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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie C


C/2024/1827

11.3.2024

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 25 gennaio 2024 — Commissione europea / Irlanda

(Causa C-481/22) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 98/83/CE - Qualità delle acque destinate al consumo umano - Articolo 4, paragrafo 1 - Obbligo degli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché le acque destinate al consumo umano siano salubri e pulite - Allegato I, parte B - Superamento dei valori limite delle concentrazioni di trialometani nell’acqua potabile - Articolo 8, paragrafo 2 - Obbligo degli Stati membri di adottare quanto prima i provvedimenti correttivi necessari per ripristinare la qualità delle acque e di dare priorità alle misure di esecuzione)

(C/2024/1827)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Armati e E. Sanfrutos Cano, agenti)

Convenuta: Irlanda (rappresentanti: M. Browne, Chief State Solicitor, A. Joyce e M. Tierney, agenti, assistiti da C. Donnelly, SC, e da D. Fennelly, BL)

Dispositivo

1)

L’Irlanda,

non avendo adottato le misure necessarie affinché le acque destinate al consumo umano soddisfacessero il requisito minimo relativo alle concentrazioni di trialometani presenti nelle stesse, conformemente ai valori di parametro di cui all’allegato I, parte B, della direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, in ventuno zone di distribuzione idrica pubbliche, vale a dire quelle di Schull, Drimoleague, Glenties-Ardara, Roundwood, Caragh Lake PWS 022A, Kilkenny City (Radestown) WS, Granard, Gowna, Staleen, Drumcondrath, Grangemore, Lough Talt Regional Water Supply, Ring/Helvick, Aughrim/Annacurra, Bray Direct, Greystones, Kilmacanogue, Newtown Newcastle, Enniskerry Public Supply, Wicklow Regional Public Supply e Ballymagroarty (Irlanda), nonché in nove gruppi di approvvigionamento idrico privati, ossia quelli di Crossdowney, Townawilly, Cloonluane (Renvyle), Lettergesh/Mullaghgloss, Bonane, Parke, Nephin Valley GWS, Curramore (Ballinrobe) e Keash (Irlanda), e

non avendo provveduto affinché venissero adottati quanto prima i provvedimenti correttivi necessari per ripristinare la qualità delle acque destinate al consumo umano nelle zone di distribuzione idrica pubbliche e nei gruppi di approvvigionamento idrico privati suddetti e non avendo dato priorità alle misure di esecuzione, tenuto conto, tra l’altro, dell’entità del superamento del valore di parametro pertinente e del potenziale pericolo per la salute umana,

è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 98/83, in combinato disposto con l’allegato I, parte B, di quest’ultima, e dell’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva.

2)

L’Irlanda è condannata alle spese.


(1)   GU C 398, del 17.10.2023.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1827/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)