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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2024/2607 |
22.4.2024 |
Sentenza del Tribunale del 21 febbraio 2024 – Papouis Dairies e a./Commissione
(Causa T-361/21) (1)
(Agricoltura - Denominazione di origine protetta - Opposizione - Registrazione della denominazione «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» (DOP) - Articolo 52, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012 - Obbligo di motivazione - Durata del procedimento amministrativo - Estensione del controllo esercitato dalla Commissione sulla domanda di registrazione - Principio di buona amministrazione)
(C/2024/2607)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Papouis Dairies Ltd (Nicosia, Cipro) e gli atri cinque ricorrenti i cui nomi sono contenuti nell’allegato alla sentenza (rappresentante: N. Korogiannakis, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Konstantinidis, B. Hofstötter e B. Rechena, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Réepubblica di Cipro (rappresentanti: E. Zachariadou, I. Neophytou, E. Symeonidou e M. Marinou, agenti, assistiti da T. Georgopoulos, avvocato)
Oggetto
Con ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, i ricorrenti chiedono l’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2021/591 della Commissione del 12 aprile 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette («Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» (DOP)] (GU 2021, L 125, pag. 42).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto |
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2) |
La Papouis Dairies Ltd et e gli atri cinque ricorrenti i cui nomi sono contenuti nell’allegato si faranno carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea. |
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3) |
La Repubblica di Cipro si farà carico delle proprie spese. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2607/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)