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dell'Unione europea

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Serie C


C/2024/919

29.1.2024

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 7 dicembre 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Warszawy — Śródmieścia w Warszawie — Polonia) — SM, KM / mBank S.A.

[Causa C-140/22 (1), mBank (Dichiarazione del consumatore)]

(Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Direttiva 93/13/CEE - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 7, paragrafo 1 - Effetti dell’accertamento del carattere abusivo di una clausola - Contratto di mutuo ipotecario indicizzato in una valuta estera contenente clausole abusive relative al tasso di cambio - Nullità di tale contratto - Azioni di restituzione - Interessi legali - Termine di prescrizione)

(C/2024/919)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy dla Warszawy — Śródmieścia w Warszawie

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: SM, KM

Convenuta: mBank S.A.

Con l’intervento di: Rzecznik Finansowy

Dispositivo

L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che, nel contesto dell’annullamento integrale di un contratto di mutuo ipotecario stipulato tra un consumatore e un istituto bancario, per il motivo che tale contratto contiene una clausola abusiva senza la quale esso non può sussistere:

essi ostano all’interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale secondo cui l’esercizio dei diritti che tale consumatore trae da detta direttiva è subordinato alla presentazione dinanzi a un giudice, da parte di detto consumatore, di una dichiarazione con la quale egli afferma, in primo luogo, di non acconsentire al mantenimento di tale clausola, in secondo luogo, di essere a conoscenza, da un lato, del fatto che la nullità di detta clausola implica l’annullamento dello stesso contratto nonché, dall’altro, delle conseguenze di tale annullamento e, in terzo luogo, di acconsentire all’annullamento del medesimo contratto;

essi ostano a che la compensazione richiesta dal consumatore interessato a titolo di restituzione delle somme che egli ha versato in esecuzione del contratto di cui trattasi sia ridotta dell’equivalente degli interessi che tale istituto bancario avrebbe percepito se detto contratto fosse rimasto in vigore.


(1)   GU C 284 del 25.7.2022.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/919/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)