|
Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
|
C/2024/931 |
29.1.2024 |
Impugnazione proposta il 3 agosto 2023 dalla Meta Platforms Ireland Ltd, già Facebook Ireland Ltd, avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione ampliata) del 24 maggio 2023, causa T-451/20, Meta Platforms Ireland / Commissione
(Causa C-497/23 P)
(C/2024/931)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Meta Platforms Ireland Ltd, già Facebook Ireland Ltd (rappresentanti: D. Jowell KC, D. Bailey, Barrister-at-Law, J Aitken, D. Das, S. Malhi e R. Haria, Solicitors, T. Oeyen, avocat)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica federale di Germania
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia
|
— |
annullare la sentenza impugnata; |
|
— |
annullare la decisione C(2020) 3013 final della Commissione, del 4 maggio 2020, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3 e dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (caso AT.40628 — Pratiche di Facebook relative ai dati), come modificata dalla decisione C(2020) 9231 final della Commissione, dell’11 dicembre 2020 (in prosieguo: la «decisione impugnata»); |
o, in subordine:
|
— |
rinviare la causa al Tribunale affinché si pronunci ex novo sul secondo e terzo motivo del ricorso di annullamento; e |
|
— |
condannare la Commissione a farsi carico di tutte le spese inerenti al presente procedimento e adattare la condanna alle spese di cui alla sentenza impugnata al fine di tener conto dell’esito dell’impugnazione. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno dell’impugnazione la ricorrente deduce i seguenti motivi:
Primo motivo d’impugnazione, vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe erroneamente respinto il secondo motivo di ricorso e sarebbe incorso in un errore di diritto sostenendo, ai punti da 132 a 155, che i termini di ricerca enunciati ai punti 132 e 149 della sentenza impugnata erano conformi al principio di necessità contenuto nell’articolo 18, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 1/2003 (1). In particolare:
|
— |
Il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto concludendo in sostanza, ai punti 134, 138, 140, 143 e 146 della sentenza impugnata, che il principio di necessità era soddisfatto semplicemente perché la Commissione poteva ragionevolmente supporre, in maniera totalmente astratta, che i termini di ricerca fossero idonei ad aiutarla a confermare la sussistenza della condotta di cui al punto 4 della decisione impugnata. Il Tribunale non avrebbe dato alcuna importanza (o, in subordine, importanza insufficiente) al fatto che i termini di ricerca, indebitamente generici, selezionati dalla Commissione, laddove applicati a tutti i documenti della depositaria durante l’intero periodo, avrebbero necessariamente dato luogo a una vasta preponderanza di documenti privi di qualsiasi collegamento con l’indagine (e molti dei quali conterrebbero informazioni personali sensibili o commercialmente riservate) in circostanze in cui la Commissione era consapevole che il suo approccio avrebbe portato a tale risultato. |
|
— |
Il Tribunale avrebbe violato, al punto 136 della sentenza impugnata, l’obbligo di motivazione con riguardo a ricerche alternative e più proporzionate, e parimenti ai punti 140, 143 e 146, che rinviano semplicemente al punto 136. |
|
— |
Il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto al punto 150 della sentenza impugnata affermando che i documenti possono considerarsi non pertinenti ai fini dell’indagine «solo dopo l’applicazione dei termini di ricerca nelle banche dati della ricorrente» . In pratica, un approccio simile rischia di sottrarre il principio di necessità al sindacato giurisdizionale. Infatti, tale approccio conferisce alla Commissione un margine di discrezionalità che è sconfinato e priva il principio di necessità di qualsiasi utilità. Permettere a un’autorità di applicare termini di ricerca manifestamente troppo ampi a un vasto numero di documenti, ottenendo così un’enorme quantità di documenti di riscontro irrilevanti e riservati, non costituisce un’interpretazione corretta del principio giuridico di necessità (e proporzionalità). Il punto 150 avrebbe inoltre trascurato e distorto il vero senso degli elementi probatori della ricorrente, dai quali risulta che la Commissione sapeva in anticipo che i suoi termini di ricerca avrebbero portato a una preminenza schiacciante di documenti non pertinenti (cosa poi effettivamente avvenuta). |
|
— |
Il Tribunale sarebbe incorso in un ulteriore errore di diritto ai punti 152 e 153 rifiutandosi di considerare pertinente il quadro giuridico applicabile alle decisioni di ispezione ai fini delle richieste di informazioni e permettendo alla Commissione di richiedere documenti senza le garanzie o i filtri equivalenti a quelli riconosciuti durante le ispezioni ai sensi dell’articolo 20 del regolamento n. 1/2003. |
Secondo motivo d’impugnazione, vertente sul fatto che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto e non avrebbe motivato a sufficienza il punto 120 della sentenza impugnata laddove ha dichiarato che «una valutazione globale del rispetto del principio di necessità da parte della Commissione non è appropriata» .
Terzo motivo d’impugnazione, vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe indebitamente respinto il terzo motivo di ricorso e sarebbe incorso in un errore di diritto ai punti da 226 a 239 della sentenza impugnata, dichiarando che la Commissione poteva richiedere documenti che contenevano informazioni personali ed erano connessi alle attività commerciali della ricorrente senza fornire garanzie o filtri per tali informazioni personali.
(1) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/931/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)