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Serie C


C/2024/1902

5.3.2024

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

che rettifica gli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali

(C/2024/1902)

Contesto

Gli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (1) («gli orientamenti») sono stati adottati il 14 dicembre 2022 e la Commissione ha iniziato ad applicarli il 1o gennaio 2023.

Tutte le versioni linguistiche degli orientamenti contengono errori che incidono sulla loro attuazione. Inoltre, le versioni bulgara, ceca, francese, italiana, rumena, slovacca e tedesca contengono errori supplementari che modificano il significato dei punti in questione. È pertanto opportuno correggere tali errori.

Al fine di evitare confusione per quanto riguarda le condizioni di cui ai punti degli orientamenti interessati dagli errori, è opportuno che la rettifica si applichi retroattivamente. Pertanto, le seguenti rettifiche degli orientamenti hanno effetto retroattivo e decorrono dal 1o gennaio 2023.

Gli orientamenti sono così rettificati:

1)

(non riguarda la versione italiana)

2)

(non riguarda la versione italiana)

3)

il punto (22) è sostituito dal seguente:

«(22).

I presenti orientamenti si applicano agli aiuti alle piccole e medie imprese (PMI) e, in linea di principio, anche alle grandi imprese. Tuttavia le grandi imprese risentono generalmente meno dei fallimenti del mercato rispetto alle PMI. Inoltre, le grandi imprese dei settori agricolo e forestale e delle zone rurali hanno maggiori probabilità di essere operatori di rilievo sul mercato e, di conseguenza, in casi specifici, gli aiuti concessi alle grandi imprese possono comportare distorsioni particolarmente significative della concorrenza e degli scambi nel mercato interno. Poiché gli aiuti alle imprese di grandi dimensioni dei settori agricolo e forestale e delle zone rurali e ad altre grandi imprese possono potenzialmente provocare analoghe distorsioni della concorrenza, nell'ambito dei presenti orientamenti le norme sugli aiuti di Stato per le imprese di grandi dimensioni sono armonizzate con le norme generali in materia di aiuti di Stato e sono soggette alla valutazione di compatibilità a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato secondo quanto descritto nel capitolo 3 della presente parte. Per quanto riguarda le misure di aiuto al settore zootecnico ai sensi della parte II, sezione 1.3.3, dei presenti orientamenti che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115, la Commissione ribadisce la sua precedente politica secondo cui le grandi imprese dovrebbero essere in grado di finanziare autonomamente i costi di tali misure. Gli aiuti nel settore zootecnico dovrebbero pertanto rimanere limitati alle PMI.»

4)

il punto (33)(3) è sostituito dal seguente:

«(3)

“eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali”: condizioni atmosferiche sfavorevoli quali gelo, tempeste e grandine, ghiaccio, precipitazioni forti o persistenti o grave siccità, che distruggano, nel caso dell'agricoltura, più del 30 % della produzione media calcolata sulla base del triennio o quadriennio precedente o della produzione media triennale calcolata sui cinque o otto anni precedenti, escludendo il valore più elevato e quello più basso; nel caso delle foreste, più del 20 % del potenziale forestale;»

5)

il punto (41) è sostituito dal seguente:

«(41)

Ad eccezione degli aiuti a norma della parte II, punto (499) e della parte II, capitolo 3, dei presenti orientamenti, tali criteri generali di compatibilità si applicano all'insieme degli aiuti concessi a norma dei presenti orientamenti, salvo in caso di deroghe previste alle sezioni 3.1. e 3.2, della presente parte, a causa di considerazioni specifiche applicabili nel settore agricolo.»

6)

il punto (55) è così rettificato:

a)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«In deroga ai punti da (50) a (53), per le seguenti categorie di aiuti non è richiesto o si presume un effetto di incentivazione:»

b)

il testo di cui alla lettera q) è sostituito dal seguente:

« q)

aiuti per i costi di trattamento e prevenzione della diffusione di organismi nocivi, malattie delle specie arboree e specie esotiche invasive e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da tali organismi nocivi, malattie delle specie arboree e specie esotiche invasive in conformità della parte II, sezione 2.8.1.»

7)

il punto (71) è sostituito dal seguente:

«(71)

Ai fini dei presenti orientamenti, la Commissione ritiene che il mercato non consegua gli obiettivi previsti senza un intervento dello Stato con riguardo a misure di aiuto che soddisfino le condizioni specifiche di cui alla parte II. Tali aiuti dovrebbero pertanto essere considerati necessari.»

8)

il punto (84) è sostituito dal seguente:

«(84)

In linea di principio, ai fini della proporzionalità, la Commissione considera che l'importo degli aiuti debba essere inferiore ai costi ammissibili. Sono fatte salve le norme per incentivi a finalità ambientale o altri incentivi pubblici espressamente previsti nella parte II, sezioni 1.3.1.1. e 2.3.»

9)

(non riguarda la versione italiana)

10)

al punto (157), lettera c), il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Le condizioni di cui alla presente lettera c) non sono richieste per un investimento in un impianto esistente che incida solo sull'efficienza energetica, ovvero per un investimento nella creazione di un bacino o un investimento nell'uso di acqua riciclata che non incida su un corpo idrico superficiale o sotterraneo;»

11)

il punto (144) è sostituito dal seguente:

«(144)

La Commissione considererà compatibili con il mercato interno, a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria se tali aiuti sono conformi alla parte I, capitolo 3, dei presenti orientamenti, alla condizione generale per gli aiuti agli investimenti di cui al punto (143) e alle condizioni di cui alla presente sezione.»

12)

(non riguarda la versione italiana)

13)

(non riguarda la versione italiana)

14)

al punto (176), la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

investimenti connessi a uno o più obiettivi climatico-ambientali specifici di cui al punto (152), lettere e), f) e g) o investimenti a favore della trasformazione di prodotti agricoli connessi al miglioramento del benessere degli animali;»

15)

al punto (193), la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

ai gruppi di produttori che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115 o ai gruppi, alle organizzazioni o alle associazioni di produttori i cui obiettivi siano incompatibili con l'articolo 152, paragrafo 1, lettera c), l'articolo 156 e l'articolo 161 del regolamento (UE) n. 1308/2013.»

16)

(non riguarda la versione italiana)

17)

il punto (267) è sostituito dal seguente:

«(267)

Gli aiuti agli investimenti nella produzione primaria e nella trasformazione e commercializzazione di prodotti biologici sono soggetti alle disposizioni della presente parte, sezioni 1.1.1.1 e 1.1.1.3.»

18)

il punto (318) è sostituito dal seguente:

«(318)

Nel caso degli interventi di cui al punto 315, lettera c), che consistono in investimenti, gli aiuti devono essere limitati all'intensità massima per gli aiuti agli investimenti, come specificato nella sezione pertinente sugli aiuti agli investimenti.»

19)

(non riguarda la versione italiana).

20)

al punto (361), lettera b), il punto i) è sostituito dal seguente:

« i)

un programma pubblico a livello dell'UE, nazionale o regionale, di prevenzione, controllo ed eradicazione delle epizoozie, degli organismi nocivi ai vegetali e delle specie esotiche invasive in questione;»

21)

(non riguarda la versione italiana)

22)

il punto (399) è sostituito dal seguente:

«(399)

Gli aiuti e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei costi indiretti di cui al punto (393), lettera b), compresi i pagamenti ricevuti nell'ambito di altre misure nazionali o dell'Unione o nell'ambito di polizze assicurative per i danni per i quali è concesso l'aiuto, non devono superare il 100 % dei costi ammissibili.»

23)

il punto (411) è sostituito dal seguente:

«(411)

L'intensità degli aiuti non deve superare il 70 % del costo del premio assicurativo. Per quanto riguarda gli aiuti per la rimozione e la distruzione dei capi morti, l'intensità degli aiuti non deve superare il 100 % del costo del premio assicurativo per la rimozione dei capi morti e il 75 % del costo del premio assicurativo per la distruzione di tali capi morti.»

24)

il punto (444) è sostituito dal seguente:

«(444)

Si applicano le disposizioni sui costi ammissibili e sulle intensità di aiuto di cui alla sezione 1.3.1.1, fatta eccezione per i costi di cui al punto (432)».

25)

(non riguarda la versione italiana)

26)

(non riguarda la versione italiana)

27)

(non riguarda la versione italiana)


(1)  Comunicazione della Commissione - Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU C 485 del 21.12.2022, pag. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1902/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)