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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2024/1097 |
5.2.2024 |
Ricorso proposto il 18 luglio 2023 — Evroins inshurans grup / EIOPA
(Causa T-416/23)
(C/2024/1097)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Evroins inshurans grup AD (Sofia, Bulgaria) (rappresentanti: A. Morogai, F. Giurgea e H. Drăghici, avvocati)
Convenuta: Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia emanare una decisione che dichiari che:
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l’EIOPA ha agito eccedendo i propri poteri disciplinati per legge in relazione al suo ruolo e al suo coinvolgimento nell’avvio, nella redazione e nella pubblicazione della valutazione dell’EIOPA della stima delle riserve tecniche al lordo e al netto della riassicurazione per il portafoglio responsabilità civile autoveicoli della Euroins Romania Asigurare — Reasigurare SA (EIOPA-23-149), del 28 marzo 2023, pubblicata dall’EIOPA (in prosieguo: la «relazione EIOPA»); |
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l’EIOPA ha violato i diritti della Evroins inshurans grup (in prosieguo: la «Euroins») e della Euroins Romania Asigurare-Reasigurare SA (in prosieguo: la «Euroins Romania») e ha agito in maniera eccessiva e discriminatoria, non richiedendo alla Euroins Romania di esprimersi in merito alle conclusioni della relazione EIOPA e non concedendo alla Euroins Romania l’accesso alla relazione EIOPA medesima; |
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l’EIOPA ha violato i principi di proporzionalità, indipendenza, obbiettività e trasparenza negando l’accesso alla relazione EIOPA alla Euroins e alla Euroins Romania; e |
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la relazione EIOPA è nulla e priva di effetti a partire dalla data della sua adozione. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che l’EIOPA ha ecceduto i propri poteri disciplinati per legge nell’avviare, nel redigere e nell’adottare la relazione EIOPA:
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2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che l’EIOPA, adottando la relazione EIOPA, ha violato le disposizioni del regolamento n. 1094/2010, della direttiva 2009/138 e del regolamento delegato (UE) 2015/35 (3) della Commissione, nonché i principi di proporzionalità, indipendenza, obiettività e trasparenza:
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3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la relazione EIOPA è stata adottata incorrendo in uno sviamento dei poteri dell’EIOPA:
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(1) Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU 2010, L 331, pag. 48).
(2) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (rifusione) (GU 2009, L 335, pag. 1).
(3) Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU 2015, L 12, pag. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1097/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)