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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2024/1182 |
23.2.2024 |
P9_TA(2023)0344
Dimensioni standardizzate per i bagagli a mano
Risoluzione del Parlamento europeo del 4 ottobre 2023 su dimensioni standardizzate per i bagagli a mano (2023/2774(RSP))
(C/2024/1182)
Il Parlamento europeo,
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visti gli articoli 24 e 227 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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visti l'articolo 91 e l'articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (1), |
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viste le norme relative ai bagagli dei passeggeri dell'Associazione internazionale del trasporto aereo (IATA), |
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vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) del 18 settembre 2014 nella causa C-487/12 (2) (di seguito, sentenza della CGUE nella causa C-487/12), |
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vista la petizione n. 0837/2019, |
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visto l'articolo 227, paragrafo 2, del suo regolamento, |
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A. |
considerando che ogni compagnia aerea stabilisce singolarmente le proprie norme concernenti il numero e le dimensioni dei bagagli a mano dei passeggeri e le eventuali spese applicabili; |
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B. |
considerando che i requisiti relativi alle dimensioni, al peso e al tipo di bagaglio a mano e bagaglio da stiva variano da una compagnia aerea all'altra; che la dimensione del bagaglio dipende anche dal modello dell'aeromobile e dalle sue configurazioni; |
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C. |
considerando che il regolamento (CE) n. 889/2002 (3), che attua la convenzione di Montreal del 1999, contiene solo disposizioni relative a danni ai bagagli o perdita degli stessi e in materia di responsabilità in caso di ritardi, ma non disposizioni sulle dimensioni dei bagagli; |
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D. |
considerando che tutte le compagnie aeree dovrebbero avere almeno una dimensione standard minima comune per i bagagli a mano; |
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E. |
considerando che la comunicazione della Commissione del 9 dicembre 2020 dal titolo «Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente: mettere i trasporti europei sulla buona strada per il futuro» (COM(2020)0789) prevede azioni volte a rivedere il regolamento (CE) n. 1008/2008 nonché a rivedere il quadro normativo sui diritti dei passeggeri e il codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione; |
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1. |
ribadisce il proprio sostegno per garantire il completamento della legislazione dell'UE in materia di diritti dei passeggeri aerei con l'obiettivo di innalzare gli standard di protezione e informazione dei passeggeri, rafforzare i loro diritti e garantire che i vettori aerei operino in condizioni armonizzate in un mercato liberalizzato, facilitando in tal modo l'esperienza di viaggio; |
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2. |
ricorda che, conformemente alla sentenza della CGUE (4) nella causa C-487/12, il bagaglio a mano (vale a dire il bagaglio non registrato) deve essere considerato un «elemento indispensabile» del trasporto di passeggeri a condizione che tale bagaglio soddisfi «requisiti ragionevoli» in termini di peso e dimensioni e che il trasporto di tali bagagli non può pertanto essere sottoposto a un supplemento di prezzo; esorta pertanto gli Stati membri a garantire il rispetto di tale sentenza e, nel frattempo, ad adoperarsi a favore della trasparenza per quanto riguarda la comunicazione di eventuali spese addebitate per i bagagli a mano, ogniqualvolta siano fornite informazioni sui prezzi e sugli orari di un volo, al fine di rafforzare la protezione dei consumatori; |
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3. |
sottolinea che le compagnie aeree di tutto il mondo applicano politiche e restrizioni diverse per quanto riguarda le dimensioni e il peso del bagaglio a mano che i passeggeri possono portare a bordo, il che spesso determina confusione, disagi, esperienze di viaggio meno comode, ritardi e talvolta controversie tra i passeggeri e il personale della compagnia aerea; |
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4. |
prende atto che l'incoerenza delle politiche delle diverse compagnie aeree in materia di bagagli a mano è motivo di preoccupazione per i passeggeri e potrebbe essere considerata una pratica abusiva o sleale, che mette in difficoltà i viaggiatori che volano con compagnie diverse o prendono voli in coincidenza con vettori diversi, oltre al fatto che non tutti i vettori si conformano alla sentenza della CGUE nella causa C-487/12; |
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5. |
osserva che le differenze tra le norme delle compagnie aeree in materia di dimensioni dei bagagli a mano e bagagli registrati e le tariffe addebitate ai passeggeri generano costi nascosti quando un passeggero utilizza i servizi di diverse compagnie aeree o deve cambiare compagnia aerea per ragioni impreviste o pratiche; |
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6. |
ricorda che la «libertà in materia di tariffe» dei vettori aerei per quanto riguarda le tariffe aeree passeggeri e merci, riconosciuta all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1008/2008, non comprende la tariffazione del bagaglio a mano; |
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7. |
ritiene che i costi nascosti e aggiuntivi riducano la possibilità di confrontare le offerte presentate da diverse compagnie aeree, il che limita di conseguenza la capacità del passeggero di scegliere con cognizione di causa l'offerta migliore; |
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8. |
osserva che i controlli sul posto delle dimensioni dei bagagli a mano effettuati dai dipendenti delle compagnie aeree, che talvolta applicano le norme in modo discrezionale e arbitrario, dimostrano la ridondanza delle diverse dimensioni del bagaglio autorizzato; |
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9. |
ritiene che l'armonizzazione a livello dell'UE dei requisiti in materia di dimensioni, peso e tipo di bagaglio a mano e bagaglio registrato per tutte le compagnie aeree che operano nell'Unione europea migliorerebbe la trasparenza e la protezione dei consumatori per tutti i viaggiatori aerei; |
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10. |
osserva che anche per quanto riguarda il trasporto di piccoli animali da compagnia in cabina come bagaglio a mano, le dimensioni consentite delle borse da viaggio o dei trasportini variano leggermente da una compagnia aerea all'altra, il che causa inconvenienti simili; |
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11. |
prende atto della procedura di revisione del regolamento (CE) n. 1008/2008; |
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12. |
incoraggia la Commissione a presentare misure politiche concrete per integrare la sentenza della CGUE nella causa C-487/12, secondo cui i bagagli a mano non devono essere sottoposti a un supplemento di prezzo, e sottolinea la necessità di delineare la portata e i requisiti specifici del peso e delle dimensioni «ragionevoli» del bagaglio a mano, nonché di affrontare la complessità delle norme delle compagnie aeree per i bagagli nel contesto della revisione del regolamento (CE) n. 1008/2008; |
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13. |
invita la Commissione a includere nella sua revisione del regolamento (CE) n. 1008/2008 proposte volte ad affrontare le questioni che danno luogo a costi nascosti, quali l'assegnazione dei posti o la complessità delle offerte delle compagnie aeree in relazione alla loro politica in materia di bagagli, al fine di regolamentare la composizione del prezzo finale; |
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14. |
incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. |
(1) GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3.
(2) Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 settembre 2014, Vueling Airlines SA contro Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia, C-487/12, ECLI:EU:C:2014:2232.
(3) Regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti (GU L 140 del 30.5.2002, pag. 2).
(4) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A62012CJ0487.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1182/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)