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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2024/2398 |
8.4.2024 |
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 22 febbraio 2024 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — MA / FCA Italy SpA, FPT Industrial SpA
(Causa C-81/23 (1), FCA Italy e FPT Industrial)
(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (UE) n. 1215/2012 - Articolo 7, punto 2 - Competenze speciali in materia di responsabilità civile da fatto illecito - Luogo in cui il danno si è concretizzato - Utilizzazione su un veicolo di un dispositivo di manipolazione che riduce l’efficacia dei sistemi di controllo delle emissioni - Contratto di vendita di tale veicolo concluso in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza dell’acquirente e da quello della sede del costruttore - Consegna di detto veicolo e utilizzazione di quest’ultimo in conformità alla sua destinazione nello Stato membro di residenza dell’acquirente)
(C/2024/2398)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: MA
Convenute: FCA Italy SpA, FPT Industrial SpA
Dispositivo
L’articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
deve essere interpretato nel senso che:
nel caso in cui un veicolo, asseritamente equipaggiato dal suo costruttore, in un primo Stato membro, con un dispositivo illegale di manipolazione che riduce l’efficacia dei sistemi di controllo delle emissioni, abbia costituito l’oggetto di un contratto di vendita concluso in un secondo Stato membro e sia stato consegnato all’acquirente in un terzo Stato membro, il luogo di concretizzazione del danno, ai sensi della disposizione suddetta, si colloca in quest’ultimo Stato membro.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2398/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)