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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2024/669 |
12.1.2024 |
PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 31 ottobre 2023
sull’euro digitale
(CON/2023/34)
(C/2024/669)
Introduzione e base giuridica
In data 11 e 31 ottobre 2023, la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio e dal Parlamento europeo, rispettivamente, una richiesta di parere su una proposta di regolamento relativo all'istituzione dell'euro digitale (1) (di seguito la «proposta di regolamento»). In data 11 e 18 settembre 2023, la BCE ha ricevuto dal Consiglio e dal Parlamento europeo, rispettivamente, una richiesta di parere su una proposta di regolamento relativo alla prestazione di servizi in euro digitale da parte di prestatori di servizi di pagamento costituiti negli Stati membri la cui moneta non è l'euro e che modifica il regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) (di seguito, la «proposta di regolamento relativo alla prestazione di servizi in euro digitale al di fuori dell’area dell'euro», congiuntamente alla proposta di regolamento, le «proposte di regolamento»).
La BCE è competente a formulare un parere sulla proposta di regolamento in virtù dell’articolo 133 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ai sensi del quale, fatte salve le attribuzioni della BCE, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando in conformità alla procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure necessarie per l'utilizzo dell'euro come moneta unica, e tali misure sono adottate previa consultazione della BCE. La BCE è competente a formulare un parere sulle proposte di regolamento anche in virtù dell'articolo 127, paragrafo 4, primo trattino, e dell'articolo 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in quanto le proposte di regolamento contengono disposizioni riguardanti: 1) l’obiettivo primario del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) di mantenere la stabilità dei prezzi ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 1, TFUE; 2) il compito fondamentale del SEBC di definire e attuare la politica monetaria ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 2, primo trattino, TFUE; 3) il compito fondamentale del SEBC di promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 2, quarto trattino, TFUE; 4) il diritto esclusivo della BCE di autorizzare l’emissione di banconote in euro all’interno dell’Unione ai sensi dell'articolo 128, paragrafo 1, TFUE; nonché 5) il compito del SEBC di contribuire alla buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la stabilità del sistema finanziario ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 5, TFUE. In conformità al primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della BCE, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.
Osservazioni di carattere generale
1.. Un euro digitale che funge da ancora monetaria e apporta benefici alle persone nell’era digitale
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1.1.. |
La BCE accoglie con grande favore l’obiettivo delle proposte di regolamento di stabilire un quadro per facilitare la possibile introduzione di un euro digitale che garantirebbe alla moneta di banca centrale di continuare a svolgere un ruolo fondamentale, accanto ai pagamenti in moneta di banca commerciale, nel mantenimento di un ordinato funzionamento del sistema di pagamenti e della stabilità finanziaria e, in ultima istanza, la fiducia nei confronti dell’eurovaluta: l’«àncora monetaria» della moneta di banca centrale. |
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1.2.. |
Per preservare l’unicità dell’euro e l’efficacia della politica monetaria e consentire così alla BCE di conseguire il suo obiettivo primario di mantenere la stabilità dei prezzi (3), è necessario che l’euro continui a svolgere tutte le funzioni della moneta come unità di conto, mezzo di scambio e riserva di valore. Mettere a disposizione del pubblico la moneta della banca centrale non solo in forma fisica, attraverso il contante, ma anche in forma digitale, consentirà a quest’ultima di continuare a svolgere il proprio ruolo di àncora monetaria (4) e di mezzo di pagamento efficiente, all’interno di un contesto in cui le persone scelgono sempre più spesso di pagare elettronicamente piuttosto che in contanti (5). Pertanto, l’euro digitale contribuirà a sostenere la stabilità del sistema monetario e di pagamento, nonché a preservare l’integrità dell’euro in tutte le sue forme. Ciò costituisce, a sua volta, una condizione preliminare per il mantenimento dell’efficacia della politica monetaria della BCE, finalizzata a preservare la stabilità dei prezzi. |
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1.3.. |
Le proposte di regolamento risultano fondamentali per garantire che la moneta di banca centrale, in quanto ancora monetaria, evolva in risposta ai cambiamenti in ambito tecnologico e nelle abitudini di pagamento, che portano a un aumento dei pagamenti digitali, contribuendo in tal modo a salvaguardare la stabilità del sistema monetario in un’economia e in una società digitalizzate. |
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1.4.. |
Rendere disponibile la moneta di banca centrale in forma digitale per i pagamenti al dettaglio potrebbe anche portare ulteriori vantaggi, in particolare offrendo mezzi di pagamento digitali universalmente accettati che possano essere utilizzati nell’area dell’euro per i pagamenti nei negozi, online e da persona a persona. |
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1.5.. |
Inoltre, l’euro digitale salvaguarderebbe l’autonomia strategica dell’ecosistema dei pagamenti dell’Unione, sostenendo al contempo la concorrenza e l’innovazione nei pagamenti a vantaggio sia dei consumatori, che degli esercenti. L’euro digitale faciliterebbe lo sviluppo di soluzioni di pagamento soggette a dispositivi di governance europea e fornirebbe una piattaforma paneuropea sulla quale sviluppare servizi innovativi. Ne sarebbe potenziata l’efficienza dell’intero ecosistema di pagamento europeo, riducendo i costi, promuovendo l’innovazione e garantendo la resilienza contro eventuali attacchi informatici o problemi tecnici, quali le interruzioni di corrente. |
2.. Garantire che l’euro digitale soddisfi le esigenze e le aspettative degli europei
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2.1.. |
Per svolgere il ruolo di ancoraggio monetario, l’euro digitale dovrà essere in linea con le preferenze dei cittadini. Nell’area dell’euro, tutti dovrebbero essere in grado di utilizzare l’euro digitale come mezzo di pagamento quotidiano: per le transazioni online, nei negozi e fra persone (6). Pertanto, la BCE accoglie con grande favore lo status di moneta a corso legale proposto per l’euro digitale con obbligo di accettazione. La BCE sostiene inoltre con forza l’inserimento nella legislazione dell’Unione del diritto delle persone fisiche di ottenere l’euro digitale dal prestatore di servizi di pagamento (PSP) presso il quale sono attualmente titolari di un conto, senza che sia necessario cambiare PSP per iniziare a utilizzare i servizi in euro digitale. |
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2.2.. |
Per lo stesso motivo, la BCE accoglie con favore il fatto che le proposte di regolamento mirino a garantire che le persone possano utilizzare gratuitamente i servizi di base in euro digitale per l’uso quotidiano. Al contempo, la BCE sostiene l’inserimento nella legislazione dell’Unione di adeguati incentivi economici per gli intermediari privati che distribuiscono l’euro digitale. Gli esercenti ricevono un servizio a pagamento dai PSP, ma si troverebbero in una posizione di debolezza se l’obbligo loro imposto di accettare l’euro digitale non fosse controbilanciato da un massimale sulla commissione di servizio a carico dell’esercente. |
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2.3.. |
La BCE accoglie con favore il fatto che la proposta di regolamento punti a garantire un elevato livello di tutela della vita privata e dei dati a favore degli utenti dell’euro digitale, riducendo al minimo i rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (7). In ogni caso, l’Eurosistema deve assicurare di non essere in grado di identificare le persone fisiche. Per il modello offline dell’euro digitale, la BCE accoglie con favore il fatto che il livello previsto di tutela della vita privata e dei dati sia simile a quello del contante. La BCE accoglie inoltre con favore il fatto che la proposta di regolamento contenga disposizioni esplicite per ampliare il sostegno pubblico a persone con minori competenze digitali, che potrebbero necessitare di assistenza personale per le operazioni in euro digitale. |
3.. Bilanciamento delle competenze istituzionali nell’ecosistema dell’euro digitale
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3.1.. |
L’euro digitale è un progetto comune europeo. È importante che le proposte di regolamento tengano debitamente conto dei tre principi generali elencati di seguito. |
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3.2.. |
In primo luogo, in questo progetto comune europeo, i ruoli che le proposte di regolamento definiscono per la Commissione, i colegislatori, le autorità nazionali competenti (ANC) e l’Eurosistema nell’introduzione e nella regolamentazione dell’euro digitale devono rispecchiare le rispettive competenze di questi ultimi in base al trattato. Da un lato, la competenza esclusiva dell’Unione per la politica monetaria degli Stati membri la cui moneta è l’euro, in base all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), TFUE, comporta una dimensione normativa volta a garantire lo status dell’euro in quanto moneta unica (8), in particolare il potere del legislatore di stabilire le misure necessarie per l’utilizzo dell’euro come moneta unica ai sensi dell’articolo 133 TFUE (9). La proposta di regolamento stabilisce pertanto queste misure necessarie per l’utilizzo dell’euro in formato digitale e precisa le implicazioni del suo corso legale. Dall’altro lato, i poteri previsti dall’articolo 133 TFUE sono espressamente precisati facendo salvi i poteri della BCE. La proposta di regolamento rispecchia tale disposizione di diritto primario, prevedendo che l’Eurosistema possa emettere l’euro digitale «conformemente ai trattati» (10), ossia in base alla competenza conferita all’Eurosistema dal diritto primario dell’Unione. |
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3.3.. |
La BCE accoglie con favore il riconoscimento della sua competenza a emettere l’euro digitale e ad autorizzare l’emissione dell’euro digitale da parte delle banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri la cui moneta è l’euro, nell’esercizio dei propri poteri ai sensi dei trattati. Sulla base di tale competenza riconosciuta, la BCE dovrebbe essere in grado di autorizzare l’emissione dell’euro digitale, comprese le tempistiche e gli importi, nonché altre misure specifiche intrinsecamente connesse a tale emissione. In base all’articolo 133 TFUE, i colegislatori disciplinano gli elementi essenziali per l’utilizzo dell’euro digitale, mentre la BCE decide se e quando emettere l’euro digitale, comprese le sue caratteristiche tecniche intrinseche. Per analogia con le banconote, solo l’Eurosistema dovrebbe essere in grado di decidere in cosa consiste l’euro digitale, trattandosi di una passività dell’Eurosistema. |
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3.4.. |
In secondo luogo, le proposte di regolamento devono rispettare l’indipendenza della banca centrale sancita dall’articolo 130 TFUE nell’assolvimento dei compiti necessari per l’introduzione, la regolamentazione e la vigilanza dell’euro digitale. Poiché spetta all’Eurosistema lo sviluppo, la progettazione, l’emissione e la vigilanza dell’euro digitale in conformità alle sue competenze, è opportuno che tali compiti siano svolti in maniera indipendente (11), evitando istruzioni e vincoli in relazione all’assolvimento di qualsiasi compito attribuito all’Eurosistema dai trattati. |
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3.5.. |
In terzo luogo, il principio della neutralità tecnologica (12) suggerisce che le proposte di regolamento non debbano prendere posizione sulle modalità con cui l’euro digitale soddisferebbe le esigenze degli utenti e sull’evoluzione delle sue caratteristiche funzionali e tecniche di progettazione. L’inclusione di disposizioni che impongono o vietano specifiche caratteristiche di progettazione o tecniche potrebbe limitare tutti o uno dei seguenti aspetti: il regolare funzionamento, l’evoluzione e la domanda per l’euro digitale, nonché l’abilità dell’Eurosistema di definire e attuare la politica monetaria in modo autonomo. La legislazione recante disposizioni su tali questioni rischierebbe di non essere in grado di sopravvivere agli sviluppi tecnologici nel settore della digitalizzazione del denaro e dei servizi di pagamento, che è in rapida evoluzione. |
Osservazioni specifiche sulla proposta di regolamento relativo all'istituzione dell'euro digitale
4.. Definizioni
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4.1.. |
La BCE propone di modificare la definizione di mezzi di pagamento digitali comparabili (13) per includere tutti gli strumenti di pagamento che possono essere utilizzati in un ambiente digitale in cui la disposizione degli ordini di pagamento avviene al punto di interazione, dove l’utente vedrebbe immediatamente addebitato il proprio conto di deposito (sono esclusi i pagamenti effettuati utilizzando carte di credito, che comprendono una gamma più ampia di servizi abbinati al servizio di pagamento). Ciò includerebbe le situazioni in cui i bonifici e gli addebiti diretti sono disposti al punto di interazione, ma le situazioni in cui i bonifici e gli addebiti diretti non sono disposti al punto di interazione continuerebbero a essere escluse (ad esempio, per i «pagamenti ricorrenti», l’addebito diretto appare essere il miglior mezzo di pagamento digitale comparabile). |
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4.2.. |
La BCE propone di omettere l’uso dell’«identificativo del conto» in tutta la proposta di regolamento (14) e di sostituirlo con il «numero unico di conto di pagamento in euro digitale» (15) e, se del caso, con l’«alias dell’utente» (16). |
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4.3.. |
Inoltre, la BCE propone di modificare la definizione di «alias dell’utente» (17) per precisare ulteriormente il significato del termine, fornendo al contempo un esempio concreto. |
5.. Oggetto, istituzione ed emissione dell’euro digitale
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5.1.. |
La proposta di regolamento punta, tra l’altro, a istituire l’euro digitale come valuta digitale di banca centrale e a stabilire norme riguardanti, in particolare, le sue caratteristiche essenziali di progettazione (18). |
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5.2.. |
L’euro, in quanto moneta unica, è istituito dal trattato sull’Unione europea (TUE) (19). In tale contesto, la BCE accoglie con grande favore il fatto che la proposta di regolamento riconosce che le competenze in materia di emissione di moneta della BCE e delle BCN sono ancorate ai trattati (20). L’«istituzione» dell’euro digitale dovrebbe pertanto essere intesa come riferita alla definizione dei requisiti giuridici essenziali, vale a dire quelli necessari per l’utilizzo di questo formato dell’euro da parte dell’Eurosistema (distinto dalle cripto-attività e da qualsiasi altra passività di soggetti privati). |
6.. Natura giuridica dell’euro digitale
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6.1.. |
La BCE prende atto del fatto che la proposta di regolamento stabilisce la natura giuridica dell’euro digitale quale passività diretta di una banca centrale dell’Eurosistema nei confronti degli utenti dell’euro digitale, mentre il rapporto contrattuale per la fornitura di servizi di pagamento in euro digitale è solo tra i PSP che distribuiscono l’euro digitale e i loro clienti. Per mantenere il sistema monetario a due livelli, salvaguardare la stabilità finanziaria ed evitare la disintermediazione dei PSP, è di fondamentale importanza che i PSP rimangano pienamente responsabili della gestione delle loro relazioni con i propri clienti. A tale riguardo, la BCE prende atto del fatto che la proposta di regolamento chiarisce (21) che non è instaurato alcun conto o altro rapporto contrattuale tra una banca centrale dell’Eurosistema e l’utente dell’euro digitale. |
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6.2.. |
Sulla base del contenuto del paragrafo 6.1, la BCE evince che gli utenti saranno e rimarranno gli unici proprietari, o titolari, di interessi patrimoniali sui diritti rappresentati dall’euro digitale, anche se gli utenti potranno accedere alle loro disponibilità e utilizzarle solo tramite un PSP. In altri termini, il PSP fornisce servizi di pagamento che consentono all’utente di detenere e trasferire gli euro digitali forniti, ma i fondi sottostanti sono una passività della banca centrale. I PSP restano responsabili e obbligati a garantire la sicurezza dei servizi di pagamento che forniscono, anche in relazione all’euro digitale. L’inclusione nella proposta di regolamento di una disposizione più specifica che stabilisca chiaramente tali principi sarebbe utile per evitare incertezze nella sua applicazione a livello nazionale in tutti gli Stati membri dell’ area dell’euro. |
7.. Quadro applicabile all’euro digitale
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7.1.. |
La proposta di regolamento prevede che l’euro digitale sia disciplinato dalle disposizioni della stessa e dagli atti delegati della Commissione e che, nel quadro della proposta di regolamento, l’euro digitale sia disciplinato anche dalle misure, dalle norme e dagli standard dettagliati che possono essere adottati dalla BCE nell’ambito delle sue competenze ai sensi dei trattati (22). |
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7.2.. |
La BCE desidera richiamare l’attenzione del legislatore dell’Unione sul fatto che le misure, le norme e gli standard dettagliati della BCE, che disciplinerebbero lo sviluppo, la progettazione e l’emissione dell’euro digitale, nella misura in cui sono adottati nell’ambito delle competenze della BCE ai sensi dei trattati (23), non sarebbero vincolati da uno strumento di diritto derivato come la proposta di regolamento. Un riferimento specifico a tale regolamento non è pertanto appropriato e la formulazione scelta potrebbe essere erroneamente interpretata nel senso di limitare l’indipendenza dell’Eurosistema nello svolgimento dei compiti attribuitigli dai trattati. |
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7.3.. |
È opportuno prendere in considerazione la possibilità di chiarire le definizioni contenute nella proposta di regolamento per illustrare che la definizione di operazioni in euro digitale è allineata a quella di operazioni di pagamento di cui alla direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (24). Ciò fornirebbe chiarezza nel procedimento di autorizzazione per i PSP nel contesto della direttiva (UE) 2015/2366, per quanto riguarda le norme applicabili in materia di protezione della sicurezza e protezione dei consumatori. |
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7.4.. |
Il considerando 66 dovrebbe essere modificato per chiarire che, a causa della specificità del regolamento dell’euro digitale previsto direttamente dalla proposta di regolamento, la direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio non è applicabile (25) . Ciò a prescindere da eventuali classificazioni del rischio da parte dell’Eurosistema nella sua funzione di sorveglianza in relazione allo schema dell’euro digitale e all’infrastruttura di regolamento per l’euro digitale , data la sua importanza per il sistema dei pagamenti. |
8.. Corso legale dell’euro digitale
Corso legale e ambito di applicazione territoriale
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8.1.. |
La BCE accoglie con grande favore l’istituzione di norme comuni sull’ambito di applicazione e sugli effetti del corso legale dell’euro digitale nell’area dell’euro. La definizione degli elementi del corso legale è costruita sulle solide basi delle precedenti relazioni della Commissione sul corso legale del contante, sui suoi atti non vincolanti ai quali l’Eurosistema ha contribuito (26), nonché sulla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (27). |
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8.2.. |
La Corte di giustizia ha chiarito che la nozione di «corso legale» di cui all’articolo 128, paragrafo 1, TFUE è una nozione di diritto dell’Unione che deve trovare, in tutta l’Unione, un’interpretazione autonoma e uniforme (28). L’articolo 133 TFUE conferisce al solo legislatore dell’Unione il potere di precisare le norme giuridiche che disciplinano il corso legale attribuito alle banconote e alle monete metalliche in euro, nella misura in cui ciò sia necessario per l’utilizzo dell’euro come moneta unica. Tale competenza esclusiva preclude la competenza degli Stati membri di specificare le norme giuridiche in materia, a meno che essi agiscano in quanto autorizzati dall’Unione o se necessario per dare attuazione agli atti dell’Unione nel diritto nazionale (29). |
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8.3.. |
Il corso legale proposto per l’euro digitale è pertanto un elemento fondamentale per garantire la libertà di scelta degli strumenti di pagamento e la sovranità monetaria dell’Unione. Garantisce che i cittadini e le imprese possano beneficiare del fatto che l’euro digitale sia ampiamente accettato come mezzo di pagamento, offrendo così alle persone una vera scelta di effettuare pagamenti elettronicamente con moneta di banca centrale in tutta l’area dell’euro. Facilita inoltre l’emergere di soluzioni di pagamento nell’area dell’euro e offre una solida base per lo sviluppo di servizi a valore aggiunto. |
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8.4.. |
Le disposizioni in materia di corso legale contribuiscono anche alla sovranità monetaria e all’integrità dell’euro, garantendo che la forma di moneta che àncora il valore dell’euro come valuta (ossia moneta di banca centrale in contanti in euro o in forma digitale) sia ampiamente utilizzabile nell’area dell’euro. |
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8.5.. |
La BCE accoglie con favore il fatto che il corso legale comporta l’obbligo di accettare l’euro digitale sia online che offline, poiché ciò è necessario per consentire l’adozione di entrambi i modelli dell’euro digitale. Inoltre, la BCE accoglie con favore il fatto che l’ambito di applicazione territoriale del corso legale dell’euro digitale tiene adeguatamente conto delle particolarità dei mezzi di pagamento online e offline. |
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8.6.. |
Avere sempre la possibilità di pagare tramite l’euro digitale è una caratteristica importante per gli utenti dell’euro digitale (30): non verrebbe imposto a nessuno di detenere o pagare con l’euro digitale, ma una persona che sceglie di pagare con euro digitali sarebbe sempre in grado di farlo in tutti i negozi che accettano i pagamenti digitali (ossia negozi fisici e commercio elettronico). |
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8.7.. |
Per gli esercenti, le proposte di disposizioni sul corso legale rappresentano un’opportunità per migliorare il loro potere contrattuale nei confronti dei circuiti internazionali di carte, a condizione che sia garantita un’ampia rete di distribuzione per l’euro digitale (31) e siano istituite garanzie legislative per prevenire gli abusi derivanti dall’accettazione obbligatoria (32). |
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8.8.. |
Le disposizioni sul corso legale offrono ai PSP l’opportunità di offrire ai loro clienti servizi di pagamento in euro digitale con la più ampia portata possibile nell’area dell’euro, ottenendo al contempo un compenso comparabile ad analoghi servizi di portata nazionale. Ciò, a sua volta, riduce l’attuale dipendenza dei PSP da soluzioni di pagamento non europee. Il fatto che la BCE debba cercare di consentire, per quanto possibile e ove opportuno, che l’uso di mezzi di pagamento digitali offerti dal settore privato sia effettuato conformemente alle norme, agli standard e alle procedure che disciplinano i servizi di pagamento in euro digitale (33), dovrebbe contribuire a rimuovere gli ostacoli tecnici che impediscono alle soluzioni private locali di arrivare ad avere una portata anche paneuropea. |
Eccezioni all'obbligo di accettazione dell'euro digitale, divieto di esclusione unilaterale dei pagamenti in euro digitale e ulteriori deroghe all'euro digitale derivanti dal diritto monetario
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8.9.. |
La BCE accoglie con favore le deroghe all’obbligo di accettare l’euro digitale (34), in quanto sembrano proporzionate e legittime. |
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8.10.. |
La BCE concorda sul fatto che le persone fisiche che agiscono nell’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico possono rifiutare il pagamento in euro digitale, mentre le microimprese possono farlo quando accettano solo contante. Ciò corrisponde in effetti a un requisito di non discriminazione, in base al quale qualsiasi esercente che già accetta mezzi di pagamento digitali deve essere pronto ad accettare l’euro digitale se offerto da un pagatore. Ciò dovrebbe tuttavia includere i beneficiari di cui all’articolo 9, lettera a), della proposta di regolamento. Se così non fosse, tale disposizione consentirebbe a tali soggetti di svolgere attività digitali nell’area dell’euro senza adottare l’euro digitale. |
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8.11.. |
La BCE sostiene pienamente la proposta di vietare l’esclusione unilaterale dei pagamenti in euro digitale (35), che garantisce che i fornitori di beni e servizi non possano pregiudicare la possibilità per i cittadini di pagare con l’euro digitale, limitando la scelta disponibile ad altri mezzi di pagamento digitali che possono possedere o sostenere. |
Interazione tra l'euro digitale e le banconote e le monete in euro
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8.12.. |
La BCE accoglie con favore l’introduzione della piena fungibilità alla pari tra l’euro digitale e il contante in euro. Tale fungibilità totale è una conseguenza naturale del loro status condiviso di corso legale. I colegislatori devono garantire che questa disposizione contenuta nella proposta di regolamento relativo al corso legale delle banconote e delle monete in euro (36) rimanga allineata durante l’intero processo legislativo. |
9.. Distribuzione dell’euro digitale
Ruolo dei prestatori di servizi di pagamento
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9.1.. |
La BCE accoglie con favore le disposizioni sulla distribuzione dell’euro digitale da parte dei PSP (37), che stabiliscono i compiti specifici che un PSP deve svolgere affinché l’euro sia utilizzato come moneta unica in tutta l’Unione. I PSP hanno già rapporti diretti con i loro clienti e si trovano quindi nella posizione migliore per essere le controparti dirette dei privati, degli esercenti e delle imprese che utilizzerebbero l’euro digitale (38). |
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9.2.. |
La proposta di regolamento stabilisce che gli utenti dell’euro digitale possono detenere uno o più conti di pagamento in euro digitale presso gli stessi o diversi PSP (39). La BCE invita i colegislatori a valutare se si tratti di una misura necessaria per l’uso dell’euro digitale da specificare nella proposta di regolamento. A tale riguardo, una progettazione con più conti di pagamento in euro digitale comporterebbe difficoltà tecniche, in particolare per quanto riguarda l’interazione di tali conti con la gestione di un limite di detenzione consolidato. Si potrebbe sostenere che l’euro digitale potrebbe essere limitato a un unico conto poiché si tratterebbe di un servizio pubblico gratuito. La BCE comprende che la disposizione relativa ai conti multipli mira a evitare restrizioni alle libertà fondamentali, che possono essere imposte solo se proporzionate. |
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9.3.. |
La BCE intende condurre e condividere con i colegislatori un’analisi tecnica approfondita dell’interazione tra più conti e la gestione di un limite di detenzione individuale. La BCE suggerisce inoltre che i colegislatori prendano in considerazione due elementi per quanto riguarda la proporzionalità di qualsiasi limitazione applicata al numero di conti. In primo luogo, la libertà dei PSP di fornire servizi in euro digitale non sarebbe vincolata da una limitazione a un conto per utente. Oggi, risulterebbe più facile trasferire un conto di pagamento digitale in euro rispetto a un conto di pagamento, poiché il numero di conto bancario internazionale (IBAN) non è portatile. In secondo luogo, la complessità per l’utente nella gestione di un limite di detenzione consolidato su più conti può giustificare l’applicazione di un approccio diverso al momento del lancio dell’euro digitale, quando le persone non avranno ancora acquisito familiarità con esso. |
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9.4.. |
I considerando della proposta di regolamento trarrebbero vantaggio da una maggiore chiarezza sulla posizione dei cittadini dell’Unione in Irlanda del Nord e sul fatto che il loro accesso all’euro digitale sia soggetto a un accordo con le autorità del Regno Unito. |
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9.5.. |
La proposta di regolamento stabilisce che gli enti creditizi che forniscono servizi di pagamento al dettaglio sono tenuti a fornire servizi di pagamento di base in euro digitale su richiesta dei loro clienti (40). La BCE accoglie con grande favore questo requisito proposto, in quanto sosterrà l’accesso universale all’euro digitale (41), che avrà caratteristiche di bene di? interesse pubblico, da parte delle persone fisiche residenti o stabilite negli Stati membri la cui moneta è l’euro. Le persone già registrate non dovrebbero essere tenute a cambiare PSP per ottenere l’accesso all’euro digitale (42). L’accesso universale all’euro digitale da parte dei cittadini dell’area dell’euro integrerebbe l’ampia utilizzabilità agevolata dal corso legale dell’euro digitale. La disponibilità degli esercenti ad accettare euro digitali come moneta avente corso legale si basa sull’obbligo parallelo dei PSP pertinenti, compresi gli enti creditizi, di mettere a disposizione dei loro clienti l’euro digitale. A loro volta, tali disposizioni consentiranno all’euro digitale di fungere da ancora monetaria nell’era digitale. Le misure di regolamentazione si sono sempre rivelate necessarie per garantire il coordinamento del settore privato nell’ambito dei pagamenti in tutta l’area dell’euro (ad esempio l’introduzione dell’IBAN e dei pagamenti unici nell’area dell’euro e la disponibilità di pagamenti istantanei). |
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9.6.. |
Sarebbe tuttavia proporzionato, e quindi preferibile, estendere l’obbligo di fornire euro digitali su richiesta ai PSP dell’area dell’euro che offrono strumenti di pagamento al dettaglio (ossia quelli che offrono i servizi di cui ai punti 1), 2) o 3) dell’allegato I della direttiva (UE) 2015/2366, consentendo in tal modo all’utente di ottenere un IBAN). Ciò 1) stabilirebbe il principio secondo cui le persone che già dispongono di un conto di pagamento per effettuare pagamenti quotidiani non sono tenute a cambiare fornitore per ottenere l’euro digitale, indipendentemente dal PSP che già fornisce tale conto di pagamento; e 2) garantirebbe la parità di condizioni per tutti i soggetti autorizzati a offrire i servizi di cui ai punti 1), 2) o 3) dell’allegato I della direttiva 2015/2366. Al fine di offrire a tutti questi soggetti lo stesso diritto di influenzare il codice dell’euro digitale, risulta opportuno che siano sottoposti agli stessi obblighi. Per contro, la proporzionalità di imporre agli enti creditizi stabiliti in Stati membri non appartenenti all’area dell’euro di distribuire euro digitali può essere oggetto di esame qualora la maggior parte della loro clientela esistente non fosse stata in grado di detenere l’euro digitale. |
Servizi di pagamento di base in euro digitale
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9.7.. |
La proposta di regolamento stabilisce l’obbligo per i PSP di non imporre commissioni alle persone fisiche residenti o stabilite negli Stati membri la cui moneta è l’euro per fornire servizi di pagamento di base in euro digitale (43). La BCE sostiene pienamente questo approccio, che riflette la natura dell’euro digitale come bene pubblico, e consente agli utenti di utilizzarlo gratuitamente per scopi quotidiani di base. Tuttavia, l’elenco proposto, che enumera i servizi di pagamento di base in euro digitale, non comprende i conferimenti e prelievi automatizzati (44). |
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9.8.. |
La BCE raccomanda di ampliare l’elenco dei servizi di base per includervi conferimenti e prelievi automatizzati, poiché la loro esclusione può determinare una serie di conseguenze nel momento in cui i PSP scelgono di addebitare tali servizi. In primo luogo, le persone sosterrebbero addebiti imprevisti (45) legati alla presenza di massimali detenibili, che solo l’euro digitale si trova ad affrontare, e non comprenderebbero la necessità di pagare per questi. Il livello degli addebiti applicati avrebbe l’effetto di orientare le persone verso un determinato metodo di pagamento o di discostarsene (46). I gruppi di approfondimento mostrano che le persone più propense a utilizzare regolarmente conferimenti automatizzati sono quelle con la maggiore necessità di mantenere il proprio bilancio sotto controllo, dato che il conferimento automatizzato è lo strumento di finanziamento più adatto a tale scopo (47). In secondo luogo, un numero inferiore di persone conferirebbe fondi al proprio conto di pagamento in euro digitale se, ogni volta che desiderano farlo, fosse necessario presentare una richiesta esplicita per evitare le commissioni. È auspicabile agevolare il conferimento regolare di fondi in euro digitale al fine di garantire il mantenimento della stabilità finanziaria evitando «effetti precipizio» (cliff effects) (48) e, quindi, anche per garantire una trasmissione ordinata della politica monetaria. |
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9.9.. |
La BCE suggerisce di ampliare l’elenco dei servizi di base per includere il trasferimento di un conto in euro digitale da un PSP a un altro. L’obiettivo è garantire che un PSP che un consumatore decide di smettere di utilizzare non possa addebitare una «commissione di uscita» dissuasiva mirata alla scelta del consumatore di trasferire il proprio conto in euro digitale a un nuovo PSP. La BCE suggerisce inoltre di prendere in considerazione misure volte a garantire che il conferimento e il prelievo gratuiti dell’euro digitale tramite contante non si traducano in una riduzione dei servizi di sportello automatico (automated teller machine, ATM). Inoltre, anche i servizi di gestione delle controversie dovrebbero essere inclusi nell’elenco dei servizi di base, in quanto contribuiscono alla fiducia nell’euro digitale e quindi alla sua adozione e al suo utilizzo. |
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9.10.. |
Per garantire che l’elenco dei servizi in euro digitale rimanga aggiornato e in linea con le pratiche di mercato e le esigenze degli utenti nel corso del tempo, la BCE propone che il colegislatore prenda in considerazione la possibilità di conferire alla Commissione il potere di adottare un atto delegato per aggiungere nuovi servizi di pagamento di base in euro digitale e di interpretare, ove necessario, la portata dei servizi esistenti. |
Sostegno alle persone con disabilità, limitazioni funzionali o competenze digitali limitate e alle persone anziane
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9.11.. |
Oggi i cittadini dell’area dell’euro hanno accesso gratuito a un mezzo di pagamento sicuro e universalmente accettato sottoforma di contante, il che è importante per l’inclusione finanziaria. Ciò dovrebbe valere, per quanto possibile, anche per i pagamenti digitali, online e offline. |
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9.12.. |
Per quanto riguarda l’inclusione digitale, la BCE accoglie con favore il fatto che la proposta di regolamento preveda che apposite autorità forniscano servizi di pagamento digitale di base e sostegno all’inclusione digitale, in presenza e in prossimità fisica, anche alle persone con disabilità, limitazioni funzionali o competenze digitali limitate e alle persone anziane. I riscontri ricevuti dalle associazioni dei consumatori indicano che il sostegno, in presenza e in prossimità fisica, è particolarmente valido (49). |
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9.13.. |
Inoltre, la BCE accoglie con favore il fatto che l’inclusione digitale sia agevolata dalla designazione, da parte degli Stati membri, di specifiche autorità o uffici postali per coloro che non detengono o non desiderano detenere un conto di pagamento privato. |
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9.14.. |
Inoltre, la proposta di regolamento affida all’Autorità bancaria europea e all’Autorità antiriciclaggio l’emanazione congiunta di orientamenti che specifichino l’interazione tra i requisiti in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo e la fornitura di servizi di pagamento di base in euro digitale, con particolare attenzione all’inclusione finanziaria dei gruppi vulnerabili, compresi i richiedenti asilo o i beneficiari di protezione internazionale, le persone prive di indirizzo fisso o i cittadini di paesi terzi cui non è rilasciato un permesso di soggiorno, ma la cui espulsione è impossibile per motivi di diritto o di fatto (50). La BCE accoglie con favore questo aspetto, ma sottolinea il rischio che gli orientamenti congiunti, una volta emanati, forniscano solo orientamenti alle ANC e non escludano del tutto la possibilità di un’attuazione frammentaria. Una disposizione che stabilisca criteri minimi per gli orientamenti congiunti favorirebbe l’armonizzazione in tutta l’area dell’euro. |
10.. Utilizzo dell’euro digitale come riserva di valore e come mezzo di pagamento — commissioni per i servizi di pagamento in euro digitale
Principi e limiti all'uso dell'euro digitale per attenuare i rischi per la trasmissione della politica monetaria e la stabilità finanziaria nell’area dell’euro (51)
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10.1.. |
Oggi, i depositanti hanno il diritto di convertire i loro depositi a vista in contanti in qualsiasi momento. Esistono tuttavia ostacoli pratici alla detenzione di ingenti somme di denaro contante, compreso il rischio di smarrimento o furto. Per mantenere un equilibrio tra i depositi bancari e la moneta della banca centrale, nel contesto del calo dell’utilizzo del contante e della disponibilità dell’euro digitale, è opportuno porre alcuni limiti agli importi in euro digitali che possono essere detenuti dai singoli individui. |
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10.2.. |
La BCE ha chiaramente comunicato la sua intenzione di progettare e attuare strumenti efficaci per controllare la quantità massima di euro digitale in circolazione (52). Si suggerisce pertanto di inserire nel considerando 31 della proposta di regolamento un riferimento esplicito alle chiare intenzioni della BCE al riguardo. Tra questi strumenti, la BCE ha sottolineato specificamente il proprio obiettivo di stabilire limiti alle disponibilità dell’euro digitale da parte di persone fisiche e giuridiche (53). L’assenza di tali limiti potrebbe costituire una minaccia per l’orientamento di politica monetaria e la sua trasmissione, nonché per la stabilità finanziaria nell’area dell’euro. Eventuali conseguenze indesiderate derivanti dall’emissione dell’euro digitale per l’orientamento e la trasmissione della politica monetaria, nonché per la stabilità finanziaria, dovrebbero essere ridotte al minimo in anticipo. |
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10.3.. |
Sebbene la calibrazione dei limiti di detenzione sia il risultato di una valutazione economica complessa, la loro attuazione funzionale e tecnica dovrebbe dare la priorità a un’esperienza «best in class» (migliori della categoria) degli utenti e a un’attuazione efficiente per tutti gli attori coinvolti (54). La decisione su come combinare e calibrare gli strumenti che controllano ex ante la quantità di euro digitali in circolazione dovrebbe essere presa in tempo utile per l’eventuale futura introduzione dell’euro digitale ed essere riesaminata periodicamente, tenendo conto del rispettivo contesto economico e finanziario (55). |
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10.4.. |
Da un lato, la proposta di regolamento suggerisce che la possibilità di fissare limiti di detenzione è una caratteristica facoltativa legata all’uso dell’euro digitale, prevedendo che è possibile assoggettare a limiti l’uso dell’euro digitale come riserva di valore, ove necessario (56). D’altro canto, essa impone alla BCE anche l’obbligo di sviluppare strumenti per limitare l’uso dell’euro digitale come riserva di valore (57). Per di più, stabilisce un elenco di condizioni obbligatorie per tali strumenti (58). L’obiettivo primario della presente lista è la stabilità finanziaria, a scapito della definizione e dell’attuazione della politica monetaria, che è il compito principale da svolgere attraverso il SEBC nel perseguimento del suo obiettivo primario di mantenere la stabilità dei prezzi, nonché a scapito della possibilità per le persone fisiche e giuridiche di accedere all’euro digitale e di utilizzarlo. |
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10.5.. |
La BCE accoglie con favore il riconoscimento della propria competenza a stabilire limiti all’uso dell’euro digitale come riserva di valore e a calibrarli nel tempo (59). La BCE è determinata ad applicare e mantenere i limiti di detenzione, quale pietra angolare della progettazione dell’euro digitale. In effetti, la BCE ha la competenza di decidere in merito all’ammontare di euro digitali da emettere, in quanto incide sulle dimensioni del bilancio dell’Eurosistema e sull’attuazione della sua politica monetaria. Stabilire e calibrare i limiti di detenzione individuali comporta l’applicazione di un tetto all’importo complessivo di euro digitali che può essere emesso e che deve essere effettuato dall’Eurosistema nell’ambito delle sue competenze ai sensi dei trattati, e non in conseguenza di un obbligo previsto dalla proposta di regolamento. |
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10.6.. |
Per quanto riguarda l’elenco proposto di condizioni obbligatorie di cui al paragrafo 10.4, la BCE concorda con i tre obiettivi da perseguire nella calibrazione dei limiti di detenzione, ma osserva che il primato di uno di essi (la stabilità finanziaria) può essere considerato come una limitazione di un compito fondamentale esistente (la definizione e l’attuazione della politica monetaria) stabilendo parametri per l’azione della BCE, che si discostano dal mandato primario della BCE in materia di stabilità dei prezzi ai sensi del trattato. Poiché la definizione e l’attuazione della politica monetaria sono in ogni caso agevolate dalla salvaguardia della stabilità finanziaria, la BCE non prevede alcun attrito tra questi due compiti nel fissare i limiti di detenzione. |
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10.7.. |
La proposta di regolamento prevede che l’euro digitale non produrrà interessi nel quadro della proposta di regolamento (60). Non si può affermare con sufficiente certezza che la BCE non stia sviluppando un euro digitale remunerato. Infatti, come nel caso delle banconote in euro, la BCE non intende remunerare l’euro digitale, né al momento della sua introduzione, né nel prossimo futuro. Le banconote non sono mai state remunerate, perché non è pratico farlo, sebbene tale remunerazione non sia teoricamente impossibile, né espressamente vietata dalla legge. Dato il suo mandato di mantenere la stabilità dei prezzi e il compito fondamentale concomitante di definire e attuare la politica monetaria dell’area dell’euro, la BCE non può escludere scenari futuri in cui la remunerazione dell’euro digitale possa essere giustificata. Inoltre, per portare avanti il suo mandato di politica monetaria, la BCE deve mantenere il controllo della remunerazione di tutte le passività iscritte nel suo bilancio. Anche qualora tale disposizione dovesse essere interpretata come un’esclusione assoluta della remunerazione, in ogni caso, ciò non potrebbe limitare la competenza di diritto primario dell’Eurosistema a definire e attuare in modo indipendente la politica monetaria dell’area dell’euro, in quanto i poteri di cui all’articolo 133 TFUE sono espressamente stabiliti senza arrecare pregiudizio ai poteri della BCE. Per questo motivo, si propone un emendamento volto a chiarire il primato del mandato della BCE di mantenere la stabilità dei prezzi e il compito fondamentale concomitante di definire e condurre la politica monetaria dell’area dell’euro. |
Commissioni sui servizi di pagamento di base in euro digitale (61)
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10.8.. |
La BCE accoglie con favore il modello di compensazione previsto dalla proposta di regolamento, che mira a stabilire un equilibrio in base al quale:1) l’euro digitale sarebbe gratuito per un uso di base; 2) i PSP dispongono di incentivi adeguati per la distribuzione dell’euro digitale al fine di garantire un’ampia accessibilità; e 3) gli esercenti possiedono garanzie adeguate per evitare che siano applicate loro commissioni eccessive. Gli esercenti riceverebbero un servizio a pagamento dai PSP, ma si troverebbero in una posizione di debolezza se l’obbligo imposto loro di accettare l’euro digitale non fosse controbilanciato da un massimale sulla commissione per i servizi all’esercente. A sua volta, un riconoscimento esplicito delle commissioni tra PSP consentirebbe ai PSP con funzioni di distribuzione di ottenere ricavi comparabili a quelli conseguiti dalla distribuzione di strumenti di pagamento comparabili, stimolando la distribuzione attiva di euro digitali e livelli di servizi di alta qualità per gli utenti finali. La BCE accoglie con favore il principio secondo cui le commissioni e gli oneri non dovrebbero essere superiori a quelli richiesti per mezzi di pagamento digitali (privati) comparabili, anche in considerazione della necessità di preservare l’uso effettivo dell’euro digitale come moneta avente corso legale. Analogamente, la BCE accoglie con favore il divieto per i PSP di applicare commissioni alle persone fisiche per i servizi di pagamento digitali di base in euro (62) e il divieto di maggiorazioni sul pagamento del debito utilizzando l’euro digitale (63). |
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10.9.. |
Inoltre, la regolamentazione dei livelli delle commissioni per i servizi di pagamento in euro digitale non dovrebbe essere limitata al settore privato, ma dovrebbe applicarsi anche al settore pubblico. A tale riguardo, è opportuno che le disposizioni pertinenti facciano riferimento sia agli esercenti, sia agli enti del settore pubblico che accettano l’euro digitale. La BCE accoglie inoltre con favore il considerando 41 della proposta di regolamento, che indica l’intenzione dell’Eurosistema di sostenere i propri costi, come avviene per la produzione e l’emissione di banconote. I PSP avrebbero i propri costi relativi alla distribuzione dei servizi in euro digitali che forniscono, ma non sarebbero addebitati dall’Eurosistema, il che riflette la natura di bene pubblico dell’euro digitale e segue una logica simile a quella del contante. |
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10.10.. |
La proposta di regolamento stabilisce che la commissione per i servizi agli esercenti sarà l’unica commissione per operazione che i PSP potranno applicare agli esercenti (64). La BCE accoglie con favore questo aspetto, in quanto è necessario rendere efficaci i massimali. Tuttavia, tale obiettivo non sarà raggiunto se potranno essere applicate commissioni fisse/ senza alcuna restrizione. Se lo stesso terminale di pagamento può essere utilizzato per pagamenti in euro digitale e per altre forme di pagamento, obiettivo che la BCE cercherà di conseguire, la BCE raccomanda di escludere ulteriori commissioni fisse/] che si applicherebbero solo in relazione all’accettazione dell’euro digitale. Le commissioni forfettarie applicabili a tutti i servizi di accettazione dei pagamenti, come la fornitura di un terminale di pagamento, possono continuare ad applicarsi senza restrizioni. |
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10.11.. |
La proposta di regolamento impone alla BCE l’obbligo di controllare regolarmente le informazioni pertinenti ai fini degli importi e delle commissioni di cui sopra e di pubblicare periodicamente gli importi risultanti da tale controllo in una relazione esplicativa (65). La BCE comprende che l’attività di segnalazione svolta in relazione agli importi stabiliti nella proposta di regolamento non comporterebbe la pubblicazione di costi, commissioni e spese dei singoli PSP e che tali importi non dovrebbero essere deducibili da tale esercizio di segnalazione. La BCE sottolinea inoltre la necessità di solidi meccanismi di applicazione per quanto riguarda gli obblighi imposti ai PSP di riferire all’autorità competente, in particolare nei casi in cui i PSP rifiutino di adempiere ai propri obblighi di segnalazione. La BCE suggerisce che, ai fini della chiarezza del diritto, tali aspetti dovrebbero essere ulteriormente chiariti nella proposta di regolamento. |
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10.12.. |
La proposta di regolamento obbliga inoltre la BCE a sviluppare una metodologia per il calcolo degli importi e stabilisce i parametri a tal fine (66). La proposta di regolamento mira a ridurre la discrezionalità dell’autorità competente nel determinare gli importi delle commissioni, specificando i parametri pertinenti da applicare. Tuttavia, tale obiettivo non è pienamente raggiunto, in quanto alcuni dei parametri pertinenti, quali «l’equo margine di profitto» e i «prestatori di servizi di pagamento più efficienti sotto il profilo dei costi», sono nozioni soggettive la cui interpretazione dipende dalle norme contabili, dalle strategie commerciali tra i diversi PSP, dai diversi modelli aziendali e dalle diverse aree di attività. La BCE suggerisce pertanto di chiarire ulteriormente tali parametri nella proposta di regolamento o nella metodologia proposta. |
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10.13.. |
In particolare, la BCE accoglie con favore il fatto che i «prestatori di servizi di pagamento più efficienti sotto il profilo dei costi» siano utilizzati come riferimento. In tal modo si vuole evitare che, negli Stati membri in cui i PSP sono particolarmente efficienti nella fornitura di servizi di pagamento, gli esercenti debbano sostenere costi più elevati per l’accettazione dell’euro digitale a causa dei massimali calcolati utilizzando le medie dell’area dell’euro. La quota che deve essere assunta dai PSP «più efficienti sotto il profilo dei costi» è pertanto un elemento fondamentale che la proposta di regolamento deve stabilire. Tuttavia, la proposta di regolamento specifica tale quota relativamente a uno dei fattori che possono determinare il massimale (i costi pertinenti sostenuti dai PSP per la fornitura di pagamenti in euro digitali, compreso un ragionevole margine di profitto), ma non per l’altro fattore (le commissioni o spese richieste per mezzi di pagamento digitali comparabili). La BCE raccomanda di applicare la quota proposta nel primo caso («prestatori di servizi di pagamento più efficienti sotto il profilo dei costi che rappresentano collettivamente un quarto dell’euro digitale distribuito nell’area dell’euro in un dato anno») anche al secondo. |
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10.14.. |
Nel quadro dei trattati, la responsabilità sostanziale e formale di regolamentare le commissioni spetta ai legislatori e non alla BCE. Al fine di evitare la frammentazione del mercato interno e significative distorsioni della concorrenza dovute a leggi e decisioni amministrative divergenti, in passato, i legislatori hanno esercitato questo potere di adottare misure per risolvere il problema delle commissioni interbancarie elevate e divergenti per consentire ai PSP di prestare i loro servizi su base transfrontaliera, e ai consumatori e agli esercenti di utilizzare servizi transfrontalieri (67). |
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10.15.. |
La BCE è pronta a fornire il proprio supporto tecnico e le proprie competenze nel calcolo degli importi pertinenti. Manca, tuttavia, la competenza giuridica per determinare i massimali e le commissioni, per questo motivo è opportuno che la pubblicazione degli importi da parte della BCE non sia de jure equivalente alla determinazione delle commissioni. In caso contrario, tali interventi della BCE possono essere impugnati e sottoposti a controllo giurisdizionale mediante un ricorso di annullamento. |
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10.16.. |
La BCE è pronta ad assistere i colegislatori nell’esercizio delle loro competenze attraverso un ruolo consultivo e tecnico, o ad assistere la Commissione se tale ruolo le è delegato. In particolare, la BCE è pronta 1) a fornire l’assistenza tecnica necessaria per lo sviluppo della metodologia di calcolo degli importi, 2) a monitorare regolarmente gli sviluppi, e 3) a pubblicare i dati necessari per la determinazione dei massimali. Tuttavia, è opportuno che la determinazione definitiva di tali importi e l’adozione della metodologia spettino ai colegislatori o alla Commissione, se tale ruolo le è delegato. |
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10.17.. |
La BCE accoglie con favore il fatto che la proposta di regolamento stabilisce chiaramente la responsabilità delle ANC di garantire il rispetto, da parte dei PSP, dei loro obblighi di non applicare commissioni per i servizi di pagamento di base in euro digitale forniti a persone fisiche e di applicare commissioni agli esercenti entro i limiti stabiliti nella proposta di regolamento (68). Un regime di applicazione ben funzionante è essenziale per tutelare gli utenti dei servizi di pagamento e promuovere una concorrenza leale. |
11.. Condizioni per la distribuzione dell’euro digitale al di fuori dell’area dell’euro
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11.1.. |
La BCE accoglie con favore il fatto che la proposta di regolamento rende l’euro digitale inizialmente accessibile alle persone stabilite o residenti nell’area dell’euro. Ciò è in linea con la proposta dell’Eurosistema di concentrare le prime emissioni dell’euro digitale sui residenti, sugli esercenti e sui governi dell’area dell’euro. La BCE concorda sul fatto che l’accesso per i visitatori, insieme all’accesso per i consumatori e gli esercenti nello Spazio economico europeo e in determinati paesi terzi, potrebbe far parte delle emissioni successive (69). L’euro digitale deve innanzitutto essere introdotto per le persone stabilite o residenti nell’area dell’euro prima di essere gradualmente introdotto in altri paesi. Questa introduzione iniziale dell’euro digitale, e il relativo utilizzo, crea una base per l’utilizzo successivo dell’euro digitale da parte delle persone stabilite o residenti al di fuori dell’area dell’euro. |
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11.2.. |
La BCE invita i colegislatori a sviluppare ulteriormente il concetto di visitatore per chiarire che un soggiorno temporaneo nell’area dell’euro da parte di un residente in uno Stato membro non appartenente all’area dell’euro o in un paese terzo non può comportare un accesso permanente all’euro digitale, in quanto ciò eluderebbe i principi contenuti nella proposta di regolamento relativi alla necessità di un’intesa preventiva prima che l’euro digitale sia ampiamente accessibile in tale Stato membro o paese terzo non appartenente all’area dell’euro (70). |
Distribuzione dell'euro digitale alle persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite negli Stati membri la cui moneta non è l'euro e alle persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite in paesi terzi
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11.3.. |
La BCE accoglie con favore il fatto che la proposta di regolamento riconosca l’importanza fondamentale di un accordo tra l’Eurosistema e una banca centrale non appartenente all’area dell’euro ai fini dell’operatività dell’euro digitale per le persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite in Stati membri la cui moneta non è l’euro. Tuttavia, la BCE invita i colegislatori a specificare la differenza tra l’accordo firmato dalla BCE e dalla BCN dello Stato membro interessato e gli accordi operativi necessari per garantire che la BCN interessata rispetti le regole, gli indirizzi, le istruzioni o le richieste adottate dalla BCE e fornisca tutte le informazioni che la BCE potrebbe esigere. La BCE sostiene inoltre l’imposizione di un obbligo ai sensi del diritto nazionale alle BCN e ai PSP degli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro di fornire informazioni alla BCE e di attenersi alle sue istruzioni, in particolare per quanto riguarda l’imposizione di limiti di detenzione (71). |
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11.4.. |
La BCE sarebbe favorevole all’aggiunta di due elementi alla disposizione che disciplina la negoziazione e la conclusione di accordi internazionali tra l’Unione e i paesi terzi per la distribuzione dell’euro digitale alle persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite in paesi terzi. |
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11.5.. |
In primo luogo, occorrerebbe precisare che la conclusione di un accordo di massima di alto livello tra il Consiglio e un paese terzo dovrebbe essere accompagnata da un accordo operativo tra l’Eurosistema e la banca centrale di tale paese terzo. È opportuno che la capacità operativa e di soddisfare i requisiti dell’Eurosistema della banca centrale del paese terzo siano verificate nella pratica, e che non sia consentito l’avvio della distribuzione dell’euro digitale prima di tale verifica. |
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11.6.. |
In secondo luogo, dovrebbe esistere un elemento di verifica da parte dell’Unione in relazione al paese terzo per garantire che gli intermediari stabiliti o operanti nel paese terzo, che distribuiscono l’euro digitale, siano soggetti a requisiti di vigilanza e di regolamentazione almeno equivalenti a quelli applicati ai PSP stabiliti nell’Unione. Una decisione di equivalenza sotto forma di atto delegato della Commissione sarebbe appropriata per salvaguardare l’integrità dell’euro digitale quando è distribuito al di fuori dell’Unione. |
Distribuzione dell'euro digitale alle persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite in paesi terzi o territori nel quadro di un accordo monetario con l'Unione
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11.7.. |
Analogamente, per quanto riguarda la distribuzione dell’euro digitale alle persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite in Stati membri la cui moneta non è l’euro o in paesi terzi, la BCE desidera sottolineare l’importanza fondamentale di concludere un accordo tra l’Eurosistema e la banca centrale o l’autorità monetaria di un paese terzo o territorio nell’ambito di un accordo monetario con l’Unione per la distribuzione dell’euro digitale a persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite in tali paesi o territori terzi, quale condizione preliminare per la sua distribuzione. |
12.. Pagamenti tra valute
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12.1. |
La BCE sostiene la proposta secondo cui i pagamenti tra valute (72) tra l’euro digitale e le altre valute digitali delle banche centrali degli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro o di paesi terzi dovrebbero essere oggetto di un’intesa preventiva tra la BCE, da un lato, e le BCN degli Stati membri la cui moneta non è l’euro e dei paesi terzi, dall’altro (73). L’Eurosistema prevede di sostenere la fornitura di funzionalità tra valute e sta studiando approcci che potrebbero supportare la fornitura di queste ultime laddove vi siano interessi reciproci con altre giurisdizioni o aree valutarie (74). |
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12.2. |
La BCE ritiene che le disposizioni pertinenti della proposta di regolamento sui pagamenti tra valute e sulla cooperazione con le banche centrali degli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro (75) siano di natura dichiarativa, dal momento che la BCE esercita già tale competenza ai sensi del diritto primario (76). Tale disposizione può pertanto beneficiare di un riferimento alla competenza della BCE ai sensi dei trattati, dato che l’Eurosistema ha già una competenza di diritto primario a concludere tali intese e a definirne il contenuto, nonché a partecipare ad accordi internazionali per consentire pagamenti interoperabili. |
13.. Uso online e offline dell’euro digitale
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13.1. |
La BCE si è impegnata a rendere possibili due modelli di pagamento per l’euro digitale: «online» (77) e «offline». Il secondo modello è inteso a massimizzare determinate caratteristiche tipiche del contante (78). La BCE concorda pertanto sul fatto che avere entrambe i modelli dell’euro digitale, come previsto nella proposta di regolamento, presenta vantaggi distinti in termini di adattabilità alle diverse preferenze degli utenti. Sebbene il modello dell’euro digitale online renda disponibile la moneta della banca centrale laddove non è possibile effettuare pagamenti in contanti, il modello dell’euro digitale offline può supportare una maggiore disponibilità, anche in situazioni di emergenza (ad esempio, quando la connettività di rete non è disponibile o durante un malfunzionamento della rete elettrica). La BCE accoglie con favore il fatto che un modello di euro digitale offline assomiglierebbe sostanzialmente al contante, in particolare per le operazioni quotidiane di modesto valore, nel modo in cui viene trasferito e nel più elevato livello di protezione della vita privata e dei dati garantito agli utenti dei pagamenti, mantenendo nel contempo la possibilità di salvaguardare la sicurezza e l’integrità dell’euro digitale. Il modello dell’euro digitale offline fa sì che non tutte le operazioni siano necessariamente convalidate da terzi, soddisfacendo in tal modo i requisiti di proporzionalità e necessità in materia di protezione dei dati. |
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13.2. |
La proposta di regolamento prevede che le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online e offline siano disponibili a partire dalla prima emissione dell’euro digitale (79). Allo stesso tempo, saranno necessari ulteriori valutazioni da parte dell’Eurosistema per garantire che tutti i modelli di euro digitale pertinenti offrano sufficiente sicurezza e maturità. |
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13.3. |
La BCE si è impegnata a realizzare i modelli online e offline dell’euro digitale fin dalla prima emissione dell’euro digitale (80), e l’approccio alla strategia di lancio voluta dalla BCE prevede già ciò. Al tempo stesso, sancire in una disposizione giuridicamente vincolante l’intenzione della BCE, limiterà la sua capacità di reagire al maggiore livello di incertezza che il modello offline dell’euro digitale comporta, così come a circostanze eccezionali che richiedono un’imminente emissione di qualunque modello disponibile. Se sorgessero compromessi non ancora individuati, l’unica opzione a disposizione della BCE sarebbe quella di rinviare l’emissione complessiva dell’euro digitale. |
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13.4. |
Per questi motivi, la BCE invita i colegislatori a prendere in considerazione la possibilità di imporre alla BCE l’obbligo di fornire sia la versione online che quella offline dell’euro digitale, unitamente a una disposizione di «massimo sforzo» (best effort) in base alla quale la BCE renderebbe disponibili entrambi i modelli online e offline a partire dalla prima emissione dell’euro digitale. In ogni caso, la BCE informerà tempestivamente il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, nonché i partecipanti al mercato e il pubblico, in merito a qualunque fattore tecnico che ostacoli la diffusione simultanea dei modelli online e offline, nonché su qualsiasi circostanza eccezionale che richieda un’imminente emissione dell’euro digitale. La BCE propone che tale contenuto venga rispecchiato anche mediante una modifica al considerando 34 della proposta di regolamento. |
14.. Pagamenti condizionali e moneta programmabile
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14.1. |
La proposta di regolamento vieta l’emissione dell’euro digitale sotto forma di moneta programmabile, definita come unità di moneta digitale con una logica intrinseca che limita la piena fungibilità di ciascuna unità (81). Tale disposizione è pienamente in linea con quanto già confermato pubblicamente dalla BCE in varie occasioni: che l’euro digitale non sarà mai una moneta programmabile (82). L’esistenza di qualsiasi limitazione circa il luogo, il tempo o il soggetto al quale gli utenti [dei pagamenti] possono pagare utilizzando l’euro digitale equivarrebbe ad equipararlo a un buono. Ciò sarebbe incompatibile con il suo corso legale, in particolare con la sua accettazione al valore nominale pieno (83), e significherebbe che non sarebbe fungibile né con altre unità di euro digitale, né con banconote e monete in euro alla pari (84). La BCE non è competente a emettere buoni. Pertanto, anche se tale limitazione non fosse inclusa nel diritto derivato, l’emissione di moneta programmabile da parte della BCE non sarebbe compatibile con i trattati. La BCE accoglierebbe pertanto con favore l’introduzione, nei considerando e negli articoli della proposta di regolamento, di una formulazione secondo la quale il divieto di emettere denaro programmabile è sancito dai trattati. |
Pagamenti condizionati
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14.2. |
La BCE accoglie con favore il fatto che la proposta di regolamento preveda la possibilità per i PSP di fornire servizi a valore aggiunto, come i pagamenti condizionati, ossia quelli attivati automaticamente dal soddisfacimento di una condizione (85). Mentre i PSP si trovano nella posizione migliore per sviluppare servizi di pagamento condizionati, l’Eurosistema intende sostenere la fornitura di pagamenti condizionati da parte del mercato elaborando standard comuni attraverso il manuale di norme relativo allo schema per l’euro digitale (se richiesto dal mercato) e fornendo funzioni di regolamento aggiuntive nell’infrastruttura back-end digitale dell’euro (86). |
15.. Distribuzione
Requisito di interoperabilità (87)
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15.1. |
La BCE accoglie con favore il riferimento all’interoperabilità degli standard che disciplinano i servizi di pagamento in euro digitale con gli standard pertinenti che disciplinano i mezzi di pagamento digitali privati. La BCE intende riutilizzare gli standard attuali nella misura più ampia possibile al fine di ridurre i costi di adattamento, poiché è stato osservato che soluzioni di pagamento concorrenti possono utilizzare standard diversi nell’ambito dell’accettazione dei pagamenti e seguire diversi percorsi degli utenti (user journeys). Tali decisioni devono pertanto essere sostenute dal più ampio consenso di mercato possibile sul versante della domanda e dell’offerta, nonché dalla capacità decisionale della BCE quando non è possibile raggiungere il pieno consenso. I lavori a tal fine sono già stati avviati. La BCE intende assicurare, per quanto possibile e opportuno, che i mezzi di pagamento privati e/o locali possono utilizzare gli standard, le norme e i processi dell’euro digitale (ossia, come discusso al paragrafo 10.10, consentire a un terminale di pagamento di fornire tutti i mezzi di pagamento) per ampliarne la portata. |
Servizi front-end per l'accesso all'euro digitale e il relativo utilizzo
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15.2. |
La BCE accoglie con favore il fatto che la proposta di regolamento si occupi delle preferenze degli utenti consentendo agli utenti dell’euro digitale di accedere ai servizi di pagamento in euro digitale e di utilizzarli attraverso servizi front-end sviluppati dai PSP o dalla BCE (88). Ciò significa che l’utente ha sempre la possibilità di fare ricorso a un’interfaccia standard di disposizione di ordine di pagamento in euro digitale, che consenta una comune esperienza di pagamento pienamente armonizzata in tutta l’area dell’euro, e prevenga problematiche relative al riconoscimento e all’accettazione dell’euro digitale da parte degli esercenti. Inoltre, i servizi front-end sviluppati dalla BCE ridurranno in modo significativo l’onere di sviluppo dei PSP che scelgono di servirsi esclusivamente del servizio della BCE, a vantaggio dei PSP più piccoli che potrebbero non disporre dell’esperienza o delle risorse necessarie a sviluppare un servizio front-end per disporre i pagamenti in euro digitale. |
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15.3. |
La BCE accoglie con favore il fatto che la proposta di regolamento imponga ai PSP che distribuiscono l’euro digitale di assicurare che i servizi di pagamento in euro digitale utilizzino il logo ufficiale dell’euro digitale, e che gli utenti dell’euro digitale possano accedere ai conti di pagamento in euro digitale e utilizzarli in modo rapido e semplice (89). È necessario che il pagatore e il beneficiario siano a conoscenza del metodo di pagamento scelto e che possano accedervi facilmente. Quando tale metodo di pagamento è la moneta di banca centrale (contante o euro digitale), esso sostiene la capacità della moneta di banca centrale di fungere da ancora monetaria: le persone sperimentano più frequentemente la convertibilità dei depositi bancari in moneta di banca centrale e sono rassicurate che un euro corrisponda a un euro in entrambi i casi. |
Trasferimento di conti di pagamento in euro digitale
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15.4. |
La BCE accoglie con favore le disposizioni della proposta di regolamento che facilitano il trasferimento dei conti di pagamento in euro digitale (90), che risponderanno alle preferenze degli utenti e sosterranno la resilienza dell’ecosistema dell’euro digitale (91). Tali misure comprendono anche la capacità dell’utente di trasferire il proprio conto di pagamento in euro digitale a un altro PSP in circostanze eccezionali. Gli utenti manterrebbero sempre l’accesso alle loro disponibilità in euro digitale anche, ad esempio, quando un PSP non è disponibile per un periodo di tempo prolungato o ha perso i relativi dati. |
Meccanismo generale di individuazione e prevenzione delle frodi
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15.5. |
La BCE accoglie con favore le disposizioni della proposta di regolamento che facilitano un meccanismo generale di individuazione e prevenzione delle frodi per le operazioni in euro digitale effettuate online al fine di garantire il funzionamento regolare ed efficiente dell’euro digitale (92). La BCE propone di chiarire esplicitamente che la sicurezza delle informazioni sui pagamenti è parte integrante del meccanismo generale di individuazione e prevenzione delle frodi. La messa in sicurezza delle informazioni sui pagamenti (ad esempio, il numero di conto in euro digitale), quando tali informazioni sono scambiate tra i dispositivi di ordine e di accettazione di pagamento, è necessaria per proteggere gli utenti dell’euro digitale dal rischio di frode e attacchi informatici, ad esempio cambiando le informazioni sui pagamenti con un valore sostitutivo. |
16.. Protezione dei dati e vita privata
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16.1. |
La BCE accoglie con favore l’elevato livello di protezione della vita privata e dei dati previsto dalla proposta di regolamento (93), che è fondamentale per garantire la fiducia nel futuro euro digitale e, in particolare, la chiara ripartizione delle responsabilità in materia di protezione dei dati («titolarità del trattamento»). |
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16.2. |
La BCE accoglie inoltre con favore l’assegnazione, alla BCE o a prestatori di servizi di supporto, del trattamento dei dati non legato a compiti fondamentali della BCE, ma che deve avvenire tra intermediari per garantire la sicurezza dei dati personali degli utenti dell’euro digitale (94). La chiara attribuzione del ruolo di titolare del trattamento (95) alla BCE (e, se del caso, alle BCN) o a un prestatore di servizi di supporto, in linea con le rigorose disposizioni regolamentari contenute nella proposta di regolamento, garantisce che gli utenti dell’euro digitale sappiano sempre dove esercitare i loro diritti in qualità di soggetti interessati (ad esempio, il diritto di accesso) in relazione ai loro dati personali trattati durante l’esecuzione dei servizi di supporto. |
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16.3. |
Inoltre, la BCE accoglie con favore il conferimento alla Commissione del potere di affrontare i rischi legati al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo derivanti dall’uso dell’euro digitale offline, fissando adeguati limiti operativi. Per il modello online dell’euro digitale, mentre l’attuale proposta prevede un livello di riservatezza paragonabile a quello dei mezzi di pagamento senza contante attualmente esistenti, la BCE suggerisce di valutare anche la possibilità di offrire una maggiore riservatezza per determinati pagamenti in euro digitale a basso rischio e di importo ridotto. |
17.. Accesso equo, ragionevole e non discriminatorio ai dispositivi mobili
La BCE accoglie con favore l'aggiunta di una disposizione volta ad affrontare i problemi di accesso in relazione a determinate caratteristiche dei dispositivi mobili necessarie per pagamenti digitali in euro di facile utilizzo, senza soluzione di continuità e sicuri, su dispositivi mobili (96). L'accesso alle necessarie funzioni per la comunicazione in prossimità (near-field communication, NFC) è essenziale per i pagamenti senza contatto effettuati tramite dispositivi mobili, e l'accesso agli elementi sicuri è essenziale per i pagamenti in euro digitale offline basati su dispositivi mobili. Tale accesso dovrebbe essere aperto e non dipendere da altre applicazioni dei sistemi operativi mobili. La BCE è favorevole al fatto che sia conferito alla Commissione il potere di adottare un atto delegato per specificare ulteriormente i requisiti al fine di conseguire efficacemente tale accesso indiscriminato, in quanto ciò può favorire la tempestiva disponibilità di servizi digitali offline in euro.
18.. Obblighi di segnalazione
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18.1. |
La proposta di regolamento stabilisce che le disposizioni in materia di responsabilità di cui all’articolo 15.1 e 15.3 dello statuto del SEBC si applicano all’emissione e all’uso dell’euro digitale (97). Ciò è coerente con il riconoscimento nella proposta di regolamento del fatto che l’Eurosistema emetterà l’euro digitale conformemente ai trattati (98), ossia sulla base di una propria preesistente competenza. |
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18.2. |
Inoltre, la proposta di regolamento stabilisce obblighi di segnalazione aggiuntivi e dettagliati (99). La BCE osserva che, se l’autorizzazione all’emissione e l’emissione dell’euro digitale sono compiti della BCE e dell’Eurosistema, dovrebbe essere sufficiente fare riferimento alle disposizioni in materia di responsabilità della BCE ai sensi degli articoli 15.1 e 15.3 dello statuto del SEBC. Inoltre, i meccanismi istituzionali esistenti consentono già al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione di chiedere informazioni supplementari alla BCE, qualora necessario. |
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18.3. |
Inoltre, la proposta di regolamento stabilisce l’obbligo per la BCE di fornire al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione informazioni «ex ante» sugli strumenti per limitare l’uso dell’euro digitale e un’analisi del modo in cui si prevede che gli strumenti e i parametri da essa stabiliti conseguano l’obiettivo di salvaguardare la stabilità finanziaria (100). Mentre la BCE è pronta a informare le altre istituzioni dell’Unione in merito alla propria intenzione di promuovere la trasparenza e la prevedibilità, qualsiasi regime di responsabilità dovrebbe rispettare i termini dell’articolo 15 dello statuto del SEBC, che chiarisce che la responsabilità della BCE si realizza ex post. L’obbligo di condivisione ex ante delle informazioni non dovrebbe essere interpretato come una disposizione che consente ai destinatari di modificare l’azione futura dell’Eurosistema, in violazione dell’indipendenza della BCE ai sensi dell’articolo 130 TFUE. |
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18.4. |
Posto che la BCE rimanga libera di decidere in merito alla propria politica e non riceva istruzioni, non vi sarebbe alcun conflitto tra gli obblighi di segnalazione della BCE ai sensi della proposta di regolamento e l’articolo 130 del TFUE. La BCE ritiene pertanto che i riferimenti al suo ruolo nel fornire pareri, relazioni, monitoraggio e assistenza alla Commissione, al Consiglio e al Parlamento europeo potrebbero essere ulteriormente qualificati per riflettere accuratamente i compiti e l’indipendenza della BCE ai sensi dei trattati, nonché la chiara ripartizione delle competenze tecniche e delle responsabilità ai sensi del diritto dell’Unione (101). |
19. Osservazioni specifiche sulla proposta di regolamento concernente la fornitura di servizi digitali in euro al di fuori dell’area dell’euro
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19.1. |
La BCE accoglie con favore la proposta di regolamento sulla fornitura di servizi digitali in euro al di fuori dell’area dell’euro, che è fondamentale per garantire che tutti i PSP, siano essi costituiti in Stati membri la cui moneta è l’euro o in Stati membri la cui moneta non è l’euro, possano distribuire l’euro digitale e quindi esercitare la loro libertà di prestazione di servizi nell’Unione. Infatti, oltre al fatto che l’euro digitale è un mezzo di pagamento a corso legale all’interno dell’area dell’euro, le operazioni di pagamento in euro digitali, nonché i PSP che le facilitano, dovrebbero rispettare la legislazione dell’Unione in materia di pagamenti, generalmente basata sull’articolo 114 TFUE.
Quando la BCE raccomanda di modificare le proposte di regolamento, indica in un separato documento di lavoro tecnico specifiche proposte redazionali, accompagnate da note esplicative. Il documento di lavoro tecnico è disponibile in lingua inglese sul sito internet EUR-Lex. |
Fatto a Francoforte sul Meno, il 31 ottobre 2023
La presidente della BCE
Christine LAGARDE
(1) COM(2023) 369 final.
(2) COM(2023) 368 final.
(3) Cfr. gli articoli 127, paragrafo 1, e 282, paragrafo 2, TFUE.
(4) La fiducia che i cittadini ripongono nella moneta emessa da privati si fonda sulla possibilità di convertirla uno a uno nella forma più sicura di moneta esistente nell’economia, cioè la moneta pubblica emessa dalla banca centrale (l’àncora del sistema monetario), e quindi nelle altre forme di moneta privata autorizzate a circolare. Cfr. «Le valute digitali delle banche centrali: un’àncora monetaria per l’innovazione digitale», intervento di Fabio Panetta, Membro del Comitato esecutivo della BCE, presso l’Istituto Reale Elcano, Madrid, 5 novembre 2021. Disponibile sul sito della BCE all’indirizzo www.ecb.europa.eu
(5) Cfr. «Study on the payment attitudes of consumers in the euro area (SPACE) » (Studio sulle consuetudini di pagamento dei consumatori nell’area dell’euro, SPACE), BCE (2022), in base al quale, in termini di valore dei pagamenti, le carte (46 %) rappresentavano una quota più elevata di operazioni rispetto ai pagamenti in contanti (42 %). Disponibile sul sito della BCE all’indirizzo www.ecb.europa.eu.
(6) Cfr. Panetta, F., «Un euro digitale facile da usare e ampiamente disponibile», dichiarazione introduttiva di Fabio Panetta, Membro del Comitato esecutivo della BCE, dinanzi alla Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo, Bruxelles, 24 aprile 2023. Disponibile sul sito della BCE all’indirizzo www.ecb.europa.eu.
(7) In una consultazione pubblica effettuata dalla BCE nel 2020, la tutela della vita privata è stata indicata come l’aspetto più importante dell’euro digitale nel 43 % delle risposte (seguita a distanza da altre caratteristiche), per conservare la fiducia nei pagamenti nell'era digitale. I partecipanti al gruppo di approfondimento hanno anche manifestato una preferenza per soluzioni che hanno consentito di avere il controllo dei propri dati personali. Cfr. il «Rapporto dell’Eurosistema sulla consultazione pubblica su un euro digitale», BCE, aprile 2021, nonché lo «Studio sui nuovi metodi di pagamento digitale», Kantar Public/ECB, 2022. Disponibili sul sito della BCE all’indirizzo www.ecb.europa.eu.
(8) Come di recente affermato nella sentenza della Corte, del 26 gennaio 2021, Hessischer Rundfunk, cause riunite C-422/19 e C-423/19, EU:C:2021:63 (di seguito, la «sentenza nelle cause riunite C-422/19 and C-423/19»), punto 38.
(9) Cfr. la sentenza nelle cause riunite C-422/19 e C-423/19, punto 42.
(10) Cfr. l’articolo 4, paragrafo 1, della proposta di regolamento.
(11) Cfr. l’articolo 130 TFUE.
(12) La neutralità tecnologica è un principio guida della legislazione dell'Unione. Cfr., ad esempio, il considerando 9 del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40).
(13) Cfr. l’articolo 2, punto 25, della proposta di regolamento.
(14) Cfr. i considerando 67 e 74, nonché gli articoli 2, punto 26 e 31, paragrafo 1, della proposta di regolamento.
(15) Considerando 67, articoli 2, punto 26 e 31, paragrafo 1, e allegato V, punto i).
(16) Considerando 74.
(17) Cfr. l’articolo 2, punto 28, della proposta di regolamento.
(18) Cfr. l’articolo 1 della proposta di regolamento.
(19) Cfr. l’articolo 3, paragrafo 4, TUE.
(20) Cfr. l'articolo 4, paragrafo 1, della proposta di regolamento, che stabilisce che, conformemente ai trattati, la BCE ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione dell'euro digitale e la BCE e le BCN possono emettere l'euro digitale.
(21) Cfr. il considerando 9 della proposta di regolamento.
(22) Cfr. l'articolo 5, paragrafi 1 e 2, della proposta di regolamento.
(23) Cfr. l’articolo 4, paragrafo 1, della proposta di regolamento.
(24) Cfr. l’articolo 2, punto 5, della direttiva (UE) 2015/2366/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/CE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).
(25) Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45).
(26) Raccomandazione 2010/191/UE della Commissione, del 22 marzo 2010, relativa alla portata e agli effetti del corso legale delle banconote e delle monete in euro (GU L 83 del 30.3.2010 pag. 70).
(27) Cfr. la sentenza nelle cause riunite C-422/19 e C-423/19.
(28) Cfr. la sentenza nelle cause riunite C-422/19 e C-423/19, punto 45.
(29) Cfr. la sentenza nelle cause riunite C-422/19 e C-423/19, punti da 50 a 52.
(30) Cfr. BCE, aprile 2021, nonché «Study on New Digital Payment Methods» (Studio sui nuovi metodi di pagamento digitali), Kantar Public/BCE, 2022.
(31) In linea con gli articoli 13 e 14 della proposta di regolamento (relativi alla distribuzione da parte dei PSP).
(32) In linea con l'articolo 17 della proposta di regolamento («Commissioni sui servizi di pagamento di base in euro digitale»).
(33) Cfr. l’articolo 26 della proposta di regolamento.
(34) Cfr. l’articolo 9 della proposta di regolamento.
(35) Cfr. l’articolo 10 della proposta di regolamento.
(36) COM(2023) 364.
(37) Cfr. l’articolo 13 della proposta di regolamento.
(38) Cfr. Panetta, F., «Fare leva sui nostri punti di forza: il ruolo del settore pubblico e privato nell’ecosistema dell’euro digitale», dichiarazione introduttiva di Fabio Panetta, Membro del Comitato esecutivo della BCE, dinanzi alla Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo, Bruxelles, 29 settembre 2022.
(39) Cfr. l’articolo 13, paragrafo 7, della proposta di regolamento.
(40) Cfr. l’articolo 14, paragrafo 1, della proposta di regolamento.
(41) Cfr. Panetta, F., «Un euro digitale facile da usare e ampiamente disponibile», relazione introduttiva dinanzi alla Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo, 24 aprile 2023.
(42) Se, invece, la distribuzione fosse volontaria per gli intermediari, le persone potrebbero incontrare ostacoli significativi nell'ottenimento di euro digitali. Ad esempio, potrebbero essere costrette ad aprire un conto presso un nuovo intermediario se la loro stessa banca non fornisse loro l'accesso all'euro digitale. In tale situazione, tuttavia, le persone potrebbero non comprendere perché dovrebbero aprire un altro conto e potrebbero non fare lo sforzo di ottenere euro digitali da un altro intermediario. Inoltre, i precedenti esempi di iniziative di pagamento paneuropee dimostrano che garantire ai consumatori un ampio accesso ai servizi di pagamento pertinenti in tutta l’area dell’euro ha sempre richiesto, in ultima analisi, l'introduzione di misure normative.
(43) Cfr. l’articolo 17, paragrafo 1, della proposta di regolamento.
(44) Cfr. l’allegato II, punto c), della proposta di regolamento.
(45) Gli utenti dell'euro digitale non si aspettano, ragionevolmente, di essere addebitati per l'integrazione di un conto di pagamento in euro digitale (ad esempio, versando 1 000 EUR all'inizio di ogni mese), dato che gli ordini permanenti (come il pagamento del canone di locazione all'inizio del mese) vengono raramente addebitati.
(46) Cfr. il considerando 10 della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 260/2012 e (UE) 2021/1230 per quanto riguarda i bonifici istantanei in euro, COM(2022) 546 final.
(47) Cfr. «Study on Digital Wallet Features» (Studio sulle caratteristiche di un portafoglio digitale), relazione del gruppo di approfondimento, Kantar, aprile 2023, disponibile sul sito Internet della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu.
(48) Il conferimento e il prelievo automatizzati promuovono un'esperienza conveniente per gli utenti finali, che sosterrebbe l'adozione dell'euro digitale e i suoi benefici in termini di stabilità finanziaria, in particolare perché questa funzionalità sarà abbinata a limiti di detenzione ben calibrati. Se molti utenti mantengono regolarmente un certo saldo in euro digitale, l'impatto sulla stabilità finanziaria è minore se un evento fa sì che gli utenti dell'euro digitale aumentino le loro disponibilità in euro digitale, perché l'impatto improvviso sui depositi bancari sarà inferiore.
(49) Cfr., ad esempio, la risposta dell'Ufficio europeo delle unioni dei consumatori (UEUC) alla procedura scritta a seguito della sessione tecnica del Comitato per i pagamenti al dettaglio in euro (Euro Retail Payments Board, ERPB) sull'euro digitale del 12 maggio 2023, disponibile sul sito Internet della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu.
(50) Cfr. l’articolo 14, paragrafo 1, della proposta di regolamento.
(51) Cfr. l’articolo 15 della proposta di regolamento.
(52) Cfr. Panetta F., «Plasmare il futuro digitale dell’Europa: il percorso verso un euro digitale», dichiarazione introduttiva di Fabio Panetta, Membro del Comitato esecutivo, dinanzi alla Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo, Bruxelles, 4 settembre 2023.
(53) Cfr. BCE (2022), «Progress on the investigation phase of a digital euro» (Progresso nella fase di indagine di un euro digitale), disponibile sul sito Internet della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu.
(54) Cfr. anche Panetta, F., «L’euro digitale e l’evoluzione del sistema finanziario», dichiarazione introduttiva di Fabio Panetta, membro del comitato esecutivo della BCE, alla commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo, 15 giugno 2022. Disponibile sul sito della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu
(55) Cfr. anche Panetta, F., «L’euro digitale e l’evoluzione del sistema finanziario», dichiarazione introduttiva di Fabio Panetta alla commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo, 15 giugno 2022.
(56) Cfr. l’articolo 15, paragrafo 1, della proposta di regolamento.
(57) Cfr. l’articolo 16, paragrafo 1, della proposta di regolamento.
(58) Cfr. l’articolo 16, paragrafo 2, della proposta di regolamento.
(59) Cfr. l’articolo 16, paragrafo 1, della proposta di regolamento.
(60) Cfr. l’articolo 16, paragrafo 8, della proposta di regolamento.
(61) Cfr. l’articolo 17 della proposta di regolamento.
(62) Cfr. l’articolo 17, paragrafo 1, della proposta di regolamento.
(63) Cfr. l’articolo 7, paragrafo 4, della proposta di regolamento.
(64) Cfr. l’articolo 17, paragrafo 6, della proposta di regolamento.
(65) Cfr. l’articolo 17, paragrafo 3, della proposta di regolamento.
(66) Cfr. l’articolo 17, paragrafo 5, della proposta di regolamento.
(67) Cfr. il considerando 13 del regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 1); l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22); e l’articolo 3 del regolamento (UE) 2021/1230 del parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, relativo ai pagamenti transfrontalieri nell’Unione (GU L 274 del 30.7.2021, pag. 20).
(68) Cfr. l’articolo 17 della proposta di regolamento.
(69) Cfr. BCE (2023), «Progress on the investigation phase of a digital euro – third report» (Progresso nella fase di indagine di un euro digitale – terza relazione), disponibile sul sito Internet della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu.
(70) Cfr. gli articoli 18, paragrafo 1, e 19, paragrafo 1, della proposta di regolamento.
(71) Cfr. l’articolo 16 della proposta di regolamento.
(72) I pagamenti al dettaglio tra valute sono operazioni tra il pagatore e il beneficiario che includono una conversione valutaria nell'ambito della catena dei pagamenti. Ciò servirebbe, ad esempio, ai casi di commercio al dettaglio internazionale e di rimesse.
(73) Cfr. l’articolo 23 della proposta di regolamento.
(74) BCE (2023), «Progress on the investigation phase of a digital euro – third report» (Progresso nella fase di indagine di un euro digitale – terza relazione).
(75) Cfr. l’articolo 21, paragrafo 2, della proposta di regolamento.
(76) Cfr. l'articolo 23 dello Statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «statuto del SEBC»).
(77) Un modello online consentirebbe l'uso della moneta di banca centrale 1) per i pagamenti effettuati a distanza (il cui volume è in aumento con la crescente digitalizzazione), 2) per garantire la copertura di tutti i casi d'uso nella maggior parte delle situazioni di pagamento e 3) per i singoli individui, senza dover dipendere solo da uno strumento al portatore (che può essere smarrito o rubato) per poter detenere moneta della banca centrale.
(78) Un modello offline sarebbe uno strumento di pagamento al portatore che non dipende da una connessione online, ma è limitato ai pagamenti di prossimità e alla necessità di prefinanziarlo; di conseguenza, per i pagamenti, potrebbe essere consentito un livello di tutela della vita privata analogo a quello che si applica in caso di utilizzo del contante.
(79) Cfr. l’articolo 23, paragrafo 1, della proposta di regolamento.
(80) Cfr. BCE (2023), «Progress on the investigation phase of a digital euro – fourth report» (Progresso nella fase di indagine di un euro digitale – quarta relazione), disponibile sul sito Internet della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu.
(81) Cfr. l’articolo 24, paragrafo 2, della proposta di regolamento.
(82) Cfr., ad esempio, Panetta F., «L’euro digitale: la nostra moneta ovunque e per ogni necessità», dichiarazione introduttiva di Fabio Panetta, Membro del Comitato esecutivo della BCE, dinanzi alla Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo, Bruxelles, 23 gennaio 2023. Disponibile sul sito della BCE all’indirizzo www.ecb.europa.eu.
(83) Cfr. l’articolo 7, paragrafo 2, della proposta di regolamento.
(84) Cfr. l’articolo 12, paragrafo 2, della proposta di regolamento.
(85) Cfr. BCE (2023), «Progress on the investigation phase of a digital euro – third report» (Progresso nella fase di indagine di un euro digitale – terza relazione)».
(86) In particolare, una funzione di «riserva di fondi», che sarebbe necessaria per la fornitura in sicurezza di alcuni servizi di pagamento condizionati agli utenti finali, e che rappresenta una funzione di sostegno per molteplici casi di utilizzo dei pagamenti potenzialmente condizionati, come il pagamento contro consegna e il pagamento basato sull'utilizzo effettivo.
(87) Cfr. l’articolo 26 della proposta di regolamento.
(88) Cfr. l’articolo 28, paragrafo 1, della proposta di regolamento.
(89) Cfr. l’articolo 28, paragrafo 3, della proposta di regolamento.
(90) Cfr. l’articolo 31 della proposta di regolamento.
(91) Cfr. i paragrafi 8.2 e 8.3 del presente parere.
(92) Cfr. l’articolo 32 della proposta di regolamento.
(93) Cfr. gli articoli 32 e dal 34 al 36 della proposta di regolamento.
(94) Cfr. gli articoli 35 e 36 della proposta di regolamento.
(95) Cfr. gli articoli 35, paragrafo 5, e 36, paragrafo 5, della proposta di regolamento.
(96) Cfr. l’articolo 33 della proposta di regolamento.
(97) Cfr. l’articolo 40, paragrafo 1, primo comma, della proposta di regolamento.
(98) Cfr. l’articolo 4, paragrafo 1, della proposta di regolamento.
(99) Cfr. l’articolo 40, paragrafo 1, della proposta di regolamento.
(100) Cfr. l’articolo 40, paragrafo 2, della proposta di regolamento.
(101) Cfr. il paragrafo 1.3 del parere della Banca centrale europea, dell’11 aprile 2018, relativo a una proposta di regolamento sull’istituzione del Fondo monetario europeo (CON/2018/20) (GU C 220 del 25.6.2018, pag. 2). Tutti i pareri della BCE sono disponibili su EUR-Lex.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/669/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)