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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2024/1789 |
22.3.2024 |
P9_TA(2023)0318
La qualità dell'aria ambiente e un'aria più pulita in Europa
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 13 settembre 2023, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (rifusione) (COM(2022)0542 — C9-0364/2022 — 2022/0347(COD)) (1)
(Procedura legislativa ordinaria — rifusione)
(C/2024/1789)
Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 293
Proposta di direttiva
Considerando 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 4 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 10
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 10
Proposta di direttiva
Considerando 11
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 11
Proposta di direttiva
Considerando 12
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 12
Proposta di direttiva
Considerando 15
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 14
Proposta di direttiva
Considerando 15 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 15
Proposta di direttiva
Considerando 15 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 16
Proposta di direttiva
Considerando 15 quinquies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 17
Proposta di direttiva
Considerando 16
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 18
Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 19
Proposta di direttiva
Considerando 16 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 20
Proposta di direttiva
Considerando 18
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 21
Proposta di direttiva
Considerando 19
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 22
Proposta di direttiva
Considerando 21
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 23
Proposta di direttiva
Considerando 22
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 24
Proposta di direttiva
Considerando 23
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 25
Proposta di direttiva
Considerando 25
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 26
Proposta di direttiva
Considerando 29
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 27
Proposta di direttiva
Considerando 29 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 28
Proposta di direttiva
Considerando 30
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 29
Proposta di direttiva
Considerando 31
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 30
Proposta di direttiva
Considerando 31 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 31
Proposta di direttiva
Considerando 32
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 32
Proposta di direttiva
Considerando 34
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 33
Proposta di direttiva
Considerando 35
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 34
Proposta di direttiva
Considerando 35 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 35
Proposta di direttiva
Considerando 40
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 36
Proposta di direttiva
Considerando 40 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 37
Proposta di direttiva
Articolo 1 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. La presente direttiva stabilisce un obiettivo di inquinamento zero per la qualità dell'aria, in modo che la qualità dell'aria all'interno dell'Unione sia progressivamente migliorata fino al raggiungimento di livelli non più considerati nocivi per la salute umana e gli ecosistemi naturali, quali definiti da prove scientifiche, contribuendo in tal modo a creare un ambiente privo di sostanze tossiche entro il 2050. |
1. La presente direttiva stabilisce un obiettivo di inquinamento zero per la qualità dell'aria, in modo che la qualità dell'aria all'interno dell'Unione sia progressivamente migliorata fino al raggiungimento di livelli non più considerati nocivi per la salute umana, gli ecosistemi naturali e la biodiversità , quali definiti dalle migliori e più recenti prove scientifiche disponibili , contribuendo in tal modo a creare un ambiente privo di sostanze tossiche entro il 2050. |
Emendamento 295
Proposta di direttiva
Articolo 1 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. La presente direttiva fissa valori limite intermedi, valori-obiettivo, obblighi di riduzione dell'esposizione media, obiettivi di concentrazione dell'esposizione media, livelli critici , soglie di informazione, soglie di allarme e obiettivi a lungo termine («norme in materia di qualità dell'aria») da rispettare entro il 2030 e che saranno successivamente riesaminati periodicamente in conformità all'articolo 3. |
2. La presente direttiva fissa valori limite intermedi, valori-obiettivo, obblighi di riduzione dell'esposizione media, obiettivi di concentrazione dell'esposizione media e livelli critici da rispettare quanto prima e al più tardi entro il 2030 , come pure valori limite da rispettare entro il 3035, che devono essere riesaminati periodicamente in conformità all'articolo 3. Essa fissa inoltre obiettivi a lungo termine, soglie di informazione e soglie di allarme nell'ambito delle norme in materia di qualità dell'aria. |
Emendamento 39
Proposta di direttiva
Articolo 1 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. La presente direttiva contribuisce inoltre a conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di riduzione dell'inquinamento, biodiversità ed ecosistemi conformemente all'Ottavo programma di azione per l'ambiente stabiliti dalla decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio (55). |
3. La presente direttiva contribuisce inoltre a conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di riduzione dell'inquinamento, biodiversità ed ecosistemi conformemente all'Ottavo programma di azione per l'ambiente stabiliti dalla decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio (55) e a rafforzare le sinergie tra la politica dell'Unione in materia di qualità dell'aria e altre politiche pertinenti dell'Unione, in particolare le politiche in materia di clima, trasporti ed energia . |
Emendamento 40
Proposta di direttiva
Articolo 2 — punto 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 41
Proposta di direttiva
Articolo 2 — punto 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 42
Proposta di direttiva
Articolo 2 — punto 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 43
Proposta di direttiva
Articolo 3 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Entro il 31 dicembre 2028, e successivamente ogni cinque anni o più spesso se nuove e sostanziali scoperte scientifiche indicano la necessità di farlo, la Commissione riesamina i dati scientifici relativi agli inquinanti atmosferici e ai loro effetti sulla salute umana e sull'ambiente pertinenti per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente le principali conclusioni. |
1. Entro il 31 dicembre 2028, e successivamente ogni cinque anni o più spesso se nuove e sostanziali scoperte scientifiche indicano la necessità di farlo, la Commissione riesamina i dati scientifici relativi agli inquinanti atmosferici e ai loro effetti sulla salute umana e sull'ambiente pertinenti per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente le principali conclusioni. Il riesame è effettuato senza indebito ritardo dopo la pubblicazione degli ultimi orientamenti dell'OMS sulla qualità dell'aria. |
Emendamento 44
Proposta di direttiva
Articolo 3 — paragrafo 2 — comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, il riesame valuta se la presente direttiva debba essere rivista per garantire l' allineamento agli orientamenti dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) sulla qualità dell'aria e alle più recenti informazioni scientifiche. |
Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, il riesame valuta se la presente direttiva debba essere rivista per garantire il totale e costante allineamento ai più recenti orientamenti dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) sulla qualità dell'aria , all'ultimo riesame dell'Ufficio regionale per l'Europa dell'OMS e alle più recenti informazioni scientifiche. |
Emendamento 45
Proposta di direttiva
Articolo 3 — paragrafo 2 — comma 3 — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 46
Proposta di direttiva
Articolo 3 — paragrafo 2 — comma 3 — lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 47
Proposta di direttiva
Articolo 3 — paragrafo 2 — comma 3 — lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 48
Proposta di direttiva
Articolo 3 — paragrafo 2 — comma 3 — lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 49
Proposta di direttiva
Articolo 3 — paragrafo 2 — comma 3 — lettera d bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 50
Proposta di direttiva
Articolo 3 — paragrafo 2 — comma 3 — lettera d ter (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 51
Proposta di direttiva
Articolo 3 — paragrafo 2 — comma 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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La Commissione sostiene e collabora strettamente con l'Ufficio regionale per l'Europa dell'OMS per monitorare e riesaminare le prove scientifiche sugli effetti dell'inquinamento atmosferico sulla salute. |
Emendamento 52
Proposta di direttiva
Articolo 3 — paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Nel primo riesame periodico, entro il 31 dicembre 2028, la Commissione propone, se del caso, valori limite, valori-obiettivo o livelli critici per gli inquinanti atmosferici misurati dai supersiti di monitoraggio di cui all'articolo 10 ma attualmente non inclusi nell'allegato I. Tali valori o livelli sono in linea con i più recenti dati scientifici per quanto riguarda ciò che è necessario per proteggere la salute umana e l'ambiente. Nel quadro del primo riesame periodico, la Commissione pubblica una valutazione della possibilità di convertire il valore-obiettivo per l'ozono in un valore limite, corredata, se del caso, di una proposta legislativa. |
Emendamento 53
Proposta di direttiva
Articolo 3 — paragrafo 4
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. Se lo ritiene opportuno, a seguito del riesame la Commissione presenta una proposta per rivedere le norme in materia di qualità dell'aria o includere altri inquinanti atmosferici. |
4. Se lo ritiene opportuno, a seguito del riesame la Commissione presenta una proposta per rivedere le norme in materia di qualità dell'aria o includere altri inquinanti atmosferici. Tale proposta è elaborata in linea con il principio di non regressione. |
Emendamento 54
Proposta di direttiva
Articolo 4 — punto 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 55
Proposta di direttiva
Articolo 4 — punto 21
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 56
Proposta di direttiva
Articolo 4 — punto 23
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 57
Proposta di direttiva
Articolo 4 — punto 24
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 58
Proposta di direttiva
Articolo 4 — punto 24 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 59
Proposta di direttiva
Articolo 4 — punto 26
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 60
Proposta di direttiva
Articolo 4 — punto 28
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 61
Proposta di direttiva
Articolo 4 — punto 29
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 62
Proposta di direttiva
Articolo 4 — punto 30
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 63
Proposta di direttiva
Articolo 4 — punto 35
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 296
Proposta di direttiva
Articolo 4 — punto 35 bis
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 65
Proposta di direttiva
Articolo 4 — punto 36
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 66
Proposta di direttiva
Articolo 4 — punto 38
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 67
Proposta di direttiva
Articolo 4 — punto 39
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 68
Proposta di direttiva
Articolo 5 — lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 69
Proposta di direttiva
Articolo 5 — lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 70
Proposta di direttiva
Articolo 5 — lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 71
Proposta di direttiva
Articolo 5 — lettera g
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 72
Proposta di direttiva
Articolo 5 — lettera h
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 73
Proposta di direttiva
Articolo 5 — lettera i bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 74
Proposta di direttiva
Articolo 8 — paragrafo 4
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. In tutte le zone in cui il livello degli inquinanti è inferiore alla soglia di valutazione stabilita per tali inquinanti, la qualità dell'aria ambiente può essere valutata anche solo con applicazioni di modellizzazione, misure indicative , con tecniche di stima obiettiva o con una combinazione di queste . |
4. In tutte le zone in cui il livello degli inquinanti è inferiore alla soglia di valutazione stabilita per tali inquinanti, la qualità dell'aria ambiente può essere valutata anche solo con una combinazione di applicazioni di modellizzazione e di misure indicative. |
Emendamento 75
Proposta di direttiva
Articolo 8 — paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5. Se la modellizzazione rivela il superamento di un valore limite o di un valore-obiettivo per l'ozono in un'area della zona non coperta da misurazioni in siti fissi, per valutare il livello di concentrazione dell'inquinante in questione sono utilizzate ulteriori misurazioni indicative o in siti fissi per almeno un anno civile dopo la registrazione del superamento . |
5. Se la modellizzazione o le misurazioni indicative rivelano il superamento di un valore limite o di un valore-obiettivo per l'ozono in un'area della zona non coperta da misurazioni in siti fissi, per valutare il livello di concentrazione dell'inquinante in questione sono installate, entro 6 mesi dalla registrazione del superamento, ulteriori misurazioni in siti fissi per almeno un anno civile. |
Emendamento 76
Proposta di direttiva
Articolo 8 — paragrafo 7
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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7. Oltre al monitoraggio previsto all'articolo 10, gli Stati membri monitorano , se del caso, i livelli del particolato ultrafine conformemente all'allegato III, lettera D, e all'allegato VII, sezione 3. |
7. Oltre al monitoraggio previsto all'articolo 10, gli Stati membri monitorano i livelli del particolato ultrafine , del particolato carbonioso, dell'ammoniaca e del mercurio conformemente all'allegato III, lettera D, e all'allegato VII, sezioni 3 , 3 bis, 3 ter e 3 quater . |
Emendamento 77
Proposta di direttiva
Articolo 9 — paragrafo 1 — comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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L'ubicazione dei punti di campionamento è rappresentativa dell'esposizione delle comunità a rischio e dell'esposizione di una o più categorie vulnerabili e gruppi sensibili. |
Emendamento 78
Proposta di direttiva
Articolo 9 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. In ciascuna zona in cui il livello di inquinanti supera la soglia di valutazione precisata nell'allegato II, il numero dei punti di campionamento per ogni inquinante non dev'essere inferiore al numero minimo di punti di campionamento indicato nell'allegato III, lettere A e C , tabelle 3 e 4 . |
2. In ciascuna zona in cui il livello di inquinanti supera la soglia di valutazione precisata nell'allegato II, il numero dei punti di campionamento per ogni inquinante non è inferiore al numero minimo di punti di campionamento indicato nell'allegato III, lettere A e C. |
Emendamento 79
Proposta di direttiva
Articolo 9 — paragrafo 3 — lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 80
Proposta di direttiva
Articolo 9 — paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5. Ciascuno Stato membro provvede, a norma dell'allegato IV, affinché la distribuzione usata per calcolare gli indicatori di esposizione media per il PM2,5 e l' NO2 rispecchi adeguatamente l'esposizione della popolazione in generale. Il numero dei punti di campionamento non deve essere inferiore a quello determinato secondo i criteri dell'allegato III, lettera B. |
5. Ciascuno Stato membro provvede, a norma dell'allegato IV, affinché la distribuzione usata per calcolare gli indicatori di esposizione media per il PM2,5 e il biossido di azoto ( NO2) rispecchi adeguatamente l'esposizione della popolazione in generale. Il numero dei punti di campionamento non deve essere inferiore a quello determinato secondo i criteri dell'allegato III, lettera B. |
Emendamento 81
Proposta di direttiva
Articolo 9 — paragrafo 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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7. I punti di campionamento in cui sono stati registrati superamenti di valori limite precisati nell'allegato I, sezione 1, nei tre anni precedenti non sono spostati, a meno che non sia necessario per circostanze particolari, quali lo sviluppo territoriale . Lo spostamento dei punti di campionamento è effettuato all'interno della loro area di rappresentatività spaziale e si basa sui risultati della modellizzazione. |
7. I punti di campionamento in cui sono stati registrati superamenti di valori limite precisati nell'allegato I, sezione 1, nei tre anni precedenti non sono spostati, a meno che non sia strettamente necessario. Lo spostamento dei punti di campionamento è effettuato all'interno della loro area di rappresentatività spaziale , assicura la continuità delle misurazioni e si basa sui risultati della modellizzazione. |
Emendamento 82
Proposta di direttiva
Articolo 10 — paragrafo 1 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Ciascuno Stato membro istituisce almeno un supersito di monitoraggio ogni 10 milioni di abitanti in un sito di fondo urbano. Gli Stati membri con meno di 10 milioni di abitanti istituiscono almeno un supersito di monitoraggio in un sito di fondo urbano. |
Ciascuno Stato membro istituisce almeno un supersito di monitoraggio ogni 2 milioni di abitanti in un sito di fondo urbano. Gli Stati membri con meno di 2 milioni di abitanti istituiscono almeno un supersito di monitoraggio in un sito di fondo urbano. |
Emendamento 83
Proposta di direttiva
Articolo 10 — paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5. Le misurazioni in tutti i supersiti di monitoraggio nei siti di fondo urbani comprendono misurazioni indicative o in siti fissi della distribuzione granulometrica delle particelle ultrafini e del potenziale ossidativo del particolato. |
5. Le misurazioni in tutti i supersiti di monitoraggio nei siti di fondo urbani comprendono misurazioni in siti fissi della distribuzione granulometrica delle particelle ultrafini e del potenziale ossidativo del particolato. |
Emendamento 84
Proposta di direttiva
Articolo 10 — paragrafo 6 — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 85
Proposta di direttiva
Articolo 10 — paragrafo 6 — lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 86
Proposta di direttiva
Articolo 10 — paragrafo 6 — lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 87
Proposta di direttiva
Articolo 10 — paragrafo 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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7. Le misurazioni del mercurio divalente particolato e gassoso possono essere effettuate anche nei supersiti di monitoraggio nei siti di fondo urbani e di fondo rurali. |
7. Le misurazioni del mercurio divalente particolato e gassoso sono effettuate anche nei supersiti di monitoraggio nei siti di fondo urbani e di fondo rurali. |
Emendamento 88
Proposta di direttiva
Articolo 12 — titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Prescrizioni per i casi in cui i livelli siano inferiori ai valori limite, al valore-obiettivo per l'ozono e agli obiettivi di concentrazione dell'esposizione media , ma superiori alle soglie di valutazione |
Prescrizioni per i casi in cui i livelli siano inferiori ai valori limite, al valore-obiettivo per l'ozono e agli obiettivi di concentrazione dell'esposizione media |
Emendamento 89
Proposta di direttiva
Articolo 12 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Nelle zone in cui i livelli di ozono sono inferiori al relativo valore-obiettivo, gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere tali livelli al di sotto del valore-obiettivo per l'ozono e si adoperano per raggiungere gli obiettivi a lungo termine di cui all'allegato I, sezione 2, nella misura in cui lo consentano fattori quali, ad esempio, la natura transfrontaliera dell'inquinamento da ozono e le condizioni meteorologiche , e a condizione che le misure necessarie non comportino costi sproporzionati . |
2. Nelle zone in cui i livelli di ozono sono inferiori al relativo valore-obiettivo, gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere tali livelli al di sotto del valore-obiettivo per l'ozono e raggiungere gli obiettivi a lungo termine di cui all'allegato I, sezione 2, nella misura in cui lo consentano fattori quali, ad esempio, la natura transfrontaliera dell'inquinamento da ozono e le condizioni meteorologiche. Una volta raggiunti gli obiettivi a lungo termine, gli Stati membri mantengono i livelli di ozono al di sotto di detti obiettivi. |
Emendamento 90
Proposta di direttiva
Articolo 12 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Nelle unità territoriali di livello NUTS 1 descritte nel regolamento (CE) n. 1059/2003, in cui gli indicatori di esposizione media per il PM2,5 e l'NO2 sono inferiori al rispettivo valore degli obiettivi di concentrazione dell'esposizione media per detti inquinanti di cui all'allegato I, sezione 5, gli Stati membri mantengono i livelli di tali inquinanti al di sotto degli obiettivi di concentrazione dell'esposizione media. |
3. Nelle unità territoriali di livello NUTS 2 descritte nel regolamento (CE) n. 1059/2003, in cui gli indicatori di esposizione media per il PM2,5 e l'NO2 sono inferiori al rispettivo valore degli obiettivi di concentrazione dell'esposizione media per detti inquinanti di cui all'allegato I, sezione 5, gli Stati membri mantengono i livelli di tali inquinanti al di sotto degli obiettivi di concentrazione dell'esposizione media. |
Emendamento 91
Proposta di direttiva
Articolo 12 — paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. Gli Stati membri si adoperano per raggiungere e preservare la migliore qualità dell'aria ambiente e un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana in linea con gli orientamenti dell'OMS sulla qualità dell'aria e nel rispetto delle soglie di valutazione di cui all'allegato II. |
4. Gli Stati membri si adoperano per raggiungere e preservare la migliore qualità dell'aria ambiente e un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana in linea con gli orientamenti e le valutazioni più recenti dell'OMS sulla qualità dell'aria pubblicati dall'Ufficio regionale per l'Europa dell'OMS e nel rispetto delle soglie di valutazione di cui all'allegato II , prestando particolare attenzione alla protezione delle categorie vulnerabili e dei gruppi sensibili . |
Emendamento 92
Proposta di direttiva
Articolo 13 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Gli Stati membri assicurano che gli obblighi di riduzione dell'esposizione media per il PM2,5 e l'NO2 di cui all'allegato all'allegato I, lettera B, sezione 5, siano rispettati in tutte le unità territoriali di livello NUTS 1 , laddove superano gli obiettivi di concentrazione dell'esposizione media stabiliti all'allegato I, lettera C, sezione 5. |
3. Gli Stati membri assicurano che gli obblighi di riduzione dell'esposizione media per il PM2,5 e l'NO2 di cui all'allegato I, lettera B, sezione 5, siano rispettati in tutte le unità territoriali di livello NUTS 2 , laddove superano gli obiettivi di concentrazione dell'esposizione media stabiliti all'allegato I, lettera C, sezione 5. |
Emendamento 297
Proposta di direttiva
Articolo 13 — paragrafo 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6. Le scadenze per raggiungere i valori limite fissati nell'allegato I, sezione 1, tabella 1, possono essere posticipate conformemente all'articolo 18. |
6. Le scadenze per raggiungere i valori limite fissati nell'allegato I, sezione 1, tabella 1, e i valori limite intermedi di cui all'allegato I, sezione 1, tabella 1 bis per gli inquinanti di cui all'articolo 18, paragrafo 1, possono essere posticipate conformemente all'articolo 18. |
Emendamento 94
Proposta di direttiva
Articolo 15 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Le soglie di allarme applicabili per le concentrazioni di biossido di zolfo, biossido di azoto e particolato (PM10 e PM2,5 ) nell'aria ambiente sono indicate nell'allegato I, lettera A, sezione 4. |
1. Le soglie di allarme applicabili per le concentrazioni di biossido di zolfo, biossido di azoto, particolato (PM10 e PM2,5 ) e ozono nell'aria ambiente sono indicate nell'allegato I, lettera A, sezione 4. |
Emendamento 95
Proposta di direttiva
Articolo 15 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. La soglia di allarme e la soglia di informazione per l'ozono sono indicate nell'allegato I, lettera B, sezione 4. |
2. Le soglie di informazione per le concentrazioni di biossido di zolfo, biossido di azoto e particolato (PM10 e PM2,5 ) e per l'ozono sono indicate nell'allegato I, lettera B, sezione 4. |
Emendamento 96
Proposta di direttiva
Articolo 15 — paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. In caso di superamento di una delle soglie di allarme di cui nell'allegato I, sezione 4, lettera A, gli Stati membri attuano senza indebito ritardo i provvedimenti di emergenza descritti nei piani d'azione a breve termine redatti a norma dell'articolo 20. |
Emendamento 97
Proposta di direttiva
Articolo 15 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Se una qualsiasi delle soglie di informazione o delle soglie di allarme specificate nell'allegato I, sezione 4, è superata, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per informare il pubblico entro, al massimo, poche ore, avvalendosi di diversi mezzi e canali di comunicazione e assicurando un ampio accesso del pubblico. |
3. Se una qualsiasi delle soglie di allarme specificate nell'allegato I, sezione 4, è superata, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per informare il pubblico entro, al massimo, poche ore, in modo coerente e facilmente comprensibile, fornendo informazioni dettagliate sulla gravità del superamento e sugli impatti sanitari associati, come anche suggerimenti per la protezione della popolazione, con particolare attenzione alle categorie vulnerabili e ai gruppi sensibili. Gli Stati membri si avvalgono di diversi mezzi e canali di comunicazione e assicurano un ampio accesso del pubblico. |
Emendamento 98
Proposta di direttiva
Articolo 15 — paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Se una qualsiasi delle soglie di informazione specificate nell'allegato I, sezione 4, è superata, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per informare il pubblico, e in particolare le categorie vulnerabili e i gruppi sensibili, entro, al massimo, poche ore, in modo accessibile, coerente e facilmente comprensibile. |
Emendamento 99
Proposta di direttiva
Articolo 15 — paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sui superamenti effettivi o previsti di qualsiasi soglia di allarme o soglia di informazione siano fornite al pubblico quanto prima, in conformità dell'allegato IX, punti 2 e 3. |
4. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sui superamenti effettivi o previsti di qualsiasi soglia di allarme o soglia di informazione siano fornite al pubblico quanto prima , in modo coerente e facilmente comprensibile , in conformità dell'allegato IX, punti 2 e 3. |
Emendamento 100
Proposta di direttiva
Articolo 16 — paragrafo 1 — lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 101
Proposta di direttiva
Articolo 16 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione gli elenchi di tali eventuali zone e unità territoriali NUTS 1 , di cui al paragrafo 1, unitamente a informazioni sulla concentrazione e sulle fonti , nonché elementi che dimostrino come il superamento sia imputabile a fonti naturali. |
2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione gli elenchi di tali eventuali zone e unità territoriali NUTS 2 , di cui al paragrafo 1, unitamente a: |
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Emendamento 102
Proposta di direttiva
Articolo 16 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Nei casi in cui la Commissione è informata di un superamento imputabile a fonti naturali ai sensi del paragrafo 2, detto superamento non è considerato tale ai fini della presente direttiva. |
3. Nei casi in cui è informata di un superamento imputabile a fonti naturali ai sensi del paragrafo 2, la Commissione esamina i vari elementi e comunica allo Stato membro se detto superamento può non essere considerato tale ai fini della presente direttiva. |
Emendamento 103
Proposta di direttiva
Articolo 17 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Gli Stati membri possono, per un dato anno , individuare zone in cui i valori limite per il PM10 sono superati nell'aria ambiente a causa della risospensione del particolato a seguito della sabbiatura o salatura delle strade nella stagione invernale. |
1. Gli Stati membri possono, per un dato mese , individuare zone in cui i valori limite per il PM10 sono superati nell'aria ambiente a causa della risospensione del particolato a seguito della sabbiatura o salatura delle strade nella stagione invernale. |
Emendamento 298
Proposta di direttiva
Articolo 18 — paragrafo 1 — parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Se in una determinata zona non è possibile raggiungere la conformità ai valori limite fissati per il particolato (PM10 e PM2,5 ) o il biossido di azoto entro il termine di cui all'allegato I, sezione 1, tabella 1, a causa delle caratteristiche di dispersione specifiche del sito, delle condizioni dei confini orografici , delle condizioni climatiche avverse o dell'apporto di inquinanti transfrontalieri, uno Stato membro può prorogare tale termine una volta di cinque anni al massimo per la zona in questione, purché siano rispettate le seguenti condizioni: |
1. Se in una determinata zona non è possibile raggiungere la conformità ai valori limite fissati per il particolato (PM10 e PM2,5 ) o il biossido di azoto entro i termini di cui all'allegato I, sezione 1, tabelle 1 e 1 bis , a causa delle caratteristiche eccezionali e non evitabili di dispersione specifiche del sito, delle condizioni dei confini orografici o dell'apporto di inquinanti transfrontalieri, uno Stato membro può prorogare tale termine una volta di cinque anni al massimo per la zona in questione, purché siano rispettate le seguenti condizioni: |
Emendamento 105
Proposta di direttiva
Articolo 18 — paragrafo 1 — lettera -a (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 106
Proposta di direttiva
Articolo 18 — paragrafo 1 — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 107
Proposta di direttiva
Articolo 18 — paragrafo 1 — lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 108
Proposta di direttiva
Articolo 18 — paragrafo 1 — lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 109
Proposta di direttiva
Articolo 18 — paragrafo 1 — lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 110
Proposta di direttiva
Articolo 18 — paragrafo 2 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli Stati membri notificano alla Commissione i casi in cui ritengono applicabile il paragrafo 1 e le comunicano il piano per la qualità dell'aria di cui al paragrafo 1, nonché tutte le informazioni utili di cui la Commissione deve disporre per valutare se la motivazione invocata per la proroga e le condizioni di cui al predetto paragrafo sono soddisfatte. In tale valutazione la Commissione tiene conto degli effetti stimati sulla qualità dell'aria ambiente negli Stati membri, attualmente e in futuro, delle misure adottate dagli Stati membri e degli effetti stimati sulla qualità dell'aria ambiente delle misure dell'Unione . |
Gli Stati membri notificano alla Commissione i casi in cui ritengono applicabile il paragrafo 1 e le comunicano la tabella di marcia per la qualità dell'aria di cui al paragrafo 1, nonché tutte le informazioni utili di cui la Commissione deve disporre per valutare se la motivazione invocata per la proroga e le condizioni di cui al predetto paragrafo sono soddisfatte. In tale valutazione la Commissione tiene conto degli effetti stimati sulla qualità dell'aria ambiente negli Stati membri, attualmente e in futuro, delle misure adottate dagli Stati membri e degli effetti stimati sulla qualità dell'aria ambiente delle misure dell'Unione. Qualora le proiezioni annuali fornite a norma del paragrafo 1, lettera b), dimostrino che le misure stabilite nella tabella di marcia per la qualità dell'aria non sono sufficienti a conseguire la probabile conformità al valore limite dell'inquinante interessato entro il termine stabilito posticipato, gli Stati membri aggiornano la tabella di marcia per la qualità dell'aria e rivedono le misure ivi contenute al fine di garantire la conformità entro tale termine. |
Emendamento 111
Proposta di direttiva
Articolo 19 — titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Piani per la qualità dell'aria |
Piani per la qualità dell'aria e tabelle di marcia per la qualità dell'aria |
Emendamento 299
Proposta di direttiva
Articolo 19 — paragrafo 1 (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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-1. Se dal [tre mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva], in una zona o in un'unità territoriale NUTS 1, i livelli di inquinanti registrati nell'anno civile precedente superano uno qualsiasi dei valori limite da raggiungere entro il 1o gennaio 2035, secondo quanto stabilito nell'allegato I, sezione 1, tabella 1, o uno qualsiasi dei valori obiettivo da raggiungere entro il 1o gennaio 2030, secondo quanto stabilito nell'allegato I, sezione 2, punto B, lo Stato membro interessato predispone una tabella di marcia per la qualità dell'aria per l'inquinante in questione quanto prima e comunque entro due anni dall'anno civile nel corso del quale è stato registrato il superamento al fine di raggiungere i relativi valori limite, i valori limite intermedi o il valore obiettivo per l'ozono entro la scadenza del termine per il conseguimento. Se, per lo stesso inquinante, come indicato al primo comma del presente paragrafo, uno Stato membro è tenuto a predisporre una tabella di marcia per la qualità dell'aria a norma di tale comma e un piano per la qualità dell'aria in conformità del paragrafo 1 del presente articolo, esso può predisporre una tabella di marcia combinata per la qualità dell'aria in conformità dei paragrafi 5, 6 e 7 del presente articolo e fornire informazioni sull'impatto previsto delle misure volte a raggiungere la conformità per ciascun valore limite contemplato, come previsto all'allegato VIII, lettera A, punti 5 e 6. Qualsiasi tabella di marcia combinata per la qualità dell'aria stabilisce misure adeguate per conseguire tutti i valori limite correlati e mantenere ogni periodo di superamento il più breve possibile. |
Emendamento 113
Proposta di direttiva
Articolo 19 — paragrafo 1 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Se in determinate zone i livelli di inquinanti presenti nell'aria ambiente superano un valore limite qualsiasi fissato nell'allegato I, sezione 1, gli Stati membri istituiscono piani per la qualità dell'aria per le zone in questione il prima possibile e comunque entro due anni dall'anno civile in cui si è registrato il superamento di un valore limite. Detti piani per la qualità dell'aria definiscono provvedimenti adeguati per conseguire il valore limite in questione e mantenere il periodo di superamento il più breve possibile, e in ogni caso non superiore a tre anni dalla fine dell'anno civile in cui è stato segnalato il primo superamento. |
Se in determinate zone i livelli di inquinanti presenti nell'aria ambiente superano un valore limite qualsiasi fissato nell'allegato I, sezione 1, gli Stati membri istituiscono piani per la qualità dell'aria per le zone in questione il prima possibile e comunque entro due anni dall'anno civile in cui si è registrato il superamento di un valore limite. Detti piani per la qualità dell'aria definiscono tutti i provvedimenti adeguati e sufficienti per conseguire il valore limite in questione e mantenere il periodo di superamento il più breve possibile, e in ogni caso non superiore a tre anni dalla fine dell'anno civile in cui è stato registrato il primo superamento. |
Emendamento 114
Proposta di direttiva
Articolo 19 — paragrafo 1 — comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Qualora il superamento di uno qualsiasi dei valori limite persista durante il terzo anno civile successivo all'istituzione del piano per la qualità dell'aria , gli Stati membri aggiornano il piano per la qualità dell'aria e le misure ivi contenute e adottano misure supplementari e più efficaci nell'anno civile successivo per mantenere il periodo di superamento il più breve possibile. |
Qualora il superamento di uno qualsiasi dei valori limite persista durante il terzo anno civile successivo al termine dell'anno civile in cui è stato registrato il primo superamento , gli Stati membri aggiornano il piano per la qualità dell'aria e le misure ivi contenute , forniscono anche informazioni aggiornate e dettagliate sullo stato di attuazione delle direttive di cui all'allegato VIII, lettera B, punto 1, e adottano misure supplementari e più efficaci nell'anno civile successivo per mantenere il periodo di superamento il più breve possibile e in ogni caso non superiore a un anno civile dall'aggiornamento del piano per la qualità dell'aria . |
Emendamento 115
Proposta di direttiva
Articolo 19 — paragrafo 2 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Se in una determinata unità territoriale NUTS 1 i livelli di inquinanti nell'aria ambiente superano il valore-obiettivo per l'ozono di cui all'allegato I, sezione 2, gli Stati membri predispongono piani per la qualità dell'aria per tale unità territoriale NUTS 1 quanto prima e comunque entro due anni dall'anno civile nel corso del quale è stato registrato il superamento del valore-obiettivo per l'ozono. Tali piani per la qualità dell'aria stabiliscono misure adeguate per raggiungere il valore-obiettivo per l'ozono e mantenere il periodo di superamento il più breve possibile. |
Se in una determinata unità territoriale NUTS 2 i livelli di inquinanti nell'aria ambiente superano il valore-obiettivo per l'ozono di cui all'allegato I, sezione 2, gli Stati membri predispongono piani per la qualità dell'aria per tale unità territoriale NUTS 2 quanto prima e comunque entro due anni dall'anno civile nel corso del quale è stato registrato il superamento del valore-obiettivo per l'ozono. Tali piani per la qualità dell'aria stabiliscono misure adeguate e sufficienti per raggiungere il valore-obiettivo per l'ozono e mantenere il periodo di superamento il più breve possibile , e in ogni caso non superiore a tre anni dalla fine dell'anno civile in cui è stato registrato il primo superamento . |
Emendamento 116
Proposta di direttiva
Articolo 19 — paragrafo 2 — comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Qualora il superamento del valore-obiettivo per l'ozono persista durante il quinto anno civile successivo all'istituzione del piano per la qualità dell'aria nell'unità territoriale NUTS 1 pertinente, gli Stati membri aggiornano il piano per la qualità dell'aria e le misure ivi contenute e adottano misure supplementari e più efficaci nell'anno civile successivo per mantenere il periodo di superamento il più breve possibile. |
Qualora il superamento del valore-obiettivo per l'ozono persista durante il terzo anno civile successivo al termine dell'anno civile in cui è stato registrato il primo superamento nell'unità territoriale NUTS 2 pertinente, gli Stati membri aggiornano il piano per la qualità dell'aria e le misure ivi contenute e adottano misure supplementari e più efficaci nell'anno civile successivo per mantenere il periodo di superamento il più breve possibile , e in ogni caso non superiore a due anni civili dopo l'aggiornamento del piano per la qualità dell'aria . |
Emendamento 117
Proposta di direttiva
Articolo 19 — paragrafo 2 — comma 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Per le unità territoriali NUTS 1 in cui il valore-obiettivo per l'ozono è superato, gli Stati membri provvedono affinché il pertinente programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico elaborato a norma dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/2284 comprenda misure volte ad affrontare tali superamenti. |
Per le unità territoriali NUTS 2 in cui il valore-obiettivo per l'ozono è superato, gli Stati membri provvedono affinché il pertinente programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico elaborato a norma dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/2284 comprenda misure volte ad affrontare tali superamenti. |
Emendamento 118
Proposta di direttiva
Articolo 19 — paragrafo 3 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Se in una determinata unità territoriale NUTS 1 l'obbligo di riduzione dell'esposizione media di cui all'allegato I, sezione 5, è superato, gli Stati membri istituiscono piani per la qualità dell'aria per tale unità territoriale NUTS 1 quanto prima e comunque entro due anni dall'anno civile nel corso del quale è stato registrato il superamento dell'obbligo di riduzione dell'esposizione media. Tali piani per la qualità dell'aria stabiliscono misure adeguate per adempiere all'obbligo di riduzione dell'esposizione media e per mantenere il periodo di superamento il più breve possibile. |
Se in una determinata unità territoriale NUTS 2 l'obbligo di riduzione dell'esposizione media di cui all'allegato I, sezione 5, è superato, gli Stati membri istituiscono piani per la qualità dell'aria per tale unità territoriale NUTS 2 quanto prima e comunque entro due anni dall'anno civile nel corso del quale è stato registrato il superamento dell'obbligo di riduzione dell'esposizione media. Tali piani per la qualità dell'aria stabiliscono misure adeguate e sufficienti per adempiere all'obbligo di riduzione dell'esposizione media e per mantenere il periodo di superamento il più breve possibile , e in ogni caso non superiore a tre anni dalla fine dell'anno civile in cui è stato misurato il primo superamento . |
Emendamento 119
Proposta di direttiva
Articolo 19 — paragrafo 3 — comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Qualora il superamento degli obblighi di riduzione dell'esposizione media persista durante il quinto anno civile successivo all'istituzione del piano per la qualità dell'aria , gli Stati membri aggiornano il piano per la qualità dell'aria e le misure ivi contenute e adottano misure supplementari e più efficaci nell'anno civile successivo per mantenere il periodo di superamento il più breve possibile. |
Qualora il superamento degli obblighi di riduzione dell'esposizione media persista durante il terzo anno civile successivo al termine dell'anno civile in cui è stato registrato il primo superamento , gli Stati membri aggiornano il piano per la qualità dell'aria e le misure ivi contenute , forniscono anche informazioni aggiornate e dettagliate sullo stato di attuazione delle direttive di cui all'allegato VIII, lettera B, punto 1, e adottano misure supplementari e più efficaci nell'anno civile successivo per mantenere il periodo di superamento il più breve possibile e in ogni caso non superiore a 1 anno civile dopo l'aggiornamento del piano per la qualità dell'aria . |
Emendamento 120
Proposta di direttiva
Articolo 19 — paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. Se dal [inserire l'anno due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] al 31 dicembre 2029 in una zona o in un'unità territoriale NUTS 1, i livelli di inquinanti superano uno qualsiasi dei valori limite da raggiungere entro il 1o gennaio 2030, secondo quanto stabilito nell'allegato I, sezione 1, tabella 1, gli Stati membri predispongono un piano per la qualità dell'aria per l'inquinante in questione quanto prima e comunque entro due anni dall'anno civile nel corso del quale è stato registrato il superamento al fine di raggiungere i relativi valori limite o il valore-obiettivo per l'ozono entro il termine stabilito. |
soppresso |
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Se, per lo stesso inquinante, gli Stati membri sono tenuti a predisporre un piano per la qualità dell'aria a norma del presente paragrafo e un piano per la qualità dell'aria in conformità all'articolo 19, paragrafo 1, essi possono predisporre un piano combinato per la qualità dell'aria in conformità all'articolo 19, paragrafi 5, 6 e 7, e fornire informazioni sull'impatto previsto delle misure volte a raggiungere la conformità per ciascun valore limite contemplato, come previsto all'allegato VIII, punti 5 e 6. Qualsiasi piano combinato per la qualità dell'aria stabilisce misure adeguate per conseguire tutti i valori limite correlati e mantenere ogni periodo di superamento il più breve possibile. |
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Emendamento 121
Proposta di direttiva
Articolo 19 — paragrafo 5 — parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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I piani per la qualità dell'aria contengono almeno le seguenti informazioni: |
I piani per la qualità dell'aria e le tabelle di marcia per la qualità dell'aria contengono almeno le seguenti informazioni: |
Emendamento 122
Proposta di direttiva
Articolo 19 — paragrafo 5 — comma 1 — lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 123
Proposta di direttiva
Articolo 19 — paragrafo 5 — comma 1 — lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 124
Proposta di direttiva
Articolo 19 — paragrafo 5 — comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli Stati membri considerano l'inclusione nei piani per la qualità dell'aria delle misure di cui all'articolo 20, paragrafo 2, e delle misure specifiche volte a tutelare gruppi sensibili e categorie vulnerabili della popolazione, compresi i bambini. |
Gli Stati membri includono nei piani per la qualità dell'aria e nelle tabelle di marcia per la qualità dell'aria le misure di cui all'articolo 20, paragrafo 2, e le misure specifiche volte a tutelare gruppi sensibili e categorie vulnerabili della popolazione, compresi i bambini. |
Emendamento 125
Proposta di direttiva
Articolo 19 — paragrafo 5 — comma 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Per quanto riguarda gli inquinanti interessati, durante l'elaborazione dei piani per la qualità dell'aria, gli Stati membri valutano il rischio di superamento delle rispettive soglie di allarme. Tale analisi è utilizzata per predisporre piani d'azione a breve termine, se del caso. |
Per quanto riguarda gli inquinanti interessati, durante l'elaborazione dei piani per la qualità dell'aria o delle tabelle di marcia per la qualità dell'aria , gli Stati membri valutano il rischio di superamento delle rispettive soglie di allarme. Tale analisi è utilizzata per predisporre piani d'azione a breve termine, se del caso. |
Emendamento 126
Proposta di direttiva
Articolo 19 — paragrafo 5 — comma 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Qualora occorra predisporre piani per la qualità dell'aria relativi a diversi inquinanti o a diverse norme in materia di qualità dell'aria, gli Stati membri, se del caso, predispongono piani integrati per la qualità dell'aria riguardanti tutti gli inquinanti interessati e tutte le norme in materia di qualità dell'aria . |
Qualora occorra predisporre piani per la qualità dell'aria o tabelle di marcia per la qualità dell'aria relativi a diversi inquinanti o a diverse norme in materia di qualità dell'aria, gli Stati membri, se del caso, predispongono piani per la qualità dell'aria o tabelle di marcia per la qualità dell'aria integrati, riguardanti tutti gli inquinanti interessati e tutte le norme in materia di qualità dell'aria. |
Emendamento 127
Proposta di direttiva
Articolo 19 — paragrafo 5 — comma 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli Stati membri garantiscono, per quanto possibile, la coerenza dei propri piani per la qualità dell'aria con altri piani che incidono in modo significativo sulla qualità dell'aria, inclusi quelli previsti a norma delle direttive 2010/75/UE (50), (UE) 2016/2284, e 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nonché ai sensi della normativa in materia di clima, energia, trasporti e agricoltura . |
Gli Stati membri garantiscono, per quanto possibile, la coerenza dei propri piani per la qualità dell'aria e delle proprie tabelle di marcia per la qualità dell'aria con altri piani che incidono in modo significativo sulla qualità dell'aria, inclusi quelli previsti a norma delle direttive 2010/75/UE (50), (UE) 2016/2284, e 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nonché ai sensi della normativa in materia di clima, protezione della biodiversità, energia, trasporti e agricoltura. |
Emendamento 128
Proposta di direttiva
Articolo 19 — paragrafo 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5 bis. Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può fornire assistenza e consulenza tecnica nel quadro dello strumento di sostegno tecnico al fine di sostenere le politiche e le misure per la qualità dell'aria nello Stato membro interessato. |
Emendamento 129
Proposta di direttiva
Articolo 19 — paragrafo 6 — comma - 1 (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli Stati membri provvedono affinché, prima dell'inizio del termine per la ricezione delle osservazioni da parte del pubblico, il progetto di piano per la qualità dell'aria o il progetto di tabella di marcia per la qualità dell'aria contenenti le informazioni minime di cui all'allegato VIII, lettere A e B, siano messi a disposizione del pubblico su Internet, gratuitamente e senza limitare l'accesso agli utenti registrati e, se del caso, attraverso altri canali di comunicazione non digitali. Gli Stati membri possono inoltre mettere a disposizione del pubblico su Internet, gratuitamente e senza limitare l'accesso agli utenti registrati e, se del caso, attraverso altri canali di comunicazione non digitali, quanto segue: |
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Emendamento 130
Proposta di direttiva
Articolo 19 — paragrafo 6 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli Stati membri consultano il pubblico, conformemente alla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (59), e le autorità competenti che, in virtù delle loro responsabilità in materia di inquinamento atmosferico e qualità dell'aria, saranno probabilmente chiamate ad attuare i piani per la qualità dell'aria, in merito ai progetti di piani per la qualità dell'aria e agli eventuali aggiornamenti di rilievo degli stessi prima della loro messa a punto. |
Gli Stati membri consultano il pubblico, conformemente alla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (59), e le autorità competenti che, in virtù delle loro responsabilità in materia di inquinamento atmosferico e qualità dell'aria, saranno probabilmente chiamate ad attuare i piani per la qualità dell'aria e le tabelle di marcia per la qualità dell'aria , in merito ai progetti di piani per la qualità dell'aria e ai progetti di tabelle di marcia per la qualità dell'aria e agli eventuali aggiornamenti di rilievo degli stessi prima della loro messa a punto. |
Emendamento 131
Proposta di direttiva
Articolo 19 — paragrafo 6 — comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Nel predisporre i piani per la qualità dell'aria, gli Stati membri provvedono affinché i portatori di interessi le cui attività contribuiscono a determinare il superamento siano incoraggiati a proporre misure che sono in grado di mettere in campo per contribuire a porre fine ai superamenti e affinché le organizzazioni non governative, quali le associazioni ambientaliste, le associazioni dei consumatori, le associazioni che rappresentano gli interessi dei gruppi sensibili e delle categorie vulnerabili della popolazione, gli altri organismi sanitari pertinenti e le associazioni di categoria interessate, siano autorizzate a partecipare a tali consultazioni. |
Gli Stati membri incoraggiano la partecipazione attiva di tutte le parti interessate nell'attuazione della presente direttiva, in particolare nell'elaborazione, nel riesame e nell'aggiornamento dei piani per la qualità dell'aria e delle tabelle di marcia per la qualità dell'aria. Nel predisporre i piani per la qualità dell'aria e le tabelle di marcia per la qualità dell'aria, gli Stati membri provvedono affinché i portatori di interessi le cui attività contribuiscono a determinare il superamento siano incoraggiati a proporre misure che sono in grado di mettere in campo per contribuire a porre fine ai superamenti e affinché le organizzazioni non governative, quali le associazioni ambientaliste, le organizzazioni sanitarie, le associazioni dei consumatori, le associazioni che rappresentano gli interessi dei gruppi sensibili e delle categorie vulnerabili della popolazione, gli altri organismi sanitari pertinenti , compresi gli operatori sanitari e le associazioni di categoria interessate, siano incoraggiate a partecipare a tali consultazioni. Gli Stati membri si assicurano che i portatori di interessi pertinenti e i cittadini siano debitamente informati riguardo alle fonti specifiche e agli inquinanti atmosferici che incidono sulla qualità dell'aria, nonché alle relative misure di mitigazione dell'inquinamento atmosferico esistenti e disponibili sul mercato. |
Emendamento 132
Proposta di direttiva
Articolo 19 — paragrafo 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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7. I piani per la qualità dell'aria sono comunicati alla Commissione entro due mesi dall'adozione. |
7. I piani per la qualità dell'aria e le tabelle di marcia per la qualità dell'aria sono comunicati alla Commissione entro due mesi dall'adozione. |
Emendamento 133
Proposta di direttiva
Articolo 19 — paragrafo 7 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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7 bis. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, un modello, il formato e la struttura dei piani per la qualità dell'aria e delle tabelle di marcia per la qualità dell'aria. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 26, paragrafo 2. |
Emendamento 134
Proposta di direttiva
Articolo 19 — paragrafo 7 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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7 ter. La Commissione può stabilire orientamenti per l'elaborazione, l'attuazione e la revisione dei piani per la qualità dell'aria e, se del caso, delle tabelle di marcia per la qualità dell'aria. |
Emendamento 135
Proposta di direttiva
Articolo 19 — paragrafo 7 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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7 quater. La Commissione agevola l'elaborazione e l'attuazione dei piani per la qualità dell'aria e delle tabelle di marcia per la qualità dell'aria, se del caso, attraverso uno scambio di buone pratiche. |
Emendamento 136
Proposta di direttiva
Articolo 20 — paragrafo 1 — comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Tuttavia, se sussiste il rischio che venga superata la soglia di allarme per l'ozono, gli Stati membri possono astenersi dal preparare i piani d'azione a breve termine se alla luce delle condizioni geografiche, meteorologiche ed economiche nazionali, non vi è alcuna possibilità di ridurre il rischio, la durata o la gravità del superamento. |
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 137
Proposta di direttiva
Articolo 20 — paragrafo 1 — comma 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Al fine di informare i cittadini in merito alla scarsa qualità dell'aria e ai suoi effetti, le autorità competenti richiedono l'affissione permanente di informazioni facilmente comprensibili sui sintomi associati ai picchi di inquinamento atmosferico e sulla condotta da adottare per ridurre l'esposizione all'inquinamento atmosferico in prossimità delle comunità di gruppi sensibili e delle categorie vulnerabili. |
Emendamento 138
Proposta di direttiva
Articolo 20 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Nella redazione dei piani d'azione a breve termine di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono, in funzione del caso singolo, contemplare provvedimenti efficaci per limitare e, se necessario, sospendere temporaneamente le attività che contribuiscono al rischio che i rispettivi valori limite, valori-obiettivo o soglie di allarme siano superati. A seconda della misura in cui le diverse fonti di inquinamento contribuiscono al superamento che deve essere affrontato, tali piani d'azione a breve termine considerano l'inclusione di provvedimenti connessi con i trasporti, i lavori di costruzione, gli impianti industriali e l'uso di prodotti e del riscaldamento domestico. Nel quadro di tali piani sono anche prese in considerazione azioni specifiche volte a tutelare gruppi sensibili e categorie vulnerabili della popolazione, compresi i bambini. |
2. Nella redazione dei piani d'azione a breve termine di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono, in funzione del caso singolo, contemplare provvedimenti efficaci per limitare e, se necessario, sospendere temporaneamente le attività che contribuiscono al rischio che i rispettivi valori limite, valori-obiettivo o soglie di allarme siano superati. Per i loro piani d'azione a breve termine, gli Stati membri prendono inoltre in considerazione l'elenco dei provvedimenti di cui all'allegato VIII bis, e a seconda della misura in cui le diverse fonti di inquinamento contribuiscono al superamento che deve essere affrontato, considerano almeno l'inclusione di provvedimenti connessi con i trasporti, i lavori di costruzione, gli impianti industriali e l'uso di prodotti e del riscaldamento domestico. Nel quadro di tali piani sono anche prese in considerazione azioni specifiche volte a tutelare gruppi sensibili e categorie vulnerabili della popolazione, compresi i bambini. |
Emendamento 139
Proposta di direttiva
Articolo 20 — paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di fornire assistenza tecnica e sostegno nell'elaborazione dei piani d'azione a breve termine. |
Emendamento 140
Proposta di direttiva
Articolo 20 — paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. Quando gli Stati membri elaborano un piano d'azione a breve termine, mettono a disposizione del pubblico e delle associazioni interessate, quali le associazioni ambientaliste, le associazioni dei consumatori, le associazioni che rappresentano gli interessi dei gruppi sensibili e delle categorie vulnerabili della popolazione, gli altri organismi sanitari pertinenti e le associazioni di categoria interessate, sia i risultati delle loro indagini sulla fattibilità e sul contenuto dei piani d'azione specifici a breve termine, sia informazioni sull'attuazione di tali piani. |
4. Quando gli Stati membri elaborano un piano d'azione a breve termine, mettono a disposizione del pubblico e delle associazioni interessate, quali le associazioni ambientaliste, le organizzazioni sanitarie, le associazioni dei consumatori, le associazioni che rappresentano gli interessi dei gruppi sensibili e delle categorie vulnerabili della popolazione, gli altri organismi sanitari pertinenti , gli operatori sanitari e le associazioni di categoria interessate, sia i risultati delle loro indagini sulla fattibilità e sul contenuto dei piani d'azione specifici a breve termine, sia informazioni sull'attuazione di tali piani. |
Emendamento 141
Proposta di direttiva
Articolo 20 — paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. Gli Stati membri si servono della modellizzazione e della previsione per individuare il rischio che i livelli di inquinanti superino una o più soglie di allarme, e provvedono affinché i provvedimenti di emergenza entrino in vigore quando è previsto un rischio di superamento, al fine di evitare tale superamento. |
Emendamento 142
Proposta di direttiva
Articolo 20 — paragrafo 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5 bis. La Commissione può stabilire orientamenti per definire le migliori pratiche per l'elaborazione dei piani d'azione a breve termine, compresi esempi delle migliori pratiche per la tutela delle categorie vulnerabili e dei gruppi sensibili, tra cui i bambini. Tali esempi sono aggiornati periodicamente. La Commissione promuove lo scambio delle migliori pratiche tra gli Stati membri attraverso il forum Aria pulita dell'UE. |
Emendamento 143
Proposta di direttiva
Articolo 21 — paragrafo 1 — comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli Stati membri interessati cooperano per individuare le fonti dell'inquinamento atmosferico e i provvedimenti da adottare per affrontarle, e formulano iniziative congiunte, quali la preparazione di piani comuni o coordinati per la qualità dell'aria a norma dell'articolo 19, al fine di eliminare il superamento . |
Gli Stati membri interessati cooperano a livello nazionale, regionale e locale, anche mediante la creazione di gruppi comuni di esperti, per individuare le fonti dell'inquinamento atmosferico e le quote di inquinamento provenienti da ciascun paese e i provvedimenti da adottare individualmente e congiuntamente per affrontarle, e formulano iniziative congiunte, quali la preparazione di piani comuni o coordinati per la qualità dell'aria a norma dell'articolo 19, al fine di eliminare il superamento. |
Emendamento 144
Proposta di direttiva
Articolo 21 — paragrafo 1 — comma 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli Stati membri interessati informano senza indebito ritardo la Commissione della situazione e delle misure adottate. |
Emendamento 145
Proposta di direttiva
Articolo 21 — paragrafo 1 — comma 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli Stati membri si rispondono l'un l'altro in modo tempestivo ed entro tre mesi dalla notifica da parte di un altro Stato membro a norma del primo comma. |
Gli Stati membri si rispondono l'un l'altro in modo tempestivo ed entro due mesi dalla notifica da parte di un altro Stato membro a norma del primo comma. |
Emendamento 146
Proposta di direttiva
Articolo 21 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. La Commissione è informata e invitata a partecipare e ad assistere a tutte le iniziative di cooperazione di cui al paragrafo 1. Se opportuno, la Commissione esamina, alla luce delle relazioni presentate a norma dell'articolo 11 della direttiva (UE) 2016/2284, se sia necessario intervenire ulteriormente a livello di Unione per ridurre le emissioni di precursori che causano l'inquinamento transfrontaliero. |
2. La Commissione è informata e invitata a partecipare, ad assistere e a soprintendere a tutte le iniziative di cooperazione di cui al paragrafo 1 . La Commissione può inoltre, in cooperazione con gli Stati membri interessati, elaborare piani di lavoro per l'attuazione delle misure proposte . Se opportuno, la Commissione esamina, alla luce delle relazioni presentate a norma dell'articolo 11 della direttiva (UE) 2016/2284, se sia necessario intervenire ulteriormente a livello di Unione per ridurre le emissioni di precursori che causano l'inquinamento transfrontaliero. |
Emendamento 147
Proposta di direttiva
Articolo 21 — paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Qualora uno Stato membro intraprenda azioni legali per violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva, come indicato all'articolo 29, che hanno causato inquinamento atmosferico in un altro Stato membro, gli Stati membri cooperano in modo efficiente. |
Emendamento 148
Proposta di direttiva
Articolo 22 — paragrafo 1 — parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Gli Stati membri provvedono ad informare adeguatamente e con tempestività il pubblico e le associazioni interessate, quali le associazioni ambientaliste, le associazioni dei consumatori, le associazioni che rappresentano gli interessi dei gruppi sensibili e delle categorie vulnerabili della popolazione, gli altri organismi sanitari pertinenti e le associazioni di categoria interessate, in merito: |
1. Gli Stati membri provvedono ad informare adeguatamente e con tempestività il pubblico e le associazioni interessate, quali le associazioni ambientaliste e le organizzazioni sanitarie , le associazioni dei consumatori, le associazioni che rappresentano gli interessi dei gruppi sensibili e delle categorie vulnerabili della popolazione, gli operatori sanitari e gli altri organismi sanitari pertinenti e le associazioni di categoria interessate, in merito: |
Emendamento 149
Proposta di direttiva
Articolo 22 — paragrafo 1 — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 150
Proposta di direttiva
Articolo 22 — paragrafo 1 — lettera a bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 151
Proposta di direttiva
Articolo 22 — paragrafo 1 — lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 152
Proposta di direttiva
Articolo 22 — paragrafo 1 — lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 153
Proposta di direttiva
Articolo 22 — paragrafo 1 — lettera d bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 154
Proposta di direttiva
Articolo 22 — paragrafo 1 — lettera d ter (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 155
Proposta di direttiva
Articolo 22 — paragrafo 1 — lettera d quater (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 156
Proposta di direttiva
Articolo 22 — paragrafo 1 — lettera e
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 157
Proposta di direttiva
Articolo 22 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Gli Stati membri definiscono un indice della qualità dell'aria che copra il biossido di zolfo, il biossido di azoto, il particolato (PM10 e PM2,5 ) e l'ozono e lo mettono a disposizione tramite una fonte pubblica, aggiornandolo ogni ora. L'indice della qualità dell'aria tiene conto delle raccomandazioni dell'OMS e si basa sugli indici della qualità dell'aria su scala europea forniti dall'Agenzia europea dell'ambiente. |
2. Gli Stati membri definiscono un indice della qualità dell'aria che copra il biossido di zolfo, il biossido di azoto, il particolato (PM10 e PM2,5 ) e l'ozono e lo mettono a disposizione in modo coerente e facilmente comprensibile tramite una fonte pubblica, aggiornandolo ogni ora e assicurando la disponibilità di dati sufficienti in tempo reale in tutte le stazioni . L'indice della qualità dell'aria è comparabile in tutti gli Stati membri e segue le più aggiornate raccomandazioni dell'OMS e si basa sugli indici della qualità dell'aria su scala europea forniti dall'Agenzia europea dell'ambiente. L'indice della qualità dell'aria è accompagnato da informazioni sui rischi per la salute associati a ciascun inquinante, nonché da informazioni adattate alle categorie vulnerabili e ai gruppi sensibili. |
Emendamento 158
Proposta di direttiva
Articolo 22 — paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Entro … [12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 25 per integrare la presente direttiva specificando le modalità di calcolo e presentazione dell'indice di qualità dell'aria, nonché il formato e la struttura delle informazioni fornite al pubblico. |
Emendamento 159
Proposta di direttiva
Articolo 22 — paragrafo 2 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 ter. Gli Stati membri promuovono la visualizzazione di informazioni sui sintomi associati ai picchi di inquinamento atmosferico e sui comportamenti di riduzione e protezione dell'esposizione all'inquinamento atmosferico negli edifici frequentati da categorie vulnerabili e gruppi sensibili, come le strutture sanitarie. |
Emendamento 160
Proposta di direttiva
Articolo 22 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Gli Stati membri informano il pubblico in merito all'autorità o all'organismo competenti designati per espletare i compiti di cui all'articolo 5. |
3. Gli Stati membri informano il pubblico in merito all'autorità o all'organismo competenti designati per espletare i compiti di cui all'articolo 5 e all'autorità o all'organismo competenti che gestiscono i punti di campionamento istituiti a norma dell'articolo 9 e dell'allegato IV . |
Emendamento 161
Proposta di direttiva
Articolo 22 — paragrafo 4
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. Le informazioni di cui al presente articolo sono rese pubblicamente disponibili gratuitamente e attraverso mezzi e canali di comunicazione facilmente accessibili , in modo coerente e facilmente comprensibile, conformemente alle direttive 2007/2/CE (60) e (UE) 2019/1024 (61) del Parlamento europeo e del Consiglio garantendo nel contempo un ampio accesso da parte del pubblico . |
Emendamento 162
Proposta di direttiva
Articolo 23 — paragrafo 2 — parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Al fine specifico di valutare la conformità ai valori limite, ai valori-obiettivo per l'ozono, agli obblighi di riduzione dell'esposizione media e ai livelli critici, le informazioni di cui al paragrafo 1 sono messe a disposizione della Commissione entro quattro mesi dalla fine di ciascun anno civile ed includono: |
2. Al fine specifico di valutare la conformità ai valori limite, ai valori-obiettivo per l'ozono, agli obblighi di riduzione dell'esposizione media , agli obiettivi di concentrazione dell'esposizione media e ai livelli critici, le informazioni di cui al paragrafo 1 sono messe a disposizione della Commissione entro quattro mesi dalla fine di ciascun anno civile ed includono: |
Emendamento 163
Proposta di direttiva
Articolo 23 — paragrafo 2 — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 164
Proposta di direttiva
Articolo 23 — paragrafo 2 — lettera b — parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 165
Proposta di direttiva
Articolo 25 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 24 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal … [data di entrata in vigore della presente direttiva]. |
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 22, paragrafo 2 bis, all'articolo 24 e all'articolo 29, paragrafo 3 bis, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal … [data di entrata in vigore della presente direttiva]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. |
Emendamento 166
Proposta di direttiva
Articolo 25 — paragrafo 3
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3. La delega di potere di cui all'articolo 24 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
3. La delega di potere di cui all'articolo 22, paragrafo 2 bis, all'articolo 24 e all'articolo 29, paragrafo 3 bis, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
Emendamento 167
Proposta di direttiva
Articolo 25 — paragrafo 5 — comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 24 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 bis, dell'articolo 24 e dell'articolo 29, paragrafo 3 bis, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
Emendamento 168
Proposta di direttiva
Articolo 27 — paragrafo 1 — comma 1 — parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli Stati membri provvedono, nel quadro del proprio ordinamento giuridico nazionale, affinché il pubblico interessato abbia accesso a una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni relativi ai piani di qualità dell'aria di cui all'articolo 19 e ai piani d'azione a breve termine di cui all'articolo 20 dello Stato membro , purché sia rispettata una delle seguenti condizioni: |
Gli Stati membri provvedono, nel quadro del proprio ordinamento giuridico nazionale, affinché il pubblico interessato abbia accesso a una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni da parte degli Stati membri, compresi, a titolo esemplificativo, quelli relativi alla classificazione delle zone di cui all'articolo 7, alla progettazione della rete, all'ubicazione e allo spostamento dei punti di campionamento di cui all'articolo 9, ai piani di qualità dell'aria e alle tabelle di marcia per la qualità dell'aria di cui all'articolo 19 e ai piani d'azione a breve termine di cui all'articolo 20, purché sia rispettata una delle seguenti condizioni: |
Emendamento 169
Proposta di direttiva
Articolo 27 — paragrafo 1 — comma 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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L'interesse di qualsiasi organizzazione non governativa che sia membro del pubblico interessato è considerato sufficiente ai fini del primo comma, lettera a). Si considera inoltre che tali organizzazioni siano titolari di diritti suscettibili di essere lesi ai fini del primo comma, lettera b). |
L'interesse di qualsiasi persona fisica che risente o è probabile che risenta degli effetti del superamento dei valori stabiliti dalle norme in materia di qualità dell'aria o che ha un interesse da far valere nelle procedure decisionali relative all'attuazione degli obblighi previsti dalla presente direttiva, e di qualsiasi organizzazione non governativa che siano entrambe membri del pubblico interessato è considerato sufficiente ai fini del primo comma, lettera a). Si considera inoltre che tali persone fisiche e tali organizzazioni siano titolari di diritti suscettibili di essere lesi ai fini del primo comma, lettera b). |
Emendamento 170
Proposta di direttiva
Articolo 27 — paragrafo 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2. La legittimazione a partecipare alla procedura di riesame non è subordinata al ruolo che il membro del pubblico interessato ha svolto durante una fase partecipativa delle procedure decisionali connesse all'articolo 19 o 20 . |
2. La legittimazione a partecipare alla procedura di riesame non è subordinata al ruolo che il membro del pubblico interessato ha svolto durante una fase partecipativa delle procedure decisionali a norma della presente direttiva . |
Emendamento 171
Proposta di direttiva
Articolo 28 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone fisiche la cui salute subisce un danno a causa di una violazione dell' articolo 19, paragrafi da 1 a 4, dell' articolo 20, paragrafi 1 e 2, dell' articolo 21, paragrafo 1 e paragrafo 3, secondo comma, della presente direttiva da parte delle autorità competenti abbiano diritto a un risarcimento a norma del presente articolo. |
1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone fisiche la cui salute subisce un danno a causa di una violazione della presente direttiva, compresi, a titolo esemplificativo, l' articolo 19, paragrafi da 1 a 4, l' articolo 20, paragrafi 1 e 2, l' articolo 21, paragrafo 1 , secondo comma, e l'articolo 21, paragrafo 3, della presente direttiva a causa di un'omissione, di una decisione, di un atto o del ritardo di una decisione o di un atto da parte delle autorità competenti abbiano diritto a un risarcimento a norma del presente articolo. |
Emendamento 172
Proposta di direttiva
Articolo 28 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni non governative che promuovono la protezione della salute umana o dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dal diritto nazionale, siano autorizzate a rappresentare le persone fisiche di cui al paragrafo 1 e a intentare azioni collettive per ottenere un risarcimento. Le disposizioni di cui all'articolo 10 e all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/1828 si applicano mutatis mutandis a tali azioni collettive. |
2. Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni non governative che promuovono la protezione della salute umana o dell'ambiente siano autorizzate a rappresentare le persone fisiche di cui al paragrafo 1 e a intentare azioni collettive per ottenere un risarcimento. Le disposizioni di cui all'articolo 10 e all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/1828 si applicano mutatis mutandis a tali azioni collettive. |
Emendamento 173
Proposta di direttiva
Articolo 28 — paragrafo 4 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Se una domanda di risarcimento è sostenuta da elementi di prova che dimostrano che la violazione di cui al paragrafo 1 è la spiegazione più plausibile del danno subito da tale persona, si presume il nesso causale tra la violazione e il verificarsi del danno. |
Se una domanda di risarcimento è sostenuta da elementi di prova , compresi dati scientifici pertinenti, da cui si può presumere che la violazione di cui al paragrafo 1 abbia causato il danno subito da tale persona o abbia contribuito al suo verificarsi , si presume il nesso causale tra la violazione e il verificarsi del danno. |
Emendamento 174
Proposta di direttiva
Articolo 28 — paragrafo 4 — comma 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli Stati membri provvedono affinché, qualora il ricorrente abbia fornito prove ragionevolmente disponibili per suffragare una richiesta di indennizzo a norma del paragrafo 1 e abbia ragionevolmente dimostrato che ulteriori elementi di prova si trovano nella disponibilità dell'autorità pubblica convenuta o di un terzo, se richiesto dal ricorrente, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa sia in grado di disporre che tali prove siano esibite dell'autorità pubblica convenuta o dal terzo in conformità del diritto procedurale nazionale, fatte salve le norme nazionali e dell'Unione applicabili in materia di riservatezza e proporzionalità. |
Emendamento 175
Proposta di direttiva
Articolo 28 — paragrafo 4 — comma 2 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
|
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La violazione della presente direttiva da parte dell'autorità pubblica convenuta è presunta qualora quest'ultima non abbia adempiuto all'obbligo di esibire gli elementi di prova pertinenti a sua disposizione richiesti in conformità del presente paragrafo. |
Emendamento 176
Proposta di direttiva
Articolo 28 — paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. Ai fini del presente articolo, per «dati scientifici pertinenti» si intendono dati statistici, epidemiologici e di altro tipo che dimostrino un nesso di causalità statisticamente valido tra determinati tipi di inquinamento e determinate condizioni di salute. |
Emendamento 177
Proposta di direttiva
Articolo 28 — paragrafo 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
|
6. Gli Stati membri provvedono affinché i termini di prescrizione per intentare le azioni finalizzate a ottenere l'indennizzo di cui al paragrafo 1 non siano inferiori a cinque anni. Tali termini non iniziano a decorrere prima della cessazione della violazione e prima che la persona che chiede l'indennizzo sia a conoscenza, o si può ragionevolmente presumere che sia a conoscenza, di aver subito un danno a seguito di una violazione ai sensi del paragrafo 1. |
6. Gli Stati membri provvedono affinché i termini di prescrizione per intentare le azioni finalizzate a ottenere l'indennizzo di cui al paragrafo 1 non siano inferiori a dieci anni. Tali termini non iniziano a decorrere prima della cessazione della violazione e prima che la persona che chiede l'indennizzo sia a conoscenza, o si può ragionevolmente presumere che sia a conoscenza, di aver subito un danno a seguito di una violazione ai sensi del paragrafo 1. |
Emendamento 178
Proposta di direttiva
Articolo 29 — paragrafo 3 — lettera a bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 179
Proposta di direttiva
Articolo 29 — paragrafo 3 — lettera c
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 180
Proposta di direttiva
Articolo 29 — paragrafo 3 — lettera d
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 181
Proposta di direttiva
Articolo 29 — paragrafo 3 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
3 bis. Entro … [6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 25 per integrare la presente direttiva stabilendo criteri comuni per determinare l'importo delle sanzioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. |
Emendamento 182
Proposta di direttiva
Articolo 29 — paragrafo 3 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
3 ter. Gli Stati membri provvedono affinché i proventi derivanti dalle sanzioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano utilizzati, in via prioritaria, per finanziare le misure relative al miglioramento della qualità dell'aria. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico informazioni sull'utilizzo di tali proventi. Fatto salvo l'articolo 28, i proventi derivanti dalle sanzioni non sono utilizzati ai fini di tale articolo. |
Emendamento 183
Proposta di direttiva
Articolo 31 — paragrafo 1 — comma 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 1, 2 e 3, all'articolo 4, punti 2), 13), 14), 16), 18), 19), 21) e 22), punti da 24) a 30), punti 36), 37), 38) e 39), agli articoli da 5 a 12, all'articolo 13, paragrafi 1, 2, 3, 6 e 7, all'articolo 15, all'articolo 16, paragrafi 1 e 2, agli articoli da 17 a 21, all'articolo 22, paragrafi 1, 2 e 4, agli articoli da 23 a 29 a agli allegati da I a IX entro il [inserire la data: due anni dopo l'entrata in vigore]. |
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 1, 2 e 3, all'articolo 4, punti 2), 13), 14), 16), 18), 19), 21) e 22), punti da 24) a 30), punti 36), 37), 38) e 39), agli articoli da 5 a 12, all'articolo 13, paragrafi 1, 2, 3, 6 e 7, all'articolo 15, all'articolo 16, paragrafi 1 e 2, agli articoli 17 , 18, 20 e 21, all'articolo 22, paragrafi 1, 2 e 4, agli articoli da 23 a 29 a agli allegati da I a IX entro il [inserire la data: 18 mesi dopo l'entrata in vigore]. |
Emendamento 184
Proposta di direttiva
Articolo 31 — paragrafo 1 — comma 1 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 19 al più tardi entro … [tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva]. |
Emendamenti 300 e 330
Proposta di direttiva
Allegato I — sezione 1 — tabella 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Tabella 1 — Valori limite per la protezione della salute umana da raggiungere entro il 1o gennaio 2030 |
Tabella 1 — Valori limite per la protezione della salute umana da raggiungere entro il 1o gennaio 2035 |
Emendamento 185
Proposta di direttiva
Allegato I — sezione 1 — tabella 1
Testo della Commissione
|
Periodo di mediazione |
Valore limite |
|
|
PM2,5 |
||
|
1 giorno |
25 μg/m3 |
da non superare più di 18 volte per anno civile |
|
Anno civile |
10 μg/m3 |
|
|
PM10 |
||
|
1 giorno |
45 μg/m3 |
da non superare più di 18 volte per anno civile |
|
Anno civile |
20 μg/m3 |
|
|
Biossido di azoto (NO2) |
||
|
1 ora |
200 μg/m3 |
da non superare più di una volta per anno civile |
|
1 giorno |
50 μg/m3 |
da non superare più di 18 volte per anno civile |
|
Anno civile |
20 μg/m3 |
|
|
Biossido di zolfo (SO2) |
||
|
1 ora |
350 μg/m3 |
da non superare più di una volta per anno civile |
|
1 giorno |
50 μg/m3 |
da non superare più di 18 volte per anno civile |
|
Anno civile |
20 μg/m3 |
|
|
Benzene |
||
|
Anno civile |
3,4 μg/m3 |
|
|
Monossido di carbonio (CO) |
||
|
Valore medio massimo giornaliero su 8 ore (2) |
10 mg/m3 |
|
|
1 giorno |
4 mg/m3 |
da non superare più di 18 volte per anno civile |
|
Piombo (Pb) |
||
|
Anno civile |
0,5 μg/m3 |
|
|
Arsenico (As) |
||
|
Anno civile |
6,0 ng/m3 |
|
|
Cadmio (Cd) |
||
|
Anno civile |
5,0 ng/m3 |
|
|
Nickel (Ni) |
||
|
Anno civile |
20 ng/m3 |
|
|
Benzo(a)pirene |
||
|
Anno civile |
1,0 ng/m3 |
|
Emendamento
|
Periodo di mediazione |
Valore limite |
|
|
PM2,5 |
||
|
1 giorno |
15 μg/m3 |
da non superare più di 18 volte per anno civile |
|
Anno civile |
5 μg/m3 |
|
|
PM10 |
||
|
1 giorno |
45 μg/m3 |
da non superare più di 18 volte per anno civile |
|
Anno civile |
15 μg/m3 |
|
|
Biossido di azoto (NO2) |
||
|
1 ora |
200 μg/m3 |
da non superare più di una volta per anno civile |
|
1 giorno |
25 μg/m3 |
da non superare più di 18 volte per anno civile |
|
Anno civile |
10 μg/m3 |
|
|
Biossido di zolfo (SO2) |
||
|
1 ora |
200 μg/m3 |
da non superare più di una volta per anno civile |
|
1 giorno |
40 μg/m3 |
da non superare più di 18 volte per anno civile |
|
Anno civile |
20 μg/m3 |
|
|
Benzene |
||
|
Anno civile |
0,17 μg/m3 |
|
|
Monossido di carbonio (CO) |
||
|
Valore medio massimo giornaliero su 8 ore (3) |
10 mg/m3 |
|
|
1 giorno |
4 mg/m3 |
da non superare più di 18 volte per anno civile |
|
Piombo (Pb) |
||
|
Anno civile |
0,15 μg/m3 |
|
|
Arsenico (As) |
||
|
Anno civile |
6,0 ng/m3 |
|
|
Cadmio (Cd) |
||
|
Anno civile |
5,0 ng/m3 |
|
|
Nickel (Ni) |
||
|
Anno civile |
20ng/m3 |
|
|
Benzo(a)pirene |
||
|
Anno civile |
1,0 ng/m3 |
|
Emendamento 301
Proposta di direttiva
Allegato I — sezione 1 — tabella 1 A (nuova) — titolo
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
Tabella 1 — Valori limite per la protezione della salute umana da raggiungere entro il 1o gennaio 2030 |
Emendamento 302
Proposta di direttiva
Allegato I — sezione 1 — tabella 1 A (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
|
Periodo di mediazione |
Valore limite |
|
|
PM2,5 |
||
|
1 giorno |
25 μg/m3 |
da non superare più di 18 volte per anno civile |
|
Anno civile |
10 μg/m3 |
|
|
PM10 |
||
|
1 giorno |
45 μg/m3 |
da non superare più di 18 volte per anno civile |
|
Anno civile |
20 μg/m3 |
|
|
Biossido di azoto (NO2) |
||
|
1 ora |
200 μg/m3 |
da non superare più di una volta per anno civile |
|
1 giorno |
50 μg/m3 |
da non superare più di 18 volte per anno civile |
|
Anno civile |
20 μg/m3 |
|
|
Biossido di zolfo (SO2) |
||
|
1 ora |
350 μg/m3 |
da non superare più di una volta per anno civile |
|
1 giorno |
50 μg/m3 |
da non superare più di 18 volte per anno civile |
|
Anno civile |
20 μg/m3 |
|
|
Benzene |
||
|
Anno civile |
3,4 μg/m3 |
|
|
Monossido di carbonio (CO) |
||
|
Valore medio massimo giornaliero su 8 ore (4) |
10 mg/m3 |
|
|
1 giorno |
4 mg/m3 |
da non superare più di 18 volte per anno civile |
|
Piombo (Pb) |
||
|
Anno civile |
0,5 μg/m3 |
|
|
Arsenico (As) |
||
|
Anno civile |
6,0 ng/m3 |
|
|
Cadmio (Cd) |
||
|
Anno civile |
5,0 ng/m3 |
|
|
Nickel (Ni) |
||
|
Anno civile |
20 ng/m3 |
|
|
Benzo(a)pirene |
||
|
Anno civile |
1,0 ng/m3 |
|
Emendamento 186
Proposta di direttiva
Allegato I — sezione 2 — lettera B — tabella
Testo della Commissione
B. Valori-obiettivo per l'ozono
|
Finalità |
Periodo di mediazione |
Valore-obiettivo |
|
|
Protezione della salute umana |
Media massima giornaliera calcolata su 8 ore (5) |
120 μg/m3 |
da non superare più di 18 volte per anno civile come media su tre anni (6) |
|
Protezione dell'ambiente |
Da maggio a luglio |
AOT40 (calcolato sulla base dei valori di 1 ora) |
18 000 μg/m3 · h come media su cinque anni (6) |
Emendamento
B. Valori-obiettivo per l'ozono
|
Finalità |
Periodo di mediazione |
Valore-obiettivo |
|
|
Protezione della salute umana |
Media massima giornaliera calcolata su 8 ore (7) |
110 μg/m3 |
da non superare più di 18 volte per anno civile come media su tre anni (8) |
|
Protezione dell'ambiente |
Da maggio a luglio |
AOT40 (calcolato sulla base dei valori di 1 ora) |
18 000 μg/m3 · h come media su cinque anni (8) |
Emendamento 187
Proposta di direttiva
Allegato I — sezione 2 — lettera C — tabella
Testo della Commissione
C. Obiettivi a lungo termine per l'ozono (O3)
|
Finalità |
Periodo di mediazione |
Obiettivi a lungo termine |
|
|
Protezione della salute umana |
Media massima giornaliera calcolata su 8 ore nell'arco di un anno civile |
100 μg/m3 (9) |
|
|
Protezione della vegetazione |
Da maggio a luglio |
AOT40 (calcolato sulla base dei valori di 1 ora) |
6 000 μg/m3 × h |
Emendamento
|
Finalità |
Periodo di mediazione |
Obiettivi a lungo termine |
|
|
Protezione della salute umana |
Media massima giornaliera calcolata su 8 ore nell'arco di un anno civile Stagione di punta |
100 μg/m3 (10) 60 μg/m3 (11) |
|
|
Protezione della vegetazione |
Da maggio a luglio |
AOT40 (calcolato sulla base dei valori di 1 ora) |
6 000 μg/m3 × h |
Emendamento 188
Proposta di direttiva
Allegato I — sezione 4 — lettera A — titolo
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 189
Proposta di direttiva
Allegato I — sezione 4 — lettera A — comma 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Le misurazioni sono effettuate su tre ore consecutive nel caso del biossido di zolfo e del biossido di azoto e su tre giorni consecutivi per il PM10 e il PM2,5 , in siti rappresentativi della qualità dell'aria in un'area di almeno 100 km2 oppure in una zona intera, se questa è meno estesa. |
Si considerano raggiunte le soglie di allarme quando si registra il superamento dei valori indicati nella tabella seguente per tre ore consecutive nel caso del biossido di zolfo, del biossido di azoto e dell'ozono, e per due giorni consecutivi per il PM10 e il PM2,5 , in siti rappresentativi della qualità dell'aria in un'area di almeno 100 km2 oppure in una zona intera, se questa è meno estesa. |
Emendamento 190
Proposta di direttiva
Allegato I — sezione 4 — lettera A — tabella
Testo della Commissione
|
Inquinante |
Soglia di allarme |
|
Biossido di zolfo (SO2) |
500 μg/m3 |
|
Biossido di azoto (NO2) |
400 μg/m3 |
|
PM2,5 |
50 μg/m3 |
|
PM10 |
90 μg/m3 |
Emendamento
|
Inquinante |
Soglia di allarme |
|
Biossido di zolfo (SO2) |
200 μg/m3 |
|
Biossido di azoto (NO2) |
100 μg/m3 |
|
PM2,5 |
50 μg/m3 |
|
PM10 |
90 μg/m3 |
|
Ozono (O3) |
240 μg/m3 |
Emendamento 191
Proposta di direttiva
Allegato I — sezione 4 — lettera B — titolo
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 192
Proposta di direttiva
Allegato I — sezione 4 — lettera B — comma - 1 (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
Si considerano raggiunte le soglie di informazione quando si registra il superamento dei valori indicati nella tabella seguente per 24 ore nel caso del biossido di zolfo, del biossido di azoto, del PM10 e del PM2,5 e per tre ore consecutive nel caso dell'ozono. |
Emendamento 193
Proposta di direttiva
Allegato I — sezione 4 — lettera B — tabella
Testo della Commissione
|
Finalità |
Periodo di mediazione |
Soglia |
|
Informazione |
1 ora |
180 μg/m3 |
|
Allarme |
1 ora (12) |
240 μg/m3 |
Emendamento
|
Inquinante |
Soglia di informazione |
|
Biossido di zolfo (SO2) |
40 μg/m3 |
|
Biossido di azoto (NO2) |
25 μg/m3 |
|
PM2,5 |
15 μg/m3 |
|
PM10 |
45 μg/m3 |
|
Ozono (O3) |
180 μg/m3 |
Emendamento 194
Proposta di direttiva
Allegato I — sezione 5 — lettera A — comma 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
L'indicatore di esposizione media (IEM), espresso in μg/m3, si basa sulle misurazioni effettuate in siti di fondo urbano all'interno di unità territoriali di livello NUTS 1 situate in tutto il territorio degli Stati membri. Deve essere valutato come concentrazione media annua su tre anni civili ricavata dalla media di tutti i punti di campionamento allestiti a norma dell'allegato III, lettera B, in ciascuna unità territoriale NUTS 1 . L'IEM per un determinato anno è dato dalla concentrazione media di quello stesso anno e dei due anni precedenti. |
L'indicatore di esposizione media (IEM), espresso in μg/m3, si basa sulle misurazioni effettuate in tutti i punti di campionamento in siti di fondo urbano all'interno di unità territoriali di livello NUTS 2 situate in tutto il territorio degli Stati membri. Deve essere valutato come concentrazione media annua su tre anni civili ricavata dalla media di tutti i punti di campionamento in ciascuna unità territoriale NUTS 2 . L'IEM per un determinato anno è dato dalla concentrazione media di quello stesso anno e dei due anni precedenti. |
Emendamento 195
Proposta di direttiva
Allegato I — sezione 5 — lettera A — comma 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Se gli Stati membri individuano superamenti imputabili a fonti naturali, i contributi da fonti naturali sono dedotti prima di calcolare l'IEM. |
Se gli Stati membri individuano superamenti imputabili a fonti naturali , che lo Stato membro o gli Stati membri non avrebbero potuto mitigare, i contributi da fonti naturali sono dedotti prima di calcolare l'IEM. |
Emendamento 196
Proposta di direttiva
Allegato I — sezione 5 — lettera B — trattino 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 197
Proposta di direttiva
Allegato I — sezione 5 — lettera B — trattino 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 303
Proposta di direttiva
Allegato II — sezione 1 — titolo
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
SEZIONE 1 — SOGLIE DI VALUTAZIONE PER LA PROTEZIONE DELLA SALUTE |
SEZIONE 1 — SOGLIE DI VALUTAZIONE PER I VALORI LIMITE PER LA PROTEZIONE DELLA SALUTE UMANA DA RAGGIUNGERE ENTRO IL 1o GENNAIO 2025 |
Emendamento 198
Proposta di direttiva
Allegato II — Sezione 1 — tabella
Testo della Commissione
|
Inquinante |
Soglia di valutazione (media annua, salvo diversa indicazione) |
|
PM2,5 |
5 μg/m3 |
|
PM10 |
15 μg/m3 |
|
Biossido di azoto (NO2) |
10 μg/m3 |
|
Biossido di zolfo (SO2) |
40 μg/m3 (media su 24 ore) (13) |
|
Benzene |
1,7 μg/m3 |
|
Monossido di carbonio (CO) |
4 mg/m3 (media su 24 ore) (13) |
|
Piombo (Pb) |
0,25 μg/m3 |
|
Arsenico (As) |
3,0 ng/m3 |
|
Cadmio (Cd) |
2,5 ng/m3 |
|
Nickel (Ni) |
10 ng/m3 |
|
Benzo(a)pirene |
0,12 ng/m3 |
|
Ozono (O3) |
100 μg/m3 (media massima su 8 ore) (1) |
Emendamento
|
Inquinante |
Soglia di valutazione (media annua, salvo diversa indicazione) |
|
PM2,5 |
3,5 μg/m3 |
|
PM10 |
10,5 μg/m3 |
|
Biossido di azoto (NO2) |
8 μg/m3 |
|
Biossido di zolfo (SO2) |
24 μg/m3 (media su 24 ore) (14) |
|
Benzene |
0,12 μg/m3 |
|
Monossido di carbonio (CO) |
4 mg/m3 (media su 24 ore) (14) |
|
Piombo (Pb) |
0,1 μg/m3 |
|
Arsenico (As) |
0,46 ng/m3 |
|
Cadmio (Cd) |
2,5 ng/m3 |
|
Nickel (Ni) |
1,75 ng/m3 |
|
Benzo(a)pirene |
0,12 ng/m3 |
|
Ozono (O3) |
77 μg/m3 (media massima su 8 ore) (14) |
Emendamento 304
Proposta di direttiva
Allegato II — sezione 1 bis (nuova) — titolo
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
SEZIONE 1 BIS — SOGLIE DI VALUTAZIONE PER I VALORI LIMITE PER LA PROTEZIONE DELLA SALUTE UMANA DA RAGGIUNGERE ENTRO IL 1o GENNAIO 2030 |
Emendamento 305
Proposta di direttiva
Allegato II — Sezione 1 bis (nuova) — tabella
Testo della Commissione
Emendamento
|
Inquinante |
Soglia di valutazione (media annua, salvo diversa indicazione) |
|
PM2,5 |
5 μg/m3 |
|
PM10 |
15 μg/m3 |
|
Biossido di azoto (NO2) |
10 μg/m3 |
|
Biossido di zolfo (SO2) |
40 μg/m3 (media su 24 ore) (15) |
|
Benzene |
1,7 μg/m3 |
|
Monossido di carbonio (CO) |
4 mg/m3 (media su 24 ore) (15) |
|
Piombo (Pb) |
0,25 μg/m3 |
|
Arsenico (As) |
3,0 ng/m3 |
|
Cadmio (Cd) |
2,5 ng/m3 |
|
Nickel (Ni) |
10 ng/m3 |
|
Benzo(a)pirene |
0,12 ng/m3 |
|
Ozono (O3) |
100 μg/m3 (media massima su 8 ore) (15) |
Emendamento 199
Proposta di direttiva
Allegato III — lettera A — punto 1 — comma 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Tabella 1 — Numero minimo di punti di campionamento per misurazioni in siti fissi al fine di valutare il rispetto dei valori limite per la protezione della salute umana e delle soglie di allarme nelle zone in cui la misurazione in siti fissi è l'unica fonte di informazione (per tutti gli inquinanti tranne l'ozono) |
Tabella 1 — Numero minimo di punti di campionamento per misurazioni in siti fissi al fine di valutare il rispetto dei valori limite per la protezione della salute umana e delle soglie di informazione e di allarme nelle zone in cui la misurazione in siti fissi è l'unica fonte di informazione (per tutti gli inquinanti tranne l'ozono) |
Emendamento 200
Proposta di direttiva
Allegato III — lettera A — punto 1 — tabella 1
Testo della Commissione
|
Popolazione della zona (in migliaia di abitanti) |
Numero minimo di punti di campionamento se la concentrazione supera la soglia di valutazione |
|||||
|
NO2, SO2, CO, benzene |
somma PM (16) |
numero minimo di punti per il PM10 |
numero minimo di punti per il PM2,5 |
Pb, Cd, As, Ni nel PM10 |
Benzo(a)pirene nel PM10 |
|
|
0 — 249 |
2 |
4 |
2 |
2 |
1 |
1 |
|
250 — 499 |
2 |
4 |
2 |
2 |
1 |
1 |
|
500 — 749 |
2 |
4 |
2 |
2 |
1 |
1 |
|
750 — 999 |
3 |
4 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
1 000 — 1 499 |
4 |
6 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
1 500 — 1 999 |
5 |
7 |
3 |
3 |
2 |
2 |
|
2 000 — 2 749 |
6 |
8 |
3 |
3 |
2 |
3 |
|
2 750 — 3 749 |
7 |
10 |
4 |
4 |
2 |
3 |
|
3 750 — 4 749 |
8 |
11 |
4 |
4 |
3 |
4 |
|
4 750 — 5 999 |
9 |
13 |
5 |
5 |
4 |
5 |
|
6 000 + |
10 |
15 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Emendamento
|
Popolazione della zona (in migliaia di abitanti) |
Numero minimo di punti di campionamento se la concentrazione supera la soglia di valutazione |
|||||
|
NO2, SO2, CO, benzene |
somma PM |
numero minimo di punti per il PM10 |
numero minimo di punti per il PM2,5 |
Pb, Cd, As, Ni nel PM10 |
Benzo(a)pirene nel PM10 |
|
|
0 — 249 |
2 |
4 |
2 |
2 |
1 |
1 |
|
250 — 499 |
2 |
4 |
2 |
2 |
1 |
1 |
|
500 — 749 |
2 |
4 |
2 |
2 |
1 |
1 |
|
750 — 999 |
3 |
4 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
1 000 — 1 499 |
4 |
6 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
1 500 — 1 999 |
5 |
7 |
3 |
3 |
2 |
2 |
|
2 000 — 2 749 |
6 |
8 |
3 |
3 |
2 |
3 |
|
2 750 — 3 749 |
7 |
10 |
4 |
4 |
2 |
3 |
|
3 750 — 4 749 |
8 |
11 |
4 |
4 |
3 |
4 |
|
4 750 — 5 999 |
9 |
13 |
5 |
5 |
4 |
5 |
|
6 000 + |
10 |
15 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Emendamento 201
Proposta di direttiva
Allegato III — lettera A — punto 1 — tabella 2
Testo della Commissione
|
Popolazione della zona (in migliaia di abitanti) |
Numero minimo di punti di campionamento nel caso di una riduzione fino al 50 % del numero di punti di campionamento (17) |
|
< 250 |
1 |
|
< 500 |
2 |
|
< 1 000 |
2 |
|
< 1 500 |
3 |
|
< 2 000 |
4 |
|
< 2 750 |
5 |
|
< 3 750 |
6 |
|
≥ 3 750 |
Un punto di campionamento supplementare ogni due milioni di abitanti |
Emendamento
|
Popolazione della zona (in migliaia di abitanti) |
Numero minimo di punti di campionamento nel caso in cui la concentrazione supera la soglia di valutazione (18) |
|
< 250 |
1 |
|
< 500 |
2 |
|
< 1 000 |
2 |
|
< 1 500 |
3 |
|
< 2 000 |
4 |
|
< 2 750 |
5 |
|
< 3 750 |
6 |
|
≥ 3 750 |
Un punto di campionamento supplementare ogni due milioni di abitanti |
Emendamento 202
Proposta di direttiva
Allegato III — lettera A — punto 1 — comma 3
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Tabella 3 — Numero minimo di punti di campionamento per misurazioni in siti fissi al fine di valutare il rispetto dei valori limite per la protezione della salute umana e delle soglie di allarme nelle zone in cui si applica una riduzione del 50 % di tali misurazioni (per tutti gli inquinanti tranne l'ozono) |
Tabella 3 — Numero minimo di punti di campionamento per misurazioni in siti fissi al fine di valutare il rispetto dei valori limite per la protezione della salute umana e delle soglie di informazione e di allarme nelle zone in cui si applica una riduzione del 50 % di tali misurazioni (per tutti gli inquinanti tranne l'ozono) |
Emendamento 203
Proposta di direttiva
Allegato III — lettera A — punto 1 — tabella 3
Testo della Commissione
|
Popolazione della zona (in migliaia di abitanti) |
Numero minimo di punti di campionamento nel caso di una riduzione fino al 50 % del numero di punti di campionamento |
|||||
|
NO2, SO2, CO, benzene |
PM (somma) (19) |
numero minimo di punti per il PM10 |
numero minimo di punti per il PM2,5 |
Pb, Cd, As, Ni nel PM10 |
Benzo(a)pirene nel PM10 |
|
|
0 — 249 |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
250 — 499 |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
500 — 749 |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
750 — 999 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
1 000 — 1 499 |
2 |
3 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
1 500 — 1 999 |
3 |
4 |
2 |
2 |
1 |
1 |
|
2 000 — 2 749 |
3 |
4 |
2 |
2 |
1 |
2 |
|
2 750 — 3 749 |
4 |
5 |
2 |
2 |
1 |
2 |
|
3 750 — 4 749 |
4 |
6 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
4 750 — 5 999 |
5 |
7 |
3 |
3 |
2 |
3 |
|
6 000 + |
5 |
8 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Emendamento
|
Popolazione della zona (in migliaia di abitanti) |
Numero minimo di punti di campionamento nel caso di una riduzione fino al 50 % del numero di punti di campionamento |
|||||
|
NO2, SO2, CO, benzene |
PM somma |
numero minimo di punti per il PM10 |
numero minimo di punti per il PM2,5 |
Pb, Cd, As, Ni nel PM10 |
Benzo(a)pirene nel PM10 |
|
|
0 — 249 |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
250 — 499 |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
500 — 749 |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
750 — 999 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
1 000 — 1 499 |
2 |
3 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
1 500 — 1 999 |
3 |
4 |
2 |
2 |
1 |
1 |
|
2 000 — 2 749 |
3 |
4 |
2 |
2 |
1 |
2 |
|
2 750 — 3 749 |
4 |
5 |
2 |
2 |
1 |
2 |
|
3 750 — 4 749 |
4 |
6 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
4 750 — 5 999 |
5 |
7 |
3 |
3 |
2 |
3 |
|
6 000 + |
5 |
8 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Emendamento 204
Proposta di direttiva
Allegato III — lettera A — punto 1 — comma 5
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Per ciascuna zona, il numero minimo di punti di campionamento per le misurazioni in siti fissi indicato nelle tabelle della presente lettera comprende almeno un punto di campionamento in sito di fondo e un punto di campionamento nell'area con le concentrazioni più elevate conformemente all'allegato IV, lettera B , a condizione che ciò non aumenti il numero di punti di campionamento . Per il biossido di azoto, il particolato, il benzene e il monossido di carbonio, è compreso almeno un punto di campionamento che si concentra sulla misurazione del contributo delle emissioni prodotte dai trasporti. Tuttavia, nei casi in cui è necessario un solo punto di campionamento, questo è ubicato nella zona con le concentrazioni più elevate a cui è probabile che la popolazione sia esposta direttamente o indirettamente. |
Per ciascuna zona, il numero minimo di punti di campionamento per le misurazioni in siti fissi indicato nelle tabelle della presente lettera comprende almeno un punto di campionamento in sito di fondo e un punto di campionamento nei punti critici per l'inquinamento atmosferico conformemente all'allegato IV, lettera B. Per il biossido di azoto, il particolato, il benzene , il biossido di zolfo e il monossido di carbonio, è compreso almeno un punto di campionamento che si concentra sulla misurazione del contributo delle emissioni prodotte dai trasporti. Tuttavia, nei casi in cui è necessario un solo punto di campionamento, questo è ubicato nella zona con le concentrazioni più elevate a cui è probabile che la popolazione sia esposta direttamente o indirettamente. |
Emendamento 205
Proposta di direttiva
Allegato III — lettera A — punto 1 — comma 6
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Per ciascuna zona, per il biossido di azoto, il particolato, il benzene e il monossido di carbonio, il numero totale di punti di campionamento di fondo urbano e il numero totale necessario di punti di campionamento in cui si verificano le concentrazioni più elevate non differiscono per un fattore superiore a 2. Il numero di punti di campionamento per il PM2,5 e l'NO2 nei siti di fondo urbani rispetta le disposizioni della lettera B. |
Per ciascuna zona, per il biossido di azoto, il particolato, il benzene e il monossido di carbonio, il numero totale di punti di campionamento di fondo urbano e il numero totale necessario di punti di campionamento nei punti critici per l'inquinamento atmosferico non differiscono per un fattore superiore a 2. Il numero di punti di campionamento per il PM2,5 e l'NO2 nei siti di fondo urbani e nei punti critici per l'inquinamento atmosferico rispetta le disposizioni della lettera B. |
Emendamento 206
Proposta di direttiva
Allegato III — lettera B
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
soppresso |
||
|
A tal fine, sia per il PM2,5 che per l'NO2 sono predisposti un punto di campionamento per unità territoriale NUTS 1, quale descritta nel regolamento (CE) n. 1059/2003, e almeno un punto di campionamento per milione di abitanti nelle aree urbane con più di 100 000 abitanti. Questi punti di campionamento possono coincidere con quelli previsti alla lettera A. |
|
Emendamento 207
Proposta di direttiva
Allegato III — lettera D — titolo
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 208
Proposta di direttiva
Allegato III — lettera D — comma 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Il particolato ultrafine è monitorato in luoghi selezionati in aggiunta ad altri inquinanti atmosferici. I punti di campionamento per il suo monitoraggio coincidono, se del caso, con i punti di campionamento per il particolato o il biossido di azoto di cui alla lettera A e sono ubicati conformemente all'allegato VII, sezione 3. A tal fine, è predisposto almeno un punto di campionamento per cinque milioni di abitanti in un sito in cui è probabile che si verifichino concentrazioni elevate di UFP. Gli Stati membri con meno di cinque milioni di abitanti predispongono almeno un punto di campionamento fisso in un sito in cui è probabile che si verifichino concentrazioni elevate di UFP. |
Le concentrazioni del numero di particelle ultrafini e di particolato carbonioso (BC) sono monitorate in luoghi selezionati in aggiunta ad altri inquinanti atmosferici negli stessi siti dei punti di campionamento per il particolato o il biossido di azoto di cui alla lettera A del presente allegato e sono ubicati conformemente all'allegato VII, sezione 3. I punti di campionamento per il monitoraggio dell'ammoniaca coincidono, se del caso, con i punti di campionamento per il particolato di cui alla lettera A del presente allegato e sono ubicati conformemente all'allegato VII, sezione 3. I punti di campionamento per il monitoraggio del mercurio sono ubicati conformemente all'allegato VII, sezione 3. A tal fine, sono predisposti almeno un punto di campionamento per un milione di abitanti in un sito in cui è probabile che si verifichino concentrazioni elevate di UFP , almeno un punto di campionamento per un milione di abitanti in un sito in cui è probabile che si verifichino concentrazioni elevate di BC, almeno un punto di campionamento per un milione di abitanti in un sito in cui è probabile che si verifichino concentrazioni elevate di mercurio e almeno un punto di campionamento per un milione di abitanti in un sito in cui è probabile che si verifichino concentrazioni elevate di NH3 . Gli Stati membri con meno di un milione di abitanti predispongono almeno un punto di campionamento fisso in un sito in cui è probabile che si verifichino concentrazioni elevate di UFP , un punto di campionamento in un sito in cui è probabile che si verifichino concentrazioni elevate di BC, un punto di campionamento in un sito in cui è probabile che si verifichino concentrazioni elevate di NH3 e un punto di campionamento in un sito in cui è probabile che si verifichino concentrazioni elevate di mercurio . |
Emendamento 209
Proposta di direttiva
Allegato III — lettera D — comma 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Ai fini del rispetto degli obblighi relativi al numero minimo di punti di campionamento per il particolato ultrafine qui stabiliti, sono esclusi i supersiti di monitoraggio in siti di fondo urbano o rurale stabiliti a norma dell'articolo 10. |
Ai fini del rispetto degli obblighi relativi al numero minimo di punti di campionamento per il particolato ultrafine , il BC e l'NH3 qui stabiliti, sono esclusi i supersiti di monitoraggio in siti di fondo urbano o rurale stabiliti a norma dell'articolo 10. |
Emendamento 210
Proposta di direttiva
Allegato IV — lettera A — punto 2 — lettera c
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 211
Proposta di direttiva
Allegato IV — lettera B — punto 2 — lettera a — parte introduttiva
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 212
Proposta di direttiva
Allegato IV — lettera B — punto 2 — lettera a — punto i
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 213
Proposta di direttiva
Allegato IV — lettera B — punto 2 — lettera a — punto ii
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 214
Proposta di direttiva
Allegato IV — lettera B — punto 2 — lettera b bis (nuova)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 215
Proposta di direttiva
Allegato IV — lettera B — punto 2 — lettera c
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 216
Proposta di direttiva
Allegato IV — lettera B — punto 2 — lettera c bis (nuova)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 217
Proposta di direttiva
Allegato IV — lettera B — punto 2 — lettera c ter (nuova)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 218
Proposta di direttiva
Allegato IV — lettera B — punto 2 — lettera d
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 219
Proposta di direttiva
Allegato IV — lettera B — punto 2 — lettera e
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 220
Proposta di direttiva
Allegato IV — lettera B — punto 2 — lettera f
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 221
Proposta di direttiva
Allegato IV — lettera B — punto 2 — lettera i
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 222
Proposta di direttiva
Allegato IV –lettera B — punto 4 — tabella
Testo della Commissione
|
Tipo di punto di campionamento |
Finalità della misurazione |
Rappresentatività (20) |
Criteri per l'ubicazione su macroscala |
|
Siti di fondo urbani per la valutazione dell'ozono |
Protezione della salute umana: determinare l'esposizione all'ozono della popolazione urbana, ovvero delle zone con densità di popolazione e concentrazioni di ozono relativamente alte e rappresentative dell'esposizione della popolazione generale |
da 1 a 10 km2 |
Lontano dall'influsso di emissioni locali come traffico, distributori di carburante, ecc.; siti ventilati in cui le sostanze da misurare siano adeguatamente miscelate; siti quali aree cittadine ad uso residenziale o commerciale, parchi (lontano dagli alberi), strade ampie o piazze con traffico minimo o nullo, spazi aperti tipici delle strutture scolastiche o degli impianti ricreativi o sportivi. |
|
Siti suburbani per la valutazione dell'ozono |
Protezione della salute umana e della vegetazione: determinare l'esposizione della popolazione e della vegetazione alla periferia delle aree urbane con i massimi livelli di ozono a cui la popolazione e la vegetazione sono probabilmente esposte direttamente o indirettamente |
da 10 a 100 km2 |
Non nelle immediate vicinanze dell'area di massima emissione, sottovento rispetto alla direzione o alle direzioni prevalenti del vento in condizioni favorevoli alla formazione di ozono; siti in cui la popolazione, le colture sensibili o gli ecosistemi naturali situati ai margini estremi di un'area urbana sono esposti ad elevati livelli di ozono; ove appropriato, anche qualche punto di campionamento suburbano situato sopravvento rispetto all'area di massima emissione, onde determinare i livelli regionali di inquinamento di fondo dell'ozono. |
|
Siti rurali per la valutazione dell'ozono |
Protezione della salute umana e della vegetazione: determinare l'esposizione della popolazione, delle colture e degli ecosistemi naturali alle concentrazioni di ozono su scala subregionale |
Livelli subregionali (da 100 a 1 000 km2) |
I punti di campionamento possono essere ubicati in piccoli insediamenti e/o aree con ecosistemi naturali, foreste o colture; aree rappresentative della presenza dell'ozono distanti dall'influsso di emissioni locali immediate, come siti industriali e strade; spazi aperti, ma non alla sommità di montagne. |
|
Siti di fondo rurali per la valutazione dell'ozono |
Protezione della salute umana e della vegetazione: determinare l'esposizione delle colture e degli ecosistemi naturali alle concentrazioni di ozono su scala regionale nonché l'esposizione della popolazione |
Livello regionale/nazionale/continentale (da 1 000 a 10 000 km2) |
Punti di campionamento ubicati in aree a bassa densità di popolazione, ad esempio con ecosistemi naturali, foreste, a una distanza di almeno 20 km da aree urbane ed industriali e distanti da fonti locali di emissioni; evitare siti soggetti ad un locale aumento delle condizioni di inversione a livello del suolo, nonché la sommità delle montagne; sconsigliate le zone costiere caratterizzate da evidenti cicli di vento diurni a carattere locale |
Emendamento
|
Tipo di punto di campionamento |
Finalità della misurazione |
Rappresentatività (21) |
Criteri per l'ubicazione su macroscala |
|
Siti di fondo urbani per la valutazione dell'ozono |
Protezione della salute umana: determinare l'esposizione all'ozono della popolazione urbana, ovvero delle zone con densità di popolazione e concentrazioni di ozono relativamente alte e rappresentative dell'esposizione della popolazione generale |
da 1 a 10 km2 |
Lontano dall'influsso di emissioni locali come traffico, distributori di carburante, ecc.; siti ventilati in cui le sostanze da misurare siano adeguatamente miscelate; siti frequentati da gruppi sensibili e categorie vulnerabili, quali scuole, parchi giochi, ospedali e case di riposo; siti quali aree cittadine ad uso residenziale o commerciale, parchi (lontano dagli alberi), strade ampie o piazze con traffico minimo o nullo, spazi aperti tipici delle strutture scolastiche o degli impianti ricreativi o sportivi. |
|
Siti suburbani per la valutazione dell'ozono |
Protezione della salute umana e della vegetazione: determinare l'esposizione della popolazione e della vegetazione alla periferia delle aree urbane con i massimi livelli di ozono a cui la popolazione e la vegetazione sono probabilmente esposte direttamente o indirettamente |
da 10 a 100 km2 |
Non nelle immediate vicinanze dell'area di massima emissione, sottovento rispetto alla direzione o alle direzioni prevalenti del vento in condizioni favorevoli alla formazione di ozono; siti frequentati da gruppi sensibili e categorie vulnerabili, quali scuole, parchi giochi, ospedali e case di riposo; siti in cui la popolazione, le colture sensibili o gli ecosistemi naturali situati ai margini estremi di un'area urbana sono esposti ad elevati livelli di ozono; ove appropriato, anche qualche punto di campionamento suburbano situato sopravvento rispetto all'area di massima emissione, onde determinare i livelli regionali di inquinamento di fondo dell'ozono. |
|
Siti rurali per la valutazione dell'ozono |
Protezione della salute umana e della vegetazione: determinare l'esposizione della popolazione, delle colture e degli ecosistemi naturali alle concentrazioni di ozono su scala subregionale |
Livelli subregionali (da 100 a 1 000 km2) |
I punti di campionamento possono essere ubicati in piccoli insediamenti e/o aree con ecosistemi naturali, foreste o colture; siti frequentati da gruppi sensibili e categorie vulnerabili, quali scuole, parchi giochi, ospedali e case di riposo; aree rappresentative della presenza dell'ozono distanti dall'influsso di emissioni locali immediate, come siti industriali e strade; spazi aperti, ma non alla sommità di montagne. |
|
Siti di fondo rurali per la valutazione dell'ozono |
Protezione della salute umana e della vegetazione: determinare l'esposizione delle colture e degli ecosistemi naturali alle concentrazioni di ozono su scala regionale nonché l'esposizione della popolazione |
Livello regionale/nazionale/continentale (da 1 000 a 10 000 km2) |
Punti di campionamento ubicati in aree a bassa densità di popolazione, ad esempio con ecosistemi naturali, foreste, a una distanza di almeno 20 km da aree urbane ed industriali e distanti da fonti locali di emissioni; evitare siti soggetti ad un locale aumento delle condizioni di inversione a livello del suolo, nonché la sommità delle montagne; sconsigliate le zone costiere caratterizzate da evidenti cicli di vento diurni a carattere locale |
Emendamento 223
Proposta di direttiva
Allegato IV — lettera C — parte introduttiva
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Per quanto possibile si applicano i seguenti criteri: |
Si applicano i seguenti criteri: |
Emendamento 224
Proposta di direttiva
Allegato IV — lettera C — lettera b
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 225
Proposta di direttiva
Allegato IV — lettera C — lettera e
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 226
Proposta di direttiva
Allegato IV — lettera C — lettera f
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 227
Proposta di direttiva
Allegato IV — lettera D — punto 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 228
Proposta di direttiva
Allegato IV — lettera D — punto 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 229
Proposta di direttiva
Allegato IV — lettera D — punto 3
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
Emendamento 230
Proposta di direttiva
Allegato IV — lettera D — punto 4
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 231
Proposta di direttiva
Allegato IV — lettera D — punto 5
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 232
Proposta di direttiva
Allegato IV — lettera D — punto 9
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 233
Proposta di direttiva
Allegato IV — lettera D — punto 10 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 306
Proposta di direttiva
Allegato V — lettera A — titolo
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 234
Proposta di direttiva
Allegato V — lettera A — punto 1 — tabella
Testo della Commissione
|
Inquinante atmosferico |
Incertezza massima delle misurazioni in siti fissi |
Incertezza massima delle misurazioni indicative (22) |
Rapporto massimo tra l'incertezza della modellizzazione e della stima obiettiva e l'incertezza delle misurazioni in siti fissi |
||
|
|
Valore assoluto |
Valore relativo |
Valore assoluto |
Valore relativo |
Rapporto massimo |
|
PM2.5 |
3,0 μg/ m3 |
30 % |
4,0 μg/m3 |
40 % |
1,7 |
|
PM10 |
4,0 μg/ m3 |
20 % |
6,0 μg/m3 |
30 % |
1,3 |
|
NO2 / NOx |
6,0 μg/ m3 |
30 % |
8,0 μg/m3 |
40 % |
1,4 |
|
Benzene |
0,75 μg/ m3 |
25 % |
1,2 μg/m3 |
35 % |
1,7 |
|
Piombo |
0,125 μg/ m3 |
25 % |
0,175 μg/m3 |
35 % |
1,7 |
|
Arsenico |
2,4 ng/ m3 |
40 % |
3,0 ng/m3 |
50 % |
1,1 |
|
Cadmio |
2,0 ng/ m3 |
40 % |
2,5 ng/m3 |
50 % |
1,1 |
|
Nickel |
8,0 ng/ m3 |
40 % |
10,0 ng/m3 |
50 % |
1,1 |
|
Benzo(a)pirene |
0,5 ng m3 |
50 % |
0,6 ng/m3 |
60 % |
1,1 |
Emendamento
|
Inquinante atmosferico |
Incertezza massima delle misurazioni in siti fissi |
Incertezza massima delle misurazioni indicative (23) |
Rapporto massimo tra l'incertezza della modellizzazione e l'incertezza delle misurazioni in siti fissi |
||
|
|
Valore assoluto |
Valore relativo |
Valore assoluto |
Valore relativo |
Rapporto massimo |
|
PM2.5 |
1,25 μg m3 |
25 % |
2,0 μg/ m3 |
40 % |
1,7 |
|
PM10 |
3,0 μg/ m3 |
20 % |
4,5 μg/ m3 |
30 % |
1,3 |
|
NO2 / NOx |
1,5 μg/ m3 |
15 % |
2,5 μg/ m3 |
25 % |
1,4 |
|
Benzene |
0,0425 μg m3 |
25 % |
0,05 μg/ m3 |
30 % |
1,7 |
|
Piombo |
0,0375 μg/ m3 |
25 % |
0,045 μg/ m3 |
30 % |
1,7 |
|
Arsenico |
0,26 ng/ m3 |
40 % |
0,33 ng/ m3 |
50 % |
1,1 |
|
Cadmio |
2,0 ng/ m3 |
40 % |
2,5 ng/ m3 |
50 % |
1,1 |
|
Nickel |
1,0 ng/ m3 |
40 % |
1,25 ng/ m3 |
50 % |
1,1 |
|
Benzo(a)pirene |
0,125 ng m3 |
50 % |
0,15 ng/ m3 |
60 % |
1,1 |
Emendamento 235
Proposta di direttiva
Allegato V — lettera A — punto 2 — tabella
Testo della Commissione
|
Inquinante atmosferico |
Incertezza massima delle misurazioni in siti fissi |
Incertezza massima delle misurazioni indicative (24) |
Rapporto massimo tra l'incertezza della modellizzazione e della stima obiettiva e l'incertezza delle misurazioni in siti fissi |
||
|
|
Valore assoluto |
Valore relativo |
Valore assoluto |
Valore relativo |
Rapporto massimo |
|
PM2.5 (24 ore) |
6,3 μg/m3 |
25 % |
8,8 μg/m3 |
35 % |
2,5 |
|
PM10 (24 ore) |
11,3 μg/m3 |
25 % |
22,5 μg/m3 |
50 % |
2,2 |
|
NO2 (giornaliero) |
7,5 μg/m3 |
15 % |
12,5 μg/m3 |
25 % |
3,2 |
|
NO2 (orario) |
30 μg/m3 |
15 % |
50 μg/m3 |
25 % |
3,2 |
|
SO2 (giornaliero) |
7,5 μg/m3 |
15 % |
12,5 μg/m3 |
25 % |
3,2 |
|
SO2 (orario) |
52,5 μg/m3 |
15 % |
87,5 μg/m3 |
25 % |
3,2 |
|
CO (24 ore) |
0,6 mg/m3 |
15 % |
1,0 mg/m3 |
25 % |
3,2 |
|
CO (8 ore) |
1,0 mg/m3 |
10 % |
2,0 mg/m3 |
20 % |
4,9 |
|
Ozono (stagione di punta): incertezza dei valori su 8 ore |
10,5 μg/m3 |
15 % |
17,5 μg/m3 |
25 % |
1,7 |
|
Ozono (media su 8 ore) |
18 μg/m3 |
15 % |
30 μg/m3 |
25 % |
2,2 |
Emendamento
|
Inquinante atmosferico |
Incertezza massima delle misurazioni in siti fissi |
Incertezza massima delle misurazioni indicative (25) |
Rapporto massimo tra l'incertezza della modellizzazione e l'incertezza delle misurazioni in siti fissi |
||
|
|
Valore assoluto |
Valore relativo |
Valore assoluto |
Valore relativo |
Rapporto massimo |
|
PM2.5 (24 ore) |
3,75 μg/m3 |
25 % |
5,25 μg/m3 |
35 % |
2,5 |
|
PM10 (24 ore) |
11,25 μg/m3 |
25 % |
22,5 μg/m3 |
50 % |
2,2 |
|
NO2 (giornaliero) |
3,75 μg/m3 |
15 % |
6,25 μg/m3 |
25 % |
3,2 |
|
NO2 (orario) |
30 μg/m3 |
15 % |
50 μg/m3 |
25 % |
3,2 |
|
SO2 (giornaliero) |
6,0 μg/m3 |
15 % |
10,0 μg/m3 |
25 % |
3,2 |
|
SO2 (orario) |
30,0 μg/m3 |
15 % |
50,0 μg/m3 |
25 % |
3,2 |
|
CO (24 ore) |
0,6 mg/m3 |
15 % |
1,0 mg/m3 |
25 % |
3,2 |
|
CO (8 ore) |
1,0 mg/m3 |
10 % |
2,0 mg/m3 |
20 % |
4,9 |
|
Ozono (stagione di punta): incertezza dei valori su 8 ore |
9,0 μg/m3 |
15 % |
15,0 μg/m3 |
25 % |
1,7 |
|
Ozono (media su 8 ore) |
16,5 μg/m3 |
15 % |
27,5 μg/m3 |
25 % |
2,2 |
Emendamento 236
Proposta di direttiva
Allegato V — lettera A — punto 2 — comma 3
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Le percentuali di incertezza indicate nelle tabelle della presente sezione si applicano a tutti i valori limite (e al valore-obiettivo per l'ozono) calcolati mediante una media semplice delle singole misurazioni, quali media oraria, media giornaliera o media annua, senza considerare l'ulteriore incertezza per il calcolo del numero di superamenti. L'incertezza è interpretata come applicabile nella gamma dei valori limite opportuni (o del valore-obiettivo nel caso dell'ozono). Il calcolo dell'incertezza non si applica all'AOT40 né ai valori che includono più anni, più stazioni (ad esempio AEI) o più componenti. Non è inoltre applicabile alle soglie di informazione, alle soglie di allarme e ai livelli critici per la protezione della vegetazione e degli ecosistemi naturali. |
Le percentuali di incertezza indicate nelle tabelle della presente sezione si applicano a tutti i valori limite (e al valore-obiettivo per l'ozono) calcolati mediante una media semplice delle singole misurazioni, quali media oraria, media giornaliera o media annua, senza considerare l'ulteriore incertezza per il calcolo del numero di superamenti. Per livelli inferiori a 5 per il PM2.5 e a 10 per l''NO2 sono consentite percentuali di incertezza del 30 % . L'incertezza è interpretata come applicabile nella gamma dei valori limite opportuni (o del valore-obiettivo nel caso dell'ozono). Il calcolo dell'incertezza non si applica all'AOT40 né ai valori che includono più anni, più stazioni (ad esempio AEI) o più componenti. Non è inoltre applicabile alle soglie di informazione, alle soglie di allarme e ai livelli critici per la protezione della vegetazione e degli ecosistemi naturali. |
Emendamento 237
Proposta di direttiva
Allegato V — lettera A — punto 2 — comma 9
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Quando per la valutazione si usa un modello di qualità dell'aria, sono indicati i riferimenti alle descrizioni del modello e le informazioni relative al calcolo dell'obiettivo di qualità della modellizzazione. |
Quando per la valutazione si usa un modello di qualità dell'aria, sono indicati i riferimenti alle descrizioni del modello , compresi la risoluzione spaziale del modello stesso e i dati di input specifici per fonte, e le informazioni relative al calcolo dell'obiettivo di qualità della modellizzazione. |
Emendamento 238
Proposta di direttiva
Allegato V — lettera A — punto 2 — comma 10
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
L'incertezza della stima obiettiva non supera l'incertezza delle misurazioni indicative di un valore superiore al rapporto massimo applicabile né supera l'85 %. L'incertezza della stima obiettiva è definita come lo scarto massimo dei livelli di concentrazione misurati e calcolati, nel periodo considerato, dal valore limite (o dal valore-obiettivo per l'ozono), a prescindere dalla tempistica degli eventi. |
soppresso |
Emendamento 307
Proposta di direttiva
Allegato V — lettera A bis (nuova) — titolo
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 308
Proposta di direttiva
Allegato V — lettera A bis (nuova) — punto 1 — tabella
Testo della Commissione
Emendamento
|
Inquinante atmosferico |
Incertezza massima delle misurazioni in siti fissi |
Incertezza massima delle misurazioni indicative (26) |
Rapporto massimo tra l'incertezza della modellizzazione e l'incertezza delle misurazioni in siti fissi |
||
|
|
Valore assoluto |
Valore relativo |
Valore assoluto |
Valore relativo |
Rapporto massimo |
|
PM2.5 |
3,0 μg/ m3 |
30 % |
4,0 μg/m3 |
40 % |
1,7 |
|
PM10 |
4,0 μg/ m3 |
20 % |
6,0 μg/m3 |
30 % |
1,3 |
|
NO2 / NOx |
6,0 μg/ m3 |
30 % |
8,0 μg/m3 |
40 % |
1,4 |
|
Benzene |
0,75 μg/ m3 |
25 % |
1,2 μg/m3 |
35 % |
1,7 |
|
Piombo |
0,125 μg/ m3 |
25 % |
0,175 μg/m3 |
35 % |
1,7 |
|
Arsenico |
2,4 ng/ m3 |
40 % |
3,0 ng/m3 |
50 % |
1,1 |
|
Cadmio |
2,0 ng/ m3 |
40 % |
2,5 ng/m3 |
50 % |
1,1 |
|
Nickel |
8,0 ng/ m3 |
40 % |
10,0 ng/m3 |
50 % |
1,1 |
|
Benzo(a)pirene |
0,5 ng m3 |
50 % |
0,6 ng/m3 |
60 % |
1,1 |
Emendamento 309
Proposta di direttiva
Allegato V — lettera A bis (nuova) — punto 2 — tabella
Testo della Commissione
Emendamento
|
Inquinante atmosferico |
Incertezza massima delle misurazioni in siti fissi |
Incertezza massima delle misurazioni indicative (27) |
Rapporto massimo tra l'incertezza della modellizzazione e l'incertezza delle misurazioni in siti fissi |
||
|
|
Valore assoluto |
Valore relativo |
Valore assoluto |
Valore relativo |
Rapporto massimo |
|
PM2,5 (24 ore) |
6,3 μg/m3 |
25 % |
8,8 μg/m3 |
35 % |
2,5 |
|
PM10 (24 ore) |
11,3 μg/m3 |
25 % |
22,5 μg/m3 |
50 % |
2,2 |
|
NO2 (al giorno) |
7,5 μg/m3 |
15 % |
12,5 μg/m3 |
25 % |
3,2 |
|
NO2 (all'ora) |
30 μg/m3 |
15 % |
50 μg/m3 |
25 % |
3,2 |
|
SO2 (al giorno) |
7,5 μg/m3 |
15 % |
12,5 μg/m3 |
25 % |
3,2 |
|
SO2 (all'ora) |
52,5 μg/m3 |
15 % |
87,5 μg/m3 |
25 % |
3,2 |
|
CO (24 ore) |
0,6 mg/m3 |
15 % |
1,0 mg/m3 |
25 % |
3,2 |
|
CO (8 ore) |
1,0 mg/m3 |
10 % |
2,0 mg/m3 |
20 % |
4,9 |
|
Ozono (stagione di punta): incertezza dei valori su 8 ore |
10,5 μg/m3 |
15 % |
17,5 μg/m3 |
25 % |
1,7 |
|
Ozono (media su 8 ore) |
18 μg/m3 |
15 % |
30 μg/m3 |
25 % |
2,2 |
Emendamento 239
Proposta di direttiva
Allegato V — lettera B — comma 3
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Negli altri casi, le misurazioni sono distribuite uniformemente nell'arco dell'anno civile (o nel periodo aprile-settembre per le misurazioni indicative di O3). Al fine di soddisfare queste prescrizioni e garantire che eventuali perdite di dati non alterino i risultati, gli obblighi di copertura minima dei dati sono soddisfatti per periodi specifici (trimestre, mese, settimana, giorno) dell'intero anno, a seconda dell'inquinante e del metodo/della frequenza di misurazione. |
Negli altri casi, le misurazioni sono distribuite uniformemente nell'arco dell'anno civile (o nel periodo aprile-settembre per le misurazioni indicative di O3). Al fine di soddisfare queste prescrizioni e garantire che eventuali perdite di dati non alterino i risultati, gli obblighi di distribuzione e di copertura minima dei dati sono soddisfatti per periodi specifici (trimestre, mese, settimana, giorno) dell'intero anno, a seconda dell'inquinante e del metodo/della frequenza di misurazione. |
Emendamento 240
Proposta di direttiva
Allegato V — lettera D — parte introduttiva
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Per le zone in cui è utilizzata una modellizzazione della qualità dell'aria o una stima obiettiva sono indicate le seguenti informazioni: |
Per le zone in cui è utilizzata una modellizzazione della qualità dell'aria sono indicate le seguenti informazioni: |
Emendamento 241
Proposta di direttiva
Allegato V — lettera D — lettera c bis (nuova)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 242
Proposta di direttiva
Allegato V — lettera D — lettera e bis (nuova)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 243
Proposta di direttiva
Allegato V — lettera F — punto 1 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 244
Proposta di direttiva
Allegato VI — lettera B — punto 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 245
Proposta di direttiva
Allegato VII — sezione 1 — lettera A
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Queste misurazioni servono principalmente a rendere disponibili informazioni sufficienti sui livelli nei siti di fondo urbani e nei siti di fondo rurali. Si tratta di informazioni essenziali per valutare l'aumento dei livelli nelle zone più inquinate (come i siti di fondo urbani, i siti connessi ad attività industriali, i siti influenzati dal traffico), determinare il possibile contributo dato da inquinanti trasportati su lunghe distanze, contribuire all'analisi della ripartizione tra le varie fonti e comprendere il comportamento di inquinanti specifici come il particolato. È altresì essenziale per utilizzare maggiormente le tecniche di modellizzazione anche nelle aree urbane. |
Queste misurazioni servono principalmente a rendere disponibili informazioni sufficienti sui livelli nei siti di fondo urbani e nei siti di fondo rurali. Si tratta di informazioni essenziali per valutare l'aumento dei livelli nelle zone più inquinate (come i siti di fondo urbani, i punti nevralgici di inquinamento atmosferico, i siti connessi ad attività industriali, i siti influenzati dal traffico), determinare il possibile contributo dato da inquinanti trasportati su lunghe distanze, contribuire all'analisi della ripartizione tra le varie fonti e comprendere il comportamento di inquinanti specifici come il particolato. È altresì essenziale per utilizzare maggiormente le tecniche di modellizzazione anche nelle aree urbane. |
Emendamento 246
Proposta di direttiva
Allegato VII — sezione 1 — lettera C
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Le misurazioni sono effettuate in siti di fondo urbani e siti di fondo rurali conformemente all'allegato IV. |
Le misurazioni sono effettuate in siti di fondo urbani , punti nevralgici di inquinamento atmosferico e siti di fondo rurali conformemente all'allegato IV. |
Emendamento 247
Proposta di direttiva
Allegato VII — sezione 2 — lettera B — comma 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
La misurazione dei precursori dell'ozono comprende almeno gli ossidi di azoto (NO ed NO2) e i composti organici volatili (COV) opportuni. La selezione dei composti specifici da misurare, integrati da altri composti di interesse, dipenderà dall'obiettivo perseguito. |
La misurazione dei precursori dell'ozono comprende almeno gli ossidi di azoto (NO ed NO2) , il metano (CH4) e altri composti organici volatili (COV) opportuni. La selezione dei composti specifici da misurare, integrati da altri composti di interesse, dipenderà dall'obiettivo perseguito. |
Emendamento 248
Proposta di direttiva
Allegato VII — sezione 3 bis (nuova)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
SEZIONE 3 BIS — MISURAZIONE DEL PARTICOLATO CARBONIOSO (BC) |
||
|
|
|
||
|
|
L'obiettivo di tali misurazioni è garantire la disponibilità di informazioni adeguate nei siti in cui si verificano concentrazioni elevate di BC influenzate principalmente da fonti connesse a trasporto via aria, acqua o su strada (come aeroporti, porti, strade), siti industriali o riscaldamento domestico. Le informazioni sono adeguate per valutare i livelli più elevati di concentrazioni di BC provenienti da tali fonti. |
||
|
|
|
||
|
|
BC |
||
|
|
|
||
|
|
I punti di campionamento sono stabiliti conformemente agli allegati IV e V in un sito in cui è probabile che le concentrazioni di BC siano elevate e nella direzione prevalente del vento. |
Emendamento 249
Proposta di direttiva
Allegato VII — sezione 3 ter (nuova)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
SEZIONE 3 TER — MISURAZIONE DELL'AMMONIACA (NH3) |
||
|
|
|
||
|
|
L'obiettivo di tali misurazioni è garantire la disponibilità di informazioni adeguate nei siti in cui si verificano concentrazioni elevate di NH3 influenzate principalmente da fonti connesse all'agricoltura e all'allevamento (prati e pascoli su cui sono applicati fertilizzanti, stalle e depositi di stallatico). Le informazioni sono adeguate per valutare i livelli più elevati di concentrazioni di NH3 provenienti da tali fonti. |
||
|
|
|
||
|
|
NH3 |
||
|
|
|
||
|
|
I punti di campionamento sono stabiliti conformemente agli allegati IV e V in un sito in cui è probabile che le concentrazioni di NH3 siano elevate e nella direzione prevalente del vento. |
Emendamento 250
Proposta di direttiva
Allegato VII — sezione 3 quater (nuova)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
SEZIONE 3 QUATER — MISURAZIONE DEL MERCURIO |
||
|
|
|
||
|
|
L'obiettivo di tali misurazioni è garantire la disponibilità di informazioni adeguate nei siti in cui si verificano concentrazioni elevate di mercurio influenzate principalmente da fonti connesse alla produzione di energia e alla relativa industria. Le informazioni sono adeguate per valutare i livelli più elevati di concentrazioni di mercurio provenienti da tali fonti. |
||
|
|
|
||
|
|
Mercurio |
||
|
|
|
||
|
|
I punti di campionamento sono stabiliti conformemente agli allegati IV e V in un sito in cui è probabile che le concentrazioni di mercurio siano elevate e nella direzione prevalente del vento. |
Emendamento 251
Proposta di direttiva
Allegato VIII — titolo
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Informazioni da includere nei piani per la qualità dell'aria per il miglioramento della qualità dell'aria ambiente |
Informazioni da includere nei piani per la qualità dell'aria e nelle tabelle di marcia per la qualità dell'aria per il miglioramento della qualità dell'aria ambiente |
Emendamento 252
Proposta di direttiva
Allegato VIII — lettera A — punto 2 — lettera a
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 253
Proposta di direttiva
Allegato VIII — lettera A — punto 2 — lettera c
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 254
Proposta di direttiva
Allegato VIII — lettera A — punto 3 — comma 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Nome e indirizzo delle autorità competenti dell'elaborazione e dell'attuazione dei piani per la qualità dell'aria. |
Nome e indirizzo delle autorità competenti dell'elaborazione e dell'attuazione dei piani per la qualità dell'aria o delle tabelle di marcia per la qualità dell'aria . |
Emendamento 255
Proposta di direttiva
Allegato VIII — lettera A — punto 3 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
Nella valutazione gli Stati membri sono guidati dalle funzioni concentrazione-risposta (C-R) definite dall'OMS, che collegano le concentrazioni degli inquinanti nell'aria ambiente ai rischi di mortalità o ad altri effetti nocivi per la salute (Health risks of air pollution in Europe — HRAPIE project (Rischi dell'inquinamento atmosferico per la salute — progetto HRAPIE)), nonché dalle concentrazioni controfattuali al di sopra delle quali si prevedono impatti sulla salute («soglie»). |
Emendamento 256
Proposta di direttiva
Allegato VIII — lettera A — punto 4 — lettera a
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 257
Proposta di direttiva
Allegato VIII — lettera A — punto 4 — lettera b
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 258
Proposta di direttiva
Allegato VIII — lettera A — punto 4 — lettera d
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 259
Proposta di direttiva
Allegato VIII — lettera A — punto 4 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
Emendamento 260
Proposta di direttiva
Allegato VIII — lettera A — punto 4 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
||
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||
|
|
|
||
|
|
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
Emendamento 261
Proposta di direttiva
Allegato VIII — lettera A — punto 5 — parte introduttiva
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 262
Proposta di direttiva
Allegato VIII — lettera A — punto 5 — lettera b
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 263
Proposta di direttiva
Allegato VIII — lettera A — punto 5 — lettera b bis (nuova)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
Emendamento 264
Proposta di direttiva
Allegato VIII — lettera A — punto 6 — lettera -a (nuova)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 265
Proposta di direttiva
Allegato VIII — lettera A — paragrafo 6 — lettera a
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 266
Proposta di direttiva
Allegato VIII — lettera A — punto 6 — lettera b
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 267
Proposta di direttiva
Allegato VIII — lettera A — punto 6 — lettera c
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 268
Proposta di direttiva
Allegato VIII — lettera A — punto 6 — lettera d
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 269
Proposta di direttiva
Allegato VIII — lettera A — punto 7 — lettera d
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 270
Proposta di direttiva
Allegato VIII — lettera A — punto 7 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 271
Proposta di direttiva
Allegato VIII — lettera B — punto 2 — parte introduttiva
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 272
Proposta di direttiva
Allegato VIII — lettera B — punto 2 — lettera c
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 273
Proposta di direttiva
Allegato VIII — lettera B — punto 2 — lettera c bis (nuova)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 274
Proposta di direttiva
Allegato VIII — lettera B — punto 2 — lettera c ter (nuova)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 275
Proposta di direttiva
Allegato VIII — lettera B — punto 2 — lettera c quater (nuova)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 276
Proposta di direttiva
Allegato VIII — lettera B — punto 2 — lettera d
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||||
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|
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Emendamento 277
Proposta di direttiva
Allegato VIII — lettera B — punto 2 — lettera e
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 278
Proposta di direttiva
Allegato VIII — lettera B — punto 2 — lettera g
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 279
Proposta di direttiva
Allegato VIII — lettera B — punto 2 — lettera h bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 280
Proposta di direttiva
Allegato VIII — lettera B — punto 2 — lettera h ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 281
Proposta di direttiva
Allegato VIII — lettera B — punto 2 — lettera h quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 282
Proposta di direttiva
Allegato VIII — lettera B — punto 2 — lettera i
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 283
Proposta di direttiva
Allegato VIII — lettera B — punto 2 — lettera i bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 284
Proposta di direttiva
Allegato VIII — lettera B bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 285
Proposta di direttiva
Allegato VIII bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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ALLEGATO VIII bis |
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PROVVEDIMENTI DI EMERGENZA DA VALUTARE AI FINI DELLA LORO INCLUSIONE NEI PIANI D'AZIONE A BREVE TERMINE DI CUI ALL'ARTICOLO 20 |
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Emendamento 286
Proposta di direttiva
Allegato IX — punto 1 — lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 287
Proposta di direttiva
Allegato IX — punto 1 — lettera c — parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 288
Proposta di direttiva
Allegato IX — paragrafo 1 — lettera d — punto i
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 289
Proposta di direttiva
Allegato IX — punto 1 — lettera d — punto ii
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 290
Proposta di direttiva
Allegato IX — punto 1 — lettera d — punto iv
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 291
Proposta di direttiva
Allegato IX — punto 2 — lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0233/2023).
(40) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Il Green Deal europeo» (COM(2019) 640 final).
(40) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Il Green Deal europeo» (COM(2019) 640 final).
(42) Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).
(42) Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).
(43) Decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 (GU L 114 del 12.4.2022, pag. 22).
(43) Decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 (GU L 114 del 12.4.2022, pag. 22).
(44) Decisione 81/462/CEE del Consiglio, dell'11 giugno 1981, relativa alla conclusione della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (GU L 171 del 27.6.1981, pag. 11).
(44) Decisione 81/462/CEE del Consiglio, dell'11 giugno 1981, relativa alla conclusione della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (GU L 171 del 27.6.1981, pag. 11).
(1bis) Brandt, J., Silver, J. D., e Frohn, L. M., «Assessment of Health-Cost Externalities of Air Pollution at the National Level using the EVA Model System» (Valutazione delle esternalità dei costi sanitari dell'inquinamento atmosferico a livello nazionale mediante l'utilizzo del sistema di modelli EVA). Relazione scientifica del Centre for Energy, Environment and Health (CEEH) n. 3, 2011.
(1bis) Esposizione iniqua e impatti ineguali: vulnerabilità sociale all'inquinamento atmosferico, all'inquinamento acustico e alle temperature estreme in Europa, Agenzia europea dell'ambiente, 2018 (non disponibile in IT).
(45) Controllo dell'adeguatezza delle direttive sulla qualità dell'aria ambiente del 28 novembre 2019 (SWD(2019) 427 final).
(45) Controllo dell'adeguatezza delle direttive sulla qualità dell'aria ambiente del 28 novembre 2019 (SWD(2019) 427 final).
(46) Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1).
(46) Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1).
(48) Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).
(49) Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12).
(48) Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).
(49) Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12).
(1bis) Sentenza della Corte di giustizia del 10 novembre 2020, Commissione europea/Repubblica italiana, C-644/18, ECLI:EU:C:2020:895, punto 154, e sentenza della Corte di giustizia del 19 novembre 2014, ClientEarth/Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs, C-404/13, ECLI:EU:C:2014:2382, punto 49.
(1bis) indice di digitalizzazione dell'economia e della società (DESI) 2022 (https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi).
(1bis) Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, Fadeyeva c. Russia, 55723/00, (CEDU, 9 giugno 2005), § 87.
(55) Decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 (GU L 114 del 12.4.2022, pag. 22).
(55) Decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 (GU L 114 del 12.4.2022, pag. 22).
(57) Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).
(57) Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).
(50) Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).
(50) Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).
(59) Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17).
(59) Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17).
(60) Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).
(61) Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).
(60) Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).
(61) Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).
(2) La massima concentrazione media giornaliera su 8 ore sarà determinata esaminando le medie consecutive su 8 ore, calcolate in base a dati orari e aggiornate ogni ora. Ogni media su 8 ore così calcolata sarà assegnata al giorno nel quale finisce; in pratica, la prima fascia di calcolo per ogni singolo giorno sarà quella compresa tra le ore 17:00 del giorno precedente e le ore 01:00 del giorno stesso; l'ultima fascia di calcolo per ogni giorno sarà quella compresa tra le ore 16:00 e le ore 24:00 del giorno stesso.
(3) La massima concentrazione media giornaliera su 8 ore sarà determinata esaminando le medie consecutive su 8 ore, calcolate in base a dati orari e aggiornate ogni ora. Ogni media su 8 ore così calcolata sarà assegnata al giorno nel quale finisce; in pratica, la prima fascia di calcolo per ogni singolo giorno sarà quella compresa tra le ore 17:00 del giorno precedente e le ore 01:00 del giorno stesso; l'ultima fascia di calcolo per ogni giorno sarà quella compresa tra le ore 16:00 e le ore 24:00 del giorno stesso.
(4) La massima concentrazione media giornaliera su 8 ore sarà determinata esaminando le medie consecutive su 8 ore, calcolate in base a dati orari e aggiornate ogni ora. Ogni media su 8 ore così calcolata sarà assegnata al giorno nel quale finisce; in pratica, la prima fascia di calcolo per ogni singolo giorno sarà quella compresa tra le ore 17:00 del giorno precedente e le ore 01:00 del giorno stesso; l'ultima fascia di calcolo per ogni giorno sarà quella compresa tra le ore 16:00 e le ore 24:00 del giorno stesso.
(5) La massima concentrazione media giornaliera su 8 ore è determinata esaminando le medie consecutive su 8 ore, calcolate in base a dati orari e aggiornate ogni ora. Ogni media su 8 ore così calcolata sarà assegnata al giorno nel quale finisce; in pratica, la prima fascia di calcolo per ogni singolo giorno sarà quella compresa tra le ore 17:00 del giorno precedente e le ore 01:00 del giorno stesso; l'ultima fascia di calcolo per ogni giorno sarà quella compresa tra le ore 16:00 e le ore 24:00 del giorno stesso.
(6) Se non è possibile determinare le medie su tre o cinque anni in base ad una serie intera e consecutiva di dati annui, i dati annui minimi per verificare la conformità ai valori-obiettivo saranno i seguenti:
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— |
per il valore-obiettivo ai fini della protezione della salute umana: dati validi relativi a un anno, |
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— |
per il valore-obiettivo ai fini della protezione della vegetazione: dati validi relativi a tre anni. |
(7) La massima concentrazione media giornaliera su 8 ore è determinata esaminando le medie consecutive su 8 ore, calcolate in base a dati orari e aggiornate ogni ora. Ogni media su 8 ore così calcolata sarà assegnata al giorno nel quale finisce; in pratica, la prima fascia di calcolo per ogni singolo giorno sarà quella compresa tra le ore 17:00 del giorno precedente e le ore 01:00 del giorno stesso; l'ultima fascia di calcolo per ogni giorno sarà quella compresa tra le ore 16:00 e le ore 24:00 del giorno stesso.
(8) Se non è possibile determinare le medie su tre o cinque anni in base ad una serie intera e consecutiva di dati annui, i dati annui minimi per verificare la conformità ai valori-obiettivo saranno i seguenti:
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— |
per il valore-obiettivo ai fini della protezione della salute umana: dati validi relativi a un anno, |
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per il valore-obiettivo ai fini della protezione della vegetazione: dati validi relativi a tre anni. |
(9) 99o percentile (ossia tre giorni di superamento all'anno).
(10) 99o percentile (ossia tre giorni di superamento all'anno).
(11) Media della concentrazione massima giornaliera su 8 ore di O3 nei sei mesi consecutivi con la più alta concentrazione media semestrale di O3.
(12) Ai fini dell'attuazione dell'articolo 20, il superamento della soglia è misurato o previsto per tre ore consecutive.
(13) 99o percentile (ossia tre giorni di superamento all'anno).
(14) 99o percentile (ossia tre giorni di superamento all'anno).
(15) 99o percentile (ossia tre giorni di superamento all'anno).
(16) Il numero di punti di campionamento per il PM 2,5 e l'NO2 nei siti di fondo urbani delle aree urbane rispetta le disposizioni della lettera B.
(17) Almeno un punto di campionamento nelle aree in cui è probabile che la popolazione sia esposta alle concentrazioni di ozono più elevate. Negli agglomerati almeno il 50 % dei punti di campionamento è situato in aree suburbane.
(18) Almeno un punto di campionamento nelle aree in cui è probabile che la popolazione sia esposta alle concentrazioni di ozono più elevate. Negli agglomerati almeno il 50 % dei punti di campionamento è situato in aree suburbane.
(19) Il numero di punti di campionamento per il PM 2,5 e l'NO2 nei siti di fondo urbani delle aree urbane rispetta le disposizioni della lettera B.
(20) I punti di campionamento sono, nella misura del possibile, rappresentativi di siti simili non ubicati nelle immediate vicinanze degli stessi.
(21) I punti di campionamento sono, nella misura del possibile, rappresentativi di siti simili non ubicati nelle immediate vicinanze degli stessi.
(22) Quando si utilizzano misurazioni indicative per scopi diversi dalla valutazione della conformità, quali progettazione o riesame della rete di monitoraggio, calibrazione e convalida del modello, ma non solo, l'incertezza può essere quella stabilita per le applicazioni di modellizzazione.
(23) Quando si utilizzano misurazioni indicative per scopi diversi dalla valutazione della conformità, quali progettazione o riesame della rete di monitoraggio, calibrazione e convalida del modello, ma non solo, l'incertezza può essere quella stabilita per le applicazioni di modellizzazione.
(24) Quando si utilizzano misurazioni indicative per scopi diversi dalla valutazione della conformità, quali progettazione o riesame della rete di monitoraggio, calibrazione e convalida del modello, ma non solo, l'incertezza può essere quella stabilita per le applicazioni di modellizzazione.
(25) Quando si utilizzano misurazioni indicative per scopi diversi dalla valutazione della conformità, quali progettazione o riesame della rete di monitoraggio, calibrazione e convalida del modello, ma non solo, l'incertezza può essere quella stabilita per le applicazioni di modellizzazione.
(26) Quando si utilizzano misurazioni indicative per scopi diversi dalla valutazione della conformità, quali progettazione o riesame della rete di monitoraggio, calibrazione e convalida del modello, ma non solo, l'incertezza può essere quella stabilita per le applicazioni di modellizzazione.
(27) Quando si utilizzano misurazioni indicative per scopi diversi dalla valutazione della conformità, quali progettazione o riesame della rete di monitoraggio, calibrazione e convalida del modello, ma non solo, l'incertezza può essere quella stabilita per le applicazioni di modellizzazione.
(1 bis) Regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 13).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1789/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)