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Serie C


C/2024/2874

25.4.2024

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Domande e risposte sull'attuazione delle norme dell'UE in materia apicoltura biologica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(C/2024/2874)

Il presente documento risponde alle domande pervenute ai servizi della Commissione in relazione all'attuazione delle norme dell'UE sull'apicoltura biologica.

Il presente documento intende aiutare le autorità e le imprese nazionali a applicare le suddette norme dell'UE. Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a fornire un'interpretazione autentica del diritto dell'Unione.

NOTA RIPAC (1) N. 2024-01

SETTORE:

AGRICOLTURA BIOLOGICA

MISURA:

APICOLTURA

OGGETTO:

SUPERFICI FORAGGERE — UBICAZIONE DEGLI APIARI — CERA D’API — COLLOCAZIONE DELLE ARNIE

DISPOSIZIONE INTERESSATA:

Regolamento (UE) 2018/848 (2) – Articoli 21 e 35; Allegato II, parte II, punto 1.9.6.5;

Regolamento (UE) n. 1305/2013 (3) – Articoli 28 e 30;

Regolamento (UE) 2021/2115 (4), Articoli 31, 70, 72 e 154;

Domanda n. 1:   Gli apicoltori biologici devono collocare i loro apiari in zone in cui le fonti di nettare e polline sono costituite essenzialmente da coltivazioni biologiche o da flora spontanea o foreste gestite in modo non biologico o colture che sono state trattate solo con metodi a basso impatto ambientale. Cosa si intende per metodi a basso impatto ambientale, di cui all’allegato II, parte II, punto 1.9.6.5, lettera a), e punto 1.9.6.5, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848?

Risposta:

L'espressione «metodi a basso impatto ambientale» di cui all'allegato II, parte II, punto 1.9.6.5, lettera a), e punto 1.9.6.5, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848 deve essere intesa come riferita a metodi equivalenti a quelli utilizzati nell'ambito delle misure precedentemente previste all'articolo 28 («Pagamenti agro-climatico-ambientali») e all'articolo 30 (« Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua ») del regolamento (UE) n. 1305/2013, che non incidono sulla qualifica della produzione apicola come produzione biologica.

Il regolamento (UE) n. 1305/2013 è stato abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2023 dall'articolo 154 del regolamento (UE) 2021/2115 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (PAC).

L'articolo 31 (« Regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali »), l'articolo 70 (« Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione ») e l'articolo 72 (« Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori ») del nuovo regolamento (UE) 2021/2115 relativo alla PAC consentono agli Stati membri (nell'ambito dei rispettivi piani strategici della PAC) di programmare interventi in grado di produrre benefici ambientali analoghi a quelli ottenibili grazie alle misure programmate a norma degli articoli 28 e 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Gli interventi a disposizione degli Stati membri di cui agli articoli 31, 70 e 72 del regolamento (UE) 2021/2115 mirano a contribuire agli obiettivi specifici della PAC, come stabilito in particolare all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e), f) e i), di tale regolamento: « d) contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile; e) promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali, come l'acqua, il suolo e l'aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche; f) contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi; […] i) migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti di alta qualità, sani e nutrienti prodotti in modo sostenibile, ridurre gli sprechi alimentari nonché migliorare il benessere degli animali e contrastare le resistenze antimicrobiche. »

Per quanto riguarda l'attuazione delle norme dell'UE sull'apicoltura nella produzione biologica di cui al regolamento (UE) 2018/848, poiché l'allegato II, parte II, punto 1.9.6.5, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848 presenta un riferimento incrociato agli articoli 28 e 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013, dal 1o gennaio 2023 gli Stati membri devono pertanto valutare se gli interventi programmati nei rispettivi piani strategici della PAC a sostegno della gestione dei terreni a norma degli articoli 31, 70 e 72 del regolamento (UE) 2021/2115 garantiscono che «la flora spontanea o le foreste o colture gestite in modo non biologico» «nel raggio di 3 km dal luogo in cui si trovano gli apiari» siano «trattati con metodi a basso impatto ambientale» che non compromettano la certificazione biologica dei prodotti dell'apicoltura conformemente all'allegato II, parte II, punto 1.9.6.5, lettera a), e punto 1.9.6.5, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848:

«1.9.6.5.

Stabulazione e pratiche zootecniche -

Per quanto riguarda la stabulazione e le pratiche zootecniche, si applicano le seguenti norme:

a)

gli apiari sono ubicati in aree con sufficiente disponibilità di fonti di nettare e polline, costituite essenzialmente da coltivazioni biologiche o, se del caso, da flora spontanea o foreste gestite in modo non biologico o da colture trattate solo con metodi a basso impatto ambientale;

(…)

c)

l'ubicazione degli apiari è tale che, nel raggio di 3 km dal luogo in cui si trovano, le fonti di nettare e polline siano costituite essenzialmente da coltivazioni ottenute con il metodo di produzione biologico o da flora spontanea o da colture trattate solo con metodi a basso impatto ambientale equivalenti a quelle di cui agli articoli 28 e 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013 che non incidono sulla qualifica della produzione apicola come produzione biologica. Tale requisito non si applica alle aree che non sono in periodo di fioritura o quando le colonie di api sono inoperose;»

Domanda n. 2:   I produttori e i trasformatori di cera d’api possono essere certificati come operatori biologici? In caso affermativo, quali norme di produzione dettagliate si applicano?

Risposta:

La cera d'api figura nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2018/848 e rientra pertanto nell'ambito di applicazione di tale regolamento (5), indipendentemente dal fatto che sia utilizzata per alimenti o mangimi o per altri scopi quali la sostituzione della cera d'api negli apiari biologici.

Di conseguenza, i trasformatori o i produttori che raccolgono cera d'api biologica possono essere certificati come «biologici» conformemente ai principi e alle norme pertinenti di cui al regolamento (UE) 2018/848 e ai relativi atti delegati e di esecuzione.

Il regolamento (UE) 2018/848 contiene norme dettagliate di produzione relative alle api e all'apicoltura. Il regolamento (UE) 2018/848 contiene inoltre diversi requisiti in materia di conversione e assistenza sanitaria, nonché in materia di stabulazione e pratiche zootecniche relative alla cera d'api che possono essere utilizzati dagli apicoltori biologici. In particolare risultano pertinenti a tal fine le disposizioni di cui all'allegato II, parte II, punto 1.2.2, lettera f) (6), punto 1.9.6.3, lettera f) (7) e punti 1.9.6.5, lettera e), e 1.9.6.5, lettera f) (8), di tale regolamento.

Tuttavia, il regolamento (UE) 2018/848 non contiene ulteriori norme dettagliate relative alla produzione biologica di cera d'api. Di conseguenza si applicano le disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848:

«2.

In assenza delle norme dettagliate di produzione di cui al paragrafo 1:

a)

gli operatori, per quanto concerne i prodotti di cui al paragrafo 1, rispettano i principi stabiliti negli articoli 5 e 6, mutatis mutandis i principi di cui all'articolo 7, e le norme generali di produzione di cui agli articoli da 9 a 11;

b)

uno Stato membro, per quanto concerne i prodotti di cui al paragrafo 1, può applicare norme nazionali dettagliate di produzione, purché esse siano conformi al presente regolamento e non vietino, limitino o impediscano l'immissione sul mercato di prodotti ottenuti al di fuori del suo territorio e conformi al presente regolamento.»

In assenza di norme di produzione UE o nazionali, spetta quindi alle autorità competenti, all'autorità di controllo o all'organismo di controllo responsabile della certificazione di tali operatori decidere caso per caso se l'attività degli operatori e i loro metodi di produzione « rispettano i principi stabiliti negli articoli 5 e 6, mutatis mutandis i principi di cui all'articolo 7, e le norme generali di produzione di cui agli articoli da 9 a 11. »

Domanda n. 3:   In quale categoria di prodotti di cui all’articolo 35, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848 va classificata la cera d’api?

Risposta:

Ai fini dell'articolo 35, paragrafi 1 e 4, relativamente al certificato di operatore, la cera d'api è classificata nella categoria di cui all'articolo 35, paragrafo 7, lettera g):

«g)

altri prodotti elencati nell’allegato I del presente regolamento o non ricompresi nelle precedenti categorie».


(1)  Il RIPAC (acronimo basato sulla denominazione francese «Registre d'Interprétation de la Politique Agricole Commune») è un registro e una banca dati di note interpretative della normativa agricola.

(2)  Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

(4)  Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).

(5)   «Articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848: Il presente regolamento si applica ai seguenti prodotti provenienti dall'agricoltura, incluse l'acquacoltura e l'apicoltura, elencati nell'allegato I del TFUE, e ai prodotti derivanti da tali prodotti, qualora siano ottenuti, preparati, etichettati, distribuiti, immessi sul mercato, importati nell'Unione o esportati da essa, o siano destinati ad esserlo:

a)

prodotti agricoli vivi o non trasformati, compresi sementi e altro materiale riproduttivo vegetale;

b)

prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti;

c)

mangimi.

Il presente regolamento si applica anche a taluni altri prodotti strettamente legati all'agricoltura elencati nell'allegato I del presente regolamento qualora siano ottenuti, preparati, etichettati, distribuiti, immessi sul mercato, importati nell'Unione o esportati da essa, o siano destinati a esserlo».

(6)   «Nel corso del periodo di conversione, la cera è sostituita con cera proveniente dall'apicoltura biologica. Tuttavia, può essere utilizzata cera d'api non biologica quando: i) la cera prodotta biologicamente non è disponibile in commercio; ii) è dimostrato che la cera non biologica è esente da sostanze o da prodotti non autorizzati per l'uso nella produzione biologica; e iii) la cera non biologica utilizzata proviene da opercoli.»

(7)   «In materia di assistenza sanitaria si applicano le seguenti norme: (…) f) durante un trattamento in cui siano applicati prodotti allopatici ottenuti per sintesi chimica, compresi gli antibiotici, diversi dai prodotti e dalle sostanze autorizzati ai sensi degli articoli 9 e 24 per l'uso nella produzione biologica, le colonie trattate sono isolate in appositi apiari e la cera è completamente sostituita con altra cera proveniente da apicoltura biologica. Successivamente esse sono soggette al periodo di conversione di 12 mesi di cui al punto 1.2.2.»

(8)  

«e)

la cera per i nuovi telaini proviene da unità di produzione biologica; f) solo prodotti naturali come il propoli, la cera e gli oli vegetali possono essere utilizzati nelle arnie;»


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2874/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)