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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie C


C/2024/2297

2.4.2024

Sentenza del Tribunale del 7 febbraio 2024 — Austria / Commissione

(Causa T-501/22) (1)

(«FEAGA e FEASR - Spese escluse dal finanziamento - Spese sostenute dall’Austria - Coefficiente di riduzione - Articolo 24, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013 - Articolo 30, paragrafo 7, lettera b), del regolamento n. 1307/2013 - Articolo 52, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 - Obbligo di motivazione»)

(C/2024/2297)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica d’Austria (rappresentanti: J. Schmoll e A. Kögl, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Aquilina et A. Becker, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la Repubblica d’Austria chiede l’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2022/908 della Commissione, dell’8 giugno 2022, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese sostenute dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2022, L 157, pag. 15), nella parte in cui ha escluso dal finanziamento dell’Unione le spese dichiarate a titolo del FEAGA dalla Repubblica d’Austria per un importo pari a EUR 68 146 449,98.

Dispositivo

1)

La decisione di esecuzione (UE) 2022/908 della Commissione, dell’8 giugno 2022, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese sostenute dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), è annullata nella parte in cui, per quanto concerne la rettifica finanziaria identificata nella tabella allegata a tale decisione con la ragione «assegnazione dei diritti all’aiuto — convergenza», riguardante gli esercizi finanziari dal 2016 al 2020, esclude dal finanziamento dell’Unione europea le spese effettuate dalla Repubblica d’Austria nell’ambito del FEAGA prima del 27 novembre 2016.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Repubblica d’Austria e la Commissione europea si faranno carico delle proprie spese.


(1)   GU C 389 del 10.10.2022.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2297/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)