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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2024/1777 |
22.3.2024 |
P9_TA(2023)0302
Inquinanti delle acque superficiali e sotterranee
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 12 settembre 2023, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, della direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento e della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque (COM(2022)0540 — C9-0361/2022 — 2022/0344(COD)) (1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(C/2024/1777)
Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando - 1 (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando - 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 1 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 1 quinquies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 1 sexies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 1 septies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 10
Proposta di direttiva
Considerando 1 octies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 11
Proposta di direttiva
Considerando 1 nonies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 12
Proposta di direttiva
Considerando 1 decies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 13
Proposta di direttiva
Considerando 1 undecies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 14
Proposta di direttiva
Considerando 1 duodecies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 15
Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 16
Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 17
Proposta di direttiva
Considerando 3 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 18
Proposta di direttiva
Considerando 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 19
Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 20
Proposta di direttiva
Considerando 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 21
Proposta di direttiva
Considerando 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 22
Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 23
Proposta di direttiva
Considerando 7 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 24
Proposta di direttiva
Considerando 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 25
Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 26
Proposta di direttiva
Considerando 8 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 27
Proposta di direttiva
Considerando 8 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 28
Proposta di direttiva
Considerando 8 quinquies (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 29
Proposta di direttiva
Considerando 8 sexies (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 30
Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 31
Proposta di direttiva
Considerando 10
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 32
Proposta di direttiva
Considerando 10 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 33
Proposta di direttiva
Considerando 10 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 34
Proposta di direttiva
Considerando 10 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 35
Proposta di direttiva
Considerando 11
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 36
Proposta di direttiva
Considerando 11 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 37
Proposta di direttiva
Considerando 12
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 38
Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 39
Proposta di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 40
Proposta di direttiva
Considerando 13 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 41
Proposta di direttiva
Considerando 15
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 42
Proposta di direttiva
Considerando 20 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 43
Proposta di direttiva
Considerando 21
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 44
Proposta di direttiva
Considerando 23
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 45
Proposta di direttiva
Considerando 31
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 46
Proposta di direttiva
Considerando 31 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 47
Proposta di direttiva
Considerando 31 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 48
Proposta di direttiva
Considerando 31 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 49
Proposta di direttiva
Considerando 32
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 50
Proposta di direttiva
Considerando 32 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 51
Proposta di direttiva
Considerando 32 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 52
Proposta di direttiva
Considerando 32 quater (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 53
Proposta di direttiva
Considerando 32 quinquies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 54
Proposta di direttiva
Considerando 34 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 55
Proposta di direttiva
Considerando 34 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 56
Proposta di direttiva
Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 1 — parte introduttiva
Direttiva 2000/60/CE
Articolo 1 — lettera e — trattino 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 57
Proposta di direttiva
Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 2 — lettera c
Direttiva 2000/60/CE
Articolo 2 — paragrafo 1 — punto 30 bis
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 58
Proposta di direttiva
Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 2 — lettera d
Direttiva 2000/60/CE
Articolo 2 — paragrafo 1 — punto 35
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 59
Proposta di direttiva
Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 2 — lettera d bis (nuova)
Direttiva 2000/60/CE
Articolo 2 — paragrafo 1 — punto 37
|
Testo in vigore |
Emendamento |
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Emendamento 60
Proposta di direttiva
Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 2 — lettera d ter (nuova)
Direttiva 2000/60/CE
Articolo 2 — paragrafo 1 — punto 40 — comma 1
|
Testo in vigore |
Emendamento |
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Emendamento 61
Proposta di direttiva
Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 3
Direttiva 2000/60/CE
Articolo 3 — paragrafo 4 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. In caso di circostanze eccezionali di origine naturale o di forza maggiore, in particolare inondazioni estreme, siccità prolungate o incidenti significativi di inquinamento, che potrebbero ripercuotersi su corpi idrici a valle situati in altri Stati membri, gli Stati membri provvedono a informare immediatamente le autorità competenti dei corpi idrici a valle e la Commissione e a mettere in atto la cooperazione necessaria per indagare sulle cause e affrontare le conseguenze delle circostanze eccezionali o degli incidenti. |
4 bis. In caso di circostanze eccezionali di origine naturale o di forza maggiore, in particolare inondazioni estreme, siccità prolungate o incidenti significativi di inquinamento, che potrebbero ripercuotersi su corpi idrici a valle situati in altri Stati membri, gli Stati membri provvedono a informare immediatamente le autorità competenti dei corpi idrici a valle e la Commissione e a mettere in atto la cooperazione necessaria per indagare sulle cause e affrontare le conseguenze delle circostanze eccezionali o degli incidenti. |
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|
Gli Stati membri danno notifica agli altri Stati membri che potrebbero subire effetti negativi dall'episodio di inquinamento in questione. |
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Al fine di migliorare ulteriormente la cooperazione e lo scambio di informazioni nei distretti idrografici internazionali, per tutti i distretti idrografici internazionali sono predisposte modalità per la comunicazione e la risposta di emergenza. |
Emendamento 62
Proposta di direttiva
Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 4 — lettera a
Direttiva 2000/60/CE
Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera a — punto iv
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 63
Proposta di direttiva
Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 4 — lettera b bis
Direttiva 2000/60/CE
Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera c — comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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«Gli Stati membri definiscono standard o valori soglia più rigorosi se necessario per proteggere adeguatamente le zone elencate all'allegato IV della presente direttiva, comprese le zone speciali di conservazione ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio. I programmi e le misure richiesti in relazione a tali valori soglia si applicano anche alle attività che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 91/676/CEE.» |
Emendamento 64
Proposta di direttiva
Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 6 — lettera a
Direttiva 2000/60/CE
Articolo 8 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione affinché elabori specifiche tecniche e metodi uniformi per analizzare e monitorare lo stato delle acque conformemente all'allegato V e definire formati per la comunicazione dei dati sul monitoraggio e sullo stato conformemente al paragrafo 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2. |
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 20 bis che integrino la presente direttiva elaborando specifiche tecniche e metodi uniformi per analizzare e monitorare lo stato delle acque conformemente all'allegato V . Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per definire formati per la comunicazione dei dati sul monitoraggio e sullo stato conformemente al paragrafo 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2. |
Emendamento 65
Proposta di direttiva
Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 6 — lettera a bis (nuova)
Direttiva 2000/60/CE
Articolo 8 — paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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«3 bis. Entro [due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione pubblica una valutazione globale sulla possibile applicazione di sistemi di monitoraggio dell'inquinamento continui, precisi e in tempo reale (online) per la misurazione della qualità dell'acqua, compresi gli aspetti di fattibilità economica e tecnica di tali sistemi rilevanti per gli Stati membri, nonché sull'uso di standard armonizzati. |
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La Commissione, se del caso, adotta un atto di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2, per fissare standard armonizzati per il monitoraggio online delle acque.» |
Emendamento 66
Proposta di direttiva
Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 6 — lettera b
Direttiva 2000/60/CE
Articolo 8 — paragrafo 4
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. Gli Stati membri provvedono a che i dati di monitoraggio individuali raccolti a norma dell'allegato V, punto 1.3.4, e lo stato risultante a norma dell'allegato V siano messi a disposizione del pubblico e dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) almeno una volta all'anno per via elettronica in un formato leggibile meccanicamente conformemente alle direttive 2003/4/CE*, 2007/2/CE** e (UE) 2019/1024*** del Parlamento europeo e del Consiglio. A tal fine, gli Stati membri usano i formati stabiliti a norma del paragrafo 3 del presente articolo. |
4. Gli Stati membri provvedono a che i dati di monitoraggio individuali raccolti a norma dell'allegato V, punti 1.3.4 e 2.4.3 , e lo stato risultante a norma dell'allegato V siano messi a disposizione dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) nonché, senza indebito ritardo e in modo facilmente accessibile, del pubblico almeno una volta all'anno per via elettronica in un formato leggibile meccanicamente conformemente alle direttive 2003/4/CE*, 2007/2/CE** e (UE) 2019/1024*** del Parlamento europeo e del Consiglio. A tal fine, gli Stati membri usano i formati stabiliti a norma del paragrafo 3 del presente articolo. |
Emendamento 67
Proposta di direttiva
Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 7 bis (nuovo)
Direttiva 2000/60/CE
Articolo 11– paragrafo 1
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Testo in vigore |
Emendamento |
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1. Per ciascun distretto idrografico o parte di distretto idrografico internazionale compreso nel suo territorio, ciascuno Stato membro prepara un programma di misure, che tiene conto dei risultati delle analisi prescritte dall'articolo 5, allo scopo di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 4. Tali programmi di misure possono fare riferimento a misure derivanti dalla legislazione adottata a livello nazionale e applicabili all'intero territorio di uno Stato membro. Lo Stato membro può eventualmente adottare misure applicabili a tutti i distretti idrografici e/o a tutte le parti di distretti idrografici internazionali compresi nel suo territorio. |
«1. Per ciascun distretto idrografico o parte di distretto idrografico internazionale compreso nel suo territorio, ciascuno Stato membro prepara un programma di misure, che tiene conto dei risultati delle analisi prescritte dall'articolo 5, allo scopo di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 4. Tali programmi di misure definiscono le priorità delle misure di controllo alla fonte a norma della pertinente normativa settoriale dell'Unione in materia di inquinamento. Gli interventi a valle sono applicati in aggiunta alle misure di controllo alla fonte laddove vi sia il rischio che queste ultime non riescano a raggiungere un buono stato dei corpi idrici. I programmi di misure possono fare riferimento a misure derivanti dalla legislazione adottata a livello nazionale e applicabili all'intero territorio di uno Stato membro. Lo Stato membro può eventualmente adottare misure applicabili a tutti i distretti idrografici e/o a tutte le parti di distretti idrografici internazionali compresi nel suo territorio. La Commissione elabora orientamenti sulle migliori pratiche per le misure di controllo alla fonte e la complementarietà degli interventi a valle.» |
Emendamento 68
Proposta di direttiva
Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 7 ter (nuovo)
Direttiva 2000/60/CE
Articolo 11 — paragrafo 3 — lettera c
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Emendamento 69
Proposta di direttiva
Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 8 bis (nuovo)
Direttiva 2000/60/CE
Articolo 11 — paragrafo 5 — trattino 2
|
Testo in vigore |
Emendamento |
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Emendamento 70
Proposta di direttiva
Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 9
Direttiva 2000/60/CE
Articolo 12 — paragrafo 1 — comma 1 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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La Commissione risponde a qualsiasi notifica di uno Stato membro entro un periodo di sei mesi. Qualora il problema riguardi il mancato raggiungimento di un buono stato chimico, la Commissione agisce a norma dell'articolo 7 bis della direttiva 2008/105/CE. |
Emendamento 71
Proposta di direttiva
Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 9
Direttiva 2000/60/CE
Articolo 12 — paragrafo 2 — comma 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli Stati membri si rispondono in modo tempestivo, e comunque non oltre tre mesi dopo la notifica da parte di un altro Stato membro a norma del paragrafo 1. |
Gli Stati membri si rispondono in modo tempestivo, e comunque non oltre due mesi dopo la notifica da parte di un altro Stato membro a norma del paragrafo 1. |
Emendamento 72
Proposta di direttiva
Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 9 bis (nuovo)
Direttiva 2000/60/CE
Articolo 13 — paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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«4 bis. La Commissione respinge i piani di gestione dei bacini idrografici presentati dagli Stati membri qualora tali piani non comprendano gli elementi elencati nell'allegato VII.» |
Emendamento 73
Proposta di direttiva
Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 9 bis (nuovo)
Direttiva 2000/60/CE
Articolo 14 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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«Articolo 14 bis |
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Accesso alla giustizia |
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1. Gli Stati membri provvedono affinché, conformemente alla legislazione nazionale, gli esponenti del pubblico che hanno un interesse sufficiente o che lamentano la violazione di un diritto abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di tutte le decisioni, gli atti o le omissioni soggetti alle disposizioni della presente direttiva, tra cui: |
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2. Gli Stati membri definiscono le nozioni di “interesse sufficiente” e “violazione di un diritto”, coerentemente con l'obiettivo di fornire al pubblico un ampio accesso alla giustizia. Ai fini del paragrafo 1, qualsiasi organizzazione non governativa che promuova la tutela dell'ambiente e soddisfi i requisiti pertinenti stabiliti dalla legislazione nazionale è considerata titolare di diritti suscettibili di essere violati e il suo interesse è considerato sufficiente. |
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|
3. Le procedure di ricorso di cui al paragrafo 1 sono giuste, eque e completate tempestivamente, e non devono essere eccessivamente costose. Tali procedure comportano inoltre la fornitura di mezzi di ricorso adeguati ed efficaci, compresi, se del caso, provvedimenti ingiuntivi. |
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4. Gli Stati membri provvedono affinché siano messe a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giudiziario di cui al presente articolo.» |
Emendamento 74
Proposta di direttiva
Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 10
Direttiva 2000/60/CE
Articolo 15 — paragrafo 3
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 75
Proposta di direttiva
Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 10 bis (nuovo)
Direttiva 2000/60/CE
Articolo 15 — paragrafo 3 — comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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«La Commissione adotta orientamenti e modelli relativi al contenuto, alla struttura e al formato delle relazioni provvisorie di cui al primo comma entro [sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva].» |
Emendamento 76
Proposta di direttiva
Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 12 — lettera b
Direttiva 2000/60/CE
Articolo 18 — paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 77
Proposta di direttiva
Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 18 bis (nuovo)
Direttiva 2000/60/CE
Allegato VII — parte A — punto 7.7 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 78
Proposta di direttiva
Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 20
Direttiva 2000/60/CE
Allegato X
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 79
Proposta di direttiva
Articolo 2 — paragrafo 1 — punto 2
Direttiva 2006/118/CE
Articolo 1 — paragrafo 1 — parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. La presente direttiva istituisce misure specifiche per prevenire e ridurre l'inquinamento delle acque sotterranee al fine di conseguire gli obiettivi ambientali fissati all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/60/CE. Queste misure comprendono quanto segue: |
1. La presente direttiva istituisce misure specifiche per prevenire e ridurre l'inquinamento delle acque sotterranee al fine di conseguire gli obiettivi ambientali fissati all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/60/CE. La gerarchia delle misure da adottare dà priorità alle restrizioni e ad altre misure di controllo alla fonte, fatta salva l'importanza degli interventi a valle, ove opportuno. Queste misure comprendono quanto segue: |
Emendamento 80
Proposta di direttiva
Articolo 2 — paragrafo 1 — punto 2
Direttiva 2006/118/CE
Articolo 1 — paragrafo 1 — lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 81
Proposta di direttiva
Articolo 2 — paragrafo 1 — punto 4 — lettera a bis (nuova)
Direttiva 2006/118/CE
Articolo 3 — paragrafo 1 — comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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«I valori soglia applicabili alle acque sotterranee sono 10 volte inferiori ai corrispondenti SQA per le acque superficiali; solo nei casi in cui è possibile determinare il rischio effettivo per gli ecosistemi delle acque sotterranee può essere opportuno fissare valori soglia per le acque sotterranee a un livello diverso.» |
Emendamento 82
Proposta di direttiva
Articolo 2 — paragrafo 1 — punto 4 — lettera a bis (nuova)
Direttiva 2006/118/CE
Articolo 3 — paragrafo 5 — comma 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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«Gli Stati membri provvedono affinché i residenti del distretto idrografico interessato o della parte del distretto idrografico internazionale che rientra nel territorio di uno Stato membro siano adeguatamente e tempestivamente informati.» |
Emendamento 83
Proposta di direttiva
Articolo 2 — paragrafo 1 — punto 4 — lettera d
Direttiva 2006/118/CE
Articolo 3 — paragrafo 6 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli Stati membri modificano l'elenco dei valori soglia applicati nel loro territorio ogniqualvolta nuove informazioni su inquinanti, gruppi di inquinanti o indicatori di inquinamento segnalino la necessità di fissare un valore soglia per una sostanza aggiuntiva, di modificare un valore soglia esistente o di reinserire un valore soglia precedentemente stralciato dall'elenco. Se sono fissati o modificati valori soglia a livello dell'Unione, gli Stati membri adeguano a tali valori l'elenco dei valori soglia applicati nel loro territorio.; |
Gli Stati membri modificano l'elenco dei valori soglia applicati nel loro territorio ogniqualvolta nuove informazioni su inquinanti, gruppi di inquinanti o indicatori di inquinamento , tenendo conto anche del principio di precauzione, segnalino la necessità di fissare un valore soglia per una sostanza aggiuntiva, di modificare un valore soglia esistente o di reinserire un valore soglia precedentemente stralciato dall'elenco. Se sono fissati o modificati valori soglia a livello dell'Unione, gli Stati membri adeguano a tali valori l'elenco dei valori soglia applicati nel loro territorio. |
Emendamento 84
Proposta di direttiva
Articolo 2 — paragrafo 1 — punto 4 bis (nuovo)
Direttiva 2006/118/CE
Articolo 3 — paragrafo 7
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Testo in vigore |
Emendamento |
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7. Entro il 22 dicembre 2009 la Commissione pubblica una relazione sulla scorta delle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma del paragrafo 5. |
«7. La Commissione pubblica una relazione sui valori soglia nazionali di cui al paragrafo 1, lettera b), un anno dopo che gli Stati membri hanno comunicato tali informazioni all'ECHA a norma del paragrafo 5.» |
Emendamento 85
Proposta di direttiva
Articolo 2 — paragrafo 1 — punto 6
Direttiva 2006/118/CE
Articolo 6 bis — paragrafo 1 — comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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L'elenco di controllo contiene un massimo di cinque sostanze o gruppi di sostanze e specifica le matrici per i controlli e i possibili metodi di analisi per ciascuna sostanza. Tali matrici e metodi non comportano costi eccessivi per le autorità competenti. Le sostanze da includere nell'elenco di controllo sono selezionate tra quelle che, stando alle informazioni disponibili, potrebbero presentare un rischio significativo a livello di Unione per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico e per le quali i dati di monitoraggio sono insufficienti. Nell'elenco di controllo figurano anche le sostanze che destano nuove preoccupazioni. |
L'elenco di controllo contiene un minimo di cinque sostanze o gruppi di sostanze che destano nuova preoccupazione selezionati tra le sostanze che, stando alle informazioni disponibili, comprese quelle di cui al quarto comma, potrebbero presentare un rischio significativo per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico a livello di Unione e per le quali i dati di monitoraggio sono insufficienti, tranne nel caso in cui il numero di sostanze o gruppi di sostanze che, stando alle informazioni disponibili, potrebbero presentare un rischio significativo per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico a livello di Unione tra cui effettuare la selezione sia inferiore a cinque, nel qual caso l'elenco di controllo contiene tutte le sostanze in questione. |
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Oltre al numero minimo di sostanze o gruppi di sostanze, l'elenco di controllo può anche contenere indicatori di inquinamento. |
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L'elenco di controllo specifica le matrici per i controlli e i possibili metodi di analisi per ciascuna sostanza. Tali matrici e metodi non comportano costi eccessivi per le autorità competenti. |
Emendamento 86
Proposta di direttiva
Articolo 2 — paragrafo 1 — punto 6
Direttiva 2006/118/CE
Articolo 6 bis — paragrafo 1 — comma 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Nell'elenco di controllo figureranno anche le microplastiche e determinati geni di resistenza antimicrobica non appena saranno individuati metodi adeguati per il loro monitoraggio . |
Sono individuati quanto prima e in ogni caso entro [il primo giorno del mese successivo a un periodo di 18 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] metodi adeguati per il monitoraggio delle microplastiche e di determinati geni di resistenza antimicrobica. Nell'elenco di controllo figureranno anche le microplastiche e determinati geni di resistenza antimicrobica non appena tali metodi di monitoraggio saranno individuati , conformemente all'articolo 6 bis, paragrafo 2, comma 1. La Commissione valuta inoltre se sia necessario inserire i solfati nel primo elenco di controllo per migliorare la disponibilità di dati sulla loro presenza in relazione all'ambito di applicazione della presente direttiva. |
Emendamento 87
Proposta di direttiva
Articolo 2 — paragrafo 1 — punto 6
Direttiva 2006/118/CE
Articolo 6 bis — paragrafo 1 — comma 4 — parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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L'ECHA elabora relazioni scientifiche per assistere la Commissione nella selezione delle sostanze da includere nell'elenco di controllo, tenendo conto delle seguenti informazioni: |
L'ECHA elabora relazioni scientifiche per assistere la Commissione nella selezione delle sostanze e degli indicatori di inquinamento da includere nell'elenco di controllo, tenendo conto delle seguenti informazioni: |
Emendamento 88
Proposta di direttiva
Articolo 2 — paragrafo 1 — punto 6
Direttiva 2006/118/CE
Articolo 6 bis — paragrafo 1 — comma 4 — lettera f
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 89
Proposta di direttiva
Articolo 2 — paragrafo 1 — punto 6
Direttiva 2006/118/CE
Articolo 6 bis — paragrafo 2 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Il primo elenco di controllo è istituito entro il [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva]. A partire da tale data l'elenco di controllo è aggiornato ogni 36 mesi. |
Il primo elenco di controllo è istituito entro il [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva]. A partire da tale data l'elenco di controllo è aggiornato al più tardi ogni 36 mesi o più frequentemente qualora emergano nuove prove scientifiche che richiedano l'aggiornamento dell'elenco nel periodo transitorio tra le singole revisioni . |
Emendamento 90
Proposta di direttiva
Articolo 2 — paragrafo 1 — punto 6
Direttiva 2006/118/CE
Articolo 6 bis — paragrafo 2 — comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli Stati membri valutano ogni due anni l'impatto sulla qualità delle acque delle attività industriali legate alla transizione energetica e informano la Commissione in merito alle nuove minacce individuate affinché possa aggiornare di conseguenza l'elenco di controllo. La valutazione è facilmente accessibile al pubblico. |
Emendamento 91
Proposta di direttiva
Articolo 2 — paragrafo 1 — punto 6
Direttiva 2006/118/CE
Articolo 6 bis — paragrafo 3 — comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Lo Stato membro seleziona almeno una stazione di monitoraggio, più il numero di stazioni pari alla sua superficie totale, in km2, di corpi idrici sotterranei divisa per 60 000 (arrotondato al numero intero più vicino). |
Lo Stato membro seleziona almeno due stazioni di monitoraggio, più il numero di stazioni pari alla sua superficie totale, in km2, di corpi idrici sotterranei divisa per 30 000 (arrotondato al numero intero più vicino). |
Emendamento 92
Proposta di direttiva
Articolo 2 — paragrafo 1 — punto 6 bis (nuovo)
Direttiva 2006/118/CE
Articolo 6 bis bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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«Articolo 6 bis bis |
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Miglioramento della protezione degli ecosistemi delle acque sotterranee |
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Entro [OP: inserire la data corrispondente a quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione pubblica una valutazione degli impatti di elementi fisico-chimici quali il pH, l'ossigenazione e la temperatura sulla salute degli ecosistemi delle acque sotterranee, corredata, se del caso, da una proposta legislativa volta a rivedere di conseguenza la presente direttiva, al fine di fissare i parametri corrispondenti, stabilire metodi di monitoraggio armonizzati e definire la nozione di “buono stato ecologico” in riferimento alle acque sotterranee.» |
Emendamento 93
Proposta di direttiva
Articolo 2 — paragrafo 1 — punto 6 ter (nuovo)
Direttiva 2006/118/CE
Articolo 6 bis ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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«Articolo 6 bis ter |
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Trattamento specifico per le zone di elevato valore ecologico, elevata vulnerabilità o elevato inquinamento |
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La Commissione, entro … [non oltre quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva], pubblica una valutazione concernente lo stato chimico delle zone di elevato valore ecologico, elevata vulnerabilità o elevato inquinamento, come grotte e zone carsiche, ex siti industriali e altre zone storicamente inquinate, corredata, se del caso, di una proposta legislativa di modifica della presente direttiva.» |
Emendamento 94
Proposta di direttiva
Articolo 2 — paragrafo 1 — punto 6 quater (nuovo)
Direttiva 2006/118/CE
Articolo 6 bis quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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«Articolo 6 bis quater |
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Entro il … [un anno dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione presenta una valutazione d'impatto in cui esamina la possibilità di includere nella presente direttiva un meccanismo di responsabilità estesa del produttore, che garantisca che i produttori che immettono sul mercato prodotti contenenti una delle sostanze o dei composti di cui all'allegato I oppure le sostanze che destano nuova preoccupazione figuranti nell'elenco di controllo previsto dalla presente direttiva contribuiscano ai costi relativi ai programmi di monitoraggio di cui all'articolo 8 della direttiva 2000/60/CE. La valutazione d'impatto è corredata, se del caso, di una proposta legislativa di modifica della presente direttiva.» |
Emendamento 95
Proposta di direttiva
Articolo 2 — paragrafo 1 — punto 6 quinquies (nuovo)
Direttiva 2006/118/CE
Articolo 6 bis quinquies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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«Articolo 6 bis quinquies |
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Impianto di monitoraggio europeo |
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Entro il … [un anno dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione istituisce un impianto di monitoraggio congiunto incaricato di gestire gli obblighi di monitoraggio laddove richiesto dagli Stati membri. |
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La Commissione definisce il funzionamento dell'impianto di monitoraggio, inclusi i seguenti aspetti: |
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Emendamento 96
Proposta di direttiva
Articolo 2 — paragrafo 1 — punto 7
Direttiva 2006/118/CE
Articolo 8 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. La Commissione riesamina, per la prima volta entro [OP: inserire la data corrispondente a sei anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni sei anni, l'elenco degli inquinanti che figura nell'allegato I, le norme di qualità relative a tali inquinanti di cui al medesimo allegato e l'elenco degli inquinanti e gli indicatori che figurano all'allegato II, parte B. |
1. La Commissione riesamina, per la prima volta entro [OP: inserire la data corrispondente a quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni quattro anni, l'elenco degli inquinanti che figura nell'allegato I, le norme di qualità relative a tali inquinanti di cui al medesimo allegato e l'elenco degli inquinanti e gli indicatori che figurano all'allegato II, parte B. |
Emendamento 97
Proposta di direttiva
Articolo 2 — paragrafo 1 — punto 7
Direttiva 2006/118/CE
Articolo 8 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati , conformemente all'articolo 8 bis, al fine di modificare l'allegato I per adeguarlo al progresso tecnico e scientifico aggiungendo o stralciando gli inquinanti delle acque sotterranee e le relative norme di qualità ivi stabilite e di modificare la parte B per adeguarla al progresso tecnico e scientifico aggiungendo inquinanti o indicatori per i quali gli Stati membri devono prendere in considerazione la possibilità di fissare valori soglia nazionali. |
2. Sulla base di detta revisione, la Commissione presenta, se opportuno , proposte legislative al fine di modificare l'allegato I per adeguarlo al progresso tecnico e scientifico aggiungendo o stralciando gli inquinanti delle acque sotterranee e le relative norme di qualità ivi stabilite . Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 8 bis, al fine di modificare la parte B dell'allegato II per adeguarla al progresso tecnico e scientifico aggiungendo inquinanti o indicatori per i quali gli Stati membri devono prendere in considerazione la possibilità di fissare valori soglia nazionali. |
Emendamento 98
Proposta di direttiva
Articolo 2 — paragrafo 1 — punto 7
Direttiva 2006/118/CE
Articolo 8 — paragrafo 4
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. Nell'adottare gli atti delegati di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione tiene conto delle relazioni scientifiche elaborate dall'ECHA a norma del paragrafo 6. |
4. Nell'adottare le proposte legislative e gli atti delegati di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione tiene conto delle relazioni scientifiche elaborate dall'ECHA a norma del paragrafo 6. |
Emendamento 99
Proposta di direttiva
Articolo 2 — paragrafo 1 — punto 7
Direttiva 2006/118/CE
Articolo 8 — paragrafo 6 — lettera f
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 100
Proposta di direttiva
Articolo 2 — paragrafo 1 — punto 7
Direttiva 2006/118/CE
Articolo 8 — paragrafo 6 — lettera g
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 101
Proposta di direttiva
Articolo 2 — paragrafo 1 — punto 7
Direttiva 2006/118/CE
Articolo 8 — paragrafo 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6 bis. Entro il 12 gennaio 2025 la Commissione elabora orientamenti tecnici sui metodi di analisi per quanto riguarda il monitoraggio delle sostanze per- e polifluoroalchiliche comprese nel parametro «PFAS — totale». Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8 bis, al fine di modificare la presente direttiva definendo uno standard di qualità per il parametro «PFAS — totale» e modificando l'allegato I di conseguenza. La Commissione adotta tali atti delegati entro il 12 gennaio 2026. |
Emendamento 102
Proposta di direttiva
Articolo 2 — paragrafo 1 — punto 7
Direttiva 2006/118/CE
Articolo 8 — paragrafo 7
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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7. Ogni sei anni l'ECHA redige e pubblica una relazione che sintetizza le risultanze del riesame di cui ai paragrafi 2 e 3. La prima relazione è presentata alla Commissione il [OP: inserire data corrispondente a cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].”; |
7. Ogni quattro anni l'ECHA redige e pubblica una relazione che sintetizza le risultanze del riesame di cui ai paragrafi 2 e 3. La prima relazione è presentata alla Commissione il [OP: inserire data corrispondente a tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].”; |
Emendamento 103
Proposta di direttiva
Articolo 2 — paragrafo 1 — punto 8
Direttiva 2006/118/CE
Articolo 8 bis — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2 , è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [OP: inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva]. |
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafi 2 e 3 , e all'articolo 6 bis è conferito alla Commissione per un periodo di sei anni a decorrere dal [OP: inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sei anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. |
Emendamento 104
Proposta di direttiva
Articolo 2 — paragrafo 1 — punto 8
Direttiva 2006/118/CE
Articolo 8 bis — paragrafo 3
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. La delega di potere di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2 , può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. |
3. La delega di potere di cui all'articolo 8, paragrafi 2 e 3 , e all'articolo 6 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. |
Emendamento 105
Proposta di direttiva
Articolo 2 — paragrafo 1 — punto 8
Direttiva 2006/118/CE
Articolo 8 bis — paragrafo 4
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. |
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 106
Proposta di direttiva
Articolo 2 — paragrafo 1 — punto 8
Direttiva 2006/118/CE
Articolo 8 bis — paragrafo 6
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2 , entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."; |
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 2 e 3 , e dell'articolo 6 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."; |
Emendamento 107
Proposta di direttiva
Articolo 2 — paragrafo 1 — punto 14
Direttiva 2006/118/CE
Allegato IV — parte B — punto 1 — parte introduttiva
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
«Il punto di partenza per attuare le misure atte a provocare l'inversione delle tendenze significative e durature all'aumento corrisponde al momento in cui la concentrazione di inquinanti raggiunge il 75 % dei valori parametrici delle norme di qualità delle acque sotterranee di cui all'allegato I e dei valori soglia stabiliti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), a meno che:». |
«Il punto di partenza per attuare le misure atte a provocare l'inversione delle tendenze significative e durature all'aumento , comprese le tendenze stagionali ascendenti causate, tra l'altro, dal basso scarico di un corpo idrico, corrisponde al momento in cui la concentrazione di inquinanti raggiunge il 75 % dei valori parametrici delle norme di qualità delle acque sotterranee di cui all'allegato I e dei valori soglia stabiliti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), a meno che:». |
Emendamento 108
Proposta di direttiva
Articolo 3 — paragrafo 1 — punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 1
|
Testo in vigore |
Emendamento |
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«Articolo 1 |
«Articolo 1 |
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Oggetto |
Oggetto |
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La presente direttiva istituisce standard di qualità ambientale (SQA) per le sostanze prioritarie e per alcuni altri inquinanti come previsto all'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE , al fine di raggiungere uno stato chimico buono delle acque superficiali e conformemente alle disposizioni e agli obiettivi dell'articolo 4 di tale direttiva.»; |
La presente direttiva istituisce standard di qualità ambientale (SQA) per le sostanze prioritarie e per le sostanze pericolose prioritarie , al fine di raggiungere uno stato chimico buono delle acque superficiali e conformemente alle disposizioni e agli obiettivi dell'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE .»; |
Emendamento 109
Proposta di direttiva
Articolo 3 — paragrafo 1 — punto 3 — lettera a
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 5 — paragrafo 1 — comma 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
"1. Sulla scorta delle informazioni raccolte a norma degli articoli 5 e 8 della direttiva 2000/60/CE e degli altri dati disponibili, gli Stati membri istituiscono un inventario, comprendente carte topografiche, se disponibili, delle emissioni, degli scarichi e delle perdite di tutte le sostanze prioritarie inserite nell'allegato I, parte A, della presente direttiva e di tutti gli inquinanti inseriti nell'allegato II, parte A, della stessa, e relativi a ciascun distretto idrografico o parte di distretto idrografico all'interno del loro territorio; nell'inventario figurano, ove opportuno, le concentrazioni di tali sostanze e inquinanti nei sedimenti e nel biota. |
«1. Sulla scorta delle informazioni raccolte a norma degli articoli 5 e 8 della direttiva 2000/60/CE , del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio (1 bis) e degli altri dati disponibili, gli Stati membri istituiscono un inventario, comprendente carte topografiche, se disponibili, delle emissioni, degli scarichi e delle perdite di tutte le sostanze prioritarie inserite nell'allegato I, parte A, della presente direttiva e di tutti gli inquinanti inseriti nell'allegato II, parte A, della stessa, e relativi a ciascun distretto idrografico o parte di distretto idrografico all'interno del loro territorio; nell'inventario figurano, ove opportuno, le concentrazioni di tali sostanze e inquinanti nei sedimenti e nel biota». |
Emendamento 110
Proposta di direttiva
Articolo 3 — paragrafo 1 — punto 3 — lettera a
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 5 — paragrafo 1 — comma 1 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
Gli inventari delle emissioni sono messi a disposizione in banche dati elettroniche aggiornate periodicamente e facilmente accessibili al pubblico. |
Emendamento 111
Proposta di direttiva
Articolo 3 — paragrafo 1 — punto 3 — lettera a
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 5 — paragrafo 1 — comma 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Il primo comma non si applica alle emissioni, agli scarichi e alle perdite comunicati alla Commissione per via elettronica a norma del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio. (65) .»; |
soppresso |
Emendamento 112
Proposta di direttiva
Articolo 3 — paragrafo 1 — punto 3 — lettera c
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 5 — paragrafo 4 — comma 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Gli Stati membri aggiornano gli inventari nell'ambito del riesame delle analisi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE e provvedono a che le emissioni non comunicate al portale sulle emissioni industriali istituito dal regolamento (UE) …/…++ siano pubblicate nei rispettivi piani di gestione dei bacini idrografici aggiornati in conformità dell'articolo 13, paragrafo 7, di tale direttiva. |
Gli Stati membri aggiornano gli inventari nell'ambito del riesame delle analisi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE e provvedono a che le emissioni , comprese quelle comunicate al portale sulle emissioni industriali istituito dal regolamento (UE) …/…++, siano pubblicate nei rispettivi piani di gestione dei bacini idrografici aggiornati in conformità dell'articolo 13, paragrafo 7, di tale direttiva. |
Emendamento 113
Proposta di direttiva
Articolo 3 — paragrafo 1 — punto 3 — lettera c
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 5 — paragrafo 4 — comma 3
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Per le sostanze prioritarie o gli inquinanti disciplinati dal regolamento (CE) n. 1107/2009, i valori possono essere calcolati come la media dei tre anni precedenti al completamento delle analisi di cui al primo comma. |
soppresso |
Emendamento 114
Proposta di direttiva
Articolo 3 — paragrafo 1 — punto 4
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 7 bis — paragrafo 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
"1. Per le sostanze prioritarie che rientrano nell'ambito di applicazione dei regolamenti (CE) n. 1907/2006, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 528/2012, (UE) 2019/6* del Parlamento europeo e del Consiglio o nell'ambito di applicazione delle direttive 2001/83/CE**, 2009/128/CE*** e 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, la Commissione valuta , quale parte della relazione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE, se le misure in vigore a livello dell'Unione e degli Stati membri siano sufficienti a conseguire gli SQA per le sostanze prioritarie e l'obiettivo di arresto o di graduale eliminazione di scarichi, emissioni e perdite di sostanze pericolose prioritarie conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/60/CE. |
"1. Per le sostanze prioritarie che rientrano nell'ambito di applicazione dei regolamenti (CE) n. 1907/2006, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 528/2012, (UE) 2019/6* del Parlamento europeo e del Consiglio o nell'ambito di applicazione delle direttive 2001/83/CE**, 2009/128/CE*** e 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, ogni due anni la Commissione valuta se le misure in vigore a livello dell'Unione e degli Stati membri siano sufficienti a conseguire gli SQA per le sostanze prioritarie e l'obiettivo di arresto o di graduale eliminazione di scarichi, emissioni e perdite di sostanze pericolose prioritarie conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/60/CE. |
Emendamento 115
Proposta di direttiva
Articolo 3 — paragrafo 1 — punto 4
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 7 bis — paragrafo 1 — comma 1 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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La gerarchia di misure da adottare dà priorità alle restrizioni e ad altre misure di controllo alla fonte. A tale riguardo, la Commissione presenta, ove opportuno, proposte per modificare gli atti giuridici dell'Unione al fine di garantire che gli scarichi, le emissioni e le perdite di sostanze prioritarie siano eliminati alla fonte. |
Emendamento 116
Proposta di direttiva
Articolo 3 — paragrafo 1 — punto 4 bis (nuovo)
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 7 bis — paragrafo 2
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Testo in vigore |
Emendamento |
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«2. La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio i risultati della valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo conformemente al calendario stabilito nell’articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE e correda tale relazione con opportune proposte, anche in materia di misure di controllo.»; |
«2. La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio i risultati della valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo entro sei mesi da detta valutazione e correda tale relazione con opportune proposte, anche in materia di misure di controllo.»; |
Emendamento 117
Proposta di direttiva
Articolo 3 — paragrafo 1 — punto 5
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 8 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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«1. La Commissione riesamina, per la prima volta entro il [OP: inserire la data = sei anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni sei anni, l'elenco delle sostanze prioritarie e gli SQA corrispondenti che figurano nell'allegato I, parte A, e l'elenco degli inquinanti che figura nell'allegato II, parte A.» |
«1. La Commissione riesamina, per la prima volta entro il [OP: inserire la data = quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni quattro anni, l'elenco delle sostanze prioritarie e gli SQA corrispondenti che figurano nell'allegato I, parte A, e l'elenco degli inquinanti che figura nell'allegato II, parte A.» |
Emendamento 118
Proposta di direttiva
Articolo 3 — paragrafo 1 — punto 5
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 8 — paragrafo 2 — parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis , tenendo conto delle relazioni scientifiche elaborate dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) a norma del paragrafo 6 del presente articolo, al fine di modificare l'allegato I per adeguarlo al progresso scientifico e tecnologico: |
2. Sulla base di detta revisione, la Commissione presenta, se opportuno, proposte legislative , tenendo conto delle relazioni scientifiche elaborate dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) a norma del paragrafo 6 del presente articolo, al fine di modificare l'allegato I per adeguarlo al progresso scientifico e tecnologico: |
Emendamento 119
Proposta di direttiva
Articolo 3 — paragrafo 1 — punto 5
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 8 — paragrafo 4 — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 120
Proposta di direttiva
Articolo 3 — paragrafo 1 — punto 5
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 8 — paragrafo 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6 bis. Entro il 12 gennaio 2025 la Commissione elabora orientamenti tecnici sui metodi di analisi per quanto riguarda il monitoraggio delle sostanze per- e polifluoroalchiliche comprese nei parametri «PFAS — totale». Entro il 12 gennaio 2026 la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 9 bis, al fine di modificare la presente direttiva definendo uno standard di qualità per il parametro «PFAS — totale» e modificando l'allegato I di conseguenza. |
Emendamento 121
Proposta di direttiva
Articolo 3 — paragrafo 1 — punto 5
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 8 — paragrafo 6 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6 ter. Entro il … [due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione elabora orientamenti tecnici sui metodi di analisi per quanto riguarda il monitoraggio dei bisfenoli, tra cui almeno il bisfenolo A, il bisfenolo B e il bisfenolo S, compresi nel parametro «Bisfenoli — totale». Entro il … [tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 9 bis, al fine di modificare la presente direttiva definendo uno SQA per il parametro «Bisfenoli — totale» con un approccio che preveda il fattore di potenza relativa, e modificando l'allegato I di conseguenza. |
Emendamento 122
Proposta di direttiva
Articolo 3 — paragrafo 1 — punto 5
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 8 — paragrafo 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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7. Ogni sei anni l'ECHA redige e pubblica una relazione che sintetizza le risultanze delle relazioni scientifiche elaborate a norma del paragrafo 6. La prima relazione è presentata alla Commissione il [OP: inserire data corrispondente a cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].”; |
7. Ogni quattro anni l'ECHA redige e pubblica una relazione che sintetizza le risultanze delle relazioni scientifiche elaborate a norma del paragrafo 6. La prima relazione è presentata alla Commissione il [OP: inserire data corrispondente a tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].”; |
Emendamento 123
Proposta di direttiva
Articolo 3 — paragrafo 1 — punto 6
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 8 bis — paragrafo 1 — comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli Stati membri possono presentare l'entità di eventuali deviazioni dal valore degli SQA per le sostanze di cui al primo comma, lettere a), b) e c), nei piani di gestione dei bacini idrografici elaborati a norma dell'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE. Gli Stati membri che forniscono le mappe supplementari di cui al primo comma cercano di garantirne l'intercomparabilità a livello di bacino idrografico e di Unione e mettono a disposizione i dati a norma delle direttive 2003/4/CE, 2007/2/CE* e (UE) 2019/1024** del Parlamento europeo e del Consiglio. |
Gli Stati membri presentano l'entità di eventuali deviazioni dal valore degli SQA per le sostanze di cui al primo comma, lettere a), b) e c), nei piani di gestione dei bacini idrografici elaborati a norma dell'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE. Gli Stati membri che forniscono le mappe supplementari di cui al primo comma cercano di garantirne l'intercomparabilità a livello di bacino idrografico e di Unione e mettono a disposizione i dati a norma delle direttive 2003/4/CE, 2007/2/CE* e (UE) 2019/1024** del Parlamento europeo e del Consiglio. |
Emendamento 124
Proposta di direttiva
Articolo 3 — paragrafo 1 — punto 6
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 8 bis — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. I monitoraggi degli Stati membri per le sostanze classificate nell'allegato I, parte A, come sostanze che si comportano come PBT ubiquitarie possono essere meno intensivi rispetto a quanto prescritto per le sostanze prioritarie ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della presente direttiva e dell'allegato V della direttiva 2000/60/CE, purché tali monitoraggi siano rappresentativi e sia disponibile un riferimento statisticamente valido per la presenza di tali sostanze nell'ambiente acquatico. A titolo indicativo, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, secondo comma, della presente direttiva, il monitoraggio dovrebbe essere effettuato ogni tre anni, sempre che le conoscenze tecniche e la valutazione degli esperti non giustifichino un altro intervallo. |
2. I monitoraggi degli Stati membri per le sostanze classificate nell'allegato I, parte A, come sostanze che si comportano come PBT ubiquitarie e che non sono più autorizzate né utilizzate nell'Unione possono essere meno intensivi rispetto a quanto prescritto per le sostanze prioritarie ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della presente direttiva e dell'allegato V della direttiva 2000/60/CE, purché tali monitoraggi siano rappresentativi e sia disponibile un riferimento statisticamente valido per la presenza di tali sostanze nell'ambiente acquatico. A titolo indicativo, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, secondo comma, della presente direttiva, il monitoraggio dovrebbe essere effettuato ogni tre anni, sempre che le conoscenze tecniche e la valutazione degli esperti non giustifichino un altro intervallo. |
Emendamento 125
Proposta di direttiva
Articolo 3 — paragrafo 1 — punto 6
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 8 bis — paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. La Commissione, entro 12 mesi dal periodo di due anni di cui al paragrafo 3, pubblica una relazione sull'affidabilità dei metodi basati sugli effetti confrontando i risultati basati sugli effetti con i risultati ottenuti con i metodi convenzionali per il monitoraggio delle tre sostanze ad azione estrogena di cui al paragrafo 3, in vista della possibile fissazione futura di valori limite basati sugli effetti. |
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Quando i metodi basati sugli effetti potranno essere utilizzati anche per altre sostanze, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis per integrare la presente direttiva aggiungendo l'obbligo per gli Stati membri di utilizzare i metodi basati sugli effetti, parallelamente ai metodi di monitoraggio convenzionali, per effettuare il monitoraggio al fine di valutare la presenza di tali sostanze nei corpi idrici. |
Emendamento 126
Proposta di direttiva
Articolo 3 — paragrafo 1 — punto 7
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 8 ter — paragrafo 1 — comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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L'elenco di controllo contiene al massimo dieci sostanze o gruppi di sostanze alla volta e specifica le matrici per i controlli e i possibili metodi di analisi per ciascuna sostanza. Tali matrici e metodi non comportano costi eccessivi per le autorità competenti. Le sostanze da includere nell'elenco di controllo sono selezionate tra quelle che, stando alle informazioni disponibili, potrebbero presentare un rischio significativo a livello di Unione per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico e per le quali i dati di monitoraggio sono insufficienti. Nell'elenco di controllo figurano anche le sostanze che destano nuove preoccupazioni. |
L'elenco di controllo contiene come minimo cinque sostanze o gruppi di sostanze che destano nuove preoccupazioni selezionati tra le sostanze che, stando alle informazioni disponibili, incluse le informazioni di cui al quarto comma, potrebbero presentare un rischio significativo a livello di Unione per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico e per le quali i dati di monitoraggio sono insufficienti, salvo nel caso in cui il numero di sostanze o gruppi di sostanze che, stando alle informazioni disponibili, potrebbero presentare un rischio significativo a livello di Unione per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico tra cui effettuare la selezione è inferiore a cinque, nel qual caso l'elenco di controllo contiene tutte le sostanze in questione. |
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Oltre al numero minimo di sostanze o gruppi di sostanze, l'elenco di controllo può anche contenere indicatori di inquinamento. |
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L'elenco di controllo specifica le matrici per i controlli e i possibili metodi di analisi per ciascuna sostanza. Tali matrici e metodi non comportano costi eccessivi per le autorità competenti. |
Emendamento 127
Proposta di direttiva
Articolo 3 — paragrafo 1 — punto 7
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 8 ter — paragrafo 1 — comma 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Nell'elenco di controllo figureranno anche le microplastiche e determinati geni di resistenza antimicrobica non appena saranno individuati metodi adeguati per il loro monitoraggio. |
Metodi adeguati per il monitoraggio delle microplastiche e di determinati geni di resistenza antimicrobica sono individuati al più presto e in ogni caso entro [il primo giorno del mese successivo a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva]. Conformemente al paragrafo 2, nell'elenco di controllo figureranno anche le microplastiche e determinati geni di resistenza antimicrobica non appena saranno individuati tali metodi di monitoraggio. La Commissione valuta inoltre se sia necessario includere nell'elenco di controllo solfati, xantati e metaboliti non rilevanti dei pesticidi per migliorare la disponibilità di dati sulla loro presenza in relazione all'ambito di applicazione della presente direttiva. |
Emendamento 128
Proposta di direttiva
Articolo 3 — paragrafo 1 — punto 7
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 8 ter — paragrafo 1 — comma 4 — parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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L'ECHA elabora relazioni scientifiche per assistere la Commissione nella selezione delle sostanze da includere nell'elenco di controllo, tenendo conto delle seguenti informazioni: |
L'ECHA elabora relazioni scientifiche per assistere la Commissione nella selezione delle sostanze e degli indicatori di inquinamento da includere nell'elenco di controllo, tenendo conto delle seguenti informazioni: |
Emendamento 129
Proposta di direttiva
Articolo 3 — paragrafo 1 — punto 7
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 8 ter — paragrafo 1 — comma 4 — lettera e
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 130
Proposta di direttiva
Articolo 3 — paragrafo 1 — punto 7
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 8 ter — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. L'elenco di controllo è aggiornato entro il [OP: inserire la data = l'ultimo giorno del ventitreesimo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni 36 mesi. Nell'aggiornare l'elenco di controllo la Commissione stralcia dall'elenco esistente qualsiasi sostanza di cui ritiene possibile valutare il rischio per l'ambiente acquatico senza ulteriori dati di monitoraggio. Una volta completato l'aggiornamento, una singola sostanza o un gruppo di sostanze possono essere mantenuti nell'elenco di controllo per un periodo massimo di altri tre anni se sono necessari ulteriori dati di monitoraggio per valutarne il rischio per l'ambiente acquatico. L'elenco di controllo aggiornato comprende anche una o più nuove sostanze che la Commissione, sulla base delle relazioni scientifiche elaborate dall'ECHA, ritiene costituiscano un rischio per l'ambiente acquatico. |
2. L'elenco di controllo è aggiornato entro il [OP: inserire la data = l'ultimo giorno del ventitreesimo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente al più tardi ogni 36 mesi , oppure più frequentemente se emergono nuove prove scientifiche che comportano la necessità di aggiornare l'elenco nel periodo compreso tra i singoli riesami . |
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Gli Stati membri valutano ogni due anni l'impatto sulla qualità delle acque delle attività industriali legate alla transizione energetica e informano la Commissione in merito alle nuove minacce individuate in modo che essa possa aggiornare di conseguenza l'elenco di controllo. La valutazione è facilmente accessibile al pubblico. |
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Nell'aggiornare l'elenco di controllo la Commissione stralcia dall'elenco esistente qualsiasi sostanza di cui ritiene possibile valutare il rischio per l'ambiente acquatico senza ulteriori dati di monitoraggio. Una volta completato l'aggiornamento, una singola sostanza o un gruppo di sostanze possono essere mantenuti nell'elenco di controllo per un periodo massimo di altri tre anni se sono necessari ulteriori dati di monitoraggio per valutarne il rischio per l'ambiente acquatico. L'elenco di controllo aggiornato comprende anche una o più nuove sostanze che la Commissione, sulla base delle relazioni scientifiche elaborate dall'ECHA, ritiene costituiscano un rischio per l'ambiente acquatico. |
Emendamento 131
Proposta di direttiva
Articolo 3 — paragrafo 1 — punto 7
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 8 ter — paragrafo 3 — comma 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Nel selezionare le stazioni di monitoraggio rappresentative, la frequenza e il calendario stagionale dei monitoraggi per ciascuna sostanza o gruppo di sostanze, gli Stati membri tengono conto degli usi e dell'eventuale frequenza di ritrovamento della sostanza o gruppo di sostanze. La frequenza di monitoraggio non deve essere inferiore a due volte all'anno, tranne nel caso delle sostanze sensibili alle variazioni climatiche o stagionali, che sono monitorate più spesso come stabilito nell'atto di esecuzione che istituisce l'elenco di controllo adottato a norma del paragrafo 1. |
Nel selezionare le stazioni di monitoraggio rappresentative, la frequenza e il calendario stagionale dei monitoraggi per ciascuna sostanza o gruppo di sostanze, gli Stati membri tengono conto degli usi e dell'eventuale frequenza di ritrovamento della sostanza o gruppo di sostanze. La frequenza di monitoraggio non deve essere inferiore a due volte all'anno . La frequenza è superiore , come stabilito nell'atto di esecuzione che istituisce l'elenco di controllo adottato a norma del paragrafo 1 , per le sostanze sensibili alle variazioni climatiche, incluse le precipitazioni piovose, e per le sostanze la cui concentrazione può verosimilmente avere un'impennata nell'arco di un breve periodo a seguito delle fluttuazioni stagionali nel loro utilizzo . |
Emendamento 132
Proposta di direttiva
Articolo 3 — paragrafo 1 — punto 7 bis (nuovo)
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 8 ter bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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«Articolo 8 ter bis |
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Entro [un anno dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione presenta una valutazione d'impatto in cui esamina la possibilità di includere nella presente direttiva un meccanismo di responsabilità estesa del produttore che garantisca che i produttori che immettono sul mercato prodotti contenenti una delle sostanze o dei composti di cui all'allegato I oppure le sostanze che destano nuova preoccupazione figuranti nell'elenco di controllo previsto dalla presente direttiva contribuiscano ai costi relativi ai programmi di monitoraggio di cui all'articolo 8 della direttiva 2000/60/CE. La valutazione d'impatto è corredata, se del caso, di una proposta legislativa di modifica della presente direttiva.»; |
Emendamento 133
Proposta di direttiva
Articolo 3 — paragrafo 1 — punto 7 ter (nuovo)
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 8 ter ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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«Articolo 8 ter ter |
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Impianto di monitoraggio europeo |
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Entro [un anno dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione istituisce un impianto di monitoraggio congiunto incaricato di gestire gli obblighi di monitoraggio laddove richiesto dagli Stati membri. |
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La Commissione definisce il funzionamento dell'impianto di monitoraggio, inclusi i seguenti aspetti: |
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Emendamento 134
Proposta di direttiva
Articolo 3 — paragrafo 1 — punto 8
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 8 quinquies — paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Nella fissazione e nell'applicazione di SQA per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici, gli Stati membri possono tenere conto della biodisponibilità dei metalli. |
Emendamento 135
Proposta di direttiva
Articolo 3 — paragrafo 1 — punto 8 bis (nuovo)
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 9 bis — paragrafo 2
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Testo in vigore |
Emendamento |
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2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 8, è conferito alla Commissione per un periodo di sei anni a decorrere dal 13 settembre 2013 . La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sei anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. |
«2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 8, all'articolo 8, paragrafi 3, 6 bis e 6 ter, e all'articolo 8 bis, paragrafo 3 bis, è conferito alla Commissione per un periodo di sei anni a decorrere da [OP: inserire la data = data di entrata in vigore della presente direttiva] . La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sei anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.»; |
Emendamento 136
Proposta di direttiva
Articolo 3 — paragrafo 1 — punto 8 ter (nuovo)
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 9 bis — paragrafo 3
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Testo in vigore |
Emendamento |
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3. La delega di potere di cui all’articolo 3, paragrafo 8, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
«3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 8, all'articolo 8, paragrafi 3, 6 bis e 6 ter, e all'articolo 8 bis, paragrafo 3 bis, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.»; |
Emendamento 137
Proposta di direttiva
Articolo 3 — paragrafo 1 — punto 8 quater (nuovo)
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 9 bis — paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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«3 bis. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016.»; |
Emendamento 138
Proposta di direttiva
Articolo 3 — paragrafo 1 — punto 8 quinquies (nuovo)
Direttiva 2008/105/CE
Articolo 9 bis — paragrafo 5
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Testo in vigore |
Emendamento |
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5. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 8, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
«5. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 8, dell'articolo 8, paragrafi 3, 6 bis e 6 ter, e dell'articolo 8 bis, paragrafo 3 bis, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»; |
Emendamento 139
Proposta di direttiva
Allegato I — paragrafo 1 — punto 10 bis (nuovo)
Direttiva 2000/60/CE
Allegato V — punto 1.3.4. — comma 4
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Per il monitoraggio sono fissate frequenze che tengono conto della variabilità dei parametri derivante da condizioni sia naturali che antropiche. Il momento in cui effettuare il monitoraggio è scelto in modo da minimizzare l' incidenza delle variazioni stagionali sul risultato ed assicurare quindi che quest'ultimo rispecchi i mutamenti intervenuti nel corpo idrico a seguito di cambiamenti dovuti alla pressione antropica. Per conseguire quest'obiettivo sono effettuati, se necessario, monitoraggi supplementari in stagioni diverse del medesimo anno. |
«Per il monitoraggio sono fissate frequenze che vengono se necessario incrementate per tenere conto della variabilità dei parametri derivante da condizioni sia naturali che antropiche. Inoltre il momento in cui effettuare il monitoraggio è scelto in modo da tenere conto dell 'incidenza , sulla valutazione dello stato, delle fluttuazioni stagionali dell'utilizzo della sostanza e delle variazioni stagionali dei livelli delle acque ed assicurare quindi che il risultato rispecchi i mutamenti intervenuti nel corpo idrico a causa della pressione antropica e delle variazioni climatiche . Per quanto concerne le sostanze prioritarie sensibili alle variazioni climatiche e le sostanze prioritarie la cui concentrazione può verosimilmente avere un'impennata nell'arco di un breve periodo a seguito delle fluttuazioni stagionali nel loro utilizzo, il monitoraggio è effettuato più frequentemente rispetto alle altre sostanze.»; |
Emendamento 140
Proposta di direttiva
Allegato I — paragrafo 1 — punto 18
Direttiva 2000/60/CE
Allegato V — punto 2.4.5. — comma 4
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli Stati membri indicano inoltre con un punto nero sulla mappa i corpi idrici sotterranei cui è impressa , riguardo alle concentrazioni di un qualsiasi inquinante, una tendenza ascendente significativa e duratura dovuta all'impatto di un'attività umana. L'inversione di una di queste tendenze è segnalata sulla mappa da un punto blu. |
Gli Stati membri indicano inoltre con un punto nero sulla mappa i corpi idrici sotterranei cui sono impresse , riguardo alle concentrazioni di un qualsiasi inquinante, tendenze ascendenti significative e durature dovute all'impatto di un'attività umana , comprese le tendenze stagionali ascendenti causate, tra l'altro, dal basso scarico di un corpo idrico . L'inversione di una di queste tendenze è segnalata sulla mappa da un punto blu. |
Emendamento 141
Proposta di direttiva
Allegato II — paragrafo 1 — punto 1
Direttiva 2000/60/CE
Allegato VIII — punto 10
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Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 142
Proposta di direttiva
Allegato III
Direttiva 2006/118/CE
Allegato I — parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Nota 1: Le norme di qualità per gli inquinanti di cui alle voci da 3 a 7 si applicano a decorrere dal… [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 18 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva modificativa], al fine di conseguire un buono stato chimico delle acque entro il 22 dicembre 2033. |
Nota 1: Le norme di qualità per gli inquinanti di cui alle voci da 3 a 7 si applicano a decorrere dal… [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 6 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva modificativa], al fine di conseguire un buono stato chimico delle acque entro il 22 dicembre 2033. |
Emendamento 143
Proposta di direttiva
Allegato III
Direttiva 2006/118/CE
Allegato I — comma 1 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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|
Quando per un determinato corpo idrico sotterraneo, in particolare se situato nella rete ecologica di zone speciali di conservazione di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, si considera che le norme di qualità per le acque sotterranee possano impedire il conseguimento degli obiettivi ambientali specificati all'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE per i corpi idrici superficiali connessi o provocare un deterioramento significativo della qualità ecologica o chimica di tali corpi o un danno significativo agli ecosistemi terrestri o delle acque sotterranee che dipendono direttamente dal corpo idrico sotterraneo, sono stabiliti valori soglia più rigorosi conformemente all'articolo 3 e all'allegato II della presente direttiva. I programmi e le misure richiesti in relazione a tali valori soglia si applicano anche alle attività che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 91/676/CEE. |
Emendamento 144
Proposta di direttiva
Allegato III
Direttiva 2006/118/CE
Allegato I — tabella — riga 4
Testo della Commissione
|
2 |
Sostanze attive nei pesticidi, compresi i loro pertinenti metaboliti, prodotti di degradazione e di reazione(4) |
Pesticidi |
non applicabile |
non applicabile |
0,1 (singolo) |
|
0,5 (totale) (5) |
Emendamento
|
2 |
Sostanze attive nei pesticidi, compresi i loro pertinenti metaboliti, prodotti di degradazione e di reazione(4) |
Pesticidi |
non applicabile |
non applicabile |
0,05 (singolo) (4 bis) |
|
0,25 (totale) (5) |
Emendamento 145
Proposta di direttiva
Allegato III
Direttiva 2006/118/CE
Allegato I — tabella — riga 5 bis (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
|
3 bis |
PFAS — Totale |
Sostanze industriali |
non applicabile |
non applicabile |
Emendamento 146
Proposta di regolamento
Allegato III
Direttiva 2006/118/CE
Allegato I — tabella — riga 6
Testo della Commissione
|
4 |
Carbamazepina |
Farmaci |
298-46-4 |
non applicabile |
0,25 |
Emendamento
|
4 |
Carbamazepina |
Farmaci |
298-46-4 |
non applicabile |
0,025 |
Emendamento 147
Proposta di direttiva
Allegato III
Direttiva 2006/118/CE
Allegato I — tabella — riga 8
Testo della Commissione
|
6 |
Sostanze attive farmaceutiche — Totale (8) |
Farmaci |
non applicabile |
non applicabile |
0,25 |
Emendamento
|
6 |
Sostanze attive farmaceutiche — Totale (8) |
Farmaci |
non applicabile |
non applicabile |
0,025 |
Emendamento 148
Proposta di direttiva
Allegato III
Direttiva 2006/118/CE
Allegato I — tabella — riga 9
Testo della Commissione
|
7 |
Metaboliti non rilevanti dei pesticidi |
Pesticidi |
non applicabile |
non applicabile |
|
Emendamento
|
7 |
Metaboliti non rilevanti dei pesticidi |
Pesticidi |
non applicabile |
non applicabile |
0,1 (singolo) |
|
0,5 (totale) (12) |
Emendamento 149
Proposta di direttiva
Allegato IV — paragrafo 1 — punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2006/118/CE
Allegato II — parte B — titolo
|
Testo in vigore |
Emendamento |
||
|
|
|
||
|
Elenco minimo degli inquinanti e loro indicatori per i quali gli Stati Membri devono prendere in considerazione la fissazione di valori soglia in conformità dell'Articolo 3 |
«Elenco minimo degli inquinanti e loro indicatori per i quali gli Stati membri devono fissare valori soglia in conformità dell'Articolo 3»; |
Emendamento 150
Proposta di direttiva
Allegato V — paragrafo 1 — punto 2
Direttiva 2008/105/CE
Allegato I — tabella — riga 5
Testo della Commissione
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
(10) |
(11) |
(12) |
(13) |
|
(3) |
Atrazina |
Diserbanti |
1912-24-9 |
217-617-8 |
0,6 |
0,6 |
2,0 |
2,0 |
|
|
|
|
Emendamento
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
(10) |
(11) |
(12) |
(13) |
|
(3) |
Atrazina |
Diserbanti |
1912-24-9 |
217-617-8 |
0,1 |
0,01 |
2,0 |
2,0 |
|
|
|
|
Emendamento 151
Proposta di direttiva
Allegato V — paragrafo 1 — punto 2
Direttiva 2008/105/CE
Allegato I — tabella — riga 76
Testo della Commissione
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
(10) |
(11) |
(12) |
(13) |
|
(60) |
Glifosato |
Diserbanti |
1071-83-6 |
213-997-4 |
0,1 (25) 86,7 (26) |
8,67 |
398,6 |
39,86 |
|
|
|
|
Emendamento
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
(10) |
(11) |
(12) |
(13) |
|
(60) |
Glifosato |
Diserbanti |
1071-83-6 |
213-997-4 |
0,1 |
0,01 |
398,6 |
39,86 |
|
|
|
|
Emendamento 152
Proposta di direttiva
Allegato V — paragrafo 1 — punto 2
Direttiva 2008/105/CE
Allegato I — tabella — riga 86 bis nuova
Testo della Commissione
Emendamento
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
(10) |
(11) |
(12) |
(13) |
|
(70 bis) |
Bisfenoli |
Sostanze chimiche industriali |
non applicabile |
non applicabile |
|
|
|
|
Emendamento 153
Proposta di direttiva
Allegato V — paragrafo 1 — punto 2
Direttiva 2008/105/CE
Allegato I — tabella — riga 86 ter nuova
Testo della Commissione
Emendamento
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
(10) |
(11) |
(12) |
(13) |
|
(70 ter) |
PFAS — Totale |
Sostanze chimiche industriali |
non applicabile |
non applicabile |
|
|
|
|
Emendamento 154
Proposta di direttiva
Allegato V — paragrafo 1 — punto 2
Direttiva 2008/105/CE
Allegato I — tabella — riga 86 quater nuova
Testo della Commissione
Emendamento
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
(10) |
(11) |
(12) |
(13) |
|
(70 quater) |
Sostanze attive farmaceutiche — Totale |
Farmaci |
non applicabile |
non applicabile |
0,25 |
0,025 |
|
|
|
|
|
|
Emendamento 155
Proposta di direttiva
Allegato VI
Direttiva 2008/105/CE
Allegato II — parte A– punto 10
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 156
Proposta di direttiva
Allegato VI
Direttiva 2008/105/CE
Allegato II — parte B — lettera d bis (nuova)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0238/2023).
(1 bis) Decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030.
(1 bis) «Drivers of and pressures arising from selected key water management challenges: A European overview» (Fattori trainanti e pressioni collegati a determinate sfide chiave in materia di gestione delle risorse idriche: una panoramica europea), relazione 09/2021, AEA.
(1 bis) https://www.oecd.org/agriculture/topics/water-and-agriculture/
(1 bis) https://www.eea.europa.eu/publications/state-of-water
(1 bis) https://food.ec.europa.eu/plants/pesticides/sustainable-use-pesticides/farm-fork-targets-progress/eu-trends_it
(45) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
(46) Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84).
(47) Decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001, relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60/CE (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1).
(48) Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19).
(45) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
(46) Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84).
(47) Decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001, relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60/CE (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1).
(48) Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19).
(49) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
(50) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).
(51) Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).
(52) Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43).
(53) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).
(54) Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).";
(55) Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).
(56) Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).
(49) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
(50) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).
(51) Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).
(52) Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43).
(53) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).
(54) Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).";
(55) Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).
(56) Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).
(1 bis) «Transcriptomic signalling in zebrafish embryos exposed to environmental concentrations of glyphosate» (Segnalazione trascrittomica negli embrioni di pesce zebra esposti a concentrazioni ambientali di glifosato), 2022. «Effects of low-concentration glyphosate and aminomethyl phosphonic acid on zebrafish embryo development» (Effetti del glifosato a bassa concentrazione e dell'acido aminometilfosfonico sullo sviluppo dell'embrione di pesce zebra), 2021. «Global transcriptomic profiling demonstrates induction of oxidative stress and compensatory cellular stress responses in brown trout exposed to glyphosate and Roundup» (Il profilo trascrittomico globale dimostra l'induzione dello stress ossidativo e le risposte allo stress cellulare compensativo nella trota fario esposta al glifosato e Roundup), 2018.
(1 bis) Decisione 2004/248/CE della Commissione, del 10 marzo 2004, concernente la non iscrizione dell'atrazina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva (GU L 78 del 16.3.2004, pag. 53).
(1 ter) Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione) (GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1).
(1 bis) CSRSAE. Contributo alla consultazione della DG ENV: osservazioni sulla proposta della Commissione di modificare la direttiva quadro Acque/la direttiva Acque sotterranee/la direttiva Standard qualità ambientale, marzo 2023. CSRSAE. Groundwater quality standards for proposed additional pollutants in the annexes to the Groundwater Directive (2006/118/EC) (Standard di qualità delle acque sotterranee per gli inquinanti aggiuntivi proposti negli allegati della direttiva Acque sotterranee (2006/118/CE), luglio 2022.
(1 ter) EMA. «Assessing the toxicological risk to human health and groundwater communities from veterinary pharmaceuticals in groundwater — Scientific guideline» (Valutazione del rischio tossicologico per la salute umana e le comunità delle acque sotterranee derivante dai farmaci veterinari — Orientamenti scientifici), aprile 2018.
(1 quater) «European Groundwater Memorandum: To secure the quality and quantity of drinking water for future generations» (Memorandum europeo sulle acque sotterranee: garantire la qualità e la quantità dell'acqua potabile per le generazioni future), marzo 2022.
(1 bis) EMA. Assessing the toxicological risk to human health and groundwater communities from veterinary pharmaceuticals in groundwater — Scientific guideline (Valutazione del rischio tossicologico per la salute umana e le comunità delle acque sotterranee derivante dai farmaci veterinari — Orientamenti scientifici), aprile 2018.
(1 bis) «Global burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019: a systematic analysis» (Il fardello mondiale della resistenza batterica agli antimicrobici nel 2019: un'analisi sistematica), Lancet, 19 gennaio 2022. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673621027240?via%3Dihub
(1 bis) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352186422000724
(58) Documento di lavoro dei servizi della Commissione, «Controllo dell'adeguatezza della direttiva quadro sulle acque, della direttiva sulle acque sotterranee, della direttiva sugli standard di qualità ambientale e della direttiva sulle alluvioni», SWD(2019) 439 final.
(58) Documento di lavoro dei servizi della Commissione, «Controllo dell'adeguatezza della direttiva quadro sulle acque, della direttiva sulle acque sotterranee, della direttiva sugli standard di qualità ambientale e della direttiva sulle alluvioni», SWD(2019) 439 final.
(1 bis) https://www.igb-berlin.de/sites/default/files/media-files/download-files/IGB_Policy_Brief_WFD_2019.pdf
(61) Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).
(1 bis) Causa C-535/18, sentenza della Corte di giustizia (Prima Sezione) del 28 maggio 2020; IL e a. contro Land Nordrhein-Westfalen. Causa C-664/15, sentenza della Corte di giustizia (Prima Sezione) del 20 dicembre 2017; Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation contro Bezirkshauptmannschaft Gmünd.
(64) Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).
(64) Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).
(1 bis) OCSE, Sesta tavola rotonda sul finanziamento delle risorse idriche. Consultabile all'indirizzo: https://www.oecd.org/water/6th-Roundtable-on-Financing-Water-in-Europe-Summary-and-Highlights.pdf
(1 bis) OP: inserire nel testo il numero del regolamento contenuto nel documento COM (2022) 157
(65) OP: inserire nel testo il numero del regolamento contenuto nel documento COM (2022) 157
(5) «Totale» significa la somma di tutti i singoli pesticidi individuati e quantificati nella procedura di monitoraggio, compresi i corrispondenti metaboliti e i prodotti di degradazione e di reazione.
(4 bis) Questo valore soglia si applica solo in attesa del riesame della Commissione.
(5) «Totale» significa la somma di tutti i singoli pesticidi individuati e quantificati nella procedura di monitoraggio, compresi i corrispondenti metaboliti e i prodotti di degradazione e di reazione. Il valore soglia fissato per la somma di tutti i singoli pesticidi si applica solo in attesa del riesame della Commissione.
(7 bis) La norma di qualità è stabilita dalla Commissione mediante un atto delegato.
(9) Applicabile ai metaboliti non rilevanti per i quali non sono disponibili dati sperimentali affidabili sugli effetti cronici o acuti da essi prodotti sul gruppo tassonomico che si prevede con attendibilità sia il più sensibile.
(10) Applicabile ai metaboliti non rilevanti per i quali non sono disponibili dati sperimentali affidabili a sufficienza sugli effetti cronici o acuti da essi prodotti sul gruppo tassonomico che si prevede con attendibilità sia il più sensibile.
(11) Applicabile ai metaboliti non rilevanti per i quali sono disponibili dati sperimentali affidabili, o dati altrettanto affidabili ottenuti con metodi alternativi scientificamente convalidati, sugli effetti cronici o acuti da essi prodotti su almeno una specie di alghe, invertebrati e pesci, che consentono di confermare in modo attendibile il gruppo tassonomico più sensibile, e per i quali è possibile calcolare una norma di qualità mediante un approccio deterministico basato su dati sperimentali affidabili sulla tossicità cronica per tale gruppo tassonomico; gli Stati membri possono applicare a tal fine gli ultimi orientamenti stabiliti nell'ambito della strategia comune di attuazione della direttiva 2000/60/CE (documento di orientamento n. 27, aggiornato). Per i metaboliti non rilevanti singoli si applica la norma di qualità di 2,5 a meno che il calcolo con l'approccio deterministico non risulti in un valore più alto, nel qual caso si applica una norma di qualità pari a 5.
(12) Con «totale» si intende la somma di tutti i singoli metaboliti non rilevanti in ogni categoria di dati, individuati e quantificati nella procedura di monitoraggio.
(12) Con «totale» si intende la somma di tutti i singoli metaboliti non rilevanti in ogni categoria di dati, individuati e quantificati nella procedura di monitoraggio.
(25) Per l'acqua dolce utilizzata per l'estrazione e la preparazione di acqua potabile.
(26) Per l'acqua dolce non utilizzata per l'estrazione e la preparazione di acqua potabile.
(*1) Gli standard di qualità sono stabiliti dalla Commissione mediante un atto delegato.
(*2) Gli standard di qualità saranno stabiliti dalla Commissione mediante un atto delegato.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1777/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)