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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie C


C/2023/1599

22.12.2023

Statuto del consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca di array di antenne a bassa frequenza (LOFAR ERIC)

(C/2023/1599)

Indice

PREAMBOLO 3

CAPO 1 –

ELEMENTI ESSENZIALI 3

Articolo 1

Forma giuridica e denominazione 3

Articolo 2

Sede legale 3

Articolo 3

Funzioni e attività 3

Articolo 4

Durata e procedura di scioglimento 4

Articolo 5

Responsabilità e assicurazione 5

Articolo 6

Politica di accesso ai servizi di LOFAR ERIC 5

Articolo 7

Politica di valutazione scientifica 5

Articolo 8

Politica di diffusione 5

Articolo 9

Politica in materia di diritti di proprietà intellettuale 6

Articolo 10

Politica in materia di personale 6

Articolo 11

Politica in materia di appalti 6

CAPO 2 –

DISPOSIZIONI GENERALI 6

Articolo 12

Definizioni 6

Articolo 13

Lingua di lavoro 7

CAPO 3 –

MEMBRI E OSSERVATORI 7

Articolo 14

Membri, osservatori e soggetti rappresentanti 7

Articolo 15

Condizioni per aderire in qualità di membro o di osservatore 8

Articolo 16

Recesso di un membro o di un osservatore 8

CAPO 4 –

DIRITTI E OBBLIGHI DEI MEMBRI E DEGLI OSSERVATORI 9

Articolo 17

Diritti e obblighi dei membri 9

Articolo 18

Diritti e obblighi degli osservatori 9

CAPO 5 –

PARTECIPAZIONE DI ORGANIZZAZIONI COLLABORATRICI 10

Articolo 19

Partecipazione di organizzazioni collaboratrici 10

CAPO 6 –

MODELLO FINANZIARIO E CONTRIBUTIVO 10

Articolo 20

Risorse finanziarie 10

Articolo 21

Contributi 10

Articolo 22

Piano finanziario 11

Articolo 23

Principi di bilancio, contabilità e revisione contabile 11

Articolo 24

Esenzioni fiscali e dalle accise 11

Articolo 25

Dismissione 12

CAPO 7 –

GOVERNANCE 12

Articolo 26

Consiglio 12

Articolo 27

Processo decisionale in seno al consiglio 13

Articolo 28

Direttore esecutivo 14

Articolo 29

Ufficio di coordinamento e supporto 14

Articolo 30

Comitato consultivo scientifico 14

Articolo 31

Comitato finanziario 15

CAPO 8 –

VARIE 15

Articolo 32

Politica in materia di dati 15

Articolo 33

Politica in materia di implicazioni etiche, giuridiche e sociali 15

Articolo 34

Presentazione di relazioni alla Commissione 15

Articolo 35

Diritto applicabile 16

Articolo 36

Controversie 16

Articolo 37

Aggiornamenti e disponibilità dello statuto 16

Articolo 38

Disposizioni concernenti la costituzione 16

ALLEGATO I:

elenco dei membri e degli osservatori di LOFAR ERIC e dei rispettivi soggetti rappresentanti 17

ALLEGATO II:

piano finanziario di LOFAR ERIC 18

PREAMBOLO

LOFAR (LOw Frequency ARray) è un'infrastruttura di ricerca distribuita di prim'ordine a livello mondiale, con strutture gestite in maniera coordinata in diversi paesi, come specificato nell'allegato scientifico e tecnico.

Nel 2022 l'infrastruttura LOFAR è pienamente operativa per lo svolgimento di attività di ricerca nel campo della radioastronomia promosse dalla comunità scientifica internazionale ed è gestita mediante Stichting ILT (International LOFAR Telescope, di seguito denominata "ILT"), una fondazione disciplinata dal diritto dei Paesi Bassi in cui sono rappresentati tutti i partner, ubicati in nove paesi europei, che detengono localmente alcune strutture LOFAR. La strategia a lungo termine di ILT consiste nel continuare a offrire un'infrastruttura di ricerca all'avanguardia per un'ampia comunità scientifica; nel 2022 era in corso l'elaborazione da parte di ILT di un ambizioso aggiornamento delle apparecchiature e dei software (LOFAR2.0, descritto nell'allegato scientifico e tecnico).

ILT ha chiesto l'istituzione di LOFAR ERIC alla luce della crescita costante del numero dei partner, dell'intenzione comune di continuare a sviluppare e gestire l'infrastruttura in maniera coordinata nel lungo periodo e della più ampia evoluzione delle infrastrutture europee di ricerca. In particolare, ai fini della sostituzione di ILT con LOFAR ERIC, si riconosce quanto segue:

LOFAR ERIC definisce e attua una strategia comune a lungo termine, raccoglie finanziamenti comuni, stabilisce in maniera coerente le priorità degli sforzi di sviluppo e ottimizza la disponibilità delle strutture detenute collettivamente dai partner e da LOFAR ERIC (compresi i sensori, gli strumenti di calcolo e le risorse per l'archiviazione dei dati) che costituiscono l'infrastruttura di ricerca LOFAR;

LOFAR ERIC è un mezzo appropriato per attrarre partner con diversi livelli di coinvolgimento e consolidare i rapporti con essi, nonché per definire e mantenere politiche a lungo termine chiare e garantire la stabilità dei finanziamenti per l'organizzazione e la sua infrastruttura complessiva;

LOFAR ERIC, che è oggetto di coordinamento a livello (multi)nazionale, garantisce una visibilità e un riconoscimento adeguati a livello nazionale ed europeo, agevolando il dialogo con i responsabili delle politiche in ambito scientifico e con i finanziatori in tutto il suo ambito di attività;

LOFAR ERIC, con le sue strutture uniche e all'avanguardia, contribuisce costantemente a garantire e stimolare la vitalità della comunità scientifica europea.

CAPO 1

ELEMENTI ESSENZIALI

Articolo 1

Forma giuridica e denominazione

È istituito un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca. Il consorzio assume la forma giuridica di un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) costituito a norma del regolamento (CE) n. 723/2009 quale modificato dal regolamento (UE) n. 1261/2013 (di seguito "il regolamento ERIC") ed è denominato "LOFAR ERIC".

Articolo 2

Sede legale

La sede legale di LOFAR ERIC è a Dwingeloo, nei Paesi Bassi, di seguito denominati "paese ospitante".

Articolo 3

Funzioni e attività

1.   La funzione principale di LOFAR ERIC è garantire lo sfruttamento coordinato dell'infrastruttura LOFAR, condurre attività di ricerca scientifica d'eccellenza a livello mondiale e perseguirne l'ulteriore sviluppo, con l'obiettivo di massimizzarne la produttività e l'impatto a vantaggio dei membri e della comunità scientifica internazionale, rendendo LOFAR ERIC un'infrastruttura di ricerca distribuita di prim'ordine a livello mondiale con una prospettiva a lungo termine, ubicata nei paesi membri di LOFAR ERIC e in altri paesi in cui LOFAR ERIC ha deciso di stabilire alcune delle sue strutture.

2.   Nello svolgimento della sua funzione principale, LOFAR ERIC intraprende le attività seguenti:

a.

garantisce una gestione coordinata delle strutture LOFAR e il loro sfruttamento scientifico come un'infrastruttura coesa, nell'ambito di una strategia comune a lungo termine e di politiche comuni, al fine di massimizzarne la produzione scientifica e l'impatto sui membri e sulla comunità internazionale;

b.

fornisce un accesso effettivo ai servizi scientifici di LOFAR ERIC alla comunità degli utenti, integrando i principi della valutazione inter pares e della scienza aperta;

c.

consente il funzionamento generale di LOFAR ERIC per quanto riguarda gli aspetti giuridici, di governance e finanziari;

d.

partecipa a progetti finanziati dall'UE, da uno o più Stati e da terzi che siano in linea con gli obiettivi di LOFAR ERIC.

3.   LOFAR ERIC può inoltre svolgere le attività seguenti:

a.

perseguire l'ulteriore sviluppo dell'infrastruttura LOFAR e delle relative strutture e capacità scientifiche;

b.

condurre un dialogo strategico per ottimizzare il ruolo di LOFAR ERIC nella comunità scientifica mondiale;

c.

acquisire nuovi membri e partner conformemente agli articoli 14 e 19;

d.

promuovere gli interessi di LOFAR ERIC presso portatori di interessi nazionali, europei e internazionali;

e.

cercare ulteriori fonti di finanziamento, in particolare (ma non solo) per aggiornamenti e ampliamenti;

f.

promuovere la formazione, la sensibilizzazione e la cooperazione internazionale;

g.

intraprendere qualsiasi altra attività connessa, necessaria allo svolgimento della sua funzione principale.

4.   LOFAR ERIC svolge la sua funzione principale senza scopo di lucro. Fatte salve le norme applicabili in materia di aiuti di Stato, LOFAR ERIC può svolgere attività economiche limitate, a condizione che siano strettamente connesse alla sua funzione principale e che non ne pregiudichino lo svolgimento.

5.   LOFAR ERIC mantiene una contabilità separata delle spese e degli introiti connessi alle proprie attività economiche e fattura tali attività ai prezzi di mercato oppure, se questi non possono essere determinati, a prezzi corrispondenti ai costi totali maggiorati di un margine ragionevole.

Articolo 4

Durata e procedura di scioglimento

1.   LOFAR ERIC è costituito a tempo indeterminato, ma può essere sciolto in applicazione della procedura di cui ai paragrafi da 2 a 6.

2.   Lo scioglimento di LOFAR ERIC avviene per decisione del consiglio in conformità dell'articolo 27, paragrafo 6, lettera d).

3.   L'eventuale decisione di scioglimento è notificata da LOFAR ERIC alla Commissione europea senza indebito ritardo e in ogni caso entro dieci (10) giorni dalla data dell'adozione.

4.   Le attività restanti dopo l'estinzione dei debiti di LOFAR ERIC sono ripartite tra i membri proporzionalmente all'importo dei rispettivi contributi annuali a LOFAR ERIC specificati all'articolo 21.

5.   Senza indebito ritardo e in ogni caso entro dieci (10) giorni, LOFAR ERIC informa la Commissione europea della chiusura della procedura di scioglimento.

6.   LOFAR ERIC cessa di esistere il giorno in cui la Commissione europea pubblica l'avviso corrispondente nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

Responsabilità e assicurazione

1.   LOFAR ERIC è responsabile dei propri debiti. LOFAR ERIC non è responsabile di passività derivanti dalla gestione di strutture LOFAR di proprietà di soggetti distinti.

2.   I membri non sono responsabili in solido dei debiti di LOFAR ERIC. La responsabilità finanziaria dei membri per i debiti di LOFAR ERIC è limitata al valore dei rispettivi contributi annuali di ciascun membro convenuti nel bilancio annuale.

3.   LOFAR ERIC sottoscrive opportune assicurazioni a copertura dei rischi inerenti alla sua costituzione e al suo funzionamento.

Articolo 6

Politica di accesso ai servizi di LOFAR ERIC

1.   LOFAR ERIC fornisce e promuove effettive opportunità di accesso degli utenti ai propri servizi per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica. I servizi offerti comprendono: svolgimento di osservazioni, generazione di prodotti di dati scientifici, gestione di un archivio di dati scientifici accessibile al pubblico, sostegno agli utenti e formazioni.

2.   I servizi forniti da LOFAR ERIC sono annunciati e documentati pubblicamente, unitamente alle opportunità di accesso, alle procedure e ai criteri di assegnazione per i vari servizi in questione.

3.   Il consiglio determina e gestisce la politica di accesso a tutti i servizi di LOFAR ERIC per la ricerca scientifica, i cui principi sono stabiliti conformemente all'articolo 27, paragrafo 6, lettera b), e la cui attuazione è definita conformemente all'articolo 27, paragrafo 5, lettera e).

4.   La politica di accesso di LOFAR ERIC garantisce che la maggior parte dell'importo del bilancio operativo speso per la fornitura di servizi sia destinata a sostenere attività di ricerca svolte dalla comunità mondiale. Quando l'accesso aperto è offerto su base concorrenziale, esso è concesso mediante una valutazione scientifica inter pares indipendente.

5.   La politica di accesso di LOFAR ERIC garantisce inoltre l'ammissibilità di tutti i membri di LOFAR ERIC a beneficiare dell'accesso riservato; tale principio disciplinerà il diritto degli utenti a beneficiare di parte delle opportunità disponibili di accesso ai servizi di LOFAR ERIC.

Articolo 7

Politica di valutazione scientifica

Le attività di LOFAR ERIC saranno valutate da un gruppo indipendente di esperti internazionali almeno una volta ogni cinque anni. Il protocollo di valutazione (compresi gli obiettivi, il mandato, la composizione del gruppo e la procedura di nomina dei suoi componenti) è stabilito dal consiglio conformemente all'articolo 27, paragrafo 5, lettera j). Il gruppo rende conto al consiglio.

Articolo 8

Politica di diffusione

1.   Dato il suo ruolo di facilitatore delle attività di ricerca, LOFAR ERIC promuove in generale i principi della scienza aperta per quanto riguarda i dati di ricerca.

2.   LOFAR ERIC incoraggia i ricercatori a rendere disponibili al pubblico i risultati e i dati ottenuti (accesso aperto), anche attraverso LOFAR ERIC stesso.

3.   LOFAR ERIC si avvale di diversi canali per raggiungere i destinatari finali, tra cui portali web, seminari, partecipazione a conferenze, articoli e mezzi di informazione.

4.   I dati scientifici generati attraverso i servizi di LOFAR ERIC saranno disponibili e liberamente accessibili, nella misura consentita dalla legge, a ricercatori, istituti scientifici e altri portatori di interessi nel quadro di politiche del consiglio conformi ai principi della scienza aperta e alla politica in materia di dati di cui all'articolo 32.

Articolo 9

Politica in materia di diritti di proprietà intellettuale

1.   Per "proprietà intellettuale" si intende la proprietà intellettuale quale definita all'articolo 2 della convenzione istitutiva dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, firmata il 14 luglio 1967.

2.   LOFAR ERIC adotta la propria politica in materia di diritti di proprietà intellettuale (articolo 27, paragrafo 5, lettera h)). LOFAR ERIC è titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle sue attività a norma del presente statuto, ivi compresa, ma non esclusivamente, la proprietà intellettuale prodotta dal personale impiegato da LOFAR ERIC alle condizioni stabilite nella politica in materia di diritti di proprietà intellettuale di LOFAR ERIC, salvo se contemplati da accordi contrattuali distinti o se la legislazione obbligatoria o il presente statuto prevedono altrimenti.

3.   I membri o i soggetti che li rappresentano rimangono titolari dei diritti di proprietà intellettuale di base, Ove necessario, i diritti di sfruttamento di tale proprietà intellettuale sono concessi a LOFAR ERIC mediante specifici contratti di licenza.

4.   I membri che contribuiscono in misura corrispondente alla loro quota a coprire i costi delle attività di sviluppo svolte da altri membri possono utilizzare liberamente la proprietà intellettuale che ne deriva solo a fini scientifici. Se un membro di LOFAR ERIC desidera utilizzare una proprietà intellettuale a fini commerciali, deve ottenere l'autorizzazione del membro che ne è titolare.

Articolo 10

Politica in materia di personale

1.   LOFAR ERIC può assumere personale. La politica di LOFAR ERIC in materia di personale è disciplinata dalla legislazione del paese nel cui territorio è impiegato il personale.

2.   Le procedure di selezione, assunzione e impiego del personale di LOFAR ERIC sono trasparenti e non discriminatorie e rispettano le pari opportunità. Tutti i posti vacanti in LOFAR ERIC sono annunciati pubblicamente.

Articolo 11

Politica in materia di appalti

1.   LOFAR ERIC tratta i candidati e gli offerenti degli appalti in modo imparziale e non discriminatorio, indipendentemente dal fatto che siano o no stabiliti nell'Unione europea. La politica di LOFAR ERIC in materia di appalti rispetta i principi di trasparenza, non discriminazione e concorrenza. Norme dettagliate sulle procedure e i criteri di appalto sono definite dal consiglio.

2.   Nell'aggiudicazione di appalti connessi ad attività di LOFAR ERIC, i membri e gli osservatori tengono in debito conto le esigenze di LOFAR ERIC e le specifiche e i requisiti tecnici definiti dagli organismi competenti.

CAPO 2

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 12

Definizioni

Ai fini del presente statuto si applicano le definizioni seguenti:

1)

"LOFAR": l'array di antenne a bassa frequenza (LOw Frequency ARray) è un'infrastruttura di ricerca distribuita di prim'ordine a livello mondiale, con strutture gestite in maniera coordinata in diversi paesi, come specificato nell'allegato scientifico e tecnico;

2)

"strutture LOFAR": gli elementi tecnici (tra cui stazioni di antenne, reti, processori, software e archivi), descritti in dettaglio nell'allegato scientifico e tecnico, necessari per lo svolgimento delle funzioni di LOFAR;

3)

"membro": soggetto elencato all'articolo 14, paragrafo 1;

4)

"soggetto rappresentante": soggetto nominato da un membro o da un osservatore conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, al fine di rappresentare tale membro o osservatore;

5)

"organizzazione collaboratrice": un'organizzazione di ricerca di cui all'articolo 19;

6)

"programma di lavoro": piano quinquennale adottato dal consiglio di LOFAR ERIC per realizzare la finalità di LOFAR ERIC e attuare la sua strategia a lungo termine, anche per quanto riguarda gli aspetti scientifici, tecnologici e amministrativi. Nell'ambito di tale piano il consiglio stabilisce gli obiettivi e le attività annuali;

7)

"modello finanziario": la politica che stabilisce i principi relativi ai contributi finanziari, compresi i contributi in natura, che i membri e gli osservatori versano a LOFAR ERIC. Il modello finanziario iniziale è specificato nell'allegato II;

8)

"piano finanziario": quadro quinquennale che stabilisce il valore e il calendario delle risorse finanziarie necessarie per realizzare il programma di lavoro di LOFAR ERIC. Il piano finanziario per i primi cinque anni di LOFAR ERIC è specificato nell'allegato II;

9)

"bilanci annuali": le spese e le entrate previste per realizzare gli obiettivi e le attività annuali di LOFAR ERIC nel quadro del piano finanziario;

10)

"regolamento interno": le norme che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento del consiglio di LOFAR ERIC, adottate conformemente all'articolo 27, paragrafo 5, lettera c);

11)

la "maggioranza qualificata" in relazione a una proposta di decisione da adottare durante una riunione del consiglio conformemente all'articolo 27, paragrafo 5, si ottiene quando almeno il 75 % dei membri rappresentati esprime un voto favorevole;

12)

l'"unanimità" in relazione a una proposta di decisione da adottare durante una riunione del consiglio conformemente all'articolo 27 si ottiene quando il presidente ha accertato che tutti i membri rappresentati hanno espresso il loro consenso (consenso unanime) o quando nessuno dei membri rappresentati esprime un voto contrario e non più di uno di essi si astiene.

Articolo 13

Lingua di lavoro

La lingua di lavoro di LOFAR ERIC è l'inglese.

CAPO 3

MEMBRI E OSSERVATORI

Articolo 14

Membri, osservatori e soggetti rappresentanti

1.   I soggetti seguenti possono aderire a LOFAR ERIC in qualità di membri con diritti di voto o in qualità di osservatori senza diritti di voto:

a)

gli Stati membri dell'Unione europea;

b)

i paesi associati;

c)

i paesi terzi diversi dai paesi associati;

d)

le organizzazioni intergovernative.

2.   Le condizioni per aderire in qualità di membro o di osservatore sono stabilite all'articolo 15.

3.   Fra i membri di LOFAR ERIC vi devono essere almeno uno Stato membro e altri due paesi che sono Stati membri o paesi associati.

4.   Gli Stati membri o i paesi associati detengono congiuntamente la maggioranza dei diritti di voto in seno al consiglio. Il consiglio decide le eventuali modifiche dei diritti di voto necessarie affinché LOFAR ERIC rispetti in ogni momento tale prescrizione.

5.   I membri e gli osservatori di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c), possono farsi rappresentare da uno o più soggetti pubblici o soggetti privati investiti di attribuzioni di servizio pubblico di loro scelta, nominati secondo le proprie regole e procedure. Ciascun membro o osservatore comunica al consiglio gli eventuali cambiamenti relativi al proprio soggetto rappresentante e ai diritti e agli obblighi specifici ad esso delegati o, se del caso, qualsiasi altro cambiamento pertinente.

6.   I membri e gli osservatori di LOFAR ERIC e i rispettivi soggetti rappresentanti sono elencati nell'allegato I. L'allegato I è tenuto aggiornato dal direttore esecutivo di LOFAR ERIC.

Articolo 15

Condizioni per aderire in qualità di membro o di osservatore

1.   I soggetti elencati all'articolo 14, paragrafo 1, che intendono aderire a LOFAR ERIC in qualità di membri presentano domanda scritta al presidente del consiglio. Nella domanda il soggetto spiega in che modo contribuirà alle funzioni e alle attività di LOFAR ERIC descritte nel programma di lavoro e come adempirà gli obblighi di cui all'articolo 17, paragrafo 2. L'ammissione di nuovi membri è soggetta all'approvazione del consiglio conformemente all'articolo 26, paragrafo 9, lettera e), e all'articolo 27, paragrafo 5, lettera f).

2.   I soggetti di cui all'articolo 14, paragrafo 1, che intendono contribuire a LOFAR ERIC, ma che non possiedono ancora i requisiti per aderirvi in qualità di membri, possono richiedere lo status di osservatori. I richiedenti presentano domanda scritta al presidente del consiglio. Nella domanda il soggetto spiega in che modo contribuirà alle funzioni e alle attività di LOFAR ERIC descritte nel programma di lavoro e come adempirà gli obblighi di cui all'articolo 18, paragrafo 2. L'ammissione di osservatori è soggetta all'approvazione del consiglio conformemente all'articolo 26, paragrafo 9, lettera e), e all'articolo 27, paragrafo 5, lettera f). I richiedenti sono ammessi in qualità di osservatori per un periodo iniziale di tre (3) anni.

3.   Un osservatore può divenire membro in qualsiasi momento, previa approvazione del consiglio. Lo status di osservatore decade dopo il periodo iniziale di tre (3) anni, fatti salvi i casi in cui sia richiesta e approvata dal consiglio una proroga o in cui l'osservatore divenga membro di LOFAR ERIC.

Articolo 16

Recesso di un membro o di un osservatore

1.   Lo status di membro ha una durata minima di cinque (5) anni a decorrere dall'adesione in qualità di membro.

2.   In deroga al periodo minimo di adesione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, i membri e gli osservatori possono recedere da LOFAR ERIC trasmettendo una notifica al direttore esecutivo entro tre (3) mesi dall'adozione di una decisione del consiglio che aumenta l'importo del contribuito annuale rispetto a quanto concordato nel piano finanziario. Un membro o osservatore che abbia notificato il proprio recesso non è tenuto a versare la maggiorazione del contributo.

3.   Fatto salvo l'articolo 16, paragrafi 1 e 2, i membri e gli osservatori che sono paesi associati, paesi terzi diversi dai paesi associati o organizzazioni intergovernative possono recedere da LOFAR ERIC a seguito di modifiche del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio che incidano in maniera sostanziale sui loro diritti e obblighi in relazione a LOFAR ERIC. Tali modifiche sono considerate sostanziali quando comportano un aumento degli oneri finanziari (compresi i contributi annuali o i costi di dismissione), modificano le quote di voto, impongono requisiti contrari alle leggi applicabili ai sensi dell'articolo 35 del presente statuto, revocano il diritto degli interessati di farsi rappresentare in seno al consiglio o ad altri comitati, oppure modificano i loro diritti relativi alla rappresentanza o all'uso delle strutture. Le responsabilità e gli effetti derivanti dal recesso da LOFAR ERIC, anche per quanto riguarda la quota dei costi di dismissione di LOFAR in capo al membro o osservatore che recede, sono inizialmente determinati in conformità dell'articolo 27, paragrafo 6, con voto unanime del consiglio di LOFAR ERIC. Se il consiglio non raggiunge un consenso unanime sulle responsabilità e sugli effetti, questi e ogni eventuale altra responsabilità sono determinati in conformità dell'articolo 36. In deroga all'articolo 16, paragrafo 1, il membro o l'osservatore interessato notifica (entro sei mesi dalla pertinente modifica del regolamento ERIC) al consiglio, con un preavviso di almeno tre mesi, il proprio recesso a decorrere da qualsiasi momento successivo all'entrata in vigore del presente statuto.

4.   Il recesso di un membro decorre dalla fine di un esercizio finanziario. Il membro interessato è tenuto a trasmettere una notifica scritta al direttore esecutivo al più tardi nel corso dell'esercizio finanziario precedente l'esercizio di decorrenza del recesso.

5.   Il recesso di un osservatore decorre dalla fine di un esercizio finanziario. L'osservatore interessato è tenuto a trasmettere una notifica scritta al direttore esecutivo almeno sei (6) mesi prima della data di recesso.

6.   I membri e gli osservatori adempiono tutti gli obblighi, compresi gli obblighi finanziari, di cui all'articolo 17, paragrafo 2, o all'articolo 18, paragrafo 2, prima che il loro recesso divenga effettivo.

7.   Il consiglio può destituire un membro o un osservatore qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a.

il membro o l'osservatore commette una grave violazione di uno o più obblighi sanciti dal presente statuto;

b.

il membro o l'osservatore non pone rimedio alla violazione entro sei mesi dal ricevimento della notifica scritta della violazione.

8.   Il membro o l'osservatore di cui al paragrafo 7 ha il diritto di illustrare la propria posizione al consiglio prima che questo decida in merito alla questione.

CAPO 4

DIRITTI E OBBLIGHI DEI MEMBRI E DEGLI OSSERVATORI

Articolo 17

Diritti e obblighi dei membri

1.   I membri godono dei diritti seguenti:

a.

diritto di partecipare al consiglio e di votare in seno allo stesso;

b.

diritto di nominare un soggetto rappresentante ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5;

c.

diritto, per la propria comunità di ricerca, di partecipare agli eventi di LOFAR ERIC, quali seminari, conferenze, corsi di formazione;

d.

diritto, per la propria comunità di ricerca, di beneficiare del sostegno di LOFAR ERIC per lo sviluppo di sistemi, processi e servizi pertinenti;

e.

ammissibilità a beneficiare dell'accesso riservato nell'ambito della politica di accesso di LOFAR ERIC, conformemente all'articolo 6, paragrafo 5.

2.   Ciascun membro:

a.

contribuisce con una parte dell'infrastruttura distribuita o fornisce un diverso contributo approvato dal consiglio. I contributi di ciascun membro sono stabiliti nel piano finanziario figurante nell'allegato II, valido per i primi cinque anni di LOFAR ERIC;

b.

contribuisce annualmente a coprire i costi complessivi di funzionamento e di sviluppo di LOFAR ERIC con un importo corrispondente alla propria quota del bilancio annuale di LOFAR ERIC approvato dal consiglio conformemente al piano finanziario figurante nell'allegato II;

c.

partecipa al processo decisionale riguardo alle politiche e alla strategia a lungo termine di LOFAR ERIC conformemente all'articolo 3, paragrafo 2.

Articolo 18

Diritti e obblighi degli osservatori

1.   Gli osservatori godono dei diritti seguenti:

a.

diritto di partecipare alle riunioni del consiglio ed esprimere il proprio parere sull'ordine del giorno del consiglio, pur non avendo diritti di voto;

b.

diritto di nominare un soggetto rappresentante ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5;

c.

diritto, per la propria comunità di ricerca, di partecipare agli eventi di LOFAR ERIC, quali seminari, conferenze, corsi di formazione.

2.   Ciascun osservatore:

a.

contribuisce annualmente a coprire i costi complessivi di funzionamento e di sviluppo di LOFAR ERIC con un importo corrispondente alla propria quota del bilancio annuale di LOFAR ERIC approvato dal consiglio conformemente al piano finanziario figurante nell'allegato II;

b.

partecipa alle discussioni sulle politiche e sulla strategia a lungo termine.

CAPO 5

PARTECIPAZIONE DI ORGANIZZAZIONI COLLABORATRICI

Articolo 19

Partecipazione di organizzazioni collaboratrici

1.   LOFAR ERIC può concludere accordi di collaborazione con organizzazioni collaboratrici di paesi che non sono membri o osservatori di LOFAR ERIC. Per ciascun paese è possibile concludere al massimo un accordo di collaborazione, in rappresentanza di una comunità nazionale.

2.   Le organizzazioni collaboratrici devono contribuire in misura soddisfacente per il consiglio allo svolgimento delle funzioni e delle attività di LOFAR ERIC ed essere rappresentative della comunità nazionale interessata a LOFAR ERIC.

3.   L'accordo di collaborazione è concluso dal direttore esecutivo di LOFAR ERIC, previa approvazione del consiglio. L'accordo di collaborazione stabilisce le condizioni che disciplinano l'impegno dell'organizzazione collaboratrice nei confronti di LOFAR ERIC e il suo contribuito alle funzioni e alle attività di cui all'articolo 3.

4.   La durata dell'accordo di collaborazione è conforme alle norme di cui all'articolo 16 che disciplinano la durata dell'adesione in qualità di membro. L'accordo di collaborazione prevede lo scioglimento dello stesso se il paese dell'organizzazione collaboratrice aderisce a LOFAR ERIC in qualità di membro o osservatore.

CAPO 6

MODELLO FINANZIARIO E CONTRIBUTIVO

Articolo 20

Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie di LOFAR ERIC sono costituite dagli elementi seguenti:

a.

i contributi finanziari dei membri e degli osservatori, compresi gli eventuali contributi in natura, ai sensi dell'articolo 21. I contributi finanziari per i primi cinque (5) anni di LOFAR ERIC sono definiti nel piano finanziario figurante nell'allegato II;

b.

i contributi di accoglienza;

c.

le risorse conferite dalle organizzazioni collaboratrici;

d.

altre risorse, alle condizioni ed entro i limiti approvati dal consiglio.

Articolo 21

Contributi

1.   I membri versano contributi annuali al bilancio di LOFAR ERIC conformemente al piano finanziario, come previsto all'articolo 22.

2.   Il consiglio può accettare contributi in natura da parte dei membri e degli osservatori, conformemente al modello finanziario.

3.   I contributi delle organizzazioni collaboratrici sono stabiliti dal consiglio caso per caso.

Articolo 22

Piano finanziario

Almeno ogni cinque anni il direttore esecutivo di LOFAR ERIC sottopone un progetto di piano finanziario all'esame e all'approvazione del consiglio. Il piano finanziario definisce la base per i contributi di ciascun membro nel quinquennio di riferimento e il bilancio massimo concordato di LOFAR ERIC per lo stesso periodo. Il piano finanziario rispetta i principi relativi ai contributi dei membri e degli osservatori specificati nel modello finanziario ed è orientato alla realizzazione del programma di lavoro.

Articolo 23

Principi di bilancio, contabilità e revisione contabile

1.   L'esercizio finanziario di LOFAR ERIC inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. La contabilità del bilancio di LOFAR ERIC è tenuta in euro.

2.   Il direttore esecutivo di LOFAR ERIC sottopone all'approvazione del consiglio il bilancio per l'anno successivo entro il 1o ottobre di ogni anno.

3.   I conti di LOFAR ERIC sono corredati di una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio finanziario trascorso.

4.   LOFAR ERIC è soggetto agli obblighi di legge del paese in cui ha sede legale per quanto concerne la preparazione, la presentazione, la revisione e la pubblicazione dei conti.

Articolo 24

Esenzioni fiscali e dalle accise

1.   Le esenzioni dall'IVA a norma dell'articolo 143, paragrafo 1, lettera g), e dell'articolo 151, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (1) e in conformità degli articoli 50 e 51 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio (2) sono limitate agli acquisti di beni e servizi che rispettano le due condizioni seguenti:

l'acquisto è destinato all'uso ufficiale ed esclusivo da parte di LOFAR ERIC, a condizione che sia effettuato esclusivamente per attività non a scopo di lucro di LOFAR ERIC in linea con le sue attività;

l'acquisto è effettuato da LOFAR ERIC o da qualsiasi membro di LOFAR ERIC ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC).

2.   Le esenzioni dall'IVA sono limitate agli acquisti il cui valore supera l'importo di 300 EUR.

3.   Le esenzioni dalle accise a norma dell'articolo 11 della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio (3) sono limitate agli acquisti effettuati da LOFAR ERIC e destinati all'uso ufficiale ed esclusivo da parte di LOFAR ERIC, a condizione che siano effettuati unicamente per attività non a scopo di lucro di LOFAR ERIC in linea con le sue attività e che il loro valore superi l'importo di 300 EUR.

4.   Gli acquisti effettuati dai membri del personale non sono coperti dalle esenzioni.

Articolo 25

Dismissione

LOFAR ERIC è responsabile della dismissione delle apparecchiature di sua proprietà. Il consiglio provvede affinché LOFAR ERIC disponga di un adeguato piano di dimissione (articolo 27, paragrafo 6, lettera e)). La responsabilità di dismettere le apparecchiature fornite come contributo alle attività centrali (da parte di operatori locali e titolari nazionali di strutture LOFAR) spetta al relativo proprietario.

CAPO 7

GOVERNANCE

Articolo 26

Consiglio

1.   Il consiglio è l'organo direttivo di LOFAR ERIC ed è responsabile, conformemente alle disposizioni del presente statuto, della direzione generale e della supervisione di LOFAR ERIC. Il consiglio è composto dalle delegazioni che rappresentano i membri e gli osservatori di LOFAR ERIC.

2.   Ciascun membro nomina una delegazione composta da un massimo di due delegati. Ciascun osservatore nomina un delegato.

3.   Ciascun membro provvede affinché la propria delegazione:

a.

sia investita dal membro del pieno potere di votare a suo nome in merito a tutti gli argomenti oggetto di discussione durante la riunione del consiglio;

b.

disponga di adeguate competenze scientifiche e della capacità di rappresentare la comunità di scienziati che utilizzano le strutture di LOFAR ERIC.

4.   La delegazione di ciascun membro dispone di un voto, a prescindere dal numero dei delegati.

5.   Tutti i delegati al Consiglio sono nominati da ciascun membro e osservatore, tramite comunicazione trasmessa per iscritto al direttore esecutivo di LOFAR ERIC. I membri e gli osservatori conservano il diritto di revocare in qualsiasi momento la nomina di uno dei loro delegati e di nominarne un altro al suo posto.

6.   In caso di assenza di un delegato nominato in una determinata riunione, il membro o l'osservatore interessato può nominare un supplente. Tale nomina dovrebbe essere trasmessa per iscritto al direttore esecutivo di LOFAR ERIC prima della riunione. Nel corso della riunione, il supplente nominato dispone di tutti i diritti del delegato che sostituisce.

7.   Il direttore dell'istituto ospitante di LOFAR ERIC riceve un invito permanente a partecipare alle riunioni del consiglio e ha il diritto di esprimere il proprio parere nel corso delle riunioni, ma non forma parte integrante della delegazione del paese ospitante e non ha diritti di voto.

8.   Ciascuna delegazione di un membro può richiedere che a una specifica riunione del consiglio sia presente un esperto supplementare; tale richiesta dovrebbe essere trasmessa per iscritto al direttore esecutivo di LOFAR ERIC almeno due settimane prima della riunione. Gli esperti in questione hanno il diritto di esprimere il loro parere durante la riunione, ma non hanno facoltà di votare per conto dei rispettivi membri.

9.   Il consiglio ha quantomeno il potere di:

a.

prendere decisioni in merito alle politiche e alla strategia a lungo termine di LOFAR ERIC;

b.

definire almeno ogni cinque anni il programma di lavoro di LOFAR ERIC e il relativo piano finanziario di cui all'articolo 22 secondo i principi stabiliti nel modello finanziario;

c.

adottare il bilancio annuale di LOFAR ERIC;

d.

adottare la relazione annuale di LOFAR ERIC e approvare i conti finanziari sottoposti a revisione;

e.

decidere in merito all'adesione di nuovo membro o di un nuovo osservatore;

f.

decidere in merito alla destituzione di un membro o di un osservatore;

g.

decidere in merito alle proposte di modifica dello statuto;

h.

nominare, sospendere e destituire il direttore esecutivo e vigilare sullo svolgimento delle sue funzioni;

i.

definire il mandato e le attività specifiche del direttore esecutivo;

j.

fornire orientamenti affinché il direttore esecutivo concluda un accordo di collaborazione di cui all'articolo 19;

k.

istituire e sciogliere organi consultivi, ove lo ritenga necessario;

l.

decidere di intraprendere eventuali nuove attività in conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera g);

m.

decidere come agire in caso di eventi di forza maggiore, tenendo conto dei contributi di cui all'articolo 21.

10.   Il consiglio elegge tra i delegati un presidente e un vicepresidente a maggioranza dei voti, in conformità dell'articolo 27, paragrafo 5, lettera g). Il presidente e il vicepresidente sono eletti per un mandato di due anni, rinnovabile due volte. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza di quest'ultimo o qualora si configuri un conflitto di interessi.

11.   Il consiglio si riunisce almeno una volta all'anno. Le riunioni del consiglio sono convocate dal presidente con almeno quattro (4) settimane di anticipo. Il consiglio può riunirsi in qualsiasi forma prevista dal regolamento interno.

12.   La convocazione di una riunione del consiglio può essere richiesta da almeno quattro membri.

Articolo 27

Processo decisionale in seno al consiglio

1.   Il consiglio delibera e le sue decisioni sono valide solo quando il numero dei membri votanti che sono rappresentati e partecipano alla riunione è pari o superiore al quorum. Perché sia raggiunto il quorum è necessario che alla riunione sia presente il 75 % dei membri votanti.

2.   In caso di mancato raggiungimento del quorum, è convocata entro quattro settimane una seconda riunione mediante emissione di un nuovo avviso di convocazione corredato dello stesso ordine del giorno. Nella seconda riunione si considera raggiunto il quorum se è presente il 50 % dei membri votanti.

3.   Il consiglio si adopera per raggiungere un consenso unanime ai sensi dell'articolo 12, punto 12), in relazione a tutte le decisioni.

4.   In mancanza di un consenso unanime in conformità dell'articolo 27, paragrafo 3, le decisioni sono adottate mediante votazione di tutti i membri partecipanti e votanti.

5.   Le decisioni seguenti sono adottate solo se approvate a maggioranza qualificata ai sensi dell'articolo 12, punto 11):

a.

decisioni volte a modificare le politiche e la strategia a lungo termine, il programma di lavoro o il piano finanziario di LOFAR ERIC;

b.

decisioni volte ad adottare o modificare il bilancio annuale di LOFAR ERIC;

c.

decisioni volte ad adottare o modificare il regolamento interno;

d.

decisioni volte a nominare, sospendere o destituire il direttore esecutivo (articolo 28);

e.

decisioni volte a modificare l'attuazione della politica di accesso (articolo 6);

f.

decisioni volte ad ammettere un nuovo membro o un nuovo osservatore o ad approvare un accordo di collaborazione con un'organizzazione collaboratrice (articoli 14 e 19);

g.

decisioni relative alla nomina del presidente e del vicepresidente del consiglio (articolo 26, paragrafo 10);

h.

decisioni relative alla politica in materia di diritti di proprietà intellettuale (articolo 9);

i.

decisioni volte ad adottare o modificare la politica in materia di personale (articolo 10);

j.

decisioni volte ad adottare o modificare il protocollo di valutazione (articolo 7).

6.   L'adozione delle decisioni seguenti richiede l'unanimità, ai sensi dell'articolo 12, punto 12), di tutti i membri di LOFAR ERIC partecipanti e votanti:

a.

decisioni volte a modificare il modello finanziario, specificando i principi relativi ai contributi finanziari dei membri e degli osservatori (articolo 22);

b.

decisioni volte ad adottare o modificare i principi della politica di accesso (articolo 6);

c.

decisioni volte a presentare una proposta di modifica dello statuto alla Commissione;

d.

la decisione di sciogliere LOFAR ERIC;

e.

decisioni relative alla dismissione correlata allo scioglimento, conformemente al piano di dismissione di cui all'articolo 25.

7.   L'adozione di decisioni volte a destituire un membro o un osservatore richiede l'unanimità, ai sensi dell'articolo 12, punto 12), di tutti i membri partecipanti e votanti, escluso il membro oggetto della decisione.

8.   Le decisioni di cui all'articolo 27, paragrafi 5, 6 e 7, possono essere adottate solo se tutti i membri sono informati delle decisioni proposte almeno due settimane prima della riunione.

9.   Per l'adozione di ogni altra decisione è sufficiente una deliberazione a maggioranza semplice.

Articolo 28

Direttore esecutivo

1.   Il consiglio nomina il direttore esecutivo di LOFAR ERIC secondo una procedura adottata dal consiglio. Il mandato del direttore esecutivo è di cinque (5) anni, rinnovabile su decisione del consiglio.

2.   Il direttore esecutivo è il rappresentante legale di LOFAR ERIC.

3.   Il direttore esecutivo è responsabile dell'attuazione delle decisioni del consiglio e della gestione quotidiana di tutte le attività operative di LOFAR ERIC. Il direttore esecutivo prepara, tra l'altro, il bilancio annuale, il piano finanziario e il programma di lavoro. Il direttore esecutivo è coadiuvato dall'ufficio di coordinamento e supporto.

Articolo 29

Ufficio di coordinamento e supporto

L'ufficio di coordinamento e supporto di LOFAR ERIC è l'ufficio centrale preposto alla gestione delle attività quotidiane di LOFAR ERIC. Esso contribuisce alla gestione quotidiana di LOFAR ERIC, prestando anche assistenza al consiglio. È istituito e gestito dal direttore esecutivo. La dotazione finanziaria per il funzionamento dell'ufficio di coordinamento e supporto è contemplata dal piano finanziario figurante nell'allegato II.

Articolo 30

Comitato consultivo scientifico

1.   Il consiglio istituisce un comitato consultivo scientifico incaricato di fornire consulenza indipendente e:

fornire al direttore esecutivo e al consiglio un riscontro sulla qualità scientifica delle attività di LOFAR ERIC;

formulare raccomandazioni per lo sviluppo delle funzionalità e attività scientifiche e tecnologiche di LOFAR ERIC.

2.   Il consiglio nomina i componenti del comitato consultivo scientifico, che sono esperti nei settori rilevanti per LOFAR. Il numero dei componenti, il mandato e il regolamento interno del comitato consultivo scientifico sono definiti dal consiglio.

Articolo 31

Comitato finanziario

1.   Il consiglio istituisce un comitato finanziario incaricato di assistere il direttore esecutivo nella preparazione del piano finanziario e del bilancio annuale da sottoporre all'esame e all'approvazione del consiglio. Il comitato finanziario può inoltre assistere il direttore nei casi in cui siano necessarie ulteriori pianificazioni finanziarie strategiche.

2.   Il funzionamento del comitato finanziario è illustrato in dettaglio nel suo regolamento interno, definito dal consiglio.

CAPO 8

VARIE

Articolo 32

Politica in materia di dati

1.   In generale, sono promossi i principi della scienza aperta e dell'accesso aperto, come formulati dalla politica dell'UE in materia di scienza aperta.

2.   LOFAR ERIC fornisce agli utenti (anche attraverso il sito web) orientamenti volti a garantire che l'attività di ricerca realizzata con materiale messo a disposizione da LOFAR ERIC si svolga nel rispetto dei diritti dei proprietari dei dati e della vita privata delle persone.

3.   LOFAR ERIC garantisce che gli utenti accettino le condizioni di accesso e che siano predisposte idonee misure di sicurezza con riguardo alle procedure interne di archiviazione e trattamento.

4.   LOFAR ERIC definisce modalità di indagine su presunte violazioni della sicurezza e della riservatezza dei dati di ricerca.

Articolo 33

Politica in materia di implicazioni etiche, giuridiche e sociali

Il consiglio di LOFAR ERIC adotta una politica in materia di implicazioni etiche, giuridiche e sociali riguardante tutte le questioni attinenti al funzionamento di LOFAR ERIC, tra cui l'integrità della ricerca e la valutazione scientifica, le questioni occupazionali, la diversità e l'inclusione e la sostenibilità. Tale politica si applica a tutte le attività di LOFAR ERIC.

Articolo 34

Presentazione di relazioni alla Commissione

1.   LOFAR ERIC elabora una relazione annuale sulle attività, concernente in particolare i relativi aspetti scientifici, operativi e finanziari. La relazione è approvata dal consiglio e trasmessa alla Commissione europea e alle autorità pubbliche pertinenti entro i sei mesi successivi al termine dell'esercizio finanziario corrispondente. La relazione è resa pubblica.

2.   LOFAR ERIC informa la Commissione europea di qualsiasi circostanza che rischi di pregiudicare gravemente lo svolgimento delle funzioni di LOFAR ERIC o di impedire a LOFAR ERIC di soddisfare le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 723/2009.

Articolo 35

Diritto applicabile

Il funzionamento interno di LOFAR ERIC è disciplinato:

a.

dal diritto dell'Unione europea, in particolare dal regolamento (CE) n. 723/2009 e dalle decisioni menzionate all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento;

b.

dalla legge del paese ospitante, in cui LOFAR ERIC ha sede legale, per le questioni che non sono disciplinate dagli atti di cui alla lettera a) o che lo sono soltanto parzialmente;

c.

dal presente statuto e dalle relative norme di attuazione.

Articolo 36

Controversie

1.   La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a statuire in merito ai contenziosi tra i membri riguardo a LOFAR ERIC o tra i membri e LOFAR ERIC, nonché in merito a qualsiasi contenzioso in cui l'Unione sia parte in causa.

2.   Alle controversie tra LOFAR ERIC e i terzi si applica la normativa dell'Unione europea in materia di competenza giurisdizionale. Nei casi non contemplati dalla normativa dell'Unione europea, il foro competente a dirimere la controversia è determinato secondo la legge dello Stato nel quale LOFAR ERIC ha sede legale.

Articolo 37

Aggiornamenti e disponibilità dello statuto

Lo statuto è mantenuto aggiornato e disponibile al pubblico sul sito web di LOFAR ERIC e presso la sua sede legale.

Articolo 38

Disposizioni concernenti la costituzione

1.   La prima riunione del consiglio è convocata dal paese ospitante, in cui LOFAR ERIC ha sede legale, nel più breve lasso di tempo possibile da quanto diviene applicabile la decisione della Commissione europea che istituisce LOFAR ERIC.

2.   Prima della prima riunione ed entro quarantacinque (45) giorni di calendario da quanto diviene applicabile la decisione della Commissione europea che istituisce LOFAR ERIC, il paese ospitante informa i membri fondatori e gli osservatori di qualsiasi specifico atto giuridico urgente che debba essere compiuto a nome di LOFAR ERIC. Se nessun membro fondatore solleva obiezioni entro cinque (5) giorni lavorativi dalla data della notifica, l'atto giuridico è compiuto da una persona debitamente autorizzata dal paese ospitante.

3.   Il consiglio collabora strettamente con ILT affinché sia concluso un accordo di transizione tra ILT e LOFAR ERIC che disciplini, tra l'altro, il trasferimento delle attività e delle passività e affinché tale accordo possa essere successivamente attuato.


(1)   GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

(2)   GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1.

(3)   GU L 58 del 27.2.2020, pag. 17.


ALLEGATO I

Elenco dei membri e degli osservatori di LOFAR ERIC e dei rispettivi soggetti rappresentanti

Nel presente allegato è riportato l'elenco dei membri, degli osservatori e dei soggetti che li rappresentano. L'allegato I è aggiornato periodicamente dal direttore esecutivo.

Membri

Paese

Soggetto rappresentante

Repubblica di Bulgaria

Institute of Astronomy and National Astronomical Observatory (IANAO) of the Bulgarian Academy of Sciences

Repubblica federale di Germania

Thüringer Landessternwarte (TLS)

Irlanda

Dublin Institute of Advanced Studies (DIAS)

Repubblica italiana

Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF)

Paesi Bassi

Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I)

Repubblica di Polonia

Ministero dell'Istruzione e della scienza

Le organizzazioni collaboratrici di LOFAR ERIC saranno le seguenti:

Francia: Centre National de Recherche Scientifique (CNRS)

Lettonia: Ventspils International Radio Astronomy Centre (VIRAC)

Svezia: Onsala Space Observatory (OSO)

Regno Unito: Science and Technology Facilities Council - UK Research and Innovation (STFC-UKRI)


ALLEGATO II

Piano finanziario di LOFAR ERIC

Cfr. documento distinto.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1599/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)