreal, nonché della strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili.

(10)  Tuttavia il servizio complessivo e le funzioni pertinenti espletati dal prodotto per tale uso dovrebbero essere presi in considerazione nella valutazione delle alternative, quando si prendono in considerazione prodotti, materiali e tecnologie alternativi.

(11)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

(12)  Allegato XV del regolamento REACH.

(13)  Sentenza del Tribunale del 7 marzo 2019, Svezia/Commissione, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144, punti da 71 a 74.

(14)  Ai sensi dell'articolo 55 del REACH.

(15)  Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

(16)  Finora è stato richiesto, ritenuto giustificato e concesso solo un tipo di esenzione di questo tipo: la protezione dei beni culturali nei musei mediante l'uso di azoto generato in situ.

(17)  Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

(18)  La mitigazione dei cambiamenti climatici, l'adattamento ai cambiamenti climatici, l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine, la transizione verso un'economia circolare, la prevenzione e riduzione dell'inquinamento e la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

(19)  Regolamento delegato (UE) 2023/2485 della Commissione, del 27 giugno 2023, che modifica l'appendice C del regolamento delegato (UE) 2021/2139 relativo agli aspetti climatici della tassonomia.

(20)  Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 (GU L 137 del 24.5.2017, pag. 1).

(21)  Ad esempio, la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2894/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)