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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2024/1981 |
18.3.2024 |
Parere del Comitato europeo delle regioni sul tema «Carta europea della disabilità e contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità»
(C/2024/1981)
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I. PROPOSTE DI EMENDAMENTO
Emendamento 1
Articolo 2, paragrafo 2 (inserire un nuovo paragrafo 3)
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Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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La presente direttiva è applicabile alle prestazioni e all'assistenza sociale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere b) e c), alle seguenti condizioni:
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Motivazione
La proposta prevede di mantenere un'applicazione limitata a gruppi ben definiti, stabilendo quindi delle deroghe nel caso di studenti, lavoratori dipendenti e partecipanti a un programma di mobilità dell'UE con disabilità solo per quanto riguarda le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, lettere b) e c), e non per quelle di cui alla lettera a) del medesimo articolo, che coprono presumibilmente la maggior parte delle prestazioni sociali per le persone con disabilità. Un tale approccio perviene a un equilibrio tra la salvaguardia dell'obiettivo principale della direttiva e la risposta alle preoccupazioni riguardanti l'accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e la pressione che questo può esercitare sui sistemi di sicurezza sociale e, di conseguenza, sugli enti locali e regionali. Allo stesso tempo, l'approccio si propone di rispondere alla richiesta delle organizzazioni della società civile di concedere l'accesso temporaneo alle prestazioni fornite dalla carta europea della disabilità e dal contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità.
Emendamento 2
Articolo 5, paragrafo 1
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Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i titolari di una carta europea della disabilità, quando sono in viaggio o in visita in uno Stato membro diverso da quello di residenza, abbiano accesso, alle stesse condizioni previste per le persone con disabilità titolari di un certificato di disabilità, di una carta di disabilità o di qualsiasi altro documento formale che ne riconosca la condizione di disabilità in tale Stato membro, a qualsiasi condizione speciale o trattamento preferenziale offerti in relazione ai servizi, alle attività e alle strutture di cui all'articolo 2, paragrafo 1. |
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i titolari di una carta europea della disabilità, quando sono in viaggio o in visita in uno Stato membro diverso da quello di residenza, abbiano accesso, alle stesse condizioni previste per le persone con disabilità titolari di un certificato di disabilità, di una carta di disabilità o di qualsiasi altro documento formale che ne riconosca la condizione di disabilità in tale Stato membro, a qualsiasi condizione speciale o trattamento preferenziale offerti in relazione ai servizi, alle attività e alle strutture di cui all'articolo 2, paragrafo 1 , o ai casi previsti all'articolo 2, paragrafo 3 . |
Motivazione
Emendamento collegato all'emendamento 1 all'articolo 2.
Emendamento 3
Articolo 6, paragrafo 4
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Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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La carta europea della disabilità è rilasciata o rinnovata dallo Stato membro di residenza direttamente o su richiesta della persona con disabilità. La carta è rilasciata e rinnovata entro lo stesso termine stabilito dalla legislazione nazionale applicabile per il rilascio di certificati di disabilità, carte di disabilità o qualsiasi altro documento formale che riconosca la condizione di disabilità di una persona con disabilità . |
La carta europea della disabilità è rilasciata o rinnovata dallo Stato membro di residenza direttamente o su richiesta della persona con disabilità. La carta è rilasciata e rinnovata gratuitamente per i beneficiari ed entro un termine ragionevole a decorrere dalla data della richiesta, non superiore a 60 giorni, a condizione che la disabilità sia già stata ufficialmente riconosciuta ai sensi della legislazione nazionale . |
Motivazione
Per mettere in atto i miglioramenti apportati dalla carta europea della disabilità e dal contrassegno europeo di parcheggio, il rilascio e il rinnovo di entrambi i documenti devono essere garantiti in un lasso di tempo ragionevole. Inoltre, i titolari della carta e/o del contrassegno non devono far fronte a costi aggiuntivi. Va tuttavia osservato che la valutazione della disabilità in base alle norme nazionali è fondamentale per il rispetto del termine di 60 giorni per il rilascio e il rinnovo di entrambi i documenti, e occorre prendere in considerazione eventuali eccezioni per il periodo di valutazione.
Emendamento 4
Articolo 6, paragrafo 4 (inserire un nuovo paragrafo)
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Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Gli Stati membri garantiscono che le persone con disabilità, o rappresentanti designati che agiscono per loro conto e con la loro approvazione, possano impugnare una decisione delle autorità competenti in merito al rilascio, al rinnovo o al ritiro di una carta europea della disabilità. |
Motivazione
Si tratta di un ulteriore riferimento per rendere più visibile l'autodeterminazione delle persone con disabilità e per sottolineare che esse hanno accesso agli stessi strumenti giuridici delle persone senza disabilità.
Emendamento 5
Articolo 9
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Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
Nell'intero testo dell'emendamento si vuole chiarire che gli enti locali e regionali svolgono un ruolo chiave nell'attuazione della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, e dovrebbero pertanto essere consultati in modo più ampio. Inoltre, essi hanno il compito di informare in modo accessibile i loro gruppi destinatari in merito alla carta della disabilità e al contrassegno di parcheggio, avendo quotidianamente a che fare con le persone con disabilità. Infine, un punto importante a tal fine è che gli enti locali e regionali non devono essere posti di fronte a ulteriori sfide sul piano finanziario, ma devono invece essere sostenuti in tale compito dal livello europeo.
Emendamento 6
Articolo 11, paragrafo 4
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Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. |
Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 , nonché le persone con disabilità e le loro organizzazioni rappresentative e le autorità amministrative competenti per l'attuazione a livello locale e regionale . |
Motivazione
L'idea di fondo di questo emendamento è garantire la partecipazione e il controllo da parte di coloro che dovrebbero essere i beneficiari dell'attuazione della direttiva in esame. Attraverso la loro partecipazione diretta, le persone con disabilità possono condividere direttamente le loro competenze specifiche ed esperienze ai fini dell'elaborazione di una normativa più inclusiva. Inoltre, anche gli enti locali e regionali vantano un'esperienza significativa al riguardo, poiché è al loro livello politico che viene trattata la maggior parte delle questioni riguardanti le persone con disabilità.
Emendamento 7
Articolo 12, paragrafo 1
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Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. |
La Commissione è assistita da un comitato e coinvolge in maniera significativa le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità . Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. |
Motivazione
L'emendamento tiene conto della richiesta formulata da diverse parti interessate che rappresentano le persone con disabilità.
Emendamento 8
Articolo 15
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Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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[…] |
[…] |
Emendamento 9
Articolo 16, paragrafo 4
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Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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La relazione della Commissione tiene conto delle posizioni delle persone con disabilità, delle parti economiche e delle organizzazioni non governative interessate, incluse le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità. |
La relazione della Commissione tiene conto delle posizioni delle persone con disabilità , degli enti locali e regionali responsabili dell'attuazione , delle parti economiche e delle organizzazioni non governative interessate, incluse le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità. |
II. RACCOMANDAZIONI POLITICHE
IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI
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1. |
accoglie con favore l'iniziativa della Commissione europea di istituire un modello comune uniforme per una carta europea della disabilità e un contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, poiché si tratta di una misura efficace per garantire alle persone con disabilità la libertà di circolazione con la maggiore autonomia possibile e il diritto alla parità di trattamento e di opportunità in materia di accesso a beni e servizi disponibili al pubblico; |
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2. |
ritiene che gli obiettivi dell'iniziativa non possano essere conseguiti in misura sufficiente a livello nazionale, in quanto essa introduce specificamente una carta e un contrassegno dell'Unione europea per consentire alle persone con disabilità di far valere i loro diritti a beneficiare di condizioni di parcheggio e di aree riservate o di altri trattamenti preferenziali quando utilizzano servizi, attività o contenuti in uno Stato membro diverso dal loro Stato membro di residenza, e questi obiettivi, in ragione della portata e degli effetti dell'azione, possono essere realizzati meglio a livello dell'UE. L'iniziativa è quindi conforme al principio di sussidiarietà; |
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3. |
ricorda il suo precedente parere sul tema «Strategia per i diritti delle persone con disabilità» (1), sottolineando l'importanza di allineare la nuova direttiva ai principi generali stabiliti in questo precedente testo sull'argomento; evidenzia la necessità di un approccio olistico atto a garantire che la nuova iniziativa sia non solo pratica, ma anche fondata su considerazioni più ampie relative all'accessibilità, all'autonomia e alle pari opportunità per le persone con disabilità; |
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4. |
accoglie inoltre con favore la proposta, separata e distinta, della Commissione COM(2023)/698 final che estende l'ambito di applicazione della direttiva ai cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro. Estendere l'ambito di applicazione della direttiva è necessario non solo per evitare qualsiasi discriminazione tra i cittadini dell'UE e i cittadini di paesi terzi residenti nell'Unione europea, ma anche per garantire che coloro che necessitano della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità abbiano pari accesso a tali documenti; |
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5. |
sottolinea che la proposta di direttiva in esame non mira ad armonizzare i differenti criteri di ammissibilità, condizioni o procedure di valutazione per ottenere il riconoscimento dello status di persona con disabilità, ma lascia la competenza in materia agli Stati membri, conformemente al principio di sussidiarietà; |
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6. |
plaude al fatto che il modello garantisca parità di accesso a condizioni specifiche o a un trattamento preferenziale per tutte le persone con disabilità titolari di una carta europea della disabilità o di un contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e che le informazioni al riguardo siano disponibili in formati accessibili conformemente ai pertinenti requisiti di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio (2); |
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7. |
ritiene che i modelli comuni uniformi per la carta europea e il contrassegno europeo proposti nella direttiva in esame non vadano al di là di quanto necessario e proporzionato per far valere i diritti delle persone con disabilità in termini di libertà di circolazione nonché il loro diritto alla parità di trattamento e di opportunità in materia di accesso a servizi e attività nell'UE; |
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8. |
fa presente che occorre definire con precisione l'ambito di applicazione della proposta di direttiva a motivo delle differenti procedure e modalità in uso negli Stati membri per affermare il diritto a un trattamento preferenziale, e che è necessario stabilire chiaramente quali siano i servizi e le attività contemplati dalla direttiva, in modo da distinguerli dai servizi e dalle attività nel settore della sicurezza sociale, della protezione sociale o dell'assistenza sociale che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva stessa; |
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9. |
raccomanda di estendere la validità della carta europea della disabilità ai servizi di sicurezza sociale durante i periodi di transizione nel caso di percorsi di studio o dell'assunzione di persone con disabilità in un altro Stato membro. Si propone di prorogare tale validità non solo per l'intero periodo fino all'ottenimento del pieno diritto allo status di persona con disabilità nel nuovo Stato membro, ma anche per brevi soggiorni quali quelli per gli scambi di giovani e di studenti, i tirocini, la formazione professionale, ecc. Questo è un punto fondamentale, in quanto le persone con disabilità che si trasferiscono in un altro paese spesso si trovano a dover affrontare un mancato rispetto del loro diritto a beneficiarvi delle prestazioni della sicurezza sociale; pertanto, la proroga della validità della carta europea elimina le discriminazioni contro le persone con disabilità, migliora l'equità nei loro confronti e consente loro di affermare pienamente il loro diritto alla libera circolazione, ossia a una delle quattro libertà fondamentali su cui si fonda l'UE, il che implica il principio della parità di trattamento; |
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10. |
sottolinea il ruolo importante degli enti locali e regionali per un'efficace attuazione della direttiva, e in particolare quello delle autorità pubbliche nelle destinazioni turistiche conformemente alle loro competenze, che possono includere, ad esempio, il fatto di garantire aree di parcheggio adeguate, il controllo dell'accesso ai servizi, alle attività e alle strutture per i titolari della carta europea o del contrassegno europeo, lo svolgimento di controlli periodici per prevenire gli abusi e altro ancora; |
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11. |
sottolinea inoltre il ruolo degli enti locali e regionali nell'offrire ai cittadini in generale, in particolare alle persone con disabilità, ma anche ai funzionari pubblici, al personale e agli enti privati, programmi di formazione sui loro diritti e sulle loro opportunità in quanto titolari della carta europea o del contrassegno europeo. Una tale formazione è particolarmente pertinente nelle destinazioni turistiche che offrono prodotti e servizi collegati al turismo (ad esempio per acquirenti pubblici, operatori sanitari, operatori della protezione civile, guide turistiche e operatori turistici, operatori dei trasporti, ecc.); |
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12. |
insiste, in particolare, sulla necessità di formare il personale incaricato di controllare la correttezza dei certificati di parcheggio apposti sui veicoli, nonché di adottare tutte le misure necessarie per contrastare l'uso improprio del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità da parte di conducenti non disabili; accoglie con favore la proposta in un'ottica di prevenzione della criminalità, dato che l'UE si trova ad affrontare gravi problemi come, tra l'altro, l'uso improprio, il furto e la contraffazione di tali contrassegni. Il sistema che deve essere messo in campo per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri potrebbe consentire di contrastare tali problemi; |
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13. |
sottolinea che occorre una cooperazione solida e costante tra enti locali e regionali e fornitori di servizi, e che si deve prendere in considerazione il ruolo significativo che svolgono gli enti territoriali nel raccogliere riscontri, migliorare l'efficacia e l'utilità della carta europea e del contrassegno europeo e nel condividere le buone pratiche in merito all'applicazione di tali strumenti; |
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14. |
precisa che la carta europea della disabilità dovrebbe essere complementare alla prova della condizione di disabilità rilasciata a livello di singolo Stato membro, che il rilascio della carta europea dovrebbe avvenire separatamente da tale prova ed essere gratuito, sia per la carta in formato fisico che in formato elettronico, per tutti gli utenti e su loro semplice richiesta, e sottolinea che il quadro in esame riguarderà la prova della condizione di disabilità in tutti gli Stati membri; |
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15. |
approva l'obbligo di rispettare pienamente i diritti al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati di carattere personale e l'applicazione di garanzie per il trattamento dei dati personali conformemente al regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) (3), con una particolare attenzione alla tutela della riservatezza delle informazioni sul tipo di disabilità; |
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16. |
sottolinea che occorre attuare in tempi rapidi la proposta di direttiva in esame, ed evidenzia la necessità di una stretta cooperazione con tutte le parti interessate nonché dell'integrazione di tutti i sistemi e registri esistenti a livello di Stati membri. Questo al fine di promuovere l'utilità della carta e del contrassegno in situazioni in cui la disabilità è collegata a diritti specifici, riducendo così gli oneri amministrativi per le autorità pubbliche, compresi gli enti locali e regionali, ad esempio in termini di incertezze giuridiche dovute al mancato riconoscimento della condizione di disabilità, nonché per quanto riguarda la parità di trattamento e di opportunità in materia di accesso a beni e servizi quando le persone con disabilità sono in viaggio; |
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17. |
sottolinea che il nuovo modello comune per il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità va introdotto in tempi brevi: un gran numero di persone con disabilità utilizza infatti l'autovettura privata come mezzo di trasporto, in quanto si tratta del mezzo più vantaggioso di cui dispongono, se non dell'unico, per spostarsi in autonomia; |
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18. |
osserva che l'UE deve erogare un sostegno finanziario agli enti locali e regionali affinché possano disporre degli strumenti digitali necessari per l'attuazione della carta europea della disabilità a livello locale e regionale, tenendo conto del fatto che non tutti gli enti territoriali dell'Unione hanno istituito un registro digitale delle persone con disabilità o dispongono di strumenti digitali; |
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19. |
esorta gli enti locali e regionali a mettersi attivamente alla ricerca di fondi europei e nazionali per poter effettuare investimenti significativi nel miglioramento e nell'adeguamento delle infrastrutture — ad esempio rampe e ascensori accessibili –, al fine di garantire la realizzazione e l'ulteriore sviluppo di progetti volti ad aumentare l'accessibilità per le persone con disabilità, migliorando direttamente la facilità di utilizzo e la pertinenza della carta europea e/o del contrassegno europeo attraverso la promozione della visibilità e dell'accessibilità degli edifici pubblici e dei servizi pubblici per le persone con disabilità; |
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20. |
sottolinea che occorre definire norme minime di accessibilità per le persone con disabilità a livello europeo, nazionale e regionale, e insiste sull'importanza della visibilità della carta europea e/o del contrassegno europeo nella vita quotidiana: su tale visibilità hanno un impatto positivo le diverse attività a livello locale e regionale intese a migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità attraverso l'inclusione della carta e/o del contrassegno nell'ambito di servizi pubblici quali i trasporti e gli eventi culturali, la formazione dei funzionari delle amministrazioni locali sull'importanza e sull'utilizzo di questi due nuovi strumenti, ecc.; |
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21. |
ritiene che gli enti locali abbiano un ruolo fondamentale da svolgere nel promuovere e rafforzare la visibilità della carta europea e del contrassegno europeo: tale obiettivo può essere conseguito organizzando vaste e differenziate campagne di sensibilizzazione sull'esistenza di tali strumenti e sulle condizioni per il loro rilascio, utilizzo e rinnovo; queste campagne dovranno essere rivolte al grande pubblico, nonché ai titolari/utenti potenziali e ai fornitori di servizi, dovranno essere disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'UE e in formati di facile lettura e in lingua dei segni, nonché accessibili al massimo livello di conformità (AAA) delle linee guida per l'accessibilità dei contenuti web. |
Bruxelles, 31 gennaio 2024
Il presidente del Comitato europeo delle regioni
Vasco ALVES CORDEIRO
(1) GU C 300, 27.7.2021, pag. 24.
(2) Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).
(3) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1)
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1981/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)