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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2024/489

23.1.2024

P9_TA(2023)0246

Adesione dell'Ucraina alla convenzione del 2 luglio 2019 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 giugno 2023 sul sostegno all'adesione dell'Ucraina alla convenzione del 2 luglio 2019 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale (2023/2689(RSP))

(C/2024/489)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visti gli articoli 24 e 29 della convenzione del 2 luglio 2019 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale («convenzione sulle decisioni»),

vista l'interrogazione alla Commissione e al Consiglio sull'adesione dell'Ucraina alla convenzione del 2 luglio 2019 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale,

viste la sua risoluzione del 16 febbraio 2023 sul tema «Un anno dopo l'invasione e l'inizio della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina»  (1) e la sua risoluzione del 1o marzo 2022 sull'aggressione russa contro l'Ucraina (2),

vista l'interrogazione alla Commissione sul sostegno all'adesione dell'Ucraina alla convenzione del 2 luglio 2019 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale (O-00000024/2023 — B9-0025/2023),

visti l'articolo 136, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

vista la proposta di risoluzione della commissione giuridica,

A.

considerando che lo scopo statutario della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato («Conferenza dell'Aia») è quello di lavorare alla progressiva unificazione delle norme di diritto internazionale privato;

B.

considerando che l'Unione europea è diventata parte della Conferenza dell'Aia il 3 aprile 2007;

C.

considerando che la convenzione sulle decisioni facilita l'effettiva circolazione internazionale delle decisioni in materia civile o commerciale fornendo certezza del diritto e prevedibilità alle parti coinvolte nelle transazioni transfrontaliere e precisando se e in quale misura una decisione sarà riconosciuta ed eseguita in un'altra giurisdizione; che, garantendo il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere, la convenzione sulle decisioni dovrebbe migliorare l'accesso alla giustizia riducendo le tempistiche, i costi e i rischi legali nelle situazioni transfrontaliere;

D.

considerando che, ai sensi dell'articolo 24 della convenzione sulle decisioni, qualunque Stato terzo può aderire alla convenzione; che tale adesione instaura relazioni soggette a trattato tra due parti contraenti solo se nessuno dei due ha trasmesso una notifica al depositario in cui si dichiari che l'adesione non dovrà avere l'effetto di instaurare relazioni soggette a trattato con l'altro Stato; che tale notifica deve essere presentata entro un termine di 12 mesi a partire dalla data in cui l'adesione è stata notificata;

E.

considerando che, secondo la prassi attuale, la Commissione non avvia una procedura formale ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 6, TFUE per le convenzioni che prevedono un meccanismo di non obiezione, ma si limita a informare il Consiglio e il Parlamento della richiesta di un paese terzo di aderire a un determinato strumento dell'Aia;

F.

considerando che, secondo una giurisprudenza consolidata, un accordo internazionale non può incidere sulla ripartizione delle competenze stabilita dai trattati, il che significa dunque che, quando a livello internazionale è stata adottata una procedura di approvazione tacita per facilitare l'adesione di Stati terzi, ciò non dovrebbe avere alcuna incidenza sul processo decisionale interno dell'UE;

G.

considerando che l'Unione europea ha aderito alla convenzione sulle decisioni il 29 agosto 2022;

H.

considerando che l'Ucraina ha firmato e ratificato la convenzione sulle decisioni;

I.

considerando che il 24 aprile 2023 il Consiglio ha deciso di instaurare relazioni soggette a trattato con l'Ucraina nel quadro della convenzione sulle decisioni;

J.

considerando che, se l'Unione accetterà l'adesione dell'Ucraina alla convenzione sulle decisioni, quest'ultima entrerà in vigore il 1o settembre 2023 e sarà applicabile tra le due parti;

1.

ribadisce la sua ferma solidarietà al popolo e alla leadership dell'Ucraina, nonché il suo sostegno all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale del paese entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale;

2.

accoglie con favore le valutazioni positive effettuate dalla Commissione e dal Consiglio al fine di instaurare relazioni soggette a trattato con l'Ucraina nel quadro della convenzione sulle decisioni;

3.

sostiene l'adesione dell'Ucraina alla convenzione sulle decisioni;

4.

osserva che la presente risoluzione lascia impregiudicata la procedura di cui all'articolo 218, paragrafo 6, TFUE, che dovrebbe essere seguita nelle questioni relative alla definizione della posizione dell'UE in merito all'adesione di Stati terzi alle convenzioni della Conferenza dell'Aia;

5.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.

(1)  Testi approvati, P9_TA(2023)0056.

(2)   GU C 125 del 18.3.2022, pag. 2.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/489/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)