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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2024/2482 |
23.4.2024 |
Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Risoluzione extragiudiziale delle controversie»:
a) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (UE) n. 524/2013 e modifica i regolamenti (UE) 2017/2394 e (UE) 2018/1724 per quanto riguarda la dismissione della piattaforma europea ODR
[COM(2023) 647 final — 2023/375 (COD)]
b) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori e le direttive (UE) 2015/2302, (UE) 2019/2161 e (UE) 2020/1828
[COM(2023) 649 final — 2023/376 (COD)]
(C/2024/2482)
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Relatore: |
Wautier ROBYNS DE SCHNEIDAUER |
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Consultazioni |
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Base giuridica |
a) e b): Articoli 114, paragrafo 1, e 169, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea |
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Sezione competente |
Mercato unico, produzione e consumo |
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Adozione in sezione |
29.1.2024 |
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Adozione in sessione plenaria |
14.2.2024 |
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Sessione plenaria n. |
585 |
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Esito della votazione (favorevoli/contrari/astenuti) |
162/0/0 |
1. Conclusioni e raccomandazioni
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1.1. |
Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) sostiene lo sviluppo della risoluzione extragiudiziale delle controversie (ADR) quale opzione alternativa ai procedimenti giudiziari nei casi in cui i consumatori intendono chiedere il risarcimento per i danni che i professionisti possono aver causato loro, e appoggia parallelamente l’accessibilità dei procedimenti giudiziari e l’applicazione dei diritti dei consumatori da parte delle autorità nazionali, che reputa essenziale in quanto fondamento della fiducia nella protezione dei consumatori, mentre i mezzi di ricorso, attraverso un tribunale o una procedura ADR, offrono un percorso per ripristinare la fiducia nel caso di un contenzioso tra consumatore e professionista. |
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1.2. |
Il CESE approva la scelta di un’armonizzazione minima, che lascia agli Stati membri la possibilità di stabilire ulteriori norme per tali sistemi, in particolare nei mercati in cui la loro disponibilità contribuisce ad accrescere la fiducia dei consumatori verso i prodotti e i servizi che acquistano nel loro Stato membro, in un altro Stato dell’UE oppure da esercenti esterni che possono aderire a sistemi ADR istituiti nell’UE. Il CESE incoraggia gli Stati membri ad attuare e seguire molto da vicino i requisiti attualmente in vigore al fine di migliorare l’accesso, l’equità, la qualità, le competenze, l’imparzialità, la legalità, l’indipendenza e la fiducia dei consumatori e dei professionisti nell’efficacia delle procedure ADR. |
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1.3. |
Il CESE sottolinea l’importanza di incoraggiare gli Stati membri e le industrie a istituire tali sistemi e di incitare i professionisti, comprese le PMI, ad aderirvi volontariamente. Il CESE invita pertanto ad adottare misure che aumentino la partecipazione dei professionisti ai sistemi e alle procedure ADR avviate dai consumatori, specialmente in taluni settori caratterizzati da un gran numero di richieste (ad esempio viaggi e turismo, aviazione e viaggi «tutto compreso», oltre a settori critici quali l’energia, i servizi finanziari e le telecomunicazioni) e in altri settori con impegni a lungo termine e spese e operazioni di importo significativo. Il CESE invita la Commissione a esaminare i progressi compiuti in materia di sistemi ADR a distanza di tre anni dall’attuazione della direttiva proposta. |
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1.4. |
Il CESE ritiene che il riscontro da parte delle istanze competenti in materia di ADR sia estremamente prezioso sia per i professionisti che per i legislatori o le autorità di regolamentazione. Chiede pertanto la segnalazione rapida delle situazioni di crisi, in aggiunta all’obbligo di pubblicazione biennale delle relazioni di attività da parte dei sistemi ADR. Invita la Commissione a integrare il riscontro fornito dalle piattaforme ADR nelle sue valutazioni delle normative settoriali. |
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1.5. |
Uno dei motivi per cui la procedura ADR non si è diffusa nella stessa misura in tutta Europa è la mancanza di informazioni a disposizione delle imprese e dei clienti. La comunicazione in merito all’ADR sarà importante per indurre i professionisti a partecipare a tali sistemi e per convincere i consumatori del fatto che si tratta di meccanismi accessibili e utili. Il CESE si aspetta pertanto che la Commissione e gli Stati membri si rivolgano attivamente ai portatori di interessi pertinenti e continuino ad attuare misure di informazione e assistenza semplici ed efficaci, come la comunicazione dei dati di contatto degli organismi ADR quando il professionista respinge inizialmente il reclamo da parte del consumatore. |
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1.6. |
Il CESE chiede ai legislatori una maggiore precisione circa l’obbligo per i consumatori di entrare in contatto con il professionista prima di ricorrere a un sistema ADR e circa le sanzioni applicabili ai professionisti che non rispettano l’obbligo di comunicare se accettano o meno la procedura ADR entro i 20 giorni lavorativi di cui alle proposte. |
2. Principali elementi della proposta legislativa
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2.1. |
Il 17 ottobre 2023 la Commissione ha pubblicato le sue proposte volte a modernizzare e semplificare il quadro normativo per la risoluzione alternativa delle controversie orientata ai consumatori, le quali consistono in modifiche della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) (direttiva sull’ADR), nell’abrogazione del regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), relativo alla risoluzione delle controversie online (ODR), e in una raccomandazione rivolta ai mercati online e alle associazioni di categoria dell’UE. |
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2.2. |
L’obiettivo del riesame e delle nuove misure è quello di aggiornare le norme relative alla risoluzione extragiudiziale delle controversie tra i fornitori di prodotti e servizi, da un lato, e i consumatori, dall’altro. Le procedure ADR cui si riferiscono le proposte dovrebbero essere eque, neutre ed efficaci, al fine di servire gli interessi sia dei consumatori che dei professionisti, comprese le PMI. |
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2.3. |
Il nuovo quadro: |
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2.3.1. |
sarebbe applicabile anche ai professionisti di paesi terzi e prenderebbe in considerazione anche pratiche sleali quali le interfacce manipolative e la pubblicità ingannevole o le pratiche di geoblocco, nonché problemi relativi al cambio di fornitore o ai costi di roaming; |
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2.3.2. |
incaricherebbe organismi designati e ben pubblicizzati, quali la rete dei centri europei dei consumatori (ECC-NET), di fornire assistenza ai consumatori nella comprensione e nell’utilizzo delle procedure ADR nel quadro di un approccio personalizzato volto a facilitare la comunicazione tra le parti coinvolte; |
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2.3.3. |
concederebbe ai professionisti un termine di 20 giorni per accettare o meno di partecipare al trattamento di un reclamo nell’ambito di una procedura ADR; |
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2.3.4. |
lascerebbe agli Stati membri la facoltà di estendere l’obbligo di aderire ai sistemi ADR per i professionisti, puntando nel contempo a spronare questi ultimi in tal senso qualora l’adesione non fosse obbligatoria conformemente alle norme dell’UE o nazionali; |
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2.3.5. |
abrogherebbe la procedura di risoluzione delle controversie online (ODR), utilizzata di rado, che verrebbe sostituita da strumenti digitali interattivi che orientino i consumatori verso le soluzioni di ricorso disponibili; |
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2.3.6. |
punterebbe, attraverso una raccomandazione, a includere i sistemi ADR offerti dai mercati online e dalle associazioni di categoria dell’UE, prestando attenzione, tra l’altro, all’indipendenza, all’imparzialità e alle competenze necessarie per garantire l’equità e l’efficacia di tali sistemi, rispecchiando così le norme che si applicano in generale ad essi; |
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2.3.7. |
consentirebbe il ricorso all’ADR collettiva (ad esempio nel caso in cui un certo numero di viaggiatori abbiano subito disagi e/o danni analoghi), con la possibilità per i singoli ricorrenti di non aderire a questo tipo di reclamo. |
3. Osservazioni generali
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3.1. |
La fiducia nei dettaglianti e nei prestatori di servizi aumenta di pari passo con la loro capacità di gestire efficacemente i reclami, come dimostra la valutazione dei mercati dei beni di consumo del 2023 (3). Il CESE ritiene che l’ADR possa applicarsi a numerose controversie, di cui i diritti dei consumatori costituiscono solo un segmento, in quanto, ad esempio, tale procedura aiuta anche a risolvere i problemi che i cittadini possono incontrare con le pubbliche amministrazioni e i servizi sociali, così come le controversie tra professionisti. Ritiene che la risoluzione extragiudiziale delle controversie debba essere promossa insieme a misure volte a facilitare l’accesso ai tribunali in diversi settori, mentre la proposta in esame affronta specificamente le questioni relative ai diritti dei consumatori. Il CESE sostiene gli scambi di buone pratiche tra i diversi settori. |
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3.2. |
La Carta dei diritti del consumatore annunciata nel 1962 dal presidente degli Stati Uniti John F. Kennedy indicava già il diritto di essere ascoltati come uno dei fondamenti della moderna politica dei consumatori. Da allora, il diritto di ricorso costituisce un obiettivo politico a livello sia nazionale che internazionale, con iniziative volte a prevenire le controversie, facilitare l’accesso ai tribunali e definire procedure alternative di risoluzione delle controversie attraverso gli sforzi degli operatori privati e la legislazione, stabilendo criteri sempre più elevati. |
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3.3. |
Nel caso specifico dei diritti dei consumatori, le procedure ADR dovrebbero, in linea di principio, essere basate sulle norme vigenti in materia di protezione dei consumatori al fine di pervenire a un risultato concreto, giusto ed equo. Il CESE ritiene che la volontà del consumatore di presentare un reclamo sia espressione dell’affidamento che egli fa su questo metodo di ricorso e, più in generale, della possibilità di ripristinare la fiducia nel professionista. |
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3.4. |
A giudizio del CESE, il ricorso rientra nell’ambito della politica dei consumatori, insieme alla qualità dei prodotti e dei servizi, compresa la consulenza ai consumatori. A tale riguardo, l’avvio di una causa, sia individuale che collettiva, può essere percepito, tanto dai consumatori quanto dalle imprese, come un processo lungo e costoso. Tuttavia, esso può ancora rivestire un certo ruolo, soprattutto quando il ricorso alle procedure per controversie di modesta entità è economicamente accessibile, come in alcuni Stati membri. Inoltre, porta a sentenze che possono essere citate in casi futuri, il che non avviene con la stessa frequenza con l’esito delle procedure ADR. |
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3.5. |
L’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea garantisce a ogni persona il diritto a un ricorso effettivo in quanto principio dello Stato di diritto. L’ADR offre ai consumatori uno strumento per far valere i propri diritti, in aggiunta ai procedimenti giudiziari e alla presentazione di reclami alle autorità pubbliche competenti. Questo approccio è particolarmente pertinente per le controversie di minore entità, per le quali potrebbe mancare la motivazione a cercare una risoluzione giudiziale. |
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3.6. |
Il CESE accoglie con favore l’obiettivo generale della Commissione di rivedere e rinnovare il quadro giuridico relativo ai regimi a disposizione dei consumatori per chiedere e ottenere un risarcimento attraverso sistemi extragiudiziali strutturati che dovrebbero essere facilmente accessibili, anche dal punto di vista economico, per tutte le parti interessate e più rapidi rispetto alle procedure giudiziarie. Gli studi hanno dimostrato che alcune categorie di persone, in genere quelle che hanno redditi più bassi, sono meno integrate sul piano sociale e meno abili dal punto di vista tecnologico, incontrano maggiori difficoltà a presentare reclami. Pertanto, semplificare le procedure di reclamo in modo da renderle più accessibili non rappresenta solo una necessità procedurale, ma anche un imperativo sociale (4). |
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3.7. |
Il CESE accoglie con favore il fatto che i professionisti al di fuori del mercato europeo possano avvalersi degli organismi ADR per risolvere le controversie a vantaggio dei consumatori dell’UE, ma ritiene che per poter beneficiare di questa possibilità tali professionisti dovrebbero essere tenuti a versare un contributo finanziario equo agli organismi stessi. |
4. Contributo a un quadro normativo ben calibrato
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4.1. |
Il CESE approva l’impegno della Commissione ad agire in uno spirito di attenzione per la competitività a lungo termine dell’economia dell’UE e in linea con il programma di controllo dell’adeguatezza e dell’efficacia della regolamentazione (REFIT). |
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4.2. |
Il CESE accoglie con favore il contributo che le proposte apportano al miglioramento della competitività dei professionisti quando accettano un approccio conciliativo invece di ricorrere alle procedure giudiziali, spesso percepite come lunghe e costose, dando ai professionisti che accettano le procedure ADR un vantaggio in termini di concorrenza e la possibilità di rivendicare, almeno a questo proposito, la reputazione di «professionista di fiducia». |
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4.3. |
Il CESE sottolinea la necessità di migliorare l’applicazione dei diritti dei consumatori nel quadro del commercio transfrontaliero attraverso la revisione del regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori (5), al fine di migliorare il coordinamento tra le autorità nazionali competenti. |
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4.4. |
Il CESE riconosce che l’aumento delle operazioni online durante la pandemia di COVID-19, l’espansione simultanea del modello di mercato online e la priorità attribuita alla transizione digitale giustificano la scelta di prendere in considerazione queste nuove importanti caratteristiche dei rapporti commerciali con i consumatori. Al tempo stesso, il CESE si compiace per gli sforzi messi in campo e per le proposte avanzate al fine di includere l’accesso offline ai sistemi ADR per i consumatori che preferiscono tali procedure, di garantire la supervisione umana delle decisioni e di prestare la dovuta attenzione alle esigenze di tutte le categorie vulnerabili, in particolare le persone anziane e i giovani, compresi gli studenti (che sembrano spesso incontrare problemi con i fornitori di servizi di telecomunicazioni e Internet). La necessità di proteggere questi soggetti dovrebbe essere evidenziata in maniera esplicita nell’articolato della direttiva, piuttosto che nei suoi considerando, per evitare di privare tali categorie della possibilità di presentare un reclamo. |
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4.5. |
Per questo motivo dovrebbero essere promossi sistemi ADR equi, neutri ed efficienti, sia in generale che più specificamente tenendo conto dei prodotti e dei servizi, compresa la consulenza ai consumatori, che sono noti per essere causa di un numero significativo di reclami da parte dei consumatori, e rispetto ai quali la fiducia è essenziale sotto il profilo dell’importanza dell’adattamento all’ambiente digitale o per quanto riguarda gli importi delle spese e/o la durata degli impegni contrattuali. |
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4.6. |
La protezione dei consumatori richiede inoltre una corretta applicazione e una risposta normativa alle questioni che giustificano un reclamo, in particolare in merito all’effettiva applicazione della protezione stessa. Il CESE è favorevole all’utilizzo proporzionato delle ammende irrogate dalle autorità pubbliche in caso di violazioni per finanziare sistemi ADR che soddisfino i criteri di equità ed efficacia. |
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4.7. |
Il CESE è consapevole del fatto che cercare di includere tutte le relazioni tra consumatori e professionisti, ovunque esse intercorrano, potrebbe oltrepassare le competenze del diritto dell’UE. Tuttavia, il CESE raccomanda vivamente di compiere passi avanti in questa direzione nella politica generale dei consumatori e nella pertinente legislazione settoriale, sia a livello dell’UE che degli Stati membri, al fine di rafforzare la fiducia nei sistemi ADR. Il CESE invita ad adottare misure che aumentino la partecipazione dei professionisti ai sistemi e alle procedure ADR avviate dai consumatori, specialmente in taluni settori caratterizzati da un gran numero di richieste (ad esempio viaggi e turismo, aviazione e viaggi «tutto compreso», oltre a settori critici quali l’energia, i servizi finanziari e le telecomunicazioni) nonché in altri settori con impegni a lungo termine e spese e operazioni di importo significativo. La Commissione dovrebbe impegnarsi a valutare i progressi compiuti a distanza di tre anni dall’attuazione della direttiva proposta. |
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4.8. |
Il CESE riconosce la scarsa efficacia dell’attuale sistema ODR che, nonostante i finanziamenti che gli sono stati destinati, fa registrare percentuali eccessivamente basse di reclami andati a buon fine. Il Comitato sostiene gli obiettivi di semplificazione ed esprime l’auspicio che i servizi di cui all’articolo 20, paragrafo 8, non vadano a sostituire un regime formale con un altro livello amministrativo e non comportino costi aggiuntivi. Il CESE raccomanda alla Commissione europea di precisare lo scopo, la concezione e le funzionalità dello strumento digitale proposto in sostituzione della piattaforma ODR, garantendo il coordinamento con gli strumenti esistenti negli Stati membri e coinvolgendo le parti interessate nella sua definizione. |
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4.9. |
Se, da un lato, le proposte estenderebbero l’attuale ambito di applicazione della direttiva ADR includendovi le relazioni precontrattuali tra consumatori e professionisti, dall’altro non è chiaro in che misura l’estensione proposta aumenterebbe il carico di lavoro e i costi per gli organismi ADR. Il CESE si rammarica che nella valutazione d’impatto non sia stato sufficientemente tenuto in considerazione questo aspetto, che potrebbe avere un effetto negativo sul finanziamento pubblico e privato dei suddetti organismi. Per affrontare questo problema sono necessarie misure di mitigazione. |
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4.10. |
Il CESE sottolinea che, oltre alle estensioni dell’ambito di applicazione della direttiva già previste nella proposta, sarebbe opportuno contemplare le eventuali violazioni dei diritti dei soggetti che non sono controparte contrattuale del professionista, come i cittadini aventi diritto a risarcimento secondo i principi della responsabilità civile (ad esempio in base alla responsabilità per danno da prodotti difettosi o alla responsabilità civile autoveicoli) o a prestazioni in virtù di contratti nei quali essi siano beneficiari e non parti del contratto stesso. |
5. Pertinenza del riscontro da parte degli organismi ADR
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5.1. |
Il CESE sottolinea l’importanza del contributo che le proposte apportano a una maggiore consapevolezza della necessità di migliorare la qualità dei prodotti e dei servizi grazie a relazioni accessibili al pubblico, che siano utili alle autorità nazionali, ai legislatori a livello degli Stati membri e dell’UE, nonché agli organi di direzione esecutiva e ai consigli di amministrazione dei professionisti. |
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5.2. |
Il CESE esorta la Commissione a fare riferimento in modo sistematico ed esplicito ai riscontri provenienti dagli organismi e dalle reti ADR nella sua valutazione delle questioni relative alla politica dei consumatori, sia a livello generale che nelle proposte legislative settoriali specifiche. |
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5.3. |
Per questi motivi, il CESE esprime dubbi sulla formulazione degli obblighi di comunicazione, in quanto riscontri rapidi e semplificati da parte degli organismi ADR sono fondamentali per indurre i professionisti ad adeguare il proprio comportamento e, ove giustificato, le autorità di vigilanza e legislative a livello degli Stati membri e dell’UE ad adottare le opportune misure politiche. Tali riscontri dovrebbero essere disponibili annualmente nei settori in cui il livello dei reclami e l’importanza degli interessi in gioco lo giustifichino. Sebbene la comunicazione possa essere semplificata se l’esperienza di un anno non apporta un grande valore aggiunto, gli organismi ADR dovrebbero applicare procedure accelerate nel caso di situazioni di crisi che non possono essere comunicate con le relazioni biennali come proposto. |
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5.4. |
Il CESE apprezza il contributo apportato per accrescere la fiducia dei consumatori, anche nei contesti transfrontalieri e relativi al mercato unico, e la necessità di affrontare la cooperazione transfrontaliera all’interno dell’UE nel trattamento delle controversie di modesta entità attraverso procedure a basso costo. |
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5.5. |
Il CESE è consapevole dei casi complessi in cui la lingua, la legge applicabile, le soglie amministrative e/o finanziarie rendono difficile per il consumatore medio presentare ricorso agli organismi ADR competenti, in particolare quando nella catena di fornitura intervengono professionisti aventi sede in paesi diversi, ciascuno dei quali è responsabile di una parte della fornitura e del risultato per il consumatore. A questo riguardo, il Comitato approva l’impegno assunto nelle proposte di segnalare ai consumatori il modo (o i modi) in cui muoversi con l’aiuto di organismi appropriati come la rete ECC-NET. |
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5.6. |
Poiché i sistemi ADR istituiti in un determinato Stato membro potrebbero non essere a conoscenza dei diritti dei consumatori applicabili nello Stato in cui i prodotti o i servizi sono forniti, il CESE invita la Commissione a istituire, monitorare e sviluppare reti di cooperazione transfrontaliera tra i sistemi ADR in settori specifici, come già avviene in alcuni di essi, ad esempio con FIN-NET nel settore dei servizi finanziari e Travel-NET in quello dei viaggi e dei trasporti pubblici. |
6. Condizioni di accesso alle procedure ADR
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6.1. |
La proposta di raggruppare i reclami nelle procedure ADR, finalizzata all’efficacia in termini di costi e alla coerenza, dovrebbe essere applicata in modo selettivo e a condizioni specifiche, quali competenze adeguate in materia di ADR, consenso informato del consumatore e coordinamento con le autorità per i diritti dei consumatori e potenziali azioni rappresentative ai sensi della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori. Il CESE è consapevole del fatto che l’articolo 5, paragrafo 2, lettera d), offre ai consumatori la possibilità di non aderire a una procedura collettiva e di chiedere invece un risarcimento a titolo individuale in relazione alle caratteristiche del proprio caso. |
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6.2. |
Il CESE chiede chiarezza in merito alla soglia per accedere alle procedure ADR. Riguardo alle condizioni alle quali l’organismo ADR può rifiutare di trattare una controversia perché il consumatore non è entrato in contatto con il professionista prima di presentare ricorso all’organismo stesso, il Comitato ritiene che la Commissione dovrebbe fornire indicazioni precise e non limitarsi a un riferimento a norme eventualmente sproporzionate riguardo alla forma di tale contatto. I contatti tra consumatori e professionisti avvengono solitamente attraverso chatbot, chiamate ai call center, messaggi elettronici e lettere, eventualmente raccomandate, le cui registrazioni non sono sempre disponibili per poter essere utilizzate successivamente come riferimento. |
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6.3. |
Il CESE è consapevole del fatto che l’imposizione di un contributo finanziario ai consumatori potrebbe scoraggiare i consumatori vulnerabili o quelli con controversie di scarsa entità dal ricorrere ai sistemi ADR, considerando che in diversi Stati membri e in diversi settori l’accesso all’ADR è gratuito, senza che ciò dia luogo a reclami impropri. |
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6.4. |
Il CESE ritiene che le proposte non affrontino sufficientemente la questione del tempo necessario agli organismi ADR per ritenere completo un reclamo, il che potrebbe portare a incoerenze nei tempi di risoluzione, con conseguente danno per la fiducia dei consumatori. Tali questioni giustificano il controllo da parte delle autorità nazionali competenti riguardo al lavoro svolto dagli organismi ADR certificati. |
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6.5. |
Il CESE gradirebbe inoltre che le proposte disciplinassero concretamente le conseguenze dell’assenza di risposta da parte del professionista entro i tempi stabiliti. Non dovrebbe diventare un onere eccessivo per gli organismi ADR monitorare il rispetto di tale obbligo, che è fondamentale per salvaguardare la fiducia nella rapida gestione dei reclami dei consumatori. Non è chiaro se l’intenzione sia stata quella di lasciare che tale aspetto sia regolato da misure eventualmente divergenti a livello di Stati membri, o se la mancata risposta possa costituire motivo di responsabilità oppure ancora se debba essere considerata come un’accettazione di partecipare alla procedura proposta. |
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6.6. |
Infine, il CESE insiste sulla necessità di monitorare la misura in cui le decisioni prese dagli organismi ADR siano effettivamente applicate dai professionisti, in quanto l’obiettivo di sviluppare l’utilizzo dei sistemi ADR non avrebbe senso se vi fossero dubbi sull’utilità delle relative possibilità di ricorso. |
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6.7. |
Pertanto, al fine di rendere tale strumento più pertinente per la risoluzione delle controversie, la revisione dovrebbe puntare a trovare delle modalità atte a far sì che le parti si conformino volontariamente alle decisioni degli organismi ADR. Questo presuppone di offrire alle parti la possibilità di stabilire, all’inizio della procedura ADR, se la risoluzione prenderà la forma di una raccomandazione non vincolante o di una decisione vincolante. Di conseguenza, il CESE incoraggia la Commissione a esplorare e ad individuare delle strategie efficaci per aumentare la partecipazione ai sistemi ADR. Inoltre, i colegislatori dovrebbero prendere in considerazione la fattibilità di introdurre misure legislative supplementari per rafforzare l’impegno delle parti a partecipare e ad aderire alla procedura ADR. |
Bruxelles, 14 febbraio 2024
Il presidente del Comitato economico e sociale europeo
Oliver RÖPKE
(1) Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).
(2) Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull’ODR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 1).
(3) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_1891
(4) Naomi Creutzfeldt, Chris Gill, Marine Cornelis e Rachel McPherson, Access to justice for vulnerable and energy-poor consumers. Just energy? [Accesso alla giustizia per i consumatori vulnerabili e in condizioni di povertà energetica. Energia giusta?] (Oxford: Hart 2021).
(5) Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1).
(6) Direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (GU L 409 del 4.12.2020, pag. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2482/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)