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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie C


C/2024/2428

8.4.2024

Sentenza del Tribunale del 21 febbraio 2024 — Grodno Azot e Khimvolokno Plant/Consiglio

(Causa T-117/22) (1)

(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Bielorussia - Congelamento dei capitali - Elenchi delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche - Inserimento e mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi - Nozione di “sostegno al regime” - Impresa di proprietà dello Stato - Errore di valutazione»)

(C/2024/2428)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Grodno Azot AAT (Grodno, Bielorussia), Khimvolokno Plant (Grodno) (rappresentanti: N. Tuominen e L. Engelen, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. Boggio-Tomasaz e A. Antoniadis, agenti)

Oggetto

Con il loro ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, le ricorrenti chiedono l’annullamento, in primo luogo, della decisione di esecuzione (PESC) 2021/2125 del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che attua la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (GU 2021, L 430 I, pag. 16), e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2124 del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU 2021, L 430 I, pag. 1), e, in secondo luogo, della decisione (PESC) 2023/421 del Consiglio, del 24 febbraio 2023, che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina (GU 2023, L 61, pag. 41), e del regolamento di esecuzione (UE) 2023/419 del Consiglio, del 24 febbraio 2023, che attua l’articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina (GU 2023, L 61, pag. 20), nelle parti in cui tali atti le riguardano.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Grodno Azot AAT e la Khimvolokno Plant sono condannate alle spese, comprese quelle relative al procedimento sommario.


(1)   GU C 222 del 7.6.2022.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2428/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)