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dell'Unione europea

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Serie C


C/2024/1459

14.2.2024

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 2024

che istituisce l'Ufficio europeo per l'intelligenza artificiale

(C/2024/1459)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'intelligenza artificiale (IA) consiste in una famiglia di tecnologie in rapida evoluzione che possono contribuire al conseguimento di un'ampia gamma di benefici economici e sociali nell'intero spettro delle attività industriali e sociali. Nel contempo, a seconda delle circostanze relative alla sua applicazione e al suo utilizzo specifici, l'IA può comportare rischi e pregiudicare gli interessi pubblici e i diritti fondamentali tutelati dalla legislazione dell'Unione.

(2)

La Commissione ha presentato una proposta di regolamento che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione (1) al fine di promuovere lo sviluppo, l'uso e l'adozione dell'intelligenza artificiale nel mercato interno, garantendo nel contempo un elevato livello di protezione degli interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza e la protezione dei diritti fondamentali, come riconosciuti e tutelati dal diritto dell'Unione. Tale proposta di regolamento è una delle diverse misure della Commissione volte a conseguire il duplice obiettivo di promuovere l'adozione dell'IA e affrontare i rischi associati a determinati usi di tale tecnologia. Tra le altre misure figurano la revisione del 2021 del piano coordinato sull'intelligenza artificiale (2), iniziative di politiche settoriali che promuovono l'adozione dell'IA e programmi di finanziamento dell'Unione, quali quelli istituiti dai regolamenti (UE) 2021/694 (3) e (UE) 2021/695 (4) del Parlamento europeo e del Consiglio.

(3)

La complessità e la sempre maggiore adozione dell'IA, in particolare se basata sui modelli più avanzati, unitamente alla necessità di accelerare i progressi verso la realizzazione delle finalità e degli obiettivi stabiliti nel programma strategico per il decennio digitale istituito dalla decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), dimostrano la necessità di ulteriori azioni volte ad accrescere la comprensione delle capacità, delle tendenze e dei rischi potenziali e a sostenere lo sviluppo e l'utilizzo sicuri delle tecnologie di IA nell'Unione.

(4)

È necessario sviluppare competenze e capacità a livello dell'Unione al fine di accrescere tale comprensione, di contribuire all'attuazione e all'applicazione del regolamento di prossima adozione che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e di contribuire all'attuazione delle norme e dei principi internazionali in materia di IA, quali il codice di condotta e i principi guida approvati dal G7 per gli sviluppatori di sistemi di IA avanzati.

(5)

In tale contesto è opportuno gettare le basi per un sistema di governance unico per l'IA nell'Unione, attraverso l'istituzione di una struttura che dovrebbe essere incaricata della vigilanza dei progressi compiuti nel campo dei modelli di intelligenza artificiale, anche per quanto riguarda i modelli di IA per finalità generali, e dell'interazione con la comunità scientifica, e che dovrebbe svolgere un ruolo fondamentale nelle indagini, nei test e nell'applicazione delle norme, e avere una vocazione globale.

(6)

È pertanto opportuno istituire un Ufficio europeo per l'intelligenza artificiale in seno alla Commissione, che rientri nella struttura amministrativa della direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie e sia soggetto al suo piano di gestione annuale.

(7)

L'Ufficio europeo per l'intelligenza artificiale dovrebbe operare conformemente ai processi interni della Commissione (6) e la sua istituzione non dovrebbe pregiudicare i poteri e le competenze delle autorità nazionali competenti né degli organi e degli organismi dell'Unione per quanto riguarda la vigilanza dei sistemi di IA, come previsto dal regolamento di prossima adozione che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e da altre legislazioni settoriali dell'Unione. Esso lascia impregiudicate le funzioni di altri servizi della Commissione nei rispettivi settori di competenza, nonché quelle del servizio europeo per l'azione esterna nel settore della politica estera e di sicurezza comune. L'Ufficio europeo per l'intelligenza artificiale dovrebbe svolgere i propri compiti, in particolare quello di fornire orientamenti, in modo tale da non duplicare le attività dei pertinenti organi e organismi dell'Unione a norma della legislazione settoriale.

(8)

Affinché la preparazione dell'attuazione del regolamento di prossima adozione che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale cominci il prima possibile, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore con urgenza, prima dell'adozione di tale regolamento, a seguito dell'accordo politico raggiunto dai colegislatori l'8 dicembre 2023. Una volta adottato il regolamento, la presente decisione potrà essere rivista,

DECIDE:

Articolo 1

Istituzione

È istituito l'Ufficio europeo per l'intelligenza artificiale («Ufficio»).

L'Ufficio fa parte della struttura amministrativa della direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie («direzione generale»).

Articolo 2

Missione e compiti

1.   L'Ufficio svolge i compiti di cui all'articolo 3 ai fini dell'attuazione e dell'applicazione del regolamento di prossima adozione che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale («regolamento di prossima adozione»).

2.   L'Ufficio ha i seguenti compiti supplementari:

a)

contribuire all'approccio strategico, coerente ed efficace dell'Unione alle iniziative internazionali in materia di IA a norma dell'articolo 7, in coordinamento con gli Stati membri e in linea con le posizioni e le politiche dell'Unione;

b)

contribuire a promuovere in seno alla Commissione azioni e politiche che sfruttino i vantaggi sociali ed economici delle tecnologie di IA a norma dell'articolo 5;

c)

sostenere l'accelerazione dello sviluppo, dell'introduzione e dell'uso di sistemi e applicazioni di IA affidabili che apportino vantaggi sociali ed economici e che contribuiscano alla competitività e alla crescita economica dell'Unione. In particolare, l'Ufficio promuove ecosistemi di innovazione collaborando con i pertinenti attori pubblici e privati e la comunità delle start-up;

d)

monitorare l'evoluzione dei mercati e delle tecnologie dell'IA.

3.   Nello svolgimento dei compiti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, l'Ufficio:

a)

collabora con i portatori di interessi, in particolare gli esperti della comunità scientifica e gli sviluppatori di IA, a norma dell'articolo 4;

b)

collabora con le direzioni generali e con i servizi della Commissione pertinenti, a norma dell'articolo 5;

c)

coopera con tutti gli organi e gli organismi dell'Unione pertinenti, compresa l'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo (EuroHPC JU), a norma dell'articolo 6;

d)

coopera con le autorità e gli organismi degli Stati membri per conto della Commissione.

Articolo 3

Attuazione del regolamento di prossima adozione

1.   L'Ufficio svolge i seguenti compiti derivanti dal regolamento di prossima adozione:

a)

sviluppare strumenti, metodologie e parametri di riferimento per la valutazione delle capacità dei modelli di IA per finalità generali, in particolare dei modelli di IA per finalità generali di dimensioni molto grandi con rischi sistemici;

b)

monitorare l'attuazione e l'applicazione delle norme sui modelli e i sistemi di IA per finalità generali, in particolare nei casi in cui i modelli e i sistemi siano sviluppati dallo stesso fornitore;

c)

monitorare la comparsa di rischi imprevisti derivanti dai modelli di IA per finalità generali, anche rispondendo alle segnalazioni del gruppo scientifico;

d)

svolgere indagini su eventuali violazioni delle norme sui modelli e i sistemi di IA per finalità generali, anche raccogliendo denunce e segnalazioni, assistere nella preparazione di decisioni della Commissione e svolgere valutazioni a norma del regolamento di prossima adozione;

e)

qualora un sistema di IA rientri nell'ambito di applicazione della pertinente legislazione dell'Unione per cui la Commissione ha poteri di vigilanza e applicazione, ad esempio a norma del regolamento (UE) 2022/2065 (7) o del regolamento (UE) 2022/1925 (8) del Parlamento europeo e del Consiglio, garantire il pieno coordinamento tra la vigilanza e l'applicazione di tale legislazione e la vigilanza e l'applicazione del regolamento di prossima adozione;

f)

sostenere l'attuazione delle norme sulle pratiche di IA vietate e sui sistemi di IA ad alto rischio in coordinamento con i pertinenti organismi responsabili a norma della legislazione settoriale, anche facilitando lo scambio di informazioni e la collaborazione tra le autorità nazionali, raccogliendo notifiche e istituendo piattaforme di informazione e banche dati, in particolare qualora un modello o un sistema di IA per finalità generali sia integrato in un sistema di IA ad alto rischio.

2.   Al fine di contribuire all'efficace attuazione del regolamento di prossima adozione, l'Ufficio ha inoltre il compito di:

a)

assistere la Commissione nella preparazione delle pertinenti decisioni della Commissione, come pure degli atti di esecuzione e delegati;

b)

facilitare l'applicazione uniforme del regolamento di prossima adozione;

c)

assistere la Commissione nella preparazione di orientamenti e linee guida a sostegno dell'attuazione pratica del regolamento di prossima adozione, nonché sviluppare strumenti di sostegno, quali protocolli standardizzati e migliori pratiche, in consultazione con i servizi della Commissione e con gli organi e gli organismi dell'Unione pertinenti;

d)

assistere la Commissione nella preparazione delle richieste di normazione, nella valutazione delle norme esistenti e nella preparazione di specifiche comuni per l'attuazione del regolamento di prossima adozione;

e)

contribuire a fornire sostegno tecnico, consulenza e strumenti per l'istituzione e la gestione di spazi di sperimentazione normativa per l'IA e al coordinamento, se opportuno, con le autorità nazionali competenti che istituiscono tali spazi di sperimentazione;

f)

effettuare valutazioni e riesami del regolamento di prossima adozione e preparare relazioni su di esso;

g)

coordinare l'istituzione di un sistema di governance efficace, anche preparando la creazione di organi consultivi a livello dell'Unione, nonché monitorando l'istituzione delle pertinenti autorità nazionali e di altri organismi a livello nazionale;

h)

provvedere alle funzioni di segretariato del comitato per l'IA e dei relativi sottogruppi e fornire sostegno amministrativo al forum consultivo e al gruppo scientifico, se opportuno, anche provvedendo all'assetto amministrativo, organizzando riunioni e preparando i documenti pertinenti; e

i)

incoraggiare e agevolare l'elaborazione di codici di buone pratiche e di codici di condotta a livello dell'Unione, tenendo conto degli approcci internazionali, nonché monitorando l'attuazione e la valutazione dei codici di buone pratiche.

Articolo 4

Cooperazione con i portatori di interessi

1.   Nello svolgimento dei propri compiti a norma dell'articolo 3, l'Ufficio coopera con i portatori di interessi, in linea con le norme applicabili in materia di concorrenza:

a)

istituendo forum per la cooperazione dei fornitori di modelli e sistemi di IA al fine di promuovere le migliori pratiche e contribuire allo sviluppo di codici di condotta e codici di buone pratiche:

b)

effettuando consultazioni periodiche dei portatori di interessi, compresi gli esperti della comunità scientifica e del settore dell'istruzione, i cittadini, la società civile e le parti sociali, se opportuno, al fine di raccogliere contributi per lo svolgimento dei propri compiti a norma dell'articolo 3, paragrafo 2;

c)

istituendo un forum per la cooperazione con la comunità open source al fine di individuare e sviluppare migliori pratiche per lo sviluppo e l'uso sicuri di modelli e sistemi di IA open source.

Articolo 5

Cooperazione intersettoriale all'interno della Commissione

1.   L'Ufficio contribuisce a promuovere azioni e politiche che sfruttino i vantaggi sociali e industriali delle tecnologie di IA.

2.   In particolare l'Ufficio:

a)

collabora con altre direzioni generali e altri servizi della Commissione pertinenti nello svolgimento dei propri compiti a norma dell'articolo 2, in particolare con il centro europeo per la trasparenza algoritmica, per quanto riguarda la valutazione e il test dei modelli e dei sistemi di IA per finalità generali;

b)

sostiene altre direzioni generali e altri servizi della Commissione pertinenti al fine di agevolare l'uso di modelli e sistemi di IA quali strumenti trasformativi nei pertinenti settori delle politiche dell'Unione, nonché di sensibilizzare in merito ai rischi emergenti.

Articolo 6

Cooperazione interistituzionale

Nello svolgimento dei propri compiti a norma dell'articolo 3, l'Ufficio instaura le forme appropriate di cooperazione con gli organi e gli organismi dell'Unione.

Articolo 7

Cooperazione internazionale

1.   L'Ufficio contribuisce alla cooperazione internazionale sull'IA ad opera della Commissione, comprese le politiche di innovazione ed eccellenza, con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, in particolare:

a)

sostenendo la gestione responsabile dell'IA e promuovendo l'approccio dell'Unione a un'IA affidabile;

b)

contribuendo alla cooperazione internazionale in materia di governance e regolamentazione dell'IA;

c)

contribuendo all'attuazione degli accordi internazionali sulle norme in materia di IA, anche fornendo sostegno agli Stati membri.

Articolo 8

Finanziamento

1.   Per quanto riguarda i funzionari impiegati nell'Ufficio, il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della direzione generale già assegnato alla gestione dell'azione o che è stato riassegnato all'interno della direzione generale, tenendo conto dei vincoli di bilancio, fatta salva la procedura annuale di assegnazione.

2.   Per quanto riguarda il personale statutario esterno impiegato nell'Ufficio, i costi per le risorse umane sono coperti mediante una riassegnazione degli stanziamenti di bilancio per le spese di sostegno amministrativo del programma Europa digitale.

3.   Le spese operative dell'Ufficio sono coperte dalle risorse finanziarie assegnate all'obiettivo specifico 2 «Intelligenza artificiale» del programma Europa digitale.

Articolo 9

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 21 febbraio 2024.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2024

Per la Commissione

Thierry BRETON

Membro della Commissione


(1)  COM(2021) 206 final.

(2)  COM(2021) 205 final.

(3)  Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (GU L 166 dell'11.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/694/oj).

(4)  Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/695/oj).

(5)  Decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030 (GU L 323 del 19.12.2022, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2481/oj).

(6)  Non si tratta di un ufficio europeo ai sensi dell'articolo 2, punto 26), del regolamento finanziario (regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018).

(7)  Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj).

(8)  Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali) (GU L 265 del 12.10.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1925/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1459/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)