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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie C


C/2024/2710

18.4.2024

Sintesi della decisione della Commissione

del 12 febbraio 2024

relativa a una decisione a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/1925

(Caso DMA.100022 – Apple - number-independent interpersonal communications services)

(notificata con il numero C(2024) 785)

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(C/2024/2710)

Il 12 febbraio 2024 la Commissione ha adottato una decisione a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio  (1) . Conformemente al disposto dell'articolo 44 del regolamento (UE) 2022/1925, la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.

1.   INTRODUZIONE

(1)

Nella decisione allegata («la decisione») sono espressi i motivi sulla base dei quali la Commissione, a seguito della sua indagine di mercato a norma dell’articolo 17, paragrafo 3), del regolamento (UE) 2022/1925 («regolamento sui mercati digitali» o «regolamento»), non designa Apple Inc. e Apple Distribution International Ltd. (di seguito «Apple» o «impresa») come gatekeeper a norma dell’articolo 3 del regolamento sui mercati digitali in relazione al suo servizio di piattaforma di base di comunicazione interpersonale indipendente dal numero iMessage, nonostante raggiunga le soglie quantitative stabilite dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento.

2.   PROCEDURA

(2)

A seguito della notifica di Apple del 3 luglio 2023, il 5 settembre 2023 la Commissione ha adottato una decisione che designa Apple come gatekeeper a norma dell’articolo 3 del regolamento sui mercati digitali in relazione al suo servizio di intermediazione online App Store, al suo sistema operativo iOS e al suo browser web Safari (2). Nella decisione la Commissione ha inoltre concluso che iMessage costituisce un servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero per cui Apple raggiunge le soglie quantitative stabilite dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento, ma che Apple ha presentato argomentazioni sufficientemente fondate che mettono manifestamente in discussione le presunzioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento, in merito a questo servizio di piattaforma di base, il che ha reso necessario l’avvio di un’indagine di mercato su questo servizio a norma dell’articolo 17, paragrafo 3 e dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento.

(3)

Di conseguenza, il 5 settembre 2023 la Commissione ha adottato un’ulteriore decisione di avvio di un’indagine di mercato a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, e dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento, per valutare se, a seguito alle argomentazioni presentate da Apple a norma dell’articolo 3, paragrafo 5 del regolamento, il servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero iMessage debba essere considerato un punto di accesso importante affinché gli utenti commerciali raggiungano gli utenti finali nella decisione che designa Apple come gatekeeper (3).

(4)

Il 29 novembre 2023 la Commissione ha comunicato le proprie constatazioni preliminari ad Apple a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento. Apple ha risposto il 5 dicembre 2023.

(5)

A norma dell’articolo 17 e dell’articolo 50, paragrafo 2, del regolamento, la Commissione ha sentito il comitato consultivo per i mercati digitali, che ha emesso un parere positivo il 1o febbraio 2024.

3.   QUADRO GIURIDICO

(6)

Il regolamento sui mercati digitali stabilisce una serie di criteri oggettivi rigorosamente definiti per designare un’impresa come «gatekeeper». La designazione deve essere effettuata in relazione a uno o più servizi di piattaforma di base forniti dall’impresa che costituiscono un punto di accesso importante affinché gli utenti commerciali raggiungano gli utenti finali ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento. Al fine di determinare se il servizio fornito da un’impresa sia un servizio di piattaforma di base che soddisfa il requisito di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento, è necessario innanzitutto qualificare e delimitare il servizio in questione. Un criterio adeguato per qualificare e delimitare i servizi di piattaforma di base è rappresentato dallo scopo per il quale il servizio è utilizzato dagli utenti finali o dagli utenti commerciali o da entrambi.

(7)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento sui mercati digitali, la Commissione designa un’impresa come gatekeeper se essa soddisfa tre requisiti cumulativi, vale a dire se: a) ha un impatto significativo sul mercato interno; b) fornisce un servizio di piattaforma di base che costituisce un punto di accesso importante affinché gli utenti commerciali raggiungano gli utenti finali; c) detiene una posizione consolidata e duratura, nell’ambito delle proprie attività, o è prevedibile che acquisisca siffatta posizione nel prossimo futuro. In base all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento, si presume che tali requisiti siano soddisfatti se vengono raggiunte o superate determinate soglie quantitative, vale a dire il fatturato o la capitalizzazione di mercato dell’impresa e il numero di utenti finali e di utenti commerciali che utilizzano un determinato servizio di piattaforma di base, in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari.

(8)

A norma degli articoli 3, paragrafo 5, e 17, paragrafi 1 e 3, del regolamento, la Commissione può avviare un’indagine di mercato al fine di esaminare se un’impresa che fornisce servizi di piattaforma di base che raggiungono le soglie stabilite dall’articolo 3, paragrafo 2, soddisfi o no i criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 1, pur avendo presentato argomentazioni sufficientemente fondate a norma dell’articolo 3, paragrafo 5, che mettono manifestamente in discussione le presunzioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2. Conformemente ai risultati dell’indagine di mercato, la Commissione decide se accogliere o respingere la confutazione di un’impresa e, di conseguenza, se designarla o meno come gatekeeper ai sensi del regolamento sui mercati digitali.

4.   VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE

(9)

A seguito della notifica di Apple e delle indagini di mercato effettuate a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, e dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento, la Commissione non intende designare Apple come gatekeeper relativamente al suo servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero iMessage, dal momento che questo servizio non costituisce un punto di accesso importante affinché gli utenti commerciali raggiungano gli utenti finali ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento. La Commissione basa le sue conclusioni sui motivi seguenti considerati congiuntamente.

(10)

In primo luogo, l’utilizzo complessivo di iMessage, che può essere utilizzato solo sui dispositivi Apple, sembra relativamente ridotto nell’Unione, con un numero di utenti molto inferiore e soprattutto un’intensità di utilizzo molto più ridotta rispetto agli altri servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, ovvero i due servizi principali di messaggistica, WhatsApp e Messenger, entrambi forniti da Meta e designati ai sensi del regolamento sui mercati digitali. A tale riguardo la Commissione rileva anzitutto che il numero degli utenti finali attivi su base mensile di iMessage tra il 2020 e il 2023 è nettamente inferiore a quello dei servizi WhatsApp e Messenger di Meta.

(11)

In secondo luogo, per quanto riguarda gli utenti attivi su base giornaliera, la differenza tra il numero di utenti dei servizi summenzionati di Meta e il numero di utenti di iMessage è ancora più significativa, il che indica che in media gli utenti di iMessage utilizzano il servizio con minor frequenza rispetto agli utenti di WhatsApp o Messenger. Analogamente, la Commissione rileva che l’intensità di utilizzo di iMessage è relativamente bassa rispetto ad altri servizi di messaggistica e che gli utenti attivi di altri servizi di messaggistica interagiscono per periodi più lunghi e più frequenti con questi servizi rispetto agli utenti attivi di iMessage. I dati disponibili al pubblico, inclusi quelli pubblicati da varie autorità di regolamentazione nazionale, confermano che altri servizi di messaggistica sono utilizzati con una frequenza e un’intensità nettamente superiori rispetto ad iMessage. Ad esempio, i dati pubblicati dalle autorità di regolamentazione tedesche, spagnole e austriache indicano che in nessuno di questi Stati membri iMessage è risultato essere tra i servizi di messaggistica utilizzati con maggior frequenza.

(12)

In terzo luogo, considerando l’utilizzo commerciale assoluto e relativo di iMessage, i risultati dell’indagine di mercato indicano che questo servizio ha un’importanza limitata come canale di comunicazione tra imprese e consumatori (B2C). Inoltre, per quanto riguarda nello specifico «Messages for Business», il servizio di Apple che permette agli utenti finali di iMessage di comunicare direttamente con gli utenti commerciali e viceversa in maniera ininterrotta mediante l’app preinstallata Messaggi, i dati attualmente disponibili alla Commissione indicano che la base utenti nell’UE è estremamente limitata.

(13)

Nel complesso, le prove raccolte dalla Commissione suggeriscono che gli utenti commerciali non vedono iMessage come un canale importante o cruciale a fortiori per raggiungere i clienti. Nessuno degli utenti aziendali di iPhone contattati dalla Commissione durante l’indagine di mercato ritiene iMessage un servizio cruciale o importante per raggiungere i clienti e una netta maggioranza ritiene che non abbia alcuna importanza. Inoltre, tutti gli utenti aziendali che utilizzano iMessage per comunicare con i clienti hanno indicato di utilizzare anche altri servizi di messaggistica e hanno spesso sottolineato che questo strumento di comunicazione è secondario rispetto ad altri. Infine, alcuni partecipanti alla consultazione hanno sottolineato che, essendo iMessage fornito insieme al servizio di SMS/MMS, il suo utilizzo è spesso involontario e avviene quando le due parti che comunicano possiedono entrambe dispositivi Apple e hanno attivato iMessage.

(14)

Le risultanze della Commissione, insieme, sottolineano l’importanza relativamente scarsa di iMessage come punto di accesso per le comunicazioni tra imprese e utenti.

(15)

Di conseguenza, l’indagine di mercato avviata il 5 settembre 2023 dalla decisione C(2023) 6077 è chiusa.

5.   CONCLUSIONE

(16)

Per le ragioni sopra esposte, questa decisione chiude l’indagine di mercato avviata con la decisione C(2023) 6077 del 5 settembre 2023 sul servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero iMessage di Apple, concludendo che questo servizio di piattaforma di base non debba essere considerato un punto di accesso importante affinché gli utenti commerciali raggiungano gli utenti finali nella decisione C(2023) 6100 del 5 settembre 2023 che designa Apple come gatekeeper a norma dell’articolo 3 del regolamento sui mercati digitali.

(1)  Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali) (GU L 265 del 12.10.2022, pag. 1).

(2)  Decisione C(2023) 6100 final.

(3)  Decisione C(2023) 6077 final del 5 settembre 2023.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2710/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)