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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie C


C/2024/1182

23.2.2024

P9_TA(2023)0344

Dimensioni standardizzate per i bagagli a mano

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 ottobre 2023 su dimensioni standardizzate per i bagagli a mano (2023/2774(RSP))

(C/2024/1182)

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 24 e 227 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti l'articolo 91 e l'articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (1),

viste le norme relative ai bagagli dei passeggeri dell'Associazione internazionale del trasporto aereo (IATA),

vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) del 18 settembre 2014 nella causa C-487/12 (2) (di seguito, sentenza della CGUE nella causa C-487/12),

vista la petizione n. 0837/2019,

visto l'articolo 227, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che ogni compagnia aerea stabilisce singolarmente le proprie norme concernenti il numero e le dimensioni dei bagagli a mano dei passeggeri e le eventuali spese applicabili;

B.

considerando che i requisiti relativi alle dimensioni, al peso e al tipo di bagaglio a mano e bagaglio da stiva variano da una compagnia aerea all'altra; che la dimensione del bagaglio dipende anche dal modello dell'aeromobile e dalle sue configurazioni;

C.

considerando che il regolamento (CE) n. 889/2002 (3), che attua la convenzione di Montreal del 1999, contiene solo disposizioni relative a danni ai bagagli o perdita degli stessi e in materia di responsabilità in caso di ritardi, ma non disposizioni sulle dimensioni dei bagagli;

D.

considerando che tutte le compagnie aeree dovrebbero avere almeno una dimensione standard minima comune per i bagagli a mano;

E.

considerando che la comunicazione della Commissione del 9 dicembre 2020 dal titolo «Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente: mettere i trasporti europei sulla buona strada per il futuro» (COM(2020)0789) prevede azioni volte a rivedere il regolamento (CE) n. 1008/2008 nonché a rivedere il quadro normativo sui diritti dei passeggeri e il codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione;

1.

ribadisce il proprio sostegno per garantire il completamento della legislazione dell'UE in materia di diritti dei passeggeri aerei con l'obiettivo di innalzare gli standard di protezione e informazione dei passeggeri, rafforzare i loro diritti e garantire che i vettori aerei operino in condizioni armonizzate in un mercato liberalizzato, facilitando in tal modo l'esperienza di viaggio;

2.

ricorda che, conformemente alla sentenza della CGUE (4) nella causa C-487/12, il bagaglio a mano (vale a dire il bagaglio non registrato) deve essere considerato un «elemento indispensabile» del trasporto di passeggeri a condizione che tale bagaglio soddisfi «requisiti ragionevoli» in termini di peso e dimensioni e che il trasporto di tali bagagli non può pertanto essere sottoposto a un supplemento di prezzo; esorta pertanto gli Stati membri a garantire il rispetto di tale sentenza e, nel frattempo, ad adoperarsi a favore della trasparenza per quanto riguarda la comunicazione di eventuali spese addebitate per i bagagli a mano, ogniqualvolta siano fornite informazioni sui prezzi e sugli orari di un volo, al fine di rafforzare la protezione dei consumatori;

3.

sottolinea che le compagnie aeree di tutto il mondo applicano politiche e restrizioni diverse per quanto riguarda le dimensioni e il peso del bagaglio a mano che i passeggeri possono portare a bordo, il che spesso determina confusione, disagi, esperienze di viaggio meno comode, ritardi e talvolta controversie tra i passeggeri e il personale della compagnia aerea;

4.

prende atto che l'incoerenza delle politiche delle diverse compagnie aeree in materia di bagagli a mano è motivo di preoccupazione per i passeggeri e potrebbe essere considerata una pratica abusiva o sleale, che mette in difficoltà i viaggiatori che volano con compagnie diverse o prendono voli in coincidenza con vettori diversi, oltre al fatto che non tutti i vettori si conformano alla sentenza della CGUE nella causa C-487/12;

5.

osserva che le differenze tra le norme delle compagnie aeree in materia di dimensioni dei bagagli a mano e bagagli registrati e le tariffe addebitate ai passeggeri generano costi nascosti quando un passeggero utilizza i servizi di diverse compagnie aeree o deve cambiare compagnia aerea per ragioni impreviste o pratiche;

6.

ricorda che la «libertà in materia di tariffe» dei vettori aerei per quanto riguarda le tariffe aeree passeggeri e merci, riconosciuta all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1008/2008, non comprende la tariffazione del bagaglio a mano;

7.

ritiene che i costi nascosti e aggiuntivi riducano la possibilità di confrontare le offerte presentate da diverse compagnie aeree, il che limita di conseguenza la capacità del passeggero di scegliere con cognizione di causa l'offerta migliore;

8.

osserva che i controlli sul posto delle dimensioni dei bagagli a mano effettuati dai dipendenti delle compagnie aeree, che talvolta applicano le norme in modo discrezionale e arbitrario, dimostrano la ridondanza delle diverse dimensioni del bagaglio autorizzato;

9.

ritiene che l'armonizzazione a livello dell'UE dei requisiti in materia di dimensioni, peso e tipo di bagaglio a mano e bagaglio registrato per tutte le compagnie aeree che operano nell'Unione europea migliorerebbe la trasparenza e la protezione dei consumatori per tutti i viaggiatori aerei;

10.

osserva che anche per quanto riguarda il trasporto di piccoli animali da compagnia in cabina come bagaglio a mano, le dimensioni consentite delle borse da viaggio o dei trasportini variano leggermente da una compagnia aerea all'altra, il che causa inconvenienti simili;

11.

prende atto della procedura di revisione del regolamento (CE) n. 1008/2008;

12.

incoraggia la Commissione a presentare misure politiche concrete per integrare la sentenza della CGUE nella causa C-487/12, secondo cui i bagagli a mano non devono essere sottoposti a un supplemento di prezzo, e sottolinea la necessità di delineare la portata e i requisiti specifici del peso e delle dimensioni «ragionevoli» del bagaglio a mano, nonché di affrontare la complessità delle norme delle compagnie aeree per i bagagli nel contesto della revisione del regolamento (CE) n. 1008/2008;

13.

invita la Commissione a includere nella sua revisione del regolamento (CE) n. 1008/2008 proposte volte ad affrontare le questioni che danno luogo a costi nascosti, quali l'assegnazione dei posti o la complessità delle offerte delle compagnie aeree in relazione alla loro politica in materia di bagagli, al fine di regolamentare la composizione del prezzo finale;

14.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)   GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3.

(2)  Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 settembre 2014, Vueling Airlines SA contro Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia, C-487/12, ECLI:EU:C:2014:2232.

(3)  Regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti (GU L 140 del 30.5.2002, pag. 2).

(4)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A62012CJ0487.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1182/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)