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dell'Unione europea

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Serie C


C/2024/2576

22.4.2024

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 29 febbraio 2024 – Commissione europea / Irlanda

(Causa C-679/22)  (1)

(Inadempimento di uno Stato - Articolo 258 TFUE - Direttiva (UE) 2018/1808 - Fornitura di servizi di media audiovisivi - Mancata trasposizione e mancata comunicazione delle misure di trasposizione - Articolo 260, paragrafo 3, TFUE - Domanda di condanna al pagamento di una somma forfettaria e di una penalità)

(C/2024/2576)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Armati, U. Małecka, L. Malferrari ed E. Manhaeve, agenti)

Convenuta: Irlanda (rappresentanti: M. Browne, Chief State Solicitor, A. Joyce e D. O’Reilly, agenti, assistiti da B. Doherty, BL)

Dispositivo

1)

Non avendo adottato, entro la scadenza del termine prescritto nel parere motivato, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato, e, pertanto, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione europea, l’Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell’articolo 2 della direttiva 2018/1808.

2)

L’Irlanda, non avendo ancora adottato, al momento dell’esame dei fatti da parte della Corte, le misure necessarie per trasporre nel suo diritto interno le disposizioni della direttiva 2018/1808 né, pertanto, avendo comunicato alla Commissione europea tali misure, ha persistito nel proprio inadempimento.

3)

L’Irlanda è condannata a versare alla Commissione europea:

una somma forfettaria di importo pari a EUR 2 500 000;

nell’ipotesi in cui l’inadempimento accertato al punto 1 del dispositivo persistesse alla data di pronuncia della presente sentenza, a decorrere da tale data e sino alla cessazione di detto inadempimento da parte di tale Stato membro, una penalità giornaliera pari a EUR 10 000.

4)

L’Irlanda è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)   GU C 45, del 6.2.2023.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2576/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)