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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2024/2399 |
8.4.2024 |
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 22 febbraio 2024 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt — Germania) — Landkreis Jerichower Land / A.
(Causa C-85/23 (1), Landkreis Jerichower Land)
(Rinvio pregiudiziale - Sanità - Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano - Regolamento (CE) n. 1069/2009 - Riconoscimento - Articolo 24, paragrafo 1, lettera i) - Nozione di «magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale» - Interruzione di un’operazione di trasporto fino a otto ore)
(C/2024/2399)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Landkreis Jerichower Land
Convenuto: A.
Dispositivo
L’articolo 24, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale),
deve essere interpretato nel senso che:
la nozione di «magazzinaggio», ivi contemplata, comprende l’interruzione di un’operazione di trasporto, di una durata che può variare da poche ore ad otto ore, durante la quale contenitori da trasporto contenenti sottoprodotti di origine animale di categoria 3 sono trasbordati da un veicolo di trasporto ad un altro, prima di essere trasportati in un impianto di trasformazione, senza che, durante la suddetta interruzione, tali sottoprodotti di origine animale siano trattati o travasati in altri contenitori da trasporto.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2399/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)